§ 4.2.134 - L.R. 6 aprile 1996, n. 23.
Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/04/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Utilizzazione di personale.
Art. 2.  Ripianamento delle passività.
Art. 3.  Contributo finanziario.
Art. 4.  Determinazione delle tariffe.
Art. 5.  Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.2.134 - L.R. 6 aprile 1996, n. 23.

Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Art. 1. Utilizzazione di personale.

     1. Nelle more dell'attuazione, nell'ambito della Regione siciliana, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni nonché del recepimento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, fino al proprio riassetto definitivo, l'Ente acquedotti siciliani può utilizzare, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale ed enti collegati.

 

     Art. 2. Ripianamento delle passività.

     1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è autorizzato a contrarre nell'anno 1996, per il ripianamento delle proprie passività, un mutuo decennale con ammortamento a rate annuali costanti posticipate dal 1997 al 2006 per l'importo di lire 100 miliardi, con quote capitale a carico del bilancio dell'ente stesso.

     2. Il mutuo di cui al precedente comma dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI» maggiorato di un punto.

     3. Il pagamento delle quote interessi posto a carico del bilancio della Regione verrà disposto direttamente in favore degli Istituti mutuanti.

     4. Per consentire il perfezionamento del mutuo, il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare, nell'interesse dell'Ente acquedotti siciliani ed in favore degli istituti di credito mutuanti, apposita garanzia fidejussoria.

 

     Art. 3. Contributo finanziario.

     1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è autorizzato a contrarre nell'anno 1996, con il proprio istituto cassiere, un'anticipazione di lire 15.000 milioni per le esigenze della gestione degli impianti di pertinenza dello stesso ente.

     2. L'anticipazione di cui al precedente comma da contrarsi alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI», verrà rimborsata il 31 gennaio 1997.

     3. Il rimborso dell'anticipazione e degli oneri relativi a titolo di interessi e posto a carico del bilancio della Regione con pagamento da effettuarsi direttamente in favore dell'istituto erogante.

 

     Art. 4. Determinazione delle tariffe.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe delle forniture idriche, differenziate solo per tipo di utenza, sono determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i criteri dell'articolo 13, comma 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tali tariffe sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione.

     2. Le tariffe previste nelle convenzioni già stipulate dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o pubblici, devono intendersi decadute ed aggiornate automaticamente ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 5. Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare nell'ambito degli ecosistemi fluviali, al di fuori dei bacini imbriferi montani tramite gli uffici del Genio civile, interventi di manutenzione straordinaria, interventi per la rimozione degli alvei di rifiuti o corpi estranei, nonché l'esecuzione di perizie in danno per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da manomissioni [1].

     2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     3. All'onere di lire 4.000 milioni per l'esercizio in corso di provvede con parte della disponibilità del capitolo 29552 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     4. La spesa di lire 30.000 milioni per gli esercizi 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, cod. 2001.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 6.250 milioni destinata al pagamento degli interessi di preammortamento del mutuo e di lire 12.500 milioni e di lire 11.805 milioni, rispettivamente per gli anni 1997 e 1998, per il pagamento degli interessi relativi all'ammortamento del mutuo.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 16.007 milioni.

     3. All'onere di lire 6.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1996 si provvede con riduzione degli importi delle disponibilità dei capitoli 68355 - 750 milioni; 68385 - 2.500 milioni; 69451 - 1.000 milioni; 70794 - 2.000 milioni del bilancio della Regione. La spesa di lire 28.507 milioni per l'anno 1997 e di lire 11.805 milioni per l'anno 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 magio 2001, n. 6, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.