Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 08/03/2004 |
Numero: | 5 |
§ 5.4.135 - L.R. 8 marzo 2004, n. 5.
Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
(B.U. 10 marzo 2004, n. 10).
Art. 1. (Oggetto).
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili attribuite alla Regione ai sensi del
Art. 2. (Trasferimento delle funzioni).
1. Le funzioni di cui all’articolo 1 sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali funzioni sono esercitate con le modalità di sportello unico.
2. In relazione a quanto previsto dall’articolo 130, comma 3, del
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 130, comma 4, del
Art. 3. (Forme di collaborazione).
1. Le forme di collaborazione di cui all’articolo 3 del
Art. 4. (Trasferimento del personale).
1. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, il personale di cui all’articolo 4 del
Art. 5. (Trasferimento di risorse finanziarie).
1. Le risorse finanziarie correlate al costo del personale trasferito, nonché quelle correlate alle spese di funzionamento, attribuite dallo Stato alla Regione, saranno assegnate alle Aziende per i servizi sanitari.
Art. 6. (Norme finanziarie).
1. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del
2. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, relativamente alle spese per il personale trasferito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, sull’unità previsionale di base 7.1.310.1.473 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.1 - Rubrica n. 310 - spese correnti - con la denominazione “Trasferimenti per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di invalidi civili”, con riferimento al capitolo 4379 (1.2.157.2.10.07), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione “Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese relative al personale trasferito dallo Stato ai sensi del
3. Le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
4. In relazione al disposto di cui all’articolo 5, relativamente alle spese di funzionamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, sull’unità previsionale di base 7.1.310.1.473 dello stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 4380 (1.2.157.2.10.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio della economia sanitaria - con la denominazione “Trasferimenti alle aziende sanitarie locali per le spese di funzionamento connesse al trasferimento delle funzioni in materia di invalidi civili ai sensi del
Art. 7. (Trasferimento di archivi di atti, documenti e dati).
1. Gli archivi di atti, documenti e dati connessi all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1 sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell’assegnazione alla Regione.
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA “A”
DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI
AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’
(Articolo 4, comma 1)
CCNL COMPARTO SANITA’ |
CCNL COMPARTO MINISTERI |
|
|
CATEGORIA |
AREE/LIVELLI |
|
|
A |
A/I - II - III |
B |
B1 / IV |
B - liv. BS |
B2 / V |
C |
B3 / VI |
D |
C1 / VII |
D - liv. DS |
C2 / VIII |
|
C3 / IX |
TABELLA “B”
DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE TRA
LE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI
(Articolo 4, comma 1)
AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI |
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE |
|||
|
AREA C |
AREA B |
AREA A |
TOTALE |
|
|
|
|
|
A.S.S. 1 – TRIESTE |
1 |
1 |
- |
2 |
A.S.S. 2 – GORIZIA |
- |
2 |
- |
2 |
A.S.S. 3 - GEMONA DEL FRIULI |
- |
2 |
- |
2 |
A.S.S. 4 – UDINE |
1 |
1 |
- |
2 |
A.S.S. 5 – PALMANOVA |
- |
1 |
1 |
2 |
A.S.S. 6 – PORDENONE |
1 |
1 |
- |
2 |