§ 1.6.1557 - Regolamento 22 ottobre 2007, n. 1234.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/10/2007
Numero:1234


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campagne di commercializzazione
Art. 4.  Competenze della Commissione
Art. 5.  Norme di attuazione
Art. 6.  Ambito di applicazione
Art. 7.  Origine comunitaria
Art. 8.  Prezzi di riferimento
Art. 9.  Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
Art. 10.  Prodotti ammessi all'intervento
Art. 11.  Periodi d'intervento pubblico
Art. 12.  Apertura dell'intervento pubblico
Art. 13.  Limiti all'intervento
Art. 18.  Prezzi d'intervento
Art. 25.  Principi generali
Art. 26.  Smercio di zucchero
Art. 27.  Distribuzione agli indigenti nella Comunità
Art. 28.  Prodotti sovvenzionabili
Art. 29.  Condizioni e importo dell'aiuto per il burro
Art. 30.      (Omissis
Art. 31.  Prodotti sovvenzionabili
Art. 32.  Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco
Art. 33.  Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva
Art. 34.  Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine
Art. 37.  Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine
Art. 38.  Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine
Art. 39.  Norme concernenti il magazzinaggio
Art. 40.  Norme concernenti le gare
Art. 41.  Centri di intervento
Art. 42.  Classificazione delle carcasse
Art. 43.  Modalità di applicazione
Art. 44.  Malattie degli animali
Art. 45.  Perdita di fiducia del consumatore
Art. 46.  Finanziamento
Art. 47.  Misure speciali di mercato nel settore dei cereali
Art. 48.  Misure speciali di mercato nel settore del riso
Art. 49.  Prezzo minimo della barbabietola
Art. 50.  Accordi interprofessionali
Art. 51.  Tassa sulla produzione
Art. 52.  Ritiro di zucchero dal mercato
Art. 52 bis.  Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di
Art. 53.  Modalità di applicazione
Art. 54.  Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del
Art. 55.  Regimi di quote
Art. 56.  Ripartizione delle quote
Art. 57.  Imprese riconosciute
Art. 58.  Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio
Art. 59.  Gestione delle quote
Art. 60.  Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote
Art. 61.  Ambito di applicazione
Art. 62.  Zucchero industriale
Art. 63.  Riporto di zucchero eccedente
Art. 64.  Prelievo sulle eccedenze
Art. 65.  Definizioni
Art. 66.  Quote nazionali
Art. 67.  Quote individuali
Art. 68.  Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale
Art. 69.  Gestione delle quote
Art. 70.  Tenore di grassi
Art. 71.  Riserva nazionale
Art. 72.  Casi di inattività
Art. 73.  Cessioni temporanee
Art. 74.  Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre
Art. 75.  Misure specifiche di trasferimento
Art. 76.  Trattenute di quote
Art. 77.  Aiuti per l'acquisizione di quote
Art. 78.  Prelievo sulle eccedenze
Art. 79.  Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto
Art. 80.  Prelievo sulle eccedenze per le consegne
Art. 81.  Ruolo degli acquirenti
Art. 82.  Riconoscimento
Art. 83.  Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette
Art. 84.  Importi pagati in eccesso o non pagati
Art. 84 bis.  Quote di fecola di patate
Art. 85.  Modalità di applicazione
Art. 86.  Imprese beneficiarie
Art. 87.  Pagamento anticipato
Art. 88.  Aliquota dell'aiuto
Art. 89.  Quantitativo garantito
Art. 90.  Modalità di applicazione
Art. 91.  Ammissibilità
Art. 92.  Aliquota dell'aiuto
Art. 93.  Pagamento anticipato
Art. 94.  Quantitativo garantito
Art. 94 bis.  Aiuto complementare
Art. 95.  Modalità di applicazione
Art. 95 bis.  Premio per la fecola di patate
Art. 96.      (Omissis
Art. 97.  Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero
Art. 98.  Condizioni di concessione
Art. 99.  Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati
Art. 100.  Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati
Art. 101.      (Omissis
Art. 102.  Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi
Art. 103.  Aiuti alle organizzazioni di operatori
Art. 103 bis.  Aiuti ai gruppi di produttori
Art. 103 ter.  Fondi di esercizio
Art. 103 quater.  Programmi operativi
Art. 103 quinquies.  Aiuto finanziario comunitario
Art. 103 sexies.  Aiuto finanziario nazionale
Art. 103 septies.  Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi
Art. 103 octies.  Approvazione dei programmi operativi
Art. 103 octies bis.  Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di
Art. 103 nonies.  Modalità di applicazione
Art. 104.  Fondo del tabacco
Art. 105.  Ambito di applicazione
Art. 106.  Misure che possono beneficiare dell'aiuto
Art. 107.  Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della
Art. 108.  Finanziamento
Art. 109.  Consultazione
Art. 110.  Modalità di applicazione
Art. 111.  Aiuto a favore dei bachicoltori
Art. 112.  Modalità di applicazione
Art. 113.  Norme di commercializzazione
Art. 113 bis.  Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti
Art. 113 ter.  Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non
Art. 114.  Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattierocaseari
Art. 115.  Norme di commercializzazione dei grassi
Art. 116.  Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e
Art. 117.  Certificazione del luppolo
Art. 118.  Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di
Art. 119.  Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi
Art. 120.  Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola
Art. 121.  Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe
Art. 122.  Organizzazioni di produttori
Art. 123.  Organizzazioni interprofessionali
Art. 124.  Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle
Art. 125.  Organizzazioni di operatori
Art. 125 bis.  Statuto delle organizzazioni di produttori
Art. 125 ter.  Riconoscimento
Art. 125 quater.  Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo
Art. 125 quinquies.  Esternalizzazione
Art. 125 sexies.  Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo
Art. 125 septies.  Estensione delle regole
Art. 125 octies.  Notifica
Art. 125 nonies.  Revoca
Art. 125 decies.  Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Art. 125 undecies.  Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori
Art. 125 duodecies.  Riconoscimento e revoca del riconoscimento
Art. 125 terdecies.  Estensione delle regole
Art. 125 quaterdecies.  Notifica e revoca
Art. 125 quindecies.  Contributi finanziari dei produttori non aderenti
Art. 126.  Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
Art. 127.  Modalità di applicazione
Art. 128.  Principi generali
Art. 129.  Nomenclatura combinata
Art. 130.  Titoli di importazione
Art. 131.  Rilascio dei titoli
Art. 132.  Validità
Art. 133.  Cauzione
Art. 134.  Modalità di applicazione
Art. 135.  Dazi all’importazione
Art. 136.  Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali
Art. 137.  Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio
Art. 138.  Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio
Art. 139.  Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato
Art. 140.  Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso
Art. 140 bis.  Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e
Art. 141.  Dazi addizionali all’importazione
Art. 142.  Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero
Art. 143.  Modalità di applicazione
Art. 144.  Contingenti tariffari
Art. 145.  Apertura di contingenti tariffari
Art. 146.  Disposizioni specifiche
Art. 147.  Aliquote tariffarie applicabili alle banane
Art. 148.  Modalità di applicazione
Art. 149.  Importazioni di miscugli di cereali diversi
Art. 150.  Importazioni di miscugli di cereali e riso
Art. 151.  Importazioni di miscugli di riso
Art. 152.  Applicabilità della classificazione tariffaria
Art. 153.  Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione
Art. 154.  Prezzo garantito
Art. 155.  Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero
Art. 156.  Modalità di applicazione
Art. 157.  Importazioni di canapa
Art. 158.  Importazioni di luppolo
Art. 159.  Misure di salvaguardia
Art. 160.  Sospensione del regime di perfezionamento attivo
Art. 161.  Titoli di esportazione
Art. 162.  Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione
Art. 163.  Ripartizione della restituzione all’esportazione
Art. 164.  Fissazione delle restituzioni all’esportazione
Art. 165.  Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato
Art. 166.  Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali
Art. 167.  Concessione della restituzione all’esportazione
Art. 168.  Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle carni
Art. 169.  Limiti delle esportazioni
Art. 170.  Modalità di applicazione
Art. 171.  Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi
Art. 172.  Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale
Art. 173.  Prezzi minimi all’esportazione
Art. 174.  Sospensione del regime di perfezionamento passivo
Art. 175.  Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato
Art. 176.  Eccezioni
Art. 176 bis.  Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo
Art. 177.  Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco
Art. 178.  Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non
Art. 179.  Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche
Art. 180.  Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato
Art. 181.  Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattierocaseari
Art. 182.  Disposizioni nazionali specifiche
Art. 183.  Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti
Art. 184.  Relazioni settoriali
Art. 185.  Registrazione dei contratti nel settore del luppolo
Art. 186.  Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno
Art. 187.  Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato
Art. 188.  Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni
Art. 189.  Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico
Art. 190.  Disposizioni finanziarie
Art. 191.  Casi di emergenza
Art. 192.  Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
Art. 193.  Clausola di elusione
Art. 194.  Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro
Art. 195.  Comitato
Art. 196.  Organizzazione del comitato
Art. 197.  Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999
Art. 198.  Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96
Art. 199.  Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96
Art. 200.  Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006
Art. 201.  Abrogazioni
Art. 202.  Riferimenti
Art. 203.  Norme transitorie
Art. 203 bis.  Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e
Art. 204.  Entrata in vigore


§ 1.6.1557 - Regolamento 22 ottobre 2007, n. 1234. [1]

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

(G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli

articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti

agricoli dovrebbero andare di pari passo con l’attuazione di una

politica agricola comune (di seguito «PAC»), la quale dovrebbe

comprendere, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati

agricoli (di seguito «OCM»), che può assumere, conformemente

all’articolo 34 del trattato, forme diverse a seconda dei

prodotti.

(2) Da quando è stata introdotta la PAC, il Consiglio ha istituito

ventuno OCM per ogni prodotto o gruppo di prodotti, ciascuna

delle quali è retta da un apposito regolamento di base del Consiglio:

— regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio

1968, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei

mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

(2),

— regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno

1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati di taluni

prodotti enumerati nell’allegato II del trattato (3),

— regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

delle carni suine (4),

— regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

delle uova (5),

— regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

del pollame (6),

— regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno

1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

del tabacco greggio (7),

(1) Parere del 24 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 55 del 2.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3) GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(4) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(6) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 679/2006.

(7) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

— regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio

1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

della banana (1),

— regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre

1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

degli ortofrutticoli (2),

— regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre

1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3),

regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio

1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

delle carni bovine (4),

regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio

1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5),

regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio

1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(6),

regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio

2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

(7),

regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre

2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore delle carni ovine e caprine (8),

regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore dei cereali (9),

regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del

riso (10),

regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore dei foraggi essiccati (11),

regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

dell’olio di oliva e delle olive da tavola (12),

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1182/2007 (GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1).

(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1182/2007.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1913/2005.

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(7) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(8) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1913/2005.

(9) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 735/2007 della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007,

pag. 6).

(10) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(11) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(12) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004,

pag. 37.

regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre

2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore delle sementi (1),

regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre

2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel

settore del luppolo (2),

regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio

2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore

dello zucchero (3).

(3) Il Consiglio ha inoltre adottato tre regolamenti recanti norme

specifiche per taluni prodotti, senza peraltro istituire un’OMC

per questi prodotti:

regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio, dell’8 aprile

2003, che stabilisce misure specifiche relative al mercato

nel settore dell’alcole etilico di origine agricola (4),

regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile

2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni

della produzione e della commercializzazione dei prodotti

dell’apicoltura (5),

regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre

2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

(6).

(4) I succitati regolamenti (di seguito «regolamenti di base») sono

spesso corredati di un corollario di altri regolamenti del Consiglio.

La maggior parte dei regolamenti di base presentano una

struttura identica e hanno numerose disposizioni in comune,

come, in particolare, quelle sugli scambi con i paesi terzi e le

disposizioni generali, ma anche, in una certa misura, le norme

relative al mercato interno. Spesso i regolamenti di base recano

soluzioni diverse a problemi uguali o simili.

(5) Da un certo tempo la Comunità persegue l’obiettivo di semplificare

il contesto normativo della PAC. In questa prospettiva è

stato istituito un quadro giuridico orizzontale di tutti i pagamenti

diretti, che accorpa una molteplicità di dispositivi di sostegno in

un regime di pagamento unico, con l’adozione del regolamento

(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che

stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto

nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi

di sostegno a favore degli agricoltori (7). È opportuno applicare

tale approccio anche ai regolamenti di base. In questo

contesto, le norme contenute in tali regolamenti dovrebbero essere

accorpate in un unico quadro giuridico, sostituendo, ove

possibile, l’impostazione settoriale con una orizzontale.

(6) Alla luce delle suesposte considerazioni, i regolamenti di base

dovrebbero essere abrogati e sostituiti con un regolamento unico.

(7) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni

politiche prese finora nell’ambito della PAC. Il presente regolamento

dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione

tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare

(1) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).

(2) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(4) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 6.

(5) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

(6) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.

(7) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione (GU L 131 del 23.5.2007,

pag. 10).

gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui

o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati

a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o

misure.

(8) In quest’ottica, il presente regolamento non dovrebbe includere le

parti delle OCM che sono attualmente soggette a riforme politiche,

come ad esempio più parti dei settori degli ortofrutticoli, dei

prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e vitivinicolo. Le disposizioni

dei rispettivi regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE)

n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 dovrebbero quindi essere incorporate

nel presente regolamento solo nella misura in cui non sono

interessate da una riforma della politica comunitaria in quei settori.

