§ 4.2.74 - L.R. 26 ottobre 1987, n. 34.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:26/10/1987
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 e rifinanziamento della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60.
Art. 2.  Oneri di progettazione.
Art. 3.  Impianti di acquedotto e fognatura.
Art. 4.  Rete di metanizzazione.
Art. 5.  Municipi e cimiteri.
Art. 6.  Impianti di smaltimento.
Art. 7.  Modalità di concessione.
Art. 8.  Contributi «una tantum».
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Forma di concessione.
Art. 11.  Abrogazione di norme.
Art. 12.  Sovvenzione per il restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero.
Art. 13.  Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile.
Art. 14.  Modalità di scelta dei soggetti privati e ambiti territoriali di intervento.
Art. 15.  Concessione, erogazione ed accertamento della utilizzazione della sovvenzione.
Art. 16.  Norme finanziarie.
Art. 17.  Contributi per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici.
Art. 18.  Effetti dell'approvazione dei piani e organo competente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 4.2.74 - L.R. 26 ottobre 1987, n. 34.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio.

(B.U. 27 ottobre 1987, n. 129).

 

CAPO I

Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 e rifinanziamento della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60.

     1. L'autorizzazione a finanziare gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, prevista all'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, viene ridotta di lire 3.000 milioni per l'anno 1987.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'ulteriore spesa complessiva di lire 17.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1987 con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera b), dell'articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e lire 14.000 milioni per l'anno 1989 [1].

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.2. - Spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - il capitolo 2824 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione: «Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento - finanziate con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1987, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

     4. Sul precitato capitolo 2824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 - «Fondo riserva di cassa» - del precitato stato di previsione.

     5. L'onere di lire 14.000 milioni, previsto dal comma 2, fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni per l'anno 1989, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     6. La denominazione del capitolo 2808 viene così modificata: «Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento».

 

     Art. 2. Oneri di progettazione.

     1. Tra le spese per la realizzazione delle opere finanziabili ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, sono comprese quelle relative alla progettazione delle opere stesse.

 

CAPO II

Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali

 

     Art. 3. Impianti di acquedotto e fognatura.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2815 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     3. Sul precitato capitolo 2815 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 1.200 milioni.

     5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

     6. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 2.400 milioni. Al predetto onere di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 4. Rete di metanizzazione.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 milioni per l'anno 1987.

     2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 3095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     3. Sul precitato capitolo 3095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 3, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 30 milioni.

     5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

     6. L'onere di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 60 milioni. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     7. Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1990 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 5. Municipi e cimiteri.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 920 milioni per l'anno 1987.

     2. Il predetto onere di lire 920 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     3. Sul precitato capitolo 2981 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 920 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1988, l'ulteriore limite di impegno di lire 640 milioni.

     5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 640 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

     6. L'onere di lire 1.280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 1.280 milioni. Al predetto onere di lire 1.280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 6. Impianti di smaltimento. [2]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'anno 1987.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     3. Sul precitato capitolo 2920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato, nell'anno 1988, un limite di impegno di lire 30 milioni.

     6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

     7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.4. - Spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 2924 (2.1.232.5.08.16) con la denominazione: «Contributi annui costanti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature» e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     8. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.]

 

     Art. 7. Modalità di concessione.

     1. La concessione dei contributi di cui al presente Capo è disposta con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. I contributi possono essere concessi anche per opere in corso di realizzazione purché iniziate successivamente alla data di adozione della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo programma.

 

CAPO III

Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20,

recante interventi a favore dell'edilizia di culto

 

     Art. 8. Contributi «una tantum».

     1. Il terzo comma dell'articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche alle domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non sia stato ancora emesso il formale provvedimento di concessione.

 

CAPO IV

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, recante normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308

 

     Art. 10. Forma di concessione.

     1. Alla lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, dopo la parola «provvedimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche in forma cumulativa,».

 

     Art. 11. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni del presente Capo.

