§ 3.17.88 - L.R. 23 maggio 1994, n. 11.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:23/05/1994
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 2.  Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.
Art. 3.  Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili.
Art. 4.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.17.88 - L.R. 23 maggio 1994, n. 11.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di imprenditoria giovanile.

(G.U.R. n. 25 del 25 maggio 1994).

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 dopo la parola "tutoraggio", è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     3. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole «e successive modifiche» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     5. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     6. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Fidejussioni alle cooperative agricole giovanili.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a fornire garanzia tramite fidejussione a titolo sussidiario alle cooperative giovanili di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nel settore agricolo, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui al decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 nonchè per quelle operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e trasformazione del pescato, ai fini dell'accesso alle agevolazioni creditizie di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni [1].

 

     Art. 3. Istituzione di un fondo di garanzia per consorzi fidi costituiti da cooperative giovanili.

     1. Al fine di favorire l'accesso al credito di esercizio da parte delle cooperative e società a prevalenza giovanile, beneficiarie di finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, e della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è istituito un fondo regionale di garanzia per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti dai soggetti beneficiari.

     2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1, calcolati per il 1995 in lire 1.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 50491 del bilancio della Regione.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 1996, n. 10.