§ 5.4.215 - L.R. 15 ottobre 2009, n. 18.
Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:15/10/2009
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 20/2005)
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 14/1991)
Art. 3.  (Modifica alla legge regionale 6/2006)
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 6/2003)
Art. 5.  (Deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)


§ 5.4.215 - L.R. 15 ottobre 2009, n. 18.

Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

(B.U. 21 ottobre 2009, n. 42)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 20/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

«2.1. Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in regione.».

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 14/1991) [1]

[1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole « residenti nella regione » sono sostituite dalle seguenti: « nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione ».]

 

     Art. 3. (Modifica alla legge regionale 6/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dopo le parole « rivolto a persone » sono inserite le seguenti: « residenti in regione ».

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 6/2003)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

«1.1. I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.».

 

     Art. 5. (Deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) [2]

[1. Per l'accesso ai benefici della presente legge si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato, per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonchè per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.

2. Al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonchè per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.».

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006 , dopo le parole: « Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni in Italia di cui uno in regione. » sono inserite le seguenti: « Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonchè per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia. ».

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 , come modificato dal comma 2 , fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006 , come modificato dal comma 3 , fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.