Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.27 tributi locali |
Data: | 28/10/2013 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di [...] |
§ 95.27.118 - L. 28 ottobre 2013, n. 124.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
(G.U. 29 ottobre 2013, n. 254 - S.O. n. 73)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102
All'articolo 2:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;
al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti). - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonchè introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comma 19 dell'articolo 14 del
"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.
4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;
al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;
è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;
al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio»;
al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;
al comma 6:
alla lettera a):
al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;
al capoverso 5-bis, le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»;
al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;
al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;
al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».
All'articolo 11:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla procedure» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;
alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».
Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 24 del
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;
al comma 2, le parole: «euro 230» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al
All'articolo 13:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35",» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;
al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
All'articolo 14:
al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della
All'articolo 15:
al comma 3:
all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
alla lettera d), le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della
alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;
al comma 4, le parole: «e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f) del comma 3»;
al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».
All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:
alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.000.000»;
alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente: «29.821.278».