§ 5.3.333 - L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.
Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:18/12/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Mutui e prestiti per l'anno 2000.
Art. 2.  Rimodulazione mutui e prestiti.
Art. 3.  Affidamento di pareri.
Art. 4.  Assegnazione auto blindate.
Art. 5.  Assunzione di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.
Art. 6.  Contributi in favore delle associazioni antimafia.
Art. 7.  Spese per il versamento delle quote di adesione della Regione siciliana alle Organizzazioni delle regioni d'Europa.
Art. 8.  Impianto faunistico di Parco d'Orleans.
Art. 9.  Imprenditoria giovanile.
Art. 10.  Lavori Diga Gibbesi.
Art. 11.  Attività complementari dell'Amministrazione forestale.
Art. 12.  Riduzioni autorizzazioni di spesa.
Art. 13.  Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione.
Art. 14.  Interventi a sostegno delle autonomie locali.
Art. 15.  Interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - Assegnazioni Ragusa Ibla.
Art. 16.  Interventi per combattere la pedofilia.
Art. 17.  Costruzione, completamento e manutenzione di strade esterne.
Art. 18.  Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994.
Art. 19.  Interventi per i comuni della provincia di Trapani colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981.
Art. 20.  Provvidenze per le aziende del comune di Licata danneggiate a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 1991.
Art. 21.  Contributi integrativi a cooperative edilizie ed imprese di costruzione.
Art. 22.  Fondo nazionale per le politiche migratorie.
Art. 23.  Scuole e corsi per assistenti sociali.
Art. 24.  Rimodulazione interventi in favore detenuti.
Art. 25.  Rimodulazione interventi aree artigianali.
Art. 26.  Mutui cooperative edilizie.
Art. 27.  Procedimento concorsuale.
Art. 28.  Teatro Biondo di Palermo.
Art. 29.  Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
Art. 30.  Teatro stabile di Catania.
Art. 31.  Museo delle tradizioni silvo-pastorali.
Art. 32.  Centro europeo di studi economici e sociali.
Art. 33.  Istituto internazionale del papiro.
Art. 34.  Scuola di fisica "Ettore Majorana".
Art. 35.  Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia e Istituto teologico San Paolo.
Art. 36.  Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.
Art. 37.  Istituto per sordi di Sicilia.
Art. 38.  Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane.
Art. 39.  Registro tumori.
Art. 40.  Personale tecnico addetto alla sanatoria.
Art. 41.  Sagra del mandorlo in fiore e carnevali di Sciacca, Acireale e Termini Imerese.
Art. 42.  Fondo trasporti.
Art. 43.  Contributi alle compagnie di navigazione per la riduzione delle tariffe di trasporto.
Art. 44.  Fondo globale di parte corrente.
Art. 45.  Centro elettronico dipartimento finanze.
Art. 46.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.
Art. 47.  Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 48.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 49.  Trasporto ordini di accreditamento.
Art. 50.  Impegni di spesa.
Art. 51.  Attuazione corsi di formazione.
Art. 52.  Contabilità economico-patrimoniale.
Art. 53.  Riscossione canoni IACP.
Art. 54.  Determinazione canoni edilizia residenziale pubblica.
Art. 55.  Contributi per danni a seguito della tromba d'aria abbattutasi nella provincia di Agrigento.
Art. 56.  Autorizzazione impegni.
Art. 57.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 5.3.333 - L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000.

(G.U.R. 20 dicembre 2000, n. 59).

Titolo I

RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

 

Art. 1. Mutui e prestiti per l'anno 2000. [1]

 

     Art. 2. Rimodulazione mutui e prestiti.

     1. Al fine di razionalizzare e rimodulare il profilo di ammortamento dei mutui e prestiti della Regione, anche attraverso un eventuale allungamento dei rispettivi piani di ammortamento, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad attivare gli opportuni strumenti finanziari, anche mediante operazioni in derivati in uso presso i mercati finanziari.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare il mandato per tali servizi finanziari - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto - mediante trattativa privata, a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate ai sensi della legislazione nazionale o comunitaria.

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 3. Affidamento di pareri.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 50 milioni (capitolo 10152) per l'affidamento di pareri, studi, indagini, rilevazioni ed incarichi speciali a professionisti, enti e società su argomenti di rilevante interesse per l'amministrazione regionale.

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 la spesa è valutata in lire 50 milioni in ragione d'anno.

     4. L'onere di cui al comma 3, trova riscontro, per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 4. Assegnazione auto blindate.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 10506), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 la spesa è valutata in lire 300 milioni in ragione d'anno.

