Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 soccorso sanitario stradale e provvidenze varie |
Data: | 02/01/1985 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi ai Comuni) |
Art. 2. [7] |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 5.3.13 - Legge Regionale 2 gennaio 1985, n. 2.
Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonchè per la derattizzazione [1].
(B.U. 2 gennaio 1985, n. 1).
Art. 1. (Contributi ai Comuni) [2]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi per le spese derivanti dalle operazioni di disinfestazione dalle zanzare, per la derattizzazione, nonché per le operazioni di disinfestazione da termiti.
2. Lo stanziamento disponibile a bilancio è destinato per una quota pari al 90 per cento agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione e per una quota pari al 10 per cento agli interventi di disinfestazione dalle termiti.
3. Le risorse finanziarie annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione, di cui al comma 2, sono ripartite tra tutti i Comuni della Regione per il 60 per cento in base alla popolazione residente, per il 30 per cento in base alla superficie situata a un'altitudine inferiore ai 300 metri sul livello del mare, per il 10 per cento tra i soli Comuni litoranei della Regione in base alla superficie e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, senza presentazione di apposita domanda [3].
4. Le risorse annualmente destinate agli interventi di disinfestazione dalle termiti, di cui al comma 2, sono ripartite tra i Comuni della Regione nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti e sono concesse in via anticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione di apposita domanda. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, accompagnata da una sintetica relazione illustrativa degli interventi previsti e dal relativo preventivo di spesa [4].
5. Qualora non pervengano domande per i contributi di cui al comma 4, ovvero il relativo fabbisogno sia inferiore alla quota del 10 per cento a essi destinata, le risorse disponibili vanno a incrementare la quota del 90 per cento destinata agli interventi per la disinfestazione dalle zanzare e per la derattizzazione.
6. I Comuni presentano la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 42 della
7. I contributi di cui al comma 3, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, restano a disposizione dei Comuni che li hanno ricevuti per le medesime finalità [5].
7 bis. I Comuni che non rendicontano anche parzialmente i contributi ricevuti ai sensi del comma 3 sono tenuti, a pena di esclusione, a presentare alla Direzione competente in materia di salute apposita istanza di partecipazione al riparto entro il 31 gennaio di ogni anno [6].
8. I contributi di cui al comma 4, non rendicontati entro il termine di cui al comma 6, sono restituiti entro il termine di presentazione della rendicontazione.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni nel cui territorio si manifestino infestazioni di termiti, finanziamenti fino al 100% delle spese relative alle operazioni di disinfestazione e sussidi a favore di proprietari di immobili danneggiati per i quali siano necessari restauri, rifacimenti o demolizioni.
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [8].
Per gli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2545 con la denominazione: «Interventi straordinari per le disinfestazioni da zanzare e termiti, nonchè per la derattizzazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 [9].
All'onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 2545 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 8 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[3] Comma così modificato dall'art. 9 della
[4] Comma così modificato dall'art. 9 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] Comma inserito dall'art. 9 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[8] Articoli abrogati ai sensi dell'art. 17 della
[9] Comma così modificato dall'art. 8 della