§ 5.4.101 – L.R. 25 settembre 1996, n. 41.
Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:25/09/1996
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Soggetti degli interventi).
Art. 4.  (Compiti della Regione).
Art. 5.  (Compiti delle Province).
Art. 6.  (Compiti dei Comuni).
Art. 7.  (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari).
Art. 8.  (Equipe multidisciplinare).
Art. 9.  (Compiti dell'Equipe multidisciplinare).
Art. 10.  (Compiti delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle università).
Art. 11.  (Compiti delle strutture sanitarie private accreditate e dei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978).
Art. 12.  (Compiti delle istituzioni scolastiche).
Art. 13.  (Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato).
Art. 13 bis.  (Consulta regionale delle associazioni dei disabili).
Art. 14.  (Servizio di aiuto personale).
Art. 14 bis.  (Servizi di integrazione lavorativa).
Art. 14 ter.  (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro).
Art. 14 quater.  (Modalità contributive e di rendicontazione).
Art. 15.  (Trasporti).
Art. 16.  (Barriere architettoniche).
Art. 17.  (Trasformazione di centralini telefonici)
Art. 18.  (Presidi di rilevanza regionale).
Art. 19.  (Modalità di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)).
Art. 20.  (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)
Art. 20 bis.  (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)
Art. 20 ter.  (Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria)
Art. 21.  (Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi).
Art. 22.  (Criteri e modalità di concessione dei contributi).
Art. 23.  (Norme finanziarie).
Art. 24.  (Copertura finanziaria).
Art. 25.  (Rinvio a successiva programmazione).
Art. 26.  (Modalità transitorie di finanziamento).
Art. 27.  (Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali).
Art. 28.  (Norma transitoria).
Art. 29.  (Disposizioni in materia di personale).
Art. 30.  (Modifica ed abrogazione di norme).
Art. 31.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.101 – L.R. 25 settembre 1996, n. 41. [1]

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate».

(B.U. 27 settembre 1996, n. 27 - suppl. straord.).

 

CAPO I

FINALITA', OBIETTIVI E SOGGETTI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia garantisce il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone handicappate, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale; promuove in favore delle medesime un'offerta di servizi coordinati e integrati ed assicura, nel territorio, livelli uniformi di assistenza, salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei, anche in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     1. Le finalità di cui all'articolo 1, nel riconoscimento della centralità della persona e del nucleo familiare di appartenenza, sono realizzate attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi, preordinati a costituire una rete di servizi atta a fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni dei soggetti portatori di handicap:

     a) il riassetto istituzionale ed organizzativo dei servizi;

     b) il coordinamento e l'integrazione degli interventi;

     c) il raccordo tra i soggetti di cui all'articolo 3;

     d) la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili.

 

     Art. 3. (Soggetti degli interventi).

     1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:

     a) la Regione;

     b) [le Province] [2];

     c) i Comuni singoli o associati;

     d) le Aziende per i servizi sanitari;

     e) le Aziende ospedaliere regionali;

     f) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     g) le università;

     h) le istituzioni scolastiche;

     i) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, con particolare riguardo ai centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     l) i soggetti privati operanti senza fini di lucro nel settore dell'handicap, ivi comprese le organizzazioni e le cooperative che non ripartiscono utili, nonchè i soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati, rispondenti al bisogno di residenzialità, centri socio- riabilitativi ed educativi diurni e soluzioni abitative protette;

     m) le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42.

     2. Per il medesimo fine collaborano direttamente, ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie delle persone handicappate e i singoli cittadini che si attivano, in tale campo, volontariamente e senza fini di lucro.

 

CAPO II

RUOLI ISTITUZIONALI

 

     Art. 4. (Compiti della Regione).

