§ 95.27.118 - L. 28 ottobre 2013, n. 124.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:28/10/2013
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di [...]


§ 95.27.118 - L. 28 ottobre 2013, n. 124.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

(G.U. 29 ottobre 2013, n. 254 - S.O. n. 73)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

 

     All'articolo 2:

     al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

     al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;

     al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

     5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti). - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

     2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

     alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonchè introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

     "19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»;

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

     4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

     4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonchè la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a):

     al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;

     al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;

     è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;

     al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

     al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

     al comma 5:

     al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

     All'articolo 9:

     al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio»;

     al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;

     al comma 6:

     alla lettera a):

     al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

     al capoverso 5-bis, le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»;

     al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;

     al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;

     dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

     9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

     9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonchè per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno"».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

     al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».

     All'articolo 11:

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla procedure» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»;

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;

     alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). - 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

     "e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014".

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

     b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"».

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;

     al comma 2, le parole: «euro 230» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

     All'articolo 13:

     al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

     al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35",» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

     al comma 7:

     al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;

     al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

     al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013».

     All'articolo 14:

     al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

     2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».

     All'articolo 15:

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"»;

     alla lettera d), le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista»;

     alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;

     al comma 4, le parole: «e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f) del comma 3»;

     al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».

     All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

     alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.000.000»;

     alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente: «29.821.278».