§ 41.7.249 - D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 270.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:31/10/2002
Numero:270


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili
Art. 2.  Decorrenza del trasferimento
Art. 3.  Forme di collaborazione
Art. 4.  Trasferimento di personale
Art. 5.  Trasferimento degli archivi
Art. 6.  Disposizioni finanziarie


§ 41.7.249 - D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 270.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

(G.U. 11 dicembre 2002, n. 290)

 

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni amministrative in materia di invalidi civili

     1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione, secondo il criterio di integrale copertura, provvede con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale.

 

          Art. 2. Decorrenza del trasferimento

     1. Il trasferimento ha effetto decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Entro il termine di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.

     La legge regionale può stabilire che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile sia esercitata dall'INPS, secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

          Art. 3. Forme di collaborazione

     1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza anche con la partecipazione dei responsabili di settore degli Uffici Territoriali del Governo, già competenti per la trattazione della materia, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

     2. Qualora, alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, non siano ancora state trasferite le risorse finanziarie ed umane di cui agli articoli 4 e 6, comma 1, la Regione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni ad essa trasferite, delle strutture degli Uffici Territoriali del Governo.

 

          Art. 4. Trasferimento di personale

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili.

     2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446.

     3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in Euro 30.780,83 annui per ogni unità di personale.

     4. Con decreti del Ministro dell'interno si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

 

          Art. 5. Trasferimento degli archivi

     1. Sono trasferiti alla Regione gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

 

          Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in via transitoria, all'assegnazione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento e per il personale, si provvede in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 13 novembre 2000, recante: "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili".

     2. Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, modificherà il titolo IV dello Statuto, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.