§ 6.2.60 – L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:15/11/2001
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Collegamento organico con la programmazione regionale.
Art. 3.  Cooperazione fra Stato e Regioni.
Art. 4.  Strumenti della programmazione finanziaria.
Art. 5.  Bilancio pluriennale.
Art. 6.  Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.
Art. 7.  Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.
Art. 8.  Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 9.  Esercizio finanziario.
Art. 10.  Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.
Art. 11.  Bilancio annuale di previsione.
Art. 12.  Stanziamenti di competenza.
Art. 13.  Stanziamenti di cassa.
Art. 14.  Equilibrio del bilancio di competenza.
Art. 15.  Equilibrio del bilancio di cassa.
Art. 16.  Universalità ed integrità del bilancio.
Art. 17.  Esercizio provvisorio.
Art. 18.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 19.  Classificazione delle entrate.
Art. 20.  Classificazione delle spese.
Art. 21.  Specificazione delle unità previsionali di base delle spese.
Art. 22.  Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione.
Art. 23.  Riclassificazione delle entrate e delle spese.
Art. 24.  Quadro riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 25.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 26.  Fondo di riserva del bilancio di cassa.
Art. 27.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 28.  Fondi speciali.
Art. 29.  Disposizioni comuni ai fondi di riserva e speciali.
Art. 30.  Assestamento di bilancio.
Art. 31.  Variazioni di bilancio.
Art. 32.  Divieto di storni.
Art. 33.  Fondi statali assegnati alla Regione.
Art. 34.  Mutui e prestiti.
Art. 35.  Anticipazioni di cassa.
Art. 36.  Garanzie prestate dalla Regione.
Art. 37.  Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.
Art. 38.  Leggi che autorizzano spese pluriennali.
Art. 39.  Disciplina delle procedure di spesa.
Art. 40.  Legge finanziaria regionale.
Art. 41.  Fasi delle entrate.
Art. 42.  L'accertamento delle entrate.
Art. 43.  Riscossione e versamento delle entrate.
Art. 44.  Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.
Art. 45.  Residui attivi.
Art. 46.  Fasi della spesa.
Art. 47.  Impegni di spesa.
Art. 48.  Assunzione di impegni sugli esercizi futuri.
Art. 49.  Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni.
Art. 50.  Cancellazione degli impegni di spesa.
Art. 51.  Liquidazione delle spese.
Art. 52.  Richiesta di emissione del titolo di pagamento.
Art. 53.  Ordinazione e pagamento delle spese.
Art. 54.  Estinzione dei titoli di pagamento.
Art. 55.  Modalità di effettuazione dei pagamenti.
Art. 56.  Fondi gestiti dalla cassa economale.
Art. 57.  Aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 58.  Rendicontazione da parte dei funzionari delegati.
Art. 59.  Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati.
Art. 60.  Residui passivi.
Art. 61.  Ricognizione dei residui passivi.
Art. 62.  Oggetto e disciplina del Servizio di Tesoreria.
Art. 63.  Responsabilità del Tesoriere.
Art. 64.  Controlli sulla gestione della Tesoreria.
Art. 65.  Rendiconto generale della Regione.
Art. 66.  Conto finanziario.
Art. 67.  Conto del patrimonio.
Art. 68.  Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.
Art. 69.  Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 70.  Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni conferite dalla Regione.
Art. 71.  Responsabilità verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obblighi di denunzia.
Art. 72.  Entrata in vigore.
Art. 73.  Norme transitorie.
Art. 74.  Abrogazioni.


§ 6.2.60 – L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4.

(B.U. n. 165 del 15 novembre 2001).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle norme recate dallo Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

     2. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sarà denominato “legge statale”.

 

     Art. 2. Collegamento organico con la programmazione regionale.

     1. La presente legge pone fra le proprie finalità quella preminente della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione, e la programmazione regionale.

     2. In attuazione delle disposizioni in materia definite dallo Statuto regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del bilancio pluriennale, la Regione approva gli atti e i provvedimenti di programmazione attraverso i quali sono determinati gli obiettivi generali da conseguire nei diversi settori, le priorità ed i tempi della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilità di risorse.

