§ 4.2.5 - Legge Regionale 27 aprile 1976, n. 19. - Ristrutturazione e
riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:27/04/1976
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (omissis)
Art. 2.  (omissis)
Art. 3.  (omissis)
Art. 4.  (omissis)
Art. 5.  (omissis)
Art. 6.  (omissis)
Art. 7.  (omissis)
Art. 8.  Programma di finanziamenti.
Art. 9.  Destinazione degli interventi finanziari.
Art. 10.  (omissis)
Art. 11.  (omissis)
Art. 12.  (omissis)
Art. 13.  (omissis)
Art. 14.  (omissis)
Art. 15.  Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici. Sono applicabili all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro [...]
Art. 16.  Personale regionale. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Art. 17.  Direttive regionali. Le funzioni delegate o attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio [...]
Art. 18.  Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
Art. 19.  Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti. Prima d'iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della [...]
Art. 20.  Commissario regionale «ad acta».
Art. 21.  Revoca. La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
Art. 22.  Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. Gli enti delegati e gli organi competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e [...]
Art. 23.  Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. (omissis).
Art. 24.  Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi. (omissis).
Art. 25.  Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. (omissis).
Art. 26.  Copertura delle spese. (omissis).
Art. 27.  Abrogazione di norme. E' abrogata la legge regionale 26 agosto 1974, n. 43.
Art. 28.  (omissis)
Art. 29.  Costruzione di nuovi porti in pendenza del P.R.I.T.
Art. 30.  Classificazione portuale in pendenza del P.R.I.T.


§ 4.2.5 - Legge Regionale 27 aprile 1976, n. 19. - Ristrutturazione e

riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative.

(B.U. n. 54 del 28-4-1976).

 

 

Titolo I

PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO, PIANI REGOLATORI E PROGETTI DI MASSIMA

   DEI PORTI E DEGLI APPRODI, MARITTIMI E FLUVIALI, DELL'EMILIA-ROMAGNA

 

Art. 1. (omissis) [1].

 

     Art. 2. (omissis) [1].

 

     Art. 3. (omissis) [1].

 

     Art. 4. (omissis) [1].

 

     Art. 5. (omissis) [1].

 

     Art. 6. (omissis) [1].

 

     Art. 7. (omissis) [1].

 

 

Titolo II

PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PORTUALI

 

     Art. 8. Programma di finanziamenti. [2] La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dal 1° aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, relative al rimborso da parte di Comuni e Province delle spese stesse.

     La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.

     I contributi regionali possono essere concessi ai Comuni interessati o loro Consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di Enti pubblici.

 

     Art. 9. Destinazione degli interventi finanziari. [3] La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

     a) la costruzione, a proprio totale carico, delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;

     b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;

     c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

     d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, a proprio totale carico;

     e) l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;

     f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.

 

     Art. 10. (omissis) [4].

 

     Art. 11. (omissis) [4].

 

     Art. 12. (omissis) [4].

 

     Art. 13. (omissis) [4].

 

     Articolo 6 della L.R. n. 11/1983. Programma delle opere portuali. [5] Gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, sono sostituiti dal seguente articolo:

     Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei Comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.

     Il predetto programma è corredato, per gli interventi di cui al precedente art. 9, lettere b) ed f), dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva del progetto comprensiva, tra l'altro, del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.

     I Comuni e i loro Consorzi presentano alle Province ed al Comitato di Rimini gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno.

     Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.

     Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

     I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.

     L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.

     L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

     L'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:

     a) fino al 20 per cento: all'avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;

     b) fino al 70 per cento: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;

     c) fino al 10 per cento: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati.

 

     Art. 14. (omissis) [6].

 

     Art. 15. Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici. Sono applicabili all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del Tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.

     Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

 

     Art. 16. Personale regionale. Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.

     Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente o organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo stessi.

     Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973, n. 25, modificata con legge 20 luglio 1973, n. 26, per il personale posto alle dipendenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale Ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.

 

 

Titolo III

    NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA O ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PORTUALI

 

     Art. 17. Direttive regionali. Le funzioni delegate o attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.

     Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.

     Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.

 

     Art. 18. Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:

     - assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;

     - garantire l'economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;

     - ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;

     - osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.

     Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.

     La Regione e gli enti delegati ed organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

 

     Art. 19. Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti. Prima d'iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della delega o dell'attribuzione determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.

     Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 20. Commissario regionale «ad acta». [7] In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può disporre un congruo termine per l'adozione del provvedimento; decorso il quale, la Giunta stessa nomina un Commissario per il compimento dell'atto.

 

     Art. 21. Revoca. La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.

     La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

     Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

 

     Art. 22. Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. Gli enti delegati e gli organi competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.

     Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.

 

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 23. Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. (omissis).

 

     Art. 24. Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi. (omissis).

 

     Art. 25. Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite. (omissis).

 

     Art. 26. Copertura delle spese. (omissis).

 

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. Abrogazione di norme. E' abrogata la legge regionale 26 agosto 1974, n. 43.

 

     Art. 28. (omissis) [8].

 

     Art. 29. Costruzione di nuovi porti in pendenza del P.R.I.T. [9] Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 30. Classificazione portuale in pendenza del P.R.I.T. [1]0 Il Consiglio regionale, prima dell'approvazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, potrà su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumano un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali.

     La Giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i Comuni, le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, in quanto territorialmente interessati.

 

 


[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[1] Gli articoli da 1 a 7 che costituiscono il titolo I della presente legge regionale sono stati abrogati con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) riportata al § 4.2.5/1.

[2] L'art. 8 è stato così modificato con l'art. 3 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[3] L'art. 9 è stato così modificato con l'art. 4 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[4] Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 6 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) (vedi il § 4.2.5/1).

[4] Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 6 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) (vedi il § 4.2.5/1).

[4] Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 6 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) (vedi il § 4.2.5/1).

[4] Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono stati abrogati e sostituiti dall'art. 6 della L.R. n. 11/1983 (B.U. n. 31/1983) (vedi il § 4.2.5/1).

[5] Si riporta l'art. 6 della L.R. n. 11/1983 (vedi il § 4.2.5/1), il quale sostituisce gli articoli 10, 11, 12 e 13 della presente L.R. 27 aprile 1976, n. 19.

[6] L'art. 14 è stato abrogato con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[7] L'art. 20 è stato così modificato con l'art. 7 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[8] L'art. 28 è stato abrogato con l'art. 10 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[9] L'art. 29 è stato così modificato con l'art. 8 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.

[1]10 L'art. 30 è stato così modificato con l'art. 9 della L.R. n. 11/1983 riportata al § 4.2.5/1.