Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 23/05/1994 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. |
Art. 2. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili. |
Art. 3. Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili. |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.17.88 - L.R. 23 maggio 1994, n. 11.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile.
(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).
Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della
(Omissis).
2. Al comma 3 dell'articolo 22 della
(Omissis).
3. All'articolo 22 della
(Omissis).
4. Al comma 5 dell'articolo 22 della
(Omissis).
5. All'articolo 22 della
(Omissis).
6. All'articolo 22 della
(Omissis).
Art. 2. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a fornire garanzia tramite fidejussione a titolo sussidiario alle cooperative giovanili di cui alla
Art. 3. Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili.
1. Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e società a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla
3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 50491 del bilancio della Regione.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così integrato dall'art. 7 della