§ 41.9.81 - D.L. 1 febbraio 1988, n. 19 .
Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:01/02/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'art. [...]
Art. 2.      1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle Città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente [...]
Art. 3.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'art. 2
Art. 4.      1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, iscritte nei bilanci delle Amministrazioni e degli enti [...]
Art. 5.      1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli Uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate [...]
Art. 6.      1. Le Amministrazioni provinciali ed i comuni della Regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in [...]
Art. 6 bis.  [15]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 41.9.81 - D.L. 1 febbraio 1988, n. 19 [1] .

Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia

(G.U. 1 febbraio 1988, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'art. 7 della legge medesima, il presidente della Regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

     1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della Regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania [2] .

     2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonché i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

     3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

     4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

     5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale [3] .

     6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'Amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della Regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'art. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere direttamente ovvero delegando il presidente della Regione siciliana [4] .

 

          Art. 2.

     1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle Città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

     a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento sociale, ambientale e del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2 [5] ;

     b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della Città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario e ambientale [6] ;

     c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto [7] ;

     d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

     e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

     f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

     g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

 

          Art. 3.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'art. 2.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie [8] .

 

          Art. 4.

     1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, iscritte nei bilanci delle Amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, nonché quelle integrative erogate dallo Stato affluiscono, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania" [9] .

     2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle Amministrazioni pubbliche.

     3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

 

          Art. 5.

     1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli Uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della Regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del comune, può disporre con proprio decreto il comando presso detti Uffici di funzionari di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'Amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare [10] .

     2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni [11] .

     3. [12].

     4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli Uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

     5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

 

          Art. 6.

     1. Le Amministrazioni provinciali ed i comuni della Regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

     2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta [13] .

     3. Resta salva la competenza della Regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione. Al finanziamento dell'onere provvede la Regione siciliana con propria legge, salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la Regione siciliana [14] .

 

          Art. 6 bis. [15]

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attività svolte.

     2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 marzo 1988, n. 99.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[6]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[7]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[13]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.