     3. Nell'ambito degli obiettivi generali disposti dagli atti e dai provvedimenti di programmazione regionale, ed in attuazione degli stessi, la Regione adotta piani e programmi, nonché progetti per obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all’azione amministrativa.

     4. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati e modificati sulla base dei principi indicati dallo Statuto regionale e nei modi stabiliti dalla legge regionale.

 

     Art. 3. Cooperazione fra Stato e Regioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 32 della “legge statale”, la Regione Emilia-Romagna e gli organi statali competenti si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano l’utilizzazione in comune dei propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità, nonché ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco ed in quello generale.

 

TITOLO II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 4. Strumenti della programmazione finanziaria.

     1. Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:

     a) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate alla programmazione regionale;

     b) il bilancio annuale di previsione;

     c) la legge finanziaria regionale.

 

CAPO I

Bilancio pluriennale

 

          Art. 5. Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio.

     2. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.

     3. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.

     4. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale sia in base alla normativa comunitaria già in vigore, sia con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi.

     5. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.

     6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente.

 

     Art. 6. Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

     2. Le entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato e dell’Unione Europea, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali e comunitari competenti.

     3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonché, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

 

     Art. 7. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale.

     1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonché quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

     2. Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonché, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma del comma 3 dell'articolo 6.

     3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonché dai limiti d'impegno.

     4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del comma 2 del presente articolo.

     5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

 

     Art. 8. Struttura del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale è composto:

     a) dallo stato di previsione delle entrate;

     b) dallo stato di previsione delle spese;

     c) dal quadro riassuntivo.

     2. Nello stato di previsione delle entrate le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 19.

     3. Nello stato di previsione delle spese le stesse sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle spese nel bilancio annuale di previsione, a norma dell'articolo 20.

     4. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E’ inoltre indicata la quota relativa all'esercizio successivo, nonché anche globalmente la quota relativa al residuo periodo.

     5. Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del comma 1 rappresenta:

     a) per le entrate: il riassunto per titoli;

     b) per le spese: il riassunto per parti ed aree d’intervento.

 

CAPO II

Bilancio annuale

 

     Art. 9. Esercizio finanziario.

     1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

 

     Art. 10. Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione.

     1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, predisposti dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, sono presentati dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio annuale si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

 

     Art. 11. Bilancio annuale di previsione.

     1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali in cui si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell’oggetto delle entrate. Le unità previsionali in cui si articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di bilancio. Le contabilità speciali, sia nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unità previsionale di base.

     3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

     4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti già autorizzati.

     5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.

     7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

     8. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l’assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese.

     9. Il bilancio annuale è composto:

     a) dallo stato di previsione delle entrate;

     b) dallo stato di previsione delle spese;

     c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.

 

     Art. 12. Stanziamenti di competenza.

     1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei programmi e dei progetti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi, a norma dell'articolo 39, nonché delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma dell'articolo 37. E’ esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

     2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

     3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.

     5. Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma 4 si cumula all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.

 

     Art. 13. Stanziamenti di cassa.

     1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma dell'articolo 39, e delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

 

     Art. 14. Equilibrio del bilancio di competenza.

     1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio, comprese, fra queste ultime, le entrate derivanti da mutui e prestiti la cui stipulazione sia autorizzata dalla legge di approvazione del bilancio entro i limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 34.

 

     Art. 15. Equilibrio del bilancio di cassa.

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 16. Universalità ed integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui all'articolo 69.

 

     Art. 17. Esercizio provvisorio.

     1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.

     3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili delle unità previsionali di base con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in ordine a specifiche unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all’approvazione della legge di bilancio.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

     5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all’esecuzione della spesa è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:

     a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;

     b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;

     c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori con scadenza nel periodo;

     d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici, già regolate dalla legge, accertate nell’esercizio in chiusura ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio a norma dell’articolo 31, comma 4, lettera a);

     e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.

 

     Art. 18. Gestione provvisoria del bilancio.

     1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria così come previsto per l'esercizio provvisorio dal comma 5 dell'articolo 17.

 

     Art. 19. Classificazione delle entrate.

     1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     a) Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     c) Titolo III: Entrate extratributarie;

     d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in unità previsionali di base ai fini dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.

     3. Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. L’unità previsionale di base costituisce l'unità elementare di classificazione delle entrate.

