§ 98.1.26907 - Legge 19 luglio 1994, n. 451.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/07/1994
Numero:451


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26907 - Legge 19 luglio 1994, n. 451.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

(G.U. 19 luglio 1994, n. 167)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1993, n. 462, 17 gennaio 1994, n. 32, e 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 18 gennaio 1994, n. 39, e17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;18 gennaio 1994, n. 40, e18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299

     All'art. 1:

     al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

     "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva di ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."";

     al comma 7, le parole: "si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, addetti in modo prevalente e continuativo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo".

     All'art. 2:

     al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: "dello stesso settore di attività" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso o di diverso settore di attività"; e l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 2, le parole: "Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del citato comma" sono soppresse;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".

     All'art. 5:

     al comma 1, dopo le parole: "lavoratori occupati nell'unità produttiva" sono inserite le seguenti: "e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali";

     al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: ", alle stesse condizioni ivi previste".

     All'art. 8 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennità ai sensi dell'art. 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994 avendo maturato almeno trenta anni di anzianità contributiva".

     All'art. 10 al comma 7, primo periodo, le parole: "gestione di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "gestione di cui al comma 6"; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali importi sono determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla cessazione della corresponsione dell'indennità di mancato preavviso".

     All'art. 12 al comma 7, le parole: "30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994".

     All'art. 14:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale" sono soppresse; e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a termine";

     al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità è limitata al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La perdita del trattamento di cui al presente comma non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offertesi svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore".

     All'art. 16:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione";

     il comma 12 è soppresso.

     All'art. 18 al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'art. 3 del decreto medesimo".

     All'art. 19:

     al comma 1, le parole: "il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge è differito" sono sostituite dalle seguenti: "il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti";

     al comma 5, dopo le parole: "della Comunità europea" sono inserite le seguenti: "recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo".