Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.3 edilizia |
Data: | 09/12/1996 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già [...] |
Art. 2. 1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare entro il termine del 31 ottobre 1997 sono [...] |
Art. 3. 1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una [...] |
Art. 4. 1. Gli istituti autonomi case popolari per la stipula dei contratti di vendita si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 151 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. |
Art. 5. 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti [...] |
Art. 6. 1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi [...] |
Art. 7. 1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi [...] |
Art. 8. 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, prorogato al 31 dicembre 1996 con l'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente [...] |
Art. 9. 1. In deroga al disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1997 i programmi triennali delle [...] |
Art. 10. 1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'articolo 33 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente [...] |
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 4.3.113 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 47.
Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica.
(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare entro il termine del 31 ottobre 1997 sono accoglibili con decorrenza dalla stipula del contratto di assegnazione in sanatoria di cui all'articolo 5 della
1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31 dicembre 1997 per il pagamento dei canoni arretrati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi.
2. I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del contratto di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per l'importo corrispondente ai canoni arretrati.
1. Gli istituti autonomi case popolari per la stipula dei contratti di vendita si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 151 del
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della
1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della
1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, primo comma, della
2. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1997 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della
1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Termine così modificato dall'art. 73 della