§ 6.4.257 - L.R. 14 agosto 2008, n. 9.
Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:14/08/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività economiche)
Art. 3.  (Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Gestione del territorio)
Art. 5.  (Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Beni, attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Istruzione, formazione, università e ricerca)
Art. 8.  (Sanità pubblica)
Art. 9.  (Protezione sociale)
Art. 10.  (Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.257 - L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

(B.U. 22 agosto 2008, n. 18 - S.O.)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 617.629.031,90 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e nel bilancio per l'anno 2008, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2007, nell'importo di 923.089.813,74 euro, con una differenza in aumento di 305.460.781,84 euro, di cui:

a) 193.723.224,11 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1;

b) 111.737.557,73 euro finalizzati alla riduzione dell'indebitamento autorizzato con l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), sono corrispondentemente ridotte di pari importo le scritture contabili sui residui attivi all'1 gennaio 2008 del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio di cui alla annessa tabella A4 relativa ai rifinanziamenti/definanziamenti settoriali.

6. Gli stanziamenti delle seguenti partite di fondo globale di parte corrente, previsti dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 31/2007, riportati nella tabella B allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:

a) UB 1.7.1.1043 - partita 41 - variazione in diminuzione di 149.000 euro per l'anno 2008, partita 42 - variazione in diminuzione di 199.000 euro per l'anno 2008, partita 45 - variazione in diminuzione di 60.000 euro per l'anno 2008 e partita 46 - variazione in diminuzione di 39.000 euro per l'anno 2008, disposte con la tabella A4;

b) UB 8.9.1.3410 - partita 111 - variazione in diminuzione di 243.000 euro per l'anno 2008 disposta con la tabella A 4;

c) UB 9.6.1.5038 - partita 56 - variazione in diminuzione di 1.200.000 euro per l'anno 2008 disposta con l'articolo 10, comma 30, lettera a).

7. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 31/2007, riportati nella tabella C allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:

a) UB 10.2.2.1166 - variazione in diminuzione di 120.000 euro per l'anno 2008 disposta dall'articolo 11, comma 5 e dall'articolo 12, comma 14, lettera c) [1];

b) UB 10.5.1.1175 - variazione in aumento di 4 milioni di euro per l'anno 2008 disposta con la tabella A1;

c) UB 10.5.1.1176 - variazione in aumento di 4.635.358,65 euro per l'anno 2008, variazione in diminuzione di 2.000 euro per l'anno 2009 e variazione in aumento di 70.000 euro con l'anno 2010 disposta con la tabella A1, la tabella A4 e con l'articolo 12, comma 4;

d) UB 10.5.2.1175 - variazione in aumento di 4.200.000 euro per l'anno 2008 disposta con la tabella A1;

e) UB 10.5.2.1176 - variazioni in aumento di 8.311.380,10 per l'anno 2008, di 12.013,27 euro per l'anno 2009 e di 287.313,50 euro per l'anno 2010 disposte con la tabella A1 e la tabella A4;

f) UB 11.3.1.5033 relativamente al Fondo per la contrattazione integrativa di cui all' articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonchè ulteriori disposizioni in materia di personale), - variazione in aumento di 1.634.735,22 euro per l'anno 2008 disposta con la tabella A1.

8. Le finalità di cui all'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), previste a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono poste a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 del precitato stato di previsione.

9. Lo stanziamento complessivo di 3.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per l'anno 2008 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per le finalità di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2005, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), e di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), previsto a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, è posto a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 del medesimo stato di previsione della spesa; conseguentemente, lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.1.1.1095 del precitato stato di previsione è ridotto di complessivi 3.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per l'anno 2008 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 del medesimo stato di previsione è incrementato di pari importo per ciascuno degli anni medesimi.

10. Lo stanziamento di 20.000 euro, per l'anno 2008 per le finalità di cui all'articolo 7, comma 39, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), previsto a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, è posto a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 del medesimo stato di previsione della spesa; conseguentemente, lo stanziamento dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 del precitato stato di previsione è ridotto di 20.000 euro per l'anno 2008 e lo stanziamento dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 del medesimo stato di previsione è incrementato di pari importo per ciascuno degli anni medesimi.

11. Lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 15.000 euro per l'anno 2008 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della attività culturali), e all'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984), previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.1104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, è posto a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1094 del medesimo stato di previsione della spesa; conseguentemente, lo stanziamento dell'unità di bilancio 5.3.1.1104 del precitato stato di previsione è ridotto di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 15.000 euro per l'anno 2008 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e lo stanziamento dell'unità di bilancio 5.2.1.1094 del medesimo stato di previsione è incrementato di pari importo per ciascuno degli anni medesimi.

12. Le finalità di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono poste a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.1055 del precitato stato di previsione.

13. Lo stanziamento complessivo di 60.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 10.000 euro per l'anno 2009, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 89, lettera i), e comma 96, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), previsto a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, è posto a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 del medesimo stato di previsione della spesa; conseguentemente, lo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 del precitato stato di previsione è ridotto di 60.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 10.000 euro per l'anno 2009 e lo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 del medesimo stato di previsione è incrementato di pari importo per ciascuno degli anni medesimi.

 

     Art. 2. (Attività economiche)

1. L'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), come modificato dall'articolo 101 della legge regionale 13/1998, è abrogato.

2. In conformità a quanto previsto al punto VIII.E. (Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 319/01 del 27 dicembre 2006, le disposizioni di cui all' articolo 34 della legge regionale 20/1992 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di aiuto in conto capitale presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2007 [2].

3. Dopo il comma 68 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è inserito il seguente:

«68 bis. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano anche ai piani di ristrutturazione presentati da parte di imprese agricole di produzione primaria non soggetti alla notifica individuale ai sensi del regime di aiuto approvato con decisione della Commissione europea C(2006)3453. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione dell'aiuto in conto capitale alle aziende agricole di produzione primaria.».

4. L'articolo 20 (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico) della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25, è abrogato.

5. Le imprese, che hanno richiesto i benefici ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25/2007, possono presentare un nuovo piano di ristrutturazione e richiedere il finanziamento in conto capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 68 bis, della legge regionale 15/2005, come inserito dal comma 3, mediante ripresentazione del piano di ristrutturazione o presentazione di uno nuovo da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:

«5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.».

8. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 17/2006, come sostituito dal comma 7, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. I numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono sostituiti dai seguenti:

«1) per il primo anno di vigenza del piano: erogazione del contributo, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 300.000 euro;

2) per gli anni successivi al primo: erogazione di contributi annuali, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 175.000 euro, previa rendicontazione dell'annualità precedente.».

10. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 5, comma 24, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 9, previsto in complessivi un milione di euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi all'associazione «Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale» con il decreto 15 luglio 2008, n. 2015/PROD/PROM (Concessione di un contributo a favore dell'associazione «Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale» - con sede a Udine - a sostegno della partecipazione ad iniziative fieristiche 2008. Erogazione in via anticipata del finanziamento), e con il decreto 28 luglio 2008, n. 2140/PROD/PROM (Finanziamento a favore dell'associazione Agriturismo del Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale - per la realizzazione dell'iniziativa: agriturismo senza frontiere 2008. Impegno di spesa), anche per le finalità istituzionali dei soggetti beneficiari dei medesimi, ivi compreso il ripiano delle eventuali perdite.

12. Il comma 93 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 è sostituito dal seguente:

«93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare i rientri derivanti al bilancio regionale tramite Friulia SpA dalla distribuzione di riserve della Friulia Lis SpA, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, per gli importi sotto elencati in relazione agli interventi a fianco dei medesimi indicati:

a) per 1.800.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, relativi agli incentivi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore artigiano;

b) per 2.200.000 euro, agli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche, relativi agli incentivi per l'innovazione nel settore del commercio e dei servizi alle imprese e alle persone;

c) per 6 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche, relativi agli incentivi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nel settore industriale;

d) per 5 milioni di euro, agli interventi previsti dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e successive modifiche, per i finanziamenti agevolati a medio e lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.».

13. I commi da 94 a 97 della legge regionale 15/2005 sono abrogati.

14. L'onere complessivo di 15 milioni di euro, derivante dal disposto di cui al comma 12, suddiviso come di seguito indicato, fa carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) per 1.800.000 euro di cui alla lettera a) all'unità di bilancio 1.6.2.1036;

b) per 2.200.000 euro di cui alla lettera b) all'unità di bilancio 1.6.1.1036;

c) per 6 milioni di euro di cui alla lettera c) all'unità di bilancio 1.6.2.1036;

d) per 5 milioni di euro di cui alla lettera d) all'unità di bilancio 1.3.2.1018.

15. All'onere complessivo, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte con le risorse di pari importo complessivo previste sull'unità di bilancio 4.1.152 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

16. [Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per il ricorso, da parte del Comune di Grado, alla finanza di progetto per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località] [3].

17. [L'attuazione degli interventi di cui al comma 16 è affidata a un Commissario straordinario, nominato dal Comune di Grado previa intesa con l'Amministrazione regionale, che si avvale di un Ufficio Speciale di Progetto la cui costituzione è disciplinata nell'ambito dell'intesa di cui al comma 16. L'accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Grado, di cui all'articolo 5, comma 53, della legge regionale 30/2007, è stipulato sulla base degli esiti delle procedure di gara di project financing per la realizzazione e gestione dell'intervento di cui al comma 16. L'accordo di programma ha valore autorizzativo in ordine alla prestazione da parte della Regione di garanzie fideiussorie o nella forma di delegazione di pagamento, in sostituzione di quelle ipotecarie iscritte a peso degli immobili oggetto di conferimento] [4].

18. [Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, oltre che del personale assegnato dal Comune di Grado, di personale distaccato dalla Regione, anche a tempo parziale, ovvero di personale a contratto secondo quanto previsto dall'intesa di cui al comma 16 e dall'accordo di programma di cui al comma 17] [5].

19. Gli oneri relativi al Commissario straordinario e all'Ufficio Speciale di Progetto sono a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

20. [Al comma 53 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007 le parole: «e afferenti al complesso termale di Grado» sono soppresse] [6].

21. Con riferimento all'unità di bilancio 1.4.1.1026, il comma 3 ter dell'articolo 32 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:

«3 ter. I contributi «de minimis» contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell'esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell'esercizio 2007 e dell'esercizio 2008 sino all'entrata in vigore dei regolamenti provinciali attuativi del regolamento regionale.».

22. Al fine di mantenere nel tempo i risultati conseguiti nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino, con l'attuazione dei Progetti «Via Alpina» e «Viadventure», nonchè di promuovere e sostenere le potenzialità che tali progetti hanno evidenziato nell'ambito dello sviluppo turistico e culturale del territorio montano regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al finanziamento pro quota dei programmi di interventi di manutenzione e sviluppo per il biennio 2008/2009 correlati al tracciato internazionale della Via Alpina, come individuati dal parternariato nazionale e internazionale della Via Alpina tramite le proprie strutture gestionali e operative, ovvero il Comitato internazionale di pilotaggio, il Segretariato internazionale di gestione, rappresentato dalla Grande Traversèe des Alpes e il Comitato Nazionale Italiano.

23. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 22, previsto in complessivi 10.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

24. All'onere di 10.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 23 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 del medesimo stato di previsione.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 200.000 euro in favore dell'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia per la stipula di una convenzione tra la medesima Agenzia e i Consorzi garanzia fidi al fine dell'attivazione di finanziamenti da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del «distretto industriale della sedia»), e che svolgono l'attività economica in tale deliberazione indicata. I finanziamenti devono essere finalizzati all'acquisto delle scorte necessarie al ciclo di produzione aziendale in modo da consentire alle imprese del distretto di dilazionare l'immediato esborso sostenuto per l'approntamento delle materie prime.

26. I Consorzi garanzia fidi concedono le garanzie alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

27. Per le finalità di cui al comma 25, è prevista la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2008.

28. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno come di seguito indicato:

a) per la quota di 140.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008;

b) per la quota di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 del medesimo stato di previsione.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia il contributo assegnato con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2007, n. 793 (Contributi a favore dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Riparto 2007), per la realizzazione di una strada di servizio alla zona «D» del Piano territoriale infraregionale della zona industriale di Gorizia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), a valere sulle risorse appositamente riallocate a decorrere dal 2009 sull'unità di bilancio 1.5.2.1030, pari a 150.858 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023, con le variazioni previste nella tabella A4 di cui all'articolo 1, comma 5.

30. Il comma 54 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

«54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università degli studi di Udine per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio a laureati che effettuano, presso i Dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agro-alimentare e veterinario; a tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio.».

31. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 30, fa carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

 

     Art. 3. (Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Disposizioni in materia di contributi)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite le Amministrazioni provinciali, un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali, per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o frazione di esso e non è cumulabile con altre sovvenzioni.

4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alle Amministrazioni provinciali; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonchè attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

6. Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5.

7. Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse.».

2. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005, come sostituito dal comma 1, previsto in complessivi 100.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 del medesimo stato di previsione.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 9/2005, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal conferimento di prestazioni specialistiche e dalla corresponsione del premio di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connessi alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. Per le finalità di cui al comma 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. Il Comune di Pordenone è autorizzato a utilizzare integralmente i finanziamenti impegnati nell'esercizio finanziario 2003 e assegnati in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva a seguito degli eventi alluvionali del 2002, al fine di realizzare ulteriori interventi di messa in sicurezza di infrastrutture viarie comunali a rischio di inondazione.

8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.2.1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le persone fisiche di cui al comma 2, lettera a), devono possedere, quali requisiti indispensabili, la residenza nel comune ove è previsto il rilevamento e la capacità tecnica indispensabile per la raccolta di dati nivo-meteorologici acquisita con precedenti analoghe esperienze o dimostrata dal conseguimento della qualifica di Osservatore nivologico o assimilabile.».

10. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 34/1988, come aggiunto dal comma 9, è prevista la spesa di 20.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

11. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), dopo le parole «tali eventualità» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè a eseguire studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento a tali situazioni».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i contributi pluriennali, per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario per la Laguna di Marano e Grado, si intendono riferiti anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 13 fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

15. Ai fini dell'attuazione e della programmazione degli interventi previsti dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del fiume Livenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con l'importo di 15.000 euro per l'iniziativa denominata Laboratorio Livenza 2007.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è prevista la spesa di 15.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 2.5.1.1055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

17. Alla concessione e contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 15 si provvede con decreto del direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

18. Le entrate previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate al «Fondo per l'ambiente» di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale 5/1997 e sono iscritte all'unità di bilancio 2.5.1.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

19. La Giunta regionale, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, provvede, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare e iscrivere le risorse di cui al comma 18, nelle appropriate unità di bilancio per le finalità del Fondo medesimo previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione alle previsioni dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia).

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

21. La concessione dei finanziamenti disposti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si intende effettuata per l'intervento e non per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa del medesimo intervento.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 160/Pres. (Criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 4/2001), e all'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2004, n. 266/Pres. (Criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni), a eccezione del caso in cui venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, non si applicano ai soggetti concessionari dei finanziamenti di cui al comma 21 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato, oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 160/2002 e ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 266/2004, la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute.

23. I soggetti concessionari dei finanziamenti di cui al comma 21, che non presentano la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini fissati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 160/2002 e ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 266/2004, sono tenuti a produrre la citata documentazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2012, a pena di revoca del finanziamento concesso [7].

24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.1055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

25. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15/2004, è inserito il seguente:

«1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.».

26. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 15/2004, come inserito dal comma 25, si applicano ai procedimenti contributivi instaurati con l'atto di prenotazione delle risorse facenti carico al capitolo 2259 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.

27. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 15/2004, come inserito dal comma 25, e di cui al comma 26 del presente articolo, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.2.2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire a titolo gratuito al demanio regionale il canale di scarico della dismessa centrale idroelettrica di Malnisio, in Comune di Montereale Valcellina, in relazione alla necessità di garantire il deflusso idrico dal reticolo idrografico afferente.

29. Ai fini del risparmio energetico e del contenimento della spesa per la climatizzazione nei propri uffici, la Regione e gli Enti locali adottano iniziative per definire le temperature minime consentite per il periodo estivo negli ambienti di lavoro dotati di impianti di climatizzazione.

30. Al comma 45 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

 

     Art. 4. (Gestione del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in conto capitale richiesti dai soggetti che hanno presentato la relativa domanda per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali agli Ispettorati ripartimentali foreste competenti per territorio, entro il 29 dicembre 2006, in osservanza del bando-regolamento adottato in attuazione della sottomisura i5 - Azione 3 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2000 - 2006.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avviene su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, che deve pervenire agli uffici di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa di 35.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria da destinare al sollievo delle spese sostenute, anche per interessi passivi, per i lavori già eseguiti per la realizzazione dell'intervento.

5. La domanda per la sovvenzione di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace corredata di una relazione illustrativa della destinazione della sovvenzione. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione della sovvenzione e sono fissate le modalità di rendiconto.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è prevista la spesa di 180.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

7. [L'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. L'Amministrazione regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4, terzo comma, provvede alla prenotazione delle risorse necessarie alle Province ai fini dell'articolo 1.

2. In sede di prenotazione delle risorse di cui al comma 1, è determinato nella misura forfetaria del 3 per cento del finanziamento assegnato, il rimborso dovuto alle Province per le spese sostenute a fronte dell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 23/1966, e successive modificazioni e integrazioni.»] [8].

8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/1983, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo straordinario concesso sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per la ristrutturazione statica e funzionale, nonchè l'eventuale acquisizione, di immobile diverso da quello indicato e comunque da destinare a finalità pubbliche. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione [9].

10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 9 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

11. Il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, nonchè ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, ricerca, indirizzo, studio e a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione.».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 11, fanno carico alle unità di bilancio 3.10.1.2005 e 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

13. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), è aggiunta la seguente:

«e bis) contributi una tantum dell'importo massimo di 10.000 euro a favore di soggetti privati per interventi di recupero di immobili.».

14. In via di interpretazione autentica dell'articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), comma 69, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, l'efficacia del vincolo ivi previsto deve intendersi limitata alla prima assegnazione dell'immobile e la condizione di vincolo deve intendersi compiutamente soddisfatta con la sottoscrizione dell'atto con il quale l'Amministrazione proprietaria ha provveduto all'assegnazione dello stesso.

 

     Art. 5. (Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)

1. Al quinto comma dell'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale), dopo le parole «che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali» sono inserite le seguenti: «sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 66, quinto comma, della legge regionale 41/1986, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Dopo il comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«30 bis. I finanziamenti di cui al comma 30 possono essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui da parte della Società realizzatrice.».

4. L'onere derivante dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 30 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 3, fa carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, individua, tra le società a totale partecipazione regionale, i soggetti deputati a realizzare e a gestire le infrastrutture informatiche regionali, attività attualmente svolte da Mercurio SpA.

6. Per le finalità di cui al comma 5 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e ad attuare, rispetto alle attività e alle società coinvolte, ogni operazione di cessione, fusione, scissione o liquidazione.

7. A seguito del perfezionamento di quanto previsto al comma 6, i contributi e i finanziamenti assegnati, nonchè le delegazioni amministrative relative alla realizzazione di opere infrastrutturali già affidate alla società Mercurio SpA, sono confermati in capo al nuovo soggetto realizzatore o gestore.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Nell'ambito del piano complessivo di adeguamento e completamento del sistema di interscambio modale merci e passeggeri nel Comune di Pordenone, l'Amministrazione regionale individua nella Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, società a totale capitale pubblico, il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale, finanziati con le risorse di cui alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche, con possibilità di alienazione a titolo non oneroso dei beni di proprietà ad altro soggetto pubblico o a totale capitale pubblico, subordinatamente all'obbligo di quest'ultimo di mantenere il vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate con il concorso finanziario regionale per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal trasferimento della proprietà.

10. Al fine di consentire il più efficace utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg III A Italia Slovenia, la Giunta regionale è autorizzata a destinare finanziamenti già oggetto di formale provvedimento di impegno a seguito di rinuncia del beneficiario, a favore di altri interventi rientranti nelle finalità del medesimo programma.

11. Il competente dirigente provvede alla conferma dell'impegno di spesa, dando atto nel provvedimento dell'intervenuta rinuncia del beneficiario originario.

12. Il provvedimento di cui al comma 11 è notificato all'originario beneficiario.

 

     Art. 6. (Beni, attività culturali, ricreative e sportive)

1. [Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

5 ter. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.» ] [10].

2. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 5 bis, della legge regionale 12/2007, come aggiunto dal comma 1, sono previsti in 40.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [11].

3. I finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 6, comma 129, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a valere su stanziamenti di competenza dell'esercizio relativo all'anno 2008, possono essere utilizzati dai soggetti destinatari anche a copertura di spese sostenute per l'ordinaria attività istituzionale e per l'adeguamento delle strutture impiegate nella medesima attività.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. I finanziamenti assegnati nel 2008 ai sensi dell'articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007 sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. Al fine di favorire un'ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per campagne di sensibilizzazione che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia [12].

7 bis. Per le finalità previste al comma 7, per anziani s'intendono i soggetti di età superiore ai 64 anni [13].

8. Per le finalità previste al comma 7, le associazioni no profit operanti nel territorio regionale da almeno due anni presentano le domande di contributo, corredate della relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, del preventivo dettagliato delle spese, dell'indicazione dell'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento e della dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella predetta documentazione, alla struttura regionale competente entro la data dell'1 marzo 2009 [14].

9. I contributi di cui al comma 7, sono concessi in misura proporzionale all'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento [15].

9 bis. I contributi previsti al comma 7 sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile [16].

10. Per le finalità di cui al comma 7, è prevista la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

11. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.4.1.1127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime [17].

13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12 sono presentate alla struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato [18].

13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione [19].

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono previsti in 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio annuale per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

15. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 del medesimo stato di previsione.

16. Nelle more della revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda speciale Villa Manin, ai fini di una sua trasformazione in struttura deputata anche alla progettazione e regia di manifestazioni di rilevante interesse e impatto turistico per il Friuli Venezia Giulia, da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento e il concorso economico di soggetti pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, di un commissario straordinario, al quale sono affidati anche i compiti speciali di coordinamento della programmazione delle sopraddette manifestazioni di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia [20].

17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole «nonchè l'acquisto», sono inserite le seguenti: «, anche mediante assunzione di una quota maggioritaria di partecipazione in società proprietarie per intero dei relativi immobili,».

19. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 18, fa carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

20. [Al finanziamento degli interventi, previsti ai sensi della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), nonchè dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, per opere di rilevante dimensione, si può procedere per parti, mediante la concessione di più contributi consecutivi rapportati all'effettivo avanzamento del complessivo processo di realizzazione dell'intervento. La concessione dei contributi successivi al primo è disposta direttamente dalla struttura competente in materia, sulla base della spesa ammissibile come determinata ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in sede di istruttoria del progetto preliminare relativo all'intervento nel suo complesso. La struttura competente può altresì disporre, previa apposita istanza da parte del soggetto beneficiario, l'accorpamento dei contributi concessi in un unico procedimento amministrativo ai fini della rendicontazione finale dell'intervento] [21].

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

22. In conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari indicate all'articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, all'attuazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 18, comma 2, lettere c) e d), si provvede mediante l'applicazione delle norme di cui al Capo III, articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 23/2001).

23. All'attuazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 21 della legge regionale 26/2007 si provvede, limitatamente all'esercizio 2008, sulla base di programmi specifici approvati con deliberazione della Giunta regionale.

24. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

25. Al finanziamento delle attività realizzate dalle amministrazioni pubbliche locali ove insistono minoranze di lingua tedesca per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), si provvede annualmente, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), in attuazione di un programma approvato dalla Giunta regionale, sulla base dei progetti proposti a tal fine da parte delle amministrazioni interessate e presentati alla Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno [22].

26. L'erogazione dei finanziamenti ripartiti con il programma di cui al comma 25 è disposta dalla struttura regionale competente, previa acquisizione da parte di ciascun soggetto destinatario del piano analitico d'impiego delle risorse a esso assegnate.

27. Alla scadenza prevista dal programma per l'ultimazione degli interventi, le somme non utilizzate rientrano a far parte della disponibilità da ripartire con il programma per il periodo successivo.

28. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

29. I trasferimenti finanziari destinati ai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 248 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera a), 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002), per l'erogazione dei contributi previsti a favore dei corregionali rimpatriati dall'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), includono una quota pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei contributi da erogare, corrisposta a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei procedimenti contributivi.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

 

     Art. 7. (Istruzione, formazione, università e ricerca)

1. Il comma 9 bis dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come inserito dall'articolo 4, comma 47, della legge regionale 30/2007, è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.1121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. [Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:

«2 bis. A sollievo dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento di attività didattiche ed educative espressamente rivolte agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado sono altresì autorizzate a favore degli istituti indicati al comma 2, speciali assegnazioni finanziarie da ripartire in proporzione al numero degli alunni diversamente abili iscritti a ciascun istituto richiedente.»] [23].

4. [Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 9/2000, come inserito dal comma 3, è prevista la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 6.1.1.1121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2008] [24].

5. Il comma 47 ter dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), come inserito dall'articolo 4, comma 48, della legge regionale 30/2007, è abrogato.

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole: «In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario», sono soppresse.

7. Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «a decorrere dall'1 settembre 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2009-2010».

8. [Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge regionale 14/1991, nelle more dell'applicazione delle modificazioni introdotte all'articolo 3, comma 3, della legge medesima dall'articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 30/2007, nella determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo dei richiedenti si applica una riduzione di 5.500 euro per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito] [25].

9. [I trasferimenti finanziari disposti in favore delle amministrazioni provinciali per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla legge regionale 14/1991, e dall'articolo 16, commi 47, 47 ter e 48 della legge regionale 3/1998, includono una quota pari al 3 per cento dell'importo complessivo degli assegni da erogare, corrisposta a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti dalle amministrazioni provinciali stesse per la gestione dei procedimenti contributivi] [26].

10. [Gli oneri derivanti dalle norme di cui ai commi 5, 6 e 9 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.1127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [27].

11. [All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14/1991, dopo le parole «parificate o paritarie» sono aggiunte le seguenti: «o riconosciute con titolo di studio avente valore legale»] [28].

12. La concessione dei contributi ventennali a favore di Comuni e loro consorzi, nonchè di enti, associazioni, istituzioni e cooperative disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per interventi riammessi a contributo negli anni 2007, 2008 e 2009, si intende effettuata anche per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa di ogni intervento [29].

13. La concessione dei contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi, nonchè di enti, associazioni, istituzioni e cooperative disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per interventi riammessi a contributo negli anni 2007, 2008 e 2009, si intende effettuata anche per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa di ogni intervento [30].

14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.1122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

15. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole «Università degli studi della regione» sono inserite le seguenti: «dai Conservatori di musica della regione».

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il contributo all'Università degli studi di Trieste, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei fabbricati situati nel parco di San Giovanni di Trieste, da destinare ad aule, laboratori, studi e servizi bibliotecari della Facoltà e del Dipartimento di Psicologia, si intende riferito anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori medesimi.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 continuano a far carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

19. L'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) possono essere autorizzate all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 1/2005, dell'articolo 8, comma 38, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e dell'articolo 7, commi 5, 15 e 21, della legge regionale 1/2007, nei limiti dell'importo contributivo eccedente gli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per le finalità previste dalla richiamata normativa, per la realizzazione di ulteriori interventi affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

20. [Ad avvenuta conclusione degli interventi, a seguito della presentazione della documentazione a rendiconto e di specifica richiesta dell'ente interessato, il direttore centrale competente autorizza con decreto l'utilizzo dei contributi per l'esecuzione degli ulteriori interventi, qualora riscontri i presupposti di cui al comma 19] [31].

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico alle unità di bilancio 6.3.2.1126, 6.5.2.1130 e 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

22. Al comma 117 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007, dopo le parole «per l'attuazione di opere o interventi edilizi» sono inserite le seguenti: «e per l'acquisto di arredi e attrezzature».

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 1/2007, il contributo al Centro culturale Casa A. Zanussi Pordenone, per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e di ampliamento della «Casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone», si intende riferito anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori medesimi.

25. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 continuano a far carico all'unità di bilancio 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

26. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario possono essere autorizzati all'utilizzo di contributi regionali concessi per le finalità di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991) e all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 1/2007, nei limiti dell'importo contributivo eccedente la spesa per l'intervento per il quale sono stati concessi, oneri da mutuo inclusi, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

27. Ad avvenuta conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione a rendiconto e di specifica richiesta dell'ente interessato, il direttore centrale competente autorizza con decreto l'utilizzo dei contributi per l'esecuzione degli ulteriori lavori, qualora riscontri i presupposti di cui al comma 26.

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

 

     Art. 8. (Sanità pubblica)

1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996» sono aggiunte le seguenti: «e purchè siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini, secondo la tempistica stabilita dalle modalità di cui alla deliberazione prevista al comma 10, siano venuti a scadenza nell'anno precedente».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 37 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), il compenso per l'attività di componente dell'organo di indirizzo viene erogato anche per l'attività svolta nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

4. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a trasferire la proprietà del padiglione centrale dell'Ospedale di Cividale con relativi accessori e pertinenze, identificato catastalmente al foglio 22 mappale 50 del comune di Cividale del Friuli e ubicato in piazzale dell'Ospedale n. 2, all'Azienda ospedaliero universitaria «S. Maria della Misericordia» di Udine.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di cui al comma 4 provvedono agli atti di rispettiva competenza ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile e della regolazione dei reciproci rapporti conseguenti. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, l'immobile di cui al comma 4 è collocato nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria «S. Maria della Misericordia» di Udine.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti del Servizio sanitario regionale comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già approvate dalla programmazione regionale e aziendale riferita agli anni 2006 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, per le quali non siano state esperite le procedure di affidamento mediante appalto o concessione o non sia stato comunque dato avvio ai lavori, e che sono valutate non più coerenti con la programmazione regionale e aziendale attuale, indicandone i provvedimenti regionali di concessione e l'importo non utilizzato; contestualmente sono comunicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti.

7. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), gli atti pervenuti dagli enti del Servizio sanitario regionale, corredati delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi e non utilizzati e il relativo importo.

9. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 8, gli enti del Servizio sanitario regionale inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale:

a) la rendicontazione della quota parte utilizzata dei finanziamenti già concessi di cui al comma 6;

b) i progetti definitivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi e non utilizzati.

10. I termini indicati nei commi 6 e 9 sono perentori, pena la revoca dei finanziamenti regionali già concessi di cui al comma 6.

11. In relazione a quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 6, sono revocati. I nuovi termini di inizio, ultimazione e rendicontazione per i finanziamenti riprogrammati sono definiti contestualmente alla conferma dei finanziamenti di cui al comma 9, lettera b).

12. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), si intendono sospesi:

a) i procedimenti finalizzati al rilascio di nuovi accreditamenti, per i quali non sia stata conclusa l'attività istruttoria;

b) i procedimenti per i quali gli organi competenti non abbiano comunque proceduto alla verifica conseguente all'emanazione dei provvedimenti di accreditamento con riserva;

c) i procedimenti per i quali gli organi competenti non abbiano proceduto alle verifiche per l'accreditamento conseguenti alle modifiche delle autorizzazioni per le fattispecie dell'ampliamento o del trasferimento della struttura;

d) i procedimenti derivanti dall'obbligo di rinnovo, previsto alla scadenza della durata dell'accreditamento a pieno titolo.

13. Le strutture sanitarie private rientranti nelle fattispecie di cui al comma 12, qualora già titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale a seguito del conseguimento dell'accreditamento con riserva o a pieno titolo, sono da considerarsi provvisoriamente accreditate ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e in attesa dell'adozione dei provvedimenti ivi previsti rimangono titolari dei rapporti contrattuali in essere con le aziende sanitarie regionali.

14. Il permanere dei rapporti contrattuali di cui al comma 13 è subordinato alla conformità della struttura ai requisiti indicati nelle voci «Organizzazione Generale (OG)» e «Requisiti generali per gli Ambulatori Specialistici (AS)» di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1997, n. 1852 (Accreditamento delle strutture pubbliche e private).

15. La conformità delle strutture sanitarie ai requisiti di cui al comma 14 è verificata con un'attività di vigilanza a carattere straordinario, da attivarsi secondo le modalità previste dall'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 1852/1997 e da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. La verifica di cui al comma 15 viene effettuata anche nei confronti delle strutture rientranti nelle fattispecie di cui al comma 12, che ottengano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, una modifica dell'atto autorizzativo per le fattispecie dell'ampliamento o del trasferimento della struttura, prima dell'adozione dei provvedimenti per l'accreditamento definitivo.

17. Sono escluse dalla vigilanza a carattere straordinario le strutture eroganti le prestazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 15 luglio 2005, n. 1705 (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini), 29 marzo 2007, n. 705 (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita), 8 febbraio 2008, n. 297 (Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi), e 8 febbraio 2008, n. 298 (Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni).

18. Gli accordi contrattuali di cui ai commi 13 e 14, successivamente all'eventuale concessione dell'accreditamento definitivo di cui all'articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vengono sostituiti, sussistendone i presupposti, da nuovi accordi contrattuali, stipulati ai sensi dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo medesimo.

 

     Art. 9. (Protezione sociale)

1. L'articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

2. Sono fatte salve le domande regolarmente presentate per l'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 entro la data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 0278/Pres. (Attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza). E' escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento [32].

3. Entro il 30 settembre 2008 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni trasmettono alla Direzione centrale salute e protezione sociale una dichiarazione dalla quale risulti il fabbisogno necessario per la copertura dei costi di competenza dell'esercizio in corso e per l'anno 2009. Le risorse sono ripartite tra gli enti gestori stessi in relazione al fabbisogno verificato.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. [In attesa dell'organica revisione delle norme in materia sociale, l'Amministrazione regionale concorre a perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale nel territorio regionale, con il sostegno agli interventi attuati dai Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo a tal fine destinato, da assegnare ai Comuni stessi] [33].

6. [Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) [34];

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [35]] [36].

7. [La natura e l'ammontare dell'intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità al beneficio e le modalità di effettuazione dell'intervento sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi sono attuati attraverso i servizi sociali dei Comuni] [37].

8. [Le disponibilità del fondo di cui al comma 5 sono assegnate ai Comuni secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale] [38].

9. [E' istituito nel bilancio regionale, per le finalità di cui al comma 5, il «Fondo di solidarietà regionale» cui affluiscono risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale] [39].

10. [Per le finalità di cui al comma 9 è prevista la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [40].

11. All'articolo 19 della legge regionale 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 bis è sostituito dal seguente:

«6 bis. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente gestore sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, ovvero, qualora necessario e d'intesa fra le amministrazioni interessate, anche ai Comuni deleganti previa integrazione delle relative piante organiche.».

12. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole: «costituzione di una fondazione che provveda alla» sono soppresse.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

14. Al comma 95 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «di una struttura protetta per disabili nel territorio provinciale di Gorizia» sono sostituite dalle seguenti: «di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo, con sede a Medea, di risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale».

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

16. [Al comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30/2007, dopo le parole «di nidi d'infanzia autorizzati,» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori di nidi d'infanzia aziendali autorizzati,» ] [41].
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. Al comma 71 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole «e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 44, comma 2, lettere d), e), i) e».

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

20. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);

b) il comma 5 dell'articolo 22, l'articolo 58 e l'articolo 59 della legge regionale 18/2005 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 27, 25 e 26 della legge regionale 5/2005).

21. [In attesa della revisione delle norme regionali vigenti in materia, all'attuazione degli interventi finanziari della Regione nel settore dell'immigrazione si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi seguenti] [42].

22. [E' istituito nel bilancio regionale il «Fondo per gli interventi in materia di immigrazione», articolato in distinti capitoli di spesa, cui affluiscono, rispettivamente, risorse di fonte regionale e risorse di fonte statale] [43].

23. [Il Fondo di cui al comma 22 è utilizzato per il finanziamento degli interventi realizzati dall'Amministrazione regionale, nonchè da parte di enti locali, ivi comprese le aziende sanitarie locali e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale, e associazioni e organismi senza fine di lucro e dalle università e istituzioni scolastiche statali e paritarie, sulla base di un programma annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di immigrazione, previo parere della Commissione consiliare competente. La Commissione si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere] [44].

23 bis. [All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformità degli indirizzi, dei criteri e delle modalità definiti nel programma stesso] [45].

24. [All'attuazione dei procedimenti amministrativi in corso avviati sulla base dei bandi già emanati per il corrente anno ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres. (Attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei capi III e IV della legge regionale 5/2005), si provvede sulla base delle disposizioni del medesimo regolamento. E' altresì autorizzata la prosecuzione dei procedimenti avviati sulla base di norme statali che prevedono la partecipazione finanziaria regionale a progetti promossi da specifiche disposizioni ministeriali] [46].

25. [Fino all'approvazione della nuova disciplina legislativa, per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari, continuano ad osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres. (Procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e sue eventuali successive modifiche] [47].

26. [Fino all'approvazione della nuova disciplina legislativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare con propria deliberazione, in attuazione della normativa statale in materia, criteri e modalità di validazione di progetti relativi all'ingresso di lavoratori stranieri che prevedano programmi di formazione professionale e linguistica da effettuarsi nei Paesi di origine, coerenti in particolare con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale] [48].

27. [Fino all'approvazione della nuova disciplina legislativa, per l'apposizione del visto e l'approvazione dei progetti formativi relativi a periodi temporanei di addestramento previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche, continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0236/Pres. (Modalità di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco). Per l'apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0383/Pres. (Modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari)] [49].

28. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [50].

29. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 continuano a fare carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [51].

30. I beneficiari di agevolazioni in applicazione delle norme di sostegno all'acquisizione della prima casa in proprietà hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio acquisito entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

31. La disposizione di cui al comma 30 si applica a tutte le domande con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. In relazione al disposto di cui al comma 30, le parole «novanta giorni», indicate al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle seguenti: «duecentosettanta giorni».

33. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite a un nucleo familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli dopo l'avvenuta certificazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dichiarato in domanda e prima della presentazione della domanda stessa, sono ammissibili a finanziamento purchè il requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata), e successive modifiche e integrazioni, sia comprovato con successiva documentazione attestante che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda.

34. Fermo restando che deve esserci sempre identità tra i soggetti titolari del diritto di proprietà e i beneficiari del contributo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in materia di sostegno all'acquisizione in proprietà della prima casa purchè sia acquisita agli atti, anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, la documentazione a regolarizzazione dell'estensione o della riduzione della titolarità della domanda presentata, anche con riferimento ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dalla disciplina di settore.

35. Le disposizioni di cui ai commi 32, 33 e 34 sono recepite in sede regolamentare anche per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'acquisizione in proprietà della prima casa pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 12.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alle fattispecie di cui ai commi 30, 33 e 34.

37. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 36 è presentata al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, in qualità di gestore dei canali agevolativi citati al comma 36, entro il 15 settembre 2008, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dai rispettivi commi ivi citati.

37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso [52].

38. L'onere derivante dal comma 37 fa carico, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, al Fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999, sezione per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), e, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, alle disponibilità destinate alle finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003.

39. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, in attesa dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui alla decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005, attribuisce alle ATER le risorse di cui al comma 2, lettera c), per il 50 per cento in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale, e per il 50 per cento in base alle percentuali di riparto applicate alle risorse di edilizia sovvenzionata nell'anno di riferimento. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.».

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 39 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

41. Il comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

«52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.».

42. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

43. Al comma 57 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Negli oneri aggiuntivi sono compresi quelli dell'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio dell'intervento di ecoedilizia. I contributi possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.».

44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.2.3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

45. Il secondo periodo del comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'articolo 5, comma 45, della legge regionale 1/2007, e modificato dall'articolo 4, comma 81, della legge regionale 22/2007, è sostituito dal seguente: «I medesimi contributi possono essere concessi anche per l'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui al periodo precedente, nonchè a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.».

46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 45 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.2.3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

 

     Art. 10. (Sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2007 è accertato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in complessivi 493.946.543,68 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/2007, e al recupero della somma di 15 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), il conguaglio positivo è determinato in 51.794.601,68 euro, cui si sommano 5.785.827,14 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 1/2007 e con legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e non utilizzate al 31 dicembre 2007, per complessivi 57.580.428,82 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 23, 25, per la quota di 500.000 euro, e 37.

2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.

3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 31.670.428,82 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 30/2007 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 30/2007.

4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), della legge regionale 30/2007, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 500.000 euro.

6. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 30/2007 per il finanziamento delle spese gestionali connesse alle funzioni trasferite è incrementato di una quota straordinaria di 2 milioni di euro.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni un fondo di 1 milione di euro per la compensazione di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione, salvo che la deliberazione della Giunta regionale preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

8. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è destinata la spesa di 39.930.428,82 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Al fine di favorire la migliore gestione dei bilanci dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a un soggetto imparziale e indipendente rispetto a istituti di credito e società finanziarie e a loro collegate, partecipate e controllate, un incarico di assistenza finanziaria, per la fornitura di un supporto ai processi decisionali degli enti locali nella valutazione e nella gestione dei portafogli finanziari, al fine di ottimizzare la posizione di indebitamento, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati.

10. Accedono al servizio di assistenza finanziaria di cui al comma 9 i Comuni che presentano richiesta alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dichiarando di non avvalersi già di specifica assistenza finanziaria in materia. E' data priorità alle richieste provenienti da enti locali che segnalano di avere già in essere dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari derivati; l'assistenza è assicurata, nel rispetto di tale priorità, tenendo conto in ordine crescente della popolazione residente del Comune fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

11. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 9, previsto in 240.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.5.1.2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.5035 del medesimo stato di previsione.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni le risorse di un fondo di 12 milioni di euro, destinate a garantire migliori condizioni di sicurezza sul territorio, mediante interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado, da utilizzare prioritariamente per:

a) acquistare e installare, negli spazi pubblici a rischio, sistemi di videosorveglianza, collegati con le sale operative delle polizie municipali e tecnologicamente compatibili e idonei al collegamento digitale a banda larga attraverso il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, per la trasmissione, mediante l'interconnessione di cui al comma 21, delle immagini acquisite;

b) potenziare l'illuminazione pubblica nelle zone a rischio;

c) erogare contributi a cittadini e imprese per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case e negozi;

d) formare, attrezzare e utilizzare personale volontario, dotato di idonea copertura assicurativa, che non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), per l'esclusione dal servizio civile, in collaborazione con la polizia municipale, da essa organizzato ovvero appartenente ad associazioni convenzionate, per l'attuazione di progetti comunali di rassicurazione civica;

e) acquistare strumenti, ad uso della polizia municipale, funzionali alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma;

f) altre necessità in materia di sicurezza individuate dal Comune richiedente.

14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i Comuni interessati presentano, entro il 30 settembre 2008, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente il progetto che indica una descrizione delle situazioni di criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato, le modalità e la tempistica di realizzazione, il costo presunto, il numero e l'indicazione dei Comuni interessati dal progetto, se ne è prevista l'attuazione in forma associata; le spese preventivate nella domanda non possono superare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, l'importo di 800.000 euro.

15. Il fondo di cui al comma 13 è ripartito in misura proporzionale a quanto assegnato ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 30/2007; il contributo spettante non può comunque superare l'ammontare richiesto da ciascun Comune e, in tale caso, il contributo è rideterminato nella misura richiesta dall'ente stesso.

16. La quota del fondo residuata dopo la rideterminazione di cui al comma 15 è ripartita in misura proporzionale tra i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sulla base del criterio di cui al comma 15.

17. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente [53].

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 2 milioni di euro per la realizzazione di misure di prevenzione in materia di sicurezza stradale, che assicurino elevata qualità formativa, rivolte alla popolazione giovanile, con particolare riferimento a esercitazioni pratiche per i giovani conducenti che conseguono il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e ai neopatentati.

19. Per accedere al contributo di cui al comma 18 le Province interessate presentano, entro il 30 settembre 2008, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente un progetto che indica le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.

20. Il fondo di cui al comma 18 è ripartito in misura proporzionale alla popolazione di ciascuna Provincia al 31 dicembre 2006, riferita alla fascia di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

21. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali realizza l'interconnessione digitale e a banda larga delle sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale, tramite il Centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, avvalendosi di un fondo di 2 milioni di euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.

22. Per le finalità di cui ai commi 13, 18 e 21 è destinata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico delle unità di bilancio 9.1.2.1156 e 9.1.1.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 1 milione di euro per la compensazione di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 2 milioni di euro per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza negli edifici e spazi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).

26. Per accedere al contributo di cui al comma 25 le Province presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda contenente una breve descrizione del fabbisogno, dell'intervento da realizzare e i costi preventivati per la sua realizzazione.

27. Il riparto del fondo di cui al comma 25 è disposto in misura proporzionale alla popolazione scolastica dichiarata da ciascuna Provincia al 31 dicembre 2007 e non può eccedere gli oneri dichiarati; in tale caso l'assegnazione è rideterminata nella misura richiesta dall'ente stesso; la quota del fondo residuata dopo la rideterminazione è ripartita in misura proporzionale alla popolazione scolastica tra gli enti per i quali i costi preventivati sono superiori a quanto risultante dal riparto sulla base della popolazione.

28. Le Province rendicontano l'assegnazione di cui al comma 25 presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente [54].

29. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 25, previsto in 2 milioni di euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. A tale onere si fa fronte per 1.500.000 euro con l'incremento di pari importo dello stanziamento della medesima unità di bilancio 9.1.2.1156 e per 500.000 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta sulla medesima unità di bilancio 9.1.2.1156 con l'articolo 1 - tabella A1.

30. All'incremento derivante dal disposto di cui al comma 29 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per la quota di 1.200.000 euro per l'anno 2008, con lo storno a carico dell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008;

b) per la quota di 300.000 euro per l'anno 2008, con lo storno a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province un fondo di 860.000 euro per l'acquisto, l'installazione e l'operatività di sistemi di videosorveglianza destinati alla vigilanza, controllo e prevenzione.

32. Per accedere al contributo di cui al comma 31 le Province presentano, entro il 30 settembre 2008, al Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, apposita domanda contenente il progetto che descrive le situazioni a rischio su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato, le modalità e la tempistica di realizzazione, il costo presunto.

33. La Giunta regionale individua gli interventi finanziabili, il relativo ammontare, tenuto conto dell'interesse strategico dei progetti nell'ambito regionale e dell'efficacia degli interventi sulle situazioni a rischio.

34. Le Province beneficiarie del contributo di cui al comma 31 rendicontano l'assegnazione presentando, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti, corredata di una breve relazione descrittiva, e dispongono la restituzione della quota di contributo eventualmente risultata eccedente [55].

35. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 31 previsto in 860.000 euro per l'anno 2008, fa carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

36. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 35 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.5035 del medesimo stato di previsione.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un fondo straordinario di 150.000 euro per concorrere alle spese connesse all'organizzazione in regione, nell'anno 2008, dell'Assemblea nazionale ANCI.

38. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 37, l'ANCI presenta domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi all'organizzazione della manifestazione, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.

39. L'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 37 è disposta in via anticipata per il 50 per cento sulla base degli oneri preventivati, e comunque in misura non superiore a 75.000 euro; il restante 50 per cento è liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del rendiconto degli oneri sostenuti, da trasmettere alla Regione entro il 30 aprile 2009 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2008 a valere sulla variazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 -, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta per i dividendi erogati a comuni da società di gestione di servizi pubblici per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.

42. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 41, fa carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

43. Il termine per la presentazione della domanda per accedere al contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 30/2007, è fissato al 31 ottobre 2008 per i Comuni che non vi hanno già provveduto entro il termine previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 076/Pres. (Definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'IRPEF).

44. Al comma 9 dell'articolo 1, della legge regionale 30/2007, dopo le parole «alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b),» sono aggiunte le seguenti: «e di quella residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 14,».

45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 58, della legge regionale 30/2007, va intesa nel senso che il sistema di finanziamento delle Associazioni di Enti locali di cui alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), è definito con deliberazione della Giunta regionale e pertanto devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la nuova disciplina le disposizioni di cui agli articoli 1 bis, 2 e 3 della legge regionale 22/1976.

46. Gli enti locali sono autorizzati a sostituire o modificare uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2008, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire o le modificazioni da apportare al programma, corredate del progetto preliminare dell'opera pubblica. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche approvato ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001.

47. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole «secondo i dati dell'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,».

48. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998 è abrogato.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni le assegnazioni connesse alle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati, entro trenta giorni dalla data del trasferimento e della comunicazione dei dati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli e delle procedure di gestione del bilancio regionale previsti dalla normativa vigente.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni e alle Province le assegnazioni connesse al contributo minimo garantito per i servizi indispensabili e agli oneri contrattuali dei segretari comunali e provinciali per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.

51. Gli oneri derivanti dai commi 49 e 50 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

52. I Comuni capofila di associazione intercomunale beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 1/2007 e all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 22/2007, che non hanno rendicontato entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, possono conservare le risorse ricevute per realizzare lo studio di fattibilità programmato, purchè dichiarino alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la volontà di concludere lo studio entro il 31 marzo 2010.

53. I Comuni che non presentano la dichiarazione di cui al comma 52 restituiscono l'assegnazione non utilizzata; quelli che presentano la dichiarazione di cui al comma 52 rendicontano alla Regione, entro il 30 aprile 2010, l'utilizzo dell'assegnazione per la realizzazione dello studio, indicando gli oneri complessivamente liquidati fino alla data del 31 marzo 2010 e trasmettono copia dello studio di fattibilità.

54. Al comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2007 le parole «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, a decorrere dall'anno 2009, le opere di cui all'articolo 1, commi da 85 a 88, della legge regionale 30/2007, inserite nei programmi straordinari di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 4/2008.

56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono previsti in complessivi 43 milioni di euro suddivisi in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028. Tale onere fa carico, per complessivi 4.300.000 euro, suddivisi in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.

57. All'articolo 11 della legge regionale 4/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, la parola «luglio» è sostituita dalla seguente: «ottobre»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.».

 

     Art. 11. (Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1.Dopo la lettera h) del comma 56 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte le seguenti:

«h bis) articolo 6, comma 24, della legge regionale 1/2005;

h ter) articolo 8 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università ricerca e attività produttive), comma 38, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h quater) articolo 7, comma 15, della legge regionale 1/2007;

h quinquies) articolo 7, comma 21, della legge regionale 1/2007;

h sexies) articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Ai fini di avviare la chiusura dei Programmi di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006 e INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 sono previsti in complessivi 580.000 euro per l'anno 2008 suddivisi in ragione di 80.000 euro per le spese di assistenza tecnica del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006 e 500.000 euro per le spese di assistenza tecnica del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006. Tale onere complessivo fa carico all'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

5. All'onere di 580.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.2.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti, per 500.000 euro, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con la deliberazione della Giunta regionale n. 363 dell'11 febbraio 2008.

6. Al fine di garantire la necessaria assistenza tecnica al Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 6584 def. del 20 dicembre 2007, e il supporto all'Autorità di gestione unica (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, mediante l'avvio di procedure di evidenza pubblica.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 sono previsti in 3.500.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

8. All'onere di 3.500.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.2.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363.

9. Al fine di garantire l'attuazione dell'Asse Prioritario 4 del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 6584 def. del 20 dicembre 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di gestione nell'ambito del medesimo Asse Prioritario 4 che verranno rimborsate successivamente dall'Autorità di certificazione.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 sono previsti in complessivi 4.452.548 euro suddivisi in ragione di 2.292.403 euro per l'anno 2008, di 1.015.641 euro per l'anno 2009 e di 1.144.504 euro per l'anno 2010. Tale onere complessivo fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

11. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono previsti rimborsi per complessivi 4.452.548 euro suddivisi in ragione di 2.292.403 euro per l'anno 2008, di 1.015.641 euro per l'anno 2009 e di 1.144.504 euro per l'anno 2010 a valere sulla unità di bilancio 4.5.163 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

12. Al fine di garantire il necessario supporto all'Unità di coordinamento regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 4233 def. del 17 settembre 2007, e dare pronto avvio alle attività di animazione, informazione e formazione sul territorio regionale a favore dei destinatari del Programma medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica così come previste dai regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono previsti in 50.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.

14. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.1.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363.

15. Gli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute, a far tempo dalla data di nomina, dal componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni quale esperto della Regione Friuli Venezia Giulia, a far parte del Comitato paritetico per l'architettura rurale istituito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005, con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 ottobre 2007, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio 2008.

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Università degli studi o con altri Istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche in materia di enti locali.».

17. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 1/2006, come introdotto dal comma 16, fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi delle Capitanerie di Porto per gli adempimenti relativi alle funzioni amministrative, trasferite ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), o alle altre funzioni amministrative concordate tramite convenzione in materia di gestione del demanio marittimo.

19. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 18 è previsto in 30.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

20. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.1067 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 12. (Funzionamento della Regione)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati), e a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta 20 maggio 1997, n. 0172/Pres. (Regolamento relativo alle operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e alle modalità di stesura dei conti giudiziali), le somme indebitamente introitate da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari per operazioni di pagamento a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, vengono restituite agli aventi diritto [56].

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 resta in capo al Servizio n. 190 - Libro Fondiario e può essere effettuato anche tramite le modalità del funzionario delegato.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.

4. All'onere di 5.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 del medesimo stato di previsione.

5. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative al pagamento di eventuali penali interbancarie a favore della banca del beneficiario per bonifici con coordinate IBAN errate, previste a seguito dell'introduzione del codice IBAN, in conformità al Piano Nazionale di Migrazione nell'ambito del progetto SEPA Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro) ] [57].

6. [Gli oneri derivanti dal comma 5 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [58].

7. Il comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:

«93. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonchè a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, per la redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le spese connesse alla partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, per sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, nonchè per spese minute di rappresentanza.».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Il comma 96 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, è sostituito dal seguente:

«96. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare libri, materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, nonchè mezzi, attrezzature, materiali e strumentazione tecnico-scientifica.».

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 96, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

11. Al comma 98 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, le parole «Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 96 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l'acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature.» sono abrogate.

12. All'articolo 7 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 51 le parole «, attingendo alle graduatorie concorsuali,» sono soppresse; la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»; le parole «a tempo determinato» sono sostituite dalla seguente: «somministrato»;

b) al comma 52 le parole «, attingendo dalle graduatorie concorsuali,» sono soppresse; la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»; le parole «a tempo determinato» sono sostituite dalla seguente: «somministrato»;

c) al comma 54 le parole «, attingendo dalle graduatorie concorsuali,» sono soppresse; le parole «a tempo determinato» sono sostituite dalla seguente: «somministrato».

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 51 e 52 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificati dal comma 12, rispettivamente lettere a) e b), sono previsti in 300.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

14. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2008 derivante dal comma 13, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) per 15.704 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1184;

b) per 244.296 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1185;

c) per 40.000 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 10.2.2.1166.

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 54 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 12, lettera c), sono previsti in 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

16. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2008 derivante dal comma 15, si provvede mediante storno per 12.080 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1184 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 e per 187.920 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.

17. Al fine del contenimento delle spese connesse all'effettuazione di procedure concorsuali pubbliche, la validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:

a) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria B, profilo professionale collaboratore per i servizi di rimessa, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2005, n. 2904;

b) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario - forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2622;

c) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2623;

d) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2005, n. 2805;

e) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo turistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3392.

18. Per le medesime finalità di cui al comma 17, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono prorogare, alle relative scadenze e per un periodo massimo di un anno, la validità di graduatorie di concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non siano già state oggetto di precedente proroga.

19. La Regione può continuare ad avvalersi del personale in servizio al 31 dicembre 2007, nonchè alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga al termine di scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito dell'ordinaria programmazione triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti dei posti vacanti in organico da coprire mediante pubblico concorso.

20. Il disposto di cui al comma 19 trova applicazione anche con riferimento agli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 17 e 19, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) UB 11.3.1.1185;

b) UB 11.3.1.1184.

22. In via di interpretazione autentica e al fine di dare applicazione al disposto di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenuto conto del sistema di classificazione del personale regionale introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonchè ulteriori disposizioni in materia di personale), nonchè della correlata nuova disciplina dell'accesso alle categorie, ivi compresa quella dirigenziale, qualora i candidati risultati vincitori di pubblici concorsi per l'accesso all'impiego regionale siano dipendenti del ruolo unico regionale, il rapporto di lavoro nella nuova categoria si instaura alla data indicata nel contratto individuale; ai medesimi compete altresì, in aggiunta al trattamento economico iniziale della nuova categoria, il maturato economico già in godimento nella categoria di provenienza. Qualora il trattamento economico in godimento nella categoria di provenienza, ad esclusione di quello legato allo svolgimento di particolari funzioni o incarichi, risulti complessivamente superiore a quello attribuito nella nuova categoria, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondere anche sull'istituto di cui all'articolo 69 (Salario aggiuntivo per il personale regionale) del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

23. Il disposto di cui al comma 22 trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2002.

24. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 22 e 23, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) UB 11.3.1.1185;

b) UB 11.3.1.1184.

25. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali), degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dell'articolo 38 (Uffici di segreteria) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277/Pres. e degli articoli 14 (Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale), 15 (Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale) e 16 (Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari) del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 giugno 2005 n. 142, già in servizio ai sensi delle citate norme nel corso dell'ottava legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.

26. Il nuovo trattamento economico di cui al comma 25 opera a decorrere dalla data di prima assegnazione, nel corso della decima legislatura, alle rispettive strutture, ha effetti esclusivamente economici e non incide sui limiti di assegnazione numerica e per categoria previsti dall'articolo 4 della legge regionale 52/1980.

27. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) UB 11.3.1.1185;

b) UB 11.3.1.1184.

28. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di tre unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.

29. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 28 fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) UB 11.3.1.1185;

b) UB 11.3.1.1184.

30. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, a meno che queste non siano dichiarate nel corso delle indagini preliminari ovvero dopo una sentenza di assoluzione e altresì non spetta nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.»;

b) dopo il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 13/1998, sono aggiunti i seguenti:

«2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonchè ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.

2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.

2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.

2 sexies. E' sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).».

31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater e 2 sexies dell'articolo 151, della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

33. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico);

b) la legge regionale 29 agosto 1987, n. 27 (modificativa dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981);

c) l'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (sostitutivo dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981);

d) l'articolo 50 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (interpretativo dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 16/1996);

e) l'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (sostitutivo dell'articolo 7 della legge regionale 20/1981).

34. La Regione provvede al riordino delle azioni e degli interventi regionali in materia di famiglia e minori entro il 31 dicembre 2009, in coerenza con le linee di riforma della materia adottate a livello nazionale [59].

35. [Nelle more del riordino normativo conseguente all'attuazione del comma 34, le funzioni del Tutore dei minori previste dalla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e successive modifiche, sono esercitate in via transitoria dal Presidente del Consiglio regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge; non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come introdotto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/1996] [60].

36. I minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 35 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

37. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo) le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

38. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare un processo di riassetto organizzativo e legislativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).

39. Ai fini di cui al comma 38, la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario con incarico della durata di un anno, cui competono le funzioni del Direttore generale previste all'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA) e fissa l'indennità relativa a carico del bilancio dell'Agenzia. Il commissario nomina il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo, di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale 6/1998.

40. L'indennità di cui al comma 39 è commisurata al trattamento economico spettante al Direttore generale dell'ARPA, ridotta del 10 per cento e con esclusione delle indennità variabili.

41. Per le finalità di cui al comma 40 è prevista la spesa di 70.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

42. All'onere derivante dal comma 41 si provvede con la riduzione di pari importo per l'anno 2008, disposta con la tabella A4 di cui all'articolo 1, comma 5, a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

 

     Art. 13. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Nel testo della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le lettere a) e c) sono abrogate;

b) l'articolo 5 è abrogato;

c) all'articolo 6:

1) i commi 1 e 4 sono abrogati;

2) al comma 2, il secondo periodo è abrogato;

d) l'articolo 8 è abrogato;

e) al comma 1 dell'articolo 9:

1) le parole «In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente» sono sostituite dalla seguente: «Coerentemente»;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;»;

3) alla lettera d), dopo le parole «unità di bilancio,» sono inserite le seguenti: «con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3,»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa.»;

g) all'articolo 12:

1) al comma 3, dopo le parole «unità fondamentali di bilancio» sono inserite le seguenti: «, nonchè disaggregate per capitoli in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.»;

2) al comma 4, dopo le parole «comma 5,» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento ai capitoli di cui al comma 3,»;

h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 è abrogata;

i) ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'articolo 18, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

j) ai commi 1 e 5 dell'articolo 19, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

k) al comma 1, dell'articolo 20, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

l) al comma 2 dell'articolo 21, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

m) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

n) all'articolo 28:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale e dell'assestamento di bilancio, adotta il POG con propria deliberazione.