 

CAPO V

Provvedimenti per il restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero

 

     Art. 12. Sovvenzione per il restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero.

     1. L'Amministrazione regionale, nel contesto delle azioni volte a favorire il processo di riqualificazione urbana, è autorizzata a concedere ai Comuni una speciale sovvenzione per il restauro delle facciate e delle coperture degli immobili compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 [4].

 

     Art. 13. Destinatari delle sovvenzioni e spesa ammissibile.

     1. La speciale sovvenzione di cui all'articolo 12 viene utilizzata dai Comuni, limitatamente agli edifici compresi negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 14 per interventi diretti su edifici di proprietà comunale, nonché per la concessione di contributi «una tantum» ai soggetti privati proprietari per il restauro delle facciate ivi compreso il restauro o la sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi. La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato [5].

     2. La spesa ammissibile alle provvidenze di cui al comma 1 a favore dei soggetti privati non può superare l'importo di 25 euro per mq. di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno dal marciapiede alla linea di gronda dell'edificio o per metri quadri di falda di copertura. La superficie dei serramenti è considerata aggiuntiva a quella della facciata, al fine della determinazione della spesa ammissibile [6].

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell'importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonchè l'adeguamento dello stesso ai costi dell'intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici [7].

     4. Le provvidenze di cui all'articolo 12 non possono essere assegnate per interventi di recupero che già fruiscono di altri contributi pubblici.

 

     Art. 14. Modalità di scelta dei soggetti privati e ambiti territoriali di intervento.

     1. I Comuni ammessi dalla Giunta regionale ai benefici di cui all'articolo 12, determinano, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le modalità di scelta dei soggetti privati da ammettere ai contributi «una tantum» e gli ambiti territoriali di intervento.

 

     Art. 15. Concessione, erogazione ed accertamento della utilizzazione della sovvenzione.

     1. La concessione e la contestuale erogazione al Comune della sovvenzione di cui all'articolo 12 hanno luogo sulla base esclusivamente della presentazione della deliberazione comunale di cui all'articolo 14.

     2. L'erogazione dei contributi ai singoli proprietari avviene con provvedimenti del Sindaco, adottati in attuazione della relativa deliberazione consiliare di concessione, a seguito di verifica dell'esatto adempimento dei lavori autorizzati.

     3 L'accertamento che l'utilizzazione della sovvenzione abbia luogo per i fini e con le modalità previste dal presente Capo è eseguito dal competente Comitato di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.

 

     Art. 16. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 [8].

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5. - Spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2989 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: «Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1987 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1080 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

     3. Sul precitato capitolo 2989 viene altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal medesimo capitolo 1080 del precitato stato di previsione.

 

CAPO VI

Norme regionali per agevolare la realizzazione di parcheggi urbani

 

     Art. 17. Contributi per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici. [9]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al 10% della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 [10].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1988 ed un ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1989 [11].

     3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

     a) anno 1988: lire 300 milioni;

     b) anni dal 1989 al 1997: lire 600 milioni;

     c) anno 1998: lire 300 milioni.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5 - Sezione VIII - Categoria 2.3. viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, il capitolo 2990 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: «Contributi annui costanti ai Comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7730 del precitato stato di previsione.

     7. Il limite d'impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1984 con l'articolo 42 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, viene ridotto di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1989.

     8. Le annualità relative vengono pertanto ridotte di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.]

 

CAPO VII

Norme in materia di piani per gli insediamenti produttivi

 

     Art. 18. Effetti dell'approvazione dei piani e organo competente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza.

     1. L'approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.

     2. La competenza al rilascio della autorizzazione all'occupazione temporanea d'urgenza spetta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, al Sindaco del Comune in cui deve realizzarsi il piano.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Vedi la revoca di cui all'art. 81, comma 1 lett. a), della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Norma inserita nel testo della legge originaria.

[4] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[5] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[6] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, dall'art. 32 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[7] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[8] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 32, comma 5 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[11] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, settimo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 14, comma 3, della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.