Le disposizioni sostanziali di tali OCM dovrebbero essere

incorporate solamente una volta che saranno state messe in atto le

rispettive riforme.

(9) Le OCM nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei

foraggi essiccati, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive

da tavola, del lino e della canapa, della banana, del latte e dei

prodotti lattiero-caseari nonché dei bachi da seta prevedono campagne

di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti

ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Nel

presente regolamento si dovrebbero quindi inserire le campagne

vigenti per tali settori.

(10) Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita

alla popolazione agricola, in concomitanza con l’introduzione dei

regimi di sostegno diretto, è stato messo a punto un sistema

differenziato di sostegno dei prezzi per i vari settori, che tiene

conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, sia dell'interdipendenza

tra i diversi settori. Tali misure di sostegno consistono

nell’intervento pubblico o nell’erogazione di aiuti per l’ammasso

privato di prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello

zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, delle carni

bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine,

nonché delle carni ovine e caprine. Considerati gli obiettivi del

presente regolamento, occorre pertanto mantenere in vigore le

misure di sostegno dei prezzi previste dagli strumenti adottati

in passato, senza modificare sostanzialmente la disciplina giuridica

preesistente.

(11) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una

struttura comune alle disposizioni concernenti le suddette misure,

mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore.

A tale scopo è necessario distinguere tra prezzi di riferimento

e prezzi d’intervento.

(12) Le OCM nei settori dei cereali, delle carni bovine e del latte e

prodotti lattiero-caseari prevedono che il Consiglio possa modificare

il livello dei prezzi secondo la procedura di cui all’articolo

37, paragrafo 2, del trattato. Vista la sensibilità dei sistemi

dei prezzi, è opportuno chiarire che esiste la possibilità di cambiare

i livelli di prezzo rispetto a tutti i settori contemplati dal

presente regolamento.

(13) Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di

rivedere le qualità tipo di zucchero, quali definite più avanti nel

regolamento (CE) n. 318/2006, per tener conto, in particolare, di

esigenze commerciali e degli sviluppi tecnologici in materia di

analisi. Tale regolamento ha previsto pertanto la facoltà della

Commissione di modificare l'allegato pertinente. È particolarmente

importante che tale possibilità sia mantenuta per consentire

alla Commissione di intervenire rapidamente, se necessario.

(14) Per garantire dati attendibili sui prezzi dello zucchero sul mercato

comunitario, è opportuno inserire nel presente regolamento il

sistema di comunicazione dei prezzi previsto dall’OCM nel settore dello zucchero, sulla cui base dovrebbero essere determinati i

livelli del prezzo di mercato dello zucchero bianco.

(15) Per evitare che il regime di intervento per i cereali, il riso, il

burro e il latte scremato in polvere diventi uno sbocco in sé, è

opportuno mantenere la possibilità di limitare il ricorso all’intervento

pubblico solo a determinati periodi dell’anno. Per i prodotti

a base di carni bovine, di carni suine e il burro, l’apertura e la

chiusura dell’intervento dovrebbero dipendere dai livelli dei

prezzi di mercato durante un certo periodo. Per quanto riguarda

in particolare il granturco, il riso e lo zucchero, è opportuno

mantenere la limitazione dei quantitativi massimi che possono

essere acquistati all’intervento. Per il burro e il latte scremato

in polvere, deve essere mantenuta la facoltà che ha la Commissione

di sospendere i normali acquisti all’intervento non appena

viene raggiunta una data quantità o di sostituirli con acquisti

mediante gara.

(16) In passato il livello di prezzo che dà luogo agli acquisti all’intervento

è stato abbassato nelle OCM per i settori dei cereali, del

riso e delle carni bovine ed è stato fissato associandolo ai regimi

di sostegno diretto introdotti in tali settori. Pertanto, i prezzi di

intervento sono strettamente correlati agli aiuti previsti dai suddetti

regimi. I livelli di prezzo per il settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari sono stati fissati per promuovere il consumo di tali

prodotti e per renderli più concorrenziali. Nei settori del riso e

dello zucchero, i prezzi di intervento sono stati fissati nell’intento

di contribuire a stabilizzare il mercato qualora il prezzo di mercato

in una data campagna di commercializzazione scenda al di

sotto del prezzo di riferimento fissato per la campagna successiva.

Queste decisioni politiche del Consiglio sono tuttora valide.

(17) Come nelle precedenti OCM, il presente regolamento dovrebbe

prevedere la possibilità di smercio dei prodotti acquistati all’intervento.

Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da

evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio

alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(18) Grazie alle sue scorte d’intervento di prodotti agricoli, la Comunità

possiede i mezzi potenziali per contribuire in misura determinante

al benessere dei propri cittadini più indigenti. È nell’interesse

della Comunità sfruttare questo potenziale in modo duraturo

finché le scorte siano ridiscese a livelli normali, adottando

idonei provvedimenti. Alla luce di tali considerazioni, il regolamento

(CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987,

che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi

di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate

ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), ha

consentito finora la distribuzione di alimenti da parte di enti

caritativi. Questa importante misura sociale, che può essere di

grande giovamento per gli indigenti, dovrebbe essere mantenuta

e inserita nel quadro istituito dal presente regolamento.

(19) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i

prezzi di mercato, l’OCM nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato

di crema di latte, alcuni prodotti del burro e tipi di formaggio.

La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre la concessione

di aiuti all’ammasso privato per altri formaggi, per lo zucchero

bianco, l'olio d’oliva, il latte scremato in polvere, alcune

carni bovine, le carni suine e le carni ovine e caprine. Considerati

gli obiettivi del presente regolamento, tali misure dovrebbero

essere mantenute.

(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(20) Il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio

2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle

carcasse di bovini adulti (1), il regolamento (CEE) n. 1186/90

del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo di applicazione

della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

di bovini adulti (2), il regolamento (CEE) n. 3220/84 del

Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria

di classificazione delle carcasse di suino (3), e il regolamento

(CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,

relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini

fresche o refrigerate (4), prevedono tabelle comunitarie di classificazione

delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni

suine e delle carni ovine e caprine. Questo dispositivo è essenziale

per la rilevazione dei prezzi e per l’applicazione del regime

di intervento in tali settori, oltre a rispondere all’obiettivo di una

migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione

delle carcasse andrebbe quindi mantenuto. È pertanto opportuno

inserire i relativi elementi essenziali nel presente regolamento,

abilitando nel contempo la Commissione a prevedere modalità

di applicazione per taluni aspetti a carattere piuttosto tecnico.

(21) Le restrizioni alla libera circolazione di determinati prodotti risultanti

dall’applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione

delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul

mercato di uno o più Stati membri. L’esperienza dimostra che

gravi perturbazioni del mercato, come un calo considerevole del

consumo o dei prezzi, possono essere direttamente legate ad una

perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi

per la salute pubblica o animale.

(22) Le misure eccezionali di sostegno del mercato intese ad ovviare a

simili situazioni, previste dalle OCM nei settori delle carni bovine,

del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine,

delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame,

dovrebbero essere pertanto integrate nel presente regolamento alle

condizioni prescritte finora. Tali misure eccezionali dovrebbero

essere adottate dalla Commissione ed essere direttamente correlate

o conseguenti a provvedimenti veterinari e sanitari destinati

ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative

sui mercati interessati, esse dovrebbero essere adottate su

richiesta degli Stati membri.

(23) È opportuno mantenere nel presente regolamento la facoltà della

Commissione di adottare misure speciali di intervento ove sia

necessario per contrastare efficacemente le minacce di turbativa

sui mercati cerealicoli o per evitare il ricorso massiccio all’intervento

pubblico in talune regioni della Comunità nel settore del

riso o per compensare una penuria di risone dovuta a calamità

naturali, misure previste rispettivamente dalle OCM nei settori dei

cereali e del riso.

(24) Al fine di garantire un tenore di vita equo ai produttori di barbabietole

e canna da zucchero della Comunità, è opportuno fissare

un prezzo minimo delle barbabietole di quota corrispondenti a

una qualità tipo da definire.

(25) Per garantire un giusto equilibrio tra zuccherifici e produttori di

barbabietole da zucchero riguardo ai loro diritti ed obblighi, è

necessario dotarsi di strumenti specifici. È opportuno pertanto

(1) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(2) GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 32. Regolamento modificato dall’atto di adesione

del 1994.

(3) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(4) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1791/2006.

mantenere le disposizioni generali contenute in precedenza nell’OCM

nel settore dello zucchero che disciplinano i rapporti interprofessionali.

(26) Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche,

risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole

da zucchero nella Comunità. Attualmente già esistono

accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le

imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro

dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai

bieticoltori e agli industriali dello zucchero per il buon funzionamento

del mercato dello zucchero, prevedendo la possibilità di

derogare a talune norme nel contesto di un accordo interprofessionale.

Modalità più dettagliate sono state in precedenza previste

nell'OCM nel settore dello zucchero di cui all'allegato II del

regolamento (CE) n 318/2006. Data la natura estremamente tecnica

di tali termini, è più opportuno trattare tali questioni a livello

della Commissione.

(27) È opportuno inserire nel presente regolamento la tassa sulla produzione

prevista dall'OCM nel settore dello zucchero che contribuirà

al finanziamento delle spese inerenti a detta OCM.

(28) Per mantenere l’equilibrio strutturale dei mercati dello zucchero

ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, è opportuno

mantenere la facoltà della Commissione di procedere al

ritiro di zucchero dal mercato per il tempo necessario al ripristino

dell’equilibrio del mercato.

(29) Le OCM nei settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e

caprine, delle uova e delle carni di pollame hanno previsto la

possibilità di adottare misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta

alle esigenze del mercato. Tali misure possono contribuire

a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di

vita alla popolazione agricola interessata. Considerati gli obiettivi

del presente regolamento, questa possibilità dovrebbe essere mantenuta.

Le disposizioni in questione autorizzano il Consiglio ad

adottare le norme generali relative a tali misure secondo la procedura

di cui all’articolo 37 del trattato. Le misure che possono

essere adottate sono strettamente circoscritte alle finalità da perseguire

e alla loro natura. Non è quindi necessario che in tali

settori il Consiglio adotti norme generali complementari e questa

possibilità non dovrebbe essere più prevista.

(30) Nel settore dello zucchero e in quello del latte e dei prodotti

lattiero-caseari, il contenimento della produzione disposto rispettivamente

dal regolamento (CE) n. 318/2006 e dal regolamento

(CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che

stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

(1), si è rivelato per anni un prezioso strumento di politica

di mercato. I motivi che in passato hanno giustificato l’introduzione

dei regimi comunitari di quote di produzione in entrambi i

settori sono validi.

(31) Mentre il regime delle quote di zucchero è stato previsto nella

OCM nel settore dello zucchero, l’omologo regime nel settore

lattiero-caseario rimane a tutt’oggi disciplinato da un atto giuridico

distinto dall'OCM nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari,

vale a dire il regolamento (CE) n. 1788/2003. In considerazione

della particolare importanza di questi dispositivi e degli

obiettivi del presente regolamento, è opportuno integrare nel presente

regolamento le pertinenti disposizioni in ambedue i settori,

senza apportare modifiche sostanziali ai regimi in oggetto e alle

(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265

dell’11.10.2007, pag. 22).

loro modalità di funzionamento rispetto alla disciplina preesistente.

(32) Il regime delle quote di zucchero di cui al presente regolamento

dovrebbe quindi rifarsi a quello disciplinato dal regolamento (CE)

n. 318/2006 e, in particolare, conservare la natura giuridica delle

quote, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte

di giustizia, il regime delle quote costituisce un meccanismo di

regolazione del mercato nel settore dello zucchero rispondente a

obiettivi di pubblico interesse.

(33) Pertanto, il presente regolamento dovrebbe anche consentire alla

Commissione di adeguare le quote ad un livello sostenibile dopo

la cessazione, nel 2010, del fondo di ristrutturazione istituito dal

regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio

2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione

dell’industria dello zucchero nella Comunità (1).

(34) Vista la necessità di permettere un certo margine di flessibilità a

livello nazionale per quanto riguarda l’adeguamento strutturale

dell’industria saccarifera e della coltura della barbabietola e della

canna da zucchero durante il periodo di applicazione delle quote,

dovrebbe essere mantenuta la facoltà degli Stati membri di modificare

le quote delle imprese entro certi limiti, senza però limitare

il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

(35) L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto che, al fine di

evitare che lo zucchero eccedente provochi distorsioni del mercato

dello zucchero, la Commissione dovrebbe essere autorizzata,

nel rispetto di determinati criteri, a disporre il riporto dello zucchero,

dell'isoglucosio o dello sciroppo di inulina eccedenti alla

quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva.