     4. Per ciascuna unità previsionale di base devono essere indicati, oltre agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua, la denominazione analitica ed il riferimento alla categoria.

     5. Per ciascun capitolo dell'entrata debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica.

     6. Il bilancio contiene, nello stato di previsione delle entrate, un riassunto delle categorie per ogni titolo ed un riepilogo finale dei titoli.

 

     Art. 20. Classificazione delle spese.

     1. Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti, in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale:

     a) Parte 1 - Spese effettive per il conseguimento delle finalità dell'Ente;

     b) Parte 2 - Spese conseguenti ad operazioni finanziarie non modificative del patrimonio regionale;

     c) Parte 3 - Contabilità speciali.

     2. Nell'ambito della Parte 1, le spese sono ripartite ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale in: aree d’intervento; funzioni obiettivo sulla base di aggregati di materie afferenti le competenze istituzionali della Regione e organizzate ai fini dell’individuazione delle politiche regionali; unità previsionali di base.

     3. Nell’ambito della parte 2, le spese si distinguono in aree d’intervento, in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base con riferimento al rimborso di anticipazioni passive di cassa.

     4. Nell'ambito della parte 3, le spese per contabilità speciali e partite di giro sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessità della codificazione meccanografica, rappresentate in un’unica unità previsionale di base.

     5. Il bilancio contiene, per le spese, un riepilogo per aree d’intervento e per funzioni obiettivo e un riepilogo per aree d’intervento e per parti.

 

     Art. 21. Specificazione delle unità previsionali di base delle spese.

     1. L’unità previsionale di base costituisce l’unità elementare di classificazione delle spese ed è articolata in uno o più capitoli nell’allegato di cui all’articolo 11, comma 6.

     2. Nella medesima unità previsionale di base non possono comunque essere incluse:

     a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese per il rimborso dei prestiti;

     b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

     c) spese relative ad obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizzi finanziamenti da parte dello Stato, da parte dell’Unione Europea ed altre spese.

     3. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicati oltre agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

 

     Art. 22. Specificazione delle spese ai fini della gestione e della rendicontazione.

     1. Nell'ambito delle classificazioni di cui agli articoli 20 e 21, le spese si suddividono in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare della spesa ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa. Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

     a) spese correnti, spese in conto capitale, spese in annualità e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

     b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

     c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione utilizzi finanziamenti da parte dello Stato o da parte dell'Unione Europea, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio, ed altre spese.

     3. Per ciascun capitolo di spesa debbono essere indicati oltre agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, i seguenti ulteriori elementi: la numerazione progressiva anche discontinua; la denominazione che deve indicare chiaramente ed analiticamente gli oggetti e le finalità della spesa; il riferimento alla classificazione economica di primo grado (titoli) e di secondo grado (categorie); il riferimento alla classificazione funzionale (sezioni funzionali); il riferimento al carattere di spesa per funzioni proprie o per funzioni delegate dallo Stato.

 

     Art. 23. Riclassificazione delle entrate e delle spese.

     1. La Regione, al fine di conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, adotta modalità idonee a consentire l’unificazione, nei propri bilanci, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese sulla base dei criteri metodologici indicati dall’atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge statale.

 

     Art. 24. Quadro riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il quadro riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e, per parti, aree d’intervento, funzioni obiettivo, i totali delle spese.

     2. Al quadro riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate distinte per unità previsionali di base e per capitoli derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base e in capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 33.

 

     Art. 25. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell’esercizio.

     3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

     4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unità previsionali di base che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a).

 

     Art. 26. Fondo di riserva del bilancio di cassa.

     1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 a favore di altri capitoli del bilancio di cassa con conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa previsti dalle unità previsionali di base, è disposto con delibera della Giunta regionale.

     3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entità inadeguata nella apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa o dotati di stanziamento insufficiente, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al presente articolo, fatto salvo il successivo aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi, in occasione dell'assestamento di bilancio di cui all'articolo 30.

     4. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione di bilancio.

 

     Art. 27. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. Nel bilancio di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli di spesa, ovvero in nuove unità previsionali di base e in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

     3. Le deliberazioni di cui al comma 2 debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione.

     4. L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50% del totale delle spese effettive di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a).

 

     Art. 28. Fondi speciali.

     1. Nel bilancio di competenza e di cassa sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi speciali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

     3. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità previsionali di base nonché dei corrispondenti capitoli di spesa ovvero di nuovi capitoli di spesa, dopo l'entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano gli interventi di spesa.

     4. Sono tenuti distinti i fondi speciali destinati al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale.

     5. Al bilancio è allegato un elenco indicativo dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell'importo dei relativi previsti stanziamenti di competenza.

     6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

 

     Art. 29. Disposizioni comuni ai fondi di riserva e speciali.

     1. I fondi di riserva di cui agli articoli 25 e 27 ed i fondi speciali di cui all'articolo 28 sono dotati di appositi stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

     2. Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui discende la utilizzazione dei fondi di riserva di cui al comma 1 dispongono i conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

     Art. 30. Assestamento di bilancio.

     1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio predispone l’assestamento del bilancio che viene approvato, entro il 31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge di assestamento al bilancio provvede:

     a) all’aggiornamento dell’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) all’aggiornamento dell’eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell’ammontare dell’indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

     c) all’aggiornamento dell’ammontare della giacenza di cassa risultante all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c) per ristabilire l’equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15;

     e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.

     2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non è subordinata alla approvazione del rendiconto generale della Regione.

 

     Art. 31. Variazioni di bilancio.

     1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.

     2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

     a) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo;

     b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;

     c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;

     d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’ambito dei fondi speciali di cui all’articolo 28;

     e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall’Unione Europea e da altri soggetti;

     f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l’adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali.

     3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l’istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

     4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:

     a) variazioni necessarie all’integrazione o all’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti, nonché l’iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

     b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato, dall’Unione Europea e da altri soggetti.

     5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l’istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

     6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a) del comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

     7. Prima dell’adozione degli atti amministrativi di cui al presente articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, per la verifica.

     8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 32. Divieto di storni.

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 31, è vietato il trasporto di somme da una unità previsionale di base all’altra del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

     2. E’ vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché fra i residui e la competenza, e viceversa.

     3. Salvo quanto disposto dall’articolo 31, è altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l’esercizio di funzioni delegate, o per altri interventi finanziati con specifiche assegnazioni statali o dell’Unione Europea a favore di altri interventi di spesa.

     4. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

 

     Art. 33. Fondi statali assegnati alla Regione.

     1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative.

     2. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione nonché quelle assegnate sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dell’articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale” sono accertate ed impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.

     3. Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, o per altre specifiche finalità, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

     4. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti a quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma 3, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     5. Le spese correlate ad assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dell’assegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione di Giunta, l’impossibilità del loro raggiungimento.

     6. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino, con deliberazione di Giunta, economie sul totale delle somme conferite, la Regione può destinare tali economie ad integrazione degli stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione di cui sopra è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove d’occorrenza, del bilancio dello Stato.

     7. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile dar luogo all’impegno di tali spese, a norma dell'articolo 47, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma dell’articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima della data di intervenuta esecutività della delibera di variazione del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio.

     8. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 7 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al comma 4 dell'articolo 11.

 

     Art. 34. Mutui e prestiti.

     1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

     2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

     3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

     4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potrà in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato e dell’Unione Europea vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10, comma 1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio di quell'esercizio.

     5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui e prestiti in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, superi la percentuale massima di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, attualmente fissata nel 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempre che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

     6. Alla stipulazione dei mutui e dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     7. L'autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio, e non riscossi, restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

     8. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al presente articolo attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l’uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.

     9. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate predispone gli atti inerenti la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

 

     Art. 35. Anticipazioni di cassa.

     1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, all’accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale per un importo non eccedente l’ammontare bimestrale delle entrate iscritte nel Titolo I di cui all’articolo 19, comma 1. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

     2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il Servizio di Tesoreria.

     3. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono contratte.

     4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell’Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 36. Garanzie prestate dalla Regione.

     1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di Enti e di altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui o anticipazioni di cassa per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi dell'articolo 38, e fare obbligo alle strutture competenti dell'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate.

     2. Nel bilancio regionale annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di spesa, articolata in uno o più capitoli, dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

     3. In caso di necessità le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui all'articolo 25.

     4. Nel bilancio annuale è iscritta una apposita unità previsionale di base di entrata e un apposito capitolo per l'imputazione dei recuperi delle somme che la Regione è stata chiamata ad erogare a fronte della garanzia concessa.

     5. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione ancora in vita alla data di approvazione del bilancio medesimo.

 

CAPO III

Leggi di spesa e legge finanziaria

 

     Art. 37. Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti.

     1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

     2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.

 

     Art. 38. Leggi che autorizzano spese pluriennali.

     1. Salvo il caso previsto dal comma 2, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

     2. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.

     3. Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell'articolo 47, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.

     4. La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.

 

     Art. 39. Disciplina delle procedure di spesa.

     1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, le strutture o gli Enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonché i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma dell'articolo 47.

     2. Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, strutture od Enti di cui al comma 1, entro i termini fissati.

     3. Nel caso di concessione di contributi a favore di Enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento del medesimo organo competente alla concessione del contributo stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato.

     4. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio formula il parere sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale recanti oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 40. Legge finanziaria regionale.

     1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:

     a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti già autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;

     b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;

     c) l'introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;

     d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.

     2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamento e di variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa.

 

TITOLO III

GESTIONE DEL BILANCIO

 

CAPO I

Entrate

 

     Art. 41. Fasi delle entrate.

     1. Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 42. L'accertamento delle entrate.

     1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata.

     2. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la somma dovuta alla Regione.

     3. L’accertamento delle entrate in particolare avviene:

     a) per le entrate tributarie, sulla base dell'accredito dei fondi, sulla base di ruoli, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio, o sulla base di altri provvedimenti specifici stabiliti dalle leggi;

     b) per le entrate da devoluzione o compartecipazione regionale a tributi erariali, sulla base dei provvedimenti di attribuzione;

     c) per le entrate provenienti da contributi, assegnazioni e trasferimenti dello Stato o dell’Unione Europea, sulla base di atti o provvedimenti di attribuzione delle risorse;

     d) per le entrate di natura patrimoniale, di norma, sulla base dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;

     e) per le entrate concernenti le contabilità speciali, conseguentemente alla assunzione dell'impegno o all'effettuazione del pagamento della spesa correlata;

     f) in ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, contestualmente alla riscossione del medesimo.

     4. La struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate procede all’accertamento delle entrate sulla base delle disposizioni recate dal presente articolo.

 

     Art. 43. Riscossione e versamento delle entrate.

     1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

     2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativi d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di gestione delle entrate o di un suo delegato, secondo le disposizioni inerenti il Servizio di Tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.

     3. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

     4. Il Tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni inerenti il Servizio di Tesoreria contenute nella presente legge e nel regolamento regionale.

 

     Art. 44. Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.

     1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

     2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere alcuno per i debitori.

 

     Art. 45. Residui attivi.

     1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro il termine dell'esercizio, per le quali il dirigente della struttura organizzativa competente per materia dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento.

     2. I dirigenti delle strutture regionali competenti per materia devono promuovere le azioni per evitare l'eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.

     3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto motivato del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, si provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

     a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

     b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

     c) crediti riconosciuti inesigibili.

     4. I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 continuano ad essere riportati nelle scritture contabili; i crediti di cui alla lettera c) del comma 3 si eliminano dalle scritture contabili previa comunicazione del dirigente della struttura organizzativa competente per materia che attesta l'inesigibilità o l'insussistenza delle correlative entrate.

 

CAPO II

Spese

 

     Art. 46. Fasi della spesa.

     1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.

     2. Le fasi di gestione delle spese sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 47. Impegni di spesa.

     1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

     4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria.

     5. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

     6. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

     7. Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:

     a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

     b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

     c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente;

     d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.

 

     Art. 48. Assunzione di impegni sugli esercizi futuri.

     1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e fatto salvo il limite di cui al comma 3, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

     2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

     3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al comma 1, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

     4. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

     5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse.

 

     Art. 49. Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti della Giunta regionale o dei dirigenti delle strutture organizzative competenti per materia, sulla base dei provvedimenti regionali di organizzazione e di attribuzione delle competenze.

