§ 2.2.56 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.
Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:24/03/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Norme di funzionamento.
Art. 3.  Segretario.
Art. 4.  Comitato tecnico.
Art. 5.  Segreteria tecnico-operativa.
Art. 6.  Oneri.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Disposizioni finali.


§ 2.2.56 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 21.

Norme per il funzionamento dell'autorità di bacino del Marecchia e del Conca.

(B.U. n. 53 del 27 marzo 2000).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge dà attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le Regioni Emilia- Romagna, Marche e Toscana per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca, approvata dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 587 del 23 luglio 1991, dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione n. 50 del 15 ottobre 1991 e dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 361 del 26 novembre 1991.

 

     Art. 2. Norme di funzionamento.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nei bacini idrografici del Marecchia e del Conca. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione, di tecnici dipendenti degli Enti locali dei bacini Marecchia e Conca, nonché nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, di consulenti e della collaborazione tecnico- scientifica di istituzioni universitarie, liberi professionisti, organizzazioni tecnico-professionali specializzate. La disciplina dell'avvalimento è stabilita in apposite convenzioni.

     2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca può adottare misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:

     a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

     b) il programma delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi, gettoni e indennità al personale o a collaboratori.

     4. La Giunta della Regione Emilia-Romagna e la Giunta della Regione Marche, ciascuna per la propria quota di spettanza ai sensi dell'articolo 6, approvano il programma delle attività e delle spese di funzionamento nell'ambito dei finanziamenti previsti nei rispettivi bilanci regionali. L'approvazione da parte delle Giunte regionali costituisce autorizzazione per l'Autorità di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. La scelta del contraente, come qualsiasi altra obbligazione, verrà assunta nel rispetto della normativa statale e di quella della Regione Emilia-Romagna, maggiormente interessata in termini di abitanti e superficie.

     5. I finanziamenti statali per le attività di cui al comma 3, lettera a) inerenti il bacino interregionale del Marecchia e del Conca sono trasferiti dalla Regione assegnataria all'Autorità di Bacino.

     6. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi per le attività di cui al comma 3, lettera a).

     7. Sulla base del programma delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lettera b), la Regione Emilia-Romagna stanzia i fondi necessari, nei limiti dei finanziamenti autorizzati dalla legge annuale di bilancio, e la Regione Marche rimborsa la sua quota pane a seguito di rendicontazione a consuntivo presentata dal funzionario delegato di cui al comma 8, approvata dalla Regione Emilia-Romagna.

     8. I pagamenti sono disposti dal Segretario dell'Autorità di Bacino del Marecchia e del Conca, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978.

 

     Art. 3. Segretario.

     1. Il Segretario ed il Vice Segretario sono nominati dal Comitato istituzionale fra i componenti il Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino. Il Segretario è scelto fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive modificazioni. Il Vice Segretario svolge, in caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni vicarie.

     2. Qualora il Segretario sia scelto fra funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione o fra professori universitari si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 253.

     3. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la tipologia, la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto ed ai compiti affidati ai sensi dell'art. 8 dell'intesa interregionale. Il contratto di lavoro per la parte pubblica è sottoscritto dal Presidente per conto del Comitato istituzionale. Qualora il Segretario presti la propria attività a tempo parziale, alcune delle sue funzioni possono essere affidate dal Comitato istituzionale al Vice Segretario al quale compete un gettone di presenza per ogni giornata dedicata allo svolgimento delle predette funzioni.

     4. Il trattamento economico complessivo del Segretario è stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta della Regione Emilia- Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana, sulla base dei parametri previsti dal comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 e tenuto conto delle peculiarità dell'Autorità di Bacino.

 

     Art. 4. Comitato tecnico.

     1. Il Comitato tecnico previsto all'art. 6 dell'intesa interregionale è rinnovato ogni cinque anni.

     2. Ai componenti il Comitato tecnico compete per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza nella misura stabilita ai sensi della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni

     3. Ai componenti il Comitato tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 5. Segreteria tecnico-operativa.

     1. La dotazione organica della Segreteria tecnico-operativa, prevista all'art. 9 dell'intesa interregionale, è fissata dal Comitato istituzionale nel rispetto del tetto di spesa autorizzato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, acquisita l'intesa delle Giunte regionali delle Marche e della Toscana.

     2. Gli oneri per il personale della Segreteria tecnico-operativa sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza se rappresentate nell'Autorità di Bacino ovvero a carico dell'Autorità di Bacino negli altri casi. Il personale da destinare alla Segreteria tecnico-operativa è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli Enti di appartenenza.

     3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni per le parti di rispettiva competenza, assumono gli atti necessari per dotare la Segreteria tecnico-operativa dell'organico definito dal Comitato istituzionale.

 

     Art. 6. Oneri.

     1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonché alle spese necessarie al funzionamento dell'Autorità di Bacino previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 provvedono le Regioni Emilia-Romagna e Marche, maggiormente interessate in termini di superficie territoriale ed abitanti, in ragione rispettivamente del 70% e del 30%.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:

     a) per quanto riguarda le iniziative di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 2 mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;

     b) per quanto riguarda le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per compensi indennità e gettoni di presenza al personale o a collaboratori dell'Autorità, previste alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;

     c) per le attività di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art 2 finanziate con assegnazione da parte dello Stato nell'ambito delle disposizioni della legislazione statale e regionale vigente.

 

     Art. 8. Disposizioni finali.

     1. Le eventuali modificazioni alle intese richiamate all'art. 1 sono approvate dai Consigli delle Regioni partecipanti all'Autorità di Bacino.

     2. Le intese previste nella presente legge possono essere acquisite in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

     3. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre Regioni di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

     4. Le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 3.

     5. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui al comma 3.

     6. Della data di entrata in vigore dell'ultima tra le tre leggi di cui al comma 2 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge è data comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.