Se, per determinati quantitativi, le condizioni non sono

rispettate, è stato inoltre previsto un prelievo sulle eccedenze per

evitare che detti quantitativi si accumulino e compromettano la

situazione di mercato. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(36) Sussiste sempre l'obiettivo principale del regime delle quote latte,

vale a dire, ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo

mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un

migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto mantenere l'imposizione

di un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti

direttamente che eccedono un limite di garanzia. Conformemente

agli obiettivi del presente regolamento, è in certa misura necessario

prevedere, in particolare, un'armonizzazione terminologica

fra i regimi delle quote nei settori dello zucchero e del latte, pur

preservandone integralmente lo status quo giuridico. È pertanto

opportuno uniformare la terminologia nel settore del latte a quella

nel settore dello zucchero. I termini «quantitativi di riferimento

nazionali» e «quantitativi di riferimento individuali» nel regolamento

(CE) n. 1788/2003 dovrebbero pertanto essere sostituiti

con i termini «quota nazionale» e «quota individuale», senza

tuttavia modificare il concetto giuridico che viene definito.

(37) In sostanza, il regime delle quote latte di cui al presente regolamento

dovrebbe essere configurato secondo il regolamento (CE)

n. 1788/2003. Andrebbe mantenuta, in particolare, la distinzione

tra consegne e vendite dirette e il regime dovrebbe essere applicato

sulla base del tenore di grassi rappresentativo individuale e

del tenore di riferimento di grassi nazionale. È opportuno autorizzare

gli agricoltori a cedere temporaneamente la loro quota

individuale a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe essere

salvaguardato il principio secondo cui la pertinente quota di un’a-

(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1261/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 8).

zienda è trasferita con corrispondente trasferimento di terre all’acquirente,

al locatario o all’erede in caso di vendita, locazione o

trasmissione per successione dell’azienda, mentre, per poter proseguire

la ristrutturazione della produzione lattiera e migliorare

l’ambiente, dovrebbero essere mantenute le deroghe al principio

del legame delle quote con l’azienda. A seconda dei vari tipi di

trasferimenti delle quote e in base a criteri obiettivi, è opportuno

mantenere le disposizioni che autorizzano gli Stati membri a

devolvere alla riserva nazionale una parte dei quantitativi trasferiti.

(38) È opportuno che il prelievo sulle eccedenze sia fissato ad un

livello dissuasivo e sia dovuto dagli Stati membri non appena

la quota nazionale viene superata. Lo Stato membro dovrebbe

quindi ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che hanno

contribuito al superamento. Tali produttori dovrebbero essere debitori

verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del

contributo al prelievo dovuto al fatto di aver superato i quantitativi

di cui disponevano. Gli Stati membri dovrebbero versare al

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente

al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto

di un importo forfettario dell’1 % per tener conto dei casi di

fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare

la loro parte del prelievo dovuto.

(39) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del

21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola

comune (1), gli importi riscossi o recuperati in applicazione del

prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario sono considerati

«entrate con destinazione specifica» da versare nel bilancio

comunitario e, in caso di riutilizzazione, da destinare esclusivamente

al finanziamento delle spese del FEAGA o del Fondo

europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Di conseguenza, l’articolo

22 del regolamento (CE) n. 1788/2003, secondo il quale il

prelievo è considerato parte degli interventi intesi a regolarizzare i

mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del

settore lattiero-caseario, è diventato obsoleto e non dovrebbe essere

inserito nel presente regolamento.

(40) Diverse OCM hanno previsto regimi di aiuto differenti.

(41) L’OCM nel settore dei foraggi essiccati e l’OCM nel settore del

lino e della canapa hanno previsto un aiuto alla trasformazione in

questi settori, inteso come strumento di regolazione del mercato

interno dei prodotti in questione. Tali disposizioni dovrebbero

essere mantenute.

(42) Considerata la particolare situazione del mercato dell’amido e

della fecola ottenuti dai cereali e dalle patate, l’OCM nel settore

dei cereali contiene disposizioni che permettono, se necessario, di

concedere una restituzione alla produzione. Quest’ultima dovrebbe

essere fissata in modo tale che i prodotti di base utilizzati

dall’industria interessata possano essere resi disponibili ad un

prezzo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei prezzi

comuni. L’OCM nel settore dello zucchero ha introdotto la possibilità

di concedere una restituzione alla produzione qualora risulti

necessario rendere disponibili taluni prodotti del settore dello

zucchero per la fabbricazione di alcuni prodotti industriali, chimici

o farmaceutici. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(43) Per contribuire a equilibrare il mercato del latte e a stabilizzare i

prezzi di mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorrono

misure atte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti

lattiero-caseari. L’OCM nel settore del latte e dei prodotti

(1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

lattiero-caseari ha previsto pertanto la concessione di aiuti per la

commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari per usi e

destinazioni specifici. La stessa OCM ha previsto inoltre che, allo

scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani, la Comunità

partecipi alle spese relative agli aiuti per la fornitura di latte agli

allievi nelle scuole. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(44) Il finanziamento comunitario costituito dalla percentuale degli

aiuti diretti che gli Stati membri possono trattenere ai sensi

dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE)

n. 1782/2003, è inteso a incoraggiare le organizzazioni di operatori

riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento

della qualità dell’olio d’oliva e delle olive da tavola. In

tale contesto, l’OCM nel settore dell'olio d’oliva e delle olive da

tavola ha disposto che l’aiuto comunitario sia assegnato secondo

la scala di priorità attribuita alle varie attività previste nei suddetti

programmi. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(45) Il regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un fondo comunitario

per il tabacco, finanziato mediante ritenute sugli aiuti concessi

in questo settore e destinato a realizzare varie misure a favore del

settore stesso. Il 2007 è l’ultimo anno in cui il fondo comunitario

per il tabacco sarà alimentato con le ritenute sugli aiuti di cui al

titolo IV, capo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Benché il finanziamento del fondo si estingua prima dell’entrata

in vigore del presente regolamento, è tuttavia opportuno mantenere

l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92 come base

giuridica dei programmi pluriennali che possono essere finanziati

dal fondo comunitario per il tabacco.

(46) L’apicoltura, che è un settore dell’agricoltura, è caratterizzata

dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e da

una pluralità di operatori economici sparsi, sia a livello di produzione

che di commercializzazione. Inoltre, l’intervento comunitario

rimane necessario a causa della propagazione della varroasi

in più Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che

questa malattia comporta per la produzione di miele, tanto più

che non si riesce a eradicarla completamente e va trattata con

prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere

la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

nella Comunità, è opportuno elaborare programmi nazionali

triennali comprendenti assistenza tecnica, lotta contro la varroasi,

razionalizzazione della transumanza, gestione del ripopolamento

degli alveari nella Comunità e cooperazione a programmi di ricerca

sull’apicoltura e i prodotti dell’apicoltura finalizzati al miglioramento

delle condizioni di produzione e di commercializzazione

di tali prodotti. Questi programmi nazionali dovrebbero

essere cofinanziati dalla Comunità.

