Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/10/2007 |
Numero: | 1234 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Campagne di commercializzazione |
Art. 4. Competenze della Commissione |
Art. 5. Norme di attuazione |
Art. 6. Ambito di applicazione |
Art. 7. Origine comunitaria |
Art. 8. Prezzi di riferimento |
Art. 9. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero |
Art. 10. Prodotti ammessi all'intervento |
Art. 11. Periodi d'intervento pubblico |
Art. 12. Apertura dell'intervento pubblico |
Art. 13. Limiti all'intervento |
Art. 18. Prezzi d'intervento |
Art. 25. Principi generali |
Art. 26. Smercio di zucchero |
Art. 27. Distribuzione agli indigenti nella Comunità |
Art. 28. Prodotti sovvenzionabili |
Art. 29. Condizioni e importo dell'aiuto per il burro |
Art. 30. (Omissis |
Art. 31. Prodotti sovvenzionabili |
Art. 32. Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco |
Art. 33. Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva |
Art. 34. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine |
Art. 37. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine |
Art. 38. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine |
Art. 39. Norme concernenti il magazzinaggio |
Art. 40. Norme concernenti le gare |
Art. 41. Centri di intervento |
Art. 42. Classificazione delle carcasse |
Art. 43. Modalità di applicazione |
Art. 44. Malattie degli animali |
Art. 45. Perdita di fiducia del consumatore |
Art. 46. Finanziamento |
Art. 47. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali |
Art. 48. Misure speciali di mercato nel settore del riso |
Art. 49. Prezzo minimo della barbabietola |
Art. 50. Accordi interprofessionali |
Art. 51. Tassa sulla produzione |
Art. 52. Ritiro di zucchero dal mercato |
Art. 52 bis. Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di |
Art. 53. Modalità di applicazione |
Art. 54. Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del |
Art. 55. Regimi di quote |
Art. 56. Ripartizione delle quote |
Art. 57. Imprese riconosciute |
Art. 58. Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio |
Art. 59. Gestione delle quote |
Art. 60. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote |
Art. 61. Ambito di applicazione |
Art. 62. Zucchero industriale |
Art. 63. Riporto di zucchero eccedente |
Art. 64. Prelievo sulle eccedenze |
Art. 65. Definizioni |
Art. 66. Quote nazionali |
Art. 67. Quote individuali |
Art. 68. Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale |
Art. 69. Gestione delle quote |
Art. 70. Tenore di grassi |
Art. 71. Riserva nazionale |
Art. 72. Casi di inattività |
Art. 73. Cessioni temporanee |
Art. 74. Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre |
Art. 75. Misure specifiche di trasferimento |
Art. 76. Trattenute di quote |
Art. 77. Aiuti per l'acquisizione di quote |
Art. 78. Prelievo sulle eccedenze |
Art. 79. Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto |
Art. 80. Prelievo sulle eccedenze per le consegne |
Art. 81. Ruolo degli acquirenti |
Art. 82. Riconoscimento |
Art. 83. Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette |
Art. 84. Importi pagati in eccesso o non pagati |
Art. 84 bis. Quote di fecola di patate |
Art. 85. Modalità di applicazione |
Art. 86. Imprese beneficiarie |
Art. 87. Pagamento anticipato |
Art. 88. Aliquota dell'aiuto |
Art. 89. Quantitativo garantito |
Art. 90. Modalità di applicazione |
Art. 91. Ammissibilità |
Art. 92. Aliquota dell'aiuto |
Art. 93. Pagamento anticipato |
Art. 94. Quantitativo garantito |
Art. 94 bis. Aiuto complementare |
Art. 95. Modalità di applicazione |
Art. 95 bis. Premio per la fecola di patate |
Art. 96. (Omissis |
Art. 97. Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero |
Art. 98. Condizioni di concessione |
Art. 99. Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati |
Art. 100. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati |
Art. 101. (Omissis |
Art. 102. Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi |
Art. 103. Aiuti alle organizzazioni di operatori |
Art. 103 bis. Aiuti ai gruppi di produttori |
Art. 103 ter. Fondi di esercizio |
Art. 103 quater. Programmi operativi |
Art. 103 quinquies. Aiuto finanziario comunitario |
Art. 103 sexies. Aiuto finanziario nazionale |
Art. 103 septies. Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi |
Art. 103 octies. Approvazione dei programmi operativi |
Art. 103 octies bis. Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di |
Art. 103 nonies. Modalità di applicazione |
Art. 104. Fondo del tabacco |
Art. 105. Ambito di applicazione |
Art. 106. Misure che possono beneficiare dell'aiuto |
Art. 107. Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della |
Art. 108. Finanziamento |
Art. 109. Consultazione |
Art. 110. Modalità di applicazione |
Art. 111. Aiuto a favore dei bachicoltori |
Art. 112. Modalità di applicazione |
Art. 113. Norme di commercializzazione |
Art. 113 bis. Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti |
Art. 113 ter. Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non |
Art. 114. Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattierocaseari |
Art. 115. Norme di commercializzazione dei grassi |
Art. 116. Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e |
Art. 117. Certificazione del luppolo |
Art. 118. Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di |
Art. 119. Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi |
Art. 120. Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola |
Art. 121. Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe |
Art. 122. Organizzazioni di produttori |
Art. 123. Organizzazioni interprofessionali |
Art. 124. Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle |
Art. 125. Organizzazioni di operatori |
Art. 125 bis. Statuto delle organizzazioni di produttori |
Art. 125 ter. Riconoscimento |
Art. 125 quater. Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo |
Art. 125 quinquies. Esternalizzazione |
Art. 125 sexies. Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo |
Art. 125 septies. Estensione delle regole |
Art. 125 octies. Notifica |
Art. 125 nonies. Revoca |
Art. 125 decies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti |
Art. 125 undecies. Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori |
Art. 125 duodecies. Riconoscimento e revoca del riconoscimento |
Art. 125 terdecies. Estensione delle regole |
Art. 125 quaterdecies. Notifica e revoca |
Art. 125 quindecies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti |
Art. 126. Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti |
Art. 127. Modalità di applicazione |
Art. 128. Principi generali |
Art. 129. Nomenclatura combinata |
Art. 130. Titoli di importazione |
Art. 131. Rilascio dei titoli |
Art. 132. Validità |
Art. 133. Cauzione |
Art. 134. Modalità di applicazione |
Art. 135. Dazi all’importazione |
Art. 136. Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali |
Art. 137. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio |
Art. 138. Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio |
Art. 139. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato |
Art. 140. Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso |
Art. 140 bis. Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e |
Art. 141. Dazi addizionali all’importazione |
Art. 142. Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero |
Art. 143. Modalità di applicazione |
Art. 144. Contingenti tariffari |
Art. 145. Apertura di contingenti tariffari |
Art. 146. Disposizioni specifiche |
Art. 147. Aliquote tariffarie applicabili alle banane |
Art. 148. Modalità di applicazione |
Art. 149. Importazioni di miscugli di cereali diversi |
Art. 150. Importazioni di miscugli di cereali e riso |
Art. 151. Importazioni di miscugli di riso |
Art. 152. Applicabilità della classificazione tariffaria |
Art. 153. Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione |
Art. 154. Prezzo garantito |
Art. 155. Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero |
Art. 156. Modalità di applicazione |
Art. 157. Importazioni di canapa |
Art. 158. Importazioni di luppolo |
Art. 159. Misure di salvaguardia |
Art. 160. Sospensione del regime di perfezionamento attivo |
Art. 161. Titoli di esportazione |
Art. 162. Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione |
Art. 163. Ripartizione della restituzione all’esportazione |
Art. 164. Fissazione delle restituzioni all’esportazione |
Art. 165. Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato |
Art. 166. Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali |
Art. 167. Concessione della restituzione all’esportazione |
Art. 168. Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle carni |
Art. 169. Limiti delle esportazioni |
Art. 170. Modalità di applicazione |
Art. 171. Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi |
Art. 172. Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale |
Art. 173. Prezzi minimi all’esportazione |
Art. 174. Sospensione del regime di perfezionamento passivo |
Art. 175. Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato |
Art. 176. Eccezioni |
Art. 176 bis. Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo |
Art. 177. Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco |
Art. 178. Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non |
Art. 179. Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche |
Art. 180. Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato |
Art. 181. Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattierocaseari |
Art. 182. Disposizioni nazionali specifiche |
Art. 183. Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti |
Art. 184. Relazioni settoriali |
Art. 185. Registrazione dei contratti nel settore del luppolo |
Art. 186. Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno |
Art. 187. Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato |
Art. 188. Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni |
Art. 189. Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico |
Art. 190. Disposizioni finanziarie |
Art. 191. Casi di emergenza |
Art. 192. Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione |
Art. 193. Clausola di elusione |
Art. 194. Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro |
Art. 195. Comitato |
Art. 196. Organizzazione del comitato |
Art. 197. Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999 |
Art. 198. Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96 |
Art. 199. Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96 |
Art. 200. Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006 |
Art. 201. Abrogazioni |
Art. 202. Riferimenti |
Art. 203. Norme transitorie |
Art. 203 bis. Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e |
Art. 204. Entrata in vigore |
§ 1.6.1557 - Regolamento 22 ottobre 2007, n. 1234. [1]
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
(G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli
articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti
agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’attuazione di una
politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe
comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati
agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente
all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei
prodotti.
(2) Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito
ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna
delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:
— regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio
1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei
mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
(2),
— regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno
1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni
prodotti enumerati nell’allegato II del trattato (3),
— regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni suine (4),
— regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle uova (5),
— regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
del pollame (6),
— regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
del tabacco greggio (7),
(1) Parere del 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal
(4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal
(6) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal
(7) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal
— regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio
1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
della banana (1),
— regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre
1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
degli ortofrutticoli (2),
— regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre
1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3),
—
1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine (4),
—
1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5),
—
1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(6),
—
2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre
(7),
—
2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle carni ovine e caprine (8),
—
2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei cereali (9),
—
2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del
riso (10),
—
2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dei foraggi essiccati (11),
—
2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dell’olio di oliva e delle olive da tavola (12),
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal
(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal
(6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
(7) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal
(8) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal
(9) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal
pag. 6).
(10) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal
(11) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal
(12) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004,
pag. 37.
—
2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore delle sementi (1),
—
2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore del luppolo (2),
—
2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dello zucchero (3).
(3) Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme
specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’OMC
per questi prodotti:
—
2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato
nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (4),
—
2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni
della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura (5),
—
2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura
(6).
(4) I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono
spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio.
La maggior parte dei regolamenti di base presentano una
struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune,
come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le
disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme
relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano
soluzioni diverse a problemi uguali o simili.
(5) Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare
il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è
stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti
diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in
un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori (7). È opportuno applicare
tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo
contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere
accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove
possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale.
(6) Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base
dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico.
(7) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni
politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento
dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione
tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare
(1) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).
(2) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
(4) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.
(5) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.
(7) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
pag. 10).
gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui
o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati
a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o
misure.
(8) In quest’ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le
parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche,
come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei
prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni
dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE)
n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate
nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono
interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori.
Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere
incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le
rispettive riforme.
(9) Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei
foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive
da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei
prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne
di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti
ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel
presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne
vigenti per tali settori.
(10) Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita
alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei
regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema
differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene
conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza
tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono
nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso
privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello
zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni
bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine,
nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del
presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le
misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati
in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica
preesistente.
(11) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una
struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure,
mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore.
A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento
e prezzi d’intervento.
(12) Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e
prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare
il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo
37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità dei sistemi
dei prezzi, è opportuno chiarire che esiste la possibilità di cambiare
i livelli di prezzo rispetto a tutti i settori contemplati dal
presente regolamento.
(13) Inoltre, il
rivedere le qualità tipo di zucchero, quali definite più avanti nel
esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di
analisi. Tale regolamento ha previsto pertanto la facoltà della
Commissione di modificare l'allegato pertinente. È particolarmente
importante che tale possibilità sia mantenuta per consentire
alla Commissione di intervenire rapidamente, se necessario.
(14) Per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato
comunitario, è opportuno inserire nel presente regolamento il
sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall’OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i
livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.
(15) Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il
burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è
opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all’intervento
pubblico solo a determinati periodi dell’anno. Per i prodotti
a base di carni bovine, di carni suine e il burro, l’apertura e la
chiusura dell’intervento dovrebbero dipendere dai livelli dei
prezzi di mercato durante un certo periodo. Per quanto riguarda
in particolare il granturco, il riso e lo zucchero, è opportuno
mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono
essere acquistati all’intervento. Per il burro e il latte scremato
in polvere, deve essere mantenuta la facoltà che ha la Commissione
di sospendere i normali acquisti all’intervento non appena
viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti
mediante gara.
(16) In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento
è stato abbassato nelle OCM per i settori dei cereali, del
riso e delle carni bovine ed è stato fissato associandolo ai regimi
di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di
intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti
regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali
prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e
dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell’intento
di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato
in una data campagna di commercializzazione scenda al di
sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva.
Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide.
(17) Come nelle precedenti OCM, il presente regolamento dovrebbe
prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento.
Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da
evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio
alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.
(18) Grazie alle sue scorte d’intervento di prodotti agricoli, la Comunità
possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante
al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell’interesse
della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo
finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando
idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento
(CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987,
che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi
di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate
ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), ha
consentito finora la distribuzione di alimenti da parte di enti
caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di
grande giovamento per gli indigenti, dovrebbe essere mantenuta
e inserita nel quadro istituito dal presente regolamento.
(19) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i
prezzi di mercato, l’OCM nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato
di crema di latte, alcuni prodotti del burro e tipi di formaggio.
La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione
di aiuti all’ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero
bianco, l'olio d’oliva, il latte scremato in polvere, alcune
carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Considerati
gli obiettivi del presente regolamento, tali misure dovrebbero
essere mantenute.
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(20) Il
2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di bovini adulti (1), il regolamento (CEE) n. 1186/90
del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione
della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
di bovini adulti (2), il regolamento (CEE) n. 3220/84 del
Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di suino (3), e il regolamento
(CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini
fresche o refrigerate (4), prevedono tabelle comunitarie di classificazione
delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni
suine e delle carni ovine e caprine. Questo dispositivo è essenziale
per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime
di intervento in tali settori, oltre a rispondere all’obiettivo di una
migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione
delle carcasse andrebbe quindi mantenuto. È pertanto opportuno
inserire i relativi elementi essenziali nel presente regolamento,
abilitando nel contempo la Commissione a prevedere modalità
di applicazione per taluni aspetti a carattere piuttosto tecnico.
(21) Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti
dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione
delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul
mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che
gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del
consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una
perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi
per la salute pubblica o animale.
(22) Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a
simili situazioni, previste dalle OCM nei settori delle carni bovine,
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine,
delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame,
dovrebbero essere pertanto integrate nel presente regolamento alle
condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali dovrebbero
essere adottate dalla Commissione ed essere direttamente correlate
o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati
ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative
sui mercati interessati, esse dovrebbero essere adottate su
richiesta degli Stati membri.
(23) È opportuno mantenere nel presente regolamento la facoltà della
Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia
necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa
sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento
pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del
riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità
naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei
cereali e del riso.
(24) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole
e canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare
un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a
una qualità tipo da definire.
(25) Per garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di
barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è
necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto
(1) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.
(2) GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32. Regolamento modificato dall’atto di adesione
del 1994.
(3) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(4) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
mantenere le disposizioni generali contenute in precedenza nell’OCM
nel settore dello zucchero che disciplinano i rapporti interprofessionali.
(26) Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche,
risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole
da zucchero nella Comunità. Attualmente già esistono
accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le
imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro
dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai
bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento
del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di
derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale.
Modalità più dettagliate sono state in precedenza previste
nell'OCM nel settore dello zucchero di cui all'allegato II del
di tali termini, è più opportuno trattare tali questioni a livello
della Commissione.
(27) È opportuno inserire nel presente regolamento la tassa sulla produzione
prevista dall'OCM nel settore dello zucchero che contribuirà
al finanziamento delle spese inerenti a detta OCM.
(28) Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero
ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno
mantenere la facoltà della Commissione di procedere al
ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino
dell’equilibrio del mercato.
(29) Le OCM nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,
delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e
caprine, delle uova e delle carni di pollame hanno previsto la
possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta
alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire
a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di
vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi
del presente regolamento, questa possibilità dovrebbe essere mantenuta.
Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad
adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura
di cui all’articolo 37 del trattato. Le misure che possono
essere adottate sono strettamente circoscritte alle finalità da perseguire
e alla loro natura. Non è quindi necessario che in tali
settori il Consiglio adotti norme generali complementari e questa
possibilità non dovrebbe essere più prevista.
(30) Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente
dal
(CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che
stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari
(1), si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica
di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l’introduzione
dei regimi comunitari di quote di produzione in entrambi i
settori sono validi.
(31) Mentre il regime delle quote di zucchero è stato previsto nella
OCM nel settore dello zucchero, l’omologo regime nel settore
lattiero-caseario rimane a tutt’oggi disciplinato da un atto giuridico
distinto dall'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari,
vale a dire il
della particolare importanza di questi dispositivi e degli
obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente
regolamento le pertinenti disposizioni in ambedue i settori,
senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal
dell’11.10.2007, pag. 22).
loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente.
(32) Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento
dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE)
n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle
quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte
di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di
regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a
obiettivi di pubblico interesse.
(33) Pertanto, il presente regolamento dovrebbe anche consentire alla
Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo
la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal
2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione
dell’industria dello zucchero nella Comunità (1).
(34) Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a
livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale
dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della
canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote,
dovrebbe essere mantenuta la facoltà degli Stati membri di modificare
le quote delle imprese entro certi limiti, senza però limitare
il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.
(35) L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di
evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato
dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata,
nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero,
dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla
quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva.
Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono
rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per
evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la
situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(36) Sussiste sempre l'obiettivo principale del regime delle quote latte,
vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo
mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un
migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l'imposizione
di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti
direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente
agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario
prevedere, in particolare, un'armonizzazione terminologica
fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur
preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto
opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella
nel settore dello zucchero. I termini «quantitativi di riferimento
nazionali» e «quantitativi di riferimento individuali» nel regolamento
(CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti
con i termini «quota nazionale» e «quota individuale», senza
tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito.
(37) In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento
dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE)
n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione
tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato
sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e
del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno autorizzare
gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota
individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere
salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un’a-
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal
zienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all’acquirente,
al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o
trasmissione per successione dell’azienda, mentre, per poter proseguire
la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare
l’ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio
del legame delle quote con l’azienda. A seconda dei vari tipi di
trasferimenti delle quote e in base a criteri obiettivi, è opportuno
mantenere le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a
devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti.
(38) È opportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un
livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena
la quota nazionale viene superata. Lo Stato membro dovrebbe
quindi ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che hanno
contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori
verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del
contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi
di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente
al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto
di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di
fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare
la loro parte del prelievo dovuto.
(39) Ai sensi del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola
comune (1), gli importi riscossi o recuperati in applicazione del
prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario sono considerati
«entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio
comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente
al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo
europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l’articolo
22 del
prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i
mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del
settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non dovrebbe essere
inserito nel presente regolamento.
(40) Diverse OCM hanno previsto regimi di aiuto differenti.
(41) L’OCM nel settore dei foraggi essiccati e l’OCM nel settore del
lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione in
questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato
interno dei prodotti in questione. Tali disposizioni dovrebbero
essere mantenute.
(42) Considerata la particolare situazione del mercato dell’amido e
della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l’OCM nel settore
dei cereali contiene disposizioni che permettono, se necessario, di
concedere una restituzione alla produzione. Quest’ultima dovrebbe
essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati
dall’industria interessata possano essere resi disponibili ad un
prezzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei prezzi
comuni. L’OCM nel settore dello zucchero ha introdotto la possibilità
di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti
necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello
zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici
o farmaceutici. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(43) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i
prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono
misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti
lattiero-caseari. L’OCM nel settore del latte e dei prodotti
(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
lattiero-caseari ha previsto pertanto la concessione di aiuti per la
commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e
destinazioni specifici. La stessa OCM ha previsto inoltre che, allo
scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità
partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte agli
allievi nelle scuole. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(44) Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli
aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi
dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori
riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento
della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. In
tale contesto, l’OCM nel settore dell'olio d’oliva e delle olive da
tavola ha disposto che l’aiuto comunitario sia assegnato secondo
la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti
programmi. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(45) Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario
per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi
in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del
settore stesso. Il 2007 è l’ultimo anno in cui il fondo comunitario
per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al
titolo IV, capo 10 quater, del
Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere
l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base
giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati
dal fondo comunitario per il tabacco.
(46) L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata
dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da
una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione
che di commercializzazione. Inoltre, l’intervento comunitario
rimane necessario a causa della propagazione della varroasi
in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che
questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più
che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con
prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere
la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali
triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi,
razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento
degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca
sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura finalizzati al miglioramento
delle condizioni di produzione e di commercializzazione
di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero
essere cofinanziati dalla Comunità.
(47) Il
comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli
aiuti nazionali in questo settore e prevede l’erogazione di un
importo fisso per telaino di uova messo in produzione.
(48) Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione
dei regimi di aiuto per l'apicoltura e la bachicoltura rimangono
tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati
nel presente regolamento.
(49) L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti
agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche
di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei
prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli
interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell’ambito
delle OCM nel settore delle banane, dell'olio di oliva e delle olive
da tavola, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle
uova e delle carni di pollame, sono state conseguentemente adot-
tate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la
qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento,
l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione,
l'origine e l’etichettatura. È opportuno procedere allo stesso
modo nel presente regolamento.
(50) Nell’ambito delle OCM nel settore dell’olio di oliva e delle olive
da tavola e in quello delle banane, l’adozione delle disposizioni
riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di
competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente
tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più
efficaci e di adattarle all’evoluzione delle prassi commerciali, è
opportuno seguire lo stesso metodo nei settori delle piante vive e
dei prodotti della floricoltura, precisando nel contempo i criteri
cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti.
Può risultare inoltre necessario adottare misure speciali, in
particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare
le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi
quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore,
con conseguenti turbative di rilievo sui mercati.
(51) Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la
commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-
caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato,
di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza
tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini,
a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio
1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e
dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione
(1), sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni
di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e
i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e
pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del
18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (2),
stabilisce norme intese a garantire un'elevata qualità del latte
alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare
le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un'offerta di
latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il
mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del
Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi
da spalmare (3), stabilisce le norme di commercializzazione per i
prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini,
introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata
da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del
presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme.
(52) Per quanto concerne i settori delle uova e delle carni di pollame,
vigono disposizioni che disciplinano le norme di commercializzazione
e, in taluni casi, la produzione. Dette disposizioni figurano
nel
2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle
uova (4), nel regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione
per le carni di pollame (5) e nel regolamento (CEE)
n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla pro-
(1) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto
di adesione del 1994.
(2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal
(3) GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.
(4) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.
(5) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
duzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di
volatili da cortile (1). Le norme essenziali contenute in tali regolamenti
dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento.
(53) Il
applicabili alle uova dovrebbero, in linea di
massima, applicarsi a tutte le uova di gallina della specie Gallus
gallus commercializzate nella Comunità e, in generale, anche alle
uova destinate ad essere esportate verso paesi terzi. Effettua inoltre
una distinzione tra uova adatte e uova non adatte al consumo
umano diretto, introducendo due categorie di uova, e prevede che
i consumatori siano adeguatamente informati per distinguere le
uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo
di allevamento utilizzato. Infine, lo stesso regolamento prevede
norme speciali in relazione alle uova importate dai paesi terzi
secondo le quali speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi
terzi possono giustificare la concessione di deroghe alle norme di
commercializzazione qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione
comunitaria.
(54) Per quanto concerne le carni di pollame, il regolamento (CEE)
n. 1906/90 dispone che le norme di commercializzazione dovrebbero,
in linea di massima, applicarsi a taluni tipi di carni di
pollame idonee al consumo umano commercializzate nella Comunità,
mentre dovrebbero essere escluse dal loro ambito di applicazione
le carni di pollame destinate ad essere esportate verso i
paesi terzi. Lo stesso regolamento prevede la classificazione delle
carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e
l'aspetto e le condizioni a cui le carni di pollame devono essere
offerte in vendita.