     1. La Regione svolge compiti di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, nonchè di vigilanza e verifica. In particolare:

     a) determina, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva, da intendersi quale strumento propedeutico alla pianificazione integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria, in analogia a quanto previsto per i piani di intervento a medio termine di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, i criteri organizzativi e gli standard dei servizi, affinchè siano garantiti livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;

     b) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, le intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definendo, a tal fine, uno schema di accordo-quadro coerente con le indicazioni della direttiva di cui alla lettera a);

     c) definisce le modalità per l'accreditamento delle strutture private facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), nonchè i criteri per il convenzionamento, volti ad assicurare, comunque, una considerazione specifica delle strutture esistenti nel territorio regionale;

     d) svolge le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» e verifica il raggiungimento dell'uniformità dei livelli di assistenza;

     e) ripartisce i fondi previsti dalla presente legge e promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore, anche attraverso l'incentivazione delle forme di gestione associata degli interventi e dei servizi;

     e bis) promuove la realizzazione di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità [3];

     e ter) promuove l'utilizzo del budget di progetto, inteso quale insieme delle risorse destinate a personalizzare la risposta appropriata ai bisogni delle persone con disabilità [4].

     1 bis. [Per le finalità di cui al comma 1, lettera e bis), la Giunta regionale emana appositi indirizzi per l'approvazione di percorsi innovativi e sperimentali di accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali, definendo le caratteristiche dei percorsi, le modalità di presentazione, valutazione, monitoraggio e di remunerazione degli stessi] [5].

 

     Art. 5. (Compiti delle Province). [6]

     1. Le Province svolgono, in materia di tutela delle persone handicappate, i compiti loro attribuiti dalla vigente normativa [7].

     2. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, le Province svolgono i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza, al fine di assicurare un'idonea dislocazione dei presidi e dei servizi; possono partecipare ai consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), nonchè promuovere iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e collaborano con l'Amministrazione regionale nell'attività di vigilanza e di verifica.

 

     Art. 6. (Compiti dei Comuni).

     1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

     a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;

     b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchè in ambito extrascolastico;

     c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

     d) servizio di aiuto personale;

     e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;

     f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);

     g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;

     g bis) servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità [8];

     g ter) servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e secondo i relativi indirizzi attuativi regionali [9];

     h) centri residenziali per gravi e gravissimi;

     i) attività volte a sostenere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa [10].

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

     a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

     b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purchè vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

     3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

     4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purchè vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

     5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

     6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

     7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all’articolo 14 bis, comma 3 [11].

     8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

     9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipes multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

 

     Art. 7. (Compiti delle Aziende per i servizi sanitari).

     1. Le Aziende per i servizi sanitari, nel quadro dei compiti loro attribuiti in materia di tutela della salute del cittadino, esercitano le funzioni di tutela delle persone handicappate, con particolare riguardo alla prevenzione, alla diagnosi prenatale e precoce, alla cura e riabilitazione.

     2. Per perseguire le finalità della presente legge ed in particolare per realizzare il coordinamento e l'integrazione degli interventi, le Aziende per i servizi sanitari:

     a) in sede di predisposizione dei piani annuali di cui all'articolo 14, commi 7 e 8 della legge regionale 12/1994 assicurano la programmazione unitaria delle attività a livello aziendale ed il raccordo tra i soggetti, le strutture e le unità operative che intervengono in materia di handicap nei diversi livelli istituzionali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle intese di programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

     b) costituiscono i dipartimenti funzionali per l'handicap per le finalità di cui all'articolo 14, comma 10, della legge regionale 12/1994 e ne promuovono il raccordo con i dipartimenti materno-infantili, al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi della prevenzione;

     c) costituiscono le Equipes multidisciplinari di cui all'articolo 8;

     d) svolgono le funzioni loro delegate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), secondo le modalità indicate al comma 3;

     e) promuovono e stipulano, con le istituzioni di cui agli articoli 10 e 11, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata e integrata di queste ultime alla rete dei servizi per l'handicap e volti a garantire in particolare:

     1) l'intervento del personale medico specialista dipendente dalle istituzioni stesse nell'Equipe multidisciplinare ai sensi dell'articolo 8, comma 3;

     2) la segnalazione all'Equipe multidisciplinare di ogni caso diagnosticato o comunque conosciuto;

     3) l'effettuazione degli interventi di carattere sanitario in ambiente ospedaliero.

     3. L'atto di delega dei Comuni contiene le modalità per la messa a disposizione delle risorse strutturali, umane e finanziarie, individua gli oneri a carico degli enti deleganti anche su base pluriennale e le modalità di contabilizzazione degli stessi, nonchè le azioni di verifica sui servizi.

     4. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera d), in forma integrata, le Aziende per i servizi sanitari possono avvalersi di personale proprio, di quello posto in dipendenza funzionale con l'atto di delega o di convenzioni con idonei soggetti privati.

 

     Art. 8. (Equipe multidisciplinare).

     1. L'Equipe multidisciplinare è unità operativa del distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994 e si configura con le caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 6, della medesima legge regionale.

     2. L'Equipe multidisciplinare è composta dalle seguenti figure professionali:

     a) neuropsichiatra infantile;

     b) psicologo;

     c) logopedista;

     d) fisioterapista;

     e) educatore;

     f) assistente sociale.

     3. Nella trattazione dei singoli casi, l'Equipe è integrata dal medico specialista nella disciplina nella quale rientra la patologia di volta in volta considerata.

     4. Il responsabile dell'unità operativa di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari, sentiti il coordinatore per i servizi sociali, ove nominato, e il responsabile del distretto.

     5. La componente sanitaria dell'Equipe è costituita, di norma, da personale dipendente dall'Azienda per i servizi sanitari. La componente socio-assistenziale è costituita, di norma, da personale dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui al Capo VIII della legge 142/1990, posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari. Le unità di personale appartenenti all'Equipe multidisciplinare operano presso la stessa a tempo pieno o a tempo parziale, in relazione alle effettive necessità.

 

     Art. 9. (Compiti dell'Equipe multidisciplinare).

     1. L'Equipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 assolve, nel contempo, ad un ruolo di progettazione e coordinamento e ad un ruolo operativo.

     2. Nell'esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento e nel rispetto del diritto di scelta di cui all'articolo 1, l'Equipe multidisciplinare si fa garante:

     a) della presa in carico dei casi;

     b) dell'elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona handicappata e della sua famiglia;

     c) della continuità degli interventi.

     3. L'Equipe multidisciplinare realizza i compiti di cui al comma 2 attraverso:

     a) la promozione dei necessari contatti con le altre figure professionali e con gli altri servizi coinvolti nella trattazione dei casi, ed in particolare con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali di base;

     b) l'attivazione delle iniziative volte ad assicurare l'azione integrata con i Comuni e consorzi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), con i soggetti privati e del privato sociale di cui all'articolo 3 e con le istituzioni scolastiche;

     c) l'assunzione delle funzioni di raccordo con l'intera rete dei servizi socio-sanitari operanti nell'area.

     4. Nell'espletamento del ruolo operativo, l'Equipe multiprofessionale, opportunamente integrata dalla figura del medico specialista nella patologia di volta in volta considerata, assume le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, con riguardo alle attività concernenti l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, la diagnosi funzionale, l'elaborazione del profilo dinamico-funzionale e la predisposizione del piano educativo individualizzato. Svolge, inoltre, le seguenti attività:

     a) valutazione delle richieste e formulazione delle proposte di accesso ai servizi;

     b) assistenza diretta in ambito scolastico;

     c) collaborazione alla programmazione educativo-didattica e al processo di orientamento e inserimento professionale;

     d) attività di riabilitazione all'interno dei presidi territoriali della rete dei servizi;

     e) raccordo con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/1992.

 

     Art. 10. (Compiti delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle università).

     1. Le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le università esercitano le funzioni correlate ai loro fini istituzionali.

     2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alle finalità della presente legge nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e).

 

     Art. 11. (Compiti delle strutture sanitarie private accreditate e dei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978).

     1. Le strutture sanitarie private accreditate concorrono alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze esercitate secondo la normativa vigente.

     2. I centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 833/1978 concorrono alle finalità della presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.

 

     Art. 12. (Compiti delle istituzioni scolastiche).

     1. Le istituzioni scolastiche perseguono il raggiungimento dell'integrazione scolastica dei soggetti handicappati attivando le competenze loro spettanti in raccordo con quelle proprie degli Enti locali e dei loro consorzi, nonchè delle Aziende per i servizi sanitari, con riferimento anche all'articolo 13 della legge 104/1992.

 

     Art. 13. (Compiti dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato).

     1. I soggetti privati e le associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), concorrono a pieno titolo alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e per quanto attiene al volontariato, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge regionale 12/1995.

 

     Art. 13 bis. (Consulta regionale delle associazioni dei disabili). [12]

     1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell’associazionismo nel settore della disabilità [13].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

     a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

     b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonchè altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

     c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;

     c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi [14];

     d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all’azione regionale in materia di disabilità;

     e) individua le proprie rappresentanze locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

     e bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono [15].

     3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, sue e delle sue strutture provinciali [16].

     5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull’attività prevista nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

E MODALITA' DI INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

 

     Art. 14. (Servizio di aiuto personale).

     1. Il servizio previsto dagli articoli 9 e 39 della legge 104/1992 è attivato, negli ambiti territoriali di competenza, dagli enti gestori del servizio sociale di base di cui alla legge regionale 33/1988.

     2. Il servizio di aiuto personale, funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare, è finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o permanente grave limitazione di autonomia, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio.

     3. Il servizio è erogato su richiesta dell'utente o del suo nucleo familiare, secondo un programma definito d'intesa con i medesimi.

     4. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del servizio, gli enti gestori del servizio sociale di base sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 e successive modificazioni.

     5. La Regione promuove iniziative di formazione per i soggetti operanti nell'ambito del servizio di aiuto personale.

 

     Art. 14 bis. (Servizi di integrazione lavorativa). [17]

     1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili attraverso l’utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione lavorativa.

     2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con i servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall’articolo 14 ter [18].

     3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

     4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente [19].

     4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis [20].

     4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione [21].

 

     Art. 14 ter. (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro). [22]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.

     2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

     3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale [23].

     4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale [24].

     5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.

     6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

     7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi [25].

     7 bis. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati costituiscono risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo [26].

     7 ter. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati nell'esercizio 2013 costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio 2015 [27].

 

     Art. 14 quater. (Modalità contributive e di rendicontazione). [28]

     1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.

     2. Il programma contiene l’indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.

     3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. I programmi sono finanziati sino all'intero ammontare dei costi preventivati. In caso di risorse insufficienti a garantire la piena copertura, si procede alla ripartizione in misura proporzionale [29].

     4. L’erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all’intero ammontare dei finanziamenti.

     5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’erogazione.

     6. I relativi rendiconti, contenenti l’elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

 

     Art. 15. (Trasporti).

     1. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio.

     2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi e, limitatamente all'anno 2000, alle Province, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m) [30].

     3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa.

     4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

     5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalità indicate nei decreti di concessione.

 

     Art. 16. (Barriere architettoniche). [31]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

     2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.

     2 bis. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2 [32].

 

     Art. 17. (Trasformazione di centralini telefonici) [33]

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone non vedenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a titolo di rimborso forfettario parziale delle spese sostenute dai datori di lavoro. Con regolamento sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

 

     Art. 18. (Presidi di rilevanza regionale).

     1. La Regione riconosce e sostiene la funzione e l'attività dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità e il cui ambito di intervento corrisponda almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento; la ricognizione di tali strutture è effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, previa verifica del livello delle prestazioni, con riguardo ai criteri e agli standard determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

     2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 104/1992, la Regione riconosce e sostiene l'attività di informazione sui servizi ed ausilii presenti sul territorio regionale, nazionale ed estero svolta dall'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine.

