Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 02/07/1997 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997. |
Art. 2. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 76 del 1995. |
Art. 4. Controlli sugli atti degli enti di bonifica. |
Art. 5. Variazione della denominazione di capitolo di bilancio. |
Art. 6. Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali. |
Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1997. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1995. |
Art. 9. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 13 del 1986. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.1.67 - L.R. 2 luglio 1997, n. 20.
Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste.
(G.U.R. 4 luglio 1997, n. 32).
Art. 1. Campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997.
1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 i finanziamenti destinati all'E.S.A. sono incrementati di lire 15.000 milioni.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della
1. Il numero di cinquanta unità di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 4. Controlli sugli atti degli enti di bonifica.
1. Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della
Art. 5. Variazione della denominazione di capitolo di bilancio.
1. Nella denominazione del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1997, dopo le parole "opere di bonifica connesse", sono aggiunte le altre "nonché di manutenzione di viali parafuoco".
Art. 6. Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali.
1. Ai fini dell'accertamento disposto dal comma 4 dell'articolo 57 della
2. A ciascuna delle sottocommissioni è preposto quale vice presidente, il funzionario con la qualifica di dirigente. Al coordinamento delle sottocommissioni così costituite provvede il presidente della commissione.
Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della
Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della
Art. 9. Modifica dell'articolo 49 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 15.000 milioni.
2. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione per lire 15.000 milioni, di parte della spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1997 autorizzata dall'articolo 1, comma 1, della
3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma la spesa di lire 15.000 milioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della
4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ANNO FINANZIARIO 1997
Spesa
Assessorato agricoltura e foreste
Capitolo 55937: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque, ecc.: - 15.000 B.
Capitolo 55945: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalla dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della
Capitolo 56003: Somme da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti istituzionali: + 15.000.
Assessorato bilancio e finanze
Capitolo 60795: Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato, ecc. (Interventi dello Stato): - 15.000.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[1] Integra l'art. 10 della
[2] Sostituisce l'art. 20, comma 1, della
[3] Integra l'art. 49, comma 10, della