§ 6.4.204 – L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia).
Art. 3.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 4.  (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali).
Art. 5.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell’edilizia, della [...]
Art. 6.  (Interventi nei settori dell’istruzione, della cultura e dello sport).
Art. 7.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 8.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).
Art. 10.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.204 – L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

(B.U. 4 febbraio 2003, n. 5 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.307.432.141,46 euro, suddivisi in ragione di 8.203.788.378,15 euro per l’anno 2003, di 7.566.429.307,50 euro per l’anno 2004 e di 7.537.214.455,81 euro per l’anno 2005, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2003-2005 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 1.236.256.038,83 euro, suddivisi in ragione di 441.692.939,83 euro per l’anno 2003, di 413.020.099 euro per l’anno 2004 e di 381.543.000 euro per l’anno 2005.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2003 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 441.692.939,83 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2003 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2001 e 2002 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), entro l’ammontare massimo di 198.646.839,77 euro.

     5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

     b) durata non superiore ai quindici anni.

     6. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 2 nel triennio 2003-2005 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di 441.692.939,83 euro per l’anno 2003.

     7. Per le finalità di cui al comma 6 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2003 un protocollo d’intesa con la Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito della medesima per complessivi 441.692.939,83 euro. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 6 hanno durata non superiore ai quindici anni.

     8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, è autorizzato, nel triennio 2003-2005, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, fino all’importo di 441.692.939,83 euro, nell’ambito del programma EMTN depositato presso la Borsa del Lussemburgo, nonché dell’importo di cui al comma 4, nella misura massima di 198.646.839,77 euro.

     9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile;

     b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;

     c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

     d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni;

     e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.

     10. Ai fini dell’ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell’articolo 8, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).

     11. L’Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dal comma 8, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 10, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     13. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come inserito dall’articolo 7, comma 10, della legge regionale 23/2002, è abrogato.

     14. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all’istituzione e alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2003, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:

     a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:

     1) alla data dell’1 gennaio 2003 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell’ambito del territorio regionale;

     2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;

     3) alla data dell’1 gennaio 2003 si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di tre dipendenti per i settori dell’industria e dell’artigianato e di due dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a cinque dipendenti per l’industria e l’artigianato e a tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee «B» e «C» dei territori montani come classificate, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;

     4) nel corso dell’esercizio finanziario 2003, per i soli liberi professionisti, conseguano un volume di affari non superiore a 120.000 euro, per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003, determinino una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito non superiore a 120.000 euro;

     b) dalle società cooperative tenute all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.

     15. Ai fini di cui al comma 14, lettera a), numero 3), sono considerati dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci – lavoratori delle società cooperative e i lavoratori in forza all’impresa sulla base di un contratto a tempo determinato.

     16. I contribuenti di cui al comma 14 sono autorizzati a tener conto della riduzione d’aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003.

     17. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del “de minimis” stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l’ammontare della differenza tra l’applicazione dell’aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la regola del “de minimis”, comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.

     18. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d’imposta di cui al comma 14, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l’importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del “de minimis”, anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     19. Al titolo della legge regionale 4/2000, dopo la parola «(IRAP)» sono aggiunte le seguenti: «e altre disposizioni in materia tributaria».

     20. All’articolo 9, della legge regionale 4/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l’affidamento dei rimborsi dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.»;

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

     21. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati in complessivi 848.099.356 euro, suddivisi in ragione di 27.908.000 euro per l’anno 2003, di 409.295.678 euro per l’anno 2004 e di 410.895.678 euro per l’anno 2005, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 117.433.548,46 euro, suddivisi in ragione di 62.891.917,99 euro per l’anno 2003, di 28.261.354,26 euro per l’anno 2004 e di 26.280.276,21 euro per l’anno 2005 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     22. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), - come aggiunta dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, - della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento dei bilanci medesimi:

     a) fondo per le spese impreviste: complessivi 26.861.972,48 euro, suddivisi in ragione di 13.361.972,48 euro per l’anno 2003, di 5.500.000 euro per l’anno 2004 e di 8 milioni di euro per l’anno 2005;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 24.100.000 euro, suddivisi in ragione di 12.800.000 euro per l’anno 2003, di 5.300.000 euro per l’anno 2004 e di 6 milioni di euro per l’anno 2005;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 206.024.368,44 euro, suddivisi in ragione di 180.024.368,44 euro per l’anno 2003, di 11 milioni di euro per il 2004 e di 15 milioni di euro per il 2005;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 1.985.690,62 euro, suddivisi in ragione di 1.396.114,22 euro per l’anno 2003 e di 294.788,20 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 4.400.988,57 euro, suddivisi in ragione di 1.669.270,33 euro per l’anno 2003 e di 1.365.859,12 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 14.880.040,47 euro, suddivisi in ragione di 4.960.013,49 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;

     g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.684.228,44 euro, suddivisi in ragione di 6.842.114,22 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     h) fondo per la contrattazione integrativa di cui all’articolo 4, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), complessivi 30.105.474,46 euro, suddivisi in ragioni di 11.232.000 euro per l’anno 2003 e 9.436.737,23 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     i) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 82.413.547,22 euro, suddivisi in ragione di 22.939.884,82 euro per l’anno 2003, di 29.636.734,55 euro per l’anno 2004, e 29.836.927,85 euro per l’anno 2005, di cui 42.936.520 euro suddivisi in ragione di 22.936.520 euro per l’anno 2004, di 20 milioni di euro per l’anno 2005, finanziati con contrazione di mutuo;

     j) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: di complessivi 30 milioni di euro suddivisi in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

 

     Art. 2. (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia).

     1. Al fine di intervenire a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell’anno 2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, all’interno del Fondo regionale per la protezione civile istituito dall’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), una sezione con evidenza contabile separata denominata «Fondo regionale per la protezione civile - Sezione per gli interventi a favore delle aree alluvionate».

     2. La sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 è amministrata dall’Assessore regionale alla protezione civile.

     3. A carico della sezione del Fondo regionale per la protezione civile istituita dal comma 1 sono posti gli oneri relativi alla concessione dei contributi per l’immediata ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissati con decreto del Presidente della Regione.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la difesa del suolo e per il ripristino del demanio idrico, delle infrastrutture pubbliche e degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio regionale nel mese di novembre dell’anno 2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:

     a) realizzare interventi con finalità preventiva di difesa del suolo e di ripristino del demanio idrico nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali;

     b) concedere contributi in conto capitale finalizzati al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ed alla riparazione dei danni subiti dagli edifici pubblici, ubicati nelle aree regionali interessate dagli eventi alluvionali [1].

     6. Gli interventi di cui al comma 5, lettera a), sono attuati dalla Direzione regionale per la protezione civile sulla base di un programma di interventi approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione d’intesa con l’Assessore regionale all’ambiente ed alla protezione civile.

     7. Possono beneficiare dei contributi in conto capitale di cui al comma 5, lettera b), i soggetti pubblici che realizzino interventi di ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di riparazione dei danni subiti dagli edifici pubblici [2].

     8. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5, lettera b), sono presentate alla Direzione regionale per la protezione civile, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l’istruttoria, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione [3].

     9. Gli interventi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono attuati secondo le modalità di cui alla legge regionale 64/1986.

     10. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002 [4].

     11. [5].

     12. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, suddivisa in ragione di 15 milioni di euro per l’anno 2003, 30 milioni di euro per l’anno 2004 e 30 milioni di euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 3. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. A decorrere dall’anno 2003 gli Enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta erariale sui consumi di energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.

     2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi viene accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo; con la stessa legge di assestamento saranno determinati gli importi e le modalità conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.

     3. Per l’anno 2003 le quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli Enti locali per il finanziamento dei bilanci sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 387.119.427 euro.

     4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3 incrementata dell’assegnazione straordinaria di 1.613.406,93 euro, per un ammontare complessivo di 388.732.833,93 euro è disposta:

     a) per 312.536.799,41 euro a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     b) per 5.164.570 euro a titolo di assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     c) per 10.329.138 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

     d) per 4 milioni di euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti stipulati nell’anno 2002 e a quelli da stipularsi nell’anno 2003;

     e) per 39.743.095,52 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP già comprensivi della quota di 1.418.027,52 euro riconosciuti quali incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all’anno 2003;

     f) per 4.648.112 euro ai Comuni per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo;

     g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;

     h) per 2.065.828 euro alle Province per il finanziamento previsto dall’articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituito dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001;

     i) per 1.315.110 euro ai Comuni per far fronte a situazioni particolari;

     j) per 300.000 euro ai Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato;

     k) per 2 milioni di euro ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, a titolo d’incentivazione all’esercizio associato di funzioni [6];

     l) per 1.774.356 euro ai Comuni per l’incentivazione alla costituzione di unioni;

     m) per 500.000 euro ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali;

     n) per 300.000 euro a favore dei Comuni di cui all’articolo 3, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002;

     o) per 434.870 euro al Comune di Cividale del Friuli a titolo di concorso, dall’anno 1999 all’anno 2003, negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, per il personale in ruolo dell’Istituzione Casa per anziani;

     p) per 1 milione di euro alle Province per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti di loro competenza;

     q) per 288.041 euro ai Comuni elencati nella tabella H allegata alla presente legge a titolo di concorso nel personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall’articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell’articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall’articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell’articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

     r) per 1.300.000 euro ai Comuni per il finanziamento di progetti per l’elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica da perseguire nel limite del 30 per cento del contributo assegnato, anche attraverso il potenziamento dell’illuminazione pubblica delle aree esposte al rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle Amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata.

     5. Le devoluzioni comprese nel comma 4 sono erogate in unica soluzione entro il 30 giugno ad eccezione di quella prevista dalla lettera a), per la quale l’erogazione sarà effettuata con le modalità fissate dall’articolo 3, comma 10, della legge regionale 3/2002.

     6. Le assegnazioni di cui al comma 4, esclusa la lettera d), sono attribuite agli Enti locali, per l’anno 2003, nella misura di seguito indicata:

     a) alle Province 46.687.682,45 euro;

     b) ai Comuni 328.678.159,45 euro;

     c) alle Comunità montane 2.134.361,55 euro; ai Comprensori montani e alle Province di Trieste e Gorizia 6.403.084,65 euro;

     d) alla Comunità collinare del Friuli 829.545,83 euro.

     7. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 6, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 39.788.449,77 euro, di cui:

     1) 36.391.021,77 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera a), numero 1), della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2002, al netto delle somme relative ai vincoli di commutazione in entrata previste dai commi 13 e 14 dell’articolo 3 della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2002, nonché al netto delle quote detratte da ciascuna Provincia ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 13/2002;

     2) 3.397.428 euro da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 3/2002, relativamente alle competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l’edilizia scolastica);

     b) un fondo di 587.373 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell’anno 2002;

     c) un fondo di 860.024,30 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c); il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell’anno 2002;

     d) un fondo di 2.386.007,38 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle medesime Province, nell’anno 2002, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale 3/2002;

     e) un fondo di 2.065.828 euro da assegnare per l’anno 2003 per le finalità di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987;

     f) un fondo di 1 milione di euro a titolo d’incentivazione allo sviluppo degli investimenti, da ripartire per un terzo in ragione dell’estensione territoriale e per due terzi in ragione della popolazione; l’assegnazione è interamente destinata alla concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti di loro competenza.

     8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 6, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 263.638.702,64 euro da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 3/2002, al netto delle somme relative ai vincoli di commutazione in entrata, previste dal comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2002;

     b) un fondo di 4.487.645 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell’anno 2002;

     c) un fondo di 9.301.320,67 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c); il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, agli Enti medesimi nell’anno 2002;

     d) un fondo di 37.357.088,14 euro, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite ai medesimi Comuni, nell’anno 2002, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2002;

     e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 3/2002, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo, come previsto ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall’articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;

     f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 3/2002, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi nell’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 3/2002;

     g) un fondo di 1.315.110 euro per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale prevedendo comunque l’esclusione di ulteriori interventi particolari per quei Comuni destinatari di norme puntuali previste dal presente articolo;

     h) un fondo di 300.000 euro ai Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 (Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni), relativamente all’importo di fine esercizio per l’anno 2002 e l’importo della retribuzione per l’anno 2002; le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto verranno definiti con regolamento;

     i) un fondo di 2 milioni di euro, da assegnare ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, per i quali, alla data del 31 luglio 2003, risultino operative almeno cinque convenzioni per l’esercizio associato di funzioni con altri Comuni; l’erogazione è disposta, in unica soluzione, sulla base dell’incidenza dell’estensione territoriale di ciascun Comune sulla popolazione ivi residente [7];

     j) un fondo di euro 1.774.356 euro, da assegnare a titolo di incremento dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 3/2002, ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un’unione ai sensi dell’articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), nel rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 2, comma 19, della legge regionale 3 luglio 2000 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), come sostituito dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l’erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell’anno 2002 per le medesime finalità; i Comuni a favore dei quali è disposto l’incremento non possono beneficiare dell’assegnazione di cui alla lettera i);

     k) un fondo di 500.000 euro da assegnare ai Comuni a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da ripartire, in unica soluzione, in misura direttamente proporzionale all’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti nell’anno 2002, nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l’anno 2003; a tal fine si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all’IVA che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;

     l) un fondo di 300.000 euro a favore dei Comuni di cui all’articolo 3, comma 11, della legge regionale 13/2002, come sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23/2002, in base al numero di personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), come aggiunto dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, nonché del personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), alla data del 29 gennaio 2002, distinto per qualifica, tenuto conto degli aumenti indicati nella deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2002, n. 2365 (Definizione dei criteri di riparto dei fondi, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati con decorrenza dall’anno 2001), e secondo i criteri definiti nella medesima deliberazione giuntale; nel conteggio del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari non si tiene conto di quello già considerato ai fini del trasferimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002 [8];

     m) un fondo di 434.870 euro al Comune di Cividale del Friuli, a titolo di concorso, dall’anno 1999 all’anno 2003, negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, per il personale in ruolo dell’Istituzione Casa per anziani, non comunicato negli anni 1999 e 2002;

     n) un fondo di 288.041 euro ai Comuni elencati nella tabella H, allegata alla presente legge, per l’anno 2003, per le somme indicate a fianco di ciascuno di essi, a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 40/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999 e dell’articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall’articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell’articolo 73 della legge regionale 9/1999;

     o) un fondo di 1.300.000 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell’obiettivo dell’elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento previsti con regolamento; l’erogazione è disposta a domanda da parte degli Enti interessati.

