Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 06/03/2007 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Attuazione delle deroghe. |
Art. 3. Procedure. |
Art. 4. Controlli e sanzioni. |
Art. 5. Limitazioni al prelievo in deroga. |
Art. 6. Norma finale ed abrogazioni. |
§ 3.4.24 - L.R. 6 marzo 2007, n. 3.
Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva n. 2009/147/CE [1].
(B.U. 6 marzo 2007, n. 30).
Art. 1. Finalità.
1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della
Art. 2. Attuazione delle deroghe.
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall’articolo 9 della
2. I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare [4]:
a) le specie che formano oggetto di cattura e di prelievo venatorio in deroga [5];
b) i mezzi di prelievo, gli impianti o i metodi di cattura autorizzati [6];
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati [7];
d) il numero degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili [8];
e) i soggetti abilitati alla cattura e al prelievo [9];
e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone [10];
e ter) i controlli che saranno effettuati [11].
Art. 3. Procedure.
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della
1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi [13].
2. La richiesta per l'autorizzazione al prelievo deve contenere [14]:
a) l’indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l’applicazione del prelievo in deroga per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando [15]:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l’importo dei danni accertati nell’anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l’esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 4. Controlli e sanzioni.
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell’articolo 27 della
2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA [17].
2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della
Art. 5. Limitazioni al prelievo in deroga.
1. Non possono essere oggetto di cattura o di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica [19].
2. La Giunta regionale, su richiesta dell’ISPRA, può altresì sospendere la cattura e il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1 [20].
Art. 6. Norma finale ed abrogazioni.
1. Le disposizioni di cui alla presente
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[9] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[12] Comma così modificato dall'art. 4 della
[13] Comma inserito dall'art. 4 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[15] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[16] Comma così modificato dall'art. 4 della
[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[18] Comma inserito dall'art. 5 della
[19] Comma così modificato dall'art. 6 della
[20] Comma così modificato dall'art. 6 della