(55) In base a detti regolamenti, gli Stati membri dovrebbero avere la
possibilità di esentare dall'applicazione di tali norme di commercializzazione
le uova e le carni di pollame, rispettivamente, vendute
attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al
consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.
(56) Il regolamento (CE) n. 2782/75 stabilisce norme speciali per
quanto riguarda la commercializzazione e il trasporto di uova
da cova e di pulcini di volatili da cortile e la messa in incubazione
di uova da cova. Lo stesso regolamento prevede, in particolare,
la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate
per la produzione di pulcini, le modalità di imballaggio e il tipo
di materiale per imballaggi da trasporto. Gli stabilimenti di selezione
e gli stabilimenti di moltiplicazione di piccole dimensioni
sono, tuttavia, esentati dall'applicazione obbligatoria delle norme
ivi stabilite.
(57) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno
mantenere invariate tali norme quanto al merito. Tuttavia,
altre disposizioni di carattere tecnico contenute in tali regolamenti
dovrebbero per loro natura essere contemplate da norme di attuazione
che devono essere adottate dalla Commissione.
(58) Come già avviene nell’ambito dell’OCM nel settore del luppolo,
è opportuno perseguire sul piano comunitario una politica della
qualità applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate
di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione
dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato
o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche
qualitative equivalenti.
(59) Le descrizioni e le definizioni nonché la denominazione dell’olio
d’oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di
mercato, con riguardo alla fissazione di norme di qualità e alla
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal
fornitura al consumatore di informazioni esaurienti sul prodotto, e
dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.
(60) Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a
equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a
stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore è rappresentato
dal regime di aiuto di cui al
il latte scremato trasformato in caseina e caseinati. Il regolamento
(CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante
norme generali complementari dell’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente
ai formaggi (1), ha previsto norme che disciplinano l’uso
della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo
scopo di contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime
di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con
caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È
opportuno inserire tali norme nel presente regolamento.
(61) La trasformazione di talune materie prime di origine agricola in
alcole etilico è strettamente legata all’economia di tali materie
prime. Ciò può contribuire notevolmente ad aumentarne il valore
e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale,
a determinate regioni della Comunità o rivelarsi un’importante
fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione.
Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità
non soddisfacente e per eccedenze congiunturali che potrebbero
causare temporaneamente problemi al mercato in alcuni settori.
(62) Nei settori del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola,
del tabacco e dei bachi da seta, la legislazione focalizza la sua
attenzione su organizzazioni di vario tipo, al fine di conseguire
obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire
una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva.
L’ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di
queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni
stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte
della Commissione, in conformità a disposizioni che devono essere
adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo
sistema e armonizzare le disposizioni vigenti.
(63) Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che
presentano particolare interesse alla luce dell’attuale normativa
sull’OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che le regole
adottate da un’organizzazione interprofessionale per i propri soci
si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non
soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso
dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali,
aventi un interesse economico o tecnico generale
per il settore del tabacco e quindi potenzialmente utili per tutti
coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la
Commissione dovrebbero collaborare strettamente in questo
campo. La Commissione dovrebbe essere investita in via permanente
di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le
pratiche concordate di tali organizzazioni.
(64) È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le
norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri
intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al
diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario.
È pertanto opportuno chiarire detta possibilità. È opportuno inoltre
adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di
organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali a
norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l'adozione del
presente regolamento.
(1) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).
(65) Un mercato unico comunitario implica un regime unico di scambi
alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi dovrebbe
comprendere i dazi all’importazione e le restituzioni all’esportazione,
e dovrebbe stabilizzare, in linea di massima il mercato
comunitario. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli
impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali
dell’Uruguay Round.
(66) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti
agricoli con i paesi terzi, nelle OCM nei settori dei cereali, del
riso, dello zucchero, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive,
del lino e della canapa, delle carni bovine, del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle
uova e del pollame, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,
nonché dell'alcole etilico di origine agricola si sono finora
applicati sistemi obbligatori di titoli di importazione e di
esportazione ovvero sistemi che conferiscono alla Commissione
la facoltà di esigere tali titoli.
(67) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione
di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Alla luce di
tali considerazioni e dell’esperienza acquisita nelle OCM in cui la
gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno
estendere questo approccio a tutti i settori in cui si fa ricorso
a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere
un titolo di importazione dovrebbe essere presa dalla Commissione
in base alla necessità dei titoli di importazione per la gestione
dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle
importazioni dei prodotti in questione.
(68) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli
nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il
commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune.
Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso,
l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere
la possibilità di introdurre deroghe.
(69) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul
mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti
agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni,
l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale.
(70) In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla
Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti
tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi
in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.
(71) Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo ai prelievi all’importazione applicabili ai miscugli
di cereali, di riso e di rotture di riso (1), è inteso ad assicurare il
corretto funzionamento del regime dei dazi per importazioni di
miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso. È opportuno
inserire queste disposizioni nel presente regolamento.
(72) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia
di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi
di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di
favore. L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto l'andamento
del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva
a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate
che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio
importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno
nella Comunità. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(1) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).
(73) Affinché l’OCM nel settore della canapa destinata alla produzione
di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, il rispettivo
regolamento ha previsto un controllo delle importazioni di canapa
e di sementi di canapa, in modo da assicurare che i prodotti in
questione offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo.
Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati
a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di
controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.
Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.
(74) Nell’insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità
nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero
essere inserite nel presente regolamento le disposizioni
che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a
caratteristiche qualitative minime equivalenti.
(75) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra
misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In
circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei
dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza,
per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le
turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la
Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie, che
dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali assunti
dalla Comunità.
(76) Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare,
per evitare turbative sui mercati, diverse OCM hanno previsto
sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di
perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che andrebbe
mantenuta. Inoltre, come dimostra l’esperienza, se i mercati
sono o rischiano di essere perturbati dal ricorso a tali regimi,
occorre intervenire tempestivamente. La competenza in materia
dovrebbe quindi essere affidata alla Commissione. È pertanto
opportuno consentire alla Commissione di sospendere il ricorso
ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.
(77) La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i
paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella
Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti
stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe
essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità
al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati
dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini
di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.
(78) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in
sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il
controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo
europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato
dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione,
senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di
restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione
nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota
unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento
di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione
applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti
dell’importo applicabile per la destinazione prefissata.
(79) Occorrerebbe garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante
un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo,
occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione
alla presentazione di un titolo di esportazione. Le
restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse entro i
limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione
di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale
regola dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati
non inclusi nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano
limitazioni in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga
alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che
beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi
fissati.
(80) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che
la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione
siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria relativa
al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione
degli animali durante il trasporto.
(81) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento
speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione
che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai
fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una
collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore
e la Comunità. A questo scopo, i prodotti dovrebbero
essere accompagnati da un certificato rilasciato nella Comunità.
(82) Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un
interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire
e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi
per tali scambi. Occorrerebbe pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione
per i prodotti in questione.
(83) Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del
trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella
misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni
e secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del
trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate
largamente applicabili nell’ambito delle varie OCM. In particolare,
l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è
stata ulteriormente precisata nel
del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di
alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio
dei prodotti agricoli (1). In sintonia con l’obiettivo di creare un
insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è
opportuno inserire le disposizioni in parola nel presente regolamento.
(84) Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle
pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché all’abuso di
posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione
e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro
applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni
nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione
degli obiettivi della PAC.
(85) Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di
agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione
in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti
comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza
o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 33
del trattato.
(86) Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo,
per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle
imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola
competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare
quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81
del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC.
(87) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il
corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni.
È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente
regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni
(1) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.
del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze
dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di
tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in
grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi
o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare
misure appropriate agli Stati membri.
(88) Considerata la particolare situazione economica del settore, la
Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione,
a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di
renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere,
previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi
di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali
prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche
condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute.
(89) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione
della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di
adattamento particolarmente gravi. In tali casi l'aiuto transitorio
erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo
10 septies, del
a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto,
occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la
loro quota di oltre il 50 % della quota di zucchero fissata il
20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE)
n. 318/2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo
per il quale viene erogato l'aiuto transitorio comunitario. Per
garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori
al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione
dell'importo totale degli aiuti di Stato interessati continui
ad essere soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto
nel caso dell'Italia in cui il fabbisogno massimo per l'adeguamento
dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato
dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole
da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari
problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere
mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare
direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.
(90) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni
geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore
al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È
pertanto opportuno mantenere la disposizione dell'OCM nel settore
dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato
membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo
di aiuti di Stato.
(91) Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove
un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente
di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania
dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un
periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì
prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla
Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga,
corredata di opportune proposte.
(92) Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio,
misure di promozione del consumo di latte e di prodotti
lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità
di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità
promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.
(93) Per tener conto dei possibili sviluppi nella produzione di foraggi
essiccati, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio,
anteriormente al 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei
foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM.
La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di opportune
proposte. La Commissione dovrebbe inoltre riferire periodica-
mente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto
applicato nel settore dell’apicoltura.
(94) È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione
attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive
di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la
registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto
nella Comunità.
(95) È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni
prodotti la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in
atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel
mercato interno o all’andamento delle quotazioni o dei prezzi
sul mercato mondiale.
(96) È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l’alcole
etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e
analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio
del mercato. Nella misura in cui il mercato dell’alcole etilico di
origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale,
occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole
etilico di origine non agricola.
(97) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente
regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del
(98) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure
necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di
emergenza.
(99) Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti
agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si
tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi.
(100) Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento,
è opportuno che tali benefici non vengano concessi o
siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le
condizioni per l'ottenimento degli stessi sono state create artificialmente,
in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.
(101) Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento,
è necessario effettuare controlli e applicare misure e
sanzioni amministrative in caso di inadempimento. È opportuno
pertanto conferire alla Commissione la competenza a adottare
norme in materia, incluse quelle relative al recupero delle somme
indebitamente pagate e agli obblighi di notifica degli Stati membri
risultanti dall'applicazione del presente regolamento.
(102) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento
sono adottate secondo la
del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (1). Nondimeno,
per alcune misure ai sensi del presente regolamento che
si ricollegano alle competenze della Commissione, che richiedono
un’azione rapida o che sono di carattere meramente amministrativo,
la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad agire di
propria iniziativa.
(103) In conseguenza dell'inclusione nel presente regolamento di taluni
elementi delle OCM nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati
e del vino, è opportuno apportare alcune modifiche alle
OCM in questione.
(104) Nel presente regolamento sono inserite disposizioni sull’applicabilità
delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione
2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
erano contenute nel
quindi modificare l'ambito di applicazione di detto regolamento in
modo che le sue disposizioni si applichino soltanto ai prodotti
elencati nell’allegato I del trattato che non sono contemplati dal
presente regolamento.
(105) Nel presente regolamento sono inserite le disposizioni dei regolamenti
di base di cui ai considerando 2 e 3, eccetto quelle dei
regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE)
n. 1493/1999. Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni
dei seguenti regolamenti:
— regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli
di cereali, di riso e di rotture di riso,
— regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti
all'ammasso privato nel settore delle carni suine (1),
— regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di
uova da cova e pulcini di volatili da cortile,
— regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo
1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori
di bachi da seta (2),
— regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio
1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti
acquistati da un organismo d’intervento (3),
— regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre
1979, relativo ad un’assistenza all’esportazione di prodotti
agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale
all’importazione in un paese terzo (4),
— regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre
1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione
delle carcasse di suino,
— regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio
1987, relativo alla protezione della denominazione del latte
e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione,
— regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre
1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni
organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento
e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella
Comunità,
— regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio
1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di
prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri
importi (5),
— regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio
1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria
di classificazione delle carcasse di bovini adulti,
— regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno
1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per
le carni di pollame,
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.
(2) GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.
(3) GU L 128 del 24.5.1977, pag. 1.
(4) GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.
(5) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).
— regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio
1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari relativamente ai formaggi,
— regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno
1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali
nel settore del tabacco (1),
— regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse
di ovini fresche o refrigerate,
— regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre
1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare,
— regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre
1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare,
—
1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente
dalla Nuova Zelanda (2),
—
2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari,
—
2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle
uova,
—
2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle
carcasse di bovini adulti.
(106) È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti. Per motivi
di certezza del diritto e visto il numero di atti che devono essere
abrogati dal presente regolamento e il numero di atti adottati ai
sensi degli stessi o da essi modificati, è opportuno precisare che
l'abrogazione non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati
in base all'atto abrogato né quella delle modifiche apportate in tal
modo ad altri atti giuridici.
(107) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento cominci
ad applicarsi il 1 gennaio 2008. Tuttavia, per garantire che le
nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano
con le campagne di commercializzazione in corso nel
2007/2008, occorrerebbe prevedere una data di applicazione differita
per tali settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione.
Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi
soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione
2008/2009 per i settori interessati. Di conseguenza, i rispettivi
regolamenti che disciplinano tali settori dovrebbero continuare
ad essere applicati fino alla fine della corrispondente campagna
di commercializzazione 2007/2008.
(108) Inoltre, riguardo a taluni altri settori per i quali non sono previste
campagne di commercializzazione dovrebbe del pari essere prevista
una data differita di applicazione al fine di garantire il
passaggio graduale dalle OCM esistenti al presente regolamento.
Di conseguenza, i regolamenti che disciplinano le OCM esistenti
per tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla
data differita di applicazione prevista nel presente regolamento.
(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.
(2) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.
(109) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 386/90, la competenza
ad adottare disposizioni riguardanti la materia disciplinata da
detto regolamento è trasferita alla Commissione dal presente regolamento.
Inoltre i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE)
n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 sono abrogati
dal presente regolamento mentre solo alcune disposizioni degli
stessi sono inserite nel presente regolamento. Altri elementi contenuti
in tali regolamenti dovranno pertanto essere contemplati da
norme di attuazione che non sono state ancora adottate dalla
Commissione. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo
più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati
regolamenti dovrebbero quindi continuare ad applicarsi fino al
31 dicembre 2008.
(110) I seguenti atti del Consiglio sono diventati superflui e dovrebbero
essere abrogati:
— regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo
1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i
bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (1),
— regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo
1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i
fiori recisi freschi e il fogliame fresco (2),
— regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre
1969, che definisce alcune misure per il risanamento della
produzione di frutta nella Comunità (3),
— regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre
1975, relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle
patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola
di patate (4),
— regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno
1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione
1980/1981, il prezzo d’orientamento e il prezzo d’intervento
dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di
classificazione delle carcasse dei bovini adulti (5),
— regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre
1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi
doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della
floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (6),
—
relativa al controllo dei movimenti di zucchero (7).
(111) Il passaggio dalla normativa prevista dalle disposizioni e dai
regolamenti abrogati dal presente regolamento può dare luogo a
difficoltà non trattate nel presente regolamento. Per far fronte a
tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare
misure transitorie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 4112/88 (GU L 361 del 29.12.1988, pag. 7).
(2) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 309/79 (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).
(3) GU L 318 del 18.12.1969, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1153/78 (GU L 144 del 31.5.1978, pag. 4).
(4) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 17.
(5) GU L 140 del 5.6.1980, pag. 4.
(6) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(7) GU L 317 del 27.11.1974, pag. 21.
PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei
mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:
a) cereali: allegato I, parte I;
b) riso: allegato I, parte II;
c) zucchero: allegato I, parte III;
d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV;
e) sementi: allegato I, parte V;
f) luppolo: allegato I, parte VI;
g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;
h) lino e canapa: allegato I, parte VIII;
i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;
j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X;
k) banane: allegato I, parte XI;
l) vino: allegato I, parte XII;
m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di
seguito «il settore delle piante vive»);
n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV;
o) carni bovine: allegato I, parte XV;
p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;
q) carni suine: allegato I, parte XVII;
r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;
s) uova: allegato I, parte XIX;
t) carni di pollame: allegato I, parte XX;
u) altri prodotti: allegato I, parte XXI.
2. Al settore vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del
presente regolamento.
3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori,
elencati e/o definiti nell’allegato II:
a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il
settore dell’alcole etilico agricolo»);
b) prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore
dell’apicoltura»);
c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura
»).
4. Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate,
del codice NC 0701.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori
si applicano le definizioni di cui all’allegato III.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE)
n. 1782/2003;
b) «organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno
Stato membro ai sensi del
c) «prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati
all'intervento pubblico.
Art. 3. Campagne di commercializzazione
Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:
a) dal 1 gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della
banana;
b) dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo:
i) nel settore dei foraggi essiccati;
ii) nel settore della bachicoltura;
c) dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo:
i) nel settore dei cereali;
ii) nel settore delle sementi;
iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
iv) nel settore del lino e della canapa;
v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
d) dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del
riso;
e) dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello
zucchero.
La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione
per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Art. 4. Competenze della Commissione
Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché
sono conferite competenze alla Commissione, quest'ultima agisce secondo
la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.
Art. 5. Norme di attuazione
La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 2.
La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui
all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui
all’allegato III, parte II, punto 12.
La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle
diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei
sottoprodotti.
PARTE II
MERCATO INTERNO
TITOLO I
INTERVENTO SUL MERCATO
CAPO I
Intervento pubblico e ammasso privato
S e z i o n e I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art. 6. Ambito di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento
pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove
applicabili, relativamente ai seguenti settori:
a) cereali;
b) riso;
c) zucchero;
d) olio di oliva e olive da tavola;
e) carni bovine;
f) latte e prodotti lattiero-caseari;
g) carni suine;
h) carni ovine e caprine.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) «cereali»: i cereali raccolti nella Comunità;
b) «latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità;
d) «crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da
latte.
Art. 7. Origine comunitaria
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento
pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i
prodotti originari della Comunità.
Art. 8. Prezzi di riferimento
1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
a) per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV,
lettera A;
c) nel settore dello zucchero:
i) per lo zucchero bianco:
— 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,
— 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;
ii) per lo zucchero greggio:
— 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,
— 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.
I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo
zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita
nell'allegato IV, lettera B;
d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini
maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di
classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all'articolo
42, paragrafo 1, lettera a);
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino
della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra
in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
di suini ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come
segue:
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe
E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II;
ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg:
classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II.
2. I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente
nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio
all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di
riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità
designati a norma dell'articolo 41.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo
37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento
di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della
produzione e dei mercati.
Art. 9. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di
mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione
del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.
Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici
di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero.
Queste informazioni sono trattate in modo riservato.
La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano
l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai
singoli operatori.
S e z i o n e I I
I n t e r v e n t o p u b b l i c o
S o t t o s e z i o n e I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art. 10. Prodotti ammessi all'intervento
1. L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni
di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni
complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:
a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;
b) risone;
c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro
quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte
nella Comunità;
d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e
da 0201 20 20 a 0201 20 50;
e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata
in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore
minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore
massimo, in peso, di acqua del 16 %;
f) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il
metodo spray in un'impresa riconosciuta della Comunità, avente un
tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34 % della materia
secca sgrassata.
Sottosezione II
A p e r t u r a d e g l i a c q u i s t i a l l ' i n t e r v e n t o
Art. 11. Periodi d'intervento pubblico
I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:
a) per i cereali, dal 1 novembre al 31 maggio;
b) per il risone, dal 1 aprile al 31 luglio;
c) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione
2008/2009 e 2009/2010;
d) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;
e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1 marzo al 31 agosto.
Art. 12. Apertura dell'intervento pubblico
1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:
a) è aperto per il frumento tenero;
b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone,
lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei
massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;
c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di
mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato
membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella
comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42,
paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.
2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo
195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine
di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non
sussistano più durante un periodo rappresentativo.
Art. 13. Limiti all'intervento
1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:
a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i
periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);
b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per
ciascuna campagna di commercializzazione;
c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo
11, lettera e);
d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei
periodi di cui all'articolo 11, lettera e).
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del
presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non
può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli
articoli 32, 52 e 63.
3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d)
dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli
acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo
richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei
prezzi di mercato.
Artt. 14. - 17.
(Omissis)
Sottosezione III
P r e z z i d' i n t e r v e n t o
Art. 18. Prezzi d'intervento
1. Il prezzo d'intervento:
a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un
quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate
per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;
b) per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi
conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo
1, lettera c);
c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per
quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, lettera d).
2. I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti
prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:
a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo
conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento
fissato nell'articolo 11 bis;
b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo
13, paragrafo 3;
c) carni bovine;
d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13,
paragrafo 3, e
e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre
il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione
dell'articolo 13, paragrafo 3.
In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura
ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono
essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione
dei prezzi medi di mercato rilevati.
3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le
procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:
a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;
b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato
membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un
importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;
c) per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;
d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.
4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:
a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di
prezzo per motivi di qualità, e
b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità
dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità
tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre
decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di
assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.
5. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di
riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a
quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero
conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato
IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il
prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.
S o t t o s e z i o n e I V
S m e r c i o d e i p r o d o t t i a c q u i s t a t i a l l ’ i n t e r v e n t o
Artt. 19 - 24.
(Omissis)
Art. 25. Principi generali
Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da
evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non
discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo
300 del trattato.
Art. 26. Smercio di zucchero
Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento
pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento
fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la
vendita.
La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori:
a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo
di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:
i) all’alimentazione degli animali; oppure
ii) all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei
prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di
cui all'allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure;
iii) agli usi industriali di cui all'articolo 62;
b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro
interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha
accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi
detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano
nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo
di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni
ad hoc di aiuti di emergenza.
Art. 27. Distribuzione agli indigenti nella Comunità
1. I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni
organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.
La distribuzione viene effettuata:
a) gratuitamente; oppure
b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi
sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione.
2. Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:
a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità
durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1,
nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in
uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori
a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure
b) l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro
all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in
uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il
prodotto.
3. Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al
paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo
utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.
4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente
agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di
intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle
differenze qualitative.
5. Fatto salvo l’articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1
e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della
corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio
delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento
contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri
di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi
designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo,
escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione
all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
S e z i o n e I I I
A m m a s s o p r i v a t o
S o t t o s e z i o n e I
Ai u t o o b b l i g a t o r i o
Art. 28. Prodotti sovvenzionabili
Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle
condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le
condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo
43:
a) per:
i) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta
della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di
materia grassa butirrica dell'82 %, un tenore massimo, in peso,
di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo,
in peso, di acqua del 16 %;
ii) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta
della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di
materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso,
di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo,
in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale
del 2 %;
Art. 29. Condizioni e importo dell'aiuto per il burro
La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese
di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del
burro immagazzinato.
Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato
abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento
dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.
S o t t o s e z i o n e I I
Ai u t o f a c o l t a t i v o
(Omissis)
Art. 31. Prodotti sovvenzionabili
1. Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti
prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i
requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 43:
a) zucchero bianco;
b) olio di oliva;
c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse,
mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate
secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse
di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1;
f) carni suine;
g) carni ovine e caprine.
La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo
comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.
2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di
cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.
Art. 32. Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco
1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario
rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferi-
mento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della
situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un
aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di
una quota di zucchero.
2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una
campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre
misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63.
Art. 33. Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti
dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti
di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave
turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare
qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo
rappresentativo sia inferiore a:
a) 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;
b) 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o
c) 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità
libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di
acidità in più.
Art. 34. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella
comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui
all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento
ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione
può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
Artt. 35 - 36.
(Omissis)
Art. 37. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine
Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini,
determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro
sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti
che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di
ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento
ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può
decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.
Art. 38. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine
La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato
di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato
particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:
a) Gran Bretagna;
b) Irlanda del Nord;
c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato
separatamente.
S e z i o n e IV
Di s p o s i z i o n i c o m u n i
Art. 39. Norme concernenti il magazzinaggio
1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio
dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento
soltanto previa autorizzazione della Commissione.
Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo
sono considerati come un unico Stato membro.
2. L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e
tenuto conto:
a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato
membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati
membri;
b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio
nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.
3. L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene
concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo
2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli
difficoltà.
4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa
consultazione di tutti gli Stati membri.
5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da
riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:
a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e
3; oppure
b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro.
6. L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3
resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello
Stato membro da cui dipende.
7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio
dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo
Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da
stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.
Art. 40. Norme concernenti le gare
Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.
Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose
per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente
l’aggiudicazione di un contratto.
Art. 41. Centri di intervento
1. La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali
e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.
Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare
centri di intervento per ciascun prodotto.
2. La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo
conto in particolare:
a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in
questione;
b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;
c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.
Art. 42. Classificazione delle carcasse
1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano,
in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti
settori:
a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;
b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli
utilizzati per la riproduzione.
Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare
una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente
alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite
nell'allegato V, lettera C.
2. Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della
Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per
conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione
delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla
Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.
Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.
Art. 43. Modalità di applicazione
Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione
dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le
modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti
soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i
quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli
articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di
qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento
— compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione,
fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché
durata dell'ammasso privato;
a bis) il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui
all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo
1; in questo contesto, le norme di attuazione possono
autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento
a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distri-
buzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di
gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del
comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);
b) le modifiche dell'allegato IV, parte B;
c) se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di
prezzo applicabili;
d) le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento
pubblico, da parte degli organismi pagatori e di
erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per
quanto riguarda:
i) la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;
ii) la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali
tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata
o prolungata;
iii) le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o
dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso
privato;
iv) lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta
di ammasso privato;
e) l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli
articoli 17 e 37;
f) le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in
particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle
scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione
dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il
regime di cauzioni applicabile;
g) la stesura del piano annuale di cui all’articolo 27, paragrafo 1;
h) le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo
27, paragrafo 2;
i) le autorizzazioni di cui all’articolo 39, comprese le deroghe,
solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi;
j) le procedure da seguire in caso di gara;
k) la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 41;
l) i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono
essere immagazzinati i prodotti;
m) le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui
all'articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:
i) le definizioni;
ii) la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione
dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di
bovini adulti;
iii) in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di
cui all'allegato V, lettera A, punto III:
— le eventuali deroghe, di cui all'articolo 5 della direttiva
88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro
produzione al mercato locale,
— le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati
membri, per i macelli che procedono alla macellazione
di un numero esiguo di bovini;
iv) l'autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri,
a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di
suini e a valersi di criteri di valutazione complementari,
oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;
v) le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti
da parte degli Stati membri.
CAPO II
Misure speciali di intervento
S e z i o n e I
M i s u r e e c c e z i o n a l i d i s o s t e g n o d e l m e r c a t o
Art. 44. Malattie degli animali
1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari
e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione
di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali,
la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del
mercato colpito da tali limitazioni.
Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:
a) carni bovine;
b) latte e prodotti lattiero-caseari;
c) carni suine;
d) carni ovine e caprine;
e) uova;
f) carni di pollame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su
richiesta dello o degli Stati membri interessati.
Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati
membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare
rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente
necessari al sostegno del mercato in causa.
Art. 45. Perdita di fiducia del consumatore
Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la
Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato
per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano
direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa
dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.
Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.
Art. 46. Finanziamento
1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità
contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli
Stati membri.
Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine,
in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al
finanziamento per il 60 % delle spese.
2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano
alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini
una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.
S e z i o n e I I
M i s u r e r e l a t i v e a i s e t t o r i d e i c e r e a l i e d e l r i s o
Art. 47. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali
1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può
adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste
misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in
una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino
di scendere rispetto al prezzo d'intervento.
2. La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché
le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra
modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate
dalla Commissione.
Art. 48. Misure speciali di mercato nel settore del riso
1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di:
a) impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo
quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel
settore del riso, in certe regioni della Comunità;
b) compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.
2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente
articolo.
S e z i o n e I I I
M i s u r e r e l a t i v e a l s e t t o r e d e l l o z u c c h e r o
Art. 49. Prezzo minimo della barbabietola
1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:
a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;
b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione
2009/2010.
2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola
da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B.
3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di
quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione
di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo,
adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle
differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.
Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate
conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite
dalla Commissione.
4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai
quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al
prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, le imprese produttrici di
zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo
corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.
Art. 50. Accordi interprofessionali
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi
al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate
dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la
fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.
2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da
zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i
produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici
di zucchero comunitarie.
3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a
seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:
a) zucchero di quota;
b) zucchero fuori quota.
4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro
nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:
a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i
quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il
tenore di zucchero su cui i contratti si basano;
b) la resa corrispondente stimata.
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato,
prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola
di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo
zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in
base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo
52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il
prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da
esse trasformate in zucchero.
6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi
interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato
può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento
per tutelare gli interessi delle parti in causa.
Art. 51. Tassa sulla produzione
1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di
isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono
tali prodotti di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di
zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la
tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.
3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione,
versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo
territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della
rispettiva campagna di commercializzazione.
Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente
campagna di commercializzazione.
4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di
inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla
produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da
zucchero o ai fornitori di cicoria.
Art. 52. Ritiro di zucchero dal mercato
1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello
di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi
della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo
300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale,
uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di
isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio
della campagna di commercializzazione successiva.
In tal caso, nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno
tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione
destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 153, è ridotto della stessa
percentuale.
2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31
ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle
tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.
3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, nel
corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti
all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria
produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.
I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna
di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro
quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo
conto delle prevedibili tendenze del mercato, la Commissione
può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione
in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero,
dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:
a) zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente,
atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale
o sciroppo di inulina industriale; oppure
b) produzione entro quota temporanea, che può essere in parte riservata
all’esportazione nel rispetto degli impegni della Comunità che scaturiscono
da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato,
la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero,
di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa
essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di
ritiro.
5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo
durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto
di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 63.
Art. 52 bis. Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di
commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010
1. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per
gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in
seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis,
paragrafo 4 del
campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione
dell'allegato VII quater del presente regolamento.
2. L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera a) o b), del
di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata
assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti
di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale
richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di
commercializzazione a cui si applica il ritiro.
Art. 53. Modalità di applicazione
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente
sezione, e in particolare:
a) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare
quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole
che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina,
di cui all’articolo 50, paragrafo 4;
b) la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo
52, paragrafo 1;
c) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero
ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo
52, paragrafo 4.
S e z i o n e IV
Ad e g u a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a
Art. 54. Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del
mercato
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a
facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione
di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può
adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle
carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e
delle carni di pollame:
a) misure dirette a migliorare la qualità;
b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione,
della trasformazione e della commercializzazione;
c) misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi
sul mercato;
d) misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a
lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.
CAPO III
Regimi di contenimento della produzione
S e z i o n e I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art. 55. Regimi di quote
1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:
a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a)
e b);
b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;
c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.
2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e
b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e,
nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il
disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su
tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.
S e z i o n e I I
Z u c c h e r o
S o t t o s e z i o n e I
R i p a r t i z i o n e e g e s t i o n e d e l l e q u o t e
Art. 56. Ripartizione delle quote
1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di
inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.
2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice
di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio
e riconosciuta a norma dell’articolo 57.
Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata
all’impresa a norma del
di commercializzazione 2007/2008.
3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di
zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le
misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli
interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Art. 57. Imprese riconosciute
1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di
zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che
trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 62,
paragrafo 2, a condizione che queste:
a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;
b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui
al presente regolamento;
c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del
riconoscimento.
2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo
Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o
delle canne oppure la raffinazione:
a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso
un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di
barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;
b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da
zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi
alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di
zucchero;
c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo
prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.
Art. 58. Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio
1. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare
di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota
della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non
riguarda la Bulgaria e la Romania.
Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare
di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966
tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di
commercializzazione precedente.
Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in
proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione
dell’articolo 56, paragrafo 2.
2. L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle
imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio
nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le
quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate
nell’allegato VII.
3. Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2
sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per
tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.
Art. 59. Gestione delle quote
1. La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il
30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009
e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione
2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione
del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente
regolamento, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4
del
2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al
2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle
quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione,
allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di
commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano
di conseguenza la quota di ciascuna impresa.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri
in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a
norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione
dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano
la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente
regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di
una quota.
Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano
alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
Art. 60. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote
1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o
di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione
2008/2009 e successive ad un'impresa stabilita nel suo territorio, nel
rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui
al
applicano criteri obiettivi e non discriminatori.
2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le
imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in
considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei
produttori di barbabietole e di canne da zucchero.
3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi
1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano
o non detengano quote.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione
dell'articolo 4 bis del
membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa interessata
applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei
limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.
S o t t o s e z i o n e I I
S u p e r a m e n t o d e l l a q u o t a
Art. 61. Ambito di applicazione
Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di
una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla
quota di cui all’articolo 56 possono essere:
a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 62;
b) riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione
successiva, conformemente all’articolo 63;
c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle
regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento
(CE) n. 247/2006 del Consiglio (1); oppure
d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel
rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo
300 del trattato.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle
eccedenze di cui all’articolo 64.
Art. 62. Zucchero industriale
1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di
inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti
elencati nel paragrafo 2 qualora:
a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine
della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore
entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 57; e
b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della
campagna di commercializzazione successiva.
2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione
dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o
sciroppo di inulina industriale.
L’elenco comprende in particolare:
a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da
spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;
b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui
trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di
inulina;
c) alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono
zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.
Art. 63. Riporto di zucchero eccedente
1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna
di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione
di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina
eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.
2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:
a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi
da parte dello stesso:
— fra il 1 febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione
in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;
— fra il 1 febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione
in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di
inulina riportati;
b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino
alla fine della campagna di commercializzazione in corso.
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione
considerata è inferiore a quella stimata alla data della
decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di
commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato
con efficacia retroattiva.
4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti
della quota della campagna di commercializzazione successiva.
5. Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante
una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre
misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52.
Art. 64. Prelievo sulle eccedenze
1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:
a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina
eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione,
esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della
campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a
norma dell’articolo 63 o i quantitativi di cui all’articolo 61,
lettere c) e d);
b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di
inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data
stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di
cui all’articolo 62, paragrafo 2;
c) lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli
52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui
all'articolo 52, paragrafo 3.
2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un
livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi
di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al
paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai
quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette
imprese per la relativa campagna di commercializzazione.
S e z i o n e I I I
L a t t e
S o t t o s e z i o n e I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art. 65. Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;
b) «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad
esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte,
il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere
convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono
fissati dalla Commissione;
c) «produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il
territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza
latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;
d) «azienda»: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE)
n. 1782/2003;
e) «acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso
il produttore:
— per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio,
magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro
su ordinazione,
— per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla
trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti
operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per
conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e
contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai
fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia
è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente
pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;
f) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro
prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente,
indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore,
l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di
tali prodotti, o un terzo;
g) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un
produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o
cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari.
La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna
» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine
di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri
prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di
quote;
h) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o
di altri prodotti lattiero-caseari;
i) «quota individuale»: la quota di un produttore al 1 aprile di un
qualsiasi periodo di dodici mesi;
j) «quota nazionale»: la quota di cui all’articolo 66, fissata per ciascuno
Stato membro;
k) «quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31
marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo
sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle
conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente
regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.
S o t t o s e z i o n e I I
R i p a r t i z i o n e e g e s t i o n e d e l l e q u o t e
Art. 66. Quote nazionali
1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-
caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici
mesi a decorrere dal 1 aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi»)
sono fissate nell’allegato IX, punto 1.
2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a
norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il
superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno
Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente
per le consegne e le vendite dirette.
3. Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate
fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del
mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.
4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la
ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è
liberata dal 1 aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di
latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito
dal 2002.
La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione
tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla
Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania
dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà
in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione
del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il
passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione
destinata al mercato.
5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia,
la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la
Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte
consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente
dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura
transitoria applicabile in tali paesi.
Art. 67. Quote individuali
1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1 aprile 2008
sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al
31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di
quote che hanno efficacia al 1 aprile 2008.
2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali,
rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione
da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata
soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta
debitamente giustificata del produttore.
3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo
contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato
separatamente per ciascuna quota.
4. La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte
della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui
all’articolo 66 per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale
riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va
utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la
produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.
5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei
periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato
membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella
per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota
nazionale adattata a norma dell’articolo 69, tenuto conto delle eventuali
riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo
71.
Art. 68. Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale
Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai
produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla
riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che
devono essere comunicati alla Commissione.
Art. 69. Gestione delle quote
1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun
periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne
» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle
conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne
e per le vendite dirette.
2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro
date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma
dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:
a) l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono
pagare.
Art. 70. Tenore di grassi
1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi
applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.
2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma
dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al
tenore di riferimento di detta quota a tale data.
3. Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo
67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione
temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla
Commissione.
4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per
le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di
grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.
5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è
adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e
successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi,
ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro,
la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale
non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui
all’allegato X.
Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è
riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se
necessario, è adattato dalla Commissione.
Art. 71. Riserva nazionale
1. All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno
Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle
assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a se-
conda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando
una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure
effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali.
Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne
o vendite dirette.
2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro
sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne
e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.
3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di
riferimento di grassi.
Art. 72. Casi di inattività
1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non
soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo
di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva
nazionale entro il 1 aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa
diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima
di tale data.
Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo
periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale
ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1 aprile successivo alla
data della richiesta.
2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza
un quantitativo pari almeno al 85 % della sua
quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a
quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella
riserva nazionale.
Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è
riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in
casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la
capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità
competenti.
Art. 73. Cessioni temporanee
1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri
autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una
parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non
intendono utilizzare.
Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione
delle categorie di produttori o delle strutture della produzione
lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni,
autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3,
e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di
cessione.
2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo
1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:
a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;
b) imperative esigenze amministrative.
Art. 74. Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre
1. Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che
la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione
effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti
giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri
devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione
lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo
tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda
è devoluta alla riserva nazionale.
2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in
caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli
Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di
assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che
le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.
3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per
motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini
non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le
misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti
e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado,
se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.
4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che
scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni
che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi
sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo
le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli
interessi legittimi delle parti.
Art. 75. Misure specifiche di trasferimento
1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o
per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità
che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:
a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente
una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità,
versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale
con le quote individuali così liberate;
b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori
possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro
preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente
o dell’organismo da essa designato, di quote individuali
liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici
mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali,
di un’indennità pari al pagamento anzidetto;
c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente
trasferimento di terre;
d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare
l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra
ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale
in causa;
e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta
all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la
struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote
senza corrispondente trasferimento di terre;
f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o
all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote
senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di
migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa
o di consentire l’estensivizzazione della produzione.
2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello
territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.
Art. 76. Trattenute di quote
1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati
membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una
parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.
2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e
75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto
rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri
possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare
che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di
cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale,
definendone le condizioni.
Art. 77. Aiuti per l'acquisizione di quote
La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della
presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario
da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione
di quote.
S o t t o s e z i o n e I I I
S u p e r a m e n t o d e l l a q u o t a
Art. 78. Prelievo sulle eccedenze
1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti
lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale
stabilita a norma della sottosezione II.
Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.
Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1 aprile 2009 al 1 aprile
2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 %
della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici
mesi che inizia il 1 aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al
secondo comma.
2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo
sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita
a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette,
e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA
tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in
questione.
3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro
la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la
Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze
non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo
15, paragrafo 2, del
prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro
interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo
14 del
applica.
4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente
articolo.
Art. 79. Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto
Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli
80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento
delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i
produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo
al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli
69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote
di cui dispongono.
Art. 80. Prelievo sulle eccedenze per le consegne
1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi
consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per
tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e
il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni
che devono essere stabiliti dalla Commissione.
A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma
delle consegne adeguate a norma del primo comma.
3. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle
eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo
che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale
destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione
di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno
essere fissati dagli Stati membri:
a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione
di ciascun produttore;
b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente,
se del caso, a livello nazionale.
Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri,
nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del
prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore
di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente
a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi
che saranno definiti dallo Stato membro.
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
Art. 81. Ruolo degli acquirenti
1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori
dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e
versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una
data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione,
l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai
produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò,
riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.
2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri
acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese
in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in
corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto
del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di
passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.
3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un
produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa
può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo
del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato
membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore
che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato
membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti
di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più
acquirenti.
Art. 82. Riconoscimento
La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare
da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti
dalla Commissione.
Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire
in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.
Art. 83. Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al
pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello
Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata
della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato
o a livello nazionale.
2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo
del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo
totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti
lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.
3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si
tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.
4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del
prelievo all’organismo competente dello Stato membro.
Art. 84. Importi pagati in eccesso o non pagati
1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle
eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore
al prelievo, gli Stati membri possono:
a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento
delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o
b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:
— rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in
base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione,
oppure
— sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una
disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime
delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita
dal presente capo.
2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi
eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati
entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.
3. Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo
dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81,
lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi
non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.
4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente,
a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi
di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.
Sezione III bis
Qu o t e d i f e c o l a d i p a t a t e
Art. 84 bis. Quote di fecola di patate
1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate
quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica
il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e
all'allegato X bis.
2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis
ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le
campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote
assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.
3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i
produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello
necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del
paragrafo 2.
4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo
2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1
gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.
Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di
una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per
tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna
successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in
proporzione.
6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola
di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente
articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano
dell'aiuto di cui all'articolo 77 del
19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune
e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
S e z i o n e IV
Di s p o s i z i o n i p r o c e d u r a l i
Art. 85. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo,
che possono riguardare in particolare:
a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui
all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative,
le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;
b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e
il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64;
c) le deroghe alle date fissate all’articolo 63;
d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e
l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.
CAPO IV
Regimi di aiuto
S e z i o n e I
A i u t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e
S o t t o s e z i o n e I
F o r a g g i e s s i c c a t i
Art. 86. Imprese beneficiarie
1. L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi
essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto
settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
a) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi
da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione
di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una
clausola che obbliga l'impresa di trasformazione a versare al produt-
tore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione
del contratto;
b) imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso
di associazioni, quella dei loro soci;
c) imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o
giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da
essiccare.
2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che
hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti
requisiti:
a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in
funzione del modo di presentazione del prodotto;
b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza
secca, non inferiore:
i) al 15 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera a), e
lettera b), secondo trattino;
ii) al 45 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera b),
primo trattino;
c) sono di qualità mercantile, sana e leale.
Art. 87. Pagamento anticipato
1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato
di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una
cauzione di 6,60 EUR/t.
Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto
all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.
L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il
diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di
importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è
costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è
diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato
accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del
saldo dell’aiuto.
2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati
abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.
3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio
pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale
dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 88, paragrafo 2.
4. Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa
di trasformazione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, il
trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su
richiesta, la quota eccedente.
Art. 88. Aliquota dell'aiuto
1. L’aiuto di cui all’articolo 86 è fissato a 33 EUR/t.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione
il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto
l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89,
l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo
nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari
al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la
somma dei superamenti.
La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare
che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato
raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.
Art. 89. Quantitativo garantito
È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di
commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o
essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’articolo
86. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati
come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI,
lettera B.
Art. 90. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione,
che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda
di aiuto;
b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità
all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità
di magazzino e altri documenti giustificativi;
c) la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché
versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’articolo
87, paragrafo 1;
d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui
all’articolo 86 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone
fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono
fornire;
e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare
che devono essere applicate dagli Stati membri;
f) i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’articolo 86,
paragrafo 2;
g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi
che devono contenere;
h) l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo
89;
i) i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’articolo 86, in
particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.
Sottosezione II
L i n o e c a n a p a d e s t i n a t i a l l a p r o d u z i o n e d i f i b r e
Art. 91. Ammissibilità
1. L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione
di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di
canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di
commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore
riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute
dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita
con un agricoltore.
Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia
che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto
e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso
all’agricoltore.
Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano
la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un
impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.
2. Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di
persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico
secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato
riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio
sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di
canapa.
Art. 92. Aliquota dell'aiuto
1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è
fissato a:
a) per le fibre lunghe di lino:
— 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,
— 200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010;
nonché
— 160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e
2011/2012.
b) 90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di
canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o
capecchi.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi
tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:
a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di
canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;
b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli
o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.
Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per
un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità
e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.
2. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati
in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei
contratti o degli impegni di cui all’articolo 91.
I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo
da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 94.
Art. 93. Pagamento anticipato
Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo
sull’aiuto di cui all’articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre
ottenute.
Art. 94. Quantitativo garantito
1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione
da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878
tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto.
Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come
quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI,
punto A.I.
1 bis. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione
da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di
147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che
possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni
Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato
XI, punto A.II.
2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano
da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre
interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato
membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro
il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.
3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo
nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale
garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.
I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di
un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate
di fibre corte di lino e di fibre di canapa.
Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per
i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a
norma dei primi due commi del presente paragrafo.
Art. 94 bis. Aiuto complementare
Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un
aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici
coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato
XI e la cui produzione di paglia è oggetto:
a) del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91,
paragrafo 1; nonché
b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.
L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella
zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.
Art. 95. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione,
che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:
a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo
91;
b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare
per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 91,
paragrafo 1;
c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato
all’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma;
d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;
e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo,
in particolare gli elementi di prova della trasformazione della
paglia;
f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’articolo
92, paragrafo 2.
Sottosezione III
F e c o l a d i p a t a t e
Art. 95 bis. Premio per la fecola di patate
1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato
alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente
alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a
condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo
minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di
fecola corrispondente alla loro quota.
2. Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola
è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.
Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria
e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.
Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle
patate.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente
sottosezione.
(Omissis)
S e z i o n e I I
Re s t i t u z i o n e a l l a p r o d u z i o n e
Art. 97. Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero
1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I,
parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione
alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero
importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente
ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la
fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere b)
e c).
2. La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata
tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere
per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul
mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul
mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di
zucchero eccedente.
Art. 98. Condizioni di concessione
La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni
alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi
importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo
zucchero di cui all'articolo 97, i quantitativi ammissibili.
S e z i o n e I I I
A i u t i n e l s e t t o r e d e l l a t t e e d e i p r o d o t t i l a t t i e r o -
c a s e a r i
Art. 99. Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati
nell'alimentazione degli animali
1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di
prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato,
la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte
scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati
all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme
di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può
essere fissato in anticipo o mediante gara.
Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte
scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.
2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo
di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte
scremato e il latte scremato in polvere.
Art. 100. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di
prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato,
la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte
scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati,
alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla
Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati
da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o
mediante gara.
2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento
del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di
riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo
1, lettera e), punto ii).
L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia
trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali
prodotti.
(Omissis)
Art. 102. Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi
1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione,
un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di
taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla
Commissione, dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice
NC 2202 90.
2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario,
aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei
prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il
loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario
o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.
3. L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di
latte.
Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato
tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione.
4. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo
di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.
S e z i o n e IV
A i u t i a l s e t t o r e d e l l ' o l i o d i o l i v a e d e l l e o l i v e d a
t a v o l a
Art. 103. Aiuti alle organizzazioni di operatori
1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno
elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o
più dei seguenti settori.
1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività
ammonta a:
a) 11 098 000 di EUR per la Grecia;
b) 576 000 EUR per la Francia; e
c) 35 991 000 di EUR per l'Italia.
2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al
paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati
membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un
massimo del:
a) 100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
b) 100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività
nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c);
c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o
Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute
di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi
settori.
Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore
al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente
articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi
di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili
nell’ambito di tali programmi.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione
a norma dell’articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto
delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario.
A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e
predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato
in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 %
all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni
di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma
del presente articolo.
S e z i o n e IV b i s
Aiuti nel settore ortofrutticolo
Sottosezione I
Gr u p p i d i p r o d u t t o r i
Art. 103 bis. Aiuti ai gruppi di produttori
1. Durante il periodo transitorio accordato a norma
dell'articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi
di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere
riconosciute come organizzazioni di produttori:
a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento
amministrativo;
b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare
una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento
e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui
all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità
secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento
delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli
aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per
ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata
e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto
anno:
a) al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della
produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito
all'Unione europea il 1 maggio 2004 o dopo tale data; e
b) al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della
produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità
di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o nelle isole
minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1405/2006, del 18 settembre 2006, recante misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del
Mar Egeo (1).
Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della
produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli
aiuti da versare, in un dato anno, ad un'associazione di produttori può
essere applicato un massimale.
Sottosezione II
F o n d i d i e s e r c i z i o e p r o g r ammi o p e r a t i v i
Art. 103 ter. Fondi di esercizio
1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono
costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;
b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle
organizzazioni di produttori.
2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i
programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma
dell'articolo 103 octies.
Art. 103 quater. Programmi operativi
1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o
più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti
obiettivi:
a) pianificazione della produzione;
b) miglioramento della qualità dei prodotti;
c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente,
inclusa l'agricoltura biologica;
f) prevenzione e gestione delle crisi.
(1) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e
nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in
tale contesto, prevedono le seguenti misure:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) iniziative di formazione;
e) assicurazione del raccolto;
f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di
fondi comuni di investimento.
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso
del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo
un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.
Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni
di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali.
In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui
contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile
all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies.
Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle
crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una
modalità escludendo l'altra.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali;
oppure
b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi
azioni ambientali.
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali
di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) (1).
Qualora almeno l'80 % degli aderenti di un'organizzazione di produttori
siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di
tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione
ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).
Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite
di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.
4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire
dal 1 gennaio 2011.
5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati
soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere
l'ambiente da tali pressioni.
Art. 103 quinquies. Aiuto finanziario comunitario
1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi
finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente
versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
2. L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della
produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della
produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il
4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente
per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di
cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte
di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che
partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;
b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano
ad azioni svolte a livello interprofessionale;
c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari (1), fino al 31 dicembre 2008, ed ai sensi del
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
(2), a partire dal 1 gennaio 2009;
d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati
membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o
dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;
e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di
produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di
produttori riconosciuta;
f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un'associazione
di organizzazioni di produttori riconosciuta;
g) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro
in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del
20 % della produzione ortofrutticola;
h) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni
ultraperiferiche della Comunità;
i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione
del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole.
4. La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100 % in caso di
ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della
produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori,
sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò
autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute
dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica
assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi
di sussistenza;
b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione
pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per
persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti
i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano
a quelli normalmente acquistati da tali collettività.
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
13.2.2008, pag. 3).
(2) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
Art. 103 sexies. Aiuto finanziario nazionale
1. Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello
di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente
scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione,
previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni
di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore
all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1,
lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni
degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione
ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui
detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola
totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità,
su richiesta dello Stato membro interessato.
Art. 103 septies. Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi
1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione
di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui
all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare,
che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento
(CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla
coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.
Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione,
che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il
progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo
174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in
materia di ambiente (1). Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti
dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti
obiettivi.
2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di
programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia
comprende i seguenti elementi:
a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e
potenziale di sviluppo;
b) giustificazione delle priorità adottate;
c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;
d) valutazione dei programmi operativi;
e) obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di
cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non
annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.
(1)
22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in
materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).;
Art. 103 octies. Approvazione dei programmi operativi
1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali
competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la
modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro
l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e
ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del
programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente
degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione
per l'anno successivo.
3. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione
di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto
finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 103 quinquies.
4. L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese
sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse
azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia
o cauzione.
5. L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo
definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti
giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario
comunitario.
6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori
e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi
comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di
cinque anni.
Sottosezione II bis
P r o g r a m m a « F r u t t a n e l l e s c u o l e »
Art. 103 octies bis. Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di
ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati
1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall’anno
scolastico 2009-2010 in poi è concesso un aiuto comunitario:
a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole
materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di
prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati
e delle banane; e
b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione,
all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano
in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per
la sua attuazione, che preveda, in particolare, il bilancio del loro programma,
compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il
gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori
pertinenti. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie
per rendere efficace il programma.
3. Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono un elenco
dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati
e delle banane ammissibili in base ai loro rispettivi programmi. Tale
elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103 nonies, lettera f). Essi
scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere
la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali.
A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di
origine comunitaria.
4. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1:
a) non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico; né
b) supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al
paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo
di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1), e nelle
regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato;
né
c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui
al paragrafo 1.
5. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno
Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di
bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati
membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno
175 000 EUR di aiuto comunitario. Gli Stati membri che partecipano
al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla
loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione
decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione
di bilancio disponibile.
6. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per
sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta
nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che
includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma
che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del
presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche
relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai
prodotti ammissibili, l’aiuto comunitario può essere concesso a condizione
che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per
quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento
nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia
in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.
7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario,
aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati
di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi
del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un
aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento
di cui al paragrafo 2.
8. Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non pregiudica
eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo
di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa comunitaria.
9. A norma dell’articolo 5 del
Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e
valutazione relative al programma «Frutta nelle scuole», comprese
azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.
Sottosezione III
D i s p o s i z i o n i d i p r o c e d u r a
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
Art. 103 nonies. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,
in particolare:
a) disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui
all'articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi
degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario;
b) la proporzione e le modalità di rimborso dell'aiuto di cui
all'articolo 103 sexies, paragrafo 1;
c) disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;
d) le date per le comunicazioni e le notifiche di cui
all'articolo 103 octies;
e) disposizioni relative ai pagamenti parziali dell'aiuto finanziario comunitario
di cui all'articolo 103 octies;
f) disposizioni relative al programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo
103 octies bis, compresi un elenco dei prodotti o ingredienti
che dovrebbero essere esclusi dal programma «Frutta nelle
scuole», la ripartizione definitiva dell’aiuto fra gli Stati membri, le
modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le
strategie degli Stati membri, le misure di accompagnamento, le
azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in
rete.
S e z i o n e V
F o n d o c omu n i t a r i o d e l t a b a c c o
Art. 104. Fondo del tabacco
1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il
fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:
a) miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi
del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare
mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati
intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi
epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno
studio sulla prevenzione del tabagismo;
b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio
verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di
lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori
di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.
2. Il fondo è finanziato:
a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003,
2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del
regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005
compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;
b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies
del
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
dalla Commissione.
S e z i o n e VI
D i s p o s i z i o n i s p e c i a l i r e l a t i v e a l s e t t o r e
d e l l ’ a p i c o l t u r a
Art. 105. Ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri
possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato
«programma apicolo»).
2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la
protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o
naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione
di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono
notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione
dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.
Art. 106. Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
b) lotta contro la varroasi;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisicochimiche
del miele;
e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei
programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti
dell’apicoltura.
Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR
conformemente al
Art. 107. Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della
produzione e della commercializzazione
Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo
1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore
dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e
della commercializzazione.
Art. 108. Finanziamento
1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli
nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi
apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni
anno.
Art. 109. Consultazione
Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni
professionali rappresentative e con le cooperative del settore
apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.
Art. 110. Modalità di applicazione
La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.
S e z i o n e VI I
A i u t i a l s e t t o r e d e l l a b a c h i c o l t u r a
Art. 111. Aiuto a favore dei bachicoltori
1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC
ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice
NC ex 0511 99 85, allevati nella Comunità.
2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione,
a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo
di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a
termine.
3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a
133,26 EUR.
Art. 112. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,
che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di
cui all’articolo 111, paragrafo 2.
TITOLO II
NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E
ALLA PRODUZIONE
CAPO I
Norme di commercializzazione e condizioni di produzione
S e z i o n e I
N o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e
Art. 113. Norme di commercializzazione
1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per
uno o più prodotti dei seguenti settori:
a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui
all'allegato I, parte VII, lettera a);
b) prodotti ortofrutticoli freschi;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
d) banane;
e) piante vive.
2. Le norme di cui al paragrafo 1:
a) sono stabilite tenendo conto in particolare:
i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;
ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo
smercio di tali prodotti sul mercato;
iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e
trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti
ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria
e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del
prodotto;
iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII,
lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro
caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;
v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati,
delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE).
b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il
peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio,
il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine
e l'etichettatura.
3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri
di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite
norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella
Comunità solo conformemente a tali norme.
Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla
Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano
della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano
le sanzioni opportune.
Art. 113 bis. Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti
ortofrutticoli
1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come
prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità
sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.
2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente
articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano
a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e
l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.
3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i
quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre,
mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno
della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed
è responsabile di tale osservanza.
4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e
fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla
Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione
uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli
Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del
rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle
rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano
nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto
del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti
da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera
pratica.
Art. 113 ter. Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non
superiore a dodici mesi
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e
paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui
all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate
nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età
non superiore a dodici mesi macellati il 1 luglio 2008 o successivamente,
sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi
terzi.
Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi
macellati anteriormente al 1 luglio 2008 possono continuare ad essere
commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui
all'allegato XI bis.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni
ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno
2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica
protetta a norma del
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
Art. 114. Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattierocaseari
1. I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati
come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi
alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.
2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le
misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice
NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato
nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare,
alle definizioni di cui al punto I dello stesso.
Art. 115. Norme di commercializzazione dei grassi
Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate
nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano
conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute
umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai
seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di
grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:
a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici
NC ex 1517 ed ex 2106.
Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della
sostanza secca.
Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una
temperatura di 20° C e che possono essere spalmati.
Art. 116. Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e
delle carni di pollame
I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati
in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.
Art. 117. Certificazione del luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità,
sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano
le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata
fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo
in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei
prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto
se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del
luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato sono indicati almeno:
a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;
b) l’anno o gli anni di raccolta;
c) la varietà o le varietà.
4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati
o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui
all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:
a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è
stato rilasciato il certificato;
b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione
con detti prodotti.
Art. 118. Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di
oliva
1. L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e
degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la
commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché
nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le
norme internazionali vincolanti.
2. Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e
punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.
S e z i o n e I I
C on d i z i o n i d i p r o d u z i o n e
Art. 119. Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi
In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione
può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di
formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se
tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti
in questione.
Art. 120. Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola
Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine
agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato
nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.
S e z i o n e I I I
N o r m e p r o c e d u r a l i
Art. 121. Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente
capo, che possono riguardare in particolare:
a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis,
comprese le disposizioni concernenti:
i) le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;
ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la
commercializzazione e l'etichettatura;
iii) l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e
ai prodotti esportati dalla Comunità;
iv) in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di
prodotto di qualità sana, leale e mercantile;
b) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono
essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti
lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:
i) l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei
prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma,
sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;
ii) il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni
di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);
c) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo
115:
i) un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo
comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione
dagli Stati membri;
ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le
caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo
115;
iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;
iv) norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche
sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 115;
d) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione
delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:
i) le definizioni;
ii) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il
trattamento delle uova;
iii) i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza
dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;
iv) la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;
v) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi,
incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione
ai centri di imballaggio;
vi) gli scambi con i paesi terzi;
vii) il metodo di allevamento;
e) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione
delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:
i) le definizioni;
ii) l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e
delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica
l'allegato XIV, parte B;
iii) i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B,
punto III.1;
iv) le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono
figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame
destinate al consumatore finale e la denominazione di
vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della
v) le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato
e del tipo di allevamento;
vi) le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai
laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;
vii) le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di
assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse
e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le
indicazioni da rendere a tal riguardo;
f) con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione
e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili
da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:
i) le definizioni;
ii) la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano
uova da cova o pulcini di volatili da cortile;
iii) le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle
importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi,
nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti
dai paesi terzi;
iv) i registri a cura degli incubatoi;
v) l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può
essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;
vi) le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle
autorità competenti degli Stati membri;
vii) i documenti di accompagnamento;
g) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del
luppolo di cui all’articolo 117;
h) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;
i) con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:
i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli
Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione
in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze
tecnologiche;
ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i)
devono rispettare;
j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne
ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi
dell'articolo 113 ter:
i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione
della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente
alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;
ii) l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis,
punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto
del presente regolamento.
La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata
nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.
CAPO II
Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e
organizzazioni di operatori
S e z i o n e I
P r i n c i p i g e n e r a l i
Art. 122. Organizzazioni di produttori
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:
a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:
i) luppolo;
ii) olio di oliva e olive da tavola;
iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o
più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente
alla trasformazione;
iv) bachicoltura;
b) sono costituite su iniziativa dei produttori;
c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o,
nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi
seguenti:
i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione
della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;
ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei
propri aderenti;
iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla
produzione.;
Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori
costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo
1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni
specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.
Art. 123. Organizzazioni interprofessionali
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali
che:
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse
alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei
seguenti settori:
i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
ii) settore del tabacco;
b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle
organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e
c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i
seguenti aspetti:
i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della
produzione dei propri aderenti;
ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze
del mercato e migliorare il prodotto;
iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione
e della trasformazione;
iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione
del mercato.
2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati
membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono
riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui
all'articolo 195, paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le
organizzazioni interprofessionali che:
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse
alla produzione e/o al commercio e/o alla trasformazione di prodotti
ortofrutticoli;
b) sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni
o dei gruppi che le compongono;
c) svolgono, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra
le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:
i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato;
ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul
mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche
e studi di mercato;
iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;
v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per
orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno
del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con
particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione
dell'ambiente;
vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari
e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei
prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;
vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei
prodotti;
viii) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni
d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente;
x) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione
di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis,
criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali.
Art. 124. Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle
organizzazioni interprofessionali
1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1,
non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto
nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di
produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore
menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo
comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.
2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti
(CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si
considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo
122 del presente regolamento.
Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti
(CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni
interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente
regolamento.
Art. 125. Organizzazioni di operatori
Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono
le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni
interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di
altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le
loro associazioni.
S e z i o n e I b i s
Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle
organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel
settore ortofrutticolo
Sottosezione I
S t a t u t o e r i c o n o s c i m e n t o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d i
p r o d u t t o r i
Art. 125 bis. Statuto delle organizzazioni di produttori
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo
impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione,
di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate
dall'organizzazione di produttori;
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto
di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad
una sola organizzazione di produttori;
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di
produttori in questione;
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a
fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le
rese e le vendite dirette;
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione
e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione
di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite,
i produttori aderenti possono:
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale,
presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale
della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato
membro e non inferiore al 10 %;
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori
designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di
prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile
della loro organizzazione;
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori
designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che,
per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente
nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni
concernenti:
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di
cui al paragrafo 1;
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento
dell'organizzazione di produttori;
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico
della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare
di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole
fissate dall'organizzazione di produttori;
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il
periodo minimo di adesione;
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e
per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.
Art. 125 ter. Riconoscimento
1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori
nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte
chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione
e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in
particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio
e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai
requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;
b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo
di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro,
e lo comprovi;
c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza
delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine
lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di
cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza
dell'organizzazione;
d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza
tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose
dell'ambiente;
e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario,
i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento
e la commercializzazione dei prodotti;
f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie
attività; e
g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne
qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.
2. Gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione
di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda
corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;
b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da
parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente
capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in
caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente
regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di
concessione, diniego o revoca del riconoscimento.
Sottosezione II
G r u p p i d i o r g a n i z z a z i o n i d i p r o d u t t o r i e Gr u p p i
d i p r o d u t t o r i
Art. 125 quater. Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo
Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e
può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi
del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere,
su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:
a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere
efficacemente le suddette attività; e
b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato,
tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del
trattato.
L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.
Art. 125 quinquies. Esternalizzazione
Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori
riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta
del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue
attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti
garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli
obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni
di produttori interessata.
Art. 125 sexies. Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo
1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1
maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della
Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole
minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in
qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita,
per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore
ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla
trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni
di produttori.
Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per
conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento
come organizzazioni di produttori.
A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente
un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione
fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed
equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore
a cinque anni.
2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro
comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze
finanziarie probabili.
Sottosezione III
E s t e n s i o n e d e l l e r e g o l e a i p r o d u t t o r i i n u n a
c i r c o s c r i z i o n e e c o n o m i c a
Art. 125 septies. Estensione delle regole
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo
operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata,
per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei
produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su
richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i
produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti
all'organizzazione in questione:
a) le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);
b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).
Il primo comma si applica a condizione che queste regole:
a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;
c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.
Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si
applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5
dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può
essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.
2. Ai fini della presente sottosezione, per «circoscrizione economica»
si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe
o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione
sono omogenee.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni
economiche.
Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o
decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche
che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato
nei modi che essa reputa opportuni.
3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai
sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori
della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 %
del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo
5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o
della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino
al 31 dicembre 2008, ed al
1 gennaio 2009.
4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata
circoscrizione economica:
a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o
della Comunità;
b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai
prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto
stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione,
ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui
all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);
c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di
prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre
2008, e di cui al
gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno
il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica
in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno
il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.
Art. 125 octies. Notifica
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole
da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata
circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1.
La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni.
Art. 125 nonies. Revoca
La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione
delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:
a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte
sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o
compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;
b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica
alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione
in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;
c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le
disposizioni della presente sottosezione.
Art. 125 decies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro
interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi
presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione
di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai
produttori aderenti destinata a coprire:
a) le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui
all'articolo 125 septies, paragrafo 1;
b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di
promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione
a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.
Art. 125 undecies. Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori
Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni
di produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni
di produttori riconosciute.
Sottosezione IV
O r g a n i z z a z i o n i i n t e r p r o f e s s i o n a l i n e l s e t t o r e
o r t o f r u t t i c o l o
Art. 125 duodecies. Riconoscimento e revoca del riconoscimento
1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere
quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo
le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta,
a condizione che:
a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro
interessato;
b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio
e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati
nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più
regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per
ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;
c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123,
paragrafo 3, lettera c);
d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la
commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;
e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate
di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano
alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto
richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività
e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione
necessari.
La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla
notifica.
3. Gli Stati membri:
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre
mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti
documenti giustificativi;
b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da
parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il
riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di
irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento
e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;
c) revocano il riconoscimento se:
i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per
il riconoscimento non sono più soddisfatti;
ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni
e alle pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo
4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a
norma della legislazione nazionale;
iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica
di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 2;
d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione,
diniego o revoca del riconoscimento.
4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli
Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività
delle organizzazioni interprofessionali.
La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati
membri di revocare il riconoscimento.
5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le
attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre
disposizioni del presente regolamento.
6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni,
un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute,
indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni
intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le
revoche del riconoscimento.
Art. 125 terdecies. Estensione delle regole
1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più
regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa
della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato
prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione
interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o
pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori,
per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori
attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di
cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.
2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa
ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della
produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei
prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno
Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri
operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve
comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti
raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.
3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:
a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:
i) conoscenza della produzione e del mercato;
ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria
o nazionale;
iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
iv) regole di commercializzazione;
v) regole di tutela ambientale;
vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;
vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni
d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;
c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di
commercializzazione;
d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o
della Comunità.
Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica
se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In
tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una
campagna di commercializzazione.
4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non
sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al
paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti
fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.
Art. 125 quaterdecies. Notifica e revoca
1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le
regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più
regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La
Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.
2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione
informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica
relativa all'estensione di accordi interprofessionali.
3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione
delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.
Art. 125 quindecies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una
o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a),
svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse
economico generale per gli operatori economici le cui attività
sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che
ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o
gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono
di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari
alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti,
nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate
dall'esecuzione delle azioni in questione.
S e z i o n e I I
N o r m e r e l a t i v e a l l e o r g a n i z z a z i o n i
i n t e r p r o f e s s i o n a l i d e l s e t t o r e d e l t a b a c c o
Art. 126. Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da
un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco
e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività
sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro
che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza
del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento
sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o
le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che
traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la
totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in
cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla
realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi
tipo.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti
finalità:
a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi
impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;
b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;
c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego
di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.
3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni
che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni
possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a
decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo
di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto
di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia
adeguatamente fondato.
4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta
dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse
economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di
decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo
di due mesi per formulare le loro osservazioni.
S e z i o n e I I I
N o r m e p r o c e d u r a l i
Art. 127. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in
particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e
delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:
a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni;
b) lo statuto di tali organizzazioni;
c) le attività di tali organizzazioni;
d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125;
dbis) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori
transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori
transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle
rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;
e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello
status di organizzazione interprofessionale.
PARTE III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 128. Principi generali
Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata
a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi
sono vietate:
a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio
doganale;
b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto
equivalente.
Art. 129. Nomenclatura combinata
Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento
si applicano le norme generali relative all’interpretazione
della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa doganale comune (1) (di seguito «nomenclatura
combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal
tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse,
se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III, è inserita nella tariffa
doganale comune.
CAPO II
Importazioni
S e z i o n e I
T i t o l i d i i m p o r t a z i o n e
Art. 130. Titoli di importazione
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a
norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le
importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori
alla presentazione di un titolo di importazione:
a) cereali;
b) riso;
c) zucchero;
d) sementi;
e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui
ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19,
1522 00 31 e 1522 00 39;
f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;
fbis) prodotti ortofrutticoli freschi;
fter) prodotti ortofrutticoli trasformati;
g) banane;
h) piante vive;
i) carni bovine;
j) latte e prodotti lattiero-caseari;
k) carni suine;
l) carni ovine e caprine;
m) uova;
n) carni di pollame;
o) alcole etilico di origine agricola.
2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della
necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati
e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in
questione.
Art. 131. Rilascio dei titoli
I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato
che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento
nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del
Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate
per l’applicazione del presente capo.
Art. 132. Validità
Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.
Art. 133. Cauzione
1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli
è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno
di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.
2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto
o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità
del titolo o se è realizzata solo parzialmente.
Art. 134. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,
inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.
S e z i o n e I I
P r e l i e v i e d a z i a l l ’ i m p o r t a z i o n e
Art. 135. Dazi all’importazione
Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai
prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione
della tariffa doganale comune.
Art. 136. Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione per i prodotti
dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano)
tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e
1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento
applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato
del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile
alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore
all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura
combinata.
2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1,
per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi
rappresentativi all’importazione cif.
Art. 137. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semigreggio
del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, senza
l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma
dell’allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza
del periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,
paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli
effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il
dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio
precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 1, si
tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione
per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il
periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di
riso Basmati di cui all’articolo 138.
3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il
quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione
corrisponde alla metà del quantitativo annuo.
Art. 138. Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio
In deroga all’articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui
ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell’allegato XVIII,
beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate
dalla Commissione.
Art. 139. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato
1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semilavorato
o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione,
senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a
norma dell’allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla
scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.
La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,
paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli
effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il
dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello
precedentemente fissato.
2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 2, si
tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso
semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati
nel periodo di riferimento corrispondente.
Art. 140. Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso
In deroga all’articolo 135, il dazio all’importazione per le rotture di riso
di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.
Art. 140 bis. Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e
trasformati
1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune
dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di
tale prezzo è verificata mediante un valore all'importazione forfettario,
calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine
in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui
mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario,
su altri mercati.
Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la
verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a
fini di trasformazione.
2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore
al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine
stabilito dalla Commissione, non superiore al 10 % del valore forfettario,
è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione
determinato in base al valore all'importazione forfettario.
3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al
momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale
comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione
delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con
modalità determinate dalla Commissione.
Art. 141. Dazi addizionali all’importazione
1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato
comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti
agricoli, un dazio addizionale è applicato all'aliquota di cui agli articoli
da 135 a 140 bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei
cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli
trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattierocaseari,
delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle
carni di pollame e delle banane, qualora:
a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo
comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio
(«prezzo limite»); oppure
b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi
un determinato livello («volume limite»).
Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al
mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del
consumo interno dei tre anni precedenti.
2. Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti
improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei
casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono
determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione
considerata.
I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi
del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato
comunitario di importazione del prodotto.
Art. 142. Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero
La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione
per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire
l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di
cui all’articolo 62, paragrafo 2:
a) zucchero del codice NC 1701;
b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e
1702 90 30.
Art. 143. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,
specificando in particolare:
a) con riguardo all’articolo 136:
i) i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità;
ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;
iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli
operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni
in questione, il dazio che sarà applicato;
b) con riguardo all’articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi
addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire
l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.
S e z i o n e I I I
G e s t i o n e d e i c o n t i n g e n t i d i i m p o r t a z i o n e
Art. 144. Contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo
1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del
trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e
gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate
dalla stessa.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni
tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro
combinazione o un altro metodo appropriato:
a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande
(secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti
all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);
c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali
tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/
nuovi arrivati»).
3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno
di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità
di salvaguardarne l’equilibrio.
Art. 145. Apertura di contingenti tariffari
La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza
adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce
il metodo di gestione da applicare.
Art. 146. Disposizioni specifiche
1. Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate
di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e
0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato,
può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi
quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione
di 4,375.
2. Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di
2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e
del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate
di granturco, le modalità di cui all’articolo 148 comportano
anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni
di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da
parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi
pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di
tali Stati membri.
Art. 147. Aliquote tariffarie applicabili alle banane
Il presente capo si applica fatto salvo il
del Consiglio (1).
Art. 148. Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,
in particolare in materia di:
a) garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;
b) riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di
cui alla lettera a);
c) condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione.
(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.
S e z i o n e IV
D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i r e l a t i v e a d e t e r m i n a t i
p r o d o t t i
S o t t o s e z i o n e I
D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i r e l a t i v e a l l e
i m p o r t a z i o n i n e i s e t t o r i d e i c e r e a l i e d e l r i s o
Art. 149. Importazioni di miscugli di cereali diversi
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di
cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:
a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione
è quello applicabile:
i) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti
almeno il 90 % del peso del miscuglio;
ii) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due
componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;
b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se
molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso
del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato
di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico
per due o più cereali.
Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio,
il dazio è quello applicabile a detto cereale.
c) in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato
di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso,
anche se questo dazio è identico per due o più cereali.
Art. 150. Importazioni di miscugli di cereali e riso
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da
uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e,
dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II,
lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio
più elevato.
Art. 151. Importazioni di miscugli di riso
Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte,
da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da
riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e,
dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:
a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti
almeno il 90 % del peso del miscuglio;
b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente
rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.
Art. 152. Applicabilità della classificazione tariffaria
Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli
articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai
miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione
tariffaria dei miscugli.
S o t t o s e z i o n e I I
R e g i m i r e l a t i v i a l l e i m p o r t a z i o n i p r e f e r e n z i a l i
d i z u c c h e r o
Art. 153. Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
1. È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento
di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate
per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.
Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno
tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:
a) 198 748 tonnellate per la Bulgaria;
b) 296 627 tonnellate per la Francia;
c) 100 000 tonnellate per l’Italia;
d) 291 633 tonnellate per il Portogallo;
e) 329 636 tonnellate per la Romania;
f) 19 585 tonnellate per la Slovenia;
g) 59 925 tonnellate per la Finlandia;
h) 1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.
2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo
1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo
interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la
campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione
della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo.
Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a
tempo pieno.
3. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione
sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i
quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati
nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di
cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a
tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione
per la quale sono stati rilasciati.
Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione
2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione
successive.
4. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna
destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario
degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare
necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle
raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione
2008/2009.
Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base
del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui
al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla
raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale
bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di
commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche
dello zucchero greggio destinato al consumo.
Art. 154. Prezzo garantito
1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano
alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità
tipo proveniente:
a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli
12 e 13 del
b) dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare
di cui all’articolo 153, paragrafo 3.
2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia
di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione
rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero
risponde alle norme previste dal regime applicabile.
Art. 155. Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero
La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero
ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni
stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato
ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India
sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono
derogare all’articolo 153 del presente regolamento.
Art. 156. Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate
dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali.
Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.
S o t t o s e z i o n e I I I
Di s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e i m p o r t a z i o n i d i
c a n a p a
Art. 157. Importazioni di canapa
1. I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se
le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni
di cui all’articolo 52 del
b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice
NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso
(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma
dell’articolo 52 del
c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al
codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori
riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano
destinati alla semina.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere
adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, le importazioni
nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del
presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le
condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.
3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive
adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi
derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.
S o t t o s e z i o n e I V
Di s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e i m p o r t a z i o n i d i
l u p p o l o
Art. 158. Importazioni di luppolo
1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono
essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative
almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella
Comunità od ottenuti da tali prodotti.
2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del
paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’articolo
117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al
paragrafo 1 del presente articolo.
Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di
luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo,
l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il
tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del
luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione
adottate dalla Commissione.
S e z i o n e V
S a l v a g u a r d i a e p e r f e z i o n a m e n t o a t t i v o
Art. 159. Misure di salvaguardia
1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le
importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente
articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE)
n. 519/94 (1) e (CE) n. 3285/94 (2).
2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del
Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità
previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo
300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del
paragrafo 3 del presente articolo.
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.
3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo
195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e
2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione
riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione
in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente
applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla
Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi
dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e,
deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la
decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state
deferite.
4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata
a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa
procede nel modo seguente:
a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione
propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera
a maggioranza qualificata;
b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono
revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato
di cui all'articolo 195, paragrafo 1.
Art. 160. Sospensione del regime di perfezionamento attivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni
a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione,
su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere
totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei
settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive
da tavola, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine,
del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni
ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico
di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato
membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi
dalla data di ricezione della domanda.
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente
applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla
Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi
dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio.
Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare
le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state
deferite.
2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento
dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente
il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al
paragrafo 1.
CAPO III
Esportazioni
S e z i o n e I
T i t o l i d i e s p o r t a z i o n e
Art. 161. Titoli di esportazione
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a
norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le
esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori
alla presentazione di un titolo di esportazione:
a) cereali;
b) riso;
c) zucchero;
d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva
di cui all’allegato I, parte VII, lettera a);
dbis) prodotti ortofrutticoli freschi;
dter) prodotti ortofrutticoli trasformati;
e) carni bovine;
f) latte e prodotti lattiero-caseari;
g) carni suine;
h) carni ovine e caprine;
i) uova;
j) carni di pollame;
k) alcole etilico di origine agricola.
Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità
dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in
particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.
2. Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1
e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.
S e z i o n e I I
R e s t i t u z i o n i a l l ’ e s p o r t a z i o n e
Art. 162. Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione
1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base
delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i
limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo
300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i
prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione
per:
a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
i) cereali;
ii) riso;
iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I,
parte III, lettere b), c), d) e g);
iv) carni bovine;
v) latte e prodotti lattiero-caseari;
vi) carni suine;
vii) uova;
viii) carni di pollame;
b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare
sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI.
Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di
prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione
possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I,
parte XVI, lettere da a) a e) e g).
2. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati
nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella
applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari
caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai
cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di
cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati
dalla Commissione a questa particolare situazione.
Art. 163. Ripartizione della restituzione all’esportazione
I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione
sono assegnati secondo il metodo:
a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui
trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse
disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura
delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli
operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;
b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo,
tenuto conto delle esigenze amministrative;
c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.
Art. 164. Fissazione delle restituzioni all’esportazione
1. Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità.
Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché
ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle
particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono
dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.
In particolare, tale fissazione può aver luogo:
a) periodicamente;
b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata
prima della data di applicazione del presente regolamento a norma
dell'articolo 204, paragrafo 2.
Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i
quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali
restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della
restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di
tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato
dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,
paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.
3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo
conto di uno o più dei seguenti aspetti:
a) la situazione e le prospettive di evoluzione:
— sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e
delle sue disponibilità,
— sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;
b) gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire
a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale
sul piano dei prezzi e degli scambi;
c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio
prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;
d) l’aspetto economico delle esportazioni previste;
e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300
del trattato;
f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di
base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione
verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi
terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento;
g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli
dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione
della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;
h) la domanda sul mercato comunitario;
i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di
pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul
mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario
per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori.
4. Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un
importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia,
in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di
cui all'articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.
Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto
forma di merci elencate nell’allegato XX.
Art. 165. Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato
Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in
caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna
precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si
applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il
titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata
nell'ultimo mese della campagna precedente.
Art. 166. Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali
Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti
di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile
a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione
in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al
prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo.
Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti
elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui
all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate
nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo
comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente
che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità
di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato
per fabbricare le merci esportate.
Art. 167. Concessione della restituzione all’esportazione
1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 162, paragrafo 1,
lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse
solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel
paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o,
a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso
di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:
a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero
b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla
destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile
non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul
titolo.
Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal
presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.
3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel
caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione
possono essere rilasciati a posteriori.
4. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 3448/93 del Consiglio (1), può essere deciso di applicare
i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’articolo 162, paragrafo 1,
lettera b), del presente regolamento.
5. La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i
prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di
azioni di aiuto alimentare.
6. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:
a) sono stati esportati fuori della Comunità;
b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione
indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata
fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).
La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché
siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.
7. La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione
di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono
prevedere:
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria;
b) che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai
dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori
alla restituzione applicabile.
Art. 168. Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle carni
bovine
Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione
e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi
sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle
relative alla protezione degli animali durante il trasporto.
Art. 169. Limiti delle esportazioni
Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi
conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta
dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili
ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti
dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento
non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.
Art. 170. Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla
Commissione, in particolare:
a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili
non assegnati o non utilizzati;
b) le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e
i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;
c) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni
che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli
altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente
svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli
fisici e l’esame dei documenti.
La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le
modifiche che si rivelino necessarie.
Le modalità di applicazione dell’articolo 167 per i prodotti di cui all’articolo
162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la
procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 3448/93.
S e z i o n e I I I
G e s t i o n e d e i c o n t i n g e n t i d i e s p o r t a z i o n e n e l
s e t t o r e d e l l a t t e e d e i p r o d o t t i l a t t i e r o - c a s e a r i
Art. 171. Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi
1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un
accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione
totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese
terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione
sono adottati dalla Commissione.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da
evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la
completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui
trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o
un altro metodo appropriato:
a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande
(secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);
b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti
all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);
c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali
tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/
nuovi arrivati»).
S e z i o n e IV
T r a t t a m e n t o s p e c i a l e a l l ’ i m p o r t a z i o n e i n p a e s i
t e r z i
Art. 172. Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale
all’importazione in un paese terzo
1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi
dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare
di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se
sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri
rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli,
un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
dalla Commissione.
S e z i o n e V
D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e p i a n t e v i v e
Art. 173. Prezzi minimi all’esportazione
1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di
cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi
minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della
stagione di commercializzazione.
Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un
prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in
parola.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla
Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi
conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
S e z i o n e VI
P e r f e z i o n a m e n t o p a s s i v o
Art. 174. Sospensione del regime di perfezionamento passivo
1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni
a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione,
su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere
totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei
settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle
carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle carni di
pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la
Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data
di ricezione della domanda.
Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente
applicabili.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla
Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi
dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio.
Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare
le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state
deferite.
2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo
2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso
al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.
PARTE IV
NORME SULLA CONCORRENZA
CAPO I
Norme applicabili alle imprese
Art. 175. Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81
a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti
salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi,
decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82
del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a
u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.
Art. 176. Eccezioni
1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi,
decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che
formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o
sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33
del trattato.
In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli
accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o
associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro
nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi
identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o
l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o
la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non
accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi
gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.
2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite
le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva,
fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con
una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano
le condizioni di cui al paragrafo 1.
La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su
richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di
un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.
3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo
comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale
della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese
alla protezione dei propri segreti aziendali.
Art. 176 bis. Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo
1. L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi,
alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali
riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati
alla Commissione;
b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni
richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli
accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa
comunitaria.
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono
avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2,
lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria
gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati
all'interno della Comunità;
b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune
dei mercati;
c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per
conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività
dell'organizzazione interprofessionale;
d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività
svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della
normativa comunitaria specifica;
e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti in questione.
5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2,
lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per
l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si
dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo,
alla decisione o alla pratica concordata in questione.
La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica
della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora
quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della
deroga di cui al paragrafo 1.
6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida
per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione,
di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può
in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.
Art. 177. Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco
1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e
alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo
123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:
a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;
b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi
richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili
con le norme comunitarie sulla concorrenza.
Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante
detto periodo di tre mesi.
2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle
norme comunitarie sulla concorrenza quando:
a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati
all’interno della Comunità;
b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei
mercati;
c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili
per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti
dall’azione interprofessionale;
d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle
misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro
dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;
e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
3. Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1,
lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del
presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una
decisione in cui dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si
applica, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo
1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.
La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione
interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito
indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di
cui al paragrafo 1.
Art. 178. Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non
aderenti del settore del tabacco
1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono
chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano
resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni
del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali
che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.
Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali
rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio
in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi
un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una
rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna
delle regioni interessate.
2. Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in
vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:
a) conoscenza della produzione e del mercato;
b) definizione di qualità minime;
c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente;
d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.
3. L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.
Art. 179. Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche
concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco
La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli
articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica
e pubblicazione.
CAPO II
Normativa sugli aiuti di Stato
Art. 180. Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato
Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al
commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a
k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente
regolamento.
Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47,
48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104,
105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.
Art. 181. Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattierocaseari
Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il
cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei
prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.
Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una
perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI,
del presente regolamento.
Art. 182. Disposizioni nazionali specifiche
1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono
essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di
renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della
Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli
tradizionali di produzione.
2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia
può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni
quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum
pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo
in questo Stato membro.
Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una
relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.
3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del
50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III
del
temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori
è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento
(CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati
membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale
degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.
Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un
totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata
di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto
delle barbabietole.
La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di
350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.
Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione
gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo
degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 1, e della
prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre
2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del Monopolio tedesco
degli alcolici per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati
dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole
etilico di origine agricola. L’importo totale di questo aiuto non supera i
110 milioni di EUR l’anno.
Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla
Commissione una relazione sul funzionamento del regime.
5. Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel
quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di
patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre
2011.
6. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono
erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti
condizioni:
a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che
non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e
che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui
essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione
delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;
b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il
75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti
all'organizzazione di produttori in questione; e
c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla
Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di
Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto
l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la
relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate.
7. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di
Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui
all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del
agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario
concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento.
Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario
a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento
suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo
articolo.
PARTE V
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI
Art. 183. Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari
Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista
all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre
ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui
quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a
finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità,
all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al
miglioramento della qualità.
Art. 184. Relazioni settoriali
La Commissione presenta una relazione:
1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei
foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle dispo-
sizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare
lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi
verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile
fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte
appropriate;
2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per
la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure
riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I,
capo IV, sezione VI;
3) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre
2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo
4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa
una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio,
corredata di proposte appropriate;
4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013,
sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV,
sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni
di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi
nel settore ortofrutticolo;
5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto
2012, sull’applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui
all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate.
La relazione esamina in particolare in quale misura il
programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi
efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha
influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;
6) Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre
2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei
mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente
il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate.
Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori
di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente
al
Art. 185. Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità,
stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori
e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo
designati da ciascuno Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti
per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente
al 1 agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati
«contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione
separata.
3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente
regolamento.
4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti
per la fornitura di luppolo.
Art. 186. Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno
La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti,
qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando
di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:
a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo,
delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul
mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano
sensibilmente;
b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova
e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i
prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino
sensibilmente.
Art. 187. Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato
mondiale
Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello
zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi
di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che
perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario
e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione
può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In
particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione
per determinati quantitativi.
Art. 188. Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni
e norme di attuazione
1. Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a
condizione che:
a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;
b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma
dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
2. Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono
essere stabilite dalla Commissione.
Art. 189. Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico
1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati
membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole
puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;
b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in
ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;
c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio
alla fine dell’anno precedente;
d) la stima della produzione dell’anno in corso.
Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare,
la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite
dalla Commissione.
2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni
disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui
all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato
dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un
bilancio estimativo dell’anno in corso.
Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di
origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali
informazioni sono stabiliti dalla Commissione.
Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola
» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e
2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato
nell’allegato I del trattato.
3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al
paragrafo 2.
PARTE VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 190. Disposizioni finanziarie
Il
attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento
degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.
Art. 191. Casi di emergenza
La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere,
in casi di emergenza, specifici problemi pratici.
Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento,
ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.
Art. 192. Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni
necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo
e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali
inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.
2. La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle
informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità
relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e
alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei
documenti.
Art. 193. Clausola di elusione
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto
dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o
giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere
tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli
obiettivi del presente regolamento.
Art. 194. Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro
notifica
La Commissione determina:
a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati
membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi
derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative
ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi
derivanti dall’applicazione del presente regolamento;
c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione
del presente regolamento;
d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.
Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione
della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi
di inadempimento riscontrati.
PARTE VII
NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Disposizioni di attuazione
Art. 195. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli (di seguito «il comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della
è fissato ad un mese.
Art. 196. Organizzazione del comitato
L'organizzazione delle riunioni del comitato di cui all'articolo 195 tiene
conto, in particolare, dell'ambito delle sue competenze, delle specificità
dell'argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze
adeguate.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 197. Modifiche del
Nel
Art. 198. Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96
Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi.
Art. 199. Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96
Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi.
Art. 200. Modifiche del
Il
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«
relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione
e al commercio di taluni prodotti agricoli»;
2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1
Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli
articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del
trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui
all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a
u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio (1).
Art. 1 bis
Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate
per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni
e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del
trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui
all’articolo 1.
3) l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli
accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente
regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione na-
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;
zionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi
fissati all’articolo 33 del trattato.»;
4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3
L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase,
del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al
commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.»
Art. 201. Abrogazioni
1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69,
(CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE)
n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE)
n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere
dal 1 gennaio 2008;
b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE)
n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1 aprile 2008;
c) i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75,
(CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE)
n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE)
n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE)
n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE)
n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE)
n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE)
n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE)
n. 1028/2006 a decorrere dal 1 luglio 2008;
d) il
e) il
f) i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90,
(CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1 gennaio
2009.
2. La
2008.
3. L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:
a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti
regolamenti; e
b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti
di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.
Art. 202. Riferimenti
I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati
dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento
e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano
nell’allegato XXII.
Art. 203. Norme transitorie
La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la
transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati
dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.
Art. 203 bis. Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e
trasformati
1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE)
n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai
produttori di taluni agrumi (1), ed aboliti dal regolamento (CE)
n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati
per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude
nel 2008.
2. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di
produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno
ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario,
apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento
entro il 31 dicembre 2010.
Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori
già riconosciute ai sensi del
ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.
3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma
operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima
della data di applicazione del
a) può proseguire fino alla sua scadenza; o
b) può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento;
o
c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai
sensi del presente regolamento.
L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai
programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla
data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano
i criteri menzionati in tali lettere.
4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai
sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale
prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento
accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano
a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento.
Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione
di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in
quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del
presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o
dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3,
lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di
applicazione del presente regolamento.
5. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del
regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal
2.10.2001, pag. 6).
campagna di commercializzazione avente inizio il 1 ottobre 2008 o a
campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del
contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione
di tale regolamento da parte del
conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di
tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate
in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.
6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di
cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE)
n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle
caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione
e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili
nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto
Stato membro.
7. Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i
prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113
e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione
stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.
8. La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione
dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE)
n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal
presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del
presente articolo.
Art. 204. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.
Esso tuttavia si applica:
a) dal 1 luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle
sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del
lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle
carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di
pollame;
b) dal 1 settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;
c) dal 1 ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad
eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1 gennaio
2008;
d) dal 1 aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e
della bachicoltura;
e) dal 1 agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché
l’articolo 197;
f) dal 1 luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella
parte II, titolo I, capo III;
g) dal 1 aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento
della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;
h) dal 1 gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di
classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1.
Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1 gennaio 2008 e gli articoli
da 149 a 152 dal 1 luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.
3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla
fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.
4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione
di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano,
conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.
5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte
II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna
di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
(Omissis)
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3
(Omissis)
ALLEGATO III
DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Parte I: Definizioni per il settore del riso
I. Per «risone», «riso semigreggio», «riso semilavorato», «riso lavorato», «riso a
grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A o B» e «rotture di
riso» si intende:
1. a) «risone»: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;
b) «riso semigreggio»: il risone dal quale è stata asportata soltanto la
lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le
denominazioni commerciali «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain
» e «riso sbramato»;
c) «riso semilavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla,
parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del
pericarpo ma non quelli interni;
d) «riso lavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli
strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a
grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso
del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche
longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;
2. a) «riso a grani tondi»: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o
inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore
a 2;
b) «riso a grani medi»: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a
5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto
lunghezza/larghezza inferiore a 3;
c) «riso a grani lunghi»:
i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un
rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;
ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un
rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;
d) «misurazione dei grani»: la misurazione dei grani è effettuata su riso
lavorato in base al seguente metodo:
i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi
quelli a maturazione incompleta;
iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la
media;
iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;
3. «rotture di riso»: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o
inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.
II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si
applicano le seguenti definizioni:
A. «Grani interi»: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche
proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte
del dente.
B. «Grani spuntati»: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
C. «Grani rotti o rotture»: grani a cui è stata tolta una parte del volume
superiore al dente; le rotture comprendono:
— le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o
superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono
un grano intero);
— le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o
superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la
taglia minima delle grosse rotture);
— le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto
di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie
misurano 1,4 mm);
— i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter
passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono
assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati
dalla spaccatura longitudinale del grano).
D. «Grani verdi»: grani a maturazione incompleta.
E. «Grani che presentano deformità naturali»: grani che mostrano deformità
naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche
tipiche della varietà.
F. «Grani gessati»: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano
un aspetto opaco e farinoso.
G. «Grani striati rossi»: grani che presentano, secondo diverse intensità e
tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
H. «Grani vaiolati»: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore
scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come
grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali;
le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.
I. «Grani maculati»: grani che hanno subito, in un punto ristretto della
superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono
essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre
considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie
hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente
visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani,
questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
J. «Grani gialli»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura,
una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse
colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
K. «Grani ambrati»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura,
un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale
alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.
Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero
1. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti
né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o
più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
2. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti
né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del
99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;
3. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un
tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;
4. «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di
inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno
10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso
in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei
prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione
della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione
può essere modificata dalla Commissione;
5. «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di
quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina
prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti
della quota dell’impresa;
6. «zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data
campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al
punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui
all’articolo 62, paragrafo 2;
7. «isoglucosio industriale» e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di
isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna
di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei
prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;
8. «zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente
»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina
prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando
i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;
9. «barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;
10. «contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per
la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;
11. «accordo interprofessionale»:
a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni
nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita,
prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure
b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da
imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro
interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori
anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure
c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le
disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella
misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da
parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di
zucchero, oppure
d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli
accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i
venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale
delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero
in uno o più stabilimenti;
12. «zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli
Stati elencati nell’allegato XIX ed importato nella Comunità in forza:
— del protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE,
oppure
— dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India
sullo zucchero di canna (1);
13. «raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:
— la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna
greggio di importazione, oppure
— che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero
di canna greggio di importazione nel corso della campagna di
commercializzazione 2004/2005.
Parte III: Definizioni per il settore del luppolo
1. «luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina)
del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore
verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro
sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
2. «luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo
e contenente tutti i suoi elementi naturali;
3. «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione
del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie,
degli steli, delle brattee e delle rachidi;
4. «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il
luppolo in polvere con un solvente;
5. «prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai
punti da 1 a 4.
Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine
1. «bovini»: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei
codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;
2. «bovini adulti»: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.
(1) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.
Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente
dalla Nuova Zelanda, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla
crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego
di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto,
nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o
tale grasso può essere frazionato.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119 sull’impiego di caseina e caseinati
nella fabbricazione di formaggi, si intende per:
a) «formaggi»: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio della
Comunità;
b) «caseina e caseinati»: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90
utilizzati tal quali o in forma di miscela.
Parte VI: Definizioni per il settore delle uova
1. «uova in guscio»: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate
o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;
2. «uova da cova»: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;
3. «prodotti sgusciati interi»: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi
alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;
4. «prodotti sgusciati separati»: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi
alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.
Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame
1. «pollame vivo»: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185
grammi;
2. «pulcini»: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185
grammi;
3. «pollame macellato»: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;
4. «prodotti derivati»: i prodotti seguenti:
a) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);
b) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato
e le frattaglie commestibili, denominati «parti di volatili»;
c) frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);
d) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);
e) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);
f) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei
codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.
Parte VIII: Definizioni per il settore dell’apicoltura
1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera)
producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive
di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti
vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare
nei favi dell’alveare.
Le principali varietà di miele sono:
a) secondo l’origine:
i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;
ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete
da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di
piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;
b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:
iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati
di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati
unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi
anche interi;
iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che
contiene uno o più pezzi di miele in favo;
v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati
non contenenti covata;
vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi
disopercolati non contenenti covata;
vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non
contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato
a un massimo di 45 oC;
viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche
estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione
significativa dei pollini.
Per «miele per uso industriale» si intende:
a) miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari
destinati ad essere successivamente lavorati e
b) che può:— avere un gusto o un odore anomali, oppure
— avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,
oppure
— essere stato surriscaldato.
2. Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la
propoli o il polline.
ALLEGATO IV
QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO
A. Il risone della qualità tipo
Il risone della qualità tipo:
a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;
b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;
c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani
interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale
in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:
grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e
1006 10 98
1,5 %
grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC
1006 10 27 e 1006 10 98:
2,0 %
grani striati rossi 1,0 %
grani vaiolati 0,50 %
grani maculati 0,25 %
grani gialli 0,02 %
grani ambrati 0,05 %
B. Qualità tipo dello zucchero
I. Qualità tipo delle barbabietole
Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:
a) qualità sana, leale e mercantile;
b) contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.
II. Qualità tipo dello zucchero bianco
1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:
a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana
omogenea, facilmente scorrevole;
b) polarizzazione minima: 99,7o;
c) umidità massima: 0,06 %;
d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;
e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2
non supera complessivamente 22, né:
— 15 per il tenore di ceneri,
— 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto
per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di
Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,
— 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il
metodo dell'International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo
Icumsa».
2. Si ha un punto:
a) per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il
metodo Icumsa a 28o Brix;
b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il
metodo Brunswick;
c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata
secondo il metodo Icumsa.
3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1
sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi
elementi nel quadro delle misure di intervento.
III. Qualità tipo dello zucchero greggio
1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un
rendimento del 92 %.
2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato
sottraendo dal suo grado di polarizzazione:
a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;
b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata
per due;
c) un'unità.
3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo
di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.
ALLEGATO V
TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE
DI CUI ALL'ARTICOLO 42
A. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:
I. Definizioni
Si applicano le definizioni seguenti:
1. carcassa: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni
di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;
2. mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita
al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il
centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e
per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.
II. Categorie
Le carcasse di bovini sono ripartite nelle seguenti categorie:
A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a
due anni,
B. carcasse di altri animali maschi non castrati,
C. carcasse di animali maschi castrati,
D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,
E. carcasse di altri animali femmine.
III. Classificazione
La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando
successivamente:
1. la conformazione, definita quale sviluppo dei profili della carcassa
e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)
Classe di conformazione
Designazione delle merci
S
Superiore
Tutti i profili estremamente convessi
Sviluppo muscolare eccezionale con doppia
groppa (groppa di cavallo)
E
Eccellente
Tutti i profili da convessi a superconvessi
Sviluppo muscolare eccezionale
U
Ottima
Profili nell'insieme convessi
Sviluppo muscolare abbondante
R
Buona
Profili nell'insieme rettilinei
Sviluppo muscolare buono
O
Abbastanza
buona
Profili da rettilinei a concavi
Sviluppo muscolare medio
P
Mediocre
Tutti profili da concavi a molto concavi
Sviluppo muscolare ridotto
2. Lo stato d'ingrassamento, definito quale massa di grasso all'esterno
della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica
Classe di stato
d'ingrassamento
Descrizione
1
molto scarso
Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa
2
scarso
Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque
apparenti
Classe di stato
d'ingrassamento
Descrizione
3
mediamente
importante
Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla,
quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi
di grasso all'interno della cassa toracica
4
abbondante
Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente
visibili al livello della coscia e della
spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno
della cassa toracica
5
molto abbondante
Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti
masse all'interno della cassa toracica
Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle
classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.
IV. Presentazione
Le carcasse e le mezzene sono presentate:
1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza
dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate
all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,
2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con
o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,
3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il
grasso mammario.
Ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato, può essere stabilita una
presentazione diversa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo
2.
V. Classificazione e identificazione
I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale (1), adottano le misure atte a garantire che tutte
le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono
muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato
disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE)
n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2),
siano classificate e identificate in conformità della tabella comunitaria.
Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono
rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle
carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.
B. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
I. Definizione
«carcassa»: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato,
intero o diviso a metà.
II. Classificazione
Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne
magra e ricevono la classificazione corrispondente:
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1791/2006.
Classi Carne magra in percentuale del peso della carcassa
S 60 o più (*)
E 55 o più
U 50 fino a meno di 55
R 45 fino a meno di 50
O 40 fino a meno di 45
P meno di 40
(*) Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio
una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S.
III. Presentazione
Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli
organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione
diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati
nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
1. se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si
scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,
2. se le esigenze tecniche lo giustificano,
3. se le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.
IV. Tenore di carne magra
1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione
autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi
di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica
di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione
dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione
che non venga superato un determinato margine di errore statistico
di stima.
2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato
soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.
V. Identificazione delle carcasse
Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono
identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.
C. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini
I. Definizione
Per i termini «carcassa» e «mezzena» si applicano le definizioni di cui
al punto A.I.
II. Categorie
Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:
A carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,
B carcasse di altri ovini.
III. Classificazione
1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni
di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine «coscia» al
punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al
punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini «quarto posteriore
».
2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso
inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri,
senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo
1, ad utilizzare i seguenti criteri di classificazione:
a) il peso della carcassa,
b) il colore della carne,
c) lo stato d'ingrassamento.
IV. Presentazione
Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a
livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello
delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda
(sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli
organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso
sono inclusi nella carcassa.
Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni
differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.
In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni
alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura
di cui all'articolo 195, paragrafo 2.
V. Identificazione delle carcasse
Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura
in conformità della tabella comunitaria.
ALLEGATO VI
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010
(in tonnellate)
Stati membri o regioni
(1)
Zucchero
(2)
Isoglucosio
(3)
Sciroppo di
inulina
(4)
Belgio 676 235,0 114 580,2 0
Bulgaria 0 89 198,0
Repubblica ceca 372 459,3
Danimarca 372 383,0
Germania 2 898 255,7 56 638,2
Irlanda 0
Grecia 158 702,0 0
Spagna 498 480,2 53 810,2
Francia (metropolitana) 2 956 786,7 0
Dipartimenti francesi
d'oltremare
480 244,5
Italia 508 379,0 32 492,5
Lettonia 0
Lituania 90 252,0
Ungheria 105 420,0 220 265,8
Paesi Bassi 804 888,0 0 0
Austria 351 027,4
Polonia 1 405 608,1 42 861,4
Portogallo (continentale)
0 12 500,0
Regione autonoma
delle Azzorre
9 953,0
Romania 104 688,8 0
Slovenia 0
Slovacchia 112 319,5 68 094,5
Finlandia 80 999,0 0
Svezia 293 186,0
Regno Unito 1 056 474,0 0
TOTALE 13 336 741,2 690 440,8 0
ALLEGATO VII
QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI
ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2
Stati membri Quota aggiuntiva (in tonnellate)
Italia 60 000
Lituania 8 000
Svezia 35 000
ALLEGATO VII bis
CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA
DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA
1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) «percentuale a livello di Stato membro»: la percentuale da fissare conformemente
al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da
ridurre a livello dello Stato membro interessato;
b) «percentuale comune»: la percentuale comune fissata dalla Commissione
a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma;
c) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote oggetto di
rinuncia nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III
del
1 luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della
Comunità il 1 luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto
alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.
2. La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale
comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].
Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.
ALLEGATO VII ter
CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A
NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA
1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) «percentuale applicabile»: la percentuale da fissare conformemente al
punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata;
b) «percentuale comune a livello di Stato membro»: la percentuale calcolata
per lo Stato membro interessato nel seguente modo:
Qtà/Σ [(1 – R/K) × Q]
in cui
Qtà = la quantità da ridurre a livello dello Stato membro, di cui
all'allegato VII bis, punto 1, lettera a);
R = la rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa;
Q = la quota della stessa impresa disponibile a fine febbraio 2010;
K = la cifra calcolata secondo il disposto della lettera d);
Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna
impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando
il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;
c) «rinuncia»: la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale
l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità
dell'articolo 7 e dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE)
n. 318/2006 e dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento.
d) «K» è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale
di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da
ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1,
lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento
(CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1 luglio 2006. Per gli
Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il
1 luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione
applicabile alla data di adesione alla Comunità.
2. La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato
membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].
Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.
ALLEGATO VII quater
CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA
DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1
1. Ai fini dei calcoli di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) «coefficiente a livello di Stato membro»: il coefficiente da fissare conformemente
al punto 2;
b) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero
oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella
campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote
nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE)
n. 318/2006, nella versione applicabile il 1 luglio 2006. Per gli Stati
membri che non erano ancora membri della Comunità il 1 luglio 2006,
il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla
data di adesione alla Comunità;
c) «coefficiente»: il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo
52, paragrafo 2.
2. Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente
applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato
di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).
Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1.
ALLEGATO VIII
MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI
ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60
I
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «fusione di imprese»: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;
b) «cessione di un’impresa»: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio
di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;
c) «cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un’unità
tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del
prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento
della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;
d) «affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un’unità tecnica che
comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai
fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di
commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non
porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita
nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo
l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento
può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica
impresa che produce zucchero.
II
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di
imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori
di zucchero, le quote sono modificate come segue:
a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro
assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma
delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di
zucchero partecipanti alla fusione;
b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato
membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta
per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie,
l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di
zucchero assorbiti da ciascuna di esse;
c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la
quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta
la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che
acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.
2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente
interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara
esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa
produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro
può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione
assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le
loro barbabietole o canne.
3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate
dal paragrafo 1:
a) di un'impresa produttrice di zucchero;
b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero;
lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o
più imprese produttrici di zucchero.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori
interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole
o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro
può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole
o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare
queste ultime.
4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lo
Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese
produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi
interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato
membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.
5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice
di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in
affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa
che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.
Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione
di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a
norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato
membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto
termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo
di annullare l’adeguamento.
6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare
gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori
di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata
dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare
per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote
ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi
di produzione assorbiti.
7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie
di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da
zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di
barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione
la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse
per la produzione di zucchero.
III
In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione
di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le
quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano
o no una quota di produzione.
IV
Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:
a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;
b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei
settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione
dello zucchero;
c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la
quota nell’allegato VI.
V
Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1 ottobre e il 30 aprile dell’anno
successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna
di commercializzazione in corso.
Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1 maggio e il 30 settembre dello
stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna
di commercializzazione successiva.
VI
In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, gli Stati membri assegnano
le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate
nella campagna di commercializzazione successiva.
VII
In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla
Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui
al punto V, le quote modificate.
ALLEGATO IX
QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66
1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:
Stato membro 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Belgio 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Repubblica ceca 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Danimarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Germania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spagna 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francia 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italia 10 740 661,200 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866
Cipro 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Lettonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Lussemburgo 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungheria 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Paesi Bassi 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portogallo 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Romania 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovacchia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Svezia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Regno Unito 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566
2. Riserva speciale per la ristrutturazione
Stato membro Tonnellate
Bulgaria 39 180
Romania 188 400
ALLEGATO X
TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70
Stato membro g/kg
Belgio 36,91
Bulgaria 39,10
Repubblica ceca 42,10
Danimarca 43,68
Germania 40,11
Estonia 43,10
Grecia 36,10
Spagna 36,37
Francia 39,48
Irlanda 35,81
Italia 36,88
Cipro 34,60
Lettonia 40,70
Lituania 39,90
Lussemburgo 39,17
Ungheria 38,50
Paesi Bassi 42,36
Austria 40,30
Polonia 39,00
Portogallo 37,30
Romania 38,50
Slovenia 41,30
Slovacchia 37,10
Finlandia 43,40
Svezia 43,40
Regno Unito 39,70
ALLEGATO X BIS
Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di
commercializzazione
Stato membro (tonnellate)
Repubblica ceca 33 660
Danimarca 168 215
Germania 656 298
Estonia 250
Spagna 1 943
Francia 265 354
Lettonia 5 778
Lituania 1 211
Paesi Bassi 507 403
Austria 47 691
Polonia 144 985
Slovacchia 729
Finlandia 53 178
Svezia 62 066
TOTALE 1 948 761
ALLEGATO XI
A.I. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per
le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1
Belgio 13 800
Bulgaria 13
Repubblica ceca 1 923
Germania 300
Estonia 30
Spagna 50
Francia 55 800
Lettonia 360
Lituania 2 263
Paesi Bassi 4 800
Austria 150
Polonia 924
Portogallo 50
Romania 42
Slovacchia 73
Finlandia 200
Svezia 50
Regno Unito 50
A.II. Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione
2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di
lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis
Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto
forma di:
a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:
Belgio 10 350
Bulgaria 48
Repubblica ceca 2 866
Germania 12 800
Estonia 42
Spagna 20 000
Francia 61 350
Lettonia 1 313
Lituania 3 463
Ungheria (*) 2 061
Paesi Bassi 5 550
Austria 2 500
Polonia 462
Portogallo 1 750
Romania 921
Slovacchia 189
Finlandia 2 250
Svezia 2 250
Regno Unito 12 100
(*) Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le
fibre di canapa.
b) 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la
campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia,
Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in
funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o
degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1.
A.III. Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis
Zona I
1. Il territorio dei Paesi Bassi.
2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge,
Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi
Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-
Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-
Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.
Zona II
1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.
2. Le seguenti zone francesi:
— il dipartimento del Nord,
— gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il
cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,
— gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento
dell’Aisne,
— l’arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle
Ardenne.
B. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di
cui all'articolo 89
Stato membro Tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese
(UEBL)
8 000
Repubblica ceca 27 942
Danimarca 334 000
Germania 421 000
Grecia 37 500
Spagna 1 325 000
Francia 1 605 000
Irlanda 5 000
Italia 685 000
Lituania 650
Ungheria 49 593
Paesi Bassi 285 000
Austria 4 400
Polonia 13 538
Portogallo 30 000
Slovacchia 13 100
Finlandia 3 000
Svezia 11 000
Regno Unito 102 000
ALLEGATO XI bis
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI
DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA
DELL'ARTICOLO 113 ter
I. Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l'insieme delle
carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione
umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi,
presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.
II. Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione
Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici
mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente
di cui al punto VII, paragrafo 1 del presente allegato, in una delle
due categorie seguenti:
A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi
Lettera di identificazione della categoria: V;
B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a
dodici mesi
Lettera di identificazione della categoria: Z.
Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni
contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei
dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine (*).
___________
(*) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
III. Denominazioni di vendita
1. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo
5, paragrafo 1 della
2. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono
commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni
di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:
A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:
Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio veau, viande de veau/kalfsvlees/
Kalbfleisch
Bulgaria месо от малки телета
Repubblica ceca telecí
Danimarca lyst kalvekød
Germania Kalbfleisch
Estonia vasikaliha
Grecia μοσχάρι γάλακτος
Spagna ternera blanca, carne de ternera
blanca
Francia veau, viande de veau
Irlanda veal
Italia vitello, carne di vitello
Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare
Cipro μοσχάρι γάλακτος
Lettonia teļa gaļa
Lituania veršiena
Lussemburgo veau, viande de veau/Kalbfleisch
Ungheria borjúhús
Malta vitella
Paesi Bassi kalfsvlees
Austria kalbfleisch
Polonia cielęcina
Portogallo vitela
Romania carne de vițel
Slovenia teletina
Slovacchia teľacie mäso
Finlandia vaalea vasikanliha/ljust kalvkött
Svezia ljust kalvkött
Regno Unito veal
B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:
Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare
Belgio jeune bovin, viande de jeune bovin/
jongrundvlees/Jungrindfleisch
Bulgaria телешко месо
Repubblica ceca hovězí maso z mladého skotu
Danimarca kalvekød
Germania Jungrindfleisch
Estonia noorloomaliha
Grecia νεαρό μοσχάρι
Spagna ternera, carne de ternera
Francia jeune bovin, viande de jeune bovin
Irlanda rosé veal
Italia vitellone, carne di vitellone
Cipro νεαρό μοσχάρι
Lettonia jaunlopa gaļa
Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare
Lituania Jautiena
Lussemburgo jeune bovin, viande de jeune bovin/
Jungrindfleisch
Ungheria növendék marha húsa
Malta vitellun
Paesi Bassi rosé kalfsvlees
Austria Jungrindfleisch
Polonia młoda wołowina
Portogallo vitelão
Romania carne de tineret bovin
Slovenia meso težjih telet
Slovacchia mäso z mladého dobytka
Finlandia vasikanliha/kalvkött
Svezia kalvkött
Regno Unito beef
3. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 2 possono essere
integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli
di carne o frattaglie interessati.
4. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella
di cui alla lettera A del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova
denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono
utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente
allegato.
In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «vμοσχάρι», «ternera
», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina
» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati
sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici
mesi.
IV. Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della
articoli 13, 14 e 15 del
della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono
sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi
un'etichetta recante le informazioni seguenti:
a) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda
dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a 8
mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto
mesi, o «età alla macellazione: da 8 a 12 mesi» per le carni
ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore
a dodici mesi;
b) la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente
allegato.
Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase
della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione
al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione
con la lettera di identificazione della categoria di cui al
punto II del presente allegato.
2. Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi
poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al
consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui
sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
V. Informazioni facoltative sull'etichetta
Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al
punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di
cui agli articoli 16 o 17 del
VI. Registrazione
Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni
ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al
fine di garantire la veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai
punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:
a) un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita
degli animali, solo a livello di macello;
b) un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il
collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono
all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età
alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che
figurano sull'etichetta di tali carni;
c) un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle
carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra
le entrate e le uscite.
VII. Controlli ufficiali
1. Entro il 1 luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità
competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione
dell'articolo 113 ter e del presente allegato e ne informano
la Commissione.
2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti
conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali (*).
3. La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica
che gli Stati membri si conformino alle disposizioni
dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
4. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente
con le autorità competenti interessate e, se del caso,
con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi
dell'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
5. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce
agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui
possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.
___________
(*) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).
VIII. Carni importate da paesi terzi
1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate
da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma
dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
2. Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato
comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività
al controllo dell'autorità competente designata dal paese terzo o, in
assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo
indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle
condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida
ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono
alla certificazione di prodotti»).
3. L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente
garantiscono il rispetto dei requisiti dell'articolo 113 ter e
del presente allegato.
IX. Sanzioni
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può
adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati mem-
bri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione
delle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato e
adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati
membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro
il 1 luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.
ALLEGATO XII
DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114,
PARAGRAFO 1
I. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione ai fini della
vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra
forma di immissione in commercio;
b) «denominazione»: la denominazione utilizzata in tutte le fasi della
commercializzazione.
II. Utilizzo della denominazione «latte»
1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della
secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture,
senza alcuna aggiunta o sottrazione.
La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:
a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna
modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia
grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2,
in combinato disposto con l’allegato XIII;
b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la
classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o
per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le
modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche
si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti
naturali.
2. Ai sensi del presente allegato si intendono per «prodotti lattiero-caseari
» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che
possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione,
purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente
uno qualsiasi dei componenti del latte.
Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:
a) le seguenti denominazioni:
i) siero di latte
ii) crema di latte o panna
iii) burro
iv) latticello
v) butteroil
vi) caseina
vii) grasso del latte anidro (MGLA)
viii) formaggio
ix) iogurt
x) kefir
xi) kumiss
xii) viili/fil
xiii) smetana
xiv) fil;
b) le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità (1), effettivamente utilizzate
per i prodotti lattiero-caseari.
3. La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare
i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o
più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento
sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di
cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale
per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.
4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione
deve essere specificata quando essi non provengono dalla
specie bovina.
III. Uso delle denominazioni con riguardo ai prodotti concorrenti
1. Le denominazioni di cui al punto II del presente allegato non possono
essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al suddetto punto.
La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di
prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora
le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità
caratteristica del prodotto.
2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati al punto II
del presente allegato non possono essere utilizzati etichette, documenti
commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità,
quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della
del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole
e comparativa (2), né alcuna forma di presentazione che
indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto
lattiero-caseario.
Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il
termine «latte» o le denominazioni di cui al punto II, paragrafo 2,
secondo comma, del presente allegato possono essere utilizzati unicamente
per descrivere le materie prime di base e per elencare gli
ingredienti in conformità della
IV. Elenchi di prodotti e comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco indicativo
dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai
prodotti indicati al punto III, paragrafo 1, secondo comma.
Se del caso, gli Stati membri completano successivamente tali elenchi
e ne informano la Commissione.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente
al 1 ottobre, una relazione sull’evoluzione del mercato dei
prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nell’ambito dell’applicazione
del presente allegato affinché essa possa riferirne al Consiglio
entro il 1 marzo dell’anno successivo.
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(2) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
ALLEGATO XIII
COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO
UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2
I. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;
b) «latte alimentare»: i prodotti di cui al punto III destinati ad essere
venduti come tali al consumatore;
c) «tenore di materia grassa»: il rapporto in massa delle parti di materia
grassa del latte su 100 parti del latte in questione;
d) «tenore di materia proteica»: il rapporto in massa delle parti proteiche
del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per
6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla
massa.
II. Fornitura o cessione al consumatore finale
1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare
può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore
finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe
collettività.
2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate
al punto III del presente allegato. Tali denominazioni di vendita sono
riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle
denominazioni composte.
3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore
sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui
l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella
mente del consumatore.
III. Latte alimentare
1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:
a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a
40 oC né ad un trattamento avente un effetto equivalente;
b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto
riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle
seguenti formule:
i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa
corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri
possono prevedere una categoria supplementare di latte intero,
il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 %
(m/m);
ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia
grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante
aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante
miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è
stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque
essere inferiore al 3,50 % (m/m);
c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico
e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso
tra un minimo dell’1,50 % (m/m) ed un massimo
dell’1,80 % (m/m);
d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore
di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 %
(m/m).
Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia
grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma,
lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione
che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla
confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura:
«… % di materia grassa». Tale tipo di latte non può essere designato
come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:
a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte
alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del
latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di
latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;
b) l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o
vitamine;
c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione
in glucosio e galattosio.
Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c)
sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio,
in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri
indelebili. Tale indicazione non dispensa tuttavia dall'obbligo di
un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla
del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari (1). In caso di arricchimento con
proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore
o uguale al 3,8 % (m/m).
Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della
composizione del latte di cui alle lettere b) e c).
3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione
medio constatato per il latte crudo nella zona di origine
della raccolta;
b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro,
rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura
di 20 oC o l’equivalente per litro per il latte con tenore di
materia grassa diverso;
c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su
latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione
equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.
IV. Prodotti importati
I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare
sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
V. Si applicano le disposizioni della
quanto concerne le disposizioni nazionali relative all’etichettatura del latte
alimentare.
VI. Controlli e sanzioni e loro notifica
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a
norma dell’articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri prendono
tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell’applicazione
del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere
le frodi.
Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla
Commissione nel mese successivo alla loro adozione.
(1) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO XIV
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI
SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI
ALL'ARTICOLO 116
A. Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie
Gallus gallus
I. Ambito di applicazione
1. Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni
relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e
pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione
alla commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte
nella Comunità, importate da paesi terzi o destinate ad essere
esportate fuori della Comunità.
2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte
del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova
vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:
a) nel luogo di produzione, o
b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella
regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.
Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può
decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono
essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.
Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale,
la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita
porta a porta» e «regione di produzione».
II. Classificazione in base alla qualità e al peso
1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:
— categoria A o «uova fresche»,
— categoria B.
2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia,
la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate
all'industria alimentare e non alimentare.
3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria
alimentare e non alimentare.
III. Stampigliatura delle uova
1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.
Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore
e/o con un'altra indicazione.
Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della
categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si
effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio
nel quale le uova sono consegnate.
3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato
pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui
trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.
Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i
produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il
nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.
IV. Importazione di uova
1. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,
paragrafo 1, procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione
applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori, su richiesta
del paese interessato. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni
in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di
allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta
che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto
all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai
paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente
al codice del produttore.
2. Se necessario, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui
all'articolo 195, paragrafo 1, conduce negoziati con i paesi terzi per
definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di
cui al punto 1 e per concludere accordi in materia.
3. Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle
disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui
trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine
e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».
B. Norme di commercializzazione per le carni di pollame
I. Ambito di applicazione
1. Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni
relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e
pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione
alla commercializzazione all'interno della Comunità, mediante attività
industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di
pollame delle seguenti specie che figurano nella parte XX
dell'allegato I:
— Gallus domesticus,
— anatre,
— oche,
— tacchini,
— faraone.
2. La presente parte non si applica:
a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;
b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale (1).
3. Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento
nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di
pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento
(CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è
inferiore a 10 000 volatili.
II. Definizioni
Fatte salve ulteriori definizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione
della presente parte, si intende per:
1. «carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non
hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il
freddo;
2. «carni di pollame fresche»: le carni di pollame da conservare costantemente
ad una temperatura non inferiore a - 2 oC e non superiore a
+ 4 oC, non irrigidite a causa della refrigerazione. Tuttavia, gli Stati
membri possono stabilire requisiti di temperatura differenti per il
sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso
negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in
cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi
direttamente vendute al consumatore;
3. «carni di pollame congelate»: le carni di pollame che devono essere
congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
Regolamento modificato da ultimo dal
20.12.2006, pag. 1).
macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una
temperatura non superiore a - 12 oC. La Commissione può tuttavia
stabilire alcune tolleranze;
4. «carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere
conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 oC,
con le tolleranze di cui alla
21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1).
III. Classificazione in base alla qualità e al peso
1. Le carni di pollame sono classificate in base alla qualità nella classe
«A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell'aspetto
della carcassa o dei tagli.
La classe A è suddivisa in A1 e A2 in conformità dei criteri determinati
dalla Commissione.
Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della
carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e
contusioni.
2. Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:
— fresche,
— congelate,
— surgelate.
3. Le carni di pollame congelate o surgelate e preconfezionate possono
essere classificate secondo la categoria di peso.
C. Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da
cova e pulcini di volatili da cortile
I. Ambito di applicazione
1. La presente parte si applica in relazione alla commercializzazione e al
trasporto di uova da cova e di pulcini e alla messa in incubazione di
uova da cova a fini professionali nel territorio della Comunità o a fini
commerciali.
2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione
con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza
inferiore a 1 000 uova da cova, non sono vincolati dalla presente
parte.
II. Stampigliatura e imballaggio delle uova da cova
1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate
individualmente.
2. Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo
ineccepibile, che contengono esclusivamente uova da cova della
stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili,
che provengono da un solo stabilimento.
3. L'imballaggio delle uova da cova importate da paesi terzi contiene
esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria
e dello stesso tipo di volatili dello stesso paese d'origine e dello stesso
speditore.
III. Imballaggio dei pulcini
1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei
volatili.
2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio
e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.
3. I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se
sono suddivisi conformemente al punto 1. Le scatole devono contenere
esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello
stesso speditore.
(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2006/107/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).
ALLEGATO XV
NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI
ALL'ARTICOLO 115
I. Denominazioni di vendita
1. Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore
finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe
collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 115 conformi ai
requisiti indicati nell'appendice.
2. Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice,
fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto III, paragrafi 2 e 3,
del presente allegato.
Le denominazioni di vendita indicate nell'appendice sono riservate ai
prodotti ivi definiti.
Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:
a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso
tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate
per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore
in peso di grassi superiore o pari al 90 %.
II. Etichettatura e presentazione
1. A integrazione delle disposizioni della
e la presentazione dei prodotti di cui al punto I, paragrafo 1, del
presente allegato contengono le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita definita nell'appendice;
b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego
nella fabbricazione dei prodotti di cui all'appendice;
c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o
di altri grassi animali, in ordine di peso decrescente, all'atto dell'impiego
nella fabbricazione dei grassi composti di cui alla
parte C dell'appendice;
d) per i prodotti indicati nell'appendice la percentuale di sale deve
figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti di cui alla parte B,
punto 3, dell'appendice possono essere utilizzate quali denominazioni
di vendita le diciture «minarina» e «halvarina».
3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a), può
essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la
specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o
l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi
ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili
con altre disposizioni comunitarie, in particolare con il regolamento
(CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo
alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
(1).
Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica,
fatto salvo il
20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
4. Il termine «vegetale» può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione
di vendita di cui alla parte B dell'appendice, a condizione
che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una
tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale.
Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie
vegetale.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono facilmente comprensibili
ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente
visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),
possono essere introdotte dalla Commissione misure particolari per
talune forme di pubblicità.
III. Terminologia
1. La dicitura «tradizionale» può essere utilizzata congiuntamente alla
denominazione «burro» prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice
quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di
latte o panna.
Ai fini del presente punto il termine «crema di latte o panna» designa
il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in
acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.
2. Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che
enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da
quello ivi indicato.
3. In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:
a) le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati
nell'appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e
non superiore al 62 %;
b) le diciture «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» per i
prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore
o pari al 41 %.
Le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di
grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente
i termini «tre quarti» e «metà» di cui all'appendice.
IV. Disposizioni nazionali
1. Nel rispetto delle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri
possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono
livelli di qualità diversificati. Esse consentono la valutazione
dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in
particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche
dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà assicurano che i
prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle
presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie,
le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità
ai suddetti criteri.
2. Le denominazioni di vendita di cui al punto II, paragrafo 1, lettera a),
possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del
prodotto in oggetto.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo
dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, secondo
comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo
si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e
frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato
membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del
medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco
degli enti da essi designati.
V. Prodotti importati
I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni
del presente allegato nei casi previsti al punto I, paragrafo 1.
VI. Sanzioni
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a
norma dell'articolo 194, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare
in caso di violazione dell'articolo 115 e del presente allegato e,
eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione e ne
informano la Commissione.
Appendice dell'allegato XV
Gruppo di grassi
Denominazioni di vendita
Categoria(e) di prodotti
Definizioni
Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di
grassi
A. Grassi lattieri
I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,
principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte
e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante
essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie
alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire,
totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.
1. Burro Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al
90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del
2 %.
2. Burro tre quarti (*) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del
62 %.
3. Burro metà (**) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del
41 %.
4. Grasso lattiero da spalmare
X %
Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:
— inferiori al 39 %,
— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,
— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.
B. Grassi
I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,
principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o
animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di
grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.
1. Margarina Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi
pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 %
2. Margarina tre quarti (***) Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi
minimo del 60 % e massimo del 62 %.
3. Margarina metà (****) Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi
minimo del 39 % e massimo del 41 %.
4. Grasso da spalmare X % Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di
grassi:
— inferiori al 39 %,
— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,
— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.
Gruppo di grassi
Denominazioni di vendita
Categoria(e) di prodotti
Definizioni
Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di
grassi
C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali
I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,
principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o
animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di
grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.
1. Mélange Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un
tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %.
2. Tre quarti mélange (*****) Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un
tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.
3. Metà mélange (******) Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un
tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.
4. Miscela di grassi da spalmare
X %
Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i
seguenti tenori di grassi:
— inferiori al 39 %,
— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,
— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.
(*) Corrispondente in lingua danese a «smør 60».
(**) Corrispondente in lingua danese a «smør 40».
(***) Corrispondente in lingua danese a «margarine 60».
(****) Corrispondente in lingua danese a «margarine 40».
(*****) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».
(******) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».
Nota: i grassi lattieri dei prodotti menzionati nell’appendice possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.
ALLEGATO XVI
DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI
OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118
1. OLI DI OLIVA VERGINI
Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o
altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che
non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione,
dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante
solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi
di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni
seguenti:
a) Olio extra vergine di oliva:
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al
massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria;
b) Olio di oliva vergine:
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al
massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria;
c) Olio di oliva lampante:
olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è
superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a
quelle previste per questa categoria.
2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un
tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per
100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria.
3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI
DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva
vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso
in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche
conformi a quelle previste per questa categoria.
4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante
processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante,
fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso
la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un
tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per
100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa
categoria.
6. OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva
vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera,
espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
ALLEGATO XVI bis
ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE
ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI
ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies
1. Regole relative alla conoscenza della produzione
a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente
per varietà;
b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;
c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente
per varietà;
d) dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto,
per prodotto e possibilmente per varietà;
e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili,
per varietà;
f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.
2. Regole di produzione
a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto
prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);
b) diradamento dei frutteti.
3. Regole di commercializzazione
a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della
commercializzazione;
b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;
c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura
nella prima fase di immissione sul mercato;
d) indicazione dell'origine del prodotto.
4. Regole di tutela dell'ambiente
a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;
b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di
difesa delle colture;
c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di
fertilizzanti negli ortofrutticoli;
d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;
e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.
5. Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della
prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater,
paragrafo 2, lettera c).
ALLEGATO XVII
DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137
E 139
1. Dazi all’importazione del riso semigreggio
a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:
i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi
non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo
137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;
ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non
raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo
137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;
b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:
i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi
sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo
137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori
o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del
15 %;
ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono
superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137,
paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari
allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;
c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:
i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi
sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo
137, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;
ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate
durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono
superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137,
paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.
2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato
a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:
i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato
effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena
conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;
ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato
effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione
sono superiori a 182 239 tonnellate;
b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:
i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato
effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena
conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;
ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato
effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione
non sono superiori a 182 239 tonnellate.
ALLEGATO XVIII
VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Tipo-3 (Dehradun)
ALLEGATO XIX
STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3,
ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E
ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12
Barbados
Belize
Costa d’Avorio
Repubblica del Congo
Figi
Guyana
India
Giamaica
Kenia
Madagascar
Malawi
Maurizio
Mozambico
Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla
Suriname
Swaziland
Tanzania
Trinidad e Tobago
Uganda
Zambia
Zimbabwe
ALLEGATO XX
ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO,
DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI
DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA
CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III,
CAPO III, SEZIONE II
(Omissis)
ALLEGATO XXI
ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI
FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA
PARTE III, CAPO III, SEZIONE II
I prodotti elencati nell'allegato I, parte X.
ALLEGATO XXII
TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202
1. Regolamento (CEE) n. 234/68
Regolamento (CEE) n. 234/68 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera m)
Articolo 2 Articolo 54
Articoli 3, 4 e 5 Articolo 113
Articolo 6 —
Articolo 7 Articolo 173
Articolo 8 Parte III, capo II, sezione I
Articolo 9 Articolo 135
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 10 bis Articolo 159
Articolo 11 Articolo 180
Articolo 12 —
Articolo 13 Articolo 195
Articolo 14 Articolo 195
Articolo 15 —
Articolo 16 —
Articolo 17 —
Articolo 18 —
2. Regolamento (CEE) n. 827/68
Regolamento (CEE) n. 827/68 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera u)
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 129
Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 128
Articolo 3 Articolo 159
Articolo 4 —
Articolo 5, primo comma Articolo 180
Articolo 5, secondo comma Articolo 182, paragrafo 1
Articolo 6 Articolo 195
Articolo 7 —
Articolo 8 —
Articolo 9 —
3. Regolamento (CEE) n. 2729/75
Regolamento (CEE) n. 2729/75 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 149
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 150
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 151
Articolo 3 Articolo 152
4. Regolamento (CEE) n. 2759/75
Regolamento (CEE) n. 2759/75 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera q)
Articolo 2 Articolo 54
Articolo 3, primo comma, primo
trattino
Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 3, primo comma, secondo
trattino
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 3, secondo comma —
Articolo 3, terzo comma Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 4, paragrafo 2 Articoli 17 e 37
Articolo 4, paragrafo 3 —
Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 42
Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino
Articolo 17 e articolo 37, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino
Articolo 43, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 6, terzo trattino Articolo 43
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 24
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a) Articolo 43, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b) Articolo 24, paragrafo 1, e articolo
31, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c) Articolo 43
Articolo 6 Articolo 25
Articolo 7, paragrafo 1 —
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 43
Articolo 8, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 130 e articolo 161, paragrafo
1
Articolo 8, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 9 Articolo 135
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141
Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 143
Regolamento (CEE) n. 2759/75 Presente regolamento
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 148
Articolo 12 Articolo 186, lettera b)
Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 13, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 170
Articolo 13, paragrafi da 6 a 10 Articolo 167
Articolo 13, paragrafo 11 Articolo 169
Articolo 13, paragrafo 12 Articolo 170
Articolo 14 Articoli 160 e 174
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 16 Articolo 159
Articolo 19 —
Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 44
Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46
Articolo 21 Articolo 180
Articolo 22 Articolo 192
Articolo 24 Articolo 195
Articolo 25 —
Articolo 26 —
Articolo 27 —
5. Regolamento (CEE) n. 2771/75
Regolamento (CEE) n. 2771/75 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera s)
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 54
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 116
Articolo 3, paragrafo 1, primo
comma
Articoli 130 e 161
Articolo 3, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 4 Articolo 135
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141
Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 143
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148
Articolo 7 Articolo 186, lettera b)
Regolamento (CEE) n. 2771/75 Presente regolamento
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 8, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 170
Articolo 8, paragrafi da 6 a 11 Articolo 167
Articolo 8, paragrafo 12 Articolo 169
Articolo 8, paragrafo 13 Articolo 170
Articolo 9 Articolo 160
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 11 Articolo 159
Articolo 13 —
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) Articolo 44
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) Articolo 45
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 Articolo 46
Articolo 15 Articolo 192
Articoli 16 e 17 Articolo 195
Articolo 18 —
Articolo 19 Articolo 180
Articolo 20 —
Articolo 21 —
6. Regolamento (CEE) n. 2777/75
Regolamento (CEE) n. 2777/75 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera t)
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 54
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 116
Articolo 3, paragrafo 1, primo
comma
Articoli 130 e 161
Articolo 3, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 4 Articolo 135
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141
Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 143
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148
Articolo 7 Articolo 186, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 163
Regolamento (CEE) n. 2777/75 Presente regolamento
Articolo 8, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 170
Articolo 8, paragrafi da 6 a 10 Articolo 167
Articolo 8, paragrafo 11 Articolo 169
Articolo 8, paragrafo 12 Articolo 170
Articolo 9 Articoli 160 e 174
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 11 Articolo 159
Articolo 13 —
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) Articolo 44
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) Articolo 45
Articolo 14, paragrafi 2 e 3 Articolo 46
Articolo 15 Articolo 192
Articoli 16 e 17 Articolo 195
Articolo 18 —
Articolo 19 Articolo 180
Articolo 20 —
Articolo 21 —
7. Regolamento (CEE) n. 2782/75
Regolamento (CEE) n. 2782/75 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 121, lettera f), punto i)
Articolo 2 Allegato XIV, punt° C.I
Articolo 3 Articolo 121, lettera f), punto ii)
Articolo 4 Articolo 192
Articolo 5 Allegato XIV, punt° C.II, e articolo
121, lettera f), punto iii)
Articolo 6 Allegato XIV, punt° C.II, paragrafo
3, e articolo 121, lettera f),
punto iii)
Articolo 7 Articolo 12, lettera f), punto iv)
Articolo 8 Articolo 121, lettera f), punto v)
Articolo 9 Articolo 121, lettera f), punto vi)
Articolo 10 Articolo 192
Articolo 11 Allegato XIV, punt° C.III, paragrafi
1 e 2
Articolo 12 Allegato XIV, punt° C.III, paragrafo
3, e articolo 121, lettera f),
punto iii)
Articolo 13 Articolo 121, lettera f), punto vii)
Articolo 14 Articolo 121, lettera f)
Articolo 15 Articolo 121, lettera f)
Articolo 16 Articoli 192 e 194
Articolo 17 Articolo 121, lettera f)
8. Regolamento (CEE) n. 707/76
Regolamento (CEE) n. 707/76 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 122
Articoli 2 e 3 Articolo 127
9. Regolamento (CEE) n. 1055/77
Regolamento (CEE) n. 1055/77 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 39, paragrafi da 1 a 4
Articolo 2 Articolo 39, paragrafo 5
Articolo 3 Articolo 39, paragrafi 6 e 7
Articolo 4 Articolo 43
Articolo 5 Articolo 39, paragrafo 1, secondo
comma
10. Regolamento (CEE) n. 2931/79
Regolamento (CEE) n. 2931/79 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 172
11. Regolamento (CEE) n. 3220/84
Regolamento (CEE) n. 3220/84 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 42, paragrafo 1, primo
comma, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, primo
comma
—
Articolo 1, paragrafo 2, secondo
comma
Articolo 43, lettera m), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 1, primo
comma
Allegato V, lettera B, punti I e III
Articolo 2, paragrafo 1, secondo
comma
Allegato V, lettera B, punto III
Articolo 2, paragrafo 2, e paragrafo
3, primo comma
Articolo 43, lettera m)
Articolo 2, paragrafo 3, secondo
comma
Articolo 43
Articolo 2, paragrafo 3, terzo comma Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo
1
Articolo 3, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 43 e allegato V, lettera B,
punto II
Articolo 3, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 43
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo
2
Articolo 3, paragrafi 2 e 3 Allegato V, lettera B, punto II
Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 43, lettera m), punto iv)
Articoli 4 e 5 Articolo 43, lettera m)
12. Regolamento (CEE) n. 1898/87
Regolamento (CEE) n. 1898/87 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’allegato XII,
punto I
Articolo 2 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’allegato XII,
punto II
Articolo 3 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’allegato XII,
punto III
Articolo 4, paragrafi 1 e 3 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’allegato XII,
punto IV
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 121
13. Regolamento (CEE) n. 3730/87
Regolamento (CEE) n. 3730/87 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 27, paragrafi 1 e 2
Articolo 2 Articolo 27, paragrafo 3
Articolo 3 Articolo 27, paragrafo 4
Articolo 4 Articolo 27, paragrafo 5
Articolo 5 —
Articolo 6 Articolo 43
14. Regolamento (CEE) n. 1186/90
Regolamento (CEE) n. 1186/90 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo
comma
Allegato V, lettera A, punto V,
primo comma
Articolo 1, paragrafo 1, secondo
comma
—
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 43, lettera m)
Articolo 2, lettera a) Articolo 43, lettera m)
Articolo 2, lettera b) Articolo 43, lettera m), punto iii)
Articolo 3 Articolo 194
15. Regolamento (CEE) n. 1906/90
Regolamento (CEE) n. 1906/90 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo
1
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 121, lettera e), punto ii)
Articolo 1, paragrafo 3 Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo
2
Articolo 1, paragrafo 3 bis Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo
3
Articolo 2, paragrafo 1 Allegato XIV, lettera B, punto II,
paragrafo 1
Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 Articolo 121, lettera e), punto i)
Articolo 2, paragrafi da 5 a 7 Allegato XIV, lettera B, punto II,
paragrafi 2, 3 e 4
Regolamento (CEE) n. 1906/90 Presente regolamento
Articolo 2, paragrafo 8 Articolo 121, lettera e), punto i)
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Allegato XIV, lettera B, punto III,
paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 3 Allegato XIV, lettera B, punto III,
paragrafo 3, e articolo 121, lettera e)
Articolo 4 Articolo 121, lettera e), punto iv)
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 Articolo 121, lettera e), punto iv)
Articolo 5, paragrafo 6 Articolo 121, lettera e), punto v), e
articolo 194
Articolo 6 Articolo 121, lettera e), punto vi)
Articolo 7 Articolo 121, lettera e), punto vii), e
articolo 194
Articolo 8 Articoli 192 e 194
Articolo 9 Articolo 121, lettera e)
Articolo 10 Articolo 194
Articolo 11 Articolo 192
16. Regolamento (CEE) n. 2204/90
Regolamento (CEE) n. 2204/90 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 119
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 121, lettera i)
Articolo 2 Articolo 119, in combinato disposto
con l’allegato III, parte V, punto 2
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 121, lettera i), e articolo 194
Articolo 3, paragrafo 2 Articoli 192 e 194
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 194
Articolo 4 —
Articolo 5 Articolo 121
17. Regolamento (CEE) n. 2075/92
Regolamento (CEE) n. 2075/92 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera n)
Articolo 13 Articolo 104, paragrafi 1 e 2
Articolo 14 bis Articolo 104, paragrafo 3
Articolo 15 Articolo 135
Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 16 bis Articolo 159
Articolo 17 Articolo 194
Articolo 18 Articolo 180
Articolo 20 —
Articolo 21 Articolo 192
Articoli 22 e 23 Articolo 195
Articolo 24 —
18. Regolamento (CEE) n. 2077/92
Regolamento (CEE) n. 2077/92 Presente regolamento
Articoli 1 e 2 e articolo 4, paragrafo
1
Articolo 123
Articolo 3, articolo 4, paragrafi 2 e
3, e articoli 5 e 6
Articolo 127
Articolo 7 Articolo 177
Articolo 8 Articolo 178
Articolo 9 Articolo 127
Articolo 10 Articolo 126
Articoli 11 e 12 Articolo 127
19. Regolamento (CEE) n. 2137/92
Regolamento (CEE) n. 2137/92 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 42, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 2, primo comma, lettera a) Allegato V, lettera C, punti I e IV
Articolo 2, primo comma, lettera b) Allegato V, lettera C, punto I
Articolo 2, secondo comma Allegato V, lettera C, punto IV, secondo
comma
Articolo 3, paragrafo 1 Allegato V, lettera C, punto II
Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo
comma
Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo
1
Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo
2, e articolo 43, lettera m)
Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 43, lettera m)
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 43, lettera m)
Articolo 4, paragrafo 2 Allegato V, lettera C, punto V
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 43, lettera m)
Articolo 5 Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 6 Articolo 43, lettera m)
Articolo 7, paragrafo 1 —
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 43, lettera m)
Articolo 7, paragrafo 3 —
Articolo 9 —
20. Regolamento (CEE) n. 404/93
Regolamento (CEE) n. 404/93 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera k)
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2 Articolo 113, paragrafi 1 e 2
Articolo 3 Articolo 113, paragrafo 3
Articolo 4 Articoli 121 e 194
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 141
Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 143
Regolamento (CEE) n. 404/93 Presente regolamento
Articolo 21 Articolo 128
Articolo 22 Articolo 129
Articolo 23 Articolo 159
Articolo 24 Articolo 180
Articolo 27 Articolo 195
Articolo 28 —
Articolo 29 Articolo 192
20 bis. Regolamento (CEE) n. 1868/94
Regolamento (CEE) n. 1868/94 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo
2, primo comma
Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2
Articolo 4 Articolo 84 bis, paragrafo 3
Articolo 4 bis Articolo 95 bis, paragrafo 2
Articolo 5 Articolo 95 bis, paragrafo 1
Articolo 6 Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5
Articolo 7 Articolo 84 bis, paragrafo 6
Articolo 8 Articolo 85, lettera d), e
articolo 95 bis, paragrafo 3
21. Regolamento (CE) n. 2991/94
Regolamento (CE) n. 2991/94 Presente regolamento
Articolo 1 Articolo 115
Articolo 2 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto I
Articolo 3 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto II
Articolo 4 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto III, paragrafo
1
Articolo 5 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto III, paragrafi
2 e 3
Articolo 6 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto IV
Articolo 7 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto V
Articolo 8 Articolo 121
Articolo 9 —
Articolo 10 Articolo 115, in combinato disposto
con l’allegato XV, punto VI
22. Regolamento (CE) n. 2200/96
Regolamento (CE) n. 2200/96 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera i)
Regolamento (CE) n. 2200/96 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 46 Articolo 195
Articolo 47 —
23. Regolamento (CE) n. 2201/96
Regolamento (CE) n. 2201/96 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera j)
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 29 Articolo 195
Articolo 30 —
24. Regolamento (CE) n. 2597/97
Regolamento (CE) n. 2597/97 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto I
Articolo 2 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto II
Articolo 3 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto III, paragrafi 1 e 2
Articolo 4 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto III, paragrafo 3
Articolo 5 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto IV
Articolo 6 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto V
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato
disposto con l’allegato XIII,
punto VI
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 121
25.
