§ 6.4.272 - L.R. 11 agosto 2011, n. 11.
Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:11/08/2011
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.272 - L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 24 agosto 2011, n. 34 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 961.080.733,76 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e nel bilancio per l'anno 2011, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2010, nell'importo di 1.292.508.598,20 euro, con una differenza in aumento di 331.427.864,44 euro, di cui 144.927.864,44 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A4 relativa ai fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A5 relative ai fondi globali di cui all'articolo 17 della legge regionale 21/2007.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elaborare un programma straordinario finalizzato al miglioramento della competitività e alla riqualificazione del comparto vivaistico viticolo regionale, sostenendo le aziende del settore.

2. Il miglioramento della competitività e la riqualificazione del comparto sono attuati attraverso la razionalizzazione dell'offerta, adeguandola alle attuali richieste di mercato, il miglioramento dello stato fitosanitario del materiale vivaistico moltiplicato, la razionalizzazione degli impianti con contrazione delle spese di gestione e miglioramento delle opportunità di meccanizzazione, la riduzione dell'impatto ambientale della coltura, l'introduzione di nuove varietà e cloni tolleranti o resistenti alle principali fitopatologie della vite.

3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con regolamento regionale da notificare all'Unione europea [1].

4. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) [2].

5. Alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale»;

b) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i programmi di attività presentati dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento della produzione zootecnica, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, per l'effettuazione dei controlli funzionali del bestiame, per l'acquisto di attrezzature, per le valutazioni genetiche del bestiame e le attività connesse.»;

c) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.»;

d)l'articolo 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.».

6. Alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 (Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonchè alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare.»;

b) dopo il primo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011.».

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1977, come sostituito dal comma 5, lettera b), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: «Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame e acquisto attrezzature - Fondi statali» e all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: «Contributi all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Pezzata Rossa Italiana per tenuta libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali bestiame, acquisto attrezzature, valutazioni genetiche del bestiame e attività connesse - Fondi regionali».

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'ambito del territorio montano e dei bacini montani regionali, delle vasche e aree di deposito per le portate solide del reticolo idrografico, comprese le opere realizzate a seguito di eventi alluvionali a protezione di centri abitati e delle infrastrutture.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2953 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di manutenzione e pulizia vasche deposito di briglie su corsi d'acqua montani".

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella stessa percentuale dei lavori originari, i maggiori oneri connessi agli espropri e all'istituzione delle servitù di acquedotto in relazione ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.

11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Lavori di costruzione, completamento e trasformazione di impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica. Integrazione finanziamenti per maggiori oneri connessi agli espropri e alla istituzione delle servitù di acquedotto".

12. Al fine di consentire ai piccoli produttori caseari il mantenimento del loro stretto legame con il territorio e con i consumatori locali è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore dei caseifici situati sul territorio regionale che adottano il sistema turnario e che devono ottemperare a interventi di adeguamento e ammodernamento richiesti dall'autorità sanitaria.

13. Gli aiuti di cui al comma 12 consistono in un contributo in conto capitale pari all'80 per cento dei costi di adeguamento e ammodernamento dei caseifici e degli spacci, di quelli relativi all'acquisto degli impianti necessari per la conduzione dell'attività e delle spese tecniche e generali nella misura massima del 7 per cento dell'ammontare degli interventi.

14. Le domande di aiuto di cui al comma 13 sono presentate alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono corredate di:

a)elaborati progettuali e relazione tecnico-economica;

b)eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi;

c)documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;

d)documentazione necessaria per la quantificazione della spesa;

e)documentazione necessaria per le verifiche del possesso dei requisiti di cui al comma 12.

15. Possono essere finanziati anche interventi già iniziati prima della presentazione della domanda, ma non antecedentemente l'1 gennaio 2011, purchè non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 1783 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per le latterie turnarie".

17. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove il proprio territorio e la conoscenza delle proprie tipicità nelle altre regioni italiane e sui mercati esteri anche assicurando risorse liquide alle imprese mediante l'anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli che necessitano per la vendita di un trattamento di stagionatura o invecchiamento, nonchè incentivando la costituzione e l'attuazione di programmi e di sistemi di promozione e commercializzazione dei prodotti medesimi.

18. L'Amministrazione regionale attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 17 in sinergia con le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), ed è autorizzata a concedere, con le disponibilità del Fondo, finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.

19. La spesa finanziabile ai sensi del comma 18 è l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino a un importo massimo del 70 per cento di tale valore e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.

20. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 18 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare, in considerazione della durata dei finanziamenti agevolati, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione delle anticipazioni dagli atti amministrativi di disposizione delle anticipazioni medesime

21. L'erogazione alle imprese dei finanziamenti agevolati per l'anticipazione del valore commerciale stimato dei loro prodotti è condizionata all'introduzione e conservazione dei prodotti medesimi, per l'intera durata dei finanziamenti, presso specifici locali denominati Depositi agroalimentari Friuli Venezia Giulia gestiti dalle banche o da altri soggetti, denominati depositari, delegati convenzionalmente dalle banche alla loro gestione o, per ragioni legate ai processi di stagionatura o invecchiamento dei prodotti, presso locali delle imprese beneficiarie individuati e delimitati con tecniche idonee a rendere i prodotti disponibili alle imprese ai soli fini della loro lavorazione e conservazione.

22. L'erogazione dei finanziamenti è, altresì, condizionata alla riserva, a favore delle banche, della facoltà di provvedere alla negoziazione di strumenti, anche finanziari, rappresentativi dei prodotti, in misura non inferiore al 10 per cento del loro valore stimato, anche con il concorso di strumenti informatici e telematici messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [3].

24. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati, le caratteristiche dei depositi agroalimentari, i requisiti soggettivi e gli obblighi dei depositari, le tipologie di strumenti rappresentativi dei prodotti e le modalità per la loro negoziazione e ogni altra condizione applicativa.

25. La Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è autorizzata a scorrere le graduatorie relative ai progetti presentati nel 2010 ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

26. L'entità delle risorse disponibili per ciascuna delle graduatorie di cui al comma 25 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 fanno carico a valere sulle risorse accantonate nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21/2007 per le finalità di cui alla legge regionale 26/2005.

28. La lettera a) del comma 22 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituita dalla seguente:

«a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione, personale di ruolo, ivi compreso quello appositamente acquisito attraverso procedure di mobilità per il passaggio diretto da enti locali del Friuli Venezia Giulia, da altre Regioni ed enti di altre Regioni;».

29. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), è aggiunta la seguente:

«d bis) attua iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli regionali anche al di fuori del territorio regionale.».

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d bis), della legge regionale 4/2010, come aggiunta dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

31. L'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Comitato direttivo della certificazione)

1. Presso l'ERSA è istituito un Comitato direttivo della certificazione, quale organo tecnico deputato a garantire la buona esecuzione dell'attività di certificazione ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45011 (Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti).

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale dell'ERSA o suo delegato.

3. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore generale dell'ERSA, d'intesa con il Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo provvedimento sono determinate la composizione del Comitato e le modalità di funzionamento dello stesso.

4. I compensi dei componenti esterni del Comitato sono stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e sono erogati dall'ERSA.

5. I componenti del Comitato, in un numero massimo di otto, durano in carica tre anni e possono essere confermati, una volta sola, per la medesima durata.».

32. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, continuano a far carico al bilancio dell'ERSA.

33. Il Comitato direttivo della certificazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2002, come sostituito dal comma 31, già istituito al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

34. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:

«Art. 13 bis. (Partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari)

1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonchè a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.».

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 8/2004, come inserito dal comma 34, fanno carico al bilancio dell'ERSA.

36. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la quota c), di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale attività produttive con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2655 (Ulteriore individuazione per l'anno 2010 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), iscritta al bilancio regionale, con decreti dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 23 dicembre 2010, n. 1453 e 21 febbraio 2011, n. 338, e trasferita alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR), è rideterminata come segue:

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive attività 1.1.a, 5.378.270,45 euro;

- Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 Direzione centrale attività produttive - finanziamento progetti prima fase settore commercio legge regionale 26/2005, 744.450,24 euro.

37. Per le finalità di cui al capo IX (Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale), della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia), ai fini di garantire il migliore assorbimento delle risorse destinate all'elevazione del livello qualitativo dei prodotti e all'aumento della produttività e al miglioramento dell'organizzazione aziendale, le imprese industriali, beneficiarie dei contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2001, n. 451 (Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ), presentano, a pena di revoca del contributo, la relativa rendicontazione delle spese sostenute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

38. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

«4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4.».

39. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), è aggiunta la seguente:

«f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.».

40. All'articolo 18 della legge regionale 2/1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:

a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;

b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;

c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso alla FAREM, Fonderie Acciaio Remanzacco Srl, ex Metallurgica Cave Srl, con decreto del Direttore regionale 13 novembre 1992, n. 902, poi rideterminato con decreto del Direttore regionale 17 dicembre 1998, n. 589, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti che potrà essere rendicontato dal beneficiario entro il termine del 31 dicembre 2012 tenendo anche conto del valore investito attraverso operazioni di permuta di beni immobili.

42. La conferma di cui al comma 41 è disposta previa istanza del beneficiario alla Direzione centrale attività produttive.

43. Al fine di sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori degli stessi centri commerciali naturali e centri in via [4].

44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono diretti al sostegno delle spese per la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l'avvio dei centri commerciali naturali e dei centri in via e con particolare riguardo al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.

44 bis. Le attività di progettazione delle iniziative di cui al comma 44 sono di regola realizzate dai Comuni e dai soggetti promotori, di cui al comma 43, con l'avvalimento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati [5].

45. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

46. I finanziamenti di cui al comma 43 sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse 4 - Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS).

47. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 9143 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri".

48. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 68 è sostituita dalla seguente:

«h) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.»;

b) al comma 2 bis dell'articolo 103 dopo le parole «investimenti infrastrutturali» sono inserite le seguenti: «da realizzarsi in via diretta o indiretta»;

c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 103 è aggiunto il seguente:

«2 ter. A integrazione dei finanziamenti pluriennali di cui al comma 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 500.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste con le modalità previste dallo stesso comma 2 bis.».

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 48, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

50. Per le finalità previste dall'articolo 103, comma 2 ter, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 48, lettera c), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 1403 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento integrativo a favore della CCIAA di Trieste per il mercato agroalimentare di Trieste ".

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2011 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011, previa istanza dell'ente beneficiario corredata del progetto definitivo dell'opera e del contratto di mutuo, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto n. 2436/SSSTR del 16 ottobre 2009, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

52. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

53. Al comma 40 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «di proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio».

54. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 53, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 6680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole «di proprietà comunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio comunale».

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Udine e Gorizia Fiere spa un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia, a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" [6].

56. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 1785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario società Udine e Gorizia Fiere spa, a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di progetti espositivi da realizzarsi presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia".

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle risorse disponibili già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e trasferite nell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, il contributo già assegnato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto 3 agosto 2010, n. 1469 al CAI - Associazione XXX Ottobre - di Trieste. Il contributo può essere concesso previa istanza del soggetto beneficiario corredata della documentazione prevista ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonchè dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

59. Gli oneri derivanti dal comma 58 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9274 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

60. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in materia di incentivi alle imprese, nonchè dal relativo regolamento di attuazione, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie dell'anno 2010 delle Camere di commercio, ma non ammesse a finanziamento per carenza di risorse finanziarie, possono essere finanziate mediante le risorse a disposizione delle Camere di commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate.

61. [Al comma 7 dell'articolo 64 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), dopo le parole «con altre strutture ricettive alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «o pubblici esercizi»] [7].

62. Al fine di sostenere e potenziare l'unicità dell'offerta turistica carnica l'Agenzia per lo sviluppo del turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della società "Carnia Welcome società consortile a responsabilità limitata", con sede in Tolmezzo, nella misura massima di 30.000 euro.

63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

64. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5, la Direzione competente diffida al pagamento l'ente cooperativo assegnando un termine di sessanta giorni. La mancata regolarizzazione del pagamento entro il termine assegnato con la diffida costituisce motivo di sottoposizione a commissariamento governativo della società cooperativa inadempiente, per palese irregolarità di funzionamento.»;

b) i commi 8 e 9 dell'articolo 24 sono abrogati;

c) il comma 10 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«10. I proventi derivanti dai contributi riscossi ai sensi del comma 5 sono destinati alle finalità di cui al comma 1.»;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è inserito il seguente:

«3 bis. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.»;

e) i commi 1 e 10 dell'articolo 34 sono abrogati;

f) i commi 4, 7 e 8 dell'articolo 43 sono abrogati.

65. Le disposizioni di cui al comma 64, lettere a), b), c), e) e f), hanno effetto dall'1 gennaio 2012.

66. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27/2007 continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 963 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

67. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituita dalla seguente:

«c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;».

68. La norma di cui al comma 67 ha effetto dall'1 gennaio 2012.

69. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 67, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

70. Alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 bis, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 bis. (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:

a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonchè per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;

b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, esercitata con il supporto dell'Agenzia regionale del lavoro;

c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).

3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.»;

b) il comma 3 dell'articolo 17 ter, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis.».

71. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 70, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

72. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo locale e realizzare un piano strategico in ambito internazionale conforme alle linee guida individuate con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale e il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonchè delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) della Regione.

73. Beneficiari degli incentivi da destinare alla realizzazione dei progetti mirati di cui al comma 72 sono gli enti pubblici, anche economici, della Regione, aventi finalità di internazionalizzazione, i quali singolarmente o in raggruppamento con individuazione di un soggetto capofila, presentano allo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, di cui al comma 74, le iniziative progettuali unitamente alle relative domande di finanziamento, elaborate secondo le disposizioni dell'avviso predisposto dal medesimo Sportello, in conformità alle linee guida della Regione e al regolamento di attuazione.

74. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale si avvale dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, il quale, attraverso la Segreteria tecnica all'uopo istituita, cura la predisposizione del piano strategico in ambito internazionale e il monitoraggio sullo stato di attuazione dei processi di internazionalizzazione, oltre che la ricezione delle domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui al comma 73, la valutazione delle iniziative progettuali, l'elaborazione della proposta di ammissibilità a finanziamento e il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative medesime.

75. La rilevanza strategica internazionale delle iniziative progettuali oggetto delle domande di finanziamento, presentate ai sensi del comma 73, è valutata dal Comitato tecnico di indirizzo composto di diritto dall'Assessore regionale alle attività produttive in carica, che ne presiede le sedute, e da quattro componenti designati dalle principali organizzazioni imprenditoriali di categoria nei settori del commercio, del turismo, dell'industria e dell'artigianato. Partecipano alle riunioni il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie e il Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

76. Con provvedimento dell'Amministrazione regionale sono ripartite tra le iniziative progettuali ammesse le risorse disponibili a carico del bilancio regionale, su proposta elaborata dalla Segreteria tecnica di cui al comma 74, in conformità ai criteri e modalità di concessione degli incentivi individuati con regolamento di attuazione.

77. Per le finalità di cui ai commi 72, 73 e 76 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Fondo per l'attuazione di progetti mirati di promozione internazionale".

78. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Rimborso costi sostenuti dallo Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT per la realizzazione di progetti mirati atti a favorire la promozione internazionale".

79. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni vigenti in materia di valorizzazione del patrimonio della cultura nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonchè per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.»;

b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole «dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

80. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 21/2006, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la denominazione del capitolo 9198 è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Film Fund».

81. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 1, e dell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 21/2006, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti all'Associazione Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia per il sostegno della produzione audiovisiva, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, mediante la dotazione del fondo denominato Fondo regionale per l'audiovisivo».

82. Al fine di realizzare il piano di marketing territoriale nell'ambito delle aree industriali di interesse regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale predispone, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti pubblici, anche economici della Regione, un progetto di marketing territoriale sulla base dei dati elaborati dall'EZIT, dai Consorzi per lo sviluppo industriale e dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente all'attività istituzionale svolta dai medesimi soggetti ai sensi delle leggi regionali 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).

83. I contenuti e le finalità del progetto di cui al comma 82 sono definiti con successivo provvedimento del Direttore centrale attività produttive da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio di sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la predisposizione di un progetto di marketing territoriale".

85. Al fine di incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul territorio della Regione nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione degli investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese [8].

85 bis. I costi e le spese di cui al comma 85 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda di contributo [9].

86. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 85 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato. L'intensità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 30.000 euro [10].

86 bis. Le domande di contributo di cui al comma 85 presentate secondo il procedimento a sportello sono archiviate d'ufficio allorquando, alla data di riapertura dei termini di presentazione fissati in base al regolamento di cui al comma 86, non risultino finanziate per esaurimento delle risorse destinate dal programma operativo di gestione al finanziamento del precedente periodo di apertura in cui le domande stesse sono state presentate [11].

87. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Interventi per l'imprenditoria femminile".

88. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASDI denominata "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a rl", con sede in Brugnera, un finanziamento di 2 milioni di euro e alla "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia SpA Consortile", con sede in Manzano, un finanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2011 da utilizzarsi per l'attuazione di progetti diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonchè al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione di prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione] [12].

89. [Per gli interventi di cui al comma 88 la quota del finanziamento pubblico può essere fissata nella misura massima dell'80 per cento. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi] [13].

90. [Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8047 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento alle ASDI denominate "Distretto del Mobile Livenza Società Consortile a rl", con sede in Brugnera e "Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della Sedia SpA Consortile", con sede in Manzano, per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo"] [14].

91. Al fine di sostenere il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli [15].

92. I finanziamenti a Confidimprese FVG e Confidi Friuli sono destinati al rilascio di garanzie in favore delle imprese di cui al comma 91 in regime de minimis.

93. I Consorzi di garanzia fidi presentano la domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale attività produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale.

94. Per le finalità di cui al comma 91 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento per garanzie distretti sedia e mobile".

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile - di seguito denominata Sezione - ai fini dell'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

96. Con regolamento regionale sono definiti criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 95.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

98. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8048 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Conferimenti al FRIE per la Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile".

99. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione della Sezione in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso un contributo straordinario pari a 120.000 euro per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Wine Advocate (by Robert Parker)", che si svolgerà sul territorio regionale nell'anno 2011, finalizzato a far conoscere le eccellenze vitivinicole e le imprese del settore del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale.

101. La domanda per la concessione del contributo straordinario è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 100 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del saldo del contributo. Il contributo comprende anche tutte le attività preparatorie, di realizzazione e di promozione successiva dell'evento.

102. Per le finalità previste dai commi 100 e 101 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1787 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Tutela Vini Collio e Carso per la realizzazione dell'evento 'Wine Advocate (by Robert Parker)'".

103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale.

104. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 103 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1790 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributi straordinari a enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del definitivo riutilizzo delle stesse quali centri di aggregazione sociale e culturale".

