§ 5.2.83 - L.R. 28 luglio 2008, n. 14.
Norme in materia di politiche per le giovani generazioni


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/07/2008
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Principi ispiratori
Art. 3.  Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
Art. 4.  Funzioni del Comune
Art. 5.  Funzioni della Provincia
Art. 6.  Funzioni della Regione
Art. 7.  Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
Art. 8.  Riconoscimento di autonomi diritti
Art. 9.  Obiettivi della programmazione regionale
Art. 10.  Partecipazione e qualità della vita
Art. 11.  Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani
Art. 12.  Educazione ai media
Art. 13.  Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche
Art. 14.  Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative
Art. 15.  Centri per le famiglie
Art. 16.  Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale
Art. 17.  Servizio sociale professionale ed équipe territoriali
Art. 18.  Équipe di secondo livello
Art. 19.  Coordinamento tecnico a livello distrettuale
Art. 20.  Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali
Art. 21.  Coordinamento tecnico provinciale
Art. 22.  Organismi regionali di coordinamento
Art. 23.  Prevenzione in ambito sociale
Art. 24.  Minori vittime di reato
Art. 25.  Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali
Art. 26.  Bambini e adolescenti disabili
Art. 27.  Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale
Art. 28.  Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore
Art. 29.  Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale
Art. 30.  Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale
Art. 31.  Affidamento familiare e accoglienza in comunità
Art. 32.  Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare
Art. 33.  Obiettivi della programmazione regionale
Art. 34.  Forum giovani
Art. 35.  Informagiovani
Art. 36.  Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili
Art. 37.  Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
Art. 38.  Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali
Art. 39.  Accesso all'abitazione
Art. 40.  Interventi di promozione culturale
Art. 41.  Promozione della salute e di stili di vita sani
Art. 42.  Mobilità e cittadinanza europea
Art. 43.  Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani
Art. 44.  Spazi di aggregazione giovanile
Art. 45.  Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy
Art. 46.  Clausola valutativa
Art. 47.  Attuazione degli interventi
Art. 48.  Norme transitorie
Art. 49.  Modifiche e abrogazioni di norme
Art. 50.  Abrogazioni di leggi
Art. 51.  Fondo per le giovani generazioni
Art. 52.  Norma finanziaria


§ 5.2.83 - L.R. 28 luglio 2008, n. 14.

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

(B.U. 28 luglio 2008, n. 129)

 

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

 

     Art. 2. Principi ispiratori

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

 

     Art. 3. Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

 

     Art. 4. Funzioni del Comune

1. I comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

 

     Art. 5. Funzioni della Provincia

1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.

 

     Art. 6. Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);

i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;

j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

 

     Art. 7. Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.

4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.

 

PARTE II

BAMBINI E ADOLESCENTI

 

TITOLO I

OBIETTIVI E PROGRAMMI

 

     Art. 8. Riconoscimento di autonomi diritti

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

 

     Art. 9. Obiettivi della programmazione regionale

1. La Regione, nell'attività programmatoria, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei programmi provinciali di cui all'articolo 20 e dei piani distrettuali per la salute e il benessere.

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

 

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

 

Capo I

Azioni a favore di bambini e adolescenti

 

     Art. 10. Partecipazione e qualità della vita

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

 

     Art. 11. Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;

b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;

c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;

d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

 

     Art. 12. Educazione ai media

1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

 

     Art. 13. Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 14. Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.

 

Capo II

Servizi del territorio

 

     Art. 15. Centri per le famiglie

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.

2. Il centro è un servizio finalizzato:

a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.

4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla presente legge.

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

 

     Art. 16. Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.

 

     Art. 17. Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

1. I comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.

4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

 

     Art. 18. Équipe di secondo livello

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;

b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;

c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;

d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;

e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'equipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

 

Capo III

Strumenti per l'integrazione delle politiche

 

     Art. 19. Coordinamento tecnico a livello distrettuale

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:

a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;

b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

 

     Art. 20. Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;

b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;

c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipe territoriali e di secondo livello;

d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali.

 

     Art. 21. Coordinamento tecnico provinciale

1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.

2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003. Il coordinamento:

a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;

b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;

c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;

d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.

4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003.

 

     Art. 22. Organismi regionali di coordinamento

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il coordinamento:

a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;

c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;

d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.

4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:

a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;

b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

 

Capo IV

Prevenzione e tutela

 

     Art. 23. Prevenzione in ambito sociale

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.

2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;

b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;

c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

 

     Art. 24. Minori vittime di reato

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;

c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;

d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;

e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;

f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

 

     Art. 25. Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;

b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;

c) garantire il diritto allo studio;

d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

 

     Art. 26. Bambini e adolescenti disabili

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.

2. I comuni, le province, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:

a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;

b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;

c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;

e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

 

     Art. 27. Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;

b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;

b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;

c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

 

     Art. 28. Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:

a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;

b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;

c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;

d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

 

     Art. 29. Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

 

Capo V

Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza

 

     Art. 30. Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

 

     Art. 31. Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

 

     Art. 32. Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

 

PARTE III

GIOVANI

 

TITOLO I

PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI

 

     Art. 33. Obiettivi della programmazione regionale

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennalmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;

b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;

h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 <Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38>);

n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

 

     Art. 34. Forum giovani

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

 

     Art. 35. Informagiovani

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 36. Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.

 

TITOLO II

AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

 

     Art. 37. Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

1. La Regione e le province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

 

     Art. 38. Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e le province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;

b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;

c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;

d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. La Regione e le province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

 

     Art. 39. Accesso all'abitazione

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

 

     Art. 40. Interventi di promozione culturale

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

 

     Art. 41. Promozione della salute e di stili di vita sani

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

 

     Art. 42. Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le province ed i comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione e le province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.

 

     Art. 43. Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 <Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo>), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

 

     Art. 44. Spazi di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

 

     Art. 45. Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

 

PARTE IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 46. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

 

     Art. 47. Attuazione degli interventi

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

 

     Art. 48. Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

 

     Art. 49. Modifiche e abrogazioni di norme

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. Quota associativa, programmi e contributi

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA."

5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

 

     Art. 50. Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);

b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);

c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);

d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna).

 

     Art. 51. Fondo per le giovani generazioni

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.

2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:

a) le somme provenienti dallo Stato;

b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;

c) le eventuali altre risorse statali vincolate;

d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

 

     Art. 52. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.