(47) Il regolamento (CE) n. 1544/2006 ha istituito un regime di aiuto

comunitario a favore della bachicoltura, che sostituisce tutti gli

aiuti nazionali in questo settore e prevede l’erogazione di un

importo fisso per telaino di uova messo in produzione.

(48) Poiché le considerazioni politiche che hanno motivato l’introduzione

dei regimi di aiuto per l'apicoltura e la bachicoltura rimangono

tuttora valide, questi regimi di aiuto dovrebbero essere incorporati

nel presente regolamento.

(49) L’applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti

agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche

di produzione e di commercializzazione, nonché la qualità dei

prodotti stessi. L’applicazione di tali norme risponde quindi agli

interessi di produttori, commercianti e consumatori. Nell’ambito

delle OCM nel settore delle banane, dell'olio di oliva e delle olive

da tavola, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle

uova e delle carni di pollame, sono state conseguentemente adot-

tate norme di commercializzazione riguardanti, in particolare, la

qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento,

l’imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione,

l'origine e l’etichettatura. È opportuno procedere allo stesso

modo nel presente regolamento.

(50) Nell’ambito delle OCM nel settore dell’olio di oliva e delle olive

da tavola e in quello delle banane, l’adozione delle disposizioni

riguardanti le norme di commercializzazione è stata finora di

competenza della Commissione. Dato il carattere particolarmente

tecnico di tali disposizioni e la necessità di renderle sempre più

efficaci e di adattarle all’evoluzione delle prassi commerciali, è

opportuno seguire lo stesso metodo nei settori delle piante vive e

dei prodotti della floricoltura, precisando nel contempo i criteri

cui la Commissione deve attenersi nel definire le norme pertinenti.

Può risultare inoltre necessario adottare misure speciali, in

particolare metodi di analisi aggiornati e altri mezzi per determinare

le caratteristiche delle norme in questione, onde evitare abusi

quanto alla qualità e alla genuinità dei prodotti offerti al consumatore,

con conseguenti turbative di rilievo sui mercati.

(51) Sono stati adottati diversi strumenti giuridici volti a disciplinare la

commercializzazione e la designazione del latte, dei prodotti lattiero-

caseari e delle materie grasse. Il loro obiettivo è, da un lato,

di migliorare la posizione di mercato del latte e dei prodotti

lattiero-caseari e, dall’altro, di assicurare un’equa concorrenza

tra i grassi da spalmare derivati dal latte e quelli di altre origini,

a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori. Le disposizioni

del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio

1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e

dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione

(1), sono intese a tutelare il consumatore e a creare condizioni

di concorrenza non distorsive tra i prodotti lattiero-caseari e

i prodotti concorrenti in materia di designazione, etichettatura e

pubblicità. Il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del

18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione

comune dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (2),

stabilisce norme intese a garantire un'elevata qualità del latte

alimentare e dei prodotti da esso derivati, in modo da soddisfare

le esigenze e le aspettative dei consumatori mediante un'offerta di

latte alimentare di buona qualità e, nel contempo, stabilizzare il

mercato in questo comparto. Il regolamento (CE) n. 2991/94 del

Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi

da spalmare (3), stabilisce le norme di commercializzazione per i

prodotti in questione, sia derivati dal latte che di altre origini,

introducendo una classificazione chiara e precisa, accompagnata

da norme sulla designazione. Conformemente agli obiettivi del

presente regolamento, è opportuno mantenere tali norme.

(52) Per quanto concerne i settori delle uova e delle carni di pollame,

vigono disposizioni che disciplinano le norme di commercializzazione

e, in taluni casi, la produzione. Dette disposizioni figurano

nel regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno

2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle

uova (4), nel regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del

26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione

per le carni di pollame (5) e nel regolamento (CEE)

n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla pro-

(1) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall'atto

di adesione del 1994.

(2) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).

(3) GU L 316 del 9.12.1994, pag. 2.

(4) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

(5) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1029/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 6).

duzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di

volatili da cortile (1). Le norme essenziali contenute in tali regolamenti

dovrebbero essere incorporate nel presente regolamento.

(53) Il regolamento (CE) n. 1028/2006 prevede che le norme di commercializzazione

applicabili alle uova dovrebbero, in linea di

massima, applicarsi a tutte le uova di gallina della specie Gallus

gallus commercializzate nella Comunità e, in generale, anche alle

uova destinate ad essere esportate verso paesi terzi. Effettua inoltre

una distinzione tra uova adatte e uova non adatte al consumo

umano diretto, introducendo due categorie di uova, e prevede che

i consumatori siano adeguatamente informati per distinguere le

uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo

di allevamento utilizzato. Infine, lo stesso regolamento prevede

norme speciali in relazione alle uova importate dai paesi terzi

secondo le quali speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi

terzi possono giustificare la concessione di deroghe alle norme di

commercializzazione qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione

comunitaria.

(54) Per quanto concerne le carni di pollame, il regolamento (CEE)

n. 1906/90 dispone che le norme di commercializzazione dovrebbero,

in linea di massima, applicarsi a taluni tipi di carni di

pollame idonee al consumo umano commercializzate nella Comunità,

mentre dovrebbero essere escluse dal loro ambito di applicazione

le carni di pollame destinate ad essere esportate verso i

paesi terzi. Lo stesso regolamento prevede la classificazione delle

carni di pollame in due categorie secondo la conformazione e

l'aspetto e le condizioni a cui le carni di pollame devono essere

offerte in vendita.

(55) In base a detti regolamenti, gli Stati membri dovrebbero avere la

possibilità di esentare dall'applicazione di tali norme di commercializzazione

le uova e le carni di pollame, rispettivamente, vendute

attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al

consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.

(56) Il regolamento (CE) n. 2782/75 stabilisce norme speciali per

quanto riguarda la commercializzazione e il trasporto di uova

da cova e di pulcini di volatili da cortile e la messa in incubazione

di uova da cova. Lo stesso regolamento prevede, in particolare,

la stampigliatura individuale delle uova da cova utilizzate

per la produzione di pulcini, le modalità di imballaggio e il tipo

di materiale per imballaggi da trasporto. Gli stabilimenti di selezione

e gli stabilimenti di moltiplicazione di piccole dimensioni

sono, tuttavia, esentati dall'applicazione obbligatoria delle norme

ivi stabilite.

(57) Conformemente agli obiettivi del presente regolamento, è opportuno

mantenere invariate tali norme quanto al merito. Tuttavia,

altre disposizioni di carattere tecnico contenute in tali regolamenti

dovrebbero per loro natura essere contemplate da norme di attuazione

che devono essere adottate dalla Commissione.

(58) Come già avviene nell’ambito dell’OCM nel settore del luppolo,

è opportuno perseguire sul piano comunitario una politica della

qualità applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate

di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione

dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato

o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche

qualitative equivalenti.

(59) Le descrizioni e le definizioni nonché la denominazione dell’olio

d’oliva rappresentano un elemento essenziale della disciplina di

mercato, con riguardo alla fissazione di norme di qualità e alla

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1791/2006.

fornitura al consumatore di informazioni esaurienti sul prodotto, e

dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.

(60) Uno dei regimi di aiuto summenzionati, che contribuiscono a

equilibrare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e a

stabilizzare i prezzi di mercato in questo settore è rappresentato

dal regime di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 per

il latte scremato trasformato in caseina e caseinati. Il regolamento

(CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante

norme generali complementari dell’organizzazione comune dei

mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente

ai formaggi (1), ha previsto norme che disciplinano l’uso

della caseina e dei caseinati per la fabbricazione dei formaggi allo

scopo di contrastare i potenziali effetti negativi del suddetto regime

di aiuto, visto il rischio di sostituzione del formaggio con

caseina e caseinati, intendendo con ciò stabilizzare il mercato. È

opportuno inserire tali norme nel presente regolamento.

(61) La trasformazione di talune materie prime di origine agricola in

alcole etilico è strettamente legata all’economia di tali materie

prime. Ciò può contribuire notevolmente ad aumentarne il valore

e può recare particolare beneficio, sul piano economico e sociale,

a determinate regioni della Comunità o rivelarsi un’importante

fonte di guadagno per i produttori delle materie prime in questione.

Costituisce anche un utile sbocco per prodotti di qualità

non soddisfacente e per eccedenze congiunturali che potrebbero

causare temporaneamente problemi al mercato in alcuni settori.

(62) Nei settori del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

del tabacco e dei bachi da seta, la legislazione focalizza la sua

attenzione su organizzazioni di vario tipo, al fine di conseguire

obiettivi politici, in particolare di stabilizzare i mercati e garantire

una migliore qualità dei prodotti mediante un’azione collettiva.

L’ordinamento che ha finora disciplinato il funzionamento di

queste organizzazioni si basa sul riconoscimento delle organizzazioni

stesse da parte degli Stati membri o, in certi casi, da parte

della Commissione, in conformità a disposizioni che devono essere

adottate dalla Commissione. È opportuno mantenere questo

sistema e armonizzare le disposizioni vigenti.

(63) Per sostenere le attività delle organizzazioni interprofessionali che

presentano particolare interesse alla luce dell’attuale normativa

sull’OCM nel settore del tabacco, bisogna disporre che le regole

adottate da un’organizzazione interprofessionale per i propri soci

si applichino, a determinate condizioni, a tutti i produttori non

soci e alle relative associazioni di una o più regioni. Lo stesso

dicasi di altre attività poste in essere dalle organizzazioni interprofessionali,

aventi un interesse economico o tecnico generale

per il settore del tabacco e quindi potenzialmente utili per tutti

coloro che operano nei comparti interessati. Gli Stati membri e la

Commissione dovrebbero collaborare strettamente in questo

campo. La Commissione dovrebbe essere investita in via permanente

di competenze di controllo, in particolare sugli accordi e le

pratiche concordate di tali organizzazioni.

(64) È possibile che in determinati settori, oltre a quelli per i quali le

norme attuali prevedono il riconoscimento di organizzazioni di

produttori o organizzazioni interprofessionali, gli Stati membri

intendano riconoscere questo tipo di organizzazioni in base al

diritto nazionale, nel rispetto pur sempre del diritto comunitario.

È pertanto opportuno chiarire detta possibilità. È opportuno inoltre

adottare disposizioni stando alle quali il riconoscimento di

organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali a

norma dei regolamenti vigenti resta valido dopo l'adozione del

presente regolamento.

(1) GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

(65) Un mercato unico comunitario implica un regime unico di scambi

alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime di scambi dovrebbe

comprendere i dazi all’importazione e le restituzioni all’esportazione,

e dovrebbe stabilizzare, in linea di massima il mercato

comunitario. Il regime di scambi dovrebbe basarsi sugli

impegni assunti nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali

dell’Uruguay Round.

(66) Per tenere sotto controllo il volume degli scambi di prodotti

agricoli con i paesi terzi, nelle OCM nei settori dei cereali, del

riso, dello zucchero, delle sementi, dell'olio di oliva e delle olive,

del lino e della canapa, delle carni bovine, del latte e dei prodotti

lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle

uova e del pollame, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

nonché dell'alcole etilico di origine agricola si sono finora

applicati sistemi obbligatori di titoli di importazione e di

esportazione ovvero sistemi che conferiscono alla Commissione

la facoltà di esigere tali titoli.

(67) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione

di gestione, che andrebbe trattata in modo flessibile. Alla luce di

tali considerazioni e dell’esperienza acquisita nelle OCM in cui la

gestione dei titoli è già affidata alla Commissione, sembra opportuno

estendere questo approccio a tutti i settori in cui si fa ricorso

a titoli di importazione e di esportazione. La decisione di esigere

un titolo di importazione dovrebbe essere presa dalla Commissione

in base alla necessità dei titoli di importazione per la gestione

dei mercati in causa e, in particolare, per il controllo delle

importazioni dei prodotti in questione.

(68) La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli

nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale per il

commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso,

l’introduzione di meccanismi supplementari rende necessario prevedere

la possibilità di introdurre deroghe.

(69) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul

mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti

agricoli, è opportuno subordinare, a determinate condizioni,

l’importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale.

(70) In presenza di determinate condizioni, è opportuno conferire alla

Commissione la competenza ad aprire e gestire i contingenti

tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi

in conformità con il trattato o da altri atti del Consiglio.

(71) Il regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo ai prelievi all’importazione applicabili ai miscugli

di cereali, di riso e di rotture di riso (1), è inteso ad assicurare il

corretto funzionamento del regime dei dazi per importazioni di

miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso. È opportuno

inserire queste disposizioni nel presente regolamento.

(72) La Comunità ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia

di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi

di esportare zucchero di canna nella Comunità a condizioni di

favore. L'OCM nel settore dello zucchero ha previsto l'andamento

del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva

a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate

che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio

importato e che sono considerate raffinerie a tempo pieno

nella Comunità. Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(1) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(73) Affinché l’OCM nel settore della canapa destinata alla produzione

di fibre non sia perturbata da coltivazioni illecite, il rispettivo

regolamento ha previsto un controllo delle importazioni di canapa

e di sementi di canapa, in modo da assicurare che i prodotti in

questione offrano determinate garanzie quanto al tenore di tetraidrocannabinolo.

Inoltre, l’importazione di semi di canapa destinati

a usi diversi dalla semina deve essere soggetta a un regime di

controllo che preveda un riconoscimento degli importatori interessati.

Tali disposizioni dovrebbero essere mantenute.

(74) Nell’insieme della Comunità viene perseguita una politica di qualità

nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero

essere inserite nel presente regolamento le disposizioni

che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a

caratteristiche qualitative minime equivalenti.

(75) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra

misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In

circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei

dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza,

per non lasciare il mercato comunitario indifeso contro le

turbative che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la

Comunità a adottare rapidamente tutte le misure necessarie, che

dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali assunti

dalla Comunità.

(76) Ai fini del corretto funzionamento delle OCM e, in particolare,

per evitare turbative sui mercati, diverse OCM hanno previsto

sistematicamente la possibilità di vietare il ricorso al regime di

perfezionamento attivo e passivo. È una pratica che andrebbe

mantenuta. Inoltre, come dimostra l’esperienza, se i mercati

sono o rischiano di essere perturbati dal ricorso a tali regimi,

occorre intervenire tempestivamente. La competenza in materia

dovrebbe quindi essere affidata alla Commissione. È pertanto

opportuno consentire alla Commissione di sospendere il ricorso

ai regimi di perfezionamento attivo o passivo in tali situazioni.

(77) La possibilità di concedere restituzioni all’esportazione verso i

paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nella

Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti

stabiliti dagli impegni assunti dalla Comunità in sede OMC, dovrebbe

essere finalizzata a garantire la partecipazione della Comunità

al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati

dal presente regolamento. È opportuno limitare, in termini

di valore e di quantità, le esportazioni sovvenzionate.

(78) Il rispetto delle limitazioni in valore dovrebbe essere garantito, in

sede di fissazione delle restituzioni all’esportazione, mediante il

controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo

europeo agricolo di garanzia. Il controllo può essere agevolato

dall’obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all’esportazione,

senza che sia peraltro compromessa la possibilità, in caso di

restituzioni differenziate, di modificare la specifica destinazione

nell’ambito di una zona geografica cui si applica un’aliquota

unica di restituzione all’esportazione. In caso di cambiamento

di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione all’esportazione

applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti

dell’importo applicabile per la destinazione prefissata.

(79) Occorrerebbe garantire il rispetto dei limiti quantitativi mediante

un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo,

occorrerebbe subordinare la concessione delle restituzioni all’esportazione

alla presentazione di un titolo di esportazione. Le

restituzioni all’esportazione dovrebbero essere concesse entro i

limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione

di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale

regola dovrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati

non inclusi nell’allegato I del trattato, ai quali non si applicano

limitazioni in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga

alle norme rigorose di gestione nei casi in cui le esportazioni che

beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi

fissati.

(80) In caso di esportazione di bovini vivi, è opportuno prevedere che

la concessione e il pagamento delle restituzioni all’esportazione

siano subordinati al rispetto della normativa comunitaria relativa

al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione

degli animali durante il trasporto.

(81) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento

speciale all’importazione in un paese terzo, a condizione

che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai

fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una

collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore

e la Comunità. A questo scopo, i prodotti dovrebbero

essere accompagnati da un certificato rilasciato nella Comunità.

(82) Le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un

interesse economico considerevole per la Comunità. Per proseguire

e sviluppare tali esportazioni, occorre stabilizzare i prezzi

per tali scambi. Occorrerebbe pertanto fissare prezzi minimi all’esportazione

per i prodotti in questione.

(83) Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, le disposizioni del capo del

trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla

produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella

misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni

e secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del

trattato. Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono state dichiarate

largamente applicabili nell’ambito delle varie OCM. In particolare,

l’applicazione delle regole del trattato relative alle imprese è

stata ulteriormente precisata nel regolamento (CE) n. 1184/2006

del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di

alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio

dei prodotti agricoli (1). In sintonia con l’obiettivo di creare un

insieme completo di norme in materia di politica di mercato, è

opportuno inserire le disposizioni in parola nel presente regolamento.

(84) Le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle

pratiche di cui all’articolo 81 del trattato, nonché all’abuso di

posizioni dominanti, dovrebbero essere applicate alla produzione

e al commercio dei prodotti agricoli nella misura in cui la loro

applicazione non ostacoli il funzionamento delle organizzazioni

nazionali dei mercati agricoli né comprometta la realizzazione

degli obiettivi della PAC.

(85) Un approccio particolare è garantito nel caso di organizzazioni di

agricoltori, il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione

in comune di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti

comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza

o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 33

del trattato.

(86) Per non pregiudicare lo sviluppo della PAC e, allo stesso tempo,

per assicurare la certezza del diritto e la parità di trattamento delle

imprese interessate, è opportuno che la Commissione sia la sola

competente fatto salvo il controllo della Corte di giustizia a determinare

quali accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 81

del trattato sono compatibili con gli obiettivi della PAC.

(87) La concessione di aiuti di Stato potrebbe mettere a repentaglio il

corretto funzionamento del mercato unico, basato su prezzi comuni.

È pertanto opportuno che ai prodotti contemplati dal presente

regolamento si applichino, in via generale, le disposizioni

(1) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze

dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di

tali deroghe, è opportuno che la Commissione deve essere in

grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi

o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e raccomandare

misure appropriate agli Stati membri.

(88) Considerata la particolare situazione economica del settore, la

Svezia e la Finlandia sono autorizzate, sin dalla loro adesione,

a concedere aiuti alla produzione e alla commercializzazione di

renne e di prodotti derivati. La Finlandia può inoltre concedere,

previa autorizzazione della Commissione, aiuti per alcuni quantitativi

di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali

prodotte esclusivamente sul suo territorio a causa delle specifiche

condizioni climatiche. Tali deroghe devono essere mantenute.

(89) Negli Stati membri che presentano una significativa riduzione

della quota di zucchero, i bieticoltori affronteranno problemi di

adattamento particolarmente gravi. In tali casi l'aiuto transitorio

erogato dalla Comunità ai bieticoltori di cui al titolo IV, capitolo

10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sarà sufficiente

a risolvere appieno le difficoltà dei bieticoltori. Pertanto,

occorrerebbe autorizzare gli Stati membri che avranno ridotto la

loro quota di oltre il 50 % della quota di zucchero fissata il

20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE)

n. 318/2006 ad accordare aiuti di Stato ai bieticoltori nel periodo

per il quale viene erogato l'aiuto transitorio comunitario. Per

garantire che gli Stati membri non accordino aiuti di Stato superiori

al fabbisogno dei loro bieticoltori, è opportuno che la determinazione

dell'importo totale degli aiuti di Stato interessati continui

ad essere soggetta all'approvazione della Commