§ 87.6.14 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:27/01/2010
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Abilitazione all'esercizio della revisione legale
Art. 3.  Tirocinio
Art. 4.  Esame di idoneità professionale
Art. 5.  Formazione continua
Art. 5 bis.  (Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità).
Art. 6.  Iscrizione nel Registro
Art. 7.  Contenuto informativo del Registro
Art. 8.  (Sezione A e B del Registro).
Art. 9.  (Deontologia e scetticismo professionale).
Art. 9 bis.  (Riservatezza e segreto professionale).
Art. 10.  Indipendenza e obiettività
Art. 10 bis.  (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza).
Art. 10 ter.  (Organizzazione interna).
Art. 10 quater.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 10 quinquies.  (Revisione legale del bilancio consolidato).
Art. 10 sexies.  (Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità).
Art. 11.  Principi di revisione e di attestazione della conformità
Art. 12.  Elaborazione dei principi
Art. 13.  (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto).
Art. 14.  (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio).
Art. 14 bis.  (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità).
Art. 15.  (Responsabilità).
Art. 16.  (Enti di interesse pubblico).
Art. 17.  (Indipendenza).
Art. 18.  (Relazione di trasparenza).
Art. 19.  (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile).
Art. 19 bis.  (Enti sottoposti a regime intermedio).
Art. 19 ter.  (Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio).
Art. 20.  Controllo della qualità
Art. 20 bis.  (Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità).
Art. 21.  (Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze).
Art. 21 bis.  (Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze).
Art. 22.  (Competenze e poteri della Consob).
Art. 23.  (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio).
Art. 24.  (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze).
Art. 24 bis.  (Sospensione cautelare).
Art. 24 ter.  (Sospensione per morosità).
Art. 25.  (Procedura sanzionatoria).
Art. 26.  (Provvedimenti della Consob).
Art. 26 bis.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
Art. 26 ter.  (Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob).
Art. 26 quater.  (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione).
Art. 27.  (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale).
Art. 28.  (Corruzione dei revisori).
Art. 29.  (Impedito controllo).
Art. 30.  (Compensi illegali).
Art. 31.  (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione).
Art. 32.  (Disposizioni comuni).
Art. 33.  Cooperazione internazionale
Art. 34.  Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro
Art. 35.  (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi).
Art. 36.  Deroghe in caso di equivalenza
Art. 37.  Modifiche al codice civile
Art. 38.  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Art. 39.  Modifiche al TUB
Art. 40.  Modifiche al TUIF
Art. 41.  Modifiche al Codice delle assicurazioni private
Art. 42.  Personale
Art. 43.  Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie


§ 87.6.14 - D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

(G.U. 23 marzo 2010, n. 68 - S.O. n. 58)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V, nonchè gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

     Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

     Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, recante attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

DEFINIZIONI

 

Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "affiliata di una società di revisione legale": un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

     a-bis) "attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto [1];

     b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

     c) "enti di interesse pubblico": le società individuate ai sensi dell'articolo 16;

     c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis [2];

     d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis) [3];

     e) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127;

     f) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

     f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale [4];

     g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 [5];

     h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [6];

     h-bis) "relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità": la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all'articolo 14-bis [7];

     h-ter) "rendicontazione di sostenibilità": la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 [8];

     i) "responsabile/responsabili dell'incarico":

     1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

     2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione [9];

     i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione":

     1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

     2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonchè il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative [10];

     i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità":

     1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione;

     2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità [11];

     i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità":

     1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter);

     2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonchè i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità [12];

     l) "rete": la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

     1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

     2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

     3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali [13];

     m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro [14];

     n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro [15];

     n-bis) "revisore della sostenibilità": il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464 [16];

     o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale [17];

     p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

     p-bis) "revisore della sostenibilità del gruppo": il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità [18];

     q) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro [19];

     r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

     r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia di sostenibilità [20];

     r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) [21];

     s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [22];

     s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

     1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

     2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

     3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio [23];

     s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE [24];

     s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis) [25];

     s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico [26].

