Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 05/07/1997 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3. |
Art. 2. Validità temporale del rinnovo del CORECO. |
Art. 3. Riduzione della misura dell'indennità di carica. |
Art. 4. Controllo preventivo di legittimità. |
Art. 5. Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità. |
Art. 6. Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 1.6.119 - L.R. 5 luglio 1997, n. 23.
Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
(G.U.R. 7 luglio 1997, n. 34).
Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della
1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Validità temporale del rinnovo del CORECO.
1. I Presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della
Art. 3. Riduzione della misura dell'indennità di carica.
1. L'indennità di carica prevista dalle vigenti disposizioni per i presidenti, i vicepresidenti e i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è ridotta del 15 per cento.
Art. 4. Controllo preventivo di legittimità. [1]b
Art. 5. Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità. [2]
Art. 6. Modifiche dell'articolo 45 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già sostituito dall'art. 9, comma 1, della
[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della
[1]1b Sostituisce l'art. 15 della
[2] Modifica l'art. 2, lett. b), della
[3] Modifica ed integra l'art. 45 della