Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/04/1997 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali. |
Art. 3. Elenchi. |
Art. 4. Variazioni di bilancio. |
Art. 5. Fondi strutturali comunitari. |
Art. 6. Zone terremotate. |
Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale. |
Art. 8. Integrazione fondo sanitario. |
Art. 9. Proroga per l'utilizzazione di spesa in conto capitale. |
Art. 10. Reiscrizione di somme. |
Art. 11. Iscrizione di somme affluite in entrata a titolo di ribassi d'asta. |
Art. 12. Rimodulazione di spese pluriennali. |
Art. 13. Differimento di limiti d'impegno. |
Art. 14. Personale dell'ITALTER e della SIRAP. |
Art. 15. Acquisto alloggi per le Forze dell'ordine. |
Art. 16. Contributi per gli investimenti in opere pubbliche degli enti locali. |
Art. 17. Riprogrammazione di somme non utilizzate da parte delle province. |
Art. 18. Contributo interessi per costruzione o acquisto di alloggi. |
Art. 19. Progetti di lavoro socialmente utili. |
Art. 20. Consorzi fidi - articolo 3 legge regionale n. 33/1996. |
Art. 21. Mutui. |
Art. 22. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale. |
Art. 23. Totale generale del bilancio annuale. |
Art. 24. Bilancio pluriennale. |
Art. 25. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 26. Azienda delle foreste demaniali. |
Art. 27. Annessi. |
Art. 28. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1997. |
§ 5.3.302 - L.R. 28 aprile 1997, n. 14.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999.
(G.U.R. 30 aprile 1997, n. 22 - S.O. n. 16).
Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 3. Elenchi.
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della
5. Sono considerate spese correnti d'amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della
Art. 4. Variazioni di bilancio.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;
c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
d) ad iscrivere nel capitolo di spesa istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 23, della
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, inoltre, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 dell'entrata in dipendenza dei versamenti e prelevamenti riferiti ai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione siciliana, comunque disposti o effettuati dallo Stato o dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale.
Art. 5. Fondi strutturali comunitari.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione Europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
Art. 6. Zone terremotate.
1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della
2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.
Art. 7. Fondo contrattazione stato giuridico ed economico del personale regionale.
1. Ai sensi dell'articolo 9 della
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle seguenti finalità:
- rinnovo contrattuale per l'anno 1997, lire 70.000 milioni;
- applicazione per gli anni 1994, 1995 e 1996 della progressione economica orizzontale di cui all'articolo 14 del D.p.reg. 20 gennaio 1995, n. 11;
- quota integrativa degli stanziamenti di bilancio destinati alla copertura degli oneri per la contrattazione del trattamento di missione.
Art. 8. Integrazione fondo sanitario.
1. La quota del fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1997 è prevista in lire 2.638.287 milioni e si iscrive al capitolo 41724.
Art. 9. Proroga per l'utilizzazione di spesa in conto capitale.
1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della
Art. 10. Reiscrizione di somme.
1. Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996 nei capitoli di spesa del bilancio della Regione istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della
2. Le predette somme interessano il risultato del Rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1996 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.
Art. 11. Iscrizione di somme affluite in entrata a titolo di ribassi d'asta.
1. Ai sensi dell'articolo 152 della
Art. 12. Rimodulazione di spese pluriennali.
1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, sono rideterminate, al netto delle quote iscritte negli anni antecedenti al 1997, negli importi indicati nella tabella medesima.
2. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla
3. Le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali, differite all'esercizio finanziario 1998 dalla
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Art. 13. Differimento di limiti d'impegno.
1. I limiti di impegno previsti per l'anno 1996 dalle seguenti leggi regionali e successive modifiche ed integrazioni sono differiti all'esercizio 1997 per l'importo indicato a fianco di ciascuna legge:
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2. Il limite d'impegno quinquennale di lire 400 milioni previsto per l'anno 1997 dall'articolo 2, comma 5, della
3. Il limite d'impegno venticinquennale previsto per l'anno 1996 dall'articolo 4, comma 5, della
4. La spesa di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1996 prevista dal comma 5 della
5. La spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 autorizzata, dall'articolo 4 della
Art. 14. Personale dell'ITALTER e della SIRAP.
1. Gli oneri derivanti dai contratti in corso stipulati in forza dell'articolo 76 della
Art. 15. Acquisto alloggi per le Forze dell'ordine.
1. Per il pagamento dell'I.V.A. dovuta per l'acquisto di alloggi destinati alle forze dell'ordine impegnate in Sicilia per la lotta contro la delinquenza mafiosa, ai sensi e per gli effetti della
Art. 16. Contributi per gli investimenti in opere pubbliche degli enti locali.
1. Il limite d'impegno decennale autorizzato dall'articolo 45, comma 11, della
Art. 17. Riprogrammazione di somme non utilizzate da parte delle province.
1. Al comma 14 dell'articolo 45 della
Art. 18. Contributo interessi per costruzione o acquisto di alloggi.
1. Il limite d'impegno quindicennale previsto dall'articolo 7, comma 4, della
Art. 19. Progetti di lavoro socialmente utili.
1. Per le finalità dell'articolo 70, comma 2, della
Art. 20. Consorzi fidi - articolo 3
1. Le agevolazioni dei consorzi fidi previsti dall'articolo 3 della
1. Ai sensi dell'articolo 18 della
2. Gli oneri complessivi per l'ammortamento dei mutui di cui lire 852.655 milioni, lire 1.204.592 milioni e lire 1.499.986 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "oneri finanziari e rimborso prestiti".
3. L'autorizzazione alla contrazione del mutuo per l'anno 1997, disposta dall'articolo 16 della
4. I mutui dovranno essere contratti alle migliori condizioni di mercato.
Art. 22. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4, della
2. Gli Assessorati regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Art. 23. Totale generale del bilancio annuale.
1. E' approvato in lire 27.331.147 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997.
Art. 24. Bilancio pluriennale.
1. E' approvato in lire 69.133.289 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1997-1999.
9. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 6 relativo agli oneri a carico del triennio 1997-1999 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.
Art. 25. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999 con i relativi allegati.
Art. 26. Azienda delle foreste demaniali.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997-1999, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
Art. 27. Annessi.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della
2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1997.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Il termine di cui al presente articolo è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 14 della
[2] L'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al presente articolo per gli anni 1998 e 1999 è stata annullata dall'art. 15 della