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera o)
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2 Articolo 54
Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 34
Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 31, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 26, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 31,
paragrafo 1, secondo comma
Articolo 26, paragrafo 5 Articolo 31, paragrafo 2, e articolo
43
Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 7, articolo 10, lettera d), articolo
14 e articolo 43, lettera a)
Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 1, articolo 40
e articolo 43, lettera e)
Articolo 27, paragrafo 4, primo
comma
Articolo 43
Articolo 27, paragrafo 4, secondo
comma
Articolo 14
Articolo 28 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)
Articolo 29, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 130
Articolo 29, paragrafo 1, secondo
comma
Articoli 130 e 161
Articolo 29, paragrafo 1, terzo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 29, paragrafo 1, quarto
comma
Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 30 Articolo 135
Articolo 31 Articolo 141
Articolo 32, paragrafo 1, primo
comma, e paragrafi 2 e 3
Articolo 144
Articolo 32, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 146, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 4 Articolo 148
Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 33, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 33, paragrafo 5 Articolo 170
Articolo 33, paragrafi da 6 a 8, e
paragrafo 9, primo comma
Articolo 167
Articolo 33, paragrafo 9, secondo
comma
Articolo 168
Articolo 33, paragrafo 10 Articolo 167, paragrafo 7
Articolo 33, paragrafo 11 Articolo 169
Articolo 33, paragrafo 12 Articolo 170
Articolo 34 Articoli 160 e 174
Articolo 35, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 35, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 36 Articolo 159
Articolo 37 Articoli 42 e 43
Articolo 38 Articolo 186, lettera a)
Articolo 39, paragrafo 1 Articolo 44
Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46
Articolo 40 Articolo 180
Articolo 41 Articolo 192
Articoli 42 e 43 Articolo 195
Articolo 44 —
Articolo 45 Articolo 190
Articoli da 46 a 49 —
Articolo 50, primo trattino —
Articolo 50, secondo trattino Articolo 191
26.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera p)
Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),
punto v)
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 5 —
Articolo 6, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 15, paragrafo 1, e articolo
22
Articolo 6, paragrafo 1, secondo e
terzo comma
Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, primo
comma, lettera a), primo trattino
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 6, paragrafo 2, primo
comma, lettera a), secondo e terzo
trattino, e lettera b)
Articolo 10 in combinato disposto
con l'articolo 43, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo
comma
Articolo 10 in combinato disposto
con l'articolo 43, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, primo
comma
Articolo 28, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, secondo
comma
Articolo 29
Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma Articolo 43, lettera d), punto i)
Articolo 6, paragrafo 3, quarto
comma
Articolo 43, lettera d), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 4, primo
comma e secondo comma, prima
frase
Articolo 25 e articolo 43, lettera f)
Articolo 6, paragrafo 4, secondo
comma, seconda frase
Articolo 43, lettera d), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 5 —
Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 2, lettere b)
e c)
Articolo 7, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 10, paragrafo 1, lettera f),
articolo 16, primo comma, e articolo
43, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 23 e articolo 43, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma Articolo 43, lettera l)
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 16, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 28, lettera b)
Articolo 8, paragrafi 2 e 3 Articolo 30 e articolo 43, lettera d),
punti i) e iii)
Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e
articolo 36, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 43, lettera d), punto iii)
Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 10, lettera a) Articolo 15, paragrafo 3, e articolo
43
Articolo 10, lettera b) Articolo 29, secondo comma, articolo
30, primo comma,
e articolo 31, paragrafo 2
Articolo 10, lettera c) Articolo 43
Articolo 11 Articolo 99
Articolo 12 Articolo 100
Articolo 13 Articolo 101
Articolo 14 Articolo 102
Articolo 15 Articoli da 99 a 102
Articolo 26, paragrafo 1 Articoli 130 e 161
Articolo 26, paragrafo 2, primo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 26, paragrafo 2, secondo
comma
Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 27 Articolo 135
Articolo 28 Articolo 141
Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 29, paragrafo 4 Articoli 145 e 148
Articolo 30 Articolo 171
Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2
Articolo 31, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 31, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 31, paragrafo 5 Articolo 170
Articolo 31, paragrafi da 6 a 12 Articolo 167
Articolo 31, paragrafo 13 Articolo 169
Articolo 31, paragrafo 14 Articolo 170
Articolo 32 Articolo 160
Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 34 Articolo 187
Articolo 35 Articolo 159
Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 44
Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46
Articolo 37 Articolo 180
Articolo 38 Articolo 181
Articolo 39 Articolo 183
Articolo 40 Articolo 192
Articoli 41 e 42 Articolo 195
Articolo 43 —
Articolo 44 —
Articolo 45 Articolo 190
Articolo 46 —
Articolo 47, primo trattino —
Articolo 47, secondo trattino Articolo 191
27.
Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1, in combinato
disposto con l’allegato III,
parte V, punto 1
28.
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)
Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articoli 74 e 75 Articolo 195
Articolo 76 —
29.
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Articolo 91, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 3 —
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 91, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 193
Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 92
Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 93
Articolo 3, paragrafi 1 e 3 Articolo 94
Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 —
Articolo 4 —
Articolo 5 Articoli 130 e 157
Articolo 6 Articolo 128
Articolo 7 Articolo 159
Articolo 8 Articolo 180
Articolo 9, primo comma Articolo 95
Articolo 9, secondo comma Articolo 194
Articolo 10 Articolo 195
Articolo 11 Articolo 190
Articolo 12 —
Articolo 13 —
Articolo 14, primo trattino —
Articolo 14, secondo trattino Articolo 191
Articolo 15 —
30.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera r)
Articolo 2 Articolo 54
Articolo 12 Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e
articolo 38
Articolo 13, paragrafo 1, primo
comma
Articoli 130 e 161
Articolo 13, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 132 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 13, paragrafo 1, terzo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 13, paragrafo 1, quarto
comma
Articolo 133 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 14 Articolo 135
Articolo 15 Articolo 141
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 16, paragrafo 4, lettere a)
e b)
Articolo 145
Articolo 16, paragrafo 4, lettere
da c) ad e)
Articolo 148
Articolo 17 Articoli 160 e 174
Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 19 Articolo 159
Articolo 20 Articoli 42 e 43
Articolo 21 Articolo 186, lettera a)
Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 44
Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46
Articolo 23 Articolo 180
Articolo 24 Articolo 192
Articolo 25 Articolo 195
Articolo 26 Articolo 191
Articolo 27 Articolo 190
Articolo 28 —
Articolo 29 —
Articolo 30 —
31.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2 Articolo 120
Articolo 3 Articolo 189
Articolo 4, paragrafo 1 Articoli 130 e 161
Articolo 4, paragrafo 2 Articoli 131 e 132 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 133 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 5 Articolo 135
Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148
Articolo 7 Articolo 160
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 9 Articolo 159
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 180
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 182, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 182, paragrafo 4, e articolo
184, paragrafo 3
Articolo 11 Articolo 192
Articolo 12 Articolo 195
Articolo 13 —
Articolo 14 —
Articolo 15, lettera a) —
Articolo 15, lettera b) Articolo 191
32.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),
punto i)
Articolo 3 —
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, lettera a),
articolo 10, lettera a), e articolo 43,
lettera a)
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 11
Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 18
Articolo 6, lettera a) Articolo 41 e articolo 43, lettera j)
Articolo 6, lettera b) Articolo 43, lettera a)
Articolo 6, lettera c) Articolo 43, lettera c)
Articolo 6, lettera d) Articolo 43, lettera d)
Articolo 6, lettera e) Articolo 43, lettera f)
Articolo 7 Articolo 47
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 96
Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 98
Articolo 9, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 130 e articolo 161
Articolo 9, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 10, paragrafi 2 e 3 Articolo 136
Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 143
Articolo 11 Articolo 141
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 12, paragrafo 4, primo
comma
Articoli 145 e 148
Articolo 12, paragrafo 4, secondo
comma
Articolo 146, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2
Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 164
Articolo 14 Articolo 167
Articolo 15, paragrafi 1 e 3 Articolo 166
Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 164, paragrafo 4
Articolo 15, paragrafo 4 Articoli 165 e 170
Articolo 16 Articolo 162, paragrafo 3
Articolo 17 Articolo 169
Articolo 18 Articolo 170
Articolo 19 Articoli 160 e 174
Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 21 Articolo 187
Articolo 22 Articolo 159
Articolo 23 Articolo 180
Articolo 24 Articolo 192
Articolo 25 Articolo 195
Articolo 26 —
Articolo 27 Articolo 191
Articolo 28 Articolo 190
Articolo 29 —
Articolo 30 —
33.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 5
Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4 —
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, prima frase Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, seconda e
terza frase
Articolo 41 e articolo 43, lettera j)
Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 43, lettere a) e k)
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 10, lettera b), e articolo 12
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 19 e articolo 43, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 Articolo 43
Articolo 8 Articolo 48
Articolo 9 Articolo 192
Articolo 10, paragrafo 1, primo
comma
Articoli 130 e 161
Articolo 10, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 10, paragrafo 1, terzo
comma
Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 1 bis Articolo 130
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 143
Articolo 11 bis Articolo 137
Articolo 11 ter Articolo 138
Articolo 11 quater Articolo 139
Articolo 11 quinquies Articolo 140
Articolo 12 Articolo 141
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144
Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 148
Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 163
Articolo 14, paragrafi 3 e 4 Articolo 164
Articolo 15 Articolo 167
Articolo 16 Articolo 164, paragrafo 4
Articolo 17, paragrafo 1, primo
comma, lettera a)
Articolo 167, paragrafo 7
Articolo 17, paragrafo 1, primo
comma, lettere b) e c)
Articolo 167, paragrafo 6
Articolo 17, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 170
Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 160, paragrafo 7
Articolo 18 Articolo 169
Articolo 19 Articolo 170
Articolo 20 Articoli 160 e 174
Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 22 Articolo 187
Articolo 23 Articolo 159
Articolo 24 Articolo 180
Articolo 25 Articolo 192
Articolo 26 Articolo 195
Articolo 27 —
Articolo 28 Articolo 191
Articolo 29 Articolo 190
Articolo 30 —
Articolo 31 —
Articolo 32 —
34.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
punto i)
Articolo 3 —
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 86 paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 88, paragrafo 1
Articolo 5 Articolo 89
Articolo 6 Articolo 88, paragrafo 2
Articolo 7 Articolo 87
Articolo 8 Articolo 192
Articolo 9, primo comma Articolo 86, paragrafo 2
Articolo 9, secondo comma Articolo 90, lettera i)
Articolo 10, lettere a) e b) Articolo 90, lettera b)
Articolo 10, lettera c) Articolo 86, paragrafo 1, lettera a),
e articolo 90, lettera e)
Articolo 11 Articolo 90, lettera a)
Articolo 12 Articolo 90, lettera g)
Articolo 13 Articolo 194
Articolo 14 Articolo 135
Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 16 Articolo 159
Articolo 17 Articolo 180
Articolo 18 Articolo 195
Articolo 19 —
Articolo 20, lettera a) Articolo 90
Articolo 20, lettera b) Articolo 194
Articolo 20, lettera c) Articolo 90, lettera c)
Articolo 20, lettera d) Articolo 90, lettera f)
Articolo 20, lettera e) Articolo 90, lettera d)
Articolo 20, lettera f) Articolo 194
Articolo 20, lettera g) Articolo 90, lettera g)
Articolo 20, lettera h) Articolo 90, lettera h)
Articolo 21 —
Articolo 22 Articolo 192
Articolo 23 Articolo 184, paragrafo 1
Articolo 24 Articolo 190
Articolo 25 —
35.
Articolo 1 Articolo 66 e articolo 78, paragrafo
1, primo comma
Articolo 2 Articolo 78, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 3 Articolo 78, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4 Articolo 79
Articolo 5 Articolo 65
Articolo 6 Articolo 67
Articolo 7 Articolo 68
Articolo 8 Articolo 69
Articolo 9 Articolo 70
Articolo 10 Articolo 80
Articolo 11 Articolo 81
Articolo 12 Articolo 83
Articolo 13 Articolo 84
Articolo 14 Articolo 71
Articolo 15 Articolo 72
Articolo 16 Articolo 73
Articolo 17 Articolo 74
Articolo 18 Articolo 75
Articolo 19 Articolo 76
Articolo 20 Articolo 77
Articolo 21 Articolo 82
Articolo 22 —
Articolo 23 Articolo 195
Articolo 24 Articolo 85
Articolo 25 —
Articolo 26 —
36.
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 105, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 3, primo
comma, prima frase
Articolo 180
Articolo 1, paragrafo 3, primo
comma, seconda frase, e secondo
comma
Articolo 105, paragrafo 2
Articolo 2 Articolo 106
Articolo 3 Articolo 107
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 190
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Articolo 108
Articolo 5 Articolo 109
Articolo 6 Articolo 195
Articolo 7 Articolo 184, paragrafo 2
Articolo 8 —
37.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3 —
Articolo 4 Articolo 118
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 113
Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 194
Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 121, lettera h)
Articolo 6 Articoli 31 e 33
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 125
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 123
Articolo 8 Articolo 103
Articolo 9, lettera a) Articolo 127
Articolo 9, lettere b) e c) Articolo 103, paragrafo 2, terzo
comma
Articolo 9, lettera d) Articolo 194
Articolo 9, lettera e) Articolo 127
Articolo 10, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 130
Articolo 10, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 131
Articolo 10, paragrafo 2 Articoli 132 e 133
Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 161
Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 186, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 13 Articolo 160
Articolo 14 Articolo 159
Articolo 15 Articolo 180
Articolo 16 —
Articolo 17 Articolo 192
Articolo 18 Articolo 195
Articolo 19 Articolo 191
Articolo 20 Articolo 190
Articolo 24 —
Articolo 25 —
38.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3 —
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 130
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 131
Articolo 4, paragrafo 3 Articoli 132 e 133
Articolo 5 Articolo 135
Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 7 Articolo 159
Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 180
Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 182, paragrafo 2
Articolo 9 Articolo 192
Articolo 10 Articolo 195
Articolo 11 Articolo 134
Articolo 12 —
39.
Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3 —
Articolo 4 Articolo 117, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5 Articolo 117, paragrafi 4 e 5
Articolo 6 Articolo 122
Articolo 7 Articolo 127
Articolo 8 Articolo 135
Articolo 9 Articolo 158
Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129
Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128
Articolo 11 Articolo 159
Articolo 12 Articolo 180
Articolo 13 —
Articolo 14 Articolo 185, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 15 Articolo 192
Articolo 16 Articolo 195
Articolo 17, primo trattino Articolo 121, lettera g)
Articolo 17, secondo trattino Articolo 127
Articolo 17, terzo trattino Articolo 127
Articolo 17, quarto trattino Articolo 185, paragrafo 4
Articolo 17, quinto trattino Articolo 192
Articolo 18 —
Articolo 19 —
40.
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 3 Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4 Articolo 9
Articolo 5 Articolo 49
Articolo 6 Articolo 50
Articolo 7 Articolo 56
Articolo 8 —
Articolo 9 Articolo 58
Articolo 10 Articolo 59
Articolo 11 Articolo 60
Articolo 12 Articolo 61
Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 62
Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 97
Articolo 14 Articolo 63
Articolo 15 Articolo 64
Articolo 16 Articolo 51
Articolo 17 Articolo 57
Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e
articolo 32, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, primo
comma, primo trattino
Articolo 10, lettera c), e articolo 13,
paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, primo
comma, secondo trattino
Articolo 43, lettera d), punto i)
Articolo 18, paragrafo 2, secondo
comma
Articolo 20
Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 26
Articolo 19 Articolo 52
Articolo 19 bis Articolo 52 bis
Articolo 20 Articolo 13, paragrafo 2, articolo 32,
paragrafo 2, articolo 52, paragrafo 5,
e articolo 63, paragrafo 5
Articolo 21 Articolo 129
Articolo 22 Articolo 128
Articolo 23, paragrafo 1 Articoli 130 e 161
Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 131 e articolo 161, paragrafo
2
Articolo 23, paragrafo 3 Articoli 132 e 133 e articolo 161,
paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo
3
Articolo 24 Articolo 160
Articolo 25 Articolo 159
Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 135
Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 186, lettera a), e articolo 187
Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 142
Articolo 27 Articolo 141
Articolo 28 Articolo 144
Articolo 29 Articolo 153
Articolo 30 Articolo 154
Articolo 31 Articolo 155
Articolo 32, paragrafi 1 e 2 Articolo 162, paragrafi 1 e 2
Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 170
Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 163
Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 164
Articolo 33, paragrafi 3 e 4 Articolo 167
Articolo 34 Articolo 169
Articolo 35 Articoli 187 e 188
Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 180
Articolo 36, paragrafi da 2 a 4 Articolo 182, paragrafo 3
Articolo 37 Articolo 186, lettera a), e articolo 188
Articolo 38 Articolo 192
Articolo 39 Articolo 195
Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Articolo 43, lettera b), e articolo 49,
paragrafo 3, secondo comma
Articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e
c)
Articolo 85
Articolo 40, paragrafo 1, lettera d) Articoli 53, 85 e 192
Articolo 40, paragrafo 1, lettera e) Articolo 143, articolo 144, paragrafo
1, e articoli 145 e 148
Articolo 40, paragrafo 1, lettera f) Articolo 192, paragrafo 2
Articolo 40, paragrafo 1, lettera g) Articoli 170 e 187
Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) Articolo 53, lettera a)
Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) Articolo 43, lettera a), e articolo 50,
paragrafo 1
Articolo 40, paragrafo 2, lettera c) Articolo 85, lettera d)
Articolo 40, paragrafo 2, lettera d) Articolo 43, articolo 53, lettere b)
e c), e articolo 85, lettera b)
Articolo 40, paragrafo 2, lettera e) Articoli 130 e 161
Articolo 40, paragrafo 2, lettera f) Articolo 5, secondo comma, e articolo
156
Articolo 40, paragrafo 2, lettera g) Articolo 186, lettera a), e articolo 188
Articolo 41 —
Articolo 42 Articolo 191
Articolo 43 Articolo 190
Articolo 44 —
Articolo 45 —
41.
Articolo 1 Allegato XIV, lettera A, punto I
Articolo 2 Articolo 121, lettera d), punto i)
Articolo 3 Allegato XIV, lettera A, punto II
Articolo 4 Allegato XIV, lettera A, punto III
Articolo 5 Articolo 121, lettera d), punto v)
Articolo 6 Allegato XIV, lettera A, punto IV
Articolo 7 Articolo 194
Articolo 8 Articolo 194
Articolo 9 Articolo 192
Articolo 10 Articolo 195
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 121, lettera d), punto ii)
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 121, lettera d), punto iii)
Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 121, lettera d), punto iv)
Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 121, lettera d), punto v)
Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 194
Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 121, lettera d), punto vi)
Articolo 11, paragrafo 7 Articolo 192
Articolo 11, paragrafo 8 Articolo 121, paragrafo d), punto
vii)
Articolo 11, paragrafo 9 Articoli 121 e 194
42.
Articolo 1 Articolo 42, paragrafo 1, primo
comma, lettera a)
Articolo 2, lettera a), frase introduttiva
Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo
1
Articolo 2, lettera a), primo, secondo
e terzo trattino
Allegato V, lettera A, punto IV,
primo comma
Articolo 2, lettera b) Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo
2
Articolo 3 Allegato V, lettera A, punto IV, secondo
comma, e articolo 43,
lettera m), punto ii)
Articolo 4, paragrafo 1, primo
comma
Allegato V, lettera A, punto II
Articolo 4, paragrafo 1, secondo
comma
Articolo 43, lettera m)
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Allegato V, lettera A, punto III
Articolo 4, paragrafo 4 Allegato V, lettera A, punto III, paragrafo
2, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 43
Articolo 5, paragrafo 2 Allegato V, lettera A, punto V,
primo comma
Articolo 5, paragrafo 3 Allegato V, lettera A, punto V, secondo
comma
Articolo 6 Articolo 42, paragrafo 2
Articolo 7 Articolo 43
43.
Articolo 1 Articolo 175
Articolo 2 Articolo 176
Articolo 3 —
44.
Articolo 1 Articolo 111
Articolo 2 Articoli 112, 192 e 194
Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera b),
punto ii)
Articolo 4 Articolo 195
Articolo 5 Articolo 190
Articolo 6 —
45.
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo
comma
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 113 ter, paragrafo 2
Articolo 2 Punto I dell'allegato XI bis
Articolo 3 Punto II dell'allegato XI bis
Articolo 4 Punto III dell'allegato XI bis
Articolo 5 Punto IV dell'allegato XI bis
Articolo 6 Punto V dell'allegato XI bis
Articolo 7 Punto VI dell'allegato XI bis
Articolo 8 Punto VII dell'allegato XI bis
Articolo 9 Punto VIII dell'allegato XI bis
Articolo 10 Punto IX dell'allegato XI bis
Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 121, primo comma, lettera
j)
Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 121, secondo comma
Articolo 12 Articolo 195
Articolo 13 Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo
comma
46.
Articolo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j)
Articolo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 113 bis, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 113, paragrafo 1, lettere b)
e c)
Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 113, paragrafo 2, lettera a),
punto ii)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) Articolo 121, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 113 bis, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 6 Articolo 113 bis, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 7 Articolo 203 bis, paragrafo 7
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) Articolo 122, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera
a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),
punto i)
Articolo 122, lettera c), punto ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),
punto ii)
Articolo 122, lettera c), punto i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),
punto iii)
Articolo 122, lettera c), punto iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase
introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) Articolo 122
Articolo 3, paragrafi da 2 a 5 Articolo 125 bis
Articolo 4 Articolo 125 ter
Articolo 5 Articolo 125 quater
Articolo 6 Articolo 125 quinquies
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 Articolo 125 sexies
Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 Articolo 103 bis
Articolo 8 Articolo 103 ter
Articolo 9 Articolo 103 quater
Articolo 10 Articolo 103 quinquies
Articolo 11 Articolo 103 sexies
Articolo 12 Articolo 103 septies
Articolo 13 Articolo 103 octies
Articolo 14 Articolo 125 septies
Articolo 15 Articolo 125 octies
Articolo 16 Articolo 125 nonies
Articolo 17 Articolo 125 decies
Articolo 18 Articolo 125 undecies
Articolo 19 Articolo 184, paragrafo 4
Articolo 20 Articolo 123, paragrafo 3
Articolo 21 Articolo 125 duodecies
Articolo 22 Articolo 176 bis
Articolo 23 Articolo 125 terdecies
Articolo 24 Articolo 125 quaterdecies
Articolo 25 Articolo 125 quindecies
Articolo 26 Articolo 128
Articolo 27 Articolo 129
Articolo 28 Articolo 130, paragrafo 1, lettere d
bis) e d ter)
Articolo 29 Articolo 131
Articolo 30 Articolo 132
Articolo 31 Articolo 133
Articolo 32 Articolo 134
Articolo 33 Articolo 135
Articolo 34 Articolo 140 bis
Articolo 35, paragrafi da 1 a 3 Articolo 141
Articolo 35, paragrafo 4 Articolo 143
Articolo 36 Articolo 144
Articolo 37, primo comma Articolo 145
Articolo 37, secondo comma, lettere
a), b) e c)
Articolo 148
Articolo 38 Articolo 159
Articolo 39 Articolo 160
Articolo 40 Articolo 161, paragrafo 1, lettere d
bis) e d ter)
Articolo 41 Articolo 174
Articolo 42, lettera a), punto i) Articolo 121, lettera a)
Articolo 42, lettera a), punto ii) Articolo 113 bis, paragrafo 3
Articolo 42, lettera a), punto iii) Articolo 121, lettera a), punto i)
Articolo 42, lettera a), punto iv) Articolo 121, lettera a), punto ii)
Articolo 42, lettera a), punto v) Articolo 121, lettera a), punto iii)
Articolo 42, lettera b), punto i) Articolo 127, lettera e)
Articolo 42, lettera b), punto ii) Articolo 103 nonies, lettera a)
Articolo 42, lettera b), punto iii) Articolo 103 nonies, lettera b)
Articolo 42, lettera b), punto iv) Articolo 103 nonies, lettera c)
Articolo 42, lettera b), punto v) Articolo 103 nonies, lettera d)
Articolo 42, lettera b), punto vi) Articolo 103 nonies, lettera e)
Articolo 42, lettera c) Articoli 127 e 179
Articolo 42, lettere da d) a g) Articolo 194
Articolo 42, lettera h) Articolo 134, articolo 143, lettera b),
e articolo 148
Articolo 42, lettera i) Articolo 192
Articolo 42, lettera j) Articolo 203 bis, paragrafo 8
Articolo 43 primo paragrafo Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo
180
Articolo 43, secondo comma, lettera
a)
Articolo 182, paragrafo 5
Articolo 43, secondo comma, lettera
b)
—
Articolo 43, secondo comma, lettera
c)
Articolo 182, paragrafo 6
Articolo 44 Articolo 192
Articolo 45 Articolo 190
Articoli da 46 a 54 —
Articolo 55 Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6
[1] Abrogato dall'art. 230 del