     9. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane ai sensi del comma 6, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 2.076.988,50 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 3/2002, come incrementate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 15 (Norme urgenti in materia di Comunità montane);

     b) un fondo di 20.215,50 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/2002, come incrementate dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2002;

     c) un fondo di 37.157,55 euro, da attribuire nella misura di tre dodicesimi dell’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell’anno 2002, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), e comma 9, della legge regionale 3/2002.

     10. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane e alle Province di Trieste e Gorizia per le funzioni loro attribuite ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia), ai sensi del comma 6, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 6.230.965,50 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento;

     b) un fondo di 60.646,50 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento;

     c) un fondo di 111.472,65 euro, da attribuire secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

     11. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 6, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di 801.693 euro, limitatamente all’assegnazione di cui al comma 4, lettera a), relativa all’attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     b) un fondo di 8.690 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 4, lettera b);

     c) un fondo di 19.162,83 euro da assegnare, per l’anno 2003, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti già stipulati di cui al comma 4, lettera c).

     12. Per i Comuni che hanno subito nel 2002 la decurtazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 4449 (Definizione dei criteri per la decurtazione dei trasferimenti ai Comuni di un’Unione disciolta ai Comuni receduti), nel calcolo delle somme trasferite agli stessi nel medesimo anno 2002, ai fini di cui al comma 8, lettera a), non si considera la decurtazione applicata ai trasferimenti dei medesimi nell’anno 2002.

     13. Il trasferimento di cui al comma 8, lettera a), spettante al Comune di Tricesimo è incrementato dell’importo di 39.300,12 euro che viene corrispondentemente detratto dal trasferimento di cui al comma 7, lettera a), numero 2), spettante alla Provincia di Udine per gli oneri relativi all’edilizia scolastica dell’immobile ex sede coordinata dell’IPSIA “Mattioni” di Cividale del Friuli, non trasferito ai sensi della legge 23/1996.

     14. L’assegnazione del fondo perequativo di 4 milioni di euro, di cui al comma 4, lettera d), a favore degli enti locali di cui al comma 6, è concessa secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, in aggiunta al trasferimento di cui al comma 4, lettera d), e relativamente ai contratti da stipularsi entro l’anno 2005, la quota di 6 milioni di euro per l’anno 2004 e 8 milioni di euro per l’anno 2005, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     16. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli enti tenuti al rispetto del patto e definisce altresì, laddove non diversamente disposto, le modalità per l’erogazione dei trasferimenti agli Enti locali.

     17. L’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali, d’intesa con la Ragioneria generale e l’Ufficio di piano, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno come definito ai sensi del comma 16, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati con decreto del Presidente della Regione [9].

     18. Nella legge regionale 49/1991, la denominazione «Comitato regionale di controllo» è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia».

     19. Per le finalità previste dal comma 4, lettera a), e lettere da e) a p), è autorizzata la spesa di 367.651.084,93 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Per le finalità previste dal comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 46.481.124 euro, suddivisa in ragione di 15.493.708 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per le finalità previste dal comma 4, lettera d), e dai commi 14 e 15, è autorizzata la spesa complessiva di 18 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l’anno 2003, di 6 milioni di euro per l’anno 2004 e di 8 milioni di euro per l’anno 2005, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Per le finalità previste dal comma 4, lettera q), è autorizzata la spesa complessiva di 864.123 euro, suddivisa in ragione di 288.041 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Per la finalità prevista dal comma 4, lettera r), è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l’anno 2003 e 1.650.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. L’utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione.

     25. Al fine di sostenere l’attività dell’Associazione degli Enti Locali per la pace, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’associazione precitata una somma straordinaria di 20.000 euro.

     26. Il contributo è concesso sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile - corredata di un’illustrazione delle attività. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, l’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     27. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1678 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Al fine di sostenere l’azione di politica di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico da parte di Comuni, Province, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro tramite il finanziamento di un Piano straordinario per gli investimenti, di seguito denominato Piano, dell’ammontare complessivo di 100 milioni di euro.

     29. Il piano è destinato:

     a) per l’ammontare di 50 milioni di euro a favore dei Comuni; il 50 per cento della somma è destinata con priorità a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti;

     b) per l’ammontare di 30 milioni di euro in favore delle Province, da ripartirsi per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell’estensione territoriale di ciascuna Provincia;

     c) per l’ammontare di 20 milioni di euro in favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

     30. Tutti gli interventi compresi nel piano di cui al comma 28 devono essere cofinanziati dai soggetti beneficiari, eccetto quelli relativi ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

     31. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, di concerto con l’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici e l’Assessore regionale alle autonomie locali, predispone il Piano ed individua gli interventi da finanziare. Gli stessi, nel rispetto delle ripartizioni di cui al comma 29, sono elencati in ordine di priorità.

     32. Nel Piano, relativamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 29, la Giunta regionale attribuisce priorità agli interventi che prevedono la partecipazione finanziaria alla realizzazione dell’opera e secondo le percentuali della stessa, a quelli di completamento delle opere già avviate, a quella relativa alla messa in sicurezza della viabilità e a quelle di ampliamento, ristrutturazione, adeguamento funzionale di strutture esistenti. Limitatamente ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 29, la priorità è riconosciuta ad interventi di completamento di lavori in corso, ad interventi di ampliamento, adeguamento funzionale e antisismico di strutture scolastiche e formative, e/o di supporto a tali destinazioni.

     33. I finanziamenti sono concessi ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     34. Gli adempimenti connessi all’attuazione del Piano sono demandati al Servizio della pianificazione e dell’intervento pubblico e per l’edilizia e l’arredo urbano della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici. I soggetti interessati possono inoltrare le proposte per l’elaborazione del Piano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     35. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1660 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. Per le finalità previste dai commi 28 e 29, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.3003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Per la concessione dei finanziamenti previsti dal Piano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 46, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni e integrazioni.

     [38. All’articolo 12 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 19, della legge regionale 23/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «l’Agenzia concede» sono sostituite dalle parole «le Province concedono» e le parole «al Programma e al relativo regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «al relativo regolamento regionale»;

     b) al comma 3 le parole «l’Agenzia può» sono sostituite dalle parole «le Province possono»;

     c) al comma 4 le parole «sono erogate dall’Agenzia» sono sostituite dalle parole «sono ripartite tra le Province ed erogate dalle stesse » e le parole «proprio regolamento» sono sostituite dalle parole «regolamento regionale»;

     d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 bis. Le Province istituiscono il Fondo provinciale per l’occupazione dei disabili da destinare al finanziamento degli interventi relativi all’inserimento lavorativo dei disabili di cui al comma 3, che viene alimentato, con riferimento ai rispettivi territori provinciali, dalle somme relative ai contributi esonerativi di cui all’articolo 5 della legge 68/1999 e dagli introiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 68/1999»;

     e) al comma 5 le parole «Fondo regionale» sono sostituite dalle parole «Fondo provinciale», le parole «di cui all’articolo 14 della legge 68/1999» sono soppresse e le parole «dall’Agenzia» sono sostituite dalle parole «dalle Province»;

     f) al comma 5 bis le parole «di cui al comma 5» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 4 bis da ripartirsi tra le Province sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale»;

     g) i commi 6 e 7 sono abrogati.] [10]

     [39. Per le finalità previste dal comma 5 bis dell’articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, come da ultimo modificato dalla lettera f) del comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.65.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [11]

     40. La Comunità montana Meduna Cellina è autorizzata a destinare le risorse ad essa assegnate ai sensi degli articoli 56 e 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di:

     a) un centro didattico sito in località Piana Pinedo – San Floriano in zona pre-parco del territorio del Comune di Cimolais, costituito da un’azienda didattica inserita nel sistema di scuola d’ambiente e dal recinto faunistico per l’osservazione di specie animali locali;

     b) un osservatorio per la flora dei magredi inserito nel sistema della scuola d’ambiente.

     41. Per le finalità di cui al comma 40, la Comunità montana adotta e trasmette al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna apposito programma di intervento con il quale sono individuate, per ciascuna iniziativa, il piano finanziario, la tempistica di realizzazione e la previsione in ordine alla gestione delle strutture realizzate.

     42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell’interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio [12].

     43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un’unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall’ufficio periferico del Ministero dell’interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l’articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni [13].

     44. Per la finalità prevista dai commi 42 e 43, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [45. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la Direzione regionale per le autonomie locali, l’Osservatorio regionale per la finanza locale.] [14]

     [46. Fanno parte dell’Osservatorio:

     a) il Direttore regionale per le autonomie locali, o suo delegato;

     b) il Ragioniere generale della Regione, o suo delegato;

     c) il Direttore regionale dell’Ufficio di piano, o suo delegato;

     d) il Direttore del Servizio Autonomo della Statistica, o suo delegato;

     e) due esperti, docenti universitari;

     f) due esperti designati congiuntamente dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM;

     g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia [15];

     g bis) un esperto designato dall’Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del  Friuli Venezia Giulia [16].] [17]

     [47. Il Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.] [18]

     [48. I componenti dell’Osservatorio svolgono le funzioni, fino alla loro sostituzione, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal comma 50.] [19]

     [49. L’Osservatorio ha le seguenti funzioni relativamente alla finanza degli Enti locali della Regione:

     a) raccolta e aggregazione dei dati;

     b) analisi delle entrate e delle spese;

     c) analisi dei comportamenti di spesa anche in relazione a quanto previsto dalle norme sul patto di stabilità interno.] [20]

     [50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Università degli Studi per la partecipazione degli esperti di cui al comma 46, lettera e), alle attività dell’Osservatorio e per la definizione dei rapporti finanziari conseguenti.] [21]

     [51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.10.1.567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio informazioni, documentazioni e studi.] [22]

     52. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

     «5. Per l’accesso ai programmi di cui al comma 37 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, relativamente agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2001, come modificati dal comma 4, le Province devono presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, apposita richiesta indicante la tipologia di ogni singola opera ed il relativo importo.».

     53. Sono fatte salve le richieste già presentate e indicanti gli elementi di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 52; eventuali integrazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     54. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 13/2002, è aggiunto il seguente: «3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.».

     55. [23].

     56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 4. (Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente nazionale protezione animali – sezione provinciale di Trieste, un contributo straordinario per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’ambulatorio veterinario e per la ristrutturazione dell’edificio di via Marchesetti 10/4, destinati all’ospitalità in strutture protette, alla cura e al ricovero di animali domestici e della fauna selvatica.

     2. La domanda di contributo è presentata entro il 20 febbraio 2003 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali – Servizio della sanità pubblica veterinaria, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.2.41.2.4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Area science park di Trieste, per la redazione di un progetto preliminare per l’istituzione del Dipartimento di Medicina molecolare, mediante l’utilizzo di strutture già esistenti e collaudate, compresa l’ipotesi progettuale dell’edificio sede dell’istituto da erigersi nel comprensorio di Cattinara o, in alternativa, in uno dei due campus dell’Area.

     5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 36.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4510 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” un contributo di 100.000 euro, finalizzato ad attuare, d’intesa con gli enti locali interessati, uno studio inerente alla presenza dei disordini della memoria (demenze senili) nella popolazione assistita, al fine di rilevare, nell’ambito delle fasce di età comprese tra cinquantacinque e novantanove anni, l’incidenza dei fattori di rischio e le iniziative socio-sanitarie da attuare per dare risposte conseguenti.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4517 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazioni di simulidi, finanziamenti fino al 100 per cento delle spese relative alle operazioni di disinfestazione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso l’intervento, con personale e attrezzature proprie, delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

     10. La richiesta per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali – Servizio della sanità pubblica veterinaria.

     11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Qualora con sentenza sia stata o venga accertata l’insussistenza del diritto alla somministrazione gratuita di medicinali impiegati secondo il cosiddetto “multitrattamento Di Bella”, disposta con provvedimento giurisdizionale emanato precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, il costo dei farmaci erogati sino alla data di deposito della sentenza resta, in via eccezionale, a carico delle Aziende sanitarie regionali.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni un finanziamento straordinario fino a 3.930.000 euro, al fine di fare fronte ai maggiori oneri relativi all’anno 2001 per la corresponsione dell’assegno di cura e assistenza, di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali).

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 3.930.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2003, all’Associazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo straordinario, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative all’organizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti nel sistema ecologico sociale. L’associazione presenta alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nell’anno 2003 e del relativo preventivo di spesa.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4766 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici), l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere programmi informativi e formativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

     18. La realizzazione del servizio di cui al comma 17, qualora il valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria, può essere affidata mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di una gara ufficiosa tra un numero di soggetti non inferiore a cinque.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. In relazione alle funzioni di carattere sanitario già svolte, in regime convenzionale con il servizio sanitario regionale, dall’Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia – sezione di Trieste, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario fino a un massimo di 250.000 euro per concorrere al ripianamento dei disavanzi derivanti dalla gestione dell’attività di riabilitazione sanitaria svolta fino al 31 dicembre 1999. Al fine della concessione e dell’erogazione del contributo, l’associazione presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali – Servizio della finanza sanitaria, corredata del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e del relativo atto di approvazione del competente organo deliberante.

     21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono disposti i termini e le condizioni per la concessione del contributo previsto dal comma 20, ivi comprese le modalità per la verifica della regolarità della gestione connessa all’attività svolta dall’associazione.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Per l’attività di carattere socio-assistenziale svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia dalla Fondazione “Bambini e Autismo” - onlus, con sede in Pordenone, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario per l’anno 2003 di 200.000 euro.

     24. Al fine della concessione ed erogazione del contributo, la fondazione di cui al comma 23 presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali – Servizio per le attività socio-assistenziali, corredata del programma delle attività di carattere socio-assistenziale per l’anno 2003 e del relativo quadro economico di spesa.

     25. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 23 è autorizzata l’erogazione in via anticipata nella misura dell’80 per cento dell’importo concesso. Alla presentazione del rendiconto di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredato di relazione sull’attività svolta di carattere socio-assistenziale, viene erogato il saldo di tale contributo.

     26. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4774 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “I ragazzi della panchina” di Pordenone un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalità proprie dell’associazione.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4765 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all’Associazione “Spyraglio” - Assistenza malati terminali di Monfalcone, per le finalità proprie dell’associazione.

     30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4757 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all’Associazione problematiche sociali di Trieste, Comunità alloggio, per interventi di carattere socio-assistenziale a favore di minori e di adulti portatori di handicap psichici.

     32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4795 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione di solidarietà internazionale Jobel – onlus, di San Vito al Torre, un finanziamento a sostegno delle attività istituzionali di solidarietà internazionale.

     34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.

     35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4776 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione italiana Parkinson – sezione di Trieste, un contributo straordinario a sostegno delle finalità istituzionali.

     37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Bambini in ospedale” - onlus (ABIO) un contributo straordinario a sostegno delle finalità istituzionali.

     39. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Solidarmondo – onlus, di Casarsa della Delizia, una sovvenzione straordinaria per il completamento, l’allestimento e l’avvio del Centro di prevenzione e cura “S. Luigi Scrosoppi”, a Kouvè in Togo.

     41. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 40 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. La sovvenzione è concessa ed erogata in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.

     42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4938 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione regionale disabili del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 250.000 euro a parziale sollievo degli oneri derivanti dal mutuo assunto dall’associazione medesima per fare fronte alle spese sostenute per l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento di una struttura alberghiera destinata, prevalentemente, a ospitare le persone portatrici di handicap che devono effettuare cure balneo/termali a Grado.

     44. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione connessa, dell’elenco analitico delle spese sostenute e di eventuali altri contributi ricevuti.

     45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4673 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. [Nell’ambito della programmazione annuale delle attività del Servizio autonomo per l’immigrazione, gli interventi di iniziativa dei soggetti pubblici possono essere inoltre attuati da:

     a) Comuni, in forma singola o associata, mediante progetti di sostegno agli immigrati extracomunitari per l’accesso ai servizi abitativi, sociali, scolastici e iniziative di formazione civica;

     b) Province, mediante progetti di mediazione nelle scuole, di promozione delle attività delle associazioni degli immigrati e di valorizzazione della lingua e della cultura di origine;

     c) Aziende sanitarie territoriali, ospedaliere e universitarie di ricerca, mediante progetti di mediazione culturale in ambito sanitario mirati alla realizzazione di un osservatorio regionale] [24].

     47. [Le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 46 sono disciplinate da regolamento] [25].

     48. [In caso di mancata presentazione di progetti da parte dei Comuni, il Servizio autonomo per l’immigrazione è autorizzato a rinnovare la convenzione per la prosecuzione delle attività di cui al comma 46, lettera a), con le associazioni già operanti e alle medesime condizioni] [26].

     49. [Per assicurare la continuità del servizio fino al momento dell’attivazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni comunali, il Servizio autonomo per l’immigrazione è autorizzato a concedere alle associazioni convenzionate, per l’espletamento delle attività di informazione, assistenza, segretariato e mediazione, un contributo nella misura massima del 50 per cento dell’importo definito dalle convenzioni stipulate nell’anno 2002] [27].

     50. A riconoscimento dell’attività svolta nell’anno 2002 nel settore della scuola e delle comunicazioni in campo interculturale, il Servizio autonomo per l’immigrazione è autorizzato a concedere alle Province di Udine e Pordenone, rispettivamente, un contributo forfetario di 130.000 euro e di 40.000 euro. A riconoscimento delle attività svolte nell’anno 2002 per facilitare l’accesso ai servizi agli immigrati e alle loro famiglie, il Servizio autonomo per l’immigrazione è altresì autorizzato a concedere un contributo forfetario ai seguenti Comuni, nelle misure sottoindicate:

     a) Udine, 50.000 euro;

     b) Trieste, 40.000 euro;

     c) Pordenone, 40.000 euro;

     d) Monfalcone, 10.000 euro.

     51. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 46 a 49 fanno carico all’unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.

     52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 310.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.

     53. In relazione all’attività svolta dall’Associazione “Progetto aggregazione giovanile”, promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane “Dalla parte delle donne” che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per l’affermazione e promozione dei diritti violati delle donne e dei bambini afgani, è destinata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2003 a valere sull’autorizzazione disposta con il comma 66, tabella C, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Collegio delle Missioni africane di Verona, filiale di Cordenons, per il finanziamento di due interventi attinenti alla realizzazione di pozzi d’acqua potabile in Kenia e in Etiopia.

     55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione tecnica e del progetto definitivo degli interventi da realizzare. Il contributo può essere anticipato nella misura dell’80 per cento.

     56. Il collaudo delle opere di cui al comma 54, con certificazione, deve essere effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dai governi locali del Kenia e dell’Etiopia, tecnico comunque diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori, e non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa costruttrice.

     57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 184.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.61.2.570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), è sostituito dal seguente: «3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell’importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell’importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.».

     [59. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come sostituito dall’articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2000, è inserito il seguente:

     «2 bis. La Regione, nell’ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l’istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell’ambito dell’ambiente di lavoro dei genitori.».] [28]

     60. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, delle modalità di accesso dell’utenza a tali strutture nonché dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo socio-sanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dell’utenza, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 10/1998, le rette in vigore alla data dell’1 gennaio non possono essere aggiornate nel corso dell’anno solare.

     61. Il rispetto di quanto disposto dal comma 60 è condizione per la fruizione, diretta o indiretta, da parte dei soggetti gestori di strutture di accoglienza residenziale, dei benefici di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), ovvero di prestazioni sanitarie dirette o indirette facenti carico al servizio sanitario regionale per l’anno 2003. A tal fine, i soggetti gestori inviano specifica dichiarazione alle Aziende sanitarie competenti per territorio entro il 28 febbraio 2003.

     [62. Al comma 8 dell’articolo 32 della legge regionale 10/1998, primo periodo, le parole: «ed i soggetti» sono soppresse; alla fine del comma, dopo le parole: «con deliberazione della Giunta regionale.» sono aggiunte le seguenti: «Ai fini del calcolo del reddito di riferimento si prende in considerazione il solo reddito dell’assistito.».] [29]

     63. [30].

     64. [Il comma 47 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente: «47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino a un massimo dell’80 per cento della spesa dichiarata ammissibile, a soggetti pubblici o privati per la parziale trasformazione o l’ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature, al fine di ricavare nelle stesse specifici moduli dedicati.» ] [31].

     65. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nell’anno 2003, relativamente agli interventi di cui al comma 47 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 64, sono tenute prioritariamente in considerazione le istanze presentate nell’anno 2002.

     66. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 5. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell’edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti).

     1. [La lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria della regione Friuli-Venezia Giulia), è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 35 della medesima legge regionale 30/1999, come sostituito dal comma 4 del presente articolo] [32].

     2. [Con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 30/1999, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, all’articolo 24, comma 1, della medesima legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 26/2002, dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h bis) gestiscono le iniziative di miglioramento ambientale e per la copertura rischi di cui all’articolo 35, concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), come sostituito dall’articolo 6, comma 34, della legge regionale 2/2000, e provvedono al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);» ] [33].

     3. [Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente: «1. Per iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilità civile dei Direttori di Riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all’articolo 1 della legge regionale 15/1994, per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall’esercizio dell’attività venatoria all’agricoltura, nonché per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 29/1993 è istituito il “Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi – funzioni assegnate alle Province”, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia.» ] [34].

     4. [Il comma 3 dell’articolo 35 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente: «3. Con regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2003 sono fissati i criteri di riparto del Fondo tra le Amministrazioni provinciali. Con apposito provvedimento la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la concessione dei contributi finalizzati all’attuazione delle iniziative previste dall’articolo 24, comma 1, lettera h bis).» ] [35].

     5. [Il comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente: «4. Per la responsabilità civile concernente l’attività di rilevanza pubblica dei Direttori di Riserva e per i danni provocati dalla fauna, le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi oggetto della copertura assicurativa.» ] [36].

     6. [Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale 30/1999 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Le domande, già presentate all’Amministrazione regionale a valere sul Fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle Amministrazioni provinciali, competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi.» ] [37].

     7. [Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 6 continuano a fare carico all’unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [38].

     8. [Fino alla cessazione del rapporto di avvalimento attivato nei confronti degli uffici del Genio civile, nelle more del trasferimento del relativo personale alla Regione, la Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore del dirigente del Servizio dell’idraulica, quale funzionario delegato dell’Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per lo svolgimento del servizio di piena inerenti la provvista di materiali, mezzi, attrezzature e quant’altro necessario alla manutenzione e al funzionamento dei mezzi già in dotazione agli uffici del Genio civile] [39].

     9. [Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2249 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [40].

     10. [Il compenso per le prestazioni straordinarie rese dal personale in avvalimento del Genio civile durante il servizio di piena, calcolato sulla base di una tariffa oraria da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è liquidato dalla Regione, nelle more del trasferimento di detto personale ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ] [41].

     11. [Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 25.000 euro, per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [42].

     12. Al fine di dare continuità alla raccolta di dati idrologici e idrografici afferenti alle stazioni di rilevamento dell’ex Servizio idrografico e mareografico nazionale, da trasferirsi alla Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 (Trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – Servizio idrografico e mareografico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere a proprio debito i corrispettivi spettanti agli osservatori residenti nel territorio regionale, in possesso di contratto valido stipulato con l’ex Servizio idrografico e mareografico nazionale in data antecedente l’1 ottobre 2002, alle condizioni economiche del contratto stesso, per il periodo intercorrente tra la medesima data e quella di sottoscrizione di un nuovo contratto con l’Amministrazione regionale, ovvero fino alla data in cui è comunicata agli osservatori stessi la cessazione delle osservazioni.

     13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all’unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è altresì autorizzata l’ulteriore spesa di 45.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.22.1.89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2482 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. [Il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente: «5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 1 milione di euro per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria, di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach a servizio dell’acquedotto destinato agli ambiti territoriali della Destra Tagliamento.» ] [43].

     16. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 15, fanno carico all’unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [44].

     17. [Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 15, è altresì autorizzata l’ulteriore spesa di 1.200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [45].

     18. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3/2002 è abrogato.

     19. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum di 40.000 euro alla Fondazione per il benessere e la difesa di Trieste e del Carso, con sede a Trieste, al fine di consentire l’attuazione degli scopi statutari e per le spese di realizzazione di progetti che favoriscano, promuovano e valorizzino con adeguate iniziative la tutela e la difesa dell’ambiente naturale di Trieste e, in particolare, soprattutto in vista del costituendo Parco del Carso, il Parco stesso] [46].

     20. [La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 19 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’ambiente – Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa, nonché dell’eventuale altra documentazione richiesta dalla Direzione regionale medesima] [47].

     21. [Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.7.22.2.3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [48].

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l’attuazione dell’accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e approvato con decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2002, n. 031/Pres., per la valorizzazione dei parchi naturali regionali delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie, in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

     23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 1.488.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.7.27.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, così suddivisa tra i seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) 1.059.000 euro con riferimento al capitolo 3149;

     b) 429.000 euro con riferimento al capitolo 3159.

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un incentivo per sostenere, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, i costi per la redazione di un progetto di risanamento ambientale e sanitario della zona costiera localizzata in Punta Barene, Pancere e Sdobba Vecchia.

     25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.21.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2058 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. In relazione alla previsione, nella misura di 231.000 euro per l’anno 2003 e di 431.000 euro per l’anno 2004, di maggiori rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa complessiva di 662.000 euro per gli anni dal 2003 al 2005, suddivisa in ragione di 231.000 euro per l’anno 2003 e di 431.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. In relazione al saldo negativo di 582.753,53 euro tra i maggiori rientri delle anticipazioni, per 40.377,58 euro, previsti per l’anno 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico dell’unità previsionale di base 4.3.569 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1540 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e i minori rientri delle anticipazioni, per complessivi 623.131,11 euro, previsti per l’anno 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci precitati, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531 per 384.568,99 euro, 1541 per 116.000 euro, 1542 per 51.118,98 euro e 1543 per 71.443,14 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la spesa di lire 22.600 milioni pari a 11.671.925,92 euro, autorizzata per l’anno 2003 dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 582.753,53 euro; conseguentemente è ridotto di pari importo per l’anno 2003 lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. In relazione al saldo negativo di 473.000 euro tra i maggiori rientri delle anticipazioni, per 74.000 euro, previsti per l’anno 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico dell’unità previsionale di base 4.3.569 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 1540 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e i minori rientri delle anticipazioni, per complessivi 547.000 euro, previsti per l’anno 2004 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione precitato, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531 per 397.000 euro, 1541 per 97.000 euro, 1542 per 8.000 euro e 1543 per 45.000 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la spesa di 11 milioni di euro autorizzata per l’anno 2004 dall’articolo 6, comma 17, della legge regionale 3/2002, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotta di 473.000 euro; conseguentemente è ridotto di pari importo per l’anno 2004 lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. In deroga a quanto disposto dall’articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la spesa di lire 22.600 milioni, pari a 11.671.925,92 euro, già in deroga alle citate disposizioni autorizzata per l’anno 2003 a carico dei precitati unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2001-2003 con l’articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001, è ridotta di 3.650.000 euro a copertura degli interventi autorizzati con il comma 113 (tabella D), a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     U.P.B. 5.5.24.1.95 capitolo 3199 200.000 euro;

     U.P.B. 5.1.24.1.799 capitolo 3308 1.500.000 euro;

     U.P.B. 5.3.24.2.177 capitolo 3389 150.000 euro;

     U.P.B. 5.3.24.2.178 capitolo 3435 1.000.000 euro;

     U.P.B. 5.3.24.2.178 capitolo 3436 800.000 euro.

