Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 programmazione economica |
Data: | 01/02/2013 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Entità dell'intervento e copertura finanziaria |
Art. 3. Modalità di intervento nel capitale sociale della NewCo |
Art. 4. Modalità di concessione ed erogazione del prestito partecipativo |
Art. 5. Procedura di notifica |
Art. 6. Ulteriori adempimenti in capo alla SFIRS Spa |
Art. 7. Incremento di stanziamento ed erogazione di contributi |
Art. 8. Norma finanziaria |
Art. 9. Formazione professionale di cui alla legge regionale n. 47 del 1979 |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 5.3.20 - L.R. 1 febbraio 2013, n. 2.
Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali
(B.U. 7 febbraio 2013, n. 7)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 43, della
a) sottoscrivere e contestualmente concedere in leasing finanziario le azioni del capitale sociale di una nuova società, di seguito denominata NewCo, per i fini e ai sensi dell'articolo 3;
b) concedere, alla NewCo, un finanziamento soci nella forma del prestito partecipativo, per i fini e ai sensi dell'articolo 4.
Art. 2. Entità dell'intervento e copertura finanziaria [2]
1. L'intervento finanziario della SFIRS Spa, per le azioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, è determinato in un ammontare complessivo non superiore ai 20 milioni di euro, finalizzato all'infrastrutturazione, al risparmio e all'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis.
2. Le spese derivanti dall'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 trovano copertura a valere sui fondi di cui all'articolo 5 della
Art. 3. Modalità di intervento nel capitale sociale della NewCo [3]
1. La SFIRS Spa, mediante la sottoscrizione e concessione in leasing finanziario delle azioni, detiene una quota di minoranza, comunque non superiore al 40 per cento, del capitale sociale della NewCo, da liberare in funzione del fabbisogno finanziario connesso all'investimento.
2. La partecipazione della SFIRS Spa al capitale sociale della NewCo e la contestuale concessione in leasing finanziario delle azioni é subordinata all'avvenuto dissequestro del bacino dei fanghi rossi da parte del Tribunale di Cagliari ed all'esito positivo dell'accertamento del merito di credito in capo ad Eurallumina Spa e United Company Rusal PLC che assumono la veste di soggetti obbligati al pagamento dei canoni di leasing.
3. Le condizioni del contratto di leasing finanziario di azioni sono oggetto di specifiche pattuizioni, coerenti con il "principio dell'investitore privato in un'economia di mercato" (cosiddetto PIEM). Gli impegni finanziari discendenti dal contratto di leasing sono soggetti all'approvazione della United Company Rusal PLC e al consenso delle sue banche creditrici.
4. L'oggetto sociale della NewCo prevede la costruzione di una centrale a cogenerazione, alimentata a carbone, e le infrastrutture correlate per la produzione di vapore ed energia.
Art. 4. Modalità di concessione ed erogazione del prestito partecipativo [4]
1. Il finanziamento soci, in forma di prestito partecipativo, é previsto nella misura massima di 6,8 milioni di euro da erogare in funzione del fabbisogno finanziario della NewCo connesso all'investimento, e prevede l'accollo del rimborso delle quote in linea capitale da parte della Eurallumina Spa e della United Company Rusal PLC e la successiva conversione del credito nascente dal suddetto accollo in capitale e/o riserva in conto capitale della NewCo.
2. La concessione da parte della SFIRS Spa del finanziamento di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo dell'accertamento del merito di credito in capo alla NewCo, a Eurallumina Spa e alla United Company Rusal PLC che assumono le vesti di soggetti obbligati al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale finanziato.
3. Le condizioni del contratto di prestito partecipativo sono oggetto di specifiche pattuizioni, coerenti con il "principio dell'investitore privato in un'economia di mercato". Gli impegni finanziari discendenti dal contratto di prestito partecipativo sono soggetti all'approvazione della United Company Rusal PLC ed al consenso delle sue banche creditrici.
Art. 5. Procedura di notifica [5]
1. Limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, il Presidente della Regione, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, provvede alla loro notifica alla Commissione europea.
Art. 6. Ulteriori adempimenti in capo alla SFIRS Spa [6]
1. La sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 è accertata e garantita dalla SFIRS Spa.
Art. 7. Incremento di stanziamento ed erogazione di contributi
1. Lo stanziamento finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della
"2 bis. È autorizzata per l'anno 2013, a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.06.004, la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di un contributo, comprensivo dei contributi previdenziali, a favore dei comuni assegnatari di lavoratori socialmente utili (LSU) ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della
Art. 8. Norma finanziaria
1. Per quanto disposto all'articolo 7, comma 1, si fa fronte mediante incremento di pari importo nella UPB S04.06.005 (cap. SC04.1369) nel bilancio della Regione per l'annualità 2013 mediante prelievo dalla UPB S08.01.002 (Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente).
2. Per le annualità 2014, 2015 e 2016, si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni.
Art. 9. Formazione professionale di cui alla
1. [Nelle more della definitiva riorganizzazione del sistema della formazione professionale regionale e del superamento della lista speciale di cui alla
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 600.000, si fa fronte nell'ambito dello stanziamento del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004 determinato tramite la legge di bilancio per l'anno 2013.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[7] Comma abrogato dall'art. 4 della