Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 01/02/1963 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Fermo restando il disposto dell'art. 31 della L. 23 febbraio 1962, n. 2, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge, provvederà, con decorrenza [...] |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di [...] |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. (Omissis) |
Art. 14. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. |
§ 1.4.51 - L.R. 1 febbraio 1963, n. 11.
Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.
(G.U.R. 2 febbraio 1963, n. 5).
Artt. 1. - 3.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Alla corresponsione dei compensi può provvedersi a mezzo di aperture di credito da effettuarsi in conformità alle norme regionali vigenti.
Nel Bollettino ufficiale del personale di ciascuna Amministrazione è pubblicato mensilmente l'elenco nominativo del personale che ha prestato lavoro straordinario con l'indicazione del numero delle ore retribuite.
(Omissis) [3].
Fermo restando il disposto dell'art. 31 della
La parola «contributiva» contenuta negli artt. 4, primo comma, 10 e 30 della legge sopra citata, è soppressa, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con decorrenza da tale data la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.
Il contributo previsto dall'art. 11 della
L'indennità di buona uscita, prevista dall'art. 7, n. 5, della
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, è corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di quiescenza.
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
Le disposizioni contenute nell'art. 6 della
Il terzo comma dell'art. 6 della
Artt. 12. - 13.
(Omissis) [5].
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
[1] Articoli ormai cessati di efficacia.
[2] Il primo ed il secondo comma dell'articolo sono stati abrogati dalla
[3] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.
[4] Integra l'art. 10 della
[5] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.
[6] Comma già sostituito dall'art. 17
[7] Articolo abrogato dalla
[8] I primi due commi dell'articolo sono stati abrogati dalla
[5] Articolo non riportato perché cessato di efficacia.