106. [Al fine di sostenere l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno un contributo in conto capitale sino alla concorrenza di 2 milioni di euro a sollievo degli oneri sostenuti] [16].

107. [L'apprestamento di aree e fabbricati non utilizzati siti all'interno del comprensorio consortile è da destinarsi a favore di nuove iniziative industriali, finalizzate al riassorbimento della disoccupazione derivante dalla crisi o cessazione di precedenti realtà industriali del territorio] [17].

108. Le nuove iniziative di cui al comma 107 devono prevedere il riassorbimento in misura non inferiore al 51 per cento di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni (CIG), di lavoratori in mobilità ai sensi del capo II del titolo I della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), di dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali, di lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari] [18].

109. [La concessione del contributo di cui al comma 106 è autorizzata, su domanda del Consorzio interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive. La domanda per la concessione è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione delle obbligazioni relative alla riacquisizione e all'apprestamento] [19].

110. [Per le finalità di cui al comma 106 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7945 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo in conto capitale al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti nell'esercizio della facoltà di riacquisto delle aree cedute"] [20].

111. Al fine di sostenere le imprese e gli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli, aventi sede legale o operativa nel territorio della regione da almeno ventiquattro mesi.

112. Le risorse attribuite al Confidi sono destinate al rilascio di garanzie in relazione a operazioni concernenti il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese di cui al comma 111, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

113. I finanziamenti di cui al comma 111 e le garanzie di cui al comma 112 sono concessi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8050, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti al Confidi Friuli per il rilascio di garanzie alle imprese coinvolte nella crisi libica".

115. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «uniformate alle» sono sostituite dalle seguenti: «con le»;

b) al comma 2 dell'articolo 3 il numero «8» è sostituito dal seguente: «12» e il numero «6» è sostituito dal seguente: «8» ;

c) al comma 3 dell'articolo 3 il numero «5» è sostituito dal seguente: «7» e il numero «3» è sostituito dal seguente: «4»;

d) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l'entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 5 e 3 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.»;

e) al comma 5 dell'articolo 3 le parole «; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6» sono soppresse;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.»;

g) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

h) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;

i) al comma 6 dell'articolo 4 le parole «di cui all'articolo 2» sono soppresse;

j) al comma 5 dell'articolo 5 le parole «ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis,»;

k) al comma 10 dell'articolo 5 le parole «al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8»;

l) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «Con regolamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,»;

m) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Inizio dell'attività di vendita)

1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.

2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).»;

n) al comma 1 dell'articolo 7 le parole «è autorizzata a istituire» sono sostituite dalla seguente: «gestisce»;

o) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «regolamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5,»;

p) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

q) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7 bis. (Acquisto e manutenzione dei POS)

1. L'Amministrazione regionale tramite la società in house Insiel SpA acquista i POS, li consegna ai gestori a titolo di comodato e li installa presso i punti vendita.

2. L'Amministrazione regionale tramite Insiel SpA provvede alla manutenzione dei POS.»;

r) al comma 2 dell'articolo 8 le parole «dalle Camere di commercio in via unitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio»;

s) al comma 5 dell'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2014.»;

t) dopo il comma 5 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.»;

u) al comma 6 dell'articolo 8 le parole «vigenti» e le parole «, e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti» sono soppresse;

v) al comma 7 dell'articolo 8 dopo le parole «in via informatica» sono inserite le seguenti: «tramite Insiel SpA»;

w) il comma 9 dell'articolo 8 è abrogato;

x) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:

a) il 50 per cento in quote uguali per ciascuna Camera di commercio;

b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.

2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.

3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

y) al comma 3 dell'articolo 9 dopo le parole «in via informatica» sono inserite le seguenti: «tramite Insiel SpA»;

z) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

«3 bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione sul quale sono stati applicati i contributi di cui alla presente legge nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento;

b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione sul quale sono stati applicati i contributi di cui alla presente legge nel corso del semestre precedente nella provincia di riferimento, tenendo conto degli importi ancora a disposizione a favore dei Segretari generali.»;

aa) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

bb) al comma 5 dell'articolo 12 il numero «1» è sostituito dal seguente: «2»;

cc) al comma 1 dell'articolo 13 il numero «75» è sostituito dal seguente: «30» e il numero «150» è sostituito dal seguente: «100»;

dd) al comma 4 dell'articolo 13 le parole «i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4»;

ee) dopo il comma 4 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

«4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.»;

ff) al comma 10 dell'articolo 13 le parole «L'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio territorialmente competente»;

gg) al comma 2 dell'articolo 15 le parole «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

hh) al comma 3 dell'articolo 15 le parole «il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo» sono soppresse;

ii) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15 bis. (Sostegno all'acquisto di veicoli immatricolati Euro 5 con emissioni ridotte)

1. La Regione sostiene l'acquisto di veicoli nuovi o usati, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 140 g/km di CO2 ovvero con motore alimentato a metano, immatricolati Euro 5 dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al medesimo comma 1 e che non rientri nelle caratteristiche di cui all'articolo 15, effettuato nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), al 31 dicembre 2011.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti privati, il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio.

4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonchè è definito il procedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi ai soggetti privati di competenza delle medesime Camere di commercio.».

jj) al comma 1 dell'articolo 20 le parole «sono modificati con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione»;

kk) il comma 2 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.»;

ll) dopo il comma 4 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.»;

mm) al punto 1.3 della lettera c) dell'Allegato B) le parole «, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione» sono soppresse.

116. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera q), e dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14/2010, come modificato dal comma 115, lettera r), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

117. Per le finalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera x), e dall'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ll), è autorizzata la spesa complessiva di 758.400 euro per gli anni dal 2011 al 2013 suddivisa in ragione di 58.400 euro per l'anno 2011 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 di nuova istituzione con la denominazione " Finanziamento alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di rifornimento di carburanti a prezzo ridotto ".

118. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dal comma 115, lettera ii), è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1394 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi o usati a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".

119. La competenza relativa alle attività amministrative spettanti all'Amministrazione regionale direttamente connesse alla concessione degli incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione di cui al capo II della legge regionale 14/2010 è attribuita alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio energia.

120. [L'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali concernenti le risorse ittiche] [21].

121. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 120 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Risorse ittiche - studi e assistenza tecnica - fondi statali»] [22].

122. Al comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole «studi, indagini» sono inserite le seguenti: «, consulenza e assistenza tecnica, anche a supporto delle esigenze di programmazione,».

123. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 122, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio attraverso bandi annuali di concorso pubblico a laureati che effettuano, presso le Facoltà di agraria e di medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agroalimentare e veterinario.

125. A tal fine il CRITA presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali la domanda di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per il successivo anno accademico e, in particolare, dei criteri per l'assegnazione delle borse di studio. La domanda è presentata entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro il 30 settembre 2011.

126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 7008 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Assegnazioni al CRITA per la concessione di borse di studio per ricerche attinenti il settore agricolo, agroalimentare e veterinario".

127. Al fine di finanziare i progetti di ricerca e sviluppo maggiormente innovativi e utilmente collocati nella graduatoria del bando dell'attività 1.1.a) 2 settore industria del POR FESR 2007-2013, nonchè al fine di garantire un adeguato parco progetti a favore della medesima programmazione comunitaria, l'Amministrazione regionale, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche previste per la gestione del parco-progetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, è autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria con propri fondi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), con riferimento ai progetti di alto e medio livello risultati non finanziabili per carenza di risorse ovvero risultati ammessi a finanziamento e non parzialmente o integralmente finanziati per la quota di contributo relativa ai programmi di industrializzazione, potenzialmente ammissibili a finanziamento entro il periodo di programmazione.

128. Prioritariamente verranno finanziati, nel rispetto della graduatoria di cui al comma 127, i progetti presentati da PMI per programmi di industrializzazione al fine del conseguimento degli obiettivi percentuali di cui all'articolo 8 del bando dell'attività 1.1.a) 2 del POR FESR 2007-2013.

129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 325 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Conferimento al Fondo POR FESR 2007-2013 scorrimento graduatoria 1.1.a) 2 settore industria - fondi regionali".

130. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare continuità e sviluppo alle determinazioni contenute nel "Position paper" tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presentato in occasione del forum "Gli scenari dello sviluppo dell'area Adriatico-balcanica" l'8 marzo 2010, a Gorizia, e a favorire lo sviluppo di iniziative strategiche per il sistema socio-economico regionale nel sud-est Europa e nella Federazione russa. A tal fine è istituito presso l'Associazione Informest Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, con sede in Gorizia, un segretariato tecnico permanente denominato "lnternational desk" quale:

a) luogo di studio e analisi dei sistemi territoriali internazionali complessi e dei loro strumenti giuridici di attuazione;

b) sede di incontro e confronto tra le istituzioni e il mondo economico;

c) strumento per l'organizzazione, in collaborazione con enti pubblici, anche economici, e con associazioni di categoria, di relazioni economiche tra le PMI del Friuli Venezia Giulia, della Federazione russa e dei Paesi del sud-est Europa in specifici settori di reciproco interesse;

d) sede per realizzare azioni congiunte tra Ministero degli affari esteri e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle relazioni internazionali e a sostegno dell'internazionalizzazione delle attività produttive e culturali regionali, nel rispetto dell'interesse nazionale e dell'autonomia differenziata.

131. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 130 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee d'indirizzo annuali per l'Associazione Informest.

132. Per le finalità di cui ai commi 130 e 131 è autorizzata la spesa di 280.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

133. Alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 febbraio di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno»;

b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole «Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione» sono soppresse.

134. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nella forma di credito d'imposta» sono soppresse;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. I contributi di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e non possono essere chiesti a rimborso. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti a esclusivo carico della Regione.»;

c) al comma 17 le parole «credito d'imposta» sono sostituite dalla seguente: «contributo».

135. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Forestale Privato "Molevana", con sede in Castelnovo del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie.

2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata al Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 1786 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio Forestale Privato "Molevana" con sede in Castelnovo del Friuli, a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività statutarie».

4. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale eroga contributi a sostegno dei consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali già esistenti di Comuni e per quelli certificati ai sensi dell'articolo 19.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 29 è inserito il seguente:

«1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 97 la cifra «29,» è soppressa;

d) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 98 le parole «e l'articolo 8» sono soppresse.

5. Nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 4, lettera b), continua ad avere vigore il dispositivo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), antecedente alle modifiche disposte dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 4, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 8 bis la parola «produzione» è sostituita dalla seguente: «riproduzione»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 44 è abrogata.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 7, lettera a), continuano a far carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione viene sostituita dalla seguente: «Spese per l'istituzione e la gestione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano.

10. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del progetto generale per l'esecuzione dell'opera.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6899 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento per la realizzazione di opere di difesa della fauna selvatica dalla caduta nei canali consortili in Comune di Rive d'Arcano».

12. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola «pari» è sostituita dalla seguente: «fino».

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. All'articolo 3 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA la somma di 50.238,05 euro per aver svolto le analisi sulle acque marine costiere di cui alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 marzo 2006, protocollo n. DPN/VID/2006/8193, sulla base dell'articolo 8 della convenzione del 14 ottobre 2004, repertorio n. 8404, e dell'articolo 8 della convenzione dell'1 febbraio 2005, repertorio n. 8500, stipulate tra Regione e ARPA per il "Programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia".»;

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. L'impegno e l'erogazione della somma di cui al comma 15 sono disposti sulla base del rapporto finale predisposto da ARPA sul programma di monitoraggio per il periodo gennaio 2005 - marzo 2006 e della fattura relativa alla prestazione svolta.».

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 14, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 2473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. Al comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la parola «provvedere» sono inserite le seguenti: «alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonchè».

17. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Spese per l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della gestione delle opere idrauliche del territorio regionale».

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 110.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino.

19. Il Consorzio di cui al comma 18 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 6197 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo al Consorzio di bonifica Bassa friulana per lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino».

21. All'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «un'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «un finanziamento»;

2) le parole «al funzionamento della struttura» sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione commissariale per la struttura»;

3) le parole «, come sostituito dall'articolo 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3556 del 21 dicembre 2006, e modificato dall'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, e successive modifiche, nonchè per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche.»;

b) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione del finanziamento»;

2) le parole «concessione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione del finanziamento»;

3) le parole «del preventivo analitico delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda medesima.» sono sostituite dalle seguenti: «della relazione analitica delle spese sostenute per la gestione commissariale nell'anno 2010, nonchè del preventivo analitico delle spese da sostenere per la gestione commissariale nell'anno 2011.»;

c) il comma 12 è abrogato;

d) il comma 14 è abrogato.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2010, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Finanziamento al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado per le spese connesse al funzionamento della struttura».

23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 21, lettera a), con riferimento alle spese sostenute dal Commissario delegato nell'anno 2011, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. In attuazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), con regolamento regionale sono disciplinate la determinazione degli oneri relativi alle verifiche periodiche e le relative modalità di versamento.

25. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono destinate alla copertura dei costi delle attività di verifica sostenuti dalla Regione, nonchè alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive.

26. Le entrate derivanti dagli oneri di cui al comma 24 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1231 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Versamenti per verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive».

27. Gli oneri derivanti dalle attività di verifica effettuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 624/1996, di cui al comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2454 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Spese per attività di controllo in materia di verifiche periodiche su attrezzature e impianti per attività estrattive».

28. Gli oneri derivanti dalla predisposizione, dalla revisione e dall'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive di cui al comma 25 continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1053 e al capitolo 2445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, e successive modifiche.

30. I Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 29 attivano adeguate iniziative di sorveglianza al fine di contrastare il ripetersi di abbandoni di rifiuti nei territori di propria competenza.

31. Con regolamento regionale sono definite le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 29, nonchè le modalità di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale».

33. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), è inserito il seguente:

«5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste.».

34. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 5 ter, della legge regionale 19/2004, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2469 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Finanziamento delle attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste».

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per le attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alle collaborazioni con amministrazioni pubbliche e istituzioni museali, nonchè alla manutenzione, all'aggiornamento e all'implementazione delle attrezzature, dei materiali e delle tecnologie espositive.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 6467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Spese per attività di promozione, divulgazione e didattica in materia forestale e ambientale».

37. Le istanze presentate dai Comuni nel corso dell'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), ma non soddisfatte, vengono accolte a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per le medesime finalità per l'anno 2011.

38. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 37 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 e al capitolo 2294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

39. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «un contributo pluriennale costante» sono sostituite dalle seguenti: «un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario».

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 e al capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 nella cui denominazione le parole «Contributo pluriennale costante» sono sostituite dalle seguenti: «Finanziamento straordinario a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi al ricorso al mercato finanziario».

41. All'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «Sanzioni e» sono soppresse;

b)al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «al progetto che» sono sostituite dalle seguenti: «al progetto, che»;

2) dopo le parole «che possano comportare» sono inserite le seguenti: «negativi e»;

3) le parole «il Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «valutati anche avvalendosi di ARPA, il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente»;

c)al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «dalle violazioni accertate siano derivate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state accertate»;

2) dopo la parola «significative» sono inserite le seguenti: «e negative»;

3) le parole «il Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente».

42. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 43/1990 è inserito il seguente:

«Art. 21 bis. (Sanzioni)

1. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in assenza della verifica di assoggettabilità o della procedura di valutazione di impatto ambientale in violazione della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in violazione delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità o di procedura di valutazione di impatto ambientale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

43. Le entrate di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 43/1990, come inserito dal comma 42, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1219 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Entrate da sanzioni per violazioni in materia di impatto ambientale».

44. Gli esemplari di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità, anche in attuazione di progetti comunitari, possono essere cedute a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

45. Il compenso non è dovuto per gli esemplari di piante concesse a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione delle medesime per le finalità di cui al comma 44 ovvero per finalità didattiche o di ricerca scientifica.

46. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 44 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1230 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Entrate derivanti dalla cessione a titolo oneroso di piante erbacee prodotte dall'Amministrazione regionale - Interventi di conservazione e miglioramento della biodiversità».

47. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), la parola «2011» è sostituita dalla seguente: «2012».

48. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i seguenti criteri e condizioni:

a) l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

b)l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;

c)l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali;

d)l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al traffico pedonale e ciclabile;

e)qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri.».

49. La progettazione e la realizzazione del completamento delle opere di sistemazione idrogeologica in località Passo della Morte nel Comune di Forni di Sotto, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Forni di Sotto, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 24 novembre 2006, n. 2817 (Lr 16/2002 - disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico. approvazione programma annuale per l'esercizio 2006. autorizzazione della relativa spesa), sono eseguite dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T." che subentra, quale delegatario, al Comune.

50. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Forni di Sotto è tenuto a trasferire al CO.S.IN.T. gli importi di 119.301,54 euro e di 59.000 euro erogati, a titolo di acconti pari al 10 per cento dei finanziamenti relativi alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 49, rispettivamente, con decreto del direttore sostituto del Servizio idraulica della Direzione regionale dell'ambiente del 22 luglio 2003, protocollo AMB/914/UD/ILS/45, e con il decreto del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici del 20 giugno 2007, protocollo n. ALP. 7/UD/ILS/45.

51. [Nelle more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, da approvarsi entro il 31 dicembre 2012, ai fini del contenimento dei costi della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio regionale, è delimitato fino al 31 dicembre 2012 un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale medesimo] [23].

52. [L'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale di cui al comma 51 è demandata a una struttura definita con legge regionale] [24].

53. [L'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 51 nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento è assicurata dagli impianti autorizzati] [25].

54. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. I contributi concessi ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 30, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per l'acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, nonchè per la conseguente formazione specialistica del personale in relazione all'attuazione delle norme UNI EN 752, UNI EN 13508 e PR-EN 14654 e non erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere confermati nella quota destinata alla sola acquisizione di strumentazione tecnica e ricognitiva, indicata nel decreto di concessione del contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni beneficiari presentano la domanda volta a ottenere la conferma del contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 continuano a fare carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e al capitolo 2450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano un finanziamento straordinario di 60.000 euro per la concessione di contributi ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, finalizzati alla realizzazione di interventi di riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi a seguito di infestazione da termiti, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali siano necessari demolizioni, restauri o rifacimenti che non comportino variazioni della volumetria, della sagoma, della superficie e dell'altezza dell'edificio, mediante l'utilizzo di materiali non attaccabili dalle termiti [26].

5. I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano disciplinano le modalità di concessione dei contributi con proprio regolamento che prevede l'indicazione, da parte dei soggetti richiedenti, del tipo di intervento necessario per l'immobile danneggiato, la presentazione di una relazione tecnica dell'intervento e del preventivo analitico della spesa, nonchè della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 e attestante che i danni subiti dall'immobile sono causati dalle termiti, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le domande di contributo sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile. I contributi sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità [27].

6. I Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata ai Comuni beneficiari. Ai fini della rendicontazione della spesa i Comuni presentano, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione, la dichiarazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3405 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Finanziamento straordinario ai Comuni di Valvasone, Casarsa della Delizia e Manzano per la realizzazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili destinati a uso abitativo per effetto delle termiti».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" di Azzano Decimo.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901"».

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6205 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole comunali».

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiumicello un contributo straordinario per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari-medie.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6221 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Fiumicello per l'ampliamento e l'adeguamento della mensa delle scuole elementari -medie».

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario di 40.000 euro per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei Legionari per le opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici della chiesa parrocchiale».

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento a ristoro degli oneri sostenuti anche in annualità pregresse per la ristrutturazione e l'adeguamento degli immobili di proprietà».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero dell'edificio adibito ad abitazione del parroco.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia di S.Maria Maddalena di Trieste per il recupero edilizio dell'edificio adibito ad abitazione del parroco».

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.

28. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 27 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 93.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia di San Giorgio di Pordenone per la realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti».

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Marco Evangelista presso il Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della copertura, sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba [28].

31. La domanda, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della spesa, è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia di San Marco Evangelista per la messa in sicurezza della copertura e sistemazione dell'area esterna della chiesa di San Giovanni in Tuba nel Comune di Duino Aurisina».

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 110.000 euro per l'anno 2011 alla parrocchia di S.Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5486 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario alla parrocchia di S. Lorenzo Martire di Trieste per il recupero edilizio del complesso degli edifici adibiti a culto».

36. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 6, commi 67 e 68, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e in particolare di quelli relativi alla realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 950.000 euro.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'accesso diretto dal centro urbano al Borgo Castello».

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Zoppola un contributo straordinario per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6206 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Zoppola per l'adeguamento e messa in sicurezza di via Canonica, via Villafranca e via Stradella».

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la realizzazione nel territorio comunale di una pista ciclabile sulla strada provinciale "di Cusano" che collega il capoluogo e la frazione di Pescincanna.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 6223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Fiume Veneto per la realizzazione di una pista ciclabile sulla strada provinciale di Cusano».

44. In via eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i residui interventi previsti dall'articolo 13, terzo e quarto comma, della legge regionale 30/1977, come modificato dagli articoli 14 della legge regionale 25/1978, e 17 della legge regionale 35/1979, che siano funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità. Sono ammessi, in particolare, a finanziamento gli interventi di demolizione e di messa in sicurezza di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nonchè i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui a immobili demoliti che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, semprechè non sussistano responsabilità della ditta appaltatrice dei lavori.

45. A tal fine il Comune interessato adotta un atto di ricognizione degli immobili da assoggettare a intervento pubblico. L'atto è sottoscritto dal responsabile della struttura tecnico-amministrativa competente e controfirmato per adesione dai proprietari reperibili degli immobili individuati.

46. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 44 il Comune presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione tecnico-amministrativa e di un preventivo di spesa.

47. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Finanziamento in via eccezionale dei residui interventi, funzionali alla salvaguardia della pubblica incolumità, di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della LR 30/1977».

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di 50.000 euro per il restauro conservativo della torre campanaria con rifacimento del castello in ferro a sostegno dell'apparato campanario della Chiesa Tutti i Santi di Lauco.

49. Ai fini di cui al comma 48 il legale rappresentante della parrocchia presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente alla domanda il legale rappresentante della parrocchia presenta rinuncia al finanziamento già richiesto ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

50. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.

51. Per gli interventi di cui al comma 48 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lauco anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

52. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 3423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Finanziamento alla parrocchia di Tutti i Santi di Lauco per il restauro conservativo della torre campanaria della chiesa».

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A. Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, per la realizzazione di uno studio relativo alle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale [29].

53 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta [30].

53 ter. Il contributo di cui al comma 53 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998, della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) [31].

54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2383 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Indagini, studi, analisi e censimento delle fonti energetiche rinnovabili».

55. All'articolo 4 della legge regionale del 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32 bis. Ai fini della realizzazione del progetto innovativo, i Comuni di cui al comma 32, lettera b), costituiscono una delle forme collaborative previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), individuando quale Comune capofila, il Comune di Ragogna.»;

b) al comma 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la parola «rendicontazione.» sono inserite le seguenti: «In sede di rendicontazione della spesa sostenuta, l'Associazione di promozione sociale Animaimpresa, indica gli enti locali che hanno aderito al progetto innovativo e presenta i relativi atti di adesione.»;

2) dopo la parola «Ragogna» sono aggiunte le seguenti: «a favore del quale, sono disposte la concessione e l'erogazione del contributo a sostegno del progetto innovativo di cui al comma 32, lettera b)»;

c) dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

«33 bis. I contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

33 ter. La concessione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi di cui al comma 32 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto innovativo.».
56. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 fanno carico all'unità di bilancio 3.10.1.2006 e ai capitoli 2098 e 2099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento di 30.000 euro per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico- energetici.

58. La domanda di finanziamento di cui al comma 57 è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata della relazione tecnica dell'intervento e del preventivo di spesa dettagliato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

59. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 e del capitolo 2162 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Finanziamento alla Provincia di Udine per la strutturazione e la sperimentazione di un sistema informativo finalizzato alla gestione, all'aggiornamento e all'elaborazione di dati di tipo geografico - energetici».

60. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra l'individuazione di cui al comma 1 può interessare esclusivamente aree agricole che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) non essere comprese in piani o programmi regionali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali o dei prodotti di cui alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali);

b) non rientrare nell'ambito di filiere di prodotti di pregio come individuate dalla struttura regionale competente;

c) risultare incolte per almeno l'80 per cento della superficie;

d) possedere opere di urbanizzazione o edifici.».

61. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a realizzare e aggiornare un monitoraggio delle aree di cui all'articolo 40, comma 1 bis, della legge regionale 5/2007, come aggiunto dal comma 60.

62. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 61 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

63. Agli oneri conseguenti alla realizzazione dei progetti in materia di politiche integrate di sicurezza urbana di competenza della Protezione civile, di cui all'articolo 2, commi 21, 21 bis e 22, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), nonchè per l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e di cui all'articolo 1, commi 51 e 52, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

64. I commi 55 e 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:

«55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, l'Amministrazione regionale elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali.

56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condizioni già conosciute dall'Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento.».

65. Dopo il comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 sono inseriti i seguenti:

«56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma sulla base di almeno uno dei seguenti equiordinati criteri di priorità: rilevanza degli interventi in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alla coesione sociale, alla necessità di tutelare e conservare i beni culturali, alla necessità di valorizzare la presenza di flussi turistici, alla necessità di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative, in particolare all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti avvengono in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

56 quater. La Giunta regionale è autorizzata a confermare i programmi organici di interventi e i successivi aggiornamenti e adeguamenti predisposti in attuazione dei commi 55 e 56, assunti entro il 31 dicembre 2011 sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).».

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2010, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti l'organismo tecnico di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), istituito presso la sede di Pordenone della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2011.

67. Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono aggiunte le seguenti:

«f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);

f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).».

68. Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

69. Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 30/2007, può essere destinato alla realizzazione di un'opera diversa da quella originariamente finanziata, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la nuova opera venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2008, previa variazione del programma stesso;

b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera;

c) che venga rispettato il termine di cui all'articolo 1, comma 86 bis, della legge regionale 30/2007;

d) che il procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo per la realizzazione della nuova opera venga concluso entro il 31 dicembre 2013 [32].

70. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto».

71. All'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 70 è inserito il seguente:

«70 bis. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 69 le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo.»;

b) al comma 71 dopo le parole «(Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 31 marzo di ogni anno».

72. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 70 bis, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 71, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 71, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 71, lettera b), si applicano anche alle domande di contributo presentate nell'anno 2011, entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 2/2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 febbraio 2011, n. 25.

73. Sono confermati i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche).

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le somme di cui al comma 73 a decorrere dall'approvazione della tariffa di cui all'articolo 25 della legge regionale 13/2005.

75. Le somme di cui al comma 73 possono essere ripartite dal beneficiario su più esercizi.

76. Alla lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunte in fine le parole: «le modalità di erogazione del finanziamento possono essere modificate, anche per le delegazioni amministrative già in essere, per assicurare la realizzazione del lavoro pubblico, in ragione della disponibilità del delegatario a partecipare alla spesa, anche in via di anticipazione, nonchè per assicurare l'equilibrio finanziario del delegatario in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e agli impegni contrattuali dal medesimo assunti in esecuzione della delegazione amministrativa;».

77. Al comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 le parole «delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo» sono soppresse.

78. Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011.».

79. All'articolo 9 della legge regionale 64/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole «nell'area montana» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 ter è aggiunto il seguente:

«2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua.».

80. Gli oneri necessari per l'adeguamento strutturale e funzionale all'uso pubblico dell'edificio catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), acquisito in proprietà dai Comuni dopo la catalogazione, restano a carico dell'Amministrazione regionale anche in deroga ai limiti parametrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), a condizione che i lavori di ristrutturazione non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai Comuni di Pradamano e Tarcento a valere rispettivamente sui fondi 2010 e 2009 di cui all'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

82. Per le finalità di cui al comma 81 i Comuni di Pradamano e Tarcento presentano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del rispettivo contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione purchè rientrante nelle tipologie previste dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

83. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

84. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

85. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole «autotrazione, anche» sono aggiunte le seguenti: «la ricarica e alimentazione elettrica, nonchè» e la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

86. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.

7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 63, commi 7 bis e 7 ter, della legge regionale 23/2007, come aggiunti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 e al capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «83.152.388 euro».

4. In relazione al disposto di cui al comma 3 è prevista la variazione all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 - limite 1 di cui alla Tabella E approvata con il comma 38.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo di 80.000 euro finalizzato alla realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale.

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune beneficiario è tenuto a presentare apposita domanda di finanziamento al Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, corredata del progetto preliminare dell'intervento regolarmente approvato.

7. L'erogazione del contributo è disposta in via anticipata nei modi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione stabilisce i termini di rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dell'opera in ottemperanza alle disposizioni della legge regionale 7/2000 .

8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3805 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo al Comune di Udine per la realizzazione di una rotatoria destinata alla messa in sicurezza puntuale dell'intersezione fra l'asse di penetrazione al centro urbano, strada provinciale 15 di Faedis e la viabilità comunale».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore della Provincia di Udine di 40.000 euro per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli al traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli per il raggiungimento della zone industriali di Flagogna e Casiacco [33].

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2001 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Spese per la progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli di traffico pesante nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli».

11. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «società partecipate» sono inserite le seguenti: «, anche in via indiretta,».

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 4.3.1.1077 e al capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste finalizzato alla manutenzione straordinaria.

14. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 13 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3754 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la manutenzione straordinaria».

16. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto civile aeroportuale regionale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia, da realizzarsi all'interno del sedime dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, sono attivati mediante intervento diretto sulla base di idoneo titolo abilitativo edilizio o accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 4.4.2.1080 e al capitolo di 3606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro a favore del Comune che verrà designato quale capofila dei Comuni interessati dalla realizzazione della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste, a titolo di finanziamento delle spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto dell'opera, ivi incluse quelle relative alle consulenze esterne.

19. La concessione ed erogazione del contributo avviene previa presentazione da parte del Comune beneficiario delle delibere di adesione da parte dei Comuni interessati dal progetto, nonchè di un programma di attività regolarmente adottato.

20. Il decreto di concessione deve prevedere le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle somme erogate ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.5.1.1081 e del capitolo 3825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune capofila per le spese derivanti dall'attività di valutazione del progetto della linea di AC sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste».

22. In via di interpretazione autentica dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 per "opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 " si intendono le strade individuate nelle Tabelle A e B allegate al decreto legislativo medesimo.

23. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 63, comma 1, della legge regionale 23/2007, il riconoscimento delle funzioni proprie di "ente espropriante" alla società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007, vanno interpretate nel senso che rientrano tra dette funzioni anche le cessioni bonarie o le cessioni volontarie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, ai fini dell'acquisizione dei beni al demanio regionale.

24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 49, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), tra gli interventi di ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture sono compresi anche i lavori di manutenzione straordinaria degli stessi, nonchè del materiale rotabile adibito al servizio della linea ferroviaria Udine - Cividale, e tra le attività di gestione della linea si intendono incluse anche quelle di manutenzione ordinaria dei mezzi, degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

25. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per il triennio 2008 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2008 al 2011»;

b) le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».

26. Il comma 6 bis dell'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come aggiunto dall'articolo 5, comma 11, lettera b), della legge regionale 24/2009, è abrogato.

27. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «anche con il coinvolgimento delle Università della regione»;

b) dopo le parole «legge regionale 14/2002» sono aggiunte le seguenti: «ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato».

28. La società beneficiaria dei contributi già concessi e non ancora rendicontati ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), è autorizzata, su motivata richiesta e per un periodo non eccedente un triennio, a utilizzare detti contributi anche per coprire le spese correlate alla gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli.

29. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la società è tenuta a presentare idonea e motivata istanza alla competente struttura regionale corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di massima dei costi e di un cronoprogramma che identifichi il periodo di gestione per il quale si richiede l'utilizzo dei fondi regionali di cui al comma 28.

30. I conseguenti provvedimenti amministrativi sono adottati dal dirigente della competente struttura regionale.

31. Nel corrispettivo di servizio di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori programmati sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L'azienda concessionaria è delegata a rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori, anche a valere sulle somme accantonate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La delega si intende conferita fino all'instaurarsi di contenzioso e comunque non oltre la scadenza del contratto di servizio stipulato tra le singole Province e le Aziende concessionarie [34].

31 bis. I soggetti che realizzano lavori che interessano la sede stradale e che comportano variazioni del servizio del trasporto pubblico locale, preventivamente all'inizio dei lavori, richiedono alla Provincia la valutazione dei maggiori oneri per l'erogazione del servizio, correlati alla realizzazione dei lavori medesimi [35].

32. Sono ammesse, fino alla percentuale massima dell'1 per cento del corrispettivo, compensazioni per variazioni di esercizio, non imputabili all'azienda concessionaria, autorizzate dalla Provincia e a lavori non programmati, conseguenti dovute a cause di forza maggiore [36].

33. L'azienda concessionaria, qualora non abbia potuto rivalersi totalmente o parzialmente per gli oneri di cui al comma 31, imputa gli importi non riscossi all'ente concedente.

34. La Giunta regionale, sentite le Province e le aziende concessionarie, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative della delega.

35. Ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è data facoltà agli enti locali, in sede di revisione catastale, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. La registrazione e la trascrizione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 31, comma 22, della legge 448/1998, avvengono a titolo gratuito.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 780.000 euro concesso alla Provincia di Udine a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

37. Per le finalità di cui al comma 36 la Provincia di Udine presenta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un'opera diversa da quella indicata nel decreto di concessione.

38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 le parole «da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

«c bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.»;

c) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

«b bis) gli interessi per l'ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto degli impianti di cui al comma 2.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Gli istituti scolastici pubblici presentano, ai fini della rendicontazione della spesa, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Gli istituti scolastici paritari presentano, ai fini della rendicontazione della spesa, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un importo non inferiore all'ammontare del contributo medesimo.

4 ter. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 bis entro il termine ivi indicato, o la mancata realizzazione della iniziativa, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.».

2. [Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalità stabilite con regolamento regionale»] [37].

3. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«8. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati individuati in ragione della loro rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici, da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).».

4. Per la realizzazione delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi in ambito culturale, dello sport e della solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, del supporto tecnico del soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), anche mediante delega della gestione di procedimenti amministrativi di concessione di incentivi integralmente o con riferimento ad alcune fasi dei procedimenti medesimi [38].

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento [39].

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 1005 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Spese dirette per attività di supporto tecnico per la programmazione e attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili".

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2011, all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine, un contributo straordinario, fino all'ammontare massimo di 15.000 euro, a copertura delle spese ammissibili sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le tipologie di spesa previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui gli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 ).

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Forum Iulii Rugby Club di Udine a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione, nel 2010, dell'iniziativa sportiva Selezione Friuli Over 35 versus Selezione Centro Italia".

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario destinato alla realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic previsto nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2011 a Udine e Cividale del Friuli.

11. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

12. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5520 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine per la realizzazione del 47° Rally del Friuli e delle Alpi Orientali e del 16° Rally Alpi Orientali Historic".

13. Il comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

«130. La domanda per la concessione dei finanziamento di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.».

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tarcento, a valere sui fondi 2008, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Tarcento presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione l'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la realizzazione di un intervento diverso da quello indicato nel decreto di concessione.

16. Al fine di creare le condizioni per giungere al completamento dell'intero compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport, il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a rimodulare temporalmente ovvero a chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere con il soggetto realizzatore delle opere acquisendo l'intera proprietà del bene.

17. Attesa la valenza comprensoriale della struttura, per le sue caratteristiche atta a fungere da riferimento per le molteplici esigenze connesse ad attività sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2011 al fine di consentire al Comune medesimo di individuare, entro il 31 gennaio 2012, la migliore e più opportuna procedura di cui al comma 16, predisponendo una relazione comparativa inerente la modalità prescelta e nel caso di acquisto dell'intera proprietà, le modalità contrattuali, gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune di Cividale, stipulerà per il suddetto acquisto, nonchè di sostenere gli oneri connessi alla eventuale assunzione in via transitoria della gestione della struttura.

18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 la relazione è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive - entro il 30 novembre 2011, per consentire all'Amministrazione regionale di analizzare la relazione medesima e l'eventuale partecipazione con un proprio apposito finanziamento, anche pluriennale, in sede di legge finanziaria per il 2012.

19. Per le finalità previste dai commi 16 e 17 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5499 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per le attività di completamento del compendio del Palazzetto polifunzionale dello sport di Cividale del Friuli".

20. L'Amministrazione regionale, in ragione dell'esiguità delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2011 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 12/2007, è autorizzata a non effettuarne la ripartizione nell'esercizio medesimo.

21. Le domande regolarmente presentate negli esercizi finanziari 2010 e 2011 per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20 e rimaste non soddisfatte non sono archiviate e sono fatte salve ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a bilancio nell'esercizio finanziario 2012 per le medesime finalità, purchè confermate entro il termine del 31 marzo 2012.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi pluriennali al Comune di Trieste, previsti dall'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come interpretato dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e parte dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 276 (Approvazione accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale di Trieste), anche nel caso in cui la ripartizione di detti contributi, tra gli interventi individuati nel richiamato accordo di programma, sia diversa da quella ivi precedentemente determinata.

24. Per le finalità previste dal 23 il Comune di Trieste presenta al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro il termine del 31 ottobre 2011 l'istanza volta a ottenere la conferma dei contributi.

25. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare i contributi nella misura nuovamente determinata e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione lavori, ovvero di ultimazione lavori, qualora gli stessi siano già iniziati.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti locali, società e associazioni sportive, incentivi straordinari una tantum per il finanziamento di interventi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda e finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici anche già verificatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè all'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza e alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti.

27. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 26, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.

28. Il Servizio attività ricreative e sportive svolge l'istruttoria delle domande e chiede le integrazioni necessarie a dimostrare che l'intervento proposto rientra nell'ambito di applicazione del comma 26. Tali integrazioni devono pervenire al Servizio attività ricreative e sportive entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

29. L'assegnazione degli incentivi di cui al comma 26 è effettuata in relazione alla urgenza degli interventi da realizzare valutata dal Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia.

30. In caso di parità nella graduatoria determinata ai sensi del comma 29 l'assegnazione degli incentivi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di incentivo attestato dalla data apposta dall'Ufficio protocollo del Servizio attività ricreative e sportive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo.

31. Gli incentivi previsti dal comma 26 sono pari all'80 per cento della spesa ammissibile, determinata ai sensi della legge regionale 8/2003 e in ogni caso non possono superare l'importo totale di 40.000 euro. Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

32. Per la concessione, erogazione e rendicontazione degli incentivi di cui al comma 26 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

33. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 564.500 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5524 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamenti per il ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici o da atti vandalici e per l'adeguamento di impianti sportivi alla normativa in materia di sicurezza o alle prescrizioni delle vigenti norme federali".

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

36. Per le finalità dal comma 34 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5525 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la ristrutturazione e l'adeguamento del campo sportivo comunale".

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del Centro sportivo comunale.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5526 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Morsano al Tagliamento per il miglioramento e completamento del Centro sportivo comunale".

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 51.311,82 euro, a favore dell'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna.

41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 1044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento all'associazione XXX Ottobre, sezione del CAI, per la manutenzione straordinaria del rifugio escursionistico Casa Alpina in Malborghetto, frazione Valbruna".

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, a elevare e trasferire, anche senza obbligo per gli altri soci, all'associazione Mittelfest, organismo primario di cultura e spettacolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mittelfest»), e dell'articolo 5, comma 46, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), la quota di adesione per l'annualità 2010, per l'importo di 208.504 euro, già impegnato in conto residui 2010 sul capitolo n. 5365 del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011, a favore dell'associazione medesima.

43. L'importo previsto dal comma 42, in quanto quota parte del contributo complessivamente già stanziato e assegnato a favore dell'associazione Mittelfest ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), non costituisce ulteriore spesa per l'Amministrazione regionale e può essere impiegato per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, dello statuto dell'associazione medesima approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2006, n. 137 (Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica).

44. [All'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso la Fondazione Luigi Bon, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. La domanda di contributo è presentata dalla Fondazione Luigi Bon al Servizio competente in materia di beni e attività culturali unitamente a una relazione illustrativa delle iniziative dell'Orchestra programmate nell'anno 2011 e a un preventivo delle spese e delle entrate previste. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.»;

b) il comma 27 è abrogato] [40].

45. [Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 26, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 44 lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributo alla fondazione Luigi Bon per la promozione e il sostegno dell'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia»] [41].

46. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 62 dopo la parola «enti» è inserita la seguente: «privati»;

b) al comma 64 le parole «istruzione, cultura, sport e pace entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di cultura entro il 31 gennaio».

47. Al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), le parole «entro il mese di novembre dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di gennaio».

48. [I contributi per l'attività istituzionale di cui all'ambito tre della deliberazione giuntale di approvazione del Programma straordinario per le attività culturali di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), confermati dall'articolo 6, commi 37 e 38, della legge regionale 22/2010, sono erogati in unica soluzione anticipata] [42].

49. Al comma 36 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 30.000 euro» sono inserite le seguenti: «in favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019».

50. Gli oneri derivanti dal comma 49 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 6207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Finanziamento a favore del Comitato fondatore per la candidatura della Città di Venezia a capitale europea della cultura per l'anno 2019».

51. - 57. [43]

58. Al comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «realizzazione» sono inserite le seguenti: «nel corso dell'anno»;

b) le parole «nel corso dell'esercizio» sono soppresse.

59. Il comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010, è sostituito dal seguente:

«39. L'Amministrazione regionale attua un programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale individuati in ragione della loro straordinarietà o rilevanza, anche con riferimento al carattere internazionale o a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).».

60. [In relazione al saldo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), per l'esercizio 2009 si ritiene valida, in sanatoria, la documentazione giustificativa delle spese, ancorchè sostenute nel 2010, purchè sia attestato che la programmazione e la preparazione delle iniziative culturali sia stata predisposta nell'anno di riferimento delle sovvenzioni] [44].

61. [Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 5/2009, per l'esercizio finanziario 2010, è concessa in via straordinaria la proroga fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute avvalendosi delle stesse modalità di cui al comma 60, purchè le spese siano state sostenute entro il 30 settembre 2011] [45].

62. [Ai fini dell'adesione al programma ufficiale del Governo italiano per le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia di cui all'articolo 6, comma 56, della legge regionale 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla mostra inerente alla storia e al viaggio del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, che avrà inizio nell'anno 2011 nella regione Friuli Venezia Giulia e a Roma. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 57, della legge regionale 22/2010, alle spese di allestimento della mostra medesima, stipulando una convenzione con la società a responsabilità limitata Comunicare organizzando, concessionaria della gestione degli spazi espositivi del complesso del Vittoriano, e con il supporto tecnico e logistico della Fondazione Aquileia] [46].

63. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 continuano a far carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 6220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [47].

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - un contributo straordinario di 20.000 euro per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli, a celebrazione dei 100 anni di vita del reggimento (1909- 2009). La domanda, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del quadro economico dell'opera, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali.

65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale alpini - sezione di Cividale - per la realizzazione di un monumento dedicato all'VIII reggimento alpini di Cividale del Friuli".

66. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Alpini di Latisana un contributo straordinario pari a 10.000 euro, anche a ristoro delle spese già sostenute, per la celebrazione del 70° anniversario della fondazione del Gruppo medesimo] [48].

67. [La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo] [49].

68. [Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5478 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario per celebrazione 70° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Latisana"] [50].

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonchè per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative.

70. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 7.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5479 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Partigiani di Osoppo - Friuli di Udine a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per la realizzazione in comune di Pordenone del monumento dedicato alla medaglia d'oro al valor militare Franco Martelli e altri nove partigiani, nonchè per la realizzazione di altri monumenti e lapidi commemorative".

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un contributo straordinario destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste.

73. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5488 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste destinato alla realizzazione di eventi di carattere culturale ed economico finalizzati alla valorizzazione del patrimonio edilizio di carattere storico del Porto Vecchio di Trieste".

75. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muzzana del Turgnano, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione del 3° Concorso Organistico Internazionale] [51].

76. [La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo] [52].

77. [Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5492 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Muzzana del Turgnano per la realizzazione del 3° Concorso Organistico Internazionale"] [53].

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per le spese per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco.

79. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5493 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la celebrazione del riconoscimento di Patrimonio mondiale dell'Umanità Unesco".

81. - 85. [54]

86. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 dopo le parole «e successive modifiche» sono inserite le seguenti: «nonchè agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia)».

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Parrocchia Abbazia di Santa Maria di Sesto al Reghena il contributo già concesso al Comune di Sesto al Reghena, a valere sui fondi 2007, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981 n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), in considerazione degli indifferibili interventi di adeguamento strutturale e funzionale dell'abbazia e dell'edificio ex cancelleria, beni di rilevante interesse storico e culturale.

88. Per le finalità previste dal comma 87 la Parrocchia Abbazia di Santa Maria presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali- corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.

89. Il Comune di Sesto al Reghena, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 87, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate al Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

90. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 89 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 99 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011.

91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo di 100.000 euro da destinare all'attività istituzionale, nonchè alla realizzazione di miglioramenti funzionali e impiantistici della casa Gortani sede dell'archivio e biblioteca della Carnia e di palazzo Campeis [55].

92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5475 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo alla Fondazione museo carnico delle arti popolari Michele Gortani di Tolmezzo per l'attività istituzionale e per l'adeguamento funzionale e impiantistico di casa Gortani e palazzo Campeis".

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons un contributo straordinario di 20.000 euro per l'allestimento di due pale laterali dell'abside in ambiti già definiti. La domanda, corredata di una relazione dettagliata degli interventi previsti e di un preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro l'anno 2011 [56].

95. Per le finalità indicate al comma 94 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di S. Maria Maggiore di Cordenons per l'allestimento di due pale laterali dell'abside".

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica.

97. La domanda, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 9931 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - per la ristrutturazione di un capannone dell'Azienda Marianis-Volpares sita in località Piancada nel Comune di Palazzolo dello Stella, da adibire a Museo macchine agricole e loro evoluzione tecnologica".

99. All'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione riconosce e sostiene l'attività dei seguenti soggetti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;

e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione sostiene i soggetti individuati dal comma 2 con specifici finanziamenti determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Le domande per la concessione del finanziamento sono presentate al Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno. Le domande sono corredate della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo particolare di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 100 per cento del finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il relativo procedimento è disciplinato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3 ter. La Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine -, un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis.».

100. Per l'esercizio in corso le domande di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 99, lettera c), sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le domande già pervenute entro il 31 gennaio 2011.

101. L'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie), è abrogato.

102. Dopo il comma 79 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«79 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 30.000 euro;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 26.000 euro;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 22.000 euro;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 31.000 euro;

f) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 30.000 euro;

g) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 81.000 euro;

h) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 29.000 euro;

i) Kappa Vu s.a.s. di Udine 31.000 euro.».

103. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 79 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 102, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF un contributo straordinario per lo svolgimento e lo sviluppo del progetto Farie Teatral Furlane.

105. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 104 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa, del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.

106. Per le finalità previste dal comma 104 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF) per il progetto Farie Teatral Furlane".

107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano un contributo straordinario per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del «Festival della Canzone Friulana - 2° edizione».

108. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 107 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del programma di promozione e organizzazione dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 100 per cento del contributo, sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo.

109. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5523 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Manzano per le attività di organizzazione, realizzazione e promozione del Festival della Canzone Friulana - 2° edizione".

110. All'articolo 15, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere c) ed e), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di cultura.».

111. Al comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 le parole «di proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «concessi in comodato o in uso ad altro titolo».

112. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 76, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 111, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

113. L'Amministrazione regionale riconosce, nell'ambito degli interventi antincendio, di protezione civile e di soccorso alle popolazioni in caso di calamità naturali, il ruolo peculiare svolto dai corpi di pompieri volontari costituitisi sull'intero territorio regionale e, in particolar modo, dai Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental), in considerazione della storica e radicata presenza sul territorio e dei rapporti operativi consolidati con gli omologhi corpi di Austria e Slovenia sugli interventi di emergenza sull'area transfrontaliera secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2006 [57].

114. Per le finalità previste dal comma 113i Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental), presentano, anche singolarmente, la domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa inerente gli interventi di emergenza e le esercitazioni effettuate sull'area transfrontaliera, al Servizio competente della Protezione civile della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo [58].

115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4090 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo al Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro per interventi di emergenza ed esercitazioni sull'area transfrontaliera".

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 18.000 euro assegnato al Dipartimento di scienze storiche e documentarie dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 44 e 45, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'analisi storica dei legami tra cristianesimo aquileiese, Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana. Il decreto fissa il termine di rendicontazione. Sono ammesse a rendiconto le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 [59].

117. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca)

1. [Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «a decorrere dall'1 settembre 2011, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2011-2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 settembre 2012, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2012-2013»] [60].

2. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e ai capitoli 5029 e 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [61].

3. [All'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Se le risorse disponibili sono inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato con l'applicazione dei parametri di cui al comma 1, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede in via anticipata sulla base della domanda presentata alla Direzione centrale istruzione, università ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica statale o paritaria, accompagnata dalla deliberazione del Consiglio d'istituto o di analogo organo di amministrazione che approva il programma di adozione nella scuola del servizio di comodato gratuito dei libri di testo nonchè dall'indicazione del numero degli alunni iscritti nell'anno immediatamente precedente. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota massima dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti in via regolamentare.»] [62].

4. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5270 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [63].

5. [Alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonchè alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge presentano alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui agli articoli 1 e 6 bis.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinato nel modo seguente:

a) una quota pari al 56 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali di cui all'articolo 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;

b) una quota pari al 18 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori di cui all'articolo 2, comma 1; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato, per ciascuna delle assemblee o dei comitati, in proporzione al numero degli alunni rappresentati;

c) una quota pari al 6 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena di cui all'articolo 2, comma 2; nell'ambito di detta quota il contributo è determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;

d) una quota pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell'Ufficio scolastico regionale per le finalità di cui all'articolo 6 bis.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere concessi nel limite massimo del 90 per cento del relativo preventivo di spesa; i contributi di cui al comma 1, lettera c) possono essere concessi nel limite massimo del 70 per cento del relativo preventivo di spesa; il contributo di cui al comma 1, lettera d) può essere concesso fino al 100 per cento del relativo preventivo di spesa.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.»;

c) all'articolo 6 bis, le parole «Sovrintendenza scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio scolastico regionale»] [64].

6. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 11/1977, come modificata dal comma 5, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [65].

7. [Alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera m) del primo comma dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza slovena;»;

b) dopo la lettera m) del primo comma dell'articolo 2 è inserita la seguente:

«m bis) interventi per favorire la conoscenza della lingua e della cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella regione;»;

c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «per il punto «m»» sono sostituite dalle seguenti: «per le lettere m) e m bis)»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera m) sono attuati mediante la concessione di contributi, fino all'intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, con lingua di insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per sostenere la realizzazione di iniziative rivolte agli alunni e agli studenti di cui all'articolo 3.

2. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, purchè direttamente riferibili alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1:

a) consulenze e collaborazioni del personale esterno;

b) affitto di locali; noleggio di mezzi di trasporto, strumenti, attrezzature e materiali;

c) acquisto di pubblicazioni e materiale didattico, anche in formato digitale, destinato alla fruizione collettiva; acquisto di materiale di facile consumo;

d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

3. Le istituzioni scolastiche, gli organismi e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione dell'iniziativa proposta e il preventivo delle spese previste.

4. Entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande si procede all'approvazione del piano di riparto dei contributi, determinati in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

5. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera m bis) sono attuati nell'ambito del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonchè mediante le attività di sostegno finanziario di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).»] [66].

8. [In via transitoria, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica esclusivamente il criterio di ripartizione delle risorse previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 10/1980, come modificato dal comma 7, lettera d)] [67].

9. [Al comma 48 bis dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole «al 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «al 28 febbraio»] [68].

10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 48 bis, della legge regionale 3/1998, come modificato dal comma 9, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

11. [Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), è inserito il seguente articolo:

«Art. 7 ter. 1. I contributi di cui all'articolo 7 bis sono ripartiti nella misura del 25 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura del 75 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.»] [69].

12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 15/1984, come inserito dal comma 11, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. [Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole «erogare appositi contributi per» sono inserite le seguenti: «sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa,»] [70].

14. [Gli interventi finanziari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 13, sono attuati nell'ambito del Piano di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 21, lettera a), secondo criteri e modalità definiti in via regolamentare] [71].

15. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 13, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [72].

16. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), le parole «previsto dal curriculum» sono soppresse.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/2009, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

18. [Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali di cui al comma 1, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi. In via transitoria l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al maggiore fabbisogno derivante dai bandi emanati per l'anno scolastico in corso nella misura di cui al comma 3.»] [73].

19. [In via transitoria, per l'anno scolastico 2011-2012, l'entità dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 18, è definita in quote fisse, determinate in base al numero dei bambini frequentanti e alla durata oraria del servizio. Il contributo è assegnato integralmente in via prioritaria alle sezioni sperimentali già funzionanti e, successivamente, alle sezioni di nuova attivazione. Qualora le risorse disponibili, anche tenuto conto all'ammontare effettivo del finanziamento ministeriale, siano inferiori all'importo complessivo del fabbisogno quantificato con l'applicazione di tale criterio, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le sezioni sperimentali all'interno di ciascuna delle due suddette categorie, con la medesima priorità. Alla concessione dei contributi si provvede previa emanazione, da parte della Direzione centrale competente in materia di istruzione, di un bando che definisce le modalità e i termini della presentazione delle domande] [74].

20. [Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 18, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [75].

21. [All'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La programmazione degli interventi per la promozione e il sostegno delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, è definita mediante un Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa, approvato dalla Giunta regionale sulla base di protocolli di intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per aree di intervento. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi sono definiti in via regolamentare.»;

b) il comma 9 ter è sostituito dal seguente:

«9 ter. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti partecipati dalla Regione, l'Amministrazione regionale può avvalersi di istituzioni scolastiche e formative beneficiarie di contribuzione regionale, previa stipula di apposita convenzione.»;

c) dopo il comma 9 ter è inserito il seguente:

«9 quater. La Regione, anche nel quadro di specifici protocolli d'intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorità statali e regionali competenti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione. Il programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce le azioni e i criteri generali di impiego delle risorse; per la sua realizzazione l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di una convenzione che stabilisce le specifiche modalità attuative, dell'Educandato statale Uccellis di Udine, unica sede regionale di Liceo classico Europeo.»] [76].

22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 9 e 9 ter, della legge regionale 3/2002, come sostituiti dal comma 21, lettere a) e b), continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 9 quater, della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 21, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 del capitolo 5664, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento all'Educandato statale Uccellis di Udine per l'attuazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione ".

24. In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.

25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

26. I progetti di cui al comma 24, della durata di tre mesi prorogabili ad otto, hanno a oggetto iniziative finalizzate, in particolare, a:

a) potenziare il piano dell'offerta formativa, con priorità per i progetti che abbiano come destinatari scuole di montagna, le scuole a tempo pieno e il prolungamento del tempo scuola;

b) ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici attraverso attività laboratoriali ed extracurricolari funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee, trasversali e di cittadinanza attiva;

c) favorire il successo scolastico, riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità sociale, nonchè agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;

d) sostenere i processi di innovazione metodologica e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari.

27. I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.

28. La realizzazione dei progetti di cui al comma 24 è affidata al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario, non destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non collocato a riposo, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 134/2009, convertito dalla legge 167/2009, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, nonchè dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .

29. I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.

30. Sono ammissibili a contributo i costi del personale di cui al comma 28 impiegato nella realizzazione del progetto, determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro [77].

31. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.

32. Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.

33. Qualora le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 24 risultino inferiori all'importo complessivamente concedibile, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie, le quali possono ridimensionare i rispettivi progetti, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 26 e 27 [78].

34. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.

35. La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.

36. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione competente in materia di istruzione provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo con decreto del direttore del Servizio competente in materia di istruzione [79].

36 bis. In sede di rendicontazione dei contributi di cui al comma 24, concessi a decorrere dall'anno 2011, le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo [80].

37. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".

38. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/07 per l'insegnamento della lingua friulana alle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".

39. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), le parole «Con apposite direttive dell'Assessore regionale all'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «Con deliberazione della Giunta regionale,».

40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

41. L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro anche finalizzati a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, percorsi di simulazione di attività d'impresa atte a far acquisire agli studenti competenze specifiche di particolare interesse per le imprese [81].

42. Per le finalità previste dal comma 41 e in relazione alle azioni avviate dalla Regione nel settore della logistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione superiore G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi di Gradisca, nonchè l'organizzazione, da parte dell'Istituto stesso, di un'edizione della Fiera internazionale delle imprese simulate, quale momento di confronto, approfondimento, scambio di esperienze e diffusione di buone prassi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro [82].

43. Per l'intervento di cui al comma 42 l'istituzione scolastica interessata presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa.

44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 4998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Sostegno al progetto pilota d'alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano".

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste un contributo di 30.000 euro a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste.

46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".

48. [La Regione assume iniziative volte a evitare l'interruzione del servizio didattico e formativo prestato istituzionalmente dalla Scuola dei corsi merletti di Gorizia e a contenere, nel contempo, le assunzioni di personale da assegnare alla scuola stessa. A tal fine, nel perseguimento dell'obiettivo di reversibilità della spesa pubblica di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), per l'erogazione del servizio medesimo possono essere conferiti incarichi individuali di collaborazione professionale a soggetti in possesso di alta specializzazione nel campo del merletto, comprovata dal possesso del diploma di maestro merlettaio] [83].

49. [Gli incarichi di cui al comma 48 sono conferiti con contratti stipulati dal Presidente del consiglio di amministrazione della Scuola sulla base della graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione stesso, previo espletamento delle procedure comparative per la selezione degli affidatari nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, commi dal 15 al 22, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)] [84].

50. [La spesa derivante dai contratti di cui al comma 49 è ammessa fino a concorrenza di un importo pari all'85 per cento dell'ammontare della sovvenzione concessa alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 ), a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e al capitolo 5821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [85].

51. [Ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa di cui al comma 48 non si applicano le disposizioni regionali richiamate dall'articolo 12, comma 30, della legge regionale 22/2010, nonchè le riduzioni di spesa di cui all'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010. Gli eventuali importi non utilizzati per le finalità previste dal comma 50 possono essere utilizzati per l'attivazione di ulteriori corsi della Scuola dei corsi merletti di Gorizia] [86].

52. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 50 e 51 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5058 e al capitolo 5821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [87].

53. La disciplina prevista dall'articolo 7, commi da 12 a 14, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si applica anche agli interventi riammessi a contributo negli anni 2010 e 2011.

54. All'articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «di 70.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 210.000 euro da ripartirsi in 70.000 euro»;

b) dopo il comma 30 è inserito il seguente:

«30 bis. La concessione del contributo di cui al comma 30 è subordinata alla procedura della determinazione della spesa ammissibile come previsto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Al medesimo contributo non si applica la disposizione di cui all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 .»;

c) al comma 31 le parole «Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 si provvede all'erogazione totale anticipata della rispettiva quota annuale del contributo determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto con la domanda di cui al presente comma. Il rendiconto unico delle spese totali deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013.».

55. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 30 e 31, della legge regionale 22/2010, come modificati dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di ampliamento e straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.

57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 6224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine per l'ampliamento e la straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Martino V di Percoto un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Percoto.

60. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5487 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Martino V di Percoto per il rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".

62. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purchè rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.

63. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.

64. Al comma 34 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2010, dopo le parole «per i lavori urgenti di consolidamento statico e di adeguamento degli edifici medesimi e dei relativi impianti» sono inserite le seguenti: «ovvero per la realizzazione di un nuovo edificio, da adibire ad uso scolastico, nell'area circostante il plesso esistente».

65. [Alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 10, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I contributi di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9 sono determinati sulla base di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura non superiore al 95 per cento dopo l'inizio dell'attività formativa.

3. La restante quota viene erogata entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto costituito dalla documentazione atta a dimostrare l'avvenuta regolare realizzazione dell'attività.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, definisce con regolamento le tabelle standard e le regole per la loro applicazione.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

«4 bis. L'ammontare degli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 9 è determinato, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.»;

c) il comma ottavo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi o rimborsi spese.»;

d) dopo il comma sesto dell'articolo 16 è inserito il seguente:

«6 bis. In caso di assenza di uno o più dei componenti designati, il Presidente ha facoltà di nominare uno o più sostituti tra i docenti del corso.»;

e) il comma settimo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti le commissioni d'esame spetta un'indennità oraria commisurata al compenso orario convenzionale previsto dal CCNL della formazione professionale per il quinto livello iniziale di inquadramento, per al massimo otto ore nella giornata. Agli stessi è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dallo stesso CCNL.»] [88].

66. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dall'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'attestato rilasciato dalla Regione dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 287, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, tiene luogo del patentino di abilitazione di secondo grado previsto dallo stesso articolo.

67. La disposizione del comma 66 si applica per tutti gli attestati rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).

68. Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Musaicisti del Friuli"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo della legge la parola «musaicisti» è sostituita dalla seguente: «mosaicisti»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.»;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).»;

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «svolgimento dell'attività», è inserita la parola: «didattica»;

e) l'articolo 5 è abrogato.

69. I commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 9 (Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la " Scuola Mosaicisti del Friuli ")), sono abrogati.

70. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della legge regionale 15/1988, come modificato dal comma 68, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività didattica».

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 73 per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia.

72. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia".

74. All'articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 17, dopo le parole «completamento ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «, arredo e attrezzature»;

b) alla lettera c) del comma 17, dopo le parole «infrastrutture e impianti» sono inserite le seguenti: «, arredo e attrezzature»;

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17 bis. In caso di stipulazione di mutuo per gli interventi di cui al comma 17, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.».

75. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 74, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 81, per la realizzazione del progetto di recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste in via Università n. 7, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

77. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento di cui al comma 76, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

78. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 76 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione del progetto.

79. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 76 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005 .

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal contributo di cui al comma 76.

81. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 46.800,71 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 140.402,13 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5959, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo a favore dell'Università degli Studi di Trieste per il recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste, via Università n. 7". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

83. [Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:

«8 bis. Nell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 8, la Giunta regionale individua annualmente, sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario, una quota da assegnare agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario, destinata agli studenti risultati idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico precedente e rimasti non soddisfatti per carenza di risorse. I fondi di cui al presente comma sono assegnati agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario della regione, sulla base dei dati riferiti al 31 marzo di ciascun anno, relativi agli studenti idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico in corso a quella data. I fondi sono assegnati prioritariamente all'ente che presenta la percentuale di idonei soddisfatti più bassa, fino al raggiungimento della quota percentuale dell'altro ente e, successivamente, in ragione del 50 per cento per ciascuno dei due enti, ai fini della copertura del fabbisogno relativo al numero totale degli idonei.» ] [89].

84. [Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 83, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [90].

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 89, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione nonchè per la fornitura di arredi e attrezzature del Convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine, nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 [91].

86. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 85 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

87. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 85 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell'articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005 .

88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 85.

89. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 110.817,45 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 332.452,35 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5466 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini per straordinaria manutenzione del convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

90. [Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2006, dopo le parole «dall'articolo 34, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 35,» ] [92].

91. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 8, comma 23, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 90, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu di Udine un contributo straordinario di 380.000 euro per i lavori di straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Udine, in corso di realizzazione.

93. Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa risultante dal quadro economico dell'opera, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .

94. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. Sono ammesse a finanziamento le spese eventualmente sostenute prima della presentazione della domanda, entro i limiti di cui al comma 93.

95. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 92 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 .

96. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5480, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo all'Erdisu di Udine per manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine".

97. Nelle more della definizione degli accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni, un contributo annuo nella misura prevista dal comma 100 per il potenziamento, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico ivi comprese le spese di investimento finalizzate al miglioramento delle infrastrutture di ricerca. Sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda [93].

98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a finanziamento delle attività non costituenti aiuti di Stato in conformità alla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

99. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 97 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 .

100. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 1022 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni per attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico".

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo straordinario di 400.000 euro per le opere di completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone.

102. Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi degli articoli 56 e 58 della legge regionale 14/2002 .

103. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 101 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

104. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 101 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 .

105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 5474 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento al Polo Tecnologico di Pordenone per completamento nuova sede".

106. La Regione, ai fini dell'accrescimento della competitività del sistema economico del territorio regionale e dello sviluppo di collaborazioni pubblico-private nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, riconosce un particolare valore alla partecipazione degli enti locali regionali, ai soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici nonchè agli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costituiti in forma di società di capitali.

107. Al fine di consentire al Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia DITENAVE, di cui al decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2008, n. 089 (Approvazione accordo di programma per la definizione del modello organizzativo, della governance e delle modalità operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE), l'accesso a finanziamenti nazionali e comunitari volti a sostenere la realizzazione di progetti rientranti nei settori di competenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare operazioni di scioglimento e costituzione di un nuovo soggetto giuridico, anche in forma di società di capitali, ovvero di modifica o di trasformazione del soggetto già costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008).

108. A decorrere dalla data della eventuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito delle operazioni di cui al comma 107 il conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale e il finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale previsti a favore dell'Associazione DITENAVE rispettivamente dall'articolo 13, commi 13 e 14, della legge regionale 17/2008 sono destinati a favore del nuovo soggetto. Lo statuto del nuovo soggetto è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

109. Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole «dell'associazione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto di cui al comma 11».

110. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole «dell'associazione» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto di cui al comma 11».

111. Gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione regionale al nuovo soggetto giuridico di cui al comma 108, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.6.1.3304 e al capitolo 5556, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

112. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze del Servizio sanitario regionale per l'anno 2011 e la mobilità interregionale, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.

2. Le entrate previste dal comma 1 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1214 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

4. Il contributo straordinario di 60.000 euro previsto dall'articolo 8, tabella H, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), che fa carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, deve intendersi riferito alla copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2011.

5. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è inserita la seguente:

«p bis)certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;».

6. Gli enti del Servizio sanitario regionale continuano ad erogare gratuitamente le prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2005, n. 143 (Approvazione tariffario delle prestazioni rese dalle aziende sanitarie regionali nell'interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche impiantistiche periodiche e straordinarie e relative disposizioni applicative).

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:

«4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011.

4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonchè le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter.».

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 quater dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c bis)da un dirigente della Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione designato dal Ragioniere generale.».

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), dopo le parole «ospiti non autosufficienti» sono inserite le seguenti: «e residenti in regione prima dell'ingresso in struttura,».

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è inserito il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi di cui ai commi 1 e 2, non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, o a copertura degli oneri sostenuti per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche nelle strutture semiresidenziali destinate all'accoglimento di persone non autosufficienti previste dalla DGR 2326/2010 e nei servizi residenziali sperimentali di cui al DPReg 337/2008 o per l'estensione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 alle persone anziane non autosufficienti accolte in Case Albergo regolarmente autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 2089/2006, a mantenere l'ospitalità di persone anziane, che successivamente al momento dell'accoglimento, abbiano avuto un'evoluzione della condizione funzionale tale da presentare una compromissione della propria autonomia.».

12. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è inserito il seguente:

«Art. 40 bis. (Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)

1. E' istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

a)il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

b)il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;

c)due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

d)tre farmacisti;

e)un medico di medicina generale;

f)un medico farmacologo;

g)un medico epidemiologo;

h)un medico legale;

i)un clinico universitario;

j)uno specialista ospedaliero;

k)un medico di distretto;

l)uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:

a)predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;

b)iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;

c)promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;

d)armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;

e)coordinamento delle attività di farmacovigilanza;

f)monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.

8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.

10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.

11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, come indicato al comma 14, gli introiti di cui:

a) alla deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2011, n. 533 (Recepimento Accordo Stato/Regioni n. 78/CSR dell'8 luglio 2010 "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori");

b) al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 042/Pres (Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle aziende per i servizi sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica").

14. Gli introiti di cui al comma 13 sono utilizzati dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, per le spese derivanti dall'effettuazione delle attività di controllo e di coordinamento nel settore veterinario di competenza del Servizio medesimo.

15. In relazione al disposto di cui al comma 13 e ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 43/1981, dell'articolo 40 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, per le finalità previste dal comma 14 le eventuali entrate sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

17. L'Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» di Trieste è autorizzata a realizzare un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti dell'azienda medesima, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo».

18. Presso l'asilo nido di cui al comma 17 possono essere accolti anche bambini figli di genitori non dipendenti dagli enti ivi indicati.

19. Le modalità di accesso all'asilo nido sono definite congiuntamente dagli enti di cui al comma 17.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. [Al fine di attivare le risorse regionali destinate al sostegno economico alle gestanti in difficoltà, al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole «e i criteri per» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi gli importi massimi dei benefici erogabili, e»] [94].

2. [Dopo il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

«1 ter. La ripartizione delle risorse da assegnare ai sensi del comma 1 bis è effettuata per il 70 per cento sulla base della popolazione femminile di età inferiore ai 65 anni residente al 31 dicembre dell'anno solare per il quale è disponibile l'ultima rilevazione ISTAT e per il 30 per cento sulla base del numero delle nascite avvenute nel medesimo anno solare.»] [95].

3. [Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 le parole «e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 26 bis» sono soppresse] [96].

4. [Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

«2 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter da parte degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate nell'esercizio finanziario successivo.»] [97].

5. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 11/2006, come modificato dai commi da 1 a 4, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [98].

6. [Il comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonchè l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.»] [99].

7. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo le parole «da altro soggetto» sono aggiunte le seguenti: «. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.».

8. Al fine di attivare le risorse regionali a favore del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo le parole «compresi i servizi sperimentali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso».

9. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 " Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia " e 11/2006 " Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità ", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 " Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali " e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), e al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Fino all'emanazione del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento».

10. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata di inizio attività».

11. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 le parole «dichiarazione di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),».

12. L'articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Controlli)

1. Nei procedimenti di verifica e controllo di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui all'articolo 20, comma 4 bis.

2. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì a verifiche periodiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento.».

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi da 8 a 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 8465 e 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. All'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «, ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome e paritarie,» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle università e istituzioni scolastiche statali e paritarie,»;

b) il comma 23 bis è sostituito dal seguente:

«23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformità degli indirizzi, dei criteri e delle modalità definiti nel programma stesso.».

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 e dei commi 23 e 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificati dal comma 14, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

16. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

«1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza.».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge [100].

18. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) studenti di età non superiore ai 27 anni;

b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato.».

19. A seguito delle modifiche apportate dal comma 18, la Giunta regionale provvede a modificare i relativi regolamenti di attuazione entro il 31 dicembre 2011.

20. Al fine di evitare la costituzione di economie di bilancio nel settore dell'edilizia convenzionata, di cui all'articolo 4 della legge regionale 6/2003 e del relativo regolamento di attuazione, le ATER regionali sono autorizzate, limitatamente all'esercizio 2011, e in assenza di altre domande poste validamente in lista d'attesa, a sostituire l'intervento edilizio già oggetto di concessione o prenotazione dei fondi con uno nuovo che rispetti i requisiti dettati dalla normativa di settore.

21. Ai soli fini dell'accesso degli appartenenti alle Forze armate alle misure agevolative per l'edilizia residenziale previste dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione. Gli appartenenti alle Forze armate possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta. In ogni caso gli appartenenti alle Forze armate devono ottemperare ai vincoli di non locazione e non alienazione dell'alloggio oggetto di agevolazioni per l'edilizia residenziale, previsti dalle disposizioni di legge regionale vigenti in materia.

22. Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010 le parole «pari a 100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo complessivo pari a 200 euro».

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 22, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), è aggiunto il seguente:

«2 bis. La rendicontazione degli interventi di sostegno di cui al comma 2 può ricomprendere spese sostenute entro dodici mesi dal decreto di concessione.».

25. Il mantenimento del vincolo di destinazione quinquennale degli immobili di tipo sociosanitario e socioassistenziale riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi regionali. In relazione a comprovate motivazioni di interesse pubblico e su specifica richiesta dei beneficiari, la Direzione competente può concedere l'autorizzazione allo svincolo soggettivo e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto [101].

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214 e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale [102].

27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1779 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo per la riattivazione dell'Ospizio marino di Grado».

28. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «Sezioni di Trieste e di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste» e le parole «della sezione» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse».

29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, nella cui denominazione le parole «sezioni di Trieste e Udine» sono sostituite dalle seguenti: «sezione di Udine e all'Associazione Pegaso APT ONLUS di Trieste».

30. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «per sopperire a oneri straordinari di gestione della comunità terapeutica e dei servizi sociali con inclusione delle passività pregresse» sono sostituite dalle seguenti: «per il sostegno dell'attività istituzionale con inclusione delle passività pregresse».

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario al Centro di solidarietà giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine per il sostegno dell'attività istituzionale con inclusione delle passività pregresse».

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale ONLUS "Bread & Bar" di Trieste un contributo di 20.000 euro per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della casa circondariale di Trieste.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico degli oneri sostenuti. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo alla cooperativa sociale Bread & Bar di Trieste per sopperire agli oneri straordinari di avvio dell'attività e di primo impianto nell'ambito della Casa circondariale di Trieste».

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione I Girasoli ONLUS di S. Dorligo della Valle un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2011. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4682 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione I Girasoli ONLUS di San Dorligo della Valle a sostegno delle spese relative all'attività di gestione di un servizio semiresidenziale per persone disabili».

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4683 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Anteas Comunità solidale di Cordenons per l'acquisto di un automezzo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè per il sostegno dell'attività promossa nel corso dell'anno 2011».

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia un contributo straordinario di 10.000 euro a sostegno delle spese per la realizzazione della quattordicesima edizione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività", promossa dalla Provincia di Gorizia e finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma della manifestazione e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati di Gorizia a sostegno delle spese per la realizzazione della Rassegna internazionale di Teatro sociale "Altre Espressività" finalizzata a promuovere e sviluppare nuovi processi di relazione sociale».

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Umberto I" di Pordenone un contributo straordinario per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonchè per il ripianamento delle passività pregresse.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4685 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario all'ASP Umberto I di Pordenone per i maggiori oneri di gestione della struttura residenziale protetta, nonchè per il ripianamento delle passività pregresse».

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale dell'associazione e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4693 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo all'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine per l'espletamento dell'attività istituzionale».

50. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:

«10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonchè per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli.».

51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Finanziamento alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonchè per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli».

52. Al fine di perseguire l'obiettivo del sostegno della domiciliarità di soggetti anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti attraverso forme di accoglienza temporanea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Pro Senectute" di Trieste un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e nel limite massimo di 103.000 euro, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura residenziale per anziani "Residenza Valdirivo" di Trieste, nonchè per l'acquisto di arredi e attrezzature da impiegare nella struttura medesima.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa dell'intervento e del relativo quadro economico.

54. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 52 anche eventuali oneri relativi a spese tecniche di progettazione per affidamenti effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

55. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo di cui al comma 52, si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

56. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 103.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo all'ASP "Pro Senectute" di Trieste per lavori di ristrutturazione, arredi e attrezzature della Residenza Valdirivo».

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste un contributo straordinario di 30.000 euro per l'adeguamento degli alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4691 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo di Trieste per adeguamento alloggi».

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale.

61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4692 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Contributo straordinario alle "Suore di carità dell'assunzione" di Trieste per l'acquisto di apparecchiature d'ufficio, altre strumentazioni e attrezzature, ivi compreso l'acquisto di un mezzo di trasporto, necessari per l'espletamento della propria attività istituzionale».

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste realizzato per mezzo di accordo di programma tra ATER e AREA Science Park di Padriciano, ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dell'articolo 6, comma 54, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, l'istituzione di un project manager al quale affidare compiti di coordinamento e di indirizzo all'attività di edilizia sostenibile posta in essere nell'intervento.

63. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande e i criteri di assegnazione dell'incarico.

64. Nei criteri di affidamento dell'incarico di project manager è prevista l'incompatibilità di chi ha svolto attività professionali relative al progetto in questione per conto degli enti partecipanti all'accordo di programma.

65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 3006 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Spese per l'istituzione di un project manager per il coordinamento e l'indirizzo relativi all'attività di edilizia sostenibile per l'intervento ecosostenibile di via Cesare dell'Acqua a Trieste".

66. All'articolo 6 della legge regionale 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole «straordinario» e «di Trieste» sono soppresse;

b) al comma 87 le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di volontariato».

67. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 66, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011:

a) 762 nella cui denominazione la parola «straordinario» e le parole «di Trieste» sono soppresse;

b) 4511 nella cui denominazione la parola «straordinario» e le parole «di Trieste» sono soppresse.

68. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2010 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), in complessivi 470.565.284,41 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 24/2009, il conguaglio positivo è determinato in 19.919.130,57 euro, cui si sommano 570.814,53 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 24/2009, non utilizzate al 31 dicembre 2010, per complessivi 20.489.945,10 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3 per 17.051.632,34 euro, 5 e 7.

2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 3.146.274 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:

a) 1.573.137 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

b)1.573.137 euro da ripartire per il 60 per cento in proporzione al territorio e per il 40 per cento in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.

3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 17.251.632,34 euro, erogata in unica soluzione entro il 30 settembre 2011, così suddivisa:

a) 8.625.816,17 euro da ripartire in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), della legge regionale 22/2010 ;

b) 8.625.816,17 euro da ripartire per il 50 per cento in proporzione al territorio e per il restante 50 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2009.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, è destinata la spesa di 20.397.906,34 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

5. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 42.609,18 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dichiarato dagli enti e quanto già erogato ai sensi del medesimo comma 13.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 42.609,18 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1739 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 46, della legge regionale 22/2010 è incrementato di 249.429,58 euro; l'incremento è ripartito, entro il 31 ottobre 2011, in misura pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del minor gettito accertato nel 2010 rispetto al 2009 e quanto già attribuito ai sensi del medesimo comma 46.

8. Per le finalità di cui al comma 7, è destinata la spesa di 249.429,58 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. Gli impegni e le liquidazioni di cui ai commi precedenti sono disposti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal Patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

10. All'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16. 1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per l'anno 2011, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purchè non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.»;

b) al comma 17 le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

11. Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche al personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 [103].

11 bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dalla lettera c) del comma 36 dell'articolo 14 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010, si applica anche alle altre Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in quanto applicabile agli enti locali [104].

12. [Il comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«75. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei beni e delle terre di uso civico e collettive, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia un contributo per attività istituzionali e di funzionamento.»] [105].

13. [Dopo il comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«75 bis. La domanda di concessione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese e delle entrate, è presentata alla struttura regionale competente in materia di usi civici entro il 31 marzo di ciascun anno. Per il 2011 la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).» ] [106].

14. [Il comma 76 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«76. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, dell'80 per cento del contributo e sono stabilite le modalità di rendicontazione delle spese e il termine di erogazione del saldo del contributo.» ] [107].

15. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 75 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 9815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributo al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in Friuli Venezia Giulia per attività istituzionali e di funzionamento»] [108].

16. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come sostituito dall'articolo 12, comma 19, della legge regionale 12/2009 e modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge regionale 12/2010, le parole «entro e non oltre il 15 ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 15 ottobre 2013» e le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».

17. Le eventuali economie contributive rilevate ad avvenuta conclusione dei lavori effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008, possono essere utilizzate, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), solo a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonchè per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

18. L'ente locale interessato comunica alla Direzione competente in materia di autonomie locali l'ammontare delle economie conseguite e attesta che le medesime sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17.

19. L'Ufficio regionale competente prende atto, con decreto del direttore del servizio, dell'utilizzo delle economie di cui al comma 17.

20. I lavori finanziati con le economie di cui al comma 17 sono conclusi e rendicontati entro i termini fissati dall'articolo 11, comma 39, della legge regionale 17/2008 .

21. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è aggiunto il seguente:

«2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro.».

22. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio di cui all'articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sostenute dalle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per la partecipazione dei loro amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso. A tal fine le Amministrazioni locali interessate presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda con attestazione delle spese di viaggio liquidate ai propri amministratori relativamente alla partecipazione, nell'anno precedente, ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso] [109].

22 bis. [L'Amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 22, eroga le somme spettanti a rimborso in un'unica soluzione] [110].

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Dopo il comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, primo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.».

25. Ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale di cui al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, per il calcolo del rapporto tra dipendenti in servizio e popolazione residente di cui alla lettera b), non vengono conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento [111].

26. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) le parole «o rimborsi» sono soppresse.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 100.000 euro a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006 successivamente al termine di ricognizione per l'anno 2011 ed entro il 15 settembre 2011, da ripartire, a titolo di incentivo straordinario, senza vincolo di destinazione nè rendicontazione, secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006 . In caso di insufficienza del fondo, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

28. Per le finalità di cui al comma 27, le Unioni trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di incentivo straordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale 2011.

29. Qualora dal riparto di cui al comma 27 residuino risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnarle a favore delle Unioni di Comuni di cui al medesimo comma 27 a titolo di incentivo ordinario, nella misura del 50 per cento di quanto calcolato secondo i criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale 2011, in relazione alle funzioni effettivamente attivate entro il 15 settembre 2011, da monitorare nel 2012 secondo le modalità definite nel Piano medesimo. A tal fine, le Unioni integrano la domanda di cui al comma 28 con la presentazione della domanda di incentivo ordinario conformemente ai modelli definiti dal Piano di valorizzazione territoriale. In caso di insufficienza delle risorse, l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

30. Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle Unioni di Comuni costituite successivamente alla ricognizione annuale".

31. Le nuove Unioni di Comuni che beneficiano nel 2011 dell'incentivo straordinario ai sensi del comma 27 non possono accedere, negli anni successivi, all'erogazione dell'incentivo straordinario a valere sulle risorse stanziate annualmente per l'incentivazione delle forme associative.

32. [Dopo l'articolo 28 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

«Art. 28 bis. (Incentivazione dei percorsi di fusione)

1. L'Amministrazione regionale favorisce la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e l'incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale.

2. Per la promozione di cui al comma 1 la Regione supporta i Comuni, anche attraverso l'organizzazione di specifici eventi.

3. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale per l'incentivazione dei percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 1 è assegnato:

a) per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi di fusione e sui relativi effetti;

b) per interventi prontamente realizzabili volti a migliorare l'integrazione anche infrastrutturale delle sedi e dei servizi nell'ottica della creazione di un unico ente comunale;

c) per migliorare l'offerta dei servizi resi all'utenza.

4. I Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 3, specificando i Comuni coinvolti e le attività di gestione sovracomunale sperimentate.

5. L'ammontare del finanziamento regionale per ciascun percorso e le modalità per il suo utilizzo sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno e previa deliberazione della Giunta regionale, con protocolli d'intesa stipulati tra la Regione e gli enti locali interessati. La Giunta, anche in relazione alle richieste ricevute, quantifica l'assegnazione per ciascun percorso di fusione sulla base del territorio e della popolazione dei Comuni coinvolti.

6. Il 10 per cento delle risorse assegnate per ciascun percorso di fusione è destinato a iniziative volte a sensibilizzare la popolazione ai sensi del comma 3, lettera a), il restante 90 per cento è destinato al finanziamento delle spese connesse alle finalità di cui al comma 3, lettere b) e c).

7. L'impegno di spesa è disposto entro sessanta giorni dalla stipulazione di ciascun protocollo. La liquidazione delle risorse spettanti per ciascun percorso per addivenire alla fusione è disposta in due rate:

a) la prima rata, corrispondente alla quota per iniziative di sensibilizzazione di cui al comma 3, lettera a), ad avvenuta trasmissione alla Regione della deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum;

b) la seconda rata è erogata entro sessanta giorni dal referendum e solo nell'ipotesi in cui l'esito della consultazione risulti positivo in ciascuno dei Comuni interessati dalla stessa.

8. La rendicontazione dell'assegnazione regionale è disposta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, improrogabilmente entro un anno da ciascuna erogazione. L'eventuale residuo su ciascuna rata è restituito alla Regione.»] [112].

33. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 bis della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 32, fanno carico a decorrere dall'anno 2012 all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1438 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Incentivi per favorire la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e attraverso percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale ".

34. Al comma 62 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), il periodo «La Giunta regionale con propria deliberazione assevera le richieste pervenute.» è sostituito dal seguente: «Il Direttore del Servizio finanza locale, con decreto, prende atto delle richieste pervenute e autorizza l'utilizzo delle economie.».

35. Il termine per la rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione dell'ex scuola materna di Zugliano, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco in data 13 ottobre 2010, è fissato, per il Comune di Pozzuolo del Friuli, al 31 dicembre 2015.

36. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano per la realizzazione di un Palazzetto - Sale dello Sport, a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, è confermato a favore del Comune di Majano per la realizzazione di un lotto funzionale del Palazzetto.

37. Il Comune di Majano inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 36 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, con il finanziamento regionale e il cofinanziamento a carico dell'ente di 300.000 euro, entro il 31 dicembre 2015.

38. Il finanziamento di cui al comma 37 è interamente erogato a favore del Comune di Majano entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo del lotto funzionale regolarmente approvato dal Comune per un importo complessivo di 1.500.000 euro.

39. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione e alla sistemazione di percorsi ciclabili e itinerari turistici, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 10 marzo 2009, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2013.

40. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla manutenzione e all'ammodernamento di edifici scolastici ubicati nei comuni di Attimis, Faedis, San Floriano del Collio e San Pietro al Natisone, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 tra la Regione, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissato al 31 luglio 2011 e il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato al 30 giugno 2012.

41. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione della pista ciclabile Loch (comune di Pulfero)-Vernasso (comune di San Pietro al Natisone) e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo stipulato tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio in data 14 settembre 2009, di modifica del precedente accordo quadro del 23 aprile 2007, è fissato al 30 maggio 2012 e il termine per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2013.

42. Il finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, avente a oggetto, in particolare, la realizzazione da parte del Comune di Tricesimo della riqualificazione dell'edificio comunale presso l'area ex IPSIA, si intende confermato in capo al Comune di Tricesimo per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a sede dei servizi socio assistenziali, a parità di quota di cofinanziamento a carico dell'ente definita nell'accordo quadro medesimo.

43. Il Comune di Tricesimo inizia i lavori per l'intervento di cui al comma 42 entro il 31 dicembre 2012 e rendiconta la relativa spesa entro il 31 dicembre 2013.

44. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Tricesimo trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e della nuova localizzazione, nonchè il relativo quadro economico.

45. Il finanziamento di cui al comma 42 è liquidato a favore del Comune di Tricesimo entro novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione del progetto esecutivo regolarmente approvato dal Comune.

46. Il termine di inizio lavori dell'intervento inerente il parco comunale dei Prati del beato Bertrando e dei Prati del Lavia e precisamente la ristrutturazione di uno stabile, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 25 maggio 2009, è fissato al 31 dicembre 2012, mentre il termine di rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2014.

47. Il termine per la rendicontazione dell'intervento relativo alla realizzazione di una rete ciclabile locale e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e l'Unione dei Comuni "Centro economico della bassa friulana" in data 15 aprile 2009, è fissato al 31 dicembre 2013.

48. Il termine di inizio lavori dell'intervento relativo alla realizzazione di un'ippovia e finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo in data 16 settembre 2008, è fissato al 30 settembre 2012, mentre il termine di fine lavori è fissato al 30 settembre 2014.

49. Il termine per la rendicontazione dell'intervento per il miglioramento dei servizi per gli anziani, finanziato con risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Paularo e il Comune di Villa Santina in data 20 aprile 2007, è fissato, per il Comune di Villa Santina, al 31 dicembre 2010; la relativa documentazione può essere presentata entro il 31 agosto 2011.

50. L'Amministrazione provinciale di Udine è autorizzata a devolvere il contributo quindicennale di 15.000 euro, concesso al Comune di Varmo a valere sui fondi 2007 delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), con determina del dirigente del 6 giugno 2009 n. 2009/6895, per la realizzazione di un'opera scolastica diversa rispetto a quella indicata nel provvedimento di assegnazione.

51. Per le finalità di cui al comma 50, è fatta salva a tutti gli effetti la domanda di devoluzione presentata dal Comune di Varmo alla Provincia di Udine entro il 31 dicembre 2010 per le sopravvenute esigenze di riorganizzazione funzionale dei plessi scolastici.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), a seguito della realizzazione dell'intervento in altra località.

53. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 52, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Socchieve, individuato con l'Accordo di programma sottoscritto il 22 agosto 2008 e approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0243/Pres. (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Socchieve per i lavori di ampliamento dell'edificio destinato ad attività artigianale-commerciale sito nella zona artigianale di Socchieve), con sostituzione dell'oggetto in: «realizzazione della centralina idroelettrica denominata "Rio Grasia"», atto a contribuire maggiormente allo sviluppo dell'area montana interessata.

55. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 54, l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare con deliberazione della Giunta regionale, previa istanza dell'ente interessato, il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già concesso al Comune di Sutrio per l'acquisto di una struttura a destinazione produttiva, consentendo l'utilizzo delle economie di spesa per la ristrutturazione dell'immobile medesimo.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a valere sul fondo 2011 di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo di 50.000 euro al Comune di Pinzano al Tagliamento, per la copertura delle spese a carico degli enti locali dell'Unione dei Comuni della Val D'Arzino, sciolta nel 2005, connesse allo scioglimento dell'Unione medesima. L'erogazione è disposta d'ufficio, in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e non è soggetta a rendicontazione.

58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 80.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

60. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Precenicco, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 40.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2011 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

62. Per le finalità previste dal comma 61, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Precenicco per le spese di funzionamento".

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un contributo straordinario pari a 100.000 euro per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola [113].

64. La domanda, corredata di una relazione illustrativa relativa alle opere da realizzare e del quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo [114].

65. Per le finalità previste dal comma 63, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare a uso pubblico".

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 100.000 euro a favore del Comune di Azzano Decimo, capofila dell'Associazione intercomunale "Sile", quale contributo straordinario a sostegno delle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9/2009 e agli articoli 10 e 11, nonchè all'allegato C, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. recante norme sui "volontari per la sicurezza". Per accedere al contributo il Comune presenta entro il 30 settembre 2011, al Servizio polizia locale e sicurezza della Regione, apposita domanda contenente il numero dei volontari che si intende impiegare e il costo presunto per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa. Il Comune di Azzano Decimo deve presentare inderogabilmente, entro il 30 giugno 2013, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale il contributo è stato erogato [115].

67. Per le finalità previste dal comma 66, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156 e del capitolo 1764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo per l'acquisizione di beni e per la copertura assicurativa in materia di politiche di sicurezza".

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario pari a 30.000 euro per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonchè per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo.

69. Il contributo di cui al comma 68 è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività cuturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle attività di organizzazione e realizzazione dell'evento di cui al comma 68 e del relativo preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità per la rendicontazione.

70. Per le finalità previste dal comma 68, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Pordenone per sostenere le spese per la realizzazione di manifestazioni, convegni e mostre, nonchè per l'acquisto, la produzione e la diffusione di libri, pubblicazioni e stampe, anche di documenti storici, promossi dall'Aeronautica militare Comando Aeroporto 'Pagliano e Gorì di Aviano, in occasione della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeroporto medesimo".

71. Ai fini dell'attuazione del Protocollo d'intesa concernente lo "Sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" stipulato in data 4 aprile 2009, tra la Regione e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti pilota individuati nell'ambito del Protocollo d'intesa stesso.

72. I finanziamenti di cui al comma 71 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti di importanza minore "de minimis" e agli aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, e successive modifiche.

73. I finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al comma 71.

74. In sede di prima applicazione, per i progetti pilota confermati con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 858 (Protocollo d'intesa "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" - conferma progetti pilota), i finanziamenti di cui al comma 71 sono commisurati alle spese esposte nel quadro economico del progetto pilota, sostenute dai beneficiari a decorrere:

a) dall'1 gennaio 2007 per i progetti pilota afferenti alla mobilità sostenibile, finanziati dal Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

b) dall'1 gennaio 2008 per i progetti pilota afferenti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finanziati dal Fondo finalizzato alla realizzazione di iniziative e interventi volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, istituito dall'articolo 2, comma 322, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

75. I finanziamenti di cui al comma 71 sono cumulabili con altri finanziamenti, nel limite massimo del costo del progetto e della disciplina citata al comma 72.

76. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 71 si intende effettuata per l'intervento finanziato e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del progetto pilota.

77. Le spese sostenute da parte di autorità pubbliche e i contributi in natura, sono disciplinati dagli articoli 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006.

78. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti di cui al comma 71, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'agenzia per lo sviluppo del turismo, le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal provvedimento di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste al momento della concessione.

79. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 78, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

80. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 78.

81. Ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 71 si applica la legge regionale 7/2000 .

82. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 71 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 2708 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

83. Al comma 86 bis dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007, come inserito dall'articolo 10, comma 33, della legge regionale 12/2010, le parole «il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2013».

84. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1784 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Trasferimento al Fondo Protezione Civile per la realizzazione dell'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine".

85. [Il personale inquadrato in PLA3 e PLA4 in virtù di procedure selettive (concorsi, selezioni, progressioni verticali), con esclusione delle procedure di progressione economica di cui all'articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, e all'articolo 36 del CCRL del personale del comparto unico - area non dirigenziale - Regione e autonomie locali - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è inquadrato in categoria PLB, posizione economica PLB1, con salvaguardia dell'eventuale maggiore trattamento in godimento, riassorbibile con le ulteriori progressioni economiche. La presente disposizione non si applica al personale della polizia locale inquadrato nella sesta qualifica funzionale per effetto dell'articolo 30 del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002. A decorrere dall'1 gennaio 2009 gli enti interessati riducono il fondo per il salario accessorio, per ogni unità di personale inquadrato ai sensi del presente comma, di un importo pari alla differenza fra la posizione economica PLB1 e la posizione economica PLA3] [116].

86. [Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento dello polizia locale), è sostituito dal seguente:

«5. Il personale della polizia locale in servizio di ruolo già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002, nonchè il personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali già concluse alla medesima data, viene reinquadrato in categoria PLB, posizione economica PLB1, con decorrenza 1 gennaio 2009 ai soli fini dell'anzianità giuridica e senza benefici economici. La presente disposizione non si applica al personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in applicazione dell'articolo 30 del CCRL del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001, sottoscritto in data 1 agosto 2002. Il diritto al trattamento economico corrispondente sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di stipula del prossimo CCRL del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, con salvaguardia dell'eventuale maggior trattamento in godimento, riassorbibile con le ulteriori progressioni economiche.» ] [117].

87. [Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 9/2009, le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»] [118].

88. In via d'interpretazione autentica dei commi 18 e 20 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010, uno stesso comune può essere conteggiato due volte nel riparto se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al citato comma 18.

89. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Friuli Occidentale un finanziamento per la concessione di un contributo alle famiglie residenti nel proprio territorio per l'acquisto di decoder e antenna adatti alla ricezione delle trasmissioni satellitari del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle famiglie, con reddito imponibile del nucleo familiare nell'anno di imposta 2010 non superiore a 20.800 euro, residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni, secondo il criterio di priorità costituito dal minor reddito familiare posseduto e nel limite del 70 per cento della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo del contributo di 100 euro.

3. Il finanziamento è assegnato alla Comunità montana, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda quantifica in via presuntiva il numero dei residenti nelle zone non coperte dal segnale televisivo terrestre del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. Al riparto delle risorse tra le Comunità montane si provvede in misura proporzionale al numero dei residenti indicati nella domanda di cui al comma 3.

5. Il trasferimento delle risorse alle Comunità montane avviene a seguito dell'adozione, da parte dei suddetti enti, della graduatoria degli aventi diritto al contributo.

6. Per finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Finanziamento alle Comunità Montane della Carnia, del Gemonese, Canal del Ferro e Val canale e del Friuli Occidentale per la concessione di contributi alle famiglie residenti in zone non servite da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre o che attualmente ricevono il segnale televisivo da impianti di trasmissione in digitale televisivo terrestre di proprietà delle stesse Comunità Montane o di Comuni».

7. Per consentire l'adeguata ricezione delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo nella Val Raccolana, nell'area non raggiungibile dal segnale dell'attuale rete satellitare, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale di 50.000 euro per l'adeguamento e la messa a norma degli impianti necessari a diffondere il segnale televisivo digitale terrestre nell'area su indicata.

8. Il finanziamento di cui al comma 7 è assegnato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale, su domanda del commissario straordinario dell'ente da presentare al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione descrittiva degli interventi con la relativa stima dei costi.

9. Al trasferimento delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Finanziamento alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per adeguamento e messa a norma degli impianti di diffusione del segnale televisivo terrestre nella Val Raccolana».

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di complessivi 25.000 euro a favore dell'associazione «Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo» con sede in Roma quale quota regionale per l'attività di supporto tecnico prestata a favore delle Autorità di audit regionali nello svolgimento delle funzioni di audit previste dalla programmazione comunitaria 2007-2013.

12. Il finanziamento viene concesso a seguito dell'adesione dell'Autorità di audit regionale al progetto di assistenza tecnica presentato dall'associazione «Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo» per il periodo 2011-2015. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento.

13. Per le finalità previste dai commi 11 e 12, è autorizzata la spesa ripartita di complessivi 25.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015 con l'onere di 15.000 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Finanziamento all'Associazione «Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo» per il supporto tecnico alle Autorità di audit nella programmazione comunitaria 2007-2013». L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2014 e 2015 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

14. - 17. [119]

18. All'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato ed è composta dal Direttore centrale competente nella materia stessa, o suo delegato, nonchè da cinque esperti nell'ambito della tutela, della valorizzazione e dell'insegnamento della lingua friulana.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e dura in carica per tre anni scolastici decorrenti dalla data del provvedimento di nomina.».

19. La Commissione di cui all'articolo 13 della legge regionale 29/2007, già nominata alla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica fino al 31 dicembre 2011.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 29/2007, come inserito dal comma 18, lettera b), e di cui al comma 19, continuano a fare carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nell'ambito delle spese di assistenza tecnica - asse prioritario 4 - del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, gli oneri relativi al personale assegnato alla struttura controlli di primo livello dei programmi dei fondi strutturali, per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

23. In relazione al disposto di cui al comma 22, sono previsti rientri per 350.000 euro per l'anno 2011 a valere sull'unità di bilancio 4.5.163 e sul capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. Al fine di recuperare il patrimonio storico e artistico della Regione, anche nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio regionale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare un progetto pilota mirato alla specializzazione di personale tecnico regionale per la realizzazione di interventi di recupero, conservazione e restauro di immobili in proprietà, di interesse storico, artistico e archeologico.

25. Il progetto pilota, con il coinvolgimento della comunità locale, avrà ad oggetto la conservazione e il restauro architettonico, nonchè il recupero e l'adeguamento funzionale del compendio immobiliare di Villa Ottelio, con particolare riferimento a interventi connessi al consolidamento e miglioramento antisismico, all'impiantistica e al risparmio energetico attraverso un approccio multidisciplinare a carattere scientifico che coniughi agli aspetti strutturali e funzionali le tecniche di restauro più avanzate, anche sviluppando percorsi scientifici di ricerca e di sperimentazione progettuale.

26. Per le finalità di cui ai commi 24 e 25, stante l'originalità e l'elevato valore artistico e architettonico del compendio medesimo e per il suo inserimento in un contesto rurale di particolare pregio paesaggistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa procedura di evidenza pubblica, a stipulare accordi organici di collaborazione tecnico-scientifica e di formazione-specializzazione definiti in apposite convenzioni con istituti universitari particolarmente qualificati e aventi rilevanza e prestigio internazionale che garantiscano, nell'ambito del sistema di tutela del patrimonio, le necessarie sinergie tra l'approccio scientifico, tecnico e storico-artistico.

27. Per le finalità previste dai commi 24, 25 e 26 è autorizzata la spesa di 2.330.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1332 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Interventi per il recupero di Villa Ottelio».

28. Nelle more della chiusura della procedura di infrazione comunitaria per la violazione della Direttiva n. 2003/109/CE, la Regione assume iniziative volte a tenere indenni le amministrazioni locali dagli oneri processuali gravanti sulle stesse a seguito di giudizi relativi all'applicazione delle norme in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale, recate dalle leggi regionali 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), e 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

29. Per le finalità previste dal comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti locali le spese legali e di giudizio da essi sostenute nell'ambito delle azioni giudiziarie promosse da cittadini singoli o associati per la disapplicazione delle norme di cui al medesimo comma 28. I rimborsi sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore degli enti che abbiano presentato apposita domanda alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese suddette. I rimborsi sono liquidati entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1164 e del capitolo 1001 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Rimborso agli enti locali delle spese processuali relative a giudizi sull'applicazione delle leggi regionali in materia di accesso alle prestazioni dello stato sociale».

31. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la pubblicazione nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata senza oneri per i richiedenti, anche se privati, per tutti gli atti per i quali la pubblicazione stessa sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione [120].

32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. In considerazione delle esigenze correlate all'esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Consiglio regionale, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la migliore articolazione temporale dei lavori consiliari e di corrispondere alle esigenze di rappresentanza, è garantito idoneo e qualificato servizio di ristorazione all'interno dell'immobile destinato a sede del Consiglio regionale.

2. Rimangono a carico del bilancio regionale tutti gli oneri derivanti dalla messa a disposizione gratuita dei locali, delle attrezzature e degli arredi destinati al servizio di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri derivanti da utenze e servizi necessari al funzionamento del servizio e non scorporabili nè quantificabili separatamente, quali la copertura assicurativa dell'immobile e la pulizia dei locali.

3. [All'articolo 18 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizione in materia di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Al titolare dell'Autorità per la vigilanza che, per ragioni attinenti all'espletamento dell'incarico, si rechi fuori dal territorio regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Autorità per la vigilanza ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso. Qualora l'Autorità ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.»;

c) al comma 7 ter le parole «per l'esercizio delle funzioni proprie» sono soppresse;

d) il comma 7 quater è sostituito dal seguente:

«7 quater. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità per la vigilanza presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria. La Regione rende pubblici il programma di attività di cui al comma 7 bis e la relazione di cui al presente comma anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.»;

e) al comma 7 quinquies dopo le parole «da una struttura» sono inserite le seguenti: «, posta alle dipendenze funzionali del titolare dell'Autorità,» e dopo le parole «del Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «che ne determina anche la relativa dotazione organica»;

f) dopo il comma 7 septies è inserito il seguente:

«7 octies. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Qualora si tratti di personale regionale della Segreteria generale del Consiglio regionale il provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, acquisito il parere favorevole del Segretario generale.»] [121].

4. [Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 4 bis, della legge regionale 13/2005, come inserito dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [122].

5. Il comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

«52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla convenzione con Poste Italiane SpA per la gestione di un conto corrente postale, le spese relative agli oneri fiscali derivanti dalla gestione del conto corrente bancario di Tesoreria regionale, nonchè le spese per il versamento dell'imposta di bollo di quietanza sui titoli di spesa.».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

7. L'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di sei unità.».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

9. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 11/2009, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

10. L'attività di formazione e assistenza agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in materia di rendicontazione sociale, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è svolta ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione, nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre) e successive modifiche e integrazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2010 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.».

13. [In relazione ai principi di finanza pubblica desumibili dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 122/2010, e con particolare riferimento all'articolo 12, comma 10, del decreto medesimo, con effetto sulle anzianità contributive maturate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, dal personale regionale in regime di trattamento di fine servizio, il computo dell'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dall'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia) si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile] [123].

14. Al fine di una razionalizzazione e di un contenimento della spesa e nell'ottica di assicurare uniformi livelli di formazione del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, salvo il disposto di cui al comma 20, e degli enti del Servizio sanitario della regione, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonchè per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e degli enti del Servizio sanitario regionale e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale, la Regione è autorizzata a istituire la Scuola di formazione della funzione pubblica, di seguito denominata Scuola, da ordinarsi in forma giuridica di fondazione [124].

15. L'attività della Scuola può essere svolta anche a favore delle aziende di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia) e di altri enti pubblici che lo richiedano, sulla base di apposite convenzioni con la Scuola medesima.

15 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti del Servizio sanitario della regione e le aziende di cui al comma 15, possono mettere a disposizione della Scuola, al fine di assicurare il funzionamento della medesima, proprio personale; gli aspetti afferenti le modalità della messa a disposizione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni [125].

16. Il finanziamento corrente delle attività di cui al comma 14 è assicurato dalla Regione alla Scuola mediante destinazione annuale di una somma delle risorse destinate alla formazione del personale da parte delle amministrazioni di cui al medesimo comma 14.

16 bis. Il finanziamento di cui al comma 16 avviene, d'ufficio, in due rate semestrali di cui la prima, pari al 50 per cento, subordinatamente alla trasmissione alla Regione del bilancio di previsione e la seconda, a conguaglio, subordinatamente alla trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente; entrambi i documenti contabili sono corredati dalla relazione dell'organo di controllo interno. La trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente funge, altresì, da rendicontazione delle somme trasferite [126].

17. Il trasferimento di cui al comma 16 relativo agli enti locali è determinato annualmente con specifica disposizione della legge finanziaria regionale nell'ambito delle quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale e assegnati dall'Amministrazione regionale agli stessi enti locali.

18. Ai soli fini della determinazione della percentuale residua di risorse da destinarsi in ciascuna amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel rispetto di quanto disposto dell'articolo 79 del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto il 7 dicembre 2006, la Giunta regionale, entro il mese di marzo di ciascun anno, fissa, con propria deliberazione, la corrispondenza percentuale delle risorse di cui al comma 16.

19. Le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16, 17 e 18 non si applicano alla formazione del personale dell'area della polizia locale per il quale trova applicazione in via esclusiva l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale); la somma destinata alla formazione ai sensi del comma 16 concorre a finanziare il programma delle attività formative per la polizia locale.

20. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione delle attività di formazione per le specifiche esigenze consiliari.

21. Alla Scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

22. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre) e il comma 63 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 .

23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14 a 18 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4365, nonchè all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

24. All'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale», come sostituito dell'articolo 14, comma 57, lettera a) della legge regionale 22/2010, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonchè a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:

a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;

b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;

d)iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.».

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 bis e 3 ter, dell'articolo 31, della legge regionale 1/2000, come inseriti dal comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

26. [In via eccezionale, per le necessità funzionali e organizzative del nuovo sistema di governo del Servizio sanitario regionale che, a decorrere dall'1 gennaio 2010, è di esclusiva competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, cui competono anche le funzioni della soppressa Agenzia regionale della sanità, e al fine di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno della Direzione medesima e finalizzate al governo dei settori sanitario e sociale, il personale del ruolo regionale che svolge gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), poichè è in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, a decorrere dall'1 agosto 2011 è collocato ex lege, a tempo indeterminato, nel ruolo unico dei dirigenti regionali senza necessità di adozione di provvedimenti attuativi proseguendo nell'incarico dirigenziale ricoperto a tale data. Successivamente alla scadenza, l'incarico dirigenziale è conferito o rinnovato con deliberazione giuntale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, d'intesa con il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali] [127].

27. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 10 le parole «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle parole: «Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014»;

b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.»;

d) [al comma 17 dopo le parole «3 e 3 bis»sono inserite le parole: «nonchè, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009.»] [128].

28. [Il disposto di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 24/2009 trova applicazione anche nei confronti del personale che ha stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purchè sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge] [129].

29. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente.»;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole «35 per cento» sono sostituite dalle parole: «30 per cento»;

c) alla lettera b) del comma 5 le parole «25 per cento» sono sostituite dalle parole: «20 per cento».

30. [All'articolo 6 della legge regionale 16/2010, come modificato dall'articolo 14, comma 65, della legge regionale 22/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 5 le parole «con le predette organizzazioni» sono sostituite dalle parole: «con i predetti partiti e organizzazioni sindacali»;

b) dopo il terzo periodo del comma 5 è aggiunto il seguente: «La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purchè la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente.»] [130].

31. Al primo periodo del comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «alla mobilità» è aggiunta la parola: «anche»;

b) le parole «in servizio» sono sostituite dalle parole: «in messa a disposizione»;

c) dopo le parole «in posizione di comando o ai sensi» sono aggiunte le parole: «dell'articolo 30».

32. Dopo il comma 53 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono aggiunti i seguenti:

«53 bis. In relazione al rispetto delle esigenze di contenimento e governo delle dinamiche della spesa pubblica regionale e in particolare del costo del lavoro, al personale del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, a decorrere dall'1 gennaio 2008, si applicano gli aumenti tabellari così come risultanti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali vigenti nel tempo, con le decorrenze ivi previste. Tali aumenti assorbono sia l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo contrattuale del biennio 2008-2009 già erogata ai dipendenti, sia gli incrementi per il trattamento stipendiale erogati in applicazione alle disposizioni di cui al comma 52.

53 ter. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 53 bis, comporti l'attribuzione di trattamenti economici tabellari inferiori ai trattamenti stipendiali attualmente in godimento, la maggior differenza è attribuita al maturato economico individuale, riassorbibile in virtù dei futuri miglioramenti contrattuali nazionali.

53 quater. A decorrere dall'1 gennaio 2008 il salario aggiuntivo del personale regionale di cui all'articolo 69 del CCRL 7 dicembre 2006 e del personale degli enti locali di cui all'articolo 70 del CCRL 7 dicembre 2006 è confermato negli importi erogati rispettivamente riferiti al biennio contrattuale 2006 - 2007.

53 quinquies. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del comma 53 bis e dal comma 53 quater sull'importo previsto dal comma 52 per il rinnovo del biennio contrattuale 2008 - 2009 possono costituire risorse per la contrattazione integrativa, secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM, potrà definire le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni possono abbinare obiettivi che, se raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale. La Giunta regionale definirà le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:

a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;

b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;

c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

53 sexies. Le disposizioni di cui al comma 53 bis si applicano, con riferimento alla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza delle Regioni e autonomie locali, anche al personale dirigente del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con decorrenza 1 gennaio 2010.».

33. [L'indennità di pronto intervento di cui all'articolo 4, lettera e), del Contratto integrativo di ente 1998- 2001, del personale regionale, area non dirigenziale, Documento stralcio sottoscritto in data 15 maggio 2003, spettante al personale previamente individuato dal Direttore centrale della Protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento è rideterminata, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in 90 euro mensili lordi da corrispondere per 12 mensilità, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986] [131].

34. Dopo il secondo periodo del comma 4 quinquies dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) è aggiunto il seguente: «Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.».

35. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste) è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Personale dell'EZIT)

1. Al personale dell'EZIT si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico e assistenziale dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia senza oneri per la Regione medesima.».

36. [Nelle more della riforma della disciplina legislativa regionale afferente i bacini idrografici, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla attivazione della mobilità intercompartimentale nei confronti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Segreteria tecnico - operativa dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme di concerto con l'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonchè le relative corrispondenze] [132].

37. Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici, possono essere costituiti uffici unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività. Il funzionamento di ciascun ufficio unico è definito mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, analogamente a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico [133].

38. All'articolo 10 della legge regionale del 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «al quale si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale di cui alla vigente normativa regionale» sono soppresse;

b) [dopo il comma 4 bis sono inseriti i seguenti commi:

«4 ter. Il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali svolge attività di natura tecnico professionale ed è nominato dal Presidente della Regione, sentito l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, e viene individuato, senza necessità di valutazioni comparative, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 4 quater, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento di studi;

b) specializzazione desumibile da titoli di studio o da pubblicazioni o da concrete esperienze professionali, inerenti alla programmazione, all'organizzazione e al controllo nella pubblica amministrazione;

c) esperienza di lavoro almeno quadriennale svolta in posizione dirigenziale presso strutture pubbliche o private, oppure svolta in qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, o in qualità di magistrato contabile.

4 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è approvato l'avviso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione per un periodo non inferiore a dieci giorni, per l'acquisizione delle domande degli aspiranti all'incarico di cui al comma 4 ter, nonchè è approvato l'elenco degli aspiranti medesimi.

4 quinquies. Il contratto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo, ed è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, esclusivamente per i seguenti motivi:

a) violazione di legge o del principio di buon andamento o di imparzialità della pubblica amministrazione;

b) gravi motivi;

c) assenza o impedimento del Direttore centrale che si protragga oltre sei mesi;

d)valutazione annuale negativa dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi;

e)recesso del Direttore.

4 sexies. In sede di prima applicazione, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del Direttore centrale di cui al comma 4 ter è pari a quello del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ridotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010 .

4 septies. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies trova applicazione la vigente normativa giuridica, economica e previdenziale relativa all'incarico di Direttore centrale della Amministrazione regionale, ove non incompatibile con quanto previsto dai commi medesimi.»] [134].

39. L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Uffici tavolari)

1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.».

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa relativa all'adeguamento tecnologico del sistema tavolare anche al fine di dare attuazione al disposto degli articoli 11, 17 e 21, comma 3, della legge regionale 15/2010 .

41. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 40 è autorizzata la spesa ripartita di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2011, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, con l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Informatizzazione degli uffici tavolari». L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il «Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R.» finalizzato alla gestione informatica dei dati attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti sul territorio regionale anche in funzione della trasmissione di tali dati al Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai fini dell'organizzazione per via informatica del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prevista dall'articolo 26 del decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

43. Per le finalità di cui al comma 42:

a) è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 196 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R»;

b) è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

44. All'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico di ARPA per l'attuazione di progetti comunitari che richiedono l'analisi e il monitoraggio degli impatti ambientali, nonchè l'elaborazione di dati e di modelli ambientali anche dinamici.»;

b) al comma 5 dopo le parole «commi 1, 2» sono inserite le seguenti: «, 2 bis».

45. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 6/1998, come inserito dal comma 44, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011] [135].

46. [Al comma 5 dell'articolo 32 legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) dopo le parole «degli studenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche frequentanti gli Istituti tecnici superiori,» ] [136].

47. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 12/2005, come modificato dal comma 46, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

48. Al fine di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti della pesca e dell'acquacoltura garantiti da sistemi di controllo della qualità e della tracciabilità, la Regione promuove l'applicazione del marchio collettivo registrato Prodotto Certificato Alto Adriatico (PCAA), di cui è titolare la Regione Emilia- Romagna, in esito agli accordi assunti con il progetto ADRI.FISH finanziato nell'ambito del Programma Interreg III B CADSES.

49. Per le finalità di cui al comma 48, la Regione è autorizzata a stipulare un protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli atti attuativi del protocollo d'intesa.

50. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 49 relativamente al rilascio e alla gestione del marchio PCAA.

51. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui al comma 50 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

52. Nell'ambito del procedimento di riordino delle partecipazioni azionarie regionali e nelle more dell'approvazione del disegno di legge regionale relativo al riordino e alla disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali, al fine di consentire alla Finanziaria MC SpA di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 7.771.050 euro.

53. L'aumento di capitale di cui al comma 52 potrà essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA di un piano strategico che evidenzi, tra l'altro, l'impegno dell'istituto di credito al servizio dell'economia e del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. A tal fine la Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti designati da Friulia SpA e dall'Amministrazione regionale. La Giunta regionale determina i componenti di designazione regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore alle attività produttive.

54. Sono abrogati i commi da 22 a 25 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa massima di 7.771.050 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Sottoscrizione aumento di capitale della Finanziaria MC SpA» [137].

56. Dopo il comma 73 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«73 bis. Su richiesta della Fondazione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione del Parco e di una previsione di spesa, è disposta annualmente in via anticipata l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

57. All'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonchè all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.».

58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) per autorizzazione a concedere in uso si intende il provvedimento di concessione o il contratto di locazione o affitto.

2. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a confermare il contributo originario concesso al Comune di Pulfero per l'esecuzione di opere igienico-sanitarie ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), nel testo vigente antecedentemente all'abrogazione disposta dall'articolo 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2005, previa istanza dell'ente, nonchè a destinarlo ad altra opera qualora l'amministrazione comunale non abbia iniziato l'intervento, in conformità alle disposizioni fissate con il provvedimento di conferma del contributo.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) è sostituito dal seguente:

«2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta.».

4. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 10, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali) la parola «plurime» è sostituita dalle seguenti: «una o più».

5. All'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 concernente l'attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis dopo le parole «è autorizzata a trasferire» e dopo le parole «è trasferito» sono aggiunte le seguenti: «a titolo gratuito»;

b) dopo il comma 1 bis sono aggiunti i seguenti:

«1 ter. Il trasferimento dei beni e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Ragioniere generale che provvede a individuare i beni oggetto del trasferimento. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano.

1 quater. Il decreto di cui al comma 1 ter costituisce titolo per l'intavolazione e le volture catastali dei diritti reali di cui al comma 1 bis.

1 quinquies. Sono a carico del Comune di Tarvisio tutti gli oneri relativi e conseguenti al trasferimento dei diritti reali di cui al comma 1 bis.».

6. Il Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano di cui all'articolo 55 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro tre mesi dalla data di soppressione, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

7. L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti attivi e passivi.

8. Le somme di cui al comma 6 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1283 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano».

9. L'articolo 4, concernente l'acquisto dei beni e dei servizi, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003) è abrogato.

10. [Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA quale soggetto strumentale rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad acquisire, al valore nominale, le quote azionarie della medesima che gli altri soci della società deliberassero di cedere;

b) ad attivare le procedure finalizzate ad adottare le modifiche statutarie che prevedano:

1) che la società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA non possa svolgere attività diverse o estranee a quelle individuate dall'articolo 3, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

2) che la qualità di socio possa essere rivestita solo da soggetti pubblici;

3) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di controllo analogo in base ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee] [138].

11. [Nel caso in cui più soggetti pubblici possiedano quote azionarie di Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci] [139].

12. [La società non può partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale] [140].

13. [All'articolo 3 della legge regionale 3/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e privati» sono soppresse e dopo le parole «e di altri enti pubblici» è aggiunta la seguente: «soci»;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente, con decorrenza dalla data di efficacia della prima convenzione da stipularsi tra Regione e Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione:

«3 bis. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia procede agli affidamenti diretti in favore della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA attraverso convenzioni con le quali sono altresì regolati i rapporti intercorrenti tra l'Ente regionale e la società affidataria. La Regione può, altresì, conferire alla società funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale, nonchè funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere stesse mediante l'applicazione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva.»;

c) il comma 3 quater e il comma 5 sono abrogati dalla data di efficacia della prima convenzione di cui al comma 3 bis, come sostituito dalla lettera b), da stipularsi tra Regione e Gestioni Immobili Friuli Venezia Giulia SpA] [141].

14. [Sino alla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 bis della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 13, lettera b), sono confermati i compensi già previsti dal contratto di mandato e dalle relative lettere di incarico già in essere] [142].

15. Per le finalità previste dal comma 10, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1281 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Acquisto quote Società Gestione Immobili FVG SpA».

16. Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 della legge regionale 3/1998, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento [143].

17. L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; a tal fine la società trasmette l'elenco dettagliato delle procedure in itinere, nonchè una relazione che attesti tutte le fasi già esperite dei procedimenti stessi ai fini della liquidazione della spesa entro il 15 gennaio 2012 [144].

18. Le entrate previste dal comma 16 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Entrate derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia» [145].

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 1282 di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Oneri derivanti dalla soppressa gestione del Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia» [146].

20. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), la costituzione dello speciale Fondo di dotazione ivi previsto deve intendersi quale fondo oggetto di contabilità separata ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

21. Fermo restando quanto disposto dai commi 6, 10 e 31, le gestioni fuori bilancio autorizzate con legge regionale sono ricondotte alle seguenti tipologie di cui all'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati:

1) Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali - articolo 152 legge regionale 53/1981 ;

2) Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e dell'anticipo dell'indennità - articolo 186 della legge regionale 5/1994 ;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri:

1) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia FRIE - legge 908/1955 e legge 26/1986 ;

2) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia FRIE - legge 8/1970 ;

3) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle Province di Udine e Pordenone - legge 336/1976 e legge 828/1982 ;

4) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo - articolo 1 della legge regionale 80/1982 ;

5) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - articolo 45 della legge regionale 12/2002 ;

6) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio - articolo 98 della legge regionale 29/2005 ;

7) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 1° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999 ;

8) Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa 2° bando - articolo 23 della legge regionale 9/1999 ;

9) Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009 ;

10) Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter, comma 10, della legge regionale 4/2005 ;

11) Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli di cui all'articolo 12 ter, comma 10 bis, della legge regionale 4/2005 ;

12) Fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici - legge regionale 49/1978 ;

13) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili di cui all'articolo 4, comma 51, della legge regionale 22/2010 ;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi:

1) Fondo regionale per i servizi forestali - articolo 5, commi 110-114, della legge regionale 4/2001 e articolo 90, commi 1 e 2, legge regionale 9/2007 ;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica:

1) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo di cui all'articolo 3, commi 38-44, della legge regionale 12/2009 ;

2) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - articolo 2 della legge regionale 51/1982 ;

3) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane - legge 949/1952 e legge 1068/1964 ;

4) Fondo regionale per la protezione civile - articolo 33 della legge regionale 64/1986 ;

5) Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali collegamenti internazionali con la rete slovena - articolo 4 della legge regionale 34/1991 ;

6) Fondo speciale «Obiettivo 2» 2000-2006 - articolo 1 della legge regionale 26/2001 ;

7) Fondo per il comprensorio minerario Cave del Predil - articolo 5 della legge regionale 2/1999 ;

8) Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione - articolo 9, comma 7, della legge regionale 3/2002 ;

9) Fondo regionale per le emergenze in agricoltura - articoli 1 e 2, comma 10, della legge regionale 22/2002 ;

10) Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese - articolo 7 della legge regionale 4/2005 ;

11) Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari - articolo 8 della legge regionale 2/2006 ;

12) Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur SpA di cui all'articolo 8, commi 114- 116, della legge regionale 2/2006 ;

13) Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all'articolo 24 della legge regionale 7/2008 ;

14) Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 17/2008 ;

15) Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005 ;

16) Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale - articolo 5 della legge regionale 4/2001 ;

17) Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia - articolo 3 della legge regionale 3/1998 ;

18) Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano - articolo 55 della legge regionale 16/2002 .

22. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 21/2007 le parole «dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «del Ragioniere generale».

23. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007, come aggiunto dall'articolo 15, comma 1, lettera h), della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:

«4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.».

24. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2012»;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole «1 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2012».

25. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Sdemanializzazione)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale.

3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. Il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.»;

b) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4 bis. (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq)

1. I beni sdemanializzati con superficie fino a 5000 mq sono alienati mediante vendita diretta in favore del soggetto interessato che ne faccia richiesta e che se ne assume i relativi oneri.

2. La vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, e dovrà comprendere altresì, qualora dovuta, anche la somma relativa alla regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione del bene, il cui valore è determinato applicando le tariffe e i parametri di cui all'allegato A, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.

 

     Art. 4 ter. (Alienazione di beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq)

1. I beni sdemanializzati con superficie superiore a 5000 mq sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.

3. Successivamente all'autorizzazione alla vendita di cui al comma 1, il Servizio competente a gestire il patrimonio procede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito informatico del Comune dove è ubicato il bene, di un avviso pubblico per l'individuazione di eventuali altri soggetti interessati all'acquisto del bene sdemanializzato, oltre all'originario richiedente.

4. Qualora pervengano una o più manifestazioni di interesse, il Servizio competente procede alla vendita mediante procedura di gara tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse; l'acquirente è individuato nel soggetto che ha presentato la miglior offerta in rialzo sul prezzo posto a base di gara.

5. Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

6. Gli oneri relativi alla procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale, inclusi gli oneri per le operazioni tecnico-amministrative, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente.».

26. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della legge regionale 17/2009, come rispettivamente sostituito dalla lettera a) e inseriti dalla lettera b) del comma 25, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione ai quali sia già intervenuto il decreto di sdemanializzazione.

27. Alla legge regionale 17/2009 è aggiunto, alla fine, l'allegato A: «Allegato A (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3 e 4 ter, comma 5) Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati I valori sono espressi in euro/mq

 

Classi dimensionali Comuni - abitanti

Zone Territoriali Omogenee

 

A

B

C

D

E

F

<10.000

30

20

15

20

10

15

10.001/100.000

60

40

30

40

10

15

100.001/300.000

120

80

60

80

20

30

>300.0000

180

120

90

120

30

45

 

 

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea, o più prossima, in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.».

28. All'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «e 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo)» sono sostituite dalle seguenti: «, 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), 3 ottobre 1981 n. 70 (Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario) e 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).»;

b) al comma 21 le parole «è stato autorizzato» sono sostituite dalle parole: «non è stato autorizzato».

29. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:

«24 bis. I beni regionali aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli enti locali interessati, previo decreto di demanializzazione del Direttore di servizio titolare del bene oggetto di demanializzazione, adottato su parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.»;

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 24 e 24 bis è disposto con decreto del Direttore di servizio competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

c) il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.».

30. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, il concessionario di beni del demanio marittimo non è tenuto a prestare la cauzione finalizzata al rispetto degli obblighi concessori qualora l'importo annuo del canone di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

31. Il Fondo regionale per i servizi forestali istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche e integrazioni, è soppresso a decorrere dall'1 gennaio 2012. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2012, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all'Amministrazione regionale comprensive degli interessi maturati alla data del versamento.

32. L'Amministrazione regionale subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

33. Le entrate previste dal comma 31 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1229 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Entrate derivanti dalla soppressa gestione del fondo fuori bilancio del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM)».

34. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale disposti con le disponibilità del Fondo regionale per i servizi forestali fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 3115 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Spese per il completamento della gestione del patrimonio forestale e immobiliare di proprietà regionale».

35. A decorrere dalla data di cui al comma 31, gli oneri derivanti dalla gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di cui all'articolo 5, comma 112, della legge regionale 4/2001, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3114 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione «Spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale e del CeSFAM».

36. [A decorrere dalla data di cui al comma 31, le somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1227 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Entrate derivanti dal versamento dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna» e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo di spesa 3114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013 e del bilancio per l'anno 2011] [147].

37. All'articolo 5 della legge regionale n. 4/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 114, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, e dall'articolo 90, comma 3, della legge regionale 9/2007, è abrogato;

b) il comma 114 bis, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001 e modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:

«114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio competente in materia di gestione forestale presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.».

38. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 17, il comma 1 quater dell'articolo 23, il comma 4 dell'articolo 43, il comma 3 dell'articolo 46, il comma 2 dell'articolo 53, il comma 6 dell'articolo 65, il comma 3 dell'articolo 70, il comma 3 dell'articolo 74, il comma 3 dell'articolo 83 e il comma 8 dell'articolo 92 sono abrogati;

b) alla fine del comma 1 ter dell'articolo 23 e alla fine dei commi 2 e 4 dell'articolo 105 sono aggiunte le parole: «e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010»;

c) ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 105 le parole «del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.».

39. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo) l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i fondi già impegnati nel corso dell'anno 2010 anche per la sottoscrizione di una convenzione per l'inserimento dei programmi della sede regionale Rai del Friuli Venezia Giulia nella trasmissione della Rete 3 del servizio pubblico radiotelevisivo attraverso la piattaforma satellitare TivuSat.

40. I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, allocati nelle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono inseriti nell'elenco delle «Spese ripartite e pluriennali» allegato al bilancio per gli anni medesimi:

a) UBI 6.1.2.5059 - capitolo 1752;

b) UBI 10.1.1.1162 - capitolo 160;

c) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 599;

d) UBI 11.3.1.1180 - capitolo 1505;

e) UBI 11.3.1.1189 - capitolo 157;

f) UBI 11.3.2.1189 - capitolo 107.

41. I seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono spostati di unità di bilancio come di seguito indicato:

a) capitolo di entrata 5311 da UBI 2.1.56 a UBI 3.2.131;

b) capitolo di spesa 1326 da UBI 6.2.1.1123 a UBI 11.3.1.1180;

c) capitolo di entrata 1792 da UBI 2.1.207 a UBI 3.2.94;

d) capitolo di spesa 1748 da UBI 5.2.2.5048 a UBI 10.5.2.1177.

42. [In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) la messa a disposizione di beni immobili da parte dei Comuni si intende a titolo gratuito] [148].

43. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 le parole «anche mediante il ricorso a trattativa privata» sono sostituite dalle parole: «previa procedura ad evidenza pubblica»;

b) al comma 28 sono soppresse le parole «e straordinaria»;

c) al comma 30 dopo le parole «al comma 29» sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione»;

d) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

«31. Le attività di cui al comma 30 e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sono realizzati sulla base di un piano pluriennale, previa intesa tra Amministrazione regionale e soggetto concessionario, che stabilisce, tra l'altro, il riparto degli oneri di manutenzione straordinaria, nonchè in quale misura i proventi delle attività di cui al comma 30 sono utilizzati per sostenere detti interventi straordinari.

31 bis. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonchè sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a esonerare il concessionario dalla prestazione della garanzia fideiussoria a fronte di progetti didattici innovativi realizzati in sinergia con istituti scolastici di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero con altri enti pubblici.».

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[7] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[8] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[12] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[13] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[14] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[18] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[20] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[21] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[22] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[23] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[27] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[29] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[30] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[31] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[32] Lettera così modificata dall'art. 255 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[35] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[37] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[38] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, dall'art. 14 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6, dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[39] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[40] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[41] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[42] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[43] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[44] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[45] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[46] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[47] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[48] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[49] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[50] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[51] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[52] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[53] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[54] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[55] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[56] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[57] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[58] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[59] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[60] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[62] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[71] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[72] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[73] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[74] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[75] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[76] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[77] Comma così modificato dall'art. 310 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[78] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[79] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[80] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[81] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[82] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[83] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[84] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[85] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[86] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18. La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011.

[87] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[88] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[89] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[90] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[91] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[92] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[93] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[94] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[95] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[96] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[97] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[98] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[99] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[100] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[101] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[102] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[103] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[104] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[105] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[106] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[107] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[108] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[109] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[110] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[111] La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[112] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[113] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[114] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[115] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[116] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[117] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[118] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[119] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[120] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[121] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 novembre 2014, n. 24.

[122] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[123] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[124] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[125] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[126] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[127] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[128] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[129] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[130] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[131] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 13 settembre 2012, n. 217, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[132] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[133] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[134] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[135] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[136] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[137] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 14 settembre 2011, n. 37.

[138] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[139] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[140] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[141] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[142] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[143] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 3, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[144] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 3, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[145] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 3, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[146] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 3, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[147] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[148] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.