Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 28/03/1995 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni. |
Art. 2. Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza. |
Art. 3. Consorzi tra imprenditori agricoli. |
Art. 4. Fondo rischi cessione crediti commerciali. |
Art. 5. Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica. |
Art. 6. Cumulabilità degli interventi. |
Art. 7. Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi. |
Art. 8. Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi. |
Art. 9. Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio. |
Art. 10. Reintegrazione fondi rischi dei consorzi. |
Art. 11. Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane. |
Art. 12. Modalità erogazione contributi. |
Art. 13. Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti. |
Art. 14. Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari. |
Art. 15. Norma finanziaria. |
Art. 16. Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino. |
Art. 17. Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno. |
Art. 18. Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992- 1994. |
Art. 19. Estensione benefici artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993. |
Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana |
§ 3.19.60 – L.R. 28 marzo 1995, n. 23.
Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.
(G.U.R. 1 aprile 1995, n. 16).
TITOLO I
Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese
CAPO I
Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura,
pesca, industria, artigianato, servizi, commercio, turismo e trasporti
Art. 1. Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni. [1]
[1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria,
dell'artigianato, dei servizi, del commercio, del turismo e dei trasporti e favorire l'accesso al credito d'esercizio e a medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti, I'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi ed i monti fideiussioni costituiti dalle imprese riunite in uno o più consorzi o società cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «consorzi», basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro, secondo la forma giuridica prescelta per la costituzione.
2. Eccetto che per le imprese del settore industriale, per le quali si applicano le norme di cui alla
3. Ai consorzi tra imprese non industriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1995 la spesa di lire 20.000 milioni così ripartita:
Milioni |
di lire |
|
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 5.000 |
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, |
dell'artigianato e della pesca 5.000 |
c) Assessorato regionale dell'industria 5.000 |
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei |
trasporti 5.000 |
5. La ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 4 avviene con decreto dell'Assessore regionale competente.]
Art. 2. Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza. [2]
[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il triennio 1995-1997 contributi ai consorzi di nuova istituzione per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale e di consulenza fino alla concorrenza complessiva annua di lire 600 milioni, così ripartiti:
Milioni |
di lire |
|
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 200 |
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, |
dell'artigianato e della pesca 200 |
c) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei |
trasporti 200] |
Art. 3. Consorzi tra imprenditori agricoli. [3]
[1. I consorzi tra imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della
Art. 4. Fondo rischi cessione crediti commerciali. [4]
[1. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 30 della
2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separata a garanzia delle operazioni di cui al comma 1 al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende consorziate che intendano utilizzare l'operazione di cessione del credito commerciale con le modalità previste dalle convenzioni.
3. L'Amministrazione regionale integra il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo. Il fondo rischi così determinato garantisce globalmente le operazioni di cui al comma 1.
4. Per le operazioni previste dal presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i benefici previsti dall'articolo 31, comma 1, della
5. Il contributo regionale, previa richiesta corredata, da certificazione bancaria attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati, è erogato a consorzio in favore delle aziende.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:
Milioni |
di lire |
|
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 50 |
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, |
dell'artigianato e della pesca 75 |
c) Assessorato regionale dell'industria 1.450 |
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei |
trasporti 750] |
Art. 5. Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica. [5]
[1. Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso alle operazioni di locazione finanziaria finalizzate agli investimenti e all'innovazione tecnologica, I'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo fino al 40 per cento del costo finanziario annuo dell'operazione. A questo fine i consorzi stipulano convenzioni con le società abilitate ad effettuare operazioni di locazione finanziaria.
2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separata a garanzia delle operazioni di cui al presente articolo al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende che intendano utilizzare l'operazione di locazione finanziaria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo.
4. Il contributo regionale, previa richiesta corredata di certificazione della società di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato, è erogato al consorzio in favore delle aziende.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:
Milioni |
di lire |
|
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste 750 |
b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, |
dell'artigianato e della pesca 750 |
c) Assessorato regionale dell'industria 750 |
d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti |
750] |
Art. 6. Cumulabilità degli interventi. [6]
[1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con quelli di cui alla
CAPO II
Fondo rischi dei consorzi di garanzia-fidi di cui alle leggi regionali n. 22/1974 e n. 96/1981
Art. 7. Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi. [7]
[1. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi della
2. La Regione integra ogni ulteriore apporto al fondo rischi da parte delle imprese aderenti al consorzio a qualunque titolo corrisposto, fermo restando il limite massimo d'intervento per ciascuna impresa fissato dalla legge.
3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 della
(Omissis).
4. Gli interessi maturati sui fondi rischi vincolati dei consorzi fidi per la parte derivante dell'integrazione regionale restano vincolati al medesimo fondo per le stesse finalità per cui viene concessa l'integrazione e non si computano ai fini del tetto massimo dell'intervento regionale. Per gli interessi maturati sui fondi rischi dei consorzi fidi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità [8].
5. Il fondo rischi di ciascun consorzio è un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione, per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze e la perdita è attribuita al fondo stesso.]
Art. 8. Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi. [9]
[1. Le forme tecniche delle operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della
a) di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale;
b) di fidi transitori con scadenza predeterminata;
c) di fidi con destinazione specifica, eventualmente prorogabili.]
Art. 9. Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio. [10]
[1. Ai fini degli apporti al fondo rischi e al monte fideiussioni dei consorzi, nonché dell'accesso alle operazioni di credito di esercizio e di finanziamento degli investimenti, garantibili dai consorzi medesimi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della
Art. 10. Reintegrazione fondi rischi dei consorzi. [11]
[1. I fondi rischi costituiti dai consorzi possono essere reintegrati del 50 per cento, comprensivo dello eventuale intervento dello Stato, delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia operati nel 1994, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'intervento viene effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero non siano esaurite. Detta reintegrazione sarà erogata al consorzio previa richiesta attestante l'insolvenza della impresa e la quota di rischio a carico del fondo. Tale intervento non è computato ai fini del raggiungimento del tetto d'integrazione al fondo rischi previsto dalla vigente normativa.
2. Il limite massimo di intervento per ciascun consorzio è di lire 1.000 milioni.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 5.000 milioni.]
Art. 11. Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane. [12]
[1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della
CAPO III
Modalità di erogazione dei contributi e rispetto della normativa comunitaria
Art. 12. Modalità erogazione contributi. [13]
[1. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente titolo, per i nuovi consorzi relativi alle imprese dei settori dell'agricoltura, pesca, turismo, trasporti e servizi, sono determinate con decreto del competente Assessore regionale.]
Art. 13. Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti. [14]
[1. I finanziamenti di cui al presente titolo si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.]
Art. 14. Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari. [15]
[1. Al fine del conseguimento delle finalità del presente titolo, le risorse finanziarie della Regione possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea.]
Art. 15. Norma finanziaria. [16]
[1. All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 33.600 milioni per l'anno 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995-1997 codice 2001.]
TITOLO II
Norme interpretative e di modifica di leggi regionali
Art. 16. Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47 e 48 della
Art. 17. Anticipazioni provvidenze
1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della
2. L'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata
all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa
Art. 18. Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992- 1994.
1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla
Art. 19. Estensione benefici artt. 113 e 114
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 113 e 114 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[8] Periodo così sostituito dall'art. 4 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[14] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della