Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 artigianato |
Data: | 05/11/1965 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.10.13 - L.R. 5 novembre 1965, n. 34.
Provvidenze della Regione siciliana a carattere creditizio per le imprese artigiane: modifiche alla L. 27 dicembre 1954, n. 50.
(G.U.R. 6 novembre 1965, n. 49).
(Omissis) [1].
Le operazioni di credito di cui al comma a dell'art. 1 della
(Omissis) [2].
Agli oneri ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte con prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[1] Il primo comma modifica art. 1
[2] Il primo comma modifica art. 3
[3] Modifica art. 10
[4] Modifica art. 11