Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 29/12/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976 |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990 |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994 |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999 |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2000 |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000 |
Art. 10. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002 |
Art. 12. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 e disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2016 |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 |
Art. 14. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005 |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013 |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014 |
Art. 18. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 |
Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 in materia di procedimenti amministrativi |
Art. 20. Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale |
Art. 21. Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 e alla legge regionale n. 7 del 1998 |
Art. 22. Disposizioni in materia di polizia provinciale |
Art. 23. Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000 |
Art. 24. Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico |
Art. 25. Entrata in vigore |
§ 6.2.136 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 22.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016
(B.U. 29 dicembre 2015, n. 338)
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
Art. 2. Modifiche alla
1. Il primo comma dell'articolo 10 della
"1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.".
2. I commi secondo, terzo e nono dell'articolo 10 della
Art. 3. Modifiche alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della
"5 bis. La Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, approva i criteri per stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero.".
2. Il comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. L'articolo 3 della
"Art. 3
Programma pluriennale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di promozione culturale il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore.
2. Il programma pluriennale definisce in particolare:
a) gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
b) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire.
3. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi definiti dal programma pluriennale, approva i criteri di concessione, erogazione, revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".
3. Il comma 2 dell'articolo 4 bis della
"2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1.".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
5. La rubrica dell'articolo 6 della
6. Al comma 1 dell'articolo 7 della
7. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 3.".
8. I commi 6 e 7 dell'articolo 9 della
9. L'articolo 10 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3
"2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici.".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della
"e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della
"4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui al comma 1, lettera e), per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi.".
4. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.".
Art. 6. Modifiche alla
1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 167 della
"b ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione.".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 167 della
"3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b ter), sono assegnate dalla Giunta regionale alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni.".
Art. 7. Modifiche alla
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Programma regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;
e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.".
2. L'articolo 7 della
"Art. 7
Convenzioni, accordi e contributi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della
"2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.".
Art. 8. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale
"3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della
"4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.".
Art. 9. Modifiche alla
1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 10. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 11. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
"2. Dei consorzi fidi e delle cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi.".
Art. 12. Modifiche alla
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 bis della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della
"4 bis. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca, dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1.".
3. Limitatamente all'anno 2016, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo Circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della
Art. 13. Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 26 della
2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.
Art. 14. Modifiche alla
1. All'articolo 25 ter della
a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.";
c) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2 bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:
1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;
3) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;".
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.";
e) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.".
2. All'articolo 25 sexies della
a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: "che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 quindecies della
"2 bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 25 quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del
Art. 15. Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della
"4 bis. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attive del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa - lavoro.
4 ter. Il programma regionale determina inoltre:
a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.".
Art. 16. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis
Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale
1. La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.".
2. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis
Priorità e premialità
1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), per la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni e facilitazioni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento costituisce condizione di priorità e premialità la disponibilità del marchio dell'articolo 7.
2. Rientrano nel comma 1 tutte le agevolazioni, gli incentivi finanziari e i contributi previsti da normativa regionale o sostenuti con fondi regionali o ricondotti alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale con proprio atto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il 2016, sentita la competente Commissione assembleare ed acquisito il parere del CAL di cui alla
Art. 17. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis
Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli enti locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.
3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle ONLUS il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:
a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;
b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;
c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.
4. Per accedere ai contributi regionali i soggetti di cui al comma 3 devono essere iscritti rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla
5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.".
Art. 18. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
"2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla
Art. 19. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della
"3 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.".
Art. 20. Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale
1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell'articolo 18, comma 2, della
2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), della
3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della
a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;
b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
Art. 21. Modifiche in materia di turismo alla
1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 47 della
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 22. Disposizioni in materia di polizia provinciale
1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle Province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue agenzie strumentali, dalla
Art. 23. Assegnazione dei fondi regionali di cui alla
1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della
Art. 24. Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico
1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'articolo 27, comma 8, del
3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 42 del
Art. 25. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).