     Corrispondentemente lo stanziamento della precitata unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di 3.650.000 euro per l’anno 2003.

     31. La spesa di lire 22.600 milioni, pari a 11.671.925,92 euro, già in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, autorizzata per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2001-2003 con l’articolo 5, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di 4.100.000 euro per l’anno 2003; la spesa di 2.169.000 euro autorizzata per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2002-2004 con l’articolo 6, comma 16, della legge regionale 3/2002 è ridotta di 2.127.000 euro per l’anno 2003; la spesa di 11 milioni di euro, già in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, autorizzata per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344/capitolo 3294 del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2002-2004 con l’articolo 6, comma 17, della legge regionale 3/2002, è revocata. In deroga al disposto di cui all’articolo 81 della legge regionale 75/1982, dette disponibilità affluiscono in disponibilità di bilancio rispettivamente nella misura di 4.100.000 euro per l’anno 2003 e di 13.127.000 euro per l’anno 2004.

     32. In deroga al disposto di cui all’articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, i rientri delle anticipazioni previsti per l’anno 2005 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa nell’ammontare complessivo di 12.769.000 euro a carico delle unità previsionali di base 4.3.1568, 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1501 per 2.600.000 euro, 1531 per 4.590.000 euro, 1540 per 849.000 euro, 1541 per 1 milione di euro, 1542 per 2.060.000 euro e 1543 per 1.670.000 euro del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo medesimo ma costituiscono disponibilità di bilancio per l’anno 2005.

     33. In corrispondenza al disposto di cui ai commi 31 e 32 e al fine di dare sostanziale attuazione al disposto di cui all’articolo 80, secondo comma, della legge regionale 75/1982, è disposta con il comma 113 (tabella D) l’autorizzazione di spesa complessiva di 29.996.000 euro per gli anni dal 2003 al 2005, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344, con riferimento al capitolo 3194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), la spesa di lire 994.787.006, pari a 513.764,61 euro, autorizzata per l’anno 2001 con l’articolo 4, comma 13, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non utilizzata al 31 dicembre 2001 e trasferita all’anno 2002, ai sensi del citato articolo 17, comma 8, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 18 febbraio 2002, n. 20/RAG., per la quota di 120.000 euro, non utilizzati al 31 dicembre 2002, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003 e, in deroga al disposto di cui all’articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura della spesa autorizzata con il comma 113 (tabella D), a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [49].

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Vicentina un contributo decennale di 100.000 euro, a partire dall’anno 2003, per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l’acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’adeguamento di edifici pubblici e infrastrutture [50].

     36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite di impegno decennale di 100.000 euro annui, con l’onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2006 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     38. I commi 38, 39 e 40 dell’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e il comma 83 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

     39. All’articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 38, della legge regionale 4/2001, dopo le parole: «nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale e architettonico del comune di Moruzzo» sono inserite le seguenti: «e del borgo di Poffabbro in comune di Frisanco».

     40. Per le finalità previste dal comma 56 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001, è autorizzata la spesa di 413.165,52 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3346 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Pro Loco di Pantianicco un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico dell’immobile denominato “edificio ex latteria”, con sede a Pantianicco.

     42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Frazionisti di Plasencis” un contributo straordinario in conto capitale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento funzionale e impiantistico della sala polifunzionale San Leonardo con sede a Plasencis, di proprietà dell’associazione medesima, da destinare ad attività ricreative e culturali.

     45. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 44 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3361 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Biagio di Lestizza un contributo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento funzionale della chiesa e degli immobili pertinenziali.

     48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3457 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Cargnacco un contributo per interventi di straordinaria manutenzione del Tempio.

     51. Il contributo di cui al comma 50 è concesso previa presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3429 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo in conto capitale per la ristrutturazione e messa a norma dell’edificio denominato “Casermetta Moro” da adibire a sede per uffici comprensoriali.

     54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un contributo straordinario in conto capitale per le opere di urbanizzazione primaria, così come definite dall’articolo 91, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), funzionali alla Pinacoteca comunale “Enrico De Cillia”.

     56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.

     57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 134.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere interventi di riqualificazione del territorio volti a valorizzare le peculiarità storiche, etniche e culturali, nonché le relative infrastrutture, realizzati da parte di associazioni che promuovono l’attuazione degli stessi con l’azione solidale della comunità locale.

     59. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 58 è presentata, da parte delle associazioni interessate, alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata. Il decreto di concessione fissa le modalità della rendicontazione.

     60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 in favore delle Associazioni Il Cobolar e Int di Cuie di Tarcento, nella misura di 25.000 euro per ciascuna di esse, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3398 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     61. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Pro Loco di Nimis un finanziamento straordinario per la sistemazione e l’allestimento per finalità ricreative del parco delle Pianelle.

     62. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 61 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata di una relazione illustrativa e di un programma di spesa; sono ammissibili a finanziamento anche spese già sostenute dall’associazione, per la medesima finalità, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3362 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, la quota di 191.638,31 euro iscritta in conto residui sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, disimpegnata entro il 31 dicembre 2002, costituisce economia di bilancio ed è quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 69:

 

UPB

capitolo/limite

stanziamento in euro

5.4.24.2.811

466

27.000,00

5.4.24.2.811

9518

19.328,30

5.4.24.1.636

9452

145.310,01] [51]

 

     65. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.468.678,30 euro non impegnata al 31 dicembre 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2001 e trasferite all’anno 2002 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i decreti dell’Assessore regionale alle finanze 15 febbraio 2002, n. 16/RAG., e 12 marzo 2002, n. 35/RAG., non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 69:

 

UPB

capitolo/limite

stanziamento in euro

5.3.22.2.173

2661

821.166,47

5.3.22.2.173

2675

435.471,29

5.4.24.2.644

9515/5

2.191.758,82

5.4.24.2.644

9562/1

4.675,56

5.4.24.2.644

9562/2

15.606,16] [52]

 

     66. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 1.940.050,30 euro relativa a competenza non impegnata al 31 dicembre 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 69:

 

UPB

capitolo/limite

stanziamento in euro

5.4.24.1.813

461

15.000,00

5.4.24.1.813

463

46.468,00

5.4.24.1.636

9477

100.000,00

5.4.24.1.640

9450

175.265,55

5.4.24.2.644

9512

224.730,55

5.4.24.2.644

9515/5

96.840,80

5.4.24.2.644

9523

12.755,00

5.4.24.2.644

9526

47.752,08

5.4.24.2.644

9541

1.200.000,00

5.4.24.2.644

9562/1

4.680,52

5.4.24.2.644

9562/2

15.611,13

5.4.24.2.644

9601

946,67] [53]

 

     67. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 1.517.647,19 euro non impegnata al 31 dicembre 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 69] [54].

     68. La copertura per 868.068,12 euro dell’annualità 2003 del limite di impegno n. 5 iscritto sulla unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9515 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi autorizzato con l’articolo 3, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1986, n. 23 (Norme speciali di rifinanziamento e modifica di norme finanziarie riguardanti leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e per 5 euro con l’articolo 9, comma 66, della legge regionale 3/2002, è rideterminata mediante utilizzo di quota parte delle economie derivanti dai commi da 64 a 67. La corrispondente quota regionale pari a 868.068,12 euro, resa conseguentemente disponibile dalla suddetta rideterminazione della copertura, rientra in disponibilità del bilancio per l’anno 2003.

     69. Le quote di avanzo rinvenienti dall’applicazione dei commi da 64 a 67, per complessivi 6.249.945,98 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 113 e con l’articolo 7, comma 93, a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencate:

     a) comma 113 - tabella D - unità previsionale di base 5.4.24.1.813 - capitolo 9422, unità previsionale di base 5.4.24.2.644 - capitoli 9500 e 9548 e unità previsionale di base 5.4.24.2.811 - capitolo 9555;

     b) articolo 7, comma 93 - tabella F - unità previsionale di base 2.2.62.2.39 - capitolo 7622.

     70. Avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e con riferimento agli interventi nel settore delle opere pubbliche finanziati con aperture di credito tratte sui capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i soggetti intestatari degli ordini di accreditamento sono autorizzati, ad avvenuta ultimazione delle opere assistite dal contributo regionale, a utilizzare la disponibilità residua sugli ordini suddetti, non più necessaria alla realizzazione dell’opera finanziata, per la realizzazione di opere comunque ammissibili a finanziamento ai sensi della legislazione sulla ricostruzione.

     71. L’utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma 70 è subordinato ad autorizzazione della Giunta regionale. Per la realizzazione di una singola opera ai sensi del comma 70 è autorizzato l’utilizzo delle disponibilità residue su più ordini di accreditamento, anche se tratti su capitoli diversi purché finalizzati a realizzazione di opere pubbliche. L’eventuale spesa necessaria alla realizzazione dell’opera eccedente le disponibilità autorizzate ai sensi del comma 70 dovrà essere assunta

     a carico dell’ente beneficiario e delle modalità di copertura finanziaria di tale spesa dovrà essere data espressa indicazione nelle richieste di autorizzazione alla Giunta regionale.

     72. L’utilizzo delle disponibilità residue con le modalità dei commi 70 e 71 è consentito anche oltre il biennio stabilito dall’articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990. Rimangono ferme le disposizioni contenute negli articoli 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).

     73. Le domande di autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al comma 70 sono presentate, entro il 31 dicembre 2005, alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, corredate del progetto preliminare dell’opera che si intende realizzare [55].

     74. All’articolo 9, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole: «tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2003».

     75. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 138, comma 35, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., è riconosciuto il rimborso delle spese di cui all’articolo 138, comma 33, della citata legge regionale 13/1998 imputabili agli esercizi finanziari dal 1997 al 2000, con riferimento ai rapporti di collaborazione con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996, anche in deroga ai requisiti di annualità e di continuità dell’incarico di collaborazione previsti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37 (Norme per l’attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell’opera di completamento della ricostruzione), e successive modificazioni.

     76. All’articolo 27 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente:

     «5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito.».

     77. Gli atti di assegnazione delle unità immobiliari eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni dell’articolo 27, comma 5 ter, della legge regionale 63/1977, così come inserito dal comma 76, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     78. Le disposizioni previste dall’articolo 16, commi da 21 a 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), si applicano anche agli interventi finanziati prima della data di entrata in vigore della presente legge nel settore della tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).

     79. La disposizione prevista dal comma 23 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2002 opera in rapporto all’acquisizione di centraline elettriche e all’affidamento del relativo incarico di progettazione disposto dal Comune in vista della ristrutturazione delle centraline medesime, anche in difetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione del finanziamento.

     80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sequals un incentivo per la realizzazione di un progetto di recupero della vecchia peschiera presso l’abitato di Lestans e l’istituzione di un parco urbano nell’area limitrofa di proprietà dell’ente locale.

     81. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 80 trova applicazione il capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La richiesta, corredata del progetto preliminare di cui all’articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, è presentata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio degli affari amministrativi e legali.

     82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. [All’articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), come inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3 bis. In considerazione della necessità di provvedere alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale, a scopi sia scientifici, sia divulgativi, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con enti di ricerca pubblici convenzioni finalizzate alla predisposizione e pubblicazione di tali elaborati.» ] [56].

     84. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 bis dell’articolo 14 bis della legge regionale 27/1988, come aggiunto dal comma 83, fanno carico all’unità previsionale di base 5.5.22.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2220 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [57].

     85. All’articolo 5 della legge regionale 4/2001, i commi 48, 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti: «48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 51, per l’acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato “Ex Albergo Impiegati” da parte del Comune medesimo, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, al fine di destinarlo ad attività di interesse pubblico in via prevalente e, comunque, per una parte non inferiore alla quota determinata dal rapporto tra l’ammontare di detti contributi e la spesa complessiva.

     49. Nel caso di concorso di altri soggetti, la concessione del contributo di cui al comma 48 è subordinata alla stipula di apposito accordo in cui siano definiti i rapporti e gli obblighi, anche finanziari, dei partecipanti alla realizzazione dell’intervento, nonché le specifiche destinazioni dell’immobile.

     50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 48 sono presentate alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dell’intervento e di una perizia di stima dell’immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.».

     86. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nelle materie attinenti o connesse ai lavori pubblici e all’edilizia, attività di acquisizione e diffusione di documentazione e dati attraverso strumenti tesi a divulgare e accrescere la conoscenza dei cittadini in tali settori] [58].

     87. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 86 fanno carico all’unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente autonomo Fiera di Trieste un contributo straordinario finalizzato a promuovere e divulgare i temi della bioedilizia e dello sviluppo sostenibile a livello regionale tramite la realizzazione di iniziative di divulgazione specifica con i vari strumenti di comunicazione, l’organizzazione di incontri e convegni, l’assegnazione di riconoscimenti a enti e organizzazioni distintisi nel settore del costruire sostenibile.

     89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, corredata di un programma degli interventi, da approvarsi da parte della Giunta regionale, e di un dettagliato preventivo di spesa.

     90. Per le finalità previste dal comma 88 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 5.6.24.1.2968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     91. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro per sostenere le spese per la progettazione preliminare degli interventi di sistemazione, eliminazione del semaforo e messa in sicurezza dell’incrocio tra la complanare dell’autostrada A23 (tangenziale ovest di Udine) e la strada provinciale n. 89 “di Campoformido”, in località Basaldella.

