§ 5.2.70 - L.R. 30 marzo 1998, n. 5.
Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:30/03/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 2.  Attenuazione della rigidità delle spese.
Art. 3.  Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni e servizi per trasferimenti correnti.
Art. 4.  Eliminazione residui passivi e perenti.
Art. 5.  Previsione e gestione del bilancio in termini di cassa.
Art. 6.  Bilanci.
Art. 7.  Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi.
Art. 8.  Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 9.  Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata.
Art. 10.  Programmi triennali delle opere pubbliche.
Art. 11.  Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998.
Art. 12.  Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C..
Art. 13.  Compensi all'Artigiancassa.
Art. 14.  Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea.
Art. 15.  Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A.
Art. 16.  Anticipazione del tesoriere.
Art. 17. 


§ 5.2.70 - L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali.

(G.U.R. 31 marzo 1998, n. 16).

 

Art. 1. Ricorso al mercato finanziario.

     1. Per l'anno 1998 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in misura non superiore a lire 2.050 miliardi.

     2. Il livello del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 può essere elevato di lire 650 miliardi da destinare al finanziamento delle quote a carico della Regione relative alle azioni previste dal Programma operativo plurifondo della Sicilia 1994-1999 e ad altri interventi dell'Unione Europea nonché al finanziamento di nuove iniziative legislative destinate allo sviluppo e all'occupazione.

 

     Art. 2. Attenuazione della rigidità delle spese.

     1. Per l'esercizio finanziario 1998 le spese continuative annue, le cui quantificazioni sono fissate da norme regionali, sono determinate con la legge di bilancio e non possono essere ridotte di una misura superiore al 25 per cento dell'ammontare autorizzato dalle relative leggi.

     2. Le spese pluriennali con quote annue predeterminate, escluse le spese in annualità derivanti da limiti poliennali di impegno, sono determinate annualmente con la legge di bilancio, tenendo conto, per la loro quantificazione, delle effettive necessità e della compatibilità con l'equilibrio del bilancio regionale, fermo restando l'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze presenta, in allegato alla proposta di bilancio, una relazione da cui risultino le motivazioni della rideterminazione dello stanziamento.

     4. E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di rinegoziare con gli istituti e le aziende di credito le condizioni concordate, con particolare riguardo ai tassi di interesse, per i mutui a pareggio di bilancio e per la concessione di mutui e prestiti a vari soggetti assistiti da contributi o garanzie a carico della Regione. I nuovi tassi di interesse concordati devono essere allineati alle migliori condizioni di mercato.

 

     Art. 3. Riduzione oneri per il personale, per acquisto di beni e servizi per trasferimenti correnti.

     1. Alla Regione e a tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione si applica il comma 2 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La percentuale del 12,01 per cento prevista dal predetto comma 2 è elevata al 13,50 per cento.

     2. Le spese per acquisto di beni e servizi relative al funzionamento della Regione e degli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, salvo quanto previsto dal comma 1, sono ridotte, per l'anno 1998, in misura non inferiore al ó per cento delle corrispondenti spese iscritte nel bilancio per l'esercizio 1997; per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere si applica il disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. [1].

 

     Art. 4. Eliminazione residui passivi e perenti.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, quarto comma della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non si applicano per l'esercizio 1997.

     2. Le disposizioni dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, si applicano alle somme eliminate per perenzione amministrativa nell'esercizio 1987 e non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1997; i relativi importi sono eliminati dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1997.

     3. I residui passivi e i residui perenti vigenti alla chiusura dell'esercizio 1997 su capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni di pagamento in scadenza entro l'esercizio medesimo, sono eliminati rispettivamente dal conto consuntivo del bilancio e dal conto del patrimonio per l'esercizio stesso, salva la loro riproduzione negli esercizi successivi ai fini del pagamento delle ultime rate di ciascun limite di impegno, a norma dell'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2.

 

     Art. 5. Previsione e gestione del bilancio in termini di cassa.

     1. Al bilancio della Regione per l'anno 1998 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa relative alle entrate distinte per titoli, categorie, rubriche e natura fondi e alle spese distinte per amministrazioni, titoli, rubriche e natura fondi, a confronto con le corrispondenti previsioni di competenza e dei residui presunti al 1° gennaio dell'anno di riferimento; fra le entrate è altresì indicato l'ammontare dei crediti di tesoreria che si prevede di incassare e dei debiti di tesoreria che si prevede di pagare nell'esercizio 1998.

     2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento; il limite posto a livello di ciascuna rubrica si estende a tutti i capitoli compresi nella rubrica stessa.

     3. Nella parte della spesa del quadro previsionale di cassa di cui al comma 1 è altresì iscritto un fondo di riserva da utilizzare, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione e dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, per il pagamento dei residui perenti reiscritti in bilancio nonché per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione e dei debiti di tesoreria in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. Entro il limite delle previsioni di cassa di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio, dandone contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione per gli organi previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Regione siciliana.

     6. [2].

 

     Art. 6. Bilanci. [3]

 

     Art. 7. Anticipazione somme riscosse dai concessionari e modalità di riscossione dei tributi.

     1. Per gli anni decorrenti dal 1998 i concessionari della riscossione sono tenuti, in favore della Regione siciliana, all'anticipazione prevista dall'articolo 9, commi 1, del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni [4].

     1 bis. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite in via generale le modalità di versamento e di compensazione delle somme versate a titolo di acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa [5].

     1 ter. Con decreto del medesimo Assessore viene annualmente determinata la somma dovuta dal concessionario per i rispettivi ambiti ed individuato il capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione siciliana al quale devono essere versate le somme relative [6].

