§ 6.5.6 - L.R. 31 maggio 2002, n. 9.
Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 demanio e patrimonio
Data:31/05/2002
Numero:9


Sommario
Art.  1. Finalità e principi generali
Art. 2.  Funzioni della Regione
Art. 3.  Funzioni dei Comuni
Art. 4.  Direttive
Art. 5.  Organismi di concertazione e di consultazione
Art. 6. 
Art. 7.  Vigilanza
Art. 7 bis.  Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica
Art. 8.  Ricorso gerarchico
Art. 8 bis.  Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale
Art. 9.  Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
Art. 9 bis.  Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola
Art. 9 ter. Clausola valutativa
Art. 10.  Norme transitorie
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza


§ 6.5.6 - L.R. 31 maggio 2002, n. 9. [1]

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

(B.U. n. 75 del 3 giugno 2002).

 

Art. 1. Finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina, sulla base delle competenze legislative regionali di cui all'art. 117 della Costituzione Sito esterno, l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale conferite alle Regioni dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno e successive modificazioni.

2. L'azione regionale in materia di demanio marittimo e mare territoriale si informa ai principi dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed ai seguenti specifici principi:

a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno;

b) semplificazione dell'azione amministrativa;

c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;

d) integrazione tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;

e) accessibilità ai beni del demanio marittimo ed al mare territoriale e loro fruibilità;

f) salvaguardia e tutela dell'ambiente.

3. L'attività della Regione Emilia-Romagna è, in particolare, finalizzata allo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, nonché allo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività ad esse correlate in quanto compatibili con la conservazione e l'incremento delle risorse alieutiche.

4. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso e deve pertanto essere esercitata in coerenza con criteri ed interventi finalizzati al ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche.

5. Resta salva la disciplina delle funzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di difesa del suolo e della costa.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i principi e le disposizioni della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, nonché le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

 

     Art. 2. Funzioni della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:

a) programmazione ed indirizzo generale;

b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;

c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;

c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;

d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;

d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;

e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).

e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio.

e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.

3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.

4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3.

5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.

 

     Art. 3. Funzioni dei Comuni

1. La Regione, sentiti i Comuni costieri e gli enti interessati, esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.

3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'articolo 42 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;

b) pulizia degli arenili;

c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), della presente legge;

d) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni e dei nullaosta per l'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale e definizione delle modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette;

e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.

4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente.

5. Il Comune può riservare a se stesso, per fini di interesse pubblico, aree del demanio marittimo, nel rispetto delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.

6. Qualora il Comune intenda utilizzare le predette aree per finalità diverse da quelle indicate nel comma 5, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione.

 

     Art. 4. Direttive

1. Le direttive vincolanti di cui al comma 2 dell'art. 2 sono finalizzate a:

a) garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini;

b) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;

d) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;

e) garantire la continuità tra arenile, cordone dunoso e corridoio ecologico-boscoso, migliorando l'accessibilità delle aree demaniali marittime;

f) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;

g) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;

h) costituire un quadro di riferimento finalizzato all'armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.

2. Sentiti i Comuni interessati, la Regione individua, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342, le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, previo accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica.

3. Le direttive vincolanti di cui al comma 3 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di favorire lo sviluppo delle attività correlate alla pesca, all'acquacoltura, alla tutela e all'incremento delle risorse alieutiche, nonché l'armonizzazione delle azioni, dei soggetti pubblici e privati, nel mare territoriale.

4. Le direttive vincolanti di cui al comma 4 dell'art. 2 perseguono, oltre alle finalità di cui al comma 1, quelle di favorire lo sviluppo delle attività volte a conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale.

5. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi.

 

     Art. 5. Organismi di concertazione e di consultazione

1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all'adozione delle direttive e dei provvedimenti regionali concernenti le funzioni inerenti alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali costiere. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.

2. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con gli altri soggetti interessati alla gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l'istituzione di un Comitato consultivo composto dalle categorie economiche, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste riconosciute. La Giunta regionale stabilisce la composizione nonché le modalità di funzionamento del Comitato.

3. La Regione persegue la concertazione e la consultazione con le istituzioni, gli enti locali e le associazioni della pesca e dell'acquacoltura interessate alle direttive di cui all'art. 2, comma 3 ed ai provvedimenti regionali previsti dalla presente legge attraverso i comitati composti da rappresentanti di detti Enti ed Associazioni istituiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:

a) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;

b) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale ai fini delle attività di pesca, di acquacoltura, nonché di tutela ed incremento delle risorse alieutiche;

c) osservatorio sull'utilizzo dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali e coordinamento del medesimo al fine di conseguire l'ottimale ed armonico sviluppo del sistema portuale regionale;

d) [abrogata].

 

     Art. 6.

1. La Regione o i Comuni competenti al rilascio della concessione possono:

a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione;

b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.

 

     Art. 7. Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione), le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione... o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.

3. La Regione... o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.

4. La Regione o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna).

 

     Art. 7 bis. Controlli per lo sviluppo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di preservare e incrementare le risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica individuate o individuabili con proprio provvedimento, è autorizzata a predisporre un'attività volta al monitoraggio quali/quantitativo del contesto ambientale e della risorsa alieutica.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna può stipulare contratti di servizio o conferire incarichi di studi, ricerche o consulenza a soggetti pubblici o privati individuati in base alla specifica qualificata competenza.

 

     Art. 8. Ricorso gerarchico

     [abrogato]

 

     Art. 8 bis. Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:

a) Comune di Ravenna;

b) Comune di Cervia;

c) Comune di Cesenatico;

d) Comune di Rimini;

e) Comune di Riccione.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 9. Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato

1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa statale vigente nonché al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato prevista dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno nella misura stabilita dalla L.R. 27 dicembre 1971, n. 1 e successive modificazioni.

2. Le funzioni relative alla riscossione dell'imposta nonché al controllo, all'accertamento, al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge è assegnato a ciascun Ente l'ottanta per cento dell'imposta regionale riscossa, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative ed i relativi interessi.

4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.

4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;

b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 9 bis. Cabina di regia per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola

1. La Regione Emilia-Romagna assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della normativa in materia di Distretto turistico balneare come necessario presupposto per gli interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati.

2. È istituita una Cabina di regia, quale organo consultivo, avente la funzione di individuare semplificazioni normative ed altre norme di agevolazione amministrativa strettamente correlate alle specifiche esigenze dei Comuni del Distretto turistico balneare, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 17 gennaio 2014 (Istituzione del Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola). La Cabina può altresì proporre misure di carattere organizzativo finalizzate a migliorare l'efficienza delle amministrazioni coinvolte.

3. La Cabina di regia propone alla Giunta regionale le innovazioni normative di cui al comma 2 al fine della loro verifica e sperimentazione, anche nella prospettiva di un eventuale allargamento ad altre zone del territorio regionale.

4. La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, che la presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali e legislativi, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia ed urbanistica, dall'Assessore regionale competente in materia di sicurezza territoriale, nonché dai sindaci dei Comuni del distretto e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I prefetti delle province costiere dell'Emilia-Romagna, sottoscrittori dei protocolli d'intesa preliminari all'istituzione del distretto turistico balneare, sono invitati permanenti.

5. La Giunta regionale, su proposta della Cabina di regia, individua:

a) un nucleo tecnico, composto da dirigenti e funzionari regionali e delle altre amministrazioni coinvolte a supporto dell'istruttoria e dell'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) una sede di confronto congiunto con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, nonché con le organizzazioni sindacali, del territorio costiero.

6. La legge regionale, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della coerenza con le altre azioni regionali di semplificazione, disciplina gli ambiti di applicazione delle misure procedimentali ed agevolative costituenti attuazione delle previsioni connesse al Distretto turistico balneare, fatta salva la disciplina dello Stato nelle materie di propria competenza.

7. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia e degli organismi di cui al comma 5 non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.

 

     Art. 9 ter.Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della legge, che fornisca informazioni su:

a) le attività svolte;

b) le concessioni adottate;

c) le attività di consultazione e confronto;

d) le attività di cui agli articoli 3, 6, 7, 7 bis.

2. Le strutture competenti della Giunta, delle Agenzie e degli enti regionali competenti per l'attuazione della presente legge si raccordano per la migliore valutazione della presente legge da parte dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 10. Norme transitorie

1. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui agli artt. 7 e 9, è disciplinato dalle direttive regionali di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica alla L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, in attuazione del vigente piano regolatore generale e delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 2, approvano il piano di cui al comma 2 dell'art. 3 con le modalità di cui al previgente art. 21 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.

3. Il conferimento delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 e delle connesse funzioni di cui all'art. 7, acquista efficacia a seguito dell'approvazione delle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2 e previo adeguamento alle stesse, da parte dei Comuni, dei Piani dell'arenile aventi il contenuto previsto dal comma 2 dell'art. 3, con il trasferimento dei registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione poste in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive, una deliberazione contenente le modalità del suddetto trasferimento. In esecuzione di detta deliberazione il Presidente della Giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del trasferimento e di attribuzione delle funzioni.

4. Fino al completamento delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 3, le funzioni ivi previste sono esercitate dalla Regione.

4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile così come previsto dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2) ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le modalità previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

5. Fino all'adozione delle direttive vincolanti l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3, alle concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative si applicano le seguenti disposizioni:

a) non possono essere rilasciate nuove concessioni relative ad aree non ancora assoggettate a regime concessorio con finalità turistico-ricreative;

b) non si considerano nuove concessioni tutte le forme di subingresso nel godimento della concessione;

c) non si considerano nuove concessioni gli ampliamenti o le diminuzioni derivanti da ripascimento o erosione sul lato fronte mare delle concessioni assentite. In tal caso le modifiche dell'area in concessione sono segnalate all'autorità competente che provvede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;

d) possono essere rilasciate nuove concessioni riguardanti:

1) la realizzazione di interventi conformi agli strumenti urbanistici e al Piano dell'arenile vigente;

2) richieste presentate da soggetti già titolari di aree che sono venute meno a seguito di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e riguardanti l'assegnazione di nuove aree ottenute da ripascimento artificiale, a condizione che l'utilizzazione dell'area non sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

e) ai fini della salvaguardia delle aree, sulle aree già destinate a spiaggia libera dagli strumenti urbanistici vigenti, non possono essere rilasciate concessioni che riducano il fronte a mare di dette aree al di sotto del 20 per cento dell'estensione del litorale comunale destinato a stabilimenti balneari. Qualora detta percentuale sia già stata superata non possono comunque essere rilasciate concessioni. È comunque fatta salva la possibilità di concessione di cui al punto 2 della lettera d).

6. Fino all'attuazione dell'art. 5 comma 3, le funzioni del comitato consultivo sono esercitate da un Comitato presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura o da un suo delegato, e composto: dai rappresentanti regionali delle associazioni dei pescatori e degli armatori, dai rappresentanti delle associazioni del commercio ittico più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dell'Emilia-Romagna, dai responsabili dei Centri di Ricerca marina di Cesenatico, dell'Università di Ferrara e dell'Università di Bologna, dai componenti il Comitato tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 3/79, dai comandanti della Direzione Marittima di Ravenna e delle Capitanerie di porto di Ravenna e Rimini e dai Responsabili dei Servizi veterinario, porti e commercio della Regione Emilia-Romagna, dagli Assessori competenti in materia di pesca marittima ed acquacoltura delle Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dagli Assessori con delega in materia di pesca marittima e maricoltura dei Comuni costieri di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 25.