Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 31/08/2013 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 |
Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU |
Art. 2 bis. Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti |
Art. 3. Rimborso ai comuni del minor gettito IMU |
Art. 4. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato |
Art. 5. Disposizioni in materia di TARES |
Art. 6. Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare |
Art. 7. Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni |
Art. 8. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali |
Art. 9. Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 |
Art. 10. Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 |
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative |
Art. 11 bis. Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici |
Art. 12. Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi |
Art. 13. Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali |
Art. 14. Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile |
Art. 15. Disposizioni finali di copertura |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 95.27.114 - D.L. 31 agosto 2013, n. 102. [1]
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
(G.U. 31 agosto 2013, n. 204 - S.O. n. 66)
Titolo I
Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale
Art. 1. Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
2. All'articolo 13 del predetto
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 [3].
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma [5].
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 2 bis. Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti [7]
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 3. Rimborso ai comuni del minor gettito IMU
1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del
Art. 4. Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5. Disposizioni in materia di TARES
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile [10];
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del
2. Il comma 19 dell'articolo 14 del
«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio» [12].
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo [14].
4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del
Art. 6. Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare
1. All'articolo 5 del
a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»[17];
b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della
2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del
4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla
5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto [21].
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del
Art. 7. Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni
1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della
Art. 8. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del
Art. 9. Integrazioni e modifiche del
1. Al
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014 [25].
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1º gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della
6. All'articolo 31 della
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del
9. All'articolo 1 della
9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo [29].
9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
Titolo II
Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici
Art. 10. Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013
1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della
2. Le risorse del Fondo di cui al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1 della
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1º gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del
a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».
Art. 11 bis. Modifica all'articolo 24 del
1. All'articolo 24, comma 14, del
«e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».
Titolo III
Disposizioni in materia di copertura finanziaria e di entrata in vigore
Art. 12. Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè di euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000 [38].
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al
Art. 13. Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del
«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del
3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
9-bis. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica [45].
Art. 14. Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile
1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della
2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata [47].
2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2- bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della
Art. 15. Disposizioni finali di copertura
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente [49]:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della
c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari [53];
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla
5. L'allegato 1 annesso alla
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 3 [56]
Ministeri Autorizzazioni |
Riduzioni |
Ministeri Autorizzazioni |
Riduzioni |
|
|
|
|
Ministero Economia e Finanze |
602.259.980 |
Ministero Economia e Finanze |
602.259.980 |
|
55.000.000 |
|
55.000.000 |
|
35.000.000 |
|
35.000.000 |
|
20.062.845 |
|
20.062.845 |
|
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
3.000.000 |
|
3.000.000 |
DLG 300/1999 ART. 65 |
3.000.000 |
DLG 300/1999ART. 65 |
3.000.000 |
LF 244/2007 ART. 1, C. 136 |
3.000.000 |
LF 244/2007 ART. 1, C. 136 |
3.000.000 |
LF 266/2005 ART. 1, C. 86 |
300.000.000 |
LF 266/2005 ART. 1, C. 86 |
300.000.000 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 272 |
20.000.000 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 272 |
20.000.000 |
LS 183/2011 ART. 33, C. 1 BIS PUNTO 1 |
25.000.000 |
LS 183/2011ART. 33, C. 1–BIS PUNTO 1 |
25.000.000 |
LS 228/2012 ART. 1, C. 90 |
50.000.000 |
LS 228/2012 ART. 1, C. 90 |
43.000.000 |
LF 266/2005, ART. 1, C. 251 |
17.115.877 |
LF 266/2005, ART. 1, C. 251 |
17.115.877 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 527 |
22.821.278 |
LF 296/2006 ART. 1, C. 527 |
29.821.278 |
LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97 |
10.000.000 |
LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97 |
10.000.000 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
3.259.980 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
3.259.980 |
ART. 23, C.12 QUATER |
25.000.000 |
ART. 23, C.12 QUATER |
25.000.000 |
Ministero Sviluppo Economico |
13.399.268 |
Ministero Sviluppo Economico |
13.399.268 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.399.268 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.399.268 |
L 549/1995 ART. 1, C. 43 |
2.000.000 |
L 549/1995 ART. 1, C. 43 |
2.000.000 |
|
3.000.000 |
|
3.000.000 |
DLG 112/1998 ART. 19, C. 1 |
5.000.000 |
DLG 112/1998 ART. 19, C. 1 |
5.000.000 |
LF 350/2003 ART. 4, C. 61 |
2.000.000 |
LF 350/2003 ART. 4, C. 61 |
2.000.000 |
Ministero Affari Esteri |
5.000.000 |
Ministero Affari Esteri |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
5.000.000 |
Ministero Interno |
2.260.802 |
Ministero Interno |
2.260.802 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.260.802 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.260.802 |
DLG 267/2000 ART. 104, C. 1 |
1.000.000 |
DLG 267/2000 ART. 104, C. 1 |
1.000.000 |
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare |
4.150.093 |
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare |
4.150.093 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.150.093 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.150.093 |
DLG 112/1998 ART. 10, C. 1 |
3.000.0000 |
DLG 112/1998 ART. 10, C. 1 |
3.000.0000 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti |
45.000.000 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti |
45.000.000 |
|
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
5.000.000 |
|
5.000.000 |
L 7/2009 ART. 5, C. 1 PUNTO C |
30.000.000 |
ART L 7/2009. 5, C. 1 PUNTO C |
30.000.000 |
Ministero Difesa |
1.818.109 |
Ministero Difesa |
1.818.109 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.818.109 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
1.818.109 |
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali |
1.557.605 |
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali |
1.557.605 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
57.605 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
57.605 |
LF 244/2007 ART. 3, C. 34 |
500.000 |
LF 244/2007 ART. 3, C. 34 |
500.000 |
|
500.000 |
|
500.000 |
L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5 |
500.000 |
L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5 |
500.000 |
Ministero Salute |
364.971 |
Ministero Salute |
364.971 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
364.971 |
LF 244/2007 ART. 2, C. 615 |
364.971 |
Totale complessivo |
675.810.826 |
Totale complessivo |
675.810.826 |
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;
Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonchè di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE
Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
2. All'articolo 13 del predetto
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
Art. 3. (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)
1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4. (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)
1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del
2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
Art. 6. (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)
1. All'articolo 5 del
a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24."
b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: "8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della
2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della
3. All'articolo 13, comma 3-bis, del
4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla
5. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del
Art. 7. (Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)
1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della
Art. 8. (Diferimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del
Art. 9. (Integrazioni e modifiche del
1. Al
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».
2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del
a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.
3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della
6. All'articolo 31 della
"5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del
5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-bis si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
c) al comma 6, le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".
7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
8. Al comma 28 dell'articolo 9 del
"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
9. All'articolo 1 della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Art. 10. (Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)
1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della
2. Le risorse del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della
Art. 11. Modifiche all'articolo 6 del
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE
Art. 12. (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
Art. 13. (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)
1. Il comma 10 dell'articolo 1 del
"10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.".
2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del
3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del
4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del
5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del
6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
A tal fine le regioni interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del
b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del
8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
Art. 14. (Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.
Art. 15. (Disposizioni finali di copertura)
1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione del fondo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla
5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[18] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 51, della
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 del
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 29 del
[45] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 8, del
[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[50] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[51] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[52] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[53] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[54] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 2 del
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Allegato così modificato dalla L. di conversione.