§ 2.3.22 - Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 24.
Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:08/07/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
Art. 3.  Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica
Art. 4.  Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
Art. 5.  Area metropolitana
Art. 6.  Programma di riordino territoriale
Art. 7.  Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma
Art. 8.  Iniziativa
Art. 8 bis.  Procedimento di fusione per incorporazione
Art. 9.  Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare
Art. 10.  Pareri degli enti locali
Art. 11.  Consultazione delle popolazioni interessate
Art. 12.  Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
Art. 12 bis.  Propaganda elettorale indiretta
Art. 13.  Approvazione della legge e deliberazione definitiva
Art. 13 bis.  Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura
Art. 14.  Successione nei rapporti
Art. 14 bis.  Osservatorio regionale delle fusioni
Art. 15.  Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
Art. 16.  Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
Art. 17.  Contributi per la fusione di Comuni
Art. 18.  Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
Art. 18 bis.  Incentivazione delle fusioni di Comuni
Art. 19.  Norme finanziarie
Art. 20.  Norme interpretative
Art. 21.  Abrogazioni


§ 2.3.22 - Legge Regionale 8 luglio 1996, n. 24. [1]

Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

(B.U. n. 80 del 12 luglio 1996).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     [Abrogato]

 

     Art. 2. Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:

a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;

b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;

c) la modifica delle denominazioni comunali.

c bis) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.

 

     Art. 3. Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica

1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.

2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nè possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.

5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

 

     Art. 4. Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

 

     Art. 5. Area metropolitana

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990, sentiti i Comuni interessati.

2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE

 

     Art. 6. Programma di riordino territoriale

     [Abrogato]

 

     Art. 7. Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma

     [Abrogato]

 

Titolo III

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

 

     Art. 8. Iniziativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

 

     Art. 8 bis. Procedimento di fusione per incorporazione

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali ed indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;

b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A fronte dell'esito del referendum i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di fusione alla Giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.

11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 9. Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare

     [Abrogato]

 

     Art. 10. Pareri degli enti locali

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni ... interessati per l'espressione di un parere di merito.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni ... che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.

 

     Art. 11. Consultazione delle popolazioni interessate

1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:

a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;

b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:

1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;

2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;

3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;

4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.

1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.

1 ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133 secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del Comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

2 bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 bis, commi da 4 a 10.

 

     Art. 12. Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale

1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo territoriale.

5 bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti referendum nazionali o elezioni politiche o altri referendum regionali abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul referendum consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'articolo 12, comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.

7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.

9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.

9 ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati.

9 quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:

a) voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei Comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole.

9 quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9 quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno.

9 sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9 quater i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.

9 septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9 quater i Consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti.

10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.

 

     Art. 12 bis. Propaganda elettorale indiretta

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.

2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

 

     Art. 13. Approvazione della legge e deliberazione definitiva

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge entro sessanta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.

2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

 

     Art. 13 bis. Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

 

     Art. 14. Successione nei rapporti

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;

b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;

b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

4 bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti Comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica.

 

     Art. 14 bis. Osservatorio regionale delle fusioni

1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo Comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di Comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.

 

Titolo IV

STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI

 

     Art. 15. Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale

     [Abrogato]

 

     Art. 16. Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione

     [Abrogato]

 

     Art. 17. Contributi per la fusione di Comuni

     [Abrogato]

 

     Art. 18. Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie

     [Abrogato]

 

     Art. 18 bis. Incentivazione delle fusioni di Comuni

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.

 

Titolo V

NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE

 

     Art. 19. Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11 comma primo della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.

2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a L.1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 20. Norme interpretative

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:

a) per numero di abitanti di un Comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;

b) per numero di elettori di un Comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.

2. [Abrogato].

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 sono abrogati.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 luglio 2016, n. 15.