2. Il POG svolge la funzione di documento per la definizione delle linee operative per la gestione degli interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.»;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

3) al comma 8, dopo le parole «deliberazione della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2»;

4) al comma 10 le parole «di cui agli articoli 18, 19, 20 e 33» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 18, 19, 20, 32, comma 1 bis, e 33»;

5) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposti gli storni tra capitoli all'interno della medesima unità di bilancio qualora ciò si renda necessario:

a) al fine di un migliore utilizzo delle risorse, ad esclusione dei capitoli riguardanti spese il cui beneficiario, il quantum e l'oggetto siano individuati in legge;

b) in relazione all'articolazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali.»;

o) al comma 1 dell'articolo 30, le parole «per ciascun capitolo del POG» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun capitolo»;

p) il comma 10 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.»;

q) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dai seguenti:

«1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.

1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia già definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.»;

r) all'articolo 33:

1) alla rubrica dopo le parole «partite di giro» sono aggiunte le seguenti: «e istituzione di nuovi capitoli di entrata»;

2) al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b bis) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio.»;

s) il comma 2 dell'articolo 34 è abrogato;

t) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. (Prenotazione delle risorse)

1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale il soggetto autorizzato dal POG appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.

2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonchè quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi.

3. Nei procedimenti contributivi, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

4. Nei procedimenti contrattuali, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dei decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.»;

u) dopo il comma 2 dell'articolo 44, è inserito il seguente:

«2 bis. Il contratto è esecutivo a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato ai sensi dell'articolo 58.»;

v) dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51 bis. (Contenimento della formazione di residui passivi)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :

a) a fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate; la Giunta regionale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;

2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, nonchè la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;

c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.»;

w) al comma 1 dell'articolo 53:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) atti di programmazione della spesa dell'Amministrazione regionale;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) accordi di programma;»;

x) al comma 2 dell'articolo 55, le parole «, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli» sono abrogate;

y) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59 bis. (Registrazioni e visti in chiusura d'esercizio)

1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie è autorizzata, dal 20 al 31 dicembre compresi di ogni anno, a registrare gli atti e a vistare i titoli di spesa presi in carico a decorrere dal 20 dicembre, sotto la responsabilità del dirigente che li ha emanati.»;

z) dopo il capo VII è inserito il seguente:

«Capo VII bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici

 

     Art. 59 ter. (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)

1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale, le liquidazioni di spesa, nonchè la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonchè gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.

2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici.

3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

     Art. 59 quater. (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche)

1. Con apposito regolamento si provvede a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 59 ter, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.

2. La Giunta regionale emana le direttive per l'adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1.

     Art. 59 quinquies. (Controllo interno di ragioneria)

1. Sugli atti inerenti i procedimenti di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dispone controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del capo VII.

2. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti idonei a comprovare atti adeguati ad attestare il diritto del creditore.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 59 quater disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese, nonchè applicando tecnologie atte a garantire l'evidenza dei singoli aggiornamenti degli archivi informatici.»;

aa) il capo VIII è abrogato;

bb) il comma 4 dell'articolo 64 è abrogato;

cc) ai commi 1 e 2 dell'articolo 66, dopo le parole «unità di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e capitoli»;

dd) al comma 2 dell'articolo 67, dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: « e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa»;

ee) al comma 3 dell'articolo 71, le parole «per gli anni 2009 - 2011 e per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010».

2. Nell'allegato A previsto dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 21/2007, il seguente riquadro relativo alle Finalità/Funzione:

 

SANITA' PUBBLICA

 

 

SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI

 

SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

ISTITUTI DI RICERCA E CURA

 

RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE

 

FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

 

è così sostituito:

 

SANITA' PUBBLICA

 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

INTERVENTI INTEGRATIVI SANITA' E SERVIZI VETERINARI

 

RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE

 

FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

 

3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2009, ad esclusione di quelle che riguardano il capo II della legge regionale 21/2007 che si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.

4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA), le aziende ospedaliero - universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva relativa a tutte le controversie, ivi comprese quelle instaurate successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie medesime.

5. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

«Art. 41 bis. (Ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione)

1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l'Amministrazione regionale provvede, previa richiesta motivata dall'indisponibilità di fondi a fronte di istanze accoglibili per cui sia già stata completata l'istruttoria, ad autorizzare gli organi gestori ad effettuare le necessarie anticipazioni prelevando le disponibilità non utilizzate con riferimento ai Fondi di rotazione di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»). Le anticipazioni così effettuate sono restituite all'originario Fondo entro il terzo esercizio finanziario dalla disposizione.».

6. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «articolo 17, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, comma 4 bis,».

7. Nell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32 (Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008), denominato «Utilizzo Avanzo Vincolato» la riga:

 

totale annualità

2008

2009

2010

UB di Spesa

3.647.892,84

3.647.892,84

----

----

1.1.2.1003

 

è sostituita dalle seguenti:

 

totale annualità

2008

2009

2010

UB di Spesa

647.892,84

647.892,84

----

----

1.1.1.1003

3.000.000,00

3.000.000,00

----

----

1.1.2.1003

 

8. All'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come inserito dall'articolo 5, comma 107, della legge regionale 30/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi su uno dei maggiori quotidiani locali e sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 2.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario.»;

b) al comma 3, dopo le parole «della loro destinazione» sono aggiunte le seguenti: «o per fini pubblici o di interesse pubblico».

9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a definire l'uso di strumenti consortili, o l'istituzione di società miste ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).».

10. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono abrogati.

11. Ai commi 55 e 56 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, come modificati dall'articolo 7, comma 63, della legge regionale 22/2007, la parola «2008» è sostituita dalla seguente: «2009».

12. L'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa)

1. Per le finalità e con i criteri di cui all'articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della regione.

2. Il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a determinare, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e a individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

3. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, rilevando a tal fine il prezzo minimo praticato nel territorio regionale. Ai fini della determinazione del prezzo minimo non rilevano i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al 10 per cento.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, può disporre che la determinazione delle riduzioni di prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione. In detta ipotesi, la riduzione del prezzo di prima fascia è determinata con le modalità di cui al comma 3. Durante il periodo di vigenza della deliberazione di cui al presente comma, le riduzioni del prezzo delle fasce successive sono calcolate applicando alle riduzioni di prezzo vigenti la stessa variazione percentuale di scostamento rilevata tra la riduzione di prezzo di prima fascia, così come rideterminata, e quella vigente.».

13. L'articolo 2 della legge regionale 47/1996, come sostituito dal comma 12, si applica a decorrere dall'1 ottobre 2008; fino a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente.

14. Con successiva legge regionale si provvederà a rivedere la normativa relativa ai rapporti economici e finanziari con i gestori degli impianti di carburante e le Compagnie petrolifere, favorendo, laddove possibile, la riduzione del prezzo del carburante stabilito, anche coinvolgendo le strutture delle Camere di Commercio nei calcoli e nelle rendicontazioni. Con la medesima legge saranno altresì stabilite le procedure per l'incentivazione alla dismissione degli impianti in soprannumero nell'ambito della razionalizzazione della rete distributiva del carburante.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini della presente legge, l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte delle imprese di cui al comma 2 si intende riferito anche a imprese produttive e di servizi appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.».

16. Il sesto comma dell'articolo 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è sostituito dal seguente:

«6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, il Direttore centrale della Protezione Civile, o il suo sostituto, è competente a emettere tutti gli atti necessari - dagli ordinativi di pagamento ai contratti e a tutta l'attività tecnica e istruttoria necessaria - all'attuazione delle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato per l'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.».

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire i beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), alla Società Ferrovie Udine Cividale Srl costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), secondo le seguenti modalità:

a) attribuzione in uso gratuito dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e del materiale rotabile;

b) trasferimento in proprietà per gli altri beni mobili [61].

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori previsioni di spesa previste dalle tabelle A1 e A4 - e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3 - tabella A2 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[4] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[5] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[6] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[7] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[10] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[11] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[13] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[16] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[17] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[18] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[19] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[20] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 300 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[21] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[22] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[23] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[31] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[32] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[33] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 16/2011, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

[35] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.

[36] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[42] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[43] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[44] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[45] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[46] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[47] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[48] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[49] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[50] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[51] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 31.

[52] Comma inserito dall'art. 92 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[53] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e l'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[54] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e l'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[55] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e l'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[56] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[57] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[58] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[59] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[60] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.