§ 3.10.13 - L.R. 5 novembre 1965, n. 34.
Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane: modifiche alla L. 27 dicembre 1954, n. 50.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 artigianato
Data:05/11/1965
Numero:34


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.10.13 - L.R. 5 novembre 1965, n. 34.

Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane: modifiche alla L. 27 dicembre 1954, n. 50.

(G.U.R. 6 novembre 1965, n. 49).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

     Le operazioni di credito di cui al comma a dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1954, n. 50, possono avere la durata massima di 30 mesi.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte con prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Il primo comma modifica art. 1 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

[2] Il primo comma modifica art. 3 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

[3] Modifica art. 10 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.

[4] Modifica art. 11 L.R. 27 dicembre 1954, n. 50.