     1 quater. In caso di mancato versamento nel termine previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, richiamati dall'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1990, n. 35 [7].

     2. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

     3. Per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, richiamate dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35.

 

     Art. 8. Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di programmazione negoziata.

     1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo.

     2. In attesa dell'approvazione della legge di riforma della contabilità regionale, dei controlli e delle procedure della programmazione regionale per l'esercizio in corso, il Governo, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea regionale, che lo esamina secondo le norme del proprio regolamento interno entro 30 giorni, un documento di programmazione economico-finanziaria che costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale in sostituzione dello strumento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6. Il documento indica gli obiettivi da conseguire, le priorità da osservare ed i programmi di intervento, tenendo conto degli indicatori, indirizzi ed obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. L'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sottoscritta congiuntamente tra il Governo nazionale e la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento di programmazione economico finanziario di cui al comma 2. L'intesa istituzionale di programma costituisce il necessario momento di raccordo degli strumenti di programmazione negoziata posti in essere nelle varie tipologie negoziali in ambito regionale.

     4. I programmi di intervento indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria sono di norma attuati attraverso gli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché attraverso gli strumenti previsti dalla programmazione comunitaria.

     5. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettere b), c), d), e), f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stipulati in coerenza con le linee guida del documento di programmazione economico-finanziaria.

     6. Gli atti di programmazione negoziata di cui al presente articolo, coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, approvati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, delle delibere adottate dal comitato interministeriale della programmazione economica e delle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale, qualora prevedano oneri finanziari a carico della Regione, trovano copertura in un apposito fondo istituito nel bilancio della Regione - amministrazione del bilancio. Ove necessario, il fondo costituisce fonte di cofinanziamento di risorse derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

 

     Art. 10. Programmi triennali delle opere pubbliche.

     1. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1998 possono includere oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 medesima.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1998.

 

     Art. 11. Interventi a sostegno delle autonomie locali per l'anno 1998.

     1. Per l'esercizio 1998, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota pari al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate nell'esercizio 1996 con il relativo rendiconto generale consuntivo, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per l'anno 1998.

     2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita fra i comuni e le province regionali.

     3. E' ripristinata la validità dei commi 11, 12 e 13 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     4. Nell'ambito della quota determinata ai sensi del comma 1, una aliquota pari all'1,50 per cento è riservata ai comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ad integrazione della quota ordinaria attribuita e un'aliquota pari allo 0,80 per cento è riservata ai comuni delle isole minori per sopperire alle particolari e maggiori necessità relative ai servizi igienico-sanitari ed ai servizi pubblici obbligatori. Un'ulteriore somma pari a lire 15.000 milioni resta nelle disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggi per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa.

     5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza regione-autonomie locali, prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Nelle more della determinazione dei nuovi criteri, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare anticipazioni alle province ed ai comuni entro i limiti delle assegnazioni effettuate a valere sull'esercizio finanziario 1997 ed in conformità alle previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     6. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

     7. In sede di ripartizione territoriale delle spese in conto capitale dello stato di previsione del bilancio regionale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è assicurata almeno una quota pari al 20 per cento dei relativi stanziamenti.

     8. L'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, è abrogato.

     9. [10].

     10. I commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, sono abrogati.

     11. Per la costituzione e la partecipazione dei comuni e delle province regionali a società di capitali per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, è abolito il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica. Si applica nella Regione siciliana la legislazione dello Stato in materia di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici ed altre attività istituzionali.

     12. Per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     13. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza, alla tutela ed al controllo della Regione, nonché gli enti locali con una partecipazione maggioritaria pubblica nelle società di gestione, che operano in settori economici liberalizzati dalla normativa comunitaria, con esclusione delle società miste per la gestione dei servizi pubblici, possono compiere operazioni di accensione di mutui o di anticipazione di cassa, dopo aver avviato le procedure di dismissione delle loro partecipazioni azionarie.

 

     Art. 12. Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C..

     1. [11].

     2. Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,50 per cento rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [12]

     2 bis. Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40 per cento rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fideiussioni dalla stessa prestate [13].

     3. L'I.R.C.A.C. è autorizzato a fare gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sui fondi stessi.

 

     Art. 13. Compensi all'Artigiancassa. [14]

 

     Art. 14. Agevolazioni agli utenti dei servizi aerei di linea.

     1. Al fine di consentire il rimborso del 50 per cento del prezzo del biglietto pagato dai residenti nelle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria nonché da coloro che svolgono attività lavorativa nelle stesse, sulle tratte aeree che collegano le suddette isole con la Sicilia, l'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti accredita ai sindaci dei comuni interessati le somme occorrenti, imputabili sul capitolo 87511 del bilancio regionale.

     2. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalità di accreditamento e rendicontazione delle somme stesse.

     3. La presente normativa sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra disposizione legislativa in materia.

 

     Art. 15. Fondo di rotazione istituito presso l'E.S.A.

     1. Il fondo di rotazione istituito, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, presso l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) è ridotto di lire 25.000 milioni.

     2. Le disponibilità liquide del predetto fondo, limitatamente a lire 25.000 milioni sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione.

 

     Art. 16. Anticipazione del tesoriere.

     1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di tre dodicesimi della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda [15].

     2. Il direttore generale può ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Modifica l'art. 16 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[2] Modifica il comma 1 e sostituisce il comma 3, art. 21, della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[3] Modifica l'art. 32 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[4] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 31 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e così modificato dall’art. 31 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[8] Sostituisce il comma 7, art. 2, della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[9] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[10] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[11] Aggiunge il comma 2 all'art. 63 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[13] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[14] Modifica l'art. 41 della L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.

[15] Comma già modificato dall'art. 40 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10, dall'art. 24 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.