§ 4.7.4 - L.R. 11 marzo 1950, n. 18.
Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:11/03/1950
Numero:18


Sommario
Art. 1.      I Decreti legislativi P. Reg. 21 settembre 1949, n. 23 e 15 dicembre 1949, n. 31, sono sostituiti dal seguente testo coordinato.
Art. 2.      L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto [...]
Art. 3.      L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana ha i seguenti compiti:
Art. 4.      Fanno parte del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;
Art. 9.      L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 10.      A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
Art. 11.      Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana può ricorrere - per [...]
Art. 12.      Fino a quando non sarà diversamente provveduto, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine [...]
Art. 13.      Essa può avvalersi dell'opera dell'economato generale della Regione siciliana e di altri organi statali.
Art. 14.      La sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.
Art. 15.      Il provento delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, dedotto il [...]
Art. 16.      Le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di [...]
Art. 17.      Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda [...]


§ 4.7.4 - L.R. 11 marzo 1950, n. 18.

Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

(G.U.R. 14 marzo 1950, n. 11).

 

Art. 1.

     I Decreti legislativi P. Reg. 21 settembre 1949, n. 23 e 15 dicembre 1949, n. 31, sono sostituiti dal seguente testo coordinato.

 

     Art. 2.

     L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, con personalità giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto negli articoli seguenti.

     L'Azienda è alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle finanze.

     Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale forestale che sarà addetto ai servizi dell'Azienda.

 

     Art. 3.

     L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana ha i seguenti compiti:

     a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo;

     b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle zone boschive.

     c) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l'acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa, di società a capitale pubblico operanti nel settore forestale, previa autorizzazione legislativa della Regione siciliana [1].

     L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.

 

     Art. 4.

     Fanno parte del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana;

     a) i boschi, i terreni, i fabbricati e gli impianti esistenti in Sicilia e già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali;

     b) gli eventuali fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa dd. pp. per conto dell'Azienda, provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lett. a);

     c) i crediti, i redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda di Stato delle foreste demaniali alla data di applicazione del D.Lgs. 21 settembre 1949, n. 23, e provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lett. a);

     d) i beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

 

     Artt. 5. - 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

     Il bilancio di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione dell'Assemblea regionale, in allegato al bilancio della Regione siciliana.

     Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

 

     Art. 10.

     A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

     a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione siciliana;

     b) le indennità che l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste deve corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati ed espropriati dall'Azienda;

     c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati a conto corrente fruttifero dall'Azienda di Stato delle foreste demaniali presso la Cassa dd. pp. nell'interesse della Regione siciliana;

     d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;

     e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;

     f) i proventi di cui al successivo art. 15.

     Fanno carico al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana può ricorrere - per anticipazioni o mutui - oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze.

 

     Art. 12.

     Fino a quando non sarà diversamente provveduto, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni delle foreste demaniali della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tale personale potrà, peraltro, essere sostituito con altro di gruppo o categoria corrispondente ed integrato con personale avventizio in misura non superiore alla metà di quello di ruolo adibito nell'Azienda.

     Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della ragioneria regionale.

 

     Art. 13.

     Essa può avvalersi dell'opera dell'economato generale della Regione siciliana e di altri organi statali.

     Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali è rappresentata o difesa dall'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 14.

     La sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.

 

     Art. 15.

     Il provento delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrata dell'Azienda.

 

     Art. 16.

     Le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato restano in vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 17.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e la Giunta regionale, saranno approvati lo statuto ed il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 49 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

[2] Gli artt. 5 - 8 sono stati abrogati dagli artt. 8 - 13 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[3] L'ultimo comma è stato abrogato dall'art. 36 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.