Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/06/2008 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Autorità competente |
Art. 2. Procedimenti in corso |
Art. 3. Operatività delle Autorità di bacino |
Art. 4. Componenti del deflusso minimo vitale |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 4.4.89 - L.R. 13 giugno 2008, n. 9.
Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(B.U. 13 giugno 2008, n. 100)
TITOLO I [1]
Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica
Art. 1. Autorità competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale, la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla
Art. 2. Procedimenti in corso
1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla
3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del
a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla
c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
TITOLO II
Norme urgenti per l'applicazione del
Art. 3. Operatività delle Autorità di bacino
1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
Art. 4. Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, del
TITOLO III
Entrata in vigore
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Per la proroga dell'efficacia del presente Titolo, vedi l'art. 60 della