     92. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 91 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti. Il contributo è erogato in via anticipata e in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

     93. Per le finalità previste dal comma 91 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3624 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     94. Allo scopo di incentivare lo sviluppo del trasporto intermodale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, volti a incrementare l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie nell’ambito del trasporto delle merci, alle imprese logistiche regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea che organizzano il trasporto combinato - così come definito dalla direttiva 92/106/CEE, del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri), recepita nell’ordinamento italiano dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001 - strada/ferrovia con partenza o arrivo in un terminale ferroviario o in un centro intermodale situato nel territorio regionale. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità, disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, acquisendo i servizi logistici necessari (trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico o trasbordo delle unità di trasporto intermodale - UTI, nonché quant’altro necessario all’organizzazione completa del servizio) e cura pertanto la parte principale del trasporto [59].

     95. L’entità dell’aiuto concesso ai sensi del comma 94, che è destinato a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell’infrastruttura, è proporzionata all’intensità di utilizzo (numero di mezzi utilizzati) del trasporto combinato, incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia, effettivamente realizzato, nella misura massima prevista dal comma 96.

     96. Per ogni trasporto ferroviario su singola tratta avente una lunghezza di almeno 100 chilometri, mono-direzionale, effettuato con treni completi intermodali con origine o destinazione presso uno scalo ferroviario o centro intermodale ubicato nel territorio della regione, comprendente un autocarro, un rimorchio, un semirimorchio con o senza veicolo trattore, è riconosciuto all’impresa logistica che organizza e gestisce il trasporto medesimo un contributo, per i fini di cui al comma 94, fino a 33 euro per unità trasportata, rapportato ai costi/chilometro, fatta salva la facoltà, per l’Amministrazione regionale, di ridurre l’entità dell’aiuto, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

     97. Le modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità di cui al comma 94 sono disciplinate da apposito regolamento che è sottoposto a notifica preventiva alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea.

     98. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 6.3.25.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3864 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     99. Al fine di dare attuazione alle previsioni della normativa di attuazione statutaria in materia di viabilità e trasporti, già assentita dalla Commissione paritetica Stato-Regione e in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione regionale nella fase di costituzione, con capitale iniziale di 50.000 euro.

     100. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.9.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1303 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [101. Al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l’acquisto di veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio in relazione alla medesima alimentazione. La spesa ammissibile è pari al 50 per cento del costo dei veicoli nuovi e pari al 100 per cento del costo di trasformazione e adeguamento di quelli in servizio.] [60]

     [102. Entro il 31 marzo di ogni anno le Province, sulla base delle domande di contributo ricevut entro il 31 gennaio e, esaminate le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione dei richiedenti, nonché accertato che il regolamento del Comune che ha rilasciato la licenza al richiedente sia stato approvato in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 27/1996, presentano la domanda di finanziamento alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale. La domanda è corredata di una relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo pervenute, nonché la tipologia e la spesa per singolo richiedente.] [61]

     [103. La Regione assegna a ciascuna Provincia un finanziamento pari al 75 per cento della spesa richiesta. Nel caso che i finanziamenti di cui al comma 101, annualmente stanziati dal bilancio regionale, non siano sufficienti a coprire il 75 per cento delle spese richieste, la Regione ripartisce fra le Province la somma stanziata in bilancio in proporzione agli importi che ciascuna Provincia ha richiesto ai fini del finanziamento regionale. Le Province finanziano comunque le domande con contributi pari al 75 per cento della spesa ammessa sulla base di una graduatoria formulata in esecuzione di criteri stabiliti da ciascuna Provincia.] [62]

     [104. Le Province informano la Regione sulla gestione delle somme erogate e presentano la relativa rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il 31 dicembre dell’anno successivo. A tal fine trasmettono, entro la medesima data, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti – Servizio del trasporto pubblico locale, anche l’elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati.] [63]

     [105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4011 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [64]

     [106. In conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, le Province sono autorizzate a concedere a favore delle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale contributi sulle spese ritenute ammissibili per consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili.] [65]

     [107. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione dei contributi di cui al comma 106.] [66]

     [108. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità dei finanziamenti e delle contribuzioni di cui ai commi 106 e 107, privilegiando le iniziative che consentono la continuità a bordo dei mezzi di trasporto dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, già installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.] [67]

     [109. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.218 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 con riferimento al capitolo 3992 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [68]

     110. All’articolo 39, comma 1, della legge regionale 13/1998, le parole: «Consorzio per l’Idrovia Litoranea Veneta e diramazioni, con sede in Udine» sono sostituite dalle seguenti: «Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, con sede in Monfalcone».

     111. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 13/1998, come modificato dal comma 110, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone subentra, a decorrere dall’1 gennaio 2003, al Consorzio per l’Idrovia Litoranea Veneta, attualmente in liquidazione, nei rapporti convenzionali in essere con l’Amministrazione regionale.

     112. Il contributo concesso al Comune di Prata di Pordenone per le finalità e a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è confermato per le finalità ivi previste anche limitatamente alla sistemazione di piazza Risorgimento.

     113. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 6. (Interventi nei settori dell’istruzione, della cultura e dello sport).

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’iniziativa pilota avviata dall’Istituto d’istruzione superiore “I. Bachmann” di Tarvisio, per l’introduzione nel proprio corso di studi liceali di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali realizzato con il supporto della Federazione italiana degli sport invernali, la Regione concorre, d’intesa con la Provincia di Udine e con il Comune di Tarvisio, al sostegno degli oneri finanziari relativi alla gestione delle attività di formazione e addestramento nelle discipline sportive e alla organizzazione dei servizi convittuali annessi, mediante la concessione all’istituto stesso di uno speciale contributo annuale.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo straordinario di 100.000 euro, al fine di sostenere il recupero funzionale dell’imbarcazione scuola “Grado” dell’Istituto professionale statale di Monfalcone, sede associata IPSIAM di Grado, per il suo successivo utilizzo a scopo didattico, quale sostegno degli oneri finanziari complessivi. Il contributo è erogato in unica soluzione entro il 30 giugno 2003.

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5045 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario per interventi di completamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili destinati a strutture scolastiche e per l’infanzia, ivi comprese le spese per gli arredi e per le attrezzature.

     6. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. Nell’ambito dei programmi promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), per obiettivi di qualificazione dell’offerta di servizi al sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo all’introduzione e potenziamento della dotazione di tecnologie informatiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette entro il limite di 80.000 euro per la realizzazione, mediante la stipula di apposita convenzione con la società concessionaria del servizio per il sistema elettronico regionale, di un sistema integrato di servizi informativi finalizzato allo sviluppo del collegamento unitario in rete tra tutte le istituzioni scolastiche regionali.

     9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5606 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Ai fini della concessione alle istituzioni scolastiche regionali di contributi per la realizzazione degli interventi definiti dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, è autorizzata nell’esercizio 2003 la spesa complessiva di 810.000 euro, da utilizzare con le modalità di attuazione ivi indicate. A valere su tale importo una quota non inferiore alla metà delle risorse è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo degli insegnamenti delle lingue locali e minoritarie.

     11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 810.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. [All’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma 4, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. In nessun caso l’importo dell’assegno concesso può essere superiore all’80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.»;

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i familiari a carico di cui al comma 3, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.»] [69].

     13. [E’ autorizzata la concessione all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste di uno speciale finanziamento destinato a concorrere alla copertura degli oneri di gestione della Casa dello studente “Palazzo De Bassa” di Gorizia a servizio degli studenti iscritti alle Università degli studi di Trieste e di Udine, che frequentano corsi di laurea aventi sede nella città di Gorizia] [70].

     14. [Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5075 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [71].

     15. L’Amministrazione regionale sostiene le iniziative dell’Associazione DARS di Udine nel campo della cultura e della pace in particolare per sostenere il progetto “Donne di Jenin/studentesse” a cura del Women’s Studies Centre, al fine di offrire borse di studio a giovani palestinesi.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [Il comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente: «20. Al fine di sostenere le iniziative per lo sviluppo delle attività didattiche promosse dai Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nell’ambito dei processi di riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni statali di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è autorizzata la concessione a ciascun conservatorio di finanziamenti annuali, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca, di perfezionamento e specializzazione, anche a carattere integrativo e sperimentale. Alla concessione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999.» ] [72].

     18. [Il finanziamento in favore del Conservatorio di musica di Udine, previsto dal comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 17, è incrementato di 50.000 euro limitatamente all’anno 2003] [73].

     19. [Per le finalità previste dal comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di 403.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 203.000 euro per l’anno 2005, e per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [74].

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca di Pordenone un contributo di 100.000 euro per il potenziamento dei laboratori didattico-scientifici delle Facoltà di Ingegneria e Scienze multimediali.

     21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5126 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Nel quadro delle iniziative di solidarietà promosse e coordinate dal Governo italiano a favore dei Paesi del Centro-Europa colpiti dagli eventi alluvionali dell’agosto 2002, al fine di concorrere all’attuazione di interventi per il restauro di opere d’arte di alto pregio appartenenti alle istituzioni museali della città di Dresda, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette fino all’ammontare di 100.000 euro. Per la realizzazione degli interventi l’Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di istituzioni scientifiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.

     23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5146 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. [Nell’ambito degli interventi di conservazione e restauro di beni immobili considerati di interesse storico, artistico e archeologico previsti a favore di enti locali e loro consorzi per le finalità di cui all’articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 30/1986, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per assicurare il completamento di progetti di rilevante entità, miranti al recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, già destinati alla realizzazione di sedi museali con progetto definitivo, i quali, per la molteplicità e l’originalità del loro valore artistico e architettonico, costituiscono patrimonio di rilevante interesse regionale] [75].

     25. [Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.5.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5179 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [76].

     26. La spesa autorizzata per l’anno 2002 dall’articolo 6, comma 44, della legge regionale 3/2002, a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9480 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è attribuita alla gestione della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali. Conseguentemente le somme non impegnate al 31 dicembre 2002, da trasferire all’esercizio 2003 ai sensi dell’articolo 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), a chiusura dell’esercizio 2002 sono trasferite su appropriata unità previsionale di base, con riferimento al citato capitolo 9480.

     27. I commi 17 e 18 dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono sostituiti dai seguenti: «17. Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo musicale e coreutico, mediante una azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda, la formazione del pubblico e lo sviluppo della cultura musicale nel mondo della scuola, la Regione promuove la costituzione della “Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia”, aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi primari di produzione musicale.

18. La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 17 e concorre al sostegno dei suoi programmi di attività mediante appositi finanziamenti. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo Statuto della Fondazione è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.».

     28. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2000, come sostituiti dal comma 27, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l’anno 2003 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5336 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. [Il comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente: «32. Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 13, secondo comma, della legge regionale 68/1981, è autorizzata la concessione all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di contributi speciali da destinare a sostegno di progetti specificamente rivolti alla diffusione e sviluppo della cultura teatrale nelle scuole.»] [77].

     30. [Per le finalità previste dal comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5380 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [78].

     31. [Nell’ambito dell’azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l’Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali dei Comuni capoluogo di provincia che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, ripartiti tra le varie istituzioni teatrali interessate con norma di legge finanziaria, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna istituzione teatrale ospitante deve essere accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa] [79].

     32. [Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [80].

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata “Gaia coop. a r.l.”, con sede a Udine, un contributo straordinario a sostegno delle spese per l’istituzione, l’allestimento e il funzionamento del “Centro regionale della cultura musicale”, rivolto ad attuare attività didattiche, di archiviazione e organizzazione di manifestazioni nell’ambito delle forme espressive musicali popolari.

     34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’iniziativa.

     35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum di 12.000 euro all’Associazione Arma aeronautica – sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia, con sede a Trieste, per l’attuazione degli scopi di istituto e per le spese di realizzazione delle manifestazioni legate alle celebrazioni del cinquantenario della costituzione dell’associazione stessa, del centesimo anniversario del volo dei fratelli Wright e dell’anniversario del primo volo commerciale tra Trieste e Venezia.

     37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa nonché dell’eventuale altra documentazione richiesta dalla Direzione.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5205 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università della terza età “Paolo Naliato” di Udine una sovvenzione da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali e all’allestimento e funzionamento della nuova sede sociale.

     40. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 39 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2003 e del relativo bilancio preventivo.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5317 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum di 12.000 euro alla Federazione Grigioverde fra le associazioni combattentistiche d’arma, con sede a Trieste, per l’attuazione degli scopi statutari e per la realizzazione di progetti di divulgazione per le celebrazioni del cinquantenario del ritorno di Trieste all’Italia] [81].

     43. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa] [82].

     44. [Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa 12.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5206 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [83].

     45. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale della Guardia costiera ausiliaria una sovvenzione di 15.000 euro per incrementare l’attività e per le finalità proprie dell’associazione, volte alla diffusione della cultura del mare e della sicurezza nella navigazione] [84].

     46. [Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [85].

     47. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale Tiepolo di Pordenone, a sostegno dell’attività dell’Orchestra barocca “G. B. Tiepolo”, una sovvenzione di 10.000 euro per le iniziative in calendario per l’anno 2003] [86].

     48. [Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [87].

     49. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Semide onlus” di Mortegliano una sovvenzione di 30.000 euro per l’organizzazione del “X Festival del Canto Friulano” per l’anno 2003] [88].

     50. [Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5231 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [89].

     51. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Associazione culturale Carlo Cattaneo, con sede a Pordenone, per la realizzazione di iniziative e progetti rivolti alla divulgazione e all’approfondimento delle tematiche relative all’attuazione delle politiche educative, economiche e sociali dell’Unione europea] [90].

     52. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del progetto] [91].

     53. [Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [92].

     54. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Anno Uno” di Trieste un contributo una tantum di 10.000 euro per l’organizzazione del festival delle cinematografie e delle culture europee “I mille occhi”] [93].

     55. [Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5226 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [94].

     56. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all’Associazione “Attivaria” di Latisana per le finalità proprie dell’associazione] [95].

     57. [Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [96].

     58. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum al Circolo fotografico “L’Officina di Ronchis” per la realizzazione di mostre fotografiche sugli ambienti fluviali della regione] [97].

     59. [Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5232 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [98].

     60. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum alla Pro-loco di Monfalcone per l’organizzazione del “Carnevale monfalconese”] [99].

     61. [Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5208 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato “Padre Marco d’Aviano”, con sede in Pordenone, una sovvenzione di 30.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali] [100].

     63. [La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 62 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dell’attività istituzionale del comitato, del programma di attività per l’anno 2003 e del relativo bilancio preventivo] [101].

     64. [Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5387 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [102].

     65. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell’Università degli studi di Udine un contributo per la realizzazione di un progetto di ricerca storica relativa allo sviluppo culturale della regione nell’epoca protostorica dei tumuli e dei castellieri] [103].

     66. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del progetto] [104].

     67. [Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5174 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [105].

     68. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come sostituito dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, è approvata la «tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale» allegata alla presente legge] [106].

     69. [E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario per l’anno 2003 a sostegno dell’attività degli enti minori di interesse locale, operanti nei settori delle attività culturali e dello spettacolo. Il contributo è concesso a ciascun ente nella misura indicata nella tabella approvata con il comma 70] [107].

     70. [Ai sensi e per gli effetti del comma 69, è approvata la «tabella degli enti minori di interesse locale» allegata alla presente legge.] [108]

     71. [Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5240 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [109].

     72. Nell’ambito del programma di interventi diretti della Regione per iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia, definito ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 68/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, la Direzione regionale dell’istruzione e della cultura è autorizzata a dare avvio alla realizzazione di un progetto speciale mirato a concorrere al rilancio del ruolo del compendio architettonico di Villa Manin di Passariano, quale centro di riferimento di eccellenza per eventi di alto valore artistico e di importanza e impatto sovraregionale, da attuare mediante la definizione di un programma di respiro pluriennale avente a oggetto l’allestimento di grandi esposizioni di opere d’arte moderna e contemporanea sulla base di accordi organici di collaborazione con istituzioni culturali di rilevanza e prestigio internazionale.

     73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l’anno 2003 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5392 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla Fondazione regionale per lo spettacolo a copertura degli oneri pregressi della fondazione medesima.

     75. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 74.

     76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.2.298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5337 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. L’Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore del Teatro stabile sloveno di Trieste-Slovensko stalno gledalisce, riconosciuto come organismo teatrale a gestione pubblica ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), concorre al finanziamento del fondo di dotazione del teatro medesimo mediante il versamento di proprie quote di partecipazione entro il limite di 50.000 euro all’anno nell’arco del triennio 2003-2005.

     78. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5334 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     79. La concessione ed erogazione del contributo annuale per l’anno 2003 all’istituzione di cui al comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000, è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, da assumere a seguito della domanda presentata dal soggetto beneficiario, corredata della relazione illustrativa del programma di attività e del preventivo di spesa, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     80. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 73, della legge regionale 3/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi e istituzionali che, disponendo di un’adeguata organizzazione, svolgono un’attività qualificata a livello regionale per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e ne sostiene l’attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale. Sono in tal senso riconosciuti i seguenti enti:

     1. Associazione Filologica Friulana G.I. Ascoli;

     2. Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

     3. Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine;

     4. Clape di culture Patrie dal Friul;

     5. Associazione culturale “la Grame”;

     6. Radio Spazio 103;

     7. Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele.».

     81. Per le finalità previste dalla lettera b), numeri da 2 a 7, del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 15/1996, come sostituita dal comma 80, sono approvate le seguenti sovvenzioni per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza: 30.000 euro;

     b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine: 65.000 euro;

     c) Clape di culture Patrie dal Friul: 30.000 euro;

     d) Associazione culturale “la Grame”: 45.000 euro;

     e) Radio Spazio 103: 30.000 euro;

     f) Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele: 25.000 euro.

     82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro al Comitato organizzatore dell’European Young Olimpic Festival 2005 di Lignano Sabbiadoro per la preparazione e promozione dell’evento.

     83. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6179 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto e Orfanotrofio Renati IPAB di Udine un contributo per la realizzazione di un progetto sperimentale diretto a offrire accoglienza, assistenza, intrattenimento e sostegno didattico - educativo a persone in età scolare durante il periodo estivo.

     85. La domanda per il contributo di cui al comma 84, corredata della relazione illustrativa del progetto, è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6068 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Pattinaggio Artistico Triestino” una sovvenzione di 35.000 euro per la realizzazione  di una pista di pattinaggio di ghiaccio.

     88. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. Al fine di promuovere l’immagine turistica e sportiva della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dalle associazioni e società sportive regionali che partecipano o hanno partecipato a campionati sportivi organizzati da federazioni di Stati contermini.

     90. Il contributo di cui al comma 89 è concesso nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.

     91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Unione sportiva ACLI Polisportiva Cologna” di Trieste una sovvenzione di 20.000 euro per l’attività.

     93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo sportivo di Aurisina una sovvenzione di 10.000 euro per l’attività.

     95. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega calcio Friuli collinare una sovvenzione di 10.000 euro per l’attività.

     97. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Lorenzo di Ronchi dei Legionari un contributo di 21.000 euro per opere urgenti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi parrocchiali.

     99. Con decreto dell’Assessore regionale allo sport sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6125 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     101. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 7. (Interventi nei settori produttivi).

     1. [Al fine di consentire la realizzazione di un programma di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, per interventi diretti al miglioramento funzionale e al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l’acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all’esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, nonché per l’incremento della capacità ricettiva e per il mantenimento dell’equilibrio gestionale nel periodo di realizzazione del programma, l’Amministrazione regionale è autorizzata - dopo l’approvazione del programma stesso da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente - a sottoscrivere negli anni 2004-2005 nuove azioni della “Promotur SpA”] [110].

     2. [La sottoscrizione di nuove azioni della “Promotur SpA” è effettuata in relazione all’aumento di capitale deliberato dalla società medesima] [111].

     3. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 4 milioni di euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

     a) capitolo 1213: complessivi 6 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 4 milioni di euro per l’anno 2006; l’onere relativo all’annualità autorizzata per l’anno 2006 è a carico della corrispondente unità previsionale di base del bilancio per l’anno medesimo, con riferimento al corrispondente capitolo del documento tecnico allo stesso allegato;

     b) capitolo 1214: complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005] [112].

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla “Promotur SpA” contributi pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1.

     5. La concessione dei contributi di cui al comma 4 è disposta dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare secondo le tipologie d’intervento, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.

     6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario – Servizio dell’incentivazione turistica - corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     7. Al fine di consentire alla “Promotur SpA” di stipulare i mutui di cui al comma 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 40 milioni di euro.

     8. La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 7 è corredata:

     a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della “Promotur SpA” con cui è disposta l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante;

     b) dell’attestazione con la quale il legale rappresentante della “Promotur SpA” dichiara l’impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     9. Per le finalità previste dal comma 4 sono autorizzati due limiti di impegno decennali, rispettivamente di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, con l’onere complessivo di 11 milioni di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9014 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     10. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 7 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. Il comma 1 dell’articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge Finanziaria 1995), è sostituito dal seguente: «1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla «Promotur» SpA, per una durata massima di dieci anni, per la copertura dei costi in linea capitale e interessi dei mutui contratti a sostegno degli oneri relativi a revisioni periodiche e ad interventi manutentivi straordinari degli impianti a fune, nonché ad interventi miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza.».

     12. Dopo l’articolo 68 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è inserito il seguente: «Art. 68 bis. (Interventi a sostegno dell’EBIART).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Ente bilaterale dell’artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.

     2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1.».

     13. Per le finalità previste dall’articolo 68 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 12, è autorizzata la spesa di 426.000 euro, suddivisa in ragione di 142.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 10.3.63.1.1066 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Dopo il titolo V della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

     «TITOLO V BIS

     INTERVENTI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

     Capo I

     Interventi in caso di calamità naturali

     Art. 71 bis. (Tipologie degli interventi).

     1. L’Amministrazione regionale, a seguito di eccezionale calamità o eccezionale avversità atmosferica, accertata ai sensi della normativa vigente, è autorizzata ad attuare le seguenti iniziative a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree interessate:

     a) finanziamenti straordinari ai Congafi per l’abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi dalle banche per il ripristino delle attività artigianali danneggiate;

     b) autorizzazione ai Congafi a derogare a quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, lettera b).

     Art. 71 ter. (Modalità degli interventi).

     1. Agli interventi di cui all’articolo 71 bis, comma 1, lettere a) e b), si applica la regola comunitaria del “de minimis”.».

     15. Gli interventi di cui al titolo V bis della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 14, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2002.

     16. Per le finalità previste dall’articolo 71 bis della legge regionale 12/2002 e dal comma 15 della presente legge è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8733 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti, organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per ricerche, studi, indagini, consulenza e assistenza tecnica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonchè a promuovere il settore medesimo nell'ambito di convegni, mostre, manifestazioni ed eventi dedicati al comparto ittico [113].

     18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio apistico provinciale di Udine per la realizzazione di un museo dell’apicoltura articolato per percorsi didattici finalizzati alla divulgazione dell’attività apistica.

     20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale dell’agricoltura corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto.

     21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6357 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Per le iniziative di cui all’articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8, 8 bis e 9, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e per quelle inerenti il settore dell’acquacoltura in acqua dolce di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande.

     23. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dalla normativa statale e comunitaria. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio della pesca e dell’acquacoltura – corredate di un piano di investimenti e di un preventivo di spesa.

     24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6253 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. [Al fine di ripristinare il patrimonio ittico presente nei corsi d’acqua della regione, compromesso dall’alluvione verificatasi nell’ultima decade del mese di novembre 2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente tutela pesca una sovvenzione a titolo di concorso nelle spese derivanti dall’azione di ripopolamento] [114].

     26. [Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [115].

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento per provvedere allo studio e all’esecuzione di opere volte al recupero dei pastini a scopo agricolo, ivi comprese le opere di viabilità rurale, approvvigionamento e distribuzione idrica, con interventi che rispettino le tipologie costruttive caratteristiche della zona, situati nella fascia costiera triestina compresa fra il ciglione carsico e la strada statale n. 14, interessante i Comuni censuari di Contovello, Prosecco e Santa Croce in comune di Trieste.

     28. La domanda di finanziamento di cui al comma 27, corredata di una relazione tecnica dell’intervento e di un preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio della bonifica e dell’irrigazione.

     29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6565 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. Al fine di concorrere al contenimento del consumo della risorsa idrica nel comprensorio agricolo ricadente nei comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, attualmente irrigato con sistemi di soccorso, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione a pioggia fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6566 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. [L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato, con proprio decreto, a disporre in relazione al bilancio di previsione per l’anno 2003 gli atti conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 22, comma 7, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), e in particolare a disporre l’eventuale trasferimento, istituzione, soppressione o modificazione dei capitoli e delle unità previsionali di base] [116].

     33. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), le parole «nella misura massima del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura massima del 50 per cento».

     34. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all’Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia per l’incremento e il miglioramento dell’allevamento equino, favorendo il miglioramento della razza mediante il ricorso a riproduttori selezionati] [117].

     35. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione regionale dell’agricoltura corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendiconto] [118].

     36. [Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.827 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6865 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [119].

     37. [Per favorire l’istituzione di un efficiente servizio di smaltimento delle carcasse degli animali in conformità alla vigente normativa sul materiale specifico a rischio BSE e ad alto rischio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all’Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia un contributo finalizzato all’acquisto di un mezzo di trasporto idoneo. L’associazione beneficiaria dovrà organizzare una rete di servizio omogenea su base regionale per far fronte alle esigenze di smaltimento sia degli animali morti in azienda sia di quelli abbattuti in seguito ad ordinanze sanitarie] [120].

     38. [Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.1.132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6274 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [121].

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2003 ai Consorzi di sviluppo industriale e all’Ente Zona Industriale di Trieste contributi straordinari per il funzionamento, con le modalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). I contributi concessi ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3/1999 negli anni 2000, 2001 e 2002 possono essere utilizzati, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture dell’Ente [122].

     40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. Al fine di sostenere la realizzazione di un programma pilota di servizi finalizzati a favorire l’interscambio tra i settori della formazione universitaria e postuniversitaria e il mondo produttivo con specifico riferimento all’obiettivo dell’inserimento nelle imprese dei laureati formati dalle Università e dagli Istituti di alta formazione della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo speciale al Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

     42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso su presentazione da parte del Consorzio, sentiti gli organi responsabili delle Università di Trieste e di Udine, del piano dettagliato di attuazione degli interventi e del relativo preventivo analitico di spesa.

     43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 12.4.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5607 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. Nell’ambito delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 93 - tabella F - sulle unità previsionali di base 13.2.9.2.343 e 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 1370 e, rispettivamente, 8730 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare alle finalità di cui agli articoli 45 e 50 della legge regionale 12/2002, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, i fondi allo stesso erogati per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati a breve termine, ai sensi dell’articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e non utilizzati per tale finalità alla data del 31 dicembre 2002.

     45. In relazione al disposto di cui al comma 44, il finanziamento ivi indicato, nei limiti di quanto corrispondente ai fondi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2002 per le finalità di cui all’articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, entro l’ammontare massimo di 900.000 euro - di cui 500.000 euro a valere sullo stanziamento del capitolo 1370 della spesa, e 400.000 euro a valere sul capitolo 8730 della spesa – è concesso per le finalità di cui agli articoli 45 e 50 della legge regionale 12/2002, ed è pagato con vincolo di commutazione sull’unità previsionale di base 3.6.979 dello stato di previsione dell’entrata dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 2391 del documento tecnico agli stessi allegato.

     46. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane, che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2002, i contributi previsti dalle seguenti disposizioni, abrogate con decorrenza 1 gennaio 2003 dall’articolo 78, comma 2, della legge regionale 12/2002:

     a) articolo 7, comma 49, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     b) articolo 8, commi 45, 46 e 47, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

     47. Per le finalità previste dal comma 46, lettera a), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. Per le finalità previste dal comma 46, lettera b), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), che abbiano presentato domanda entro l’1 luglio 2002, i contributi annui costanti per spese di investimento previsti dall’articolo 11, comma 6, della legge regionale 7/1992, abrogato con decorrenza 1 luglio 2002 dall’articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002.

     50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2003, il limite d’impegno decennale di 99.261,97 euro annui, con l’onere complessivo di 297.785,91 euro a carico dell’unità previsionale di base 13.3.63.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8797 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     51. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 17 ter, della legge regionale 3/2002, come inserito dall’articolo 11, comma 8, della legge regionale 13/2002, fanno carico all’unità previsionale di base 1.1.63.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [52. In relazione al disposto di cui all’articolo 4, comma 7 e comma 13, lettera a), della legge regionale 3/2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire le attività dell’Agenzia regionale per l’impiego e a sostenere le relative spese per quanto riguarda:

     a) l’attuazione dei programmi previsti dal progetto transfrontaliero Eures/Euralp, relativamente a spese per attività di formazione, degli euroconsiglieri, promozione, animazione, divulgazione, acquisto di pubblicazioni e di altro materiale, anche informatico, partecipazione e organizzazione di incontri e convegni;

     b) l’esercizio delle funzioni del consigliere regionale di parità, per le spese relative allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);

     c) l’utilizzo dei finanziamenti statali per spese relative ad attività di formazione, informazione, promozione e divulgazione finalizzate alla ricollocazione lavorativa dei dirigenti.] [123]

     [53. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le apposite quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all’utilizzo dei finanzamenti statali a favore della soppressa Agenzia regionale per l’impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle Province in materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei disabili.] [124]

     54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Udine Mercati SpA un contributo straordinario per la realizzazione di infrastrutture, necessarie al miglioramento delle operazioni di mercato, presso il Mercato Agroalimentare di Udine.

     55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell’incentivazione commerciale e del terziario - corredata di una relazione illustrativa dell’intervento da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     57. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente fiera di Pordenone contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 59, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo contratto per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico.

     58. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 57. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell’incentivazione commerciale e del terziario - corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa, nonché della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzato il limite di impegno decennale di 500.000 euro, a decorrere dall’anno 2004, con l’onere di 1 milione di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9096 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     60. Al fine di promuovere l’espansione degli affari e degli scambi commerciali internazionali degli operatori economici del territorio regionale su scala mondiale, attraverso la fornitura di un’ampia selezione di servizi di supporto alle predette attività, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società per azioni, costituita da soggetti pubblici o privati nel territorio del Friuli Venezia Giulia, associata al network con sede in New York dell’Associazione dei World Trade Center (WTCA), contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista al comma 63 a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo contratto per finanziare l’acquisto e la ristrutturazione della sede sociale.

     61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario – Servizio dell’incentivazione commerciale e del terziario – corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa da sostenere, della deliberazione con cui si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonché di una dichiarazione attestante l’adesione della società all’Associazione dei World Trade Center (WTCA) di cui al comma 60.

     62. L’erogazione della prima annualità di contributo di cui al comma 60 è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2004, con l’onere di 400.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9143 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     64. La lettera b) del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente: «b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti dagli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.».

     65. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 74/1980, come sostituita dal comma 64, fanno carico all’unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     66. Il comma 25 dell’articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente: «25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.».

     67. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 25, della legge regionale 25/1999, come sostituito dal comma 66, fanno carico all’unità previsionale di base 14.2.64.1.907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9125 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [68. Il comma 58 dell’articolo 7 della legge regionale 4/2001, è sostituito dal seguente:

     «58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.».] [125]

     [69. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 58, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 68, fanno carico all’unità previsionale di base 14.2.64.1.1780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [126]

     70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Consorzio garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio (Congafi) di Pordenone, per l’abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi da istituti di credito e bancari per il ripristino delle attività commerciali, turistiche e di servizio danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2002 nella provincia di Pordenone.

     71. Il rapporto tra il Congafi di Pordenone e gli istituti di credito e bancari è regolato da apposita convenzione.

     72. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 70 è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario – Servizio dell’incentivazione commerciale e del terziario – corredata della bozza di convenzione di cui al comma 71.

     73. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti terzi finanziamenti per la realizzazione di manifestazioni e iniziative aventi rilevanza turistica individuate dalla Giunta regionale.

     75. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio della promozione e della statistica.

     76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 5.150.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [77. Al fine di potenziare le produzioni cinematografiche e televisive da realizzarsi nel Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento all’Associazione F.V.G. Film Commission per la costituzione di un fondo, denominato “Fondo regionale per l’audiovisivo”, da destinare alle società di produzione.] [127]

     [78. I criteri e le modalità dell’intervento di cui al comma 77 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La domanda di finanziamento è presentata dalla Associazione F.V.G. Film Commission alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio della promozione e della statistica - corredata della documentazione e del programma stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale.] [128]

     79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, quale dotazione iniziale del fondo per il triennio 2003-2005, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore della Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificata dall’articolo 106 della legge regionale 29/2005, per l’apertura e il funzionamento di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), così come previsti dall’articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, commi 22, 23 e 24, della legge regionale 29/2005. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti a favore della TurismoFVG per l’apertura di IAT da parte dei Comuni della regione [129].

     81. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 80, corredata di un progetto generale di organizzazione e funzionamento, è presentata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell’incentivazione turistica.

     82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. A seguito della soppressione dell’Azienda regionale per la promozione turistica, disposta con l’articolo 172 della legge regionale 2/2002, così come sostituito dall’articolo 9, comma 8, della legge regionale 13/2002, l’Amministrazione regionale subentra a decorrere dal 2 marzo 2003 in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda. A tal fine il commissario straordinario predispone il bilancio consuntivo dell’Azienda con l’indicazione di tutte le poste attive e passive alla data dell’1 marzo 2003.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai concessionari di tratti arenili per il ripascimento delle spiagge e per il ripristino dei manufatti fissi danneggiati da eventi calamitosi.

     85. Con apposito regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 84. Le domande per la concessione dei finanziamenti sono presentate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio dell’incentivazione turistica. In sede di prima applicazione le domande relative ad eventi calamitosi verificatisi nel corso dell’anno 2002 possono essere presentate entro il 31 maggio 2003.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. All’articolo 12 della legge regionale 25/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 20 è sostituito dal seguente: «20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, azioni promozionali, istituzionali e turistiche nei Paesi dell’Est europeo.»;

     b) al comma 21 dopo le parole «operatori privati» sono aggiunte le parole «; in sede di rendicontazione trova applicazione l’articolo 43 della legge regionale 7/2000.».

     88. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 20, della legge regionale 25/1999, come sostituito dal comma 87, lettera a), fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.64.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore per l'erogazione degli aiuti in agricoltura le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi della Misura F - Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 con le regole e condizioni in esso previste e per l'erogazione delle indennità agroambientali a fronte delle domande presentate con i bandi emanati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 come finanziamenti integrativi [130].

     90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall’organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati [131].

     91. [La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all’organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati] [132].

     92. [La vigilanza sui rendiconti dell’organismo pagatore in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli adempimenti connessi all’attuazione dei commi 90 e 91 sono demandati ai competenti servizi della Direzione regionale dell’agricoltura. L’organo vigilante è tenuto a redigere per l’organo di controllo una dettagliata relazione annuale sull’andamento della gestione. Il controllo sui rendiconti è esercitato nelle forme e nei termini di cui all’articolo 35 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)] [133].

     93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire in conto esercizio alle spese per l’organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie “Euro-Nano Forum 2003 the frontier of research through the old frontiers of Europe” in cooperazione con la National science foundation USA e la NEDO-Japan e con la collaborazione di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia SpA con la quale verrà stipulata apposita convenzione, nell’anno 2003 e nel semestre di Presidenza italiana della Commissione Europea [134].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Al fine di promuovere l’internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nell’area del sud est Europa, nel quadro della politica estera del governo nazionale e degli organismi internazionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Frecce Tricolori di Grado una sovvenzione a sostegno dei costi di realizzazione di una iniziativa denominata “Giornata della Fratellanza” a Sarajevo (Repubblica di Bosnia - Erzegovina).

     4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 3 è presentata al Servizio autonomo per i rapporti internazionali (SARI), corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. La sovvenzione predetta può essere concessa ed erogata in parte anche in via anticipata. Il decreto di concessione della sovvenzione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 737 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Tavagnacco nell’ambito del patto di amicizia con il popolo Saharawi, per il finanziamento di un intervento attinente la realizzazione di pozzi d’acqua potabile in Algeria.

     7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata al SARI, corredata di una  relazione tecnica e del progetto definitivo dell’intervento da realizzare. Il contributo può essere anticipato nella misura dell’80 per cento.

     8. Il collaudo delle opere di cui al comma 6, con certificazione, deve essere effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dal governo dell’Algeria, tecnico comunque diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori, e non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa costruttrice.

     9. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 753 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. All’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica, infine sono aggiunte le parole «e per i rimpatriati»;

     b) al comma 1, dopo le parole «Fondo per i corregionali all’estero» sono aggiunte, infine entro le virgolette, le parole «e per i rimpatriati».

     11. In applicazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, per l’anno 2003 la quota del “Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati” destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni, riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge regionale per il perseguimento delle attività statutarie, è fissata in 438.988,36 euro.

     12. Per l’anno 2003, nell’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 7/2002, al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, le sovvenzioni agli enti, associazioni ed istituzioni riconosciuti dalla Regione per il perseguimento delle finalità statutarie, sono determinati per ciascun beneficiario, in misura uguale a quella concessa nel precedente esercizio, a gravare sull’importo complessivo di 438.988,36 euro.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Caritas italiana una convenzione aggiuntiva a quella vigente per un ulteriore specifico intervento a favore dei corregionali in Argentina.

     14. Alle domande di contributo che siano pervenute al Servizio autonomo per i corregionali all’estero entro il 31 dicembre 2002, relative a interventi previsti dal programma 2002 si applica la disciplina prevista dal detto programma.

     15. Le domande di cui al comma 14 fanno carico all’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gravando sui decreti di prenotazione fondi adottati dal Direttore del Servizio Autonomo per i corregionali all’estero per ogni specifico progetto nel corso dell’anno 2002 sulla base degli atti di programmazione degli interventi di settore per l’anno stesso, che presentino la necessaria disponibilità.

     16. Nella fase di prima applicazione della legge regionale 7/2002, agli enti, associazioni e istituzioni di cui all’articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale, sono assegnate per l’anno 2003 sovvenzioni di importo uguale a quello erogato nel precedente anno, per un ammontare complessivo di 440.000 euro a carico dello stanziamento del Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati di cui all’articolo 5, comma 1.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 440.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. A sostegno della promozione dell’immagine delle località e dei prodotti regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per contribuire ai costi di trasmissioni televisive.

     19. L’onere, relativo all’anno 2002, conseguente al perseguimento della finalità di cui al comma 18 fa carico all’autorizzazione di spesa disposta per l’anno 2003 con il comma 71 - tabella G - relativamente alla unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Al comma 22 dell’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole «con la Rai» sono aggiunte le parole «e con altre emittenti televisive e radiofoniche» e le parole «ai sensi dell’articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482» sono soppresse.

     21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 20 fanno carico all’unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 417 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo [135].

     22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate [136].

     22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia [137].

     22 ter. Per garantire il funzionamento dell'ufficio decentrato:

a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione, personale di ruolo, ivi compreso quello appositamente acquisito attraverso procedure di mobilità per il passaggio diretto da enti locali del Friuli Venezia Giulia, da altre Regioni ed enti di altre Regioni [138];

b) la Regione è autorizzata a stipulare una convenzione con altre Regioni ed enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione [139];

c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti [140].

     22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non può essere complessivamente superiore a otto unità [141].

     23. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni [142].

     24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 3.3.61.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24 bis. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, in conformità all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), la Giunta regionale con deliberazione individua i procedimenti, anche di competenza degli enti strumentali della Regione o delegati agli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) [143].

     24 ter. La deliberazione di cui al comma 24 bis è adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali in caso di procedimenti delegati agli enti locali [144].

     24 quater. Con la deliberazione di cui al comma 24 bis sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, le direttive per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei CAA, nonchè i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 99/2004 [145].

     24 quinquies. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 24 quater, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta [146].

     24 sexies. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento [147].

     24 septies. Le Amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento finale stipulano convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai CAA sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, le convenzioni sono stipulate dai dirigenti dei Servizi titolari dei singoli procedimenti ai quali le convenzioni si riferiscono [148].

     25. I commi 51, 52 e 53 dell’articolo 9 della legge regionale 3/2002, sono abrogati.

     26. Al fine di garantire la gestione organizzativa ordinaria delle attività proprie del Commissario straordinario di cui all’ordinanza del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, 14 febbraio 2002, n. 3182 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nella misura di 200.000 euro l’assegnazione a tal fine disposta dallo Stato e a disporne il trasferimento sul conto corrente relativo alla contabilità speciale aperto a nome del Commissario medesimo presso la Banca d’Italia.