     2. L’atto di impegno deve in ogni caso indicare:

     a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;

     b) l’ammontare della somma dovuta;

     c) la scadenza dell’obbligazione;

     d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.

     3. Per gli impegni riferiti ad obbligazioni ricadenti sugli esercizi futuri, oltre agli elementi indicati nel comma 2, devono essere indicate le quote che vengono a scadenza in ogni esercizio con i relativi termini.

     4. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:

     a) alla legalità della spesa;

     b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;

     c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

     d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;

     e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative;

     f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

     g) alla contestuale verifica dell’accertabilità delle entrate corrispondenti, nel caso, in cui i capitoli di spesa impegnati con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.

     5. Le proposte di atti di cui al comma 4, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla struttura organizzativa competente in materia di controllo contabile individuata sulla base degli atti di disciplina delle strutture organizzative regionali, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, detta struttura verifica l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo, la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere in relazione allo stato di realizzazione dell’entrata e la conformità ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

     6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, la struttura organizzativa di cui al comma 5, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno.

     7. Qualora la struttura organizzativa di cui al comma 5 riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente proponente.

     8. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell’impegno e con l’indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

     a) quando si rileva l’insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

     b) quando si rileva l’erronea imputazione della spesa;

     c) quando si rileva l’assenza dei requisiti idonei per l’assunzione dell’impegno;

     d) quando l’atto non è conforme ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

     9. Alla struttura organizzativa di cui al comma 5 è data tempestiva comunicazione dell’adozione dell'atto di impegno per la trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo nonché dell’eventuale mancata adozione per la cancellazione della registrazione.

     10. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla struttura organizzativa di cui al comma 5, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.

 

     Art. 50. Cancellazione degli impegni di spesa.

     1. Quando l’obbligazione in base alla quale è stato assunto l’impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la Giunta regionale o il dirigente competente per materia, provvede con proprio atto alla cancellazione o alla riduzione dell’impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all’articolo 49, comma 5 per la registrazione nelle scritture contabili.

     2. Con l’atto di liquidazione della spesa di cui all'articolo 51 è disposta dal dirigente competente per materia la riduzione dell’impegno per le somme eccedenti a quelle liquidate. Il provvedimento è trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui all’articolo 49, comma 5 per la registrazione nelle scritture contabili.

 

     Art. 51. Liquidazione delle spese.

     1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto ammontare della somma da pagare ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità è accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonché in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

     a) il creditore o i creditori;

     b) la somma dovuta;

     c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia;

     d) il capitolo al quale la spesa è da imputare;

     e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle liquidate.

     2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti al visto della ragioneria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53.

     3. Il dirigente che effettua la liquidazione si assume la responsabilità in ordine:

     a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all’impegno medesimo;

     b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;

     c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;

     d) all’accertamento della disponibilità della somma impegnata;

     e) all’accertamento della disponibilità di cassa;

     f) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto di liquidazione o ad esso allegata;

     g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione societaria, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa di cui all'articolo 52.

     4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.

 

     Art. 52. Richiesta di emissione del titolo di pagamento.

     1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria dai dirigenti competenti per materia sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.

 

     Art. 53. Ordinazione e pagamento delle spese.

     1. L’ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.

     2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria o da suo delegato.

     3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai comma 1 e 2, deve essere verificata dalla struttura organizzativa preposta all’emissione dei titoli di spesa l'intervenuta liquidazione a norma dell’articolo 51; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

     4. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con l'effettuazione dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 3, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento del Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna.

     5. Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

 

     Art. 54. Estinzione dei titoli di pagamento.

     1. Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento del Servizio di Tesoreria e della convenzione per l'affidamento del Servizio medesimo.

 

     Art. 55. Modalità di effettuazione dei pagamenti.

     1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatti salvi quelli effettuati dalla cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dall'articolo 53.

 

     Art. 56. Fondi gestiti dalla cassa economale.

     1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento dei Servizi regionali e di spese da eseguire in economia ai sensi della vigente legislazione, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento e nel rispetto di quanto previsto dall’apposito regolamento.

     2. Il Servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche nell’ambito degli accreditamenti disposti dalla Giunta regionale.