     2 bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la legge regionale 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap [34].

     3. Allo scopo di sostenere le attività indicate ai commi 1, 2 e 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti interessati [35].

     4. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

     5. I beneficiari dei contributi, nei termini e con le modalità indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi stessi secondo la destinazione prevista dai predetti decreti, con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

     6. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di assicurare un'adeguata strutturazione all'attività d'informazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere altresì all'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine un contributo «una tantum» da destinare all'acquisizione di idonee attrezzature e programmi informatici.

     7. L'associazione beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione regionale dell'assistenza sociale un apposito progetto corredato del preventivo di spesa.

 

     Art. 19. (Modalità di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c)).

     1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

     2. [36]

     3. [37]

     4. [38]

 

     Art. 20. (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità) [39]

     1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.

     2. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.

     3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

 

     Art. 20 bis. (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità) [40]

     1. L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.

     2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.

     3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.

     4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.

     5. In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d'interesse all'inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell'articolo 4, comma 1 bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 o successivamente nell'anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell'articolo 13 del «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)», emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l'accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all'ammissione al percorso di sperimentazione.

 

     Art. 20 ter. (Sostegno agli oneri di compartecipazione tariffaria) [41]

     1. Alle persone con disabilità che beneficiano di progetti personalizzati nell'ambito di percorsi sperimentali è riconosciuta una quota a sollievo della parte di spesa relativa ai trattamenti previsti nei progetti medesimi, non a carico del Servizio sanitario regionale ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), tenendo conto della valutazione della situazione economica della persona.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), contributi annui per il triennio 2019-2021 da destinare a copertura della quota di cui al comma 1, con priorità per i progetti personalizzati rientranti nelle sperimentazioni autorizzate dall'Amministrazione regionale e per quelli realizzati in convenzione con le aziende sanitarie.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono ripartiti fra i soggetti gestori sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza ed erogati in via anticipata in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla domanda da presentarsi annualmente entro il 31 gennaio. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

 

     Art. 21. (Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi). [42]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i), contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

     2. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti gestori presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia corredata del programma di attività e del relativo piano finanziario. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

     3. Con regolamento sono definiti gli obiettivi strategici delle iniziative, privilegiando la mobilità anche mediante l'utilizzo di taxi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

     Art. 22. (Criteri e modalità di concessione dei contributi). [43]

 

CAPO IV

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 23. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera d), fanno carico al capitolo 4745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4961 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Sovvenzioni ai Comuni, ai loro consorzi, alle Aziende per i servizi sanitari, a soggetti privati e associazioni di volontariato che gestiscono servizi di trasporto delle persone handicappate» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4991 [1.1.232.3.08.07] con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 fanno carico al capitolo 4989 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - il capitolo 4962 [1.1.162.2.08.07] con la denominazione «Contributi per l'attività di centri ed istituti specializzati di rilevanza regionale operanti nel settore dell'handicap e per l'attività di informazione della associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

     10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII

- il capitolo 4992 [2.1.242.3.08.07] con la denominazione «Contributo una

tantum all'associazione «Comunità Piergiorgio» di Udine per l'acquisizione

di attrezzature e programmi informativi», e con lo stanziamento in termini

di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4963 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Contributi agli enti gestori del servizio sociale di base a sostegno degli oneri relativi alle prestazioni di carattere socio-assistenziale scolastico, all'attività integrativa socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico e per l'attivazione ed il sostegno di modalità individuali di trasporto a favore delle persone handicappate», e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 8.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998.

     14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4967 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Contributi agli enti gestori a sostegno degli oneri relativi ai servizi dei centri socio- riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate, delle soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e dei centri residenziali per gravi e gravissimi nonchè oneri relativi al servizio per l'inserimento lavorativo», e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 41.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 19.900 milioni per l'anno 1997 e lire 22.000 milioni per l'anno 1998.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4965 [1.1.153.2.08.07] con la denominazione «Contributi alle Province a sostegno degli oneri connessi all'attuazione di interventi ed all'erogazione di servizi in materia di tutela dell'handicap» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     17. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

     18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 21 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 4971 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Contributi per la gestione di servizi, centri, istituti specializzati e comunità alloggio per le persone handicappate per l'anno 1997» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

     19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4961, 4963, 4965 e 4967 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

 

     Art. 24. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere complessivo di lire 58.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 (partita n. 38 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Rinvio a successiva programmazione).

     1. Le modalità di finanziamento di cui all'articolo 18, comma 1, trovano applicazione sino all'avvenuta approvazione della nuova pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Entro tale termine viene verificato l'apporto dei centri ed istituti alla rete dei servizi, al fine di una loro considerazione nell'ambito della pianificazione predetta.

 

     Art. 26. (Modalità transitorie di finanziamento).

     1. Limitatamente all'anno 1997, i soggetti diversi dagli Enti locali e loro consorzi operanti nel settore dell'handicap e non compresi fra i soggetti considerati all'articolo 18, comma 1, che nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge abbiano beneficiato di finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere contributi per la gestione dei servizi indicati al comma 1, lettere a) e c) del predetto articolo 11 della medesima legge regionale.

     2. I soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio 1997, apposita istanza alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata del programma degli interventi che intendono attuare con il contributo regionale e del preventivo di spesa.

     3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 29/1992.

     4. I beneficiari dei contributi, entro i termini e con le modalità indicati nei decreti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista dai succitati decreti con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento e del numero degli utenti assistiti.

 

     Art. 27. (Scioglimento o trasformazione degli attuali consorzi provinciali).

     1. Conseguentemente all'opzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), i Comuni e le Province partecipanti ai consorzi di Enti locali già costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, ne deliberano, entro il 31 dicembre 1996, lo scioglimento o, in alternativa, la trasformazione in adeguamento a quanto disposto dall'articolo 25 della legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni, ove non abbiano già provveduto al riguardo.

     2. Gli Enti medesimi, fuori dall'ipotesi di scioglimento, provvedono, nei termini temporali di cui al comma 1, agli adempimenti conseguenti a quanto disposto dalla presente legge.

     3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale dà corso agli interventi previsti dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1.

 

     Art. 28. (Norma transitoria).

     1. Per l'anno 1997, ove le procedure per la riorganizzazione istituzionale di cui alla presente legge non fossero ancora concluse alla data del 30 novembre 1996, gli enti gestori, a tale data, dei servizi possono proseguire l'attività, con conseguente erogazione da parte della Regione delle contribuzioni, secondo criteri e modalità da definire in sede di legge finanziaria regionale 1997.

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia di personale).

     1. Il personale dipendente di ruolo alla data del 31 luglio 1996 dei consorzi di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, degli Enti locali [44], delle Comunità montane e della Comunità collinare, adibito a funzioni in favore delle persone handicappate, rientrante nelle figure professionali di medico, psicologo, terapista, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e infermiere generico, è trasferito, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni statutarie, alle Aziende per i servizi sanitari, purchè in possesso dei requisiti specifici, abilitanti all'esercizio delle rispettive professioni, previsti dall'ordinamento vigente al momento dell'assunzione nell'Ente di provenienza.

     2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, previa integrazione, ove necessario, delle relative piante organiche, presso le Aziende per i servizi sanitari di pertinenza territoriale, tenendo conto della qualifica funzionale rivestita alla data prevista al medesimo comma, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge.

     3. Con direttiva della Regione sono definite le modalità per l'assegnazione del personale di cui al comma 1, secondo il criterio della connessione con il territorio in cui il personale stesso presta servizio.

     4. In caso di scioglimento dei consorzi di cui al comma 1, il personale diverso da quello considerato al comma medesimo, dipendente di ruolo dei consorzi e in servizio alla data del 31 luglio 1996, è trasferito agli Enti facenti parte dei consorzi medesimi, per essere posto alle dipendenze funzionali dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, qualora delegata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12 della legge regionale n. 32/97 [45].

     5. La destinazione del personale di cui al comma 4 è determinata d'intesa fra le amministrazioni degli Enti interessati, fatte salve eventuali diverse disposizioni statutarie; all'inquadramento del predetto personale si provvede previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano anche al personale assunto in ruolo dopo la data del 31 luglio 1996 ed entro il 31 dicembre 1996, purchè su posti resisi vacanti negli anni 1995 e 1996 e a seguito di procedure concorsuali bandite entro la data del 31 luglio 1996, nonchè al personale con rapporti di lavoro a tempo determinato in atto, fino alla loro scadenza.

     7. Al fine di adeguare il fabbisogno di personale agli standard definiti dalla Regione a garanzia di livelli uniformi di assistenza, come previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti istituzionali interessati possono provvedere, ove necessario, anche tramite l'ampliamento delle rispettive piante organiche.

 

     Art. 30. (Modifica ed abrogazione di norme).

     1. L'articolo 1 della legge 17/1994 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

                     TABELLA DI EQUIPARAZIONE

                      (articolo 29, comma 2)

 

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PERSONALE ENTI LOCALI            PERSONALE SERVIZIO SANITARIO

                                  NAZIONALE

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Collaboratore professionale      Operatore professionale di 2ª

(infermiere generico - V q.f.)   categoria (infermiere generico)

                                  - V livello

 

Istruttore (infermiere           Operatore professionale di 1ª

professionale, vigilatrice       categoria collaboratore

d'infanzia) - VI q.f.            (infermiere professionale -

                                  vigilatrice d'infanzia) - VI

                                  livello

 

Istruttore (terapisti) - VI      Operatore professionale di 1ª

q.f.                             categoria collaboratore

                                  (terapista della

                                  riabilitazione) - VI livello

 

Istruttore direttivo (terapisti  Operatore professionale di 1ª

coordinatori) - VII q.f.         categoria coordinatore

                                  (terapista della riabilitazione

                                  coordinatore) - VII livello

 

Funzionario medico - VIII q.f.   Dirigente medico di 1° livello

                                  (assistente medico)

 

Medico di 1ª qualifica           Dirigente medico di 1° livello

dirigenziale                     (aiuto corresponsabile

                                  ospedaliero)

 

Medico di 2ª qualifica           Dirigente medico di 2° livello

dirigenziale                     (primario)

 

Funzionario psicologo - VIII     Dirigente psicologo di 1°

q.f.                             livello (collaboratore)

 

Psicologo di 1ª qualifica        Dirigente psicologo di 1°

dirigenziale                     livello (coadiutore)

 

Psicologo di 2ª qualifica        Dirigente psicologo di 2°

dirigenziale                     livello (dirigente)

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 14 novembre 2022, n. 16, con le decorrenze ivi previste.

[2] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25 e così sostituita dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2019, n. 4.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2019, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[7] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[8] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[9] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 42 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[11] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[12] Articolo inserito dall’art. 43 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 e sostituito dall’art. 62 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[14] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[16] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[17] Articolo inserito dall’art. 43 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[18] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[19] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[20] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[21] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[22] Articolo inserito dall’art. 43 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 e sostituito dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[23] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".

[24] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".

[25] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[26] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[27] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[28] Articolo inserito dall’art. 43 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[29] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[30] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[31] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[32] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[34] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[36] Comma abrogato dall'art. 4, comma 13, lettera d, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[37] Comma abrogato dall'art. 4, comma 13, lettera d, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[38] Comma abrogato dall'art. 4, comma 13, lettera d, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[39] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[40] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 8 marzo 2019, n. 4.

[41] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[42] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[43] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 13, lettera d, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[44] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[45] Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.