     27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 37, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e dall’articolo 1, commi 12 e 16, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AreRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), per gli oneri relativi all’anno 2002 è autorizzata la spesa di 140.179,42 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Nell’ambito delle finalità previste delle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), relativamente all’attuazione del progetto “Conti pubblici territoriali”, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le somme assegnate dallo Stato per acquisizioni di hardware, software, corsi di formazione per il personale, per spese dirette e per consulenze per assicurare la rilevazione diretta e le elaborazioni, nonché ogni altra attività idonea ad accrescere la funzionalità del Nucleo regionale conti pubblici territoriali [149].

     30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 298.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.7.1.1324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all’assegnazione di pari importo disposta dallo Stato con la citata delibera CIPE n. 36/2002 e previsto nello stato di previsione dell’entrata dei precitati bilanci sull’unità previsionale di base 2.3.1324, con riferimento al capitolo 691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con l’articolo 1 - tabella A1.

     31. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’anno 2003, ad effettuare la sperimentazione del voto elettronico in una sezione elettorale dei Comuni di Trieste, Gorizia, San Vito al Tagliamento e Cividale del Friuli.

     32. A fronte degli oneri anticipati per la sperimentazione dai Comuni di cui al comma 31, la Regione eroga a ciascuno di essi un’assegnazione forfetaria posticipata dell’importo di 40.000 euro.

     33. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere direttamente le eventuali ulteriori spese per la pubblicizzazione della sperimentazione del voto elettronico di cui al comma 31.

     34. Per le finalità di cui ai commi 31 e 32 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1724 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare incontri, manifestazioni e a promuovere attività informatico-divulgative della carta tecnica aerofotogrammetrica, della cartografia a piccola scala e delle relative cartografie tematiche del territorio regionale, nonché degli strumenti legislativi e pianificatori regionali.

     37. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.21.1.1632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. [L’autorizzazione alla concessione all’Ente autonomo del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste delle anticipazioni di cassa previste ai sensi dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 3/2002, è rinnovata nel medesimo importo e con le medesime modalità per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005] [150].

     39. [Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.42.2.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [151].

     40. [L’entrata derivante dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 38 è prevista nelle variazioni di cui alla tabella A1 nell’importo complessivo di 15 milioni di euro, suddivisi in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, sull’unità previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 60 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [152].

     41. [Ferma restando l’autorizzazione prevista dal comma 38, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli altri organismi primari di produzione teatrale e musicale del Friuli Venezia Giulia, come definiti ai sensi delle norme del titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (F.u.s.). Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all’assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all’Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente comma] [153].

     42. [Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 9 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.42.2.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5073 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [154].

     43. [Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 41 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1 nell’importo complessivo di 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, sull’unità previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 61 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [155].

     44. Ai fini della concessione a favore dell’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia delle garanzie fideiussorie previste ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), il limite massimo dell’importo delle garanzie prestate dall’Amministrazione regionale è elevato fino alla concorrenza di 1 milione di euro.

     45. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 44 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1546 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. In relazione al disposto di cui all’articolo 4, commi 7 e 13, della legge regionale 3/2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici dell’Agenzia regionale per l’impiego.

     47. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.65.1.2993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8487 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

AVANZO VINCOLATO 2002

DESTINAZIONE A COPERTURA 2003

UPB/ capitoli

stanziamenti

artt/commi

UPB/capitoli

stanziamenti

1.2.7.2.10/877

220.000,00

8/71 tab G

3.3.7.1.69/885

220.000,00

9.1.42.2.3001/5039

80.000,00

6/9

9.1.42.2.269/5606

80.000,00

11.1.61.2.352/6302

821.210,68

7/93 tab F

15.4.61.2.2356/6330

821.210,68

11.1.61.2.352/6304

678.789,32

7/93 tab F

15.4.61.2.2356/6330

678.789,32

13.2.63.2.455/8914

200.000,00

7/93 tab F

13.2.63.2.455/8930

200.000,00

13.2.63.2.455/8915

180.000,00

7/93 tab F

13.2.63.2.455/8930

180.000,00

 

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Commissario e ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per l’impiego le indennità e i rimborsi previsti dalle disposizioni vigenti, per il periodo di svolgimento dell’attività espletata da detti organi successivamente alla soppressione dell’Agenzia, disposta a decorrere dall’1 gennaio 2003 dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale 3/2002.

     49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.65.1.2993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8489 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2002, iscritti sulle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell’esercizio 2003 e costituiscono avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2003 con gli articoli/commi della presente legge rispettivamente sottoindicati, con riferimento alle seguenti unità previsionali di base/capitoli del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l’anno 2003] [156]

     51. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di 1.549.370,70 euro non impegnata al 31 dicembre 2002 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.9.2.347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003 e affluisce in disponibilità del bilancio per l’anno 2003] [157].

     52. [L’assegnazione statale di 11.423.393 euro, di cui 11.308.482,29 euro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), 86.125,27 euro ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 28.785,44 euro ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 626 (Attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività), accertata sull’unità previsionale di base 2.3.9 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, costituisce avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2003 con gli articoli/commi della presente legge rispettivamente sottoindicati, con riferimento alle seguenti unità previsionali di base /capitoli dei citati bilanci e documento tecnico, sui quali è iscritta in deroga alla procedura prevista dall’articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dall’articolo 6, comma 44, della legge regionale 23/2002:

 

UPB

artt/commi

capitoli

stanziamenti

2.2.62.2.39

7/93 tab F

7620

1.611.430,36

12.1.62.2.290

7/93 tab F

7710

4.648.000,00

12.2.62.2.309

7/93 tab F

7811

1.291.000,00

12.3.62.2.318

7/93 tab F

7942

3.131.000,00

12.5.62.2.331

7/93 tab F

8020

671.472,07

12.5.62.2.331

7/93 tab F

8030

25.000,00

14.4.64.2.510

7/93 tab F

9312

45.490,57] [158]

 

     53. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di 50.000 euro non impegnata al 31 dicembre 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2003] [159].

     54. [Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sulle unità previsionali di base 11.1.61.2.2000 e 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 6250 e rispettivamente 6252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, entro il limite rispettivamente di 116.109,84 euro e di 212.573,66 euro dell’assegnazione iscritta, in deroga all’articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, sono trasferite nella competenza dell’esercizio 2003 sull’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [160].

     55. L’assegnazione di 232.219,68 euro disposta dallo Stato per l’anno 2001 ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura), accertata sull’unità previsionale di base 2.3.599 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 510 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, costituisce avanzo vincolato alla copertura di parte della spesa autorizzata per l’anno 2003 con l’articolo 7, comma 93, a carico della unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. [In deroga all’articolo 17, commi 5 e 12, della legge regionale 7/1999, le somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull’unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 9636 e 9637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per l’ammontare di 7.098.696,19 euro e, rispettivamente, di 3.636.420,49 euro, al fine dell’applicazione delle determinazioni giuntali relativamente all’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale per gli anni 1998-1999 e 2000-2001, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sono trasferite nella competenza dell’esercizio 2003 nell’ambito dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [161].

     57. [In relazione al disposto dell’articolo 30, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), lo stanziamento di 24.214.527,93 euro iscritto sul capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 in corrispondenza all’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 13, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 644/1994, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), non utilizzato al 31 dicembre 2002, non è trasferito ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, e costituisce avanzo vincolato alla copertura della spesa autorizzata per l’anno 2003 con gli articoli/commi della presente legge rispettivamente sottoindicati, con riferimento alle seguenti unità previsionali di base/capitoli del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l’anno 2003, sui quali è iscritta nel rispetto delle finalità di spesa previste dal citato articolo 30, comma 13, della legge 289/2002:

 

artt/commi

UPB/capitoli

stanziamenti

1/21 tab A2

53.6.8.2.9/9710 - partita 141

11.000.000,00

7/93 tab F

12.5.62.2.331/8020

11.214.527,93

7/93 tab F

12.3.62.2.318/7932

1.000.000,00

7/93 tab F

12.3.62.2.318/7942

1.000.000,00] [162]

 

     58. L’Amministrazione regionale, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati in materia di patto di stabilità e crescita con l’articolo 29 della legge 289/2002, ai sensi del comma 18 del medesimo articolo, attiva, per il tramite della Ragioneria generale, un monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa, con specifico riguardo all’attuazione dell’accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze relativo ai flussi di cassa, nei confronti della gestione del bilancio regionale per il triennio 2003-2005. A tale fine, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche, definisce i livelli massimi di impegno e di pagamento.

     59. La deliberazione di cui al comma 58, in deroga a eventuali disposizioni di settore, costituisce parametro per la verifica di regolarità contabile sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge regionale 7/1999.

     60. Le disposizioni di cui al comma 59 non trovano applicazione nei confronti:

     a) delle spese obbligatorie e d’ordine;

     b) delle spese relative all’adempimento di obbligazioni discendenti da contratto;

     c) delle spese relative all’impiego di fondi strutturali e di assegnazioni a destinazione vincolata la cui normativa di riferimento disciplini le modalità e i termini di impegno ed erogazione;

     d) delle spese connesse all’adempimento di obblighi fiscali, tributari o previdenziali.

     61. L’articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è abrogato.

     62. Le spese straordinarie sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del mese di novembre 2002, individuati con delibera della Giunta regionale, sono escluse dai limiti previsti dal patto di stabilità e crescita per gli esercizi finanziari 2002-2003.

     63. All’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo il comma 1 bis, sono aggiunti i seguenti: «1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall’ente proprietario con l’obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall’ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati.

     1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell’atto.».

     64. Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è soppresso.

     65. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58 (Quote associative della Regione ad Enti e Associazioni e partecipazione a spese per convegni, congressi, ecc. degli enti medesimi), è abrogato.

     66. I commi 14 e 15 dell’articolo 9 della legge regionale 3/2002, sono abrogati.

     67. Il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è abrogato.

     68. Qualora, in relazione alla conversione in euro del singolo importo dovuto a ciascuno dei beneficiari di un unico impegno di spesa disposto a favore di una pluralità di beneficiari, si generino delle quote di spesa non coperte finanziariamente dal rispettivo impegno di spesa a causa dello scostamento in eccesso delle prime rispetto al secondo, la quota eccedente è pagata fino a concorrenza dell’impegno di spesa di riferimento, ed è annullata per la restante quota. Qualora lo scostamento riguardi impegni di spesa assunti a fronte di limiti di impegno, il pagamento, ovvero l’annullamento, sono proiettati su ciascuno degli anni di estensione del limite di impegno medesimo.

     68 bis. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l’annullamento degli importi eccedenti rispetto all’impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l’annullamento è riassorbito, avuto riguardo all’ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze [163].

     69. In relazione al disposto di cui al comma 68 le autorizzazioni di spesa disposte con la legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 69, in relazione al disposto di cui all’articolo 9, comma 68, della medesima legge regionale 3/2002, sono revocate, a decorrere dall’anno 2003, con il comma 71 - tabella G - a carico delle pertinenti unità previsionali di base/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale/documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l’anno 2003.

     70. I capitoli 609, 8487 e 1706 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l’anno 2003, sono inseriti nell’Elenco 1 - “Spese obbligatorie” annesso al documento tecnico medesimo. Da detto elenco sono altresì eliminati i capitoli del medesimo stato di previsione, istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 69, della legge regionale 3/2002.

     71. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 21 e 22, e dagli articoli da 2 a 8, e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 8 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 10. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).

     1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima:

     [a) articolo 7, commi 17 e 18] [164];

     b) articolo 7, commi 22, 23 e 24;

     c) articolo 7, commi 37 e 38.

     2. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 93 - tabella F, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 9/1998, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:

 

UPB

capitoli

12.5.62.2.331

8010

12.5.62.2.331

8020

 

     sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2003.

 

 

     ALLEGATI [165]

     (Omissis).

 


[1] Lettera così modificata dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[2] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[5] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[7] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[8] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[9] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, a partire dall’1 luglio 2004.

[10] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[11] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[12] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[14] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[15] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[16] Lettera aggiunta dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[17] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[19] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[20] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[21] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[22] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[23] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[24] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[25] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[26] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[27] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[28] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[29] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[30] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[31] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[33] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[34] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[35] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[36] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[37] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[38] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[39] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[40] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[41] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[42] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[43] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[44] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[45] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[46] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[47] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[48] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[49] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[50] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 13 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[51] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[52] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[53] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[54] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[55] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[56] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[57] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

[58] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[59] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 24, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[60] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[61] Comma modificato dall’art. 15 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[62] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[63] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[64] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[65] Comma sostituito dall’art. 11 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[66] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[67] Comma modificato dall’art. 11 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[68] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[69] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[71] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[72] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[73] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[74] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[75] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[76] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[77] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[78] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[79] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, dall’art. 5 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15, modificato dall'art. 16 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18, dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[80] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[81] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[82] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[83] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[84] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[85] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[86] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[87] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[88] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[89] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[90] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[91] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[92] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[93] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[94] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[95] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[96] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[97] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[98] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[99] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[100] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[101] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[102] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[103] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[104] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[105] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[106] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[107] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[108] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[109] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[110] Comma modificato dall’art. 23 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[111] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[112] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[113] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[114] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[115] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[116] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[117] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[118] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[119] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[120] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[121] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[122] Per l’abrogazione delle norme sui contributi per il funzionamento degli enti gestori di cui al presente comma, vedi l’art. 32 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[123] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[124] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[125] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[126] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[127] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[128] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[129] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[130] Comma già sostituito dall’art. 10 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18, modificato dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[131] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[132] Comma sostituito dall’art. 10 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[133] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[134] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[135] Comma già sostituito dall’art. 13 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[136] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[137] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[138] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[139] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[140] L'originario comma 2 bis è stato così sostituito dagli attuali commi 2 bis, ter e quater per effetto dell'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[141] L'originario comma 2 bis è stato così sostituito dagli attuali commi 2 bis, ter e quater per effetto dell'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[142] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[143] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[144] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[145] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[146] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[147] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[148] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[149] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[150] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[151] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[152] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[153] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[154] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[155] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[156] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[157] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[158] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[159] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[160] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[161] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[162] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[163] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[164] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[165] Tabella G modificata dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.