Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.6 speleologia |
Data: | 01/09/1966 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 4.6.1 – L.R. 1 settembre 1966, n. 27. [1]
Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 6 settembre 1966, n. 26).
Ad integrazione della tutela esercita dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla
b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni [2];
c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche [3].
(Omissis) [4].
E' istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della regione Friuli-Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.
Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale [5].
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l'importo massimo di [6]:
a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1 [7];
b) lire 4 milioni per l'iniziativa di cui all'articolo 3.
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:
- 485 con la denominazione: «Sovvenzioni, premi e sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche» e con lo stanziamento di lire 6 milioni;
- 470 con la denominazione: «Spese per l'istituzione del catasto regionale delle grotte» e con lo stanziamento di lire 4 milioni.
A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'importo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.
L'onere di cui al primo comma del presente articolo relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera a), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera b), al summenzionato capitolo 470.
L'onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Vedi anche l'art. 2 della
[3] Vedi nota che precede.
[4] Articolo già modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[6] Vedi anche l'art. 1 della
[7] Vedi anche l'art. 1 della