§ 3.9.76 - L.R. 21 aprile 1995, n. 36.
Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:21/04/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano [...]
Art. 3.      1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 35658 del [...]
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.9.76 - L.R. 21 aprile 1995, n. 36.

Interventi per il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti.

(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1.

     1. Le imprese di pesca ed i componenti l'equipaggio dei natanti interessati al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che esercitano l'attività di pesca a strascico e/o con sistemi allo stesso assimilabili, con natanti non in disarmo a datare dal 1° gennaio 1993 ed iscritti nelle delegazioni di spiaggia o uffici circondariali marittimi rientranti nei golfi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono ammessi a beneficiare dei contributi e delle indennità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9 sino ad un massimo di 150 giorni lavorativi annui fin dalla data di iscrizione.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano fino al permanere del divieto di esercizio dell'attività di pesca a strascico nei golfi.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 1.100 milioni, cui si provvede utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 35658 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.