     3. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.

     4. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall’ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

     5. L’economo centrale predispone il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia al direttore generale competente in materia, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell’anno a cui il fondo stesso si riferisce. Il direttore generale approva il rendiconto con proprio atto.

     6. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici sono responsabili dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi dell’apposito regolamento regionale.

     7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si procede secondo quanto disciplinato dall’apposito regolamento regionale.

 

     Art. 57. Aperture di credito a favore di funzionari delegati.

     1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.

     2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese.

     3. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

     4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'articolo 51 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.

     5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.

     6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale.

     7. Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.

 

     Art. 58. Rendicontazione da parte dei funzionari delegati.

     1. Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

     2. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

     3. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 2.

     4. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

     5. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

     6. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il direttore generale competente in materia di bilancio e risorse finanziarie rimette gli atti alla Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

 

     Art. 59. Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati.

     1. Spetta alla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria la vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori o di titoli.

     2. L'esercizio di tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.

     3. La struttura organizzativa competente in materia di ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

 

     Art. 60. Residui passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 47 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

     3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'articolo 47 entro il termine dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia reclamato dai creditori.

     5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 51 e 53, verificate dalla struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di ragioneria, o da suo delegato.

 

     Art. 61. Ricognizione dei residui passivi.

     1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.

     2. Prima della formazione del conto consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, con atto del dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio si provvede alla determinazione dei residui passivi da riportare nelle scritture contabili.

 

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 62. Oggetto e disciplina del Servizio di Tesoreria.

     1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e di valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

     2. Il Servizio di Tesoreria è affidato mediante licitazione privata con capitolato d'oneri che rispetti i principi della concorrenza e relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

     3. L’istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il Servizio di Tesoreria dovranno:

     a) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;

     b) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;

     c) gestire gratuitamente il Servizio di Tesoreria, nonché quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;

     d) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;

     e) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei Paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;

     f) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emesse da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;

     g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.

     4. La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di bilancio e contabilità.

     5. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il servizio può essere affidato in regime di proroga al Tesoriere in carica.

     6. Il Servizio di Tesoreria per quanto non espressamente disposto dalla presente legge è disciplinato da apposito regolamento.

 

     Art. 63. Responsabilità del Tesoriere.

     1. La responsabilità del Tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria e nella convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria regionale.

     2. Il Tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto della gestione finanziaria alla Regione. Il predetto conto deve dimostrare:

     a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

     b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

     c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

 

     Art. 64. Controlli sulla gestione della Tesoreria.

     1. Il conto del Tesoriere reso ai sensi dell’articolo 63, comma 2, è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di bilancio, previa apposizione da parte del medesimo responsabile o da suo delegato del visto di parificazione.

     2. Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire, alle strutture regionali preposte, l'accertamento dello stato delle riscossioni e dei pagamenti della Regione.

     3. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra le strutture regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

 

TITOLO V

RENDICONTO

 

     Art. 65. Rendiconto generale della Regione.

     1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione.

     2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

     3. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

     4. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio.

 

     Art. 66. Conto finanziario.

     1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, secondo la classificazione di cui all’articolo 19 per le entrate e all’articolo 20 per le spese, in modo da consentire la valutazione delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza individuati.

     2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone nell’ordine:

     a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     l) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     n) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone nell’ordine:

     a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo;

     m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

     n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 67. Conto del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

     4. Ferma restando l’attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un’ulteriore classificazione, al fine di consentire l’individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.

     5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, il conto stesso può essere, in allegato, riclassificato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 10, comma 3 della legge statale.

 

TITOLO VI

CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 68. Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio regionale esercita l'autonomia finanziaria e contabile, prevista dallo Statuto della Regione, secondo le regole stabilite dalla presente legge e dai regolamenti consiliari interni.

     2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio dispone di un proprio bilancio autonomo secondo le norme della presente legge e del regolamento consiliare di contabilità.

     3. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

     a) trasferimenti dal bilancio della Regione;

     b) proventi di attività e da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni ed altri eventuali introiti acquisiti autonomamente;

     c) eventuale avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

     4. Devono essere sorrette da leggi regionali le spese riguardanti il trattamento indennitario dei consiglieri regionali e dei componenti degli organi e delle strutture regionali che per legge fanno capo al Consiglio; le spese per il personale addetto al Consiglio e agli Organi e strutture che per legge fanno capo al Consiglio stesso. Le altre spese trovano la loro disciplina nei regolamenti interni del Consiglio regionale.

     5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno di contabilità e dagli altri regolamenti consiliari interni redige un bilancio autonomo del Consiglio regionale, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, previo esame da parte della competente Commissione consiliare. Il Consiglio delibera il proprio bilancio almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.

     6. L'ammontare del trasferimento di cui alla lettera a) del comma 3 è indicato dal bilancio di previsione annuale del Consiglio. Ai fini dell'iscrizione, nel bilancio della Regione, del detto ammontare, il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta, entro il termine di dieci giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio, l'importo del fabbisogno occorrente.

     7. Il fabbisogno del Consiglio regionale costituisce spesa obbligatoria per la Regione; è iscritto in un'unica unità previsionale della spesa della Regione. I fondi sono messi globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio.

     8. Le variazioni del fabbisogno inizialmente determinato per le spese che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio finanziario, sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La deliberazione è comunicata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale. La Giunta iscrive le eventuali maggiori spese occorrenti nel bilancio della Regione, provvedendo alle necessarie variazioni nel rispetto dell'equilibrio generale del bilancio regionale. Le variazioni di bilancio del Consiglio che non comportano aumenti del fabbisogno complessivo sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

     9. Il Consiglio amministra i propri fondi in un conto corrente autonomo intestato al Consiglio stesso e acceso, mediante apposita convenzione, presso un istituto di credito. L'istituto di credito assume la funzione di Tesoriere del Consiglio regionale.

     10. Gli atti amministrativi e di gestione dei fondi iscritti nel bilancio consiliare non sono soggetti a controlli esterni.

     11. Il rendiconto del Consiglio, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     12. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti consiliari interni disciplinano:

     a) le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e degli atti amministrativi e di gestione e in genere le modalità di amministrazione e gestione del bilancio consiliare;

     b) le modalità di stipulazione di convenzioni e di contratti;

     c) i controlli sugli atti e sulla gestione.

 

TITOLO VII

ENTI ED AZIENDE REGIONALI, SPESE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 69. Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione.

     1. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonché i rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

     2. I bilanci annuali di previsione sono trasmessi alla Giunta regionale prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere allegati al bilancio medesimo.

     3. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. I rendiconti dei soggetti indicati al comma 1 sono riclassificati per il consolidamento della spesa pubblica, anche in relazione alle normative statali in materia.

 

     Art. 70. Dimostrazione delle spese degli Enti locali per le funzioni conferite dalla Regione.

     1. Le leggi regionali che prevedono il conferimento di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione per l’attività svolta nell’esercizio dei conferimenti.

     2. I fondi trasferiti agli Enti locali per funzioni conferite devono trovare correlata indicazione nell’ambito del bilancio dell’Ente locale, in termini di risorse e di interventi previsti dalla legislazione vigente in materia per gli Enti medesimi.

 

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

 

     Art. 71. Responsabilità verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei Conti e obblighi di denunzia.

     1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla Legge 20 dicembre 1996, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle Amministrazioni statali.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 72. Entrata in vigore.

     1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 73. Norme transitorie.

     1. Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004 sono redatti e approvati secondo le disposizioni della presente legge.

     2. Il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2001 è redatto e approvato secondo le disposizioni della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

     3. I bilanci di previsione annuali, le relative variazioni nonché i rendiconti degli Enti, aziende, organismi ed istituti, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, per i quali sia prevista, dalla vigente legislazione, l'approvazione in conformità a quanto disposto dalla legge regionale di contabilità, si adeguano a quanto disposto dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 2003.

 

     Art. 74. Abrogazioni.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le modifiche ed integrazioni recate dalle Leggi regionali 12 dicembre 1985, n. 29 e 5 settembre 1994, n. 40;

     b) la legge regionale 27 marzo 1972, n. 4.

     2. I rinvii operati da leggi regionali o provvedimenti amministrativi alle norme abrogate ai sensi del comma 1, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge, ove compatibili.