Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 09/05/1986 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. |
Art. 3. All'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato» e le parole «con qualifica di dirigente o equiparato» contenute, [...] |
Art. 4. I direttori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori che abbiano un'anzianità nella qualifica di almeno 5 anni |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Per i direttori regionali nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e sino a quando non verranno nominati tra i dirigenti superiori, [...] |
Art. 7. L'art. 81 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito dal seguente |
Art. 8. All'art. 48 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «l'Ufficio del cerimoniale» sono sostituite con le seguenti |
Art. 9. Ai fini della determinazione della misura dell'incremento delle pensioni e degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, previsti dagli articoli 83 ed 84 della legge regionale 29 [...] |
Art. 10. Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme [...] |
Art. 11. L'art. 78 della legge regionale 27 ottobre 1985, n. 41, è sostituito dal seguente |
Art. 12. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, sono aggiunti i seguenti |
Art. 13. All'art. 46 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente |
Art. 14. Il personale tecnico assunto presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore [...] |
Art. 15. Al personale già comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1981, nei ruoli organici [...] |
Art. 16. Per il personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, si prescinde dal limite di anzianità previsto dal secondo [...] |
Art. 17. In conformità alle disposizioni emanate con legge 22 dicembre 1984, n. 894, i soggetti, anche soci di cooperative, assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. [...] |
Art. 18. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32 si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive [...] |
Art. 19. Alla tabella G, quadro II, (Ruolo tecnico sanitario) annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunte le seguenti qualifiche |
Art. 20. E' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dei soppressi Ente [...] |
Art. 21. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, il personale che alla data del 31 marzo 1986 ricopre un incarico ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, [...] |
Art. 22. E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 |
Art. 23. La denominazione dei capitoli 10342 e 10688 del bilancio della Regione per l'anno 1986 è integrata dalle seguenti parole: «e in servizio presso gli enti locali ed altri enti, aziende ed istituti [...] |
Art. 24. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione ed in parte nelle assegnazioni [...] |
Art. 25. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione |
§ 1.4.107 - L.R. 9 maggio 1986, n. 21.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.
(G.U.R. 10 maggio 1986, n. 23).
All'art. 59 della
(Omissis).
L'art. 70 della
(Omissis).
All'art. 49 della
(Omissis).
I direttori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori che abbiano un'anzianità nella qualifica di almeno 5 anni.
Sino all'adozione dei provvedimenti formali di nomina dei dirigenti superiori ed equiparati per la nomina dei direttori ed equiparati si applica la normativa già vigente.
Fino a quando i dirigenti superiori non matureranno l'anzianità prevista dal primo comma, per essere nominati direttori regionali ed equiparati bisogna possedere un'anzianità complessiva nella qualifica di dirigente e/o di dirigente di almeno 15 anni.
(Omissis) [2].
Per i direttori regionali nominati successivamente alla data di entrata in vigore della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai direttori regionali nominati fino al giugno al 1978.
L'art. 81 della
(Omissis).
All'art. 48 della
(Omissis).
Ai fini della determinazione della misura dell'incremento delle pensioni e degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, previsti dagli articoli 83 ed 84 della
Gli effetti economici di cui al precedente comma decorrono dalle medesime decorrenze fissate dall'art. 4 della
L'ultimo comma dell'art. 83 della
(Omissis).
Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39, e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva [3].
L'art. 78 della
(Omissis).
Dopo il primo comma dell'art. 5 della
(Omissis).
All'art. 46 della
(Omissis).
Il personale tecnico assunto presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della
Al personale già comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della
Per il personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi della
In conformità alle disposizioni emanate con
Nelle more dell'applicazione del precedente comma i soggetti interessati vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati. Le norme di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 5 della
Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della
Nelle more di applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati.
I giovani che conseguono l'idoneità sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, presso l'ente che li ha utilizzati, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'art. 5 della
Alla tabella G, quadro II, (Ruolo tecnico sanitario) annessa alla
(Omissis).
E' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 8 della
L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decorrerà dal primo del mese successivo.
Il personale di cui ai precedenti commi è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli e utilizzato secondo le modalità previste dall'art. 8 della
Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, il personale che alla data del 31 marzo 1986 ricopre un incarico ai sensi della
E' abrogato l'art. 9 della
La denominazione dei capitoli 10342 e 10688 del bilancio della Regione per l'anno 1986 è integrata dalle seguenti parole: «e in servizio presso gli enti locali ed altri enti, aziende ed istituti pubblici».
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 17-23 maggio 1995 n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, anzichè a quella di entrata in vigore di detta
[2] Articolo abrogato con art. 4
[3] Comma sostituito dall'art. 1 della