     3. L'onere di cui al comma 2, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2001, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1014 e, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 5. Assunzione di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 500 milioni (capitolo 10744), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 6. Contributi in favore delle associazioni antimafia.

     1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati, per l'anno 2000, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sul capitolo 10757 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

 

     Art. 7. Spese per il versamento delle quote di adesione della Regione siciliana alle Organizzazioni delle regioni d'Europa.

     1. Al fine di provvedere al pagamento di competenze riferite ad annualità precedenti in favore delle Organizzazioni delle regioni d'Europa, la dotazione del capitolo 10618, Amministrazione Presidenza della Regione, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 53 milioni.

     2. Il Presidente della Regione siciliana è autorizzato a corrispondere, ferma restando la destinazione corrente della dotazione preesistente, la somma di lire 28.170.240 per l'anno 1998 all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE), la somma di lire 10.455.858 per gli anni 1997 e 1998 alla Comunità del lavoro delle Regioni europee di confine (AGEG), la somma di lire 13.415.981 per l'anno 1998 alla Conferenza delle Regioni periferiche marittime della Comunità Europea (CRPM).

     3. All'onere di cui al presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8. Impianto faunistico di Parco d'Orleans.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 563 milioni (capitolo 10728).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla prosecuzione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 2000.

     3. All'onere di lire 563 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 9. Imprenditoria giovanile.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 50491).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 20211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10. Lavori Diga Gibbesi.

     1. Per garantire i lavori necessari a rendere funzionale la Diga Gibbesi, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare le economie realizzate sul capitolo 64812 (F.V.), pari a lire 13.528 milioni, e le economie realizzate sul capitolo 55922 (F.V.), pari a lire 24.112 milioni, che vengono riprodotte, per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo 55922 (F.V.).

     2. All'onere di lire 37.640 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 60763 (F.V.) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 11. Attività complementari dell'Amministrazione forestale.

     1. [2].

     2. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 230 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 12. Riduzioni autorizzazioni di spesa.

     1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:

     - legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, articolo 5 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 16616), lire 6.200 milioni;

     - legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 12 marzo 1997, n. 7, articolo 4, comma 1 (capitolo 38460), lire 2.000 milioni;

     - legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 27 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55690), lire 3.394 milioni;

     - legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, articolo 30 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55691), lire 2.650 milioni;

     - legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 68597), lire 24.000 milioni;

     - legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, articolo 2, comma 2, tabella C, per le finalità della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, articolo 36 (capitolo 78128), lire 3.440 milioni.

 

     Art. 13. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione.

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10:

     Capitoli/Milioni di lire:

     55919/35

     64982/393

     81357/397

     81505/3.464

     2. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione della somma di lire 3 milioni sul capitolo 14606, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

     3. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2:

     Capitoli/Milioni di lire:

     64989/810

     64990/26

     4. All'onere di lire 5.128 milioni previsto dal presente articolo per l'esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a lire 4.890 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, e quanto a lire 238 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 14. Interventi a sostegno delle autonomie locali.

     1. I commi 7 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono abrogati. Le somme accantonate per le finalità di cui al predetto comma 7 sono ripartite ai comuni per l'anno 2000, fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni, in rapporto alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1999.

     2. E' sospesa per l'anno 2000 l'applicazione per i comuni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. Le somme rese disponibili per effetto del presente comma, valutate in lire 48.000 milioni, sono ripartite con i criteri di cui all'articolo 13, comma 3, della medesima legge regionale n. 8 del 2000.

     3. Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo (capitolo 18712) è incrementato, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 35.000 milioni; l'incremento è destinato ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

     4. All'onere di cui al comma 3, si provvede quanto a lire 16.700 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60783, quanto a lire 3.300 milioni con la riduzione delle disponibilità del capitolo 60799 e quanto a lire 15.000 milioni con la riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21262 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 15. Interpretazione autentica dell'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 - Assegnazioni Ragusa Ibla.

     1. La disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, prorogata per gli esercizi finanziari 1998 e 1999 dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e, per il triennio 2000-2002, dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, va interpretata nel senso che per gli anni 1998 e 1999 e per il triennio 2000-2002 la maggiorazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni è pari all'importo determinato per l'anno 1996 e cioè a lire 8.236.480.000.

 

     Art. 16. Interventi per combattere la pedofilia.

     1. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 100 milioni (capitolo 19052) in favore dell'Associazione telefono arcobaleno ed uno di analogo importo in favore dell'Associazione Telefono azzurro, al fine di garantire la prosecuzione del programma di lotta alla pedofilia [3].

     2. L'Assessore per gli enti locali è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 100 milioni (capitolo 19053) all'Istituto CIRM, al fine di realizzare una ricerca sulla pedofilia in Sicilia.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, la spesa annua di lire 100 milioni.

     4. All'onere di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

     5. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 17. Costruzione, completamento e manutenzione di strade esterne.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 205 milioni (capitolo 68901).

     2. All'onere di lire 205 milioni previsto dal presente articolo, si provvede quanto a lire 120 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 70301 e quanto a lire 85 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 18. Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo 70471).

     2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.150 milioni (capitolo 70472).

     3. All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 70301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. All'onere di lire 1.150 milioni di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 69901 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 19. Interventi per i comuni della provincia di Trapani colpiti dagli eventi sismici del giugno 1981.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 50 milioni.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 85, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni.

     3. All'onere di lire 550 milioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 20. Provvidenze per le aziende del comune di Licata danneggiate a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 1991.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 50104).

     2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 21. Contributi integrativi a cooperative edilizie ed imprese di costruzione.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2000, il limite di impegno venticinquennale di lire 300 milioni (capitolo 68586).

     2. All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere ricadente negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 22. Fondo nazionale per le politiche migratorie.

     1. Al fine di assicurare la quota di cofinanziamento regionale al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2000, è disposto, per l'esercizio finanziario 2000, un ulteriore stanziamento di lire 700 milioni al Fondo nazionale per le politiche migratorie (capitolo 33038).

     2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 23. Scuole e corsi per assistenti sociali.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere impegni di spesa per lire 1.730 milioni a valere sul capitolo 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, al fine di consentire l'erogazione del contributo previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, per l'anno accademico 1997-1998 in favore dei patronati e degli enti giuridicamente riconosciuti per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi per assistenti sociali.

 

     Art. 24. Rimodulazione interventi in favore detenuti.

     1. La spesa di lire 500 milioni (capitolo 75645) autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 dall'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, è differita all'esercizio finanziario 2001.

     2. L'onere di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 25. Rimodulazione interventi aree artigianali.

     1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 dall'articolo 2, comma 2, tabella C, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46 (capitolo 75643), è differita all'esercizio finanziario 2001.

     2. L'onere di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.

 

     Art. 26. Mutui cooperative edilizie.

     1. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 (capitolo 4181), è iscritta, al capitolo 75201 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 226 milioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.

     2. All'onere di lire 226 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 27. Procedimento concorsuale.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 36208), cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 28. Teatro Biondo di Palermo.

     1. La somma destinata alla partecipazione della Regione all'Associazione del teatro stabile di Palermo, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 1.200 milioni (capitolo 38126).

     2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 29. Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

     1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (capitolo 38117).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 30. Teatro stabile di Catania.

     1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 1.200 milioni (capitolo 38052) al Teatro stabile di Catania.

     2. All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede quanto a lire 400 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 38144 e quanto a lire 800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 31. Museo delle tradizioni silvo-pastorali.

     1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e limitatamente alla istituzione del museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.000 milioni, così ripartita:

     - lire 1.000 milioni per l'acquisto, il riattamento e la riparazione degli immobili (capitolo 78124);

     - lire 1.000 milioni per l'arredamento, le attrezzature specialistiche e quanto altro occorre per il funzionamento del museo (capitolo 38371).

     2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 32. Centro europeo di studi economici e sociali.

     1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 41 milioni (capitolo 38107) al Centro europeo di studi economici e sociali.

     2. All'onere di lire 41 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 33. Istituto internazionale del papiro.

     1. Il contributo a favore della Associazione istituto internazionale del papiro di Siracusa, previsto dalla legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2000, di lire 100 milioni (capitolo 38134).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 34. Scuola di fisica "Ettore Majorana".

     1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 600 milioni (capitolo 37662) alla scuola di fisica "Ettore Majorana".

     2. All'onere di lire 600 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 35. Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia e Istituto teologico San Paolo.

     1. All'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, e all'Istituto teologico San Paolo, con sede in Catania, è concesso, per l'esercizio finanziario 2000, quale concorso per l'attività ordinaria, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 38084), da ripartire nella misura di lire 200 milioni per ciascun ente.

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 36. Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 38 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 150 milioni (capitolo 38150).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 37. Istituto per sordi di Sicilia.

     1. Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto per sordi di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 400 milioni (capitolo 36957).

     2. All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 38. Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane.

     1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2000, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 38125) all'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES).

     2. All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

          Art. 39. Registro tumori.

     1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, di lire 100 milioni (capitolo 42479).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2000, mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2001, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1014 e, per l'esercizio finanziario 2002, nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 40. Personale tecnico addetto alla sanatoria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 78 milioni (capitolo 45007).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 41. Sagra del mandorlo in fiore e carnevali di Sciacca, Acireale e Termini Imerese.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 52 milioni (capitolo 47720).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 42. Fondo trasporti.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la ulteriore spesa di lire 270.000 milioni (capitolo 48629), da destinare al pagamento dei contributi afferenti l'esercizio finanziario 2000.

     2. All'onere di lire 270.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 43. Contributi alle compagnie di navigazione per la riduzione delle tariffe di trasporto.

     1. Per esaurire le richieste rimaste inevase relative all'anno 1996 di contributi per gli interventi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 48626) [4].

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 44. Fondo globale di parte corrente.

     1. Gli importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente (capitolo 21257) di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, già determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, sono rideterminati rispettivamente in lire 84.189 milioni, in lire 512.000 milioni ed in lire 87.512 milioni. La conseguente riduzione dell'importo di lire 138.107 milioni per l'anno 2001 si riferisce all'accantonamento positivo 1001.

 

     Art. 45. Centro elettronico dipartimento finanze.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, ed esclusivamente per il centro elettronico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 50 milioni (capitolo 20224), cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 20211 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 46. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 47. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' autorizzata, nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 2000, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio con decreti assessoriali ed in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8:

     Capitoli/Milioni di lire:

     1119/270

     1120/6

     1135/20

     1140/13

     2. All'onere di lire 309 milioni previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 48. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "D".

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 49. Trasporto ordini di accreditamento.

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento riguardanti sia spese correnti che in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, non sono trasportati all'esercizio successivo.

     2. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio 2000 a norma dell'articolo 12, terzo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento di cui al precedente comma possono essere riemessi nell'esercizio 2001 con imputazione ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo corrispondenti a quelli di provenienza.

     3. Per l'esercizio 2000 non possono essere emessi ordini di accreditamento oltre il termine dell'11 dicembre.

 

     Art. 50. Impegni di spesa.

     1. Gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, lettere a), b) e c) della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali, alla data del 31 dicembre 2000, non sussistono obbligazioni giuridicamente perfezionate costituiscono economie di spesa.

 

     Art. 51. Attuazione corsi di formazione.

     1. [5].

     2. Per l'anno 2000, si applica l'articolo 6, ultimo comma, della medesima legge regionale n. 24 del 1976.

 

     Art. 52. Contabilità economico-patrimoniale. [6]

 

     Art. 53. Riscossione canoni IACP.

     1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) possono procedere alla liquidazione e determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica e alla loro riscossione, comprese le morosità arretrate, nonché ad ogni relativo accertamento, anche utilizzando i dati forniti dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine alle rendite e redditi risultanti in catasto e loro determinazione provvisoria, ed in ordine ai redditi dei conduttori o assegnatari, applicando le stesse procedure riguardanti le imposte, tasse e contributi comunali.

     2. Gli IACP potranno scegliere che i canoni vengano versati mediante pagamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ove ha sede ogni istituto ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia ai conduttori o assegnatari moduli prestampati per il versamento.

     3. I canoni pretesi dagli IACP ed eventuali interessi, se non versati entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di determinazione, sono riscossi, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le altre successive norme applicabili per la riscossione coattiva delle imposte, tasse e tributi comunali.

     4. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo, con sottoscrizione del presidente dello IACP o del direttore generale o delegato, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di determinazione sono stati notificati al conduttore o assegnatario, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il termine di prescrizione.

     5. Resta ferma la facoltà degli IACP di applicare le procedure di cui al Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed ogni altra relativa procedura.

 

     Art. 54. Determinazione canoni edilizia residenziale pubblica.

     1. Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili [7].

     2. Il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 1112 del 23 luglio 1999 ha efficacia nella misura del 50 per cento per l'anno 1997 e del 75 per cento per l'anno 1998.

     3. Il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall’anno 1997 [8].

     4. Nella determinazione dei conguagli relativi al pagamento delle differenze di canoni di locazione, gli enti gestori possono, su domanda degli interessati, concedere una rateizzazione non superiore a dieci anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.

 

     Art. 55. Contributi per danni a seguito della tromba d'aria abbattutasi nella provincia di Agrigento. [9]

 

     Art. 56. Autorizzazione impegni.

     1. I comuni e le province sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, se destinatari di finanziamenti o contributi regionali, entro venti giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione degli stessi, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.

 

     Art. 57.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Sostituisce il comma 6, art. 14 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[5] Aggiunge la lettera d) al primo comma, art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24.

[6] Articolo modificato dall'art. 53 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Sostituisce l'art. 31 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8.

[7] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 93 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[8] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 93 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Comma così modificato dall’art. 25 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[9] Modifica il comma 15, art. 1 della L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.