 

Capo II

ABILITAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

 

     Art. 2. Abilitazione all'esercizio della revisione legale

     1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonchè, se revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3 [27].

     2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:

     a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

     b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

     c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;

     d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

     3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:

     a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

     b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di attestazione della conformità della revisione legale dei conti o di entrambe, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob [28].

     4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:

     a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;

     b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

     c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

     d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;

     e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

     f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro;

     f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e, eventualmente, all'attività di abilitazione alla attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in momenti diversi, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che i responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a) [29].

     5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

     6. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

 

     Art. 3. Tirocinio [30]

     1. Il tirocinio:

     a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale, per l'esercizio dell'attività di revisione legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità [31];

     b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di almeno otto mesi può essere svolto dal revisore legale o dal soggetto che ha già completato il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale [32];

     c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;

     d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;

     d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità [33];

     e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.

     1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

     a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

     b) la data di inizio del tirocinio di revisione legale [34];

     b-bis) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità [35];

     c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio è svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis) [36];

     d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

     4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al comma 1, lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio [37].

     5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

     6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

     7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale o all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione [38].

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

     a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

     b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);

     c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;

     d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;

     e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.

 

     Art. 4. Esame di idoneità professionale

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità [39].

     2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

     a) contabilità generale;

     b) contabilità analitica e di gestione;

     c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

     d) principi contabili nazionali e internazionali;

     e) analisi finanziaria;

     f) gestione del rischio e controllo interno;

     g) principi di revisione nazionale e internazionali;

     h) disciplina della revisione legale;

     i) deontologia professionale ed indipendenza;

     l) tecnica professionale della revisione;

     m) diritto civile e commerciale;

     n) diritto societario;

     o) diritto fallimentare;

     p) diritto tributario;

     q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

     r) informatica e sistemi operativi;

     s) economia politica, aziendale e finanziaria;

     t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

     u) matematica e statistica.

     3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

     3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario [40].

     3-ter. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti, ulteriori, materie:

     a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;

     b) analisi della sostenibilità;

     c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;

     d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 11 [41].

     4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

     a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità [42];

     b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

     c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità [43];

     d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

     4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame [44].

     5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 [45].

 

     Art. 5. Formazione continua [46]

     1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.

     2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità [47].

     3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

     4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

     5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità [48].

     6. L'attività di formazione continua può essere svolta:

     a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;

     b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

     7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;

     b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;

     c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;

     d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

     8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

     9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

     10. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2 [49].

     11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.

     12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

     13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.

 

     Art. 5 bis. (Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità). [50]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonchè i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

     2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.

 

Capo III

REGISTRO

 

     Art. 6. Iscrizione nel Registro

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio regolamento, stabilisce:

     a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione;

     b) modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti.

     1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro [51].

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro [52].

     3. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato.

 

     Art. 7. Contenuto informativo del Registro [53]

     1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

     a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

     b) il numero di iscrizione;

     c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonchè, se diverso, il domicilio fiscale;

     d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;

     d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;

     e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;

     f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri e l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità [54];

     g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

     h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);

     i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale;

     i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità [55].

     2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) il numero di iscrizione;

     c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;

     d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonchè l'eventuale sito Internet;

     e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26, comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d) [56];

     f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     g) il numero di partita I.V.A. della società;

     h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;

     l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri nonchè l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

     m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;

     n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

     3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi è indicato il numero di iscrizione presso l'autorità competente del Paese terzo, il nome di tale autorità nonchè se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambe le attività [57].

     4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.

     5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.

     6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

 

     Art. 8. (Sezione A e B del Registro). [58]

     1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

     2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata «Sezione A».

     3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B», e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20.

     4. I soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonchè al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

 

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE

 

     Art. 9. (Deontologia e scetticismo professionale). [59]

     1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

     3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

     4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonchè da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

     4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3 [60].

 

     Art. 9 bis. (Riservatezza e segreto professionale). [61]

     1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

     2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

     4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

     5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

     6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

     7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis [62].

     8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 [63].

     8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8 [64].

     8-ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato [65].

     8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis [66].

 

     Art. 10. Indipendenza e obiettività [67]

     1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonchè qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

     1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.

     1-ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

     3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonchè le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonchè le misure adottate per limitare tale rischi.

     5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare nè influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

     a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

     b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

     c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

     6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

     7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione nè prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

     8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

     9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, nè può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

     10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

     a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonchè ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

     b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

     c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

     11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

     12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

     13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ad eccezione del comma 12 [68].

     13-ter. I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonchè di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12 [69].

 

     Art. 10 bis. (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza). [70]

     1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

     a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

     b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

     c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

     d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

     1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità [71].

 

     Art. 10 ter. (Organizzazione interna). [72]

     1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

     2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

     3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

     5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

     6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonchè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

     7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

     8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

     9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

     10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

     11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

     11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità [73].

 

     Art. 10 quater. (Organizzazione del lavoro). [74]

     1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività [75].

     1-bis. Ove l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell'incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni [76].

     1-ter. La qualità della revisione legale e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione [77].

     2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

     3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

     4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

     5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.

     5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità [78].

     6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.

     6-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6 [79].

     7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

    7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14-bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono [80].

     8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono [81].

 

     Art. 10 quinquies. (Revisione legale del bilancio consolidato). [82]

     1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.

     2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonchè revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinchè il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

     4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

     5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

     6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

     7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.

 

     Art. 10 sexies. (Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità). [83]

     1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.

     2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinchè il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

     4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

     5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante l'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.

     6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

     7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.

 

     Art. 11. Principi di revisione e di attestazione della conformità [84]

     1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

     1-bis. L'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE [85].

     2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l'attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente [86].

     3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

 

     Art. 12. Elaborazione dei principi [87]

     [1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

     2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.]

 

     Art. 13. (Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto). [88]

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico [89].

     2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

     2-bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

     2-ter. L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis [90].

     2-quater. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della sostenibilità con l'incarico di revisione del bilancio [91].

     3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione [92].

     4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione [93].

     5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi [94].

     6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto [95].

     7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all'attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate [96].

     8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.

     9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi [97].

 

     Art. 14. (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio). [98]

     1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

     a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;

     b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

     2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

     a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

     b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

     c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

     d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

     e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [99];

     e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 [100];

     e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione [101];

     f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

     g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

     3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

     3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

     4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

     5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.

     6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

     7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

 

     Art. 14 bis. (Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità). [102]

     1. Il revisore della rendicontazione di sostenibilità o la società di revisione legale, abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati, esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che ne disciplinano i criteri di redazione, la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonchè circa la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

     2. La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:

     a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonchè il quadro normativo di riferimento;

     b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;

     c) le conclusioni di cui al comma 1.

     3. Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.

     4. La relazione di attestazione è firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori della sostenibilità o a più società di revisione legale, la relazione di attestazione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

     5. I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

     6. La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità rispetta i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

 

     Art. 15. (Responsabilità). [103]

     1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

     2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

     3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

 

Capo V [104]

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

 

     Art. 16. (Enti di interesse pubblico). [105]

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

     a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

     b) le banche;

     c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

     d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

     2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

 

     Art. 17. (Indipendenza). [106]

     1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

     2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonchè le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

     3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento europeo.

     3-bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:

     a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di attestazione; e

     b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014 [107].

     3-ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile basata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis [108].

     3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di attestazione, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di tali servizi e può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione [109].

     4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

     5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

     5-bis. Il revisore della sostenibilità o il responsabile chiave della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione nè può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonchè a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione [110].

     6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente nè delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

     7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

 

     Art. 18. (Relazione di trasparenza). [111]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

 

     Art. 19. (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile). [112]

     1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:

     a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;

     b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonchè presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;

     c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;

     d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;

     e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali, dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;

     f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo [113].

     2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

     a) il collegio sindacale;

     b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;

     c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

     3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

 

     Art. 19 bis. (Enti sottoposti a regime intermedio). [114]

     1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

     a) [le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante] [115];

     b) le società di gestione dei mercati regolamentati;

     c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

     d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

     e) le società di intermediazione mobiliare;

     f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti [116];

     f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE [117];

     g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

     h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

     i) gli istituti di moneta elettronica;

     l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;

     l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB [118];

     l-ter) emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 [119];

     l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 [120].

     2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

 

     Art. 19 ter. (Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio). [121]

     1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:

     a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale;

     b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo [122].

     1-bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis [123].

 

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA'

 

     Art. 20. Controllo della qualità [124]

     1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.

     2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.

     3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

     4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo.

     5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s-bis).

     6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

     7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:

     a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;

     b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;

     c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

     8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

     9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

     10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

     11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

     12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

     13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

     14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

     15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

     16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

     17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

 

     Art. 20 bis. (Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità). [125]

     1. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sono soggetti a controllo della qualità secondo le specifiche disposizioni del presente articolo.

     2. Il controllo di qualità sui revisori della sostenibilità che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di attestazione.

     3. I revisori della sostenibilità e le società di revisione che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di attestazione.

     4. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità oppure di altri servizi correlati alla sostenibilità, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.

     5. Possono essere incaricati dei controlli di qualità sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:

     a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi, incarichi di attestazione in qualità di responsabili dell'incarico;

     b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;

     c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

     6. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

     7. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore della sostenibilità o società di revisione legale.

     8. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore della sostenibilità o di una società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore della sostenibilità sottoposto al controllo o di revisori della sostenibilità che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.

     9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione oggetto del controllo.

     10. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di attestazione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

     11. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

     12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

     13. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

     14. Il revisore della sostenibilità e la società di revisione legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater, commi 1, 3 e 4.

     15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità.

 

Capo VII [126]

VIGILANZA

 

     Art. 21. (Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze). [127]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura:

     a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, anche ai fini dello svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione della sostenibilità;

     b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

     c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

     d) la formazione dei controllori di qualità incaricati dei controlli di qualità di competenza del Ministero e alla formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al registro;

     e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.

     f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo 26;

     f-bis) il controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;

     f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni in materia di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonchè dei principi di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze [128].

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.

     3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

     6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

     a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

     b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

     c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

     d) acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

     7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

     8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

     9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

     9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la responsabilità finale per le attività di cui al comma 1 e dei controlli di qualità, delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22 [129].

 

     Art. 21 bis. (Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze). [130]

     1. Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;

     b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;

     c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

     2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

     3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:

     a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, nè relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;

     b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

     c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

     4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

     5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

     a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;

     b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità;

     c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;

     d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli;

     e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli;

     f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;

     g) le modalità di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonchè dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

     6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

     7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

     8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

     9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

     10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:

     a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente;

     b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;

     c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;

     d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;

     e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonchè procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

     11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

     12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 22. (Competenze e poteri della Consob). [131]

     1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.

     1-bis. La Consob vigila sull'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20-bis [132].

     1-ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis [133].

     2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:

     a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

     b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;

     c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:

     a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

     b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;

     c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;

     d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

     e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.

     3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di:

     a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

     b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;

     c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati;

     d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;

     e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione [134].

     4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.

     5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.

     6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.

 

     Art. 23. (Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio). [135]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

     1-bis. Ai fini della ricognizione degli enti di interesse pubblico e di quelli sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

 

Capo VIII [136]

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

 

     Art. 24. (Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze). [137]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione della sostenibilità, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;

     b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;

     c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;

     d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;

     e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;

     f) la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;

     g) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;

     h) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;

     i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale [138].

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

     a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

     b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

     4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

     6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

     7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

     a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;

     b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

     c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

     8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

     9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

     a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquecentomila euro;

     b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

 

     Art. 24 bis. (Sospensione cautelare). [139]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.

     2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

     3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

 

     Art. 24 ter. (Sospensione per morosità). [140]

     1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

     2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

     4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

 

     Art. 25. (Procedura sanzionatoria). [141]

     1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

     2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

     3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

     a) la gravità e la durata della violazione;

     b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;

     c) la solidità finanziaria della persona responsabile;

     d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;

     e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;

     f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile.

     3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.

     3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

     3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione.

     4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

     5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

     6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l'audizione anche personale delle parti.

     7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

     8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

 

     Art. 26. (Provvedimenti della Consob). [142]

     1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

     b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

     c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

     d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;

     e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

     1-bis. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

     1-ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

     a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o

     b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

     1-quater. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

     1-quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.

     1-sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater.

     1-septies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.

     1-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

     1-novies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

     1-decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.

     2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

     2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).

     3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.

     4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.

     4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

 

     Art. 26 bis. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). [143]

     1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

     a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorità giudiziaria;

     b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;

     c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

     d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.

 

     Art. 26 ter. (Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob). [144]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.

     3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

 

     Art. 26 quater. (Provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione). [145]

     1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis, 10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8, 10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di attuazione, nonchè la violazione delle disposizioni di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, può applicare le seguenti sanzioni:

     a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale e del responsabile della sostenibilità. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;

     b) la revoca di uno o più incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;

     c) il divieto al revisore di sostenibilità o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;

     d) la sospensione dell'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilità, della società di revisione legale o del responsabile della sostenibilità ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

     2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della loro annotazione sul Registro.

     3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

     a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa;

     b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

     4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

     5. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis.

     6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis, comma 8-quater, può comminare al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1, lettera a), 3 e 4.

     7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità della società di revisione;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione.

     8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.

     9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.

     10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità, la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.

     11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettera d).

     12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.

     13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.

 

     Art. 27. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). [146]

     1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

     2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

     3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

     4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

     5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

 

     Art. 28. (Corruzione dei revisori). [147]

     1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sè o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

     2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o degli enti sottoposti a regime intermedio o delle società da questi controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

     3. Si procede d'ufficio.

 

     Art. 29. (Impedito controllo). [148]

     1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

     2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

     3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

     4. Si procede d'ufficio.

 

     Art. 30. (Compensi illegali). [149]

     1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

     2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

 

     Art. 31. (Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione). [150]

     1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

 

     Art. 32. (Disposizioni comuni). [151]

     1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

     2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:

     a) è esercitata l'azione penale;

     b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

     c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

     3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.

 

Capo IX

ASPETTI INTERNAZIONALI

 

     Art. 33. Cooperazione internazionale

     1. La Consob è l'autorità competente a prestare la cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dal presente decreto, secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.

     2. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazione provenienti da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi in materia di revisione legale e di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità. Lo svolgimento di indagini nel territorio della Repubblica per conto dell'autorità estera richiedente è soggetto al controllo della Consob o del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze [152].

     2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonchè relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 [153].

     3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità sul territorio di un altro Stato membro, notificano tale conclusione all'autorità competente dell'altro Stato membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili [154].

     4. Qualora un'autorità competente di un altro Stato membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state svolte attività contrarie alle disposizioni in materia di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità nel territorio italiano, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, secondo le rispettive competenze, adottano le misure opportune e comunicano all'autorità competente dell'altro Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese [155].

     5. Qualora il revisore legale o la società di revisione legale siano soggetti a provvedimenti di sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26 e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, la Consob dà comunicazione dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti alle autorità competenti di tali Stati.

 

     Art. 34. Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:

     1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;

     2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione [156].

     2. [L'iscrizione nel Registro è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

     b) la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

     c) i revisori del Paese terzo incaricati della revisione dei conti per conto dell'ente di revisione contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;

     d) la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati è effettuata in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè agli obblighi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;

     e) il revisore o l'ente di revisione contabile del Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di informativa equivalenti] [157].

     3. [L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), è valutata in conformità a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE] [158].

     4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

     5. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione e devono notificare tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali informazioni.

     6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati e le relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia [159].

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali [160].

 

     Art. 35. (Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi). [161]

     1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.

     2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti [162].

     3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 36. Deroghe in caso di equivalenza [163]

     1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

     2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.

     3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

     4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

     5. La Consob comunica alla Commissione europea:

     a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;

     b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.

 

Capo X

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

 

     Art. 37. Modifiche al codice civile

     1. Al numero 11) del secondo comma dell'articolo 2328 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 2335 del codice civile, le parole: «cui è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     3. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 2364 del codice civile, le parole: «al quale è demandato il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     4. Al numero 5) del primo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile, le parole: «il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     5. All'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, le parole: «tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostitute dalle seguenti: «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

     6. All'articolo 2399 del codice civile, secondo comma, le parole: «dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dei revisori legali e delle società di revisione legale».

     7. La rubrica del paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della revisione legale dei conti».

     8. L'articolo 2409-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro».

     Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro».

     9. Sono abrogati gli articoli 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies del codice civile.

     10. All'articolo 2409-septies del codice civile, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

     11. All'articolo 2409-duodecies, quarto comma, del codice civile, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

     12. L'articolo 2409-quinquiesdecies del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2409-quinquiesdecies (Revisione legale). - La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma».

     13. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, terzo comma, le parole: «gli iscritti nel registro dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

     14. All'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, quinto comma, alla lettera c) le parole: «i soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     15. All'articolo 2409-noviesdecies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituta dalla seguente: «Norme applicabili e revisione legale»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

     16. All'articolo 2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 16) è inserito il seguente:

     «16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;».

     17. All'articolo 2429 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma dopo le parole: «al collegio sindacale» sono inserite le seguenti: «e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

     b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

     c) al terzo comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

     18. All'articolo 2433-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma le parole: «al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico»;

     b) al secondo comma, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

     c) al quinto e sesto comma, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

     19. All'articolo 2434-bis, secondo comma, del codice civile, le parole: «il revisore non ha formulato rilievi» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi».

     20. All'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

     21. All'articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto comma le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

     b) al sesto comma le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

     22. All'articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;».

     23. Al primo comma dell'articolo 2447-nonies del codice civile le parole: «revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «revisione legale dei conti».

     24. All'articolo 2463, secondo comma, numero 8), del codice civile, le parole: «gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     25. Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: «di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro».

     26. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2477 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

     La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

     La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

     a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

     b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

     c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

     L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

     Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

     L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

     27. All'articolo 2478 del codice civile, al numero 4) del primo comma, le parole: «o del revisore nominati» sono sostituite dalla seguente: «nominato» e al secondo comma le parole: «o del revisore» sono soppresse.

     28. All'articolo 2479, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: «del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     29. All'articolo 2482-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma le parole: «o del revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

     b) al quarto comma, le parole: «o il revisore» sono sostituite dalle seguenti: «o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

     30. All'articolo 2492, secondo comma, del codice civile, le parole: «della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «di effettuare la revisione legale dei conti».

     31. Al quinto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile le parole: «della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

     32. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2501-sexies del codice civile è sostituito dal seguente: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa».

     33. All'articolo 2501-septies del codice civile, primo comma, numero 2), le parole: «il controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «la revisione legale».

     34. L'articolo 2624 del codice civile è abrogato.

     35. All'articolo 2625, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «o di revisione» sono soppresse;

     b) le parole: «, ad altri organi sociali o alle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altri organi sociali».

     36. All'articolo 2635, primo comma, del codice civile, le parole: «, i liquidatori e i responsabili della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e i liquidatori».

 

     Art. 38. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

     1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo la lettera o-sexies) è inserita la seguente:

     «o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.».

     2. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è sostituito dal seguente:

     «Art. 41 (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale.

     2. La revisione legale del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

     3. Il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione sono comunicati per la revisione legale con il bilancio di esercizio.

     4. Una copia del bilancio consolidato con la relazione sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finchè questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

 

     Art. 39. Modifiche al TUB

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

     a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

     b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

     c) la risoluzione consensuale del mandato;

     d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

     1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.».

     2. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

     b) al comma 2, le parole: «della revisione o del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

     c) il comma 2-bis è abrogato.

     3. All'articolo 72 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti»;

     b) al comma 5-bis le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

     4. All'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «del controllo contabile o della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «della revisione legale dei conti».

 

     Art. 40. Modifiche al TUIF

     1. All'articolo 8 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: «della società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

     b) al comma 4 le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

     c) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

     2. L'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Revisione legale). - 1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applica l'articolo 159, comma 1.

     2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.».

     3. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «alla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

     4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, le parole: «le società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti»;

     b) al comma 5 le parole: «alle società incaricate della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti».

     5. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «della società incaricata della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti».

     6. All'articolo 61, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, 158, 165 e 165-bis» sono sostituite dalle seguenti: « e 158».

     7. L'articolo 96 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 96 (Bilanci dell'emittente). - 1. L'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.».

     8. Il comma 3 dell'articolo 97 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «3. Gli emittenti sottopongono il bilancio d'esercizio e quello consolidato, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta, al giudizio di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.».

     9. All'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalle società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «dai revisori legali e dalle società di revisione legale».

     10. Il comma 2 dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.».

     11. All'articolo 150, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole «e la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «e il revisore legale o la società di revisione legale».

     12. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 156» sono sostituite dalle seguenti: «redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale»;

     b) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale».

     13. La rubrica della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

     14. Il comma 2 dell'articolo 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «2. Il revisore legale o la società di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attività di revisione legale sul bilancio d'esercizio e consolidato.».

     15. Il comma 4 dell'articolo 156 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.».

     16. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

     b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

     c) ai commi 2 e 3, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti «del revisore legale o della società di revisione legale».

     17. Il comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «1. In caso di mancata nomina del revisore legale o della società di revisione legale, la società che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.».

     18. Il comma 4 dell'articolo 165-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione da parte del revisore legale o della società di revisione legale incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove tale soggetto non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo revisore o società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultimo. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione legale, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.».

     19. All'articolo 165-quater, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dalla società» sono sostituite dalle seguenti: «dal soggetto».

     20. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale».

     21. Gli articoli 12, comma 4, 155, commi 1 e 3, 156, commi 1, 2, 3, 4-bis e 5, 159, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 165-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178, 179 e 193, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

 

     Art. 41. Modifiche al Codice delle assicurazioni private

     1. La rubrica del capo V del titolo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «Revisione legale dei conti».

     2. All'articolo 102 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione legale del bilancio»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. Se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103.»;

     c) al comma 2, le parole: «della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria,» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.»;

     e) il comma 5 è abrogato.

     3. L'articolo 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 103 (Attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale). - 1. Se l'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di cui all'articolo 102, comma 1, è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

     2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. Se, prima della scadenza del periodo, il revisore legale o la società di revisione legale revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

     3. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'ISVAP con regolamento o che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità individuate dall'ISVAP con regolamento.

     4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso cui lo stesso svolge il proprio incarico, trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, secondo le modalità fissate dall'ISVAP.».

     4. L'articolo 104 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

     «Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1. L'ISVAP può far svolgere al revisore legale o alla società di revisione legale una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica il revisore legale o la società di revisione legale si avvalgono dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.».

     5. All'articolo 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «dalla società di revisione» sono soppresse;

     b) al comma 1, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale o della società di revisione legale»;

     c) al comma 2, dopo le parole: «103, comma 3,» sono inserite le seguenti: «, la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall'articolo 103, comma 3,»;

     d) al comma 3, le parole: «alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore legale o alla società di revisione legale»;

     e) al comma 3, le parole: «la società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale o la società di revisione legale».

     6. All'articolo 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»;

     b) dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'Isvap:

     a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;

     b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

     c) la risoluzione consensuale del mandato;

     d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

     5-ter. L'Isvap stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.».

     7. Al comma 1 dell'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «190, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «190, commi 1 e 5-bis».

     8. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'ISVAP informa il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob informano l'ISVAP dei provvedimenti adottati.»;

     b) il comma 4 è abrogato.

     9. All'articolo 322 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Doveri del revisore legale e della società di revisione legale».

     10. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «i legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale».

     11. All'articolo 322, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «dei legali rappresentanti della società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale».

     12. All'articolo 323 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, il numero: «3» del primo periodo è sostituito dal seguente: «4»;

     b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «All'attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l'articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila. Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.».

 

     Art. 42. Personale

     1. Al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto, in sede di prima applicazione dello stesso il predetto Ministero, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, può conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, nonchè ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. I predetti incarichi sono conferiti su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonchè la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio [164].

 

     Art. 43. Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie

     1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo:

     a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     b) la legge 13 maggio 1997, n. 132;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

     d) la legge 8 luglio 1998, n. 222;

     e) la legge 30 luglio 1998, n. 266;

     f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233;

     g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28;

     h) l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

     i) l'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     j) l'articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     k) l'articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     l) articolo 2409-quinquies del codice civile.

     2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. [In particolare, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob [165]].

     3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto. Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 [166].

     5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.

     6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

     7. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     8. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2 le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

     9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede all'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo 34, comma 1, in un'apposita sezione dell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti.

     10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite dell'ammontare delle risorse di cui all'articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti dalle attività previste dal presente decreto.

 

TESTO IN VIGORE FINO AL 4 AGOSTO 2016 [167]

 

TESTO PREVIGENTE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 125/2024

 


[1] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[3] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così ulteriormente sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[4] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[7] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[8] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[10] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[11] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[12] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[16] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[17] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così ulteriormente sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[18] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[20] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[21] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[27] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[30] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[31] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[33] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[34] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[35] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[37] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[38] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[39] Comma sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[40] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[41] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[42] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[43] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[44] Comma inserito dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[45] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[46] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[47] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[48] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[49] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[50] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[51] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[52] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[53] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[54] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[55] Lettera aggiunta dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[56] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[57] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[59] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[60] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[61] Articolo inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[62] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[63] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[64] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[65] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[66] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[67] Articolo sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[68] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[69] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[70] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[71] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[72] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[73] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[74] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[75] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[76] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[77] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[78] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[79] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[80] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[81] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[82] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[83] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[84] Articolo sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. La rubrica è stata così sostuita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[85] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[86] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[87] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[88] Articolo sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[89] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[90] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[91] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[92] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[93] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[94] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[95] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[96] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[97] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[98] Articolo sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[99] Lettera così sostituita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[100] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[101] Lettera inserita dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[102] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[104] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[105] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[106] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[107] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[108] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[109] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[110] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[111] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[112] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[113] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[114] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[115] Lettera abrogata dall'art. 4 della L. 5 marzo 2024, n. 21.

[116] Lettera così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

[117] Lettera inserita dall'art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

[118] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[119] Lettera aggiunta dall'art. 42 del D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.

[120] Lettera aggiunta dall'art. 42 del D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129.

[121] L'originario Capo V, artt. 16 - 19, è stato sostituito dall'attuale Capo V, artt. 16 - 19 ter, per effetto dell'art. 18 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[122] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[123] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[124] Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[125] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[126] Capo così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[127] Il Capo VII è stato sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[128] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[129] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[130] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[131] Il Capo VII è stato sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[132] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[133] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[134] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[135] Il Capo VII è stato così sostituito dall'art. 20 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[136] Capo così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[137] Il Capo VIII è stato sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[138] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[139] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[140] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[141] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[142] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135. Vedi anche le disposizioni transitorie ivi previste dall'art. 27.

[143] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[144] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[145] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[146] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[147] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[148] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[149] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[150] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[151] Il Capo VIII è stato così sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[152] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[153] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[154] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[155] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[156] Comma sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[157] Comma abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[158] Comma abrogato dall'art. 22 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[159] Comma sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135 e così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[160] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[161] Articolo così sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[162] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 17.

[163] Articolo così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[164] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[165] Periodo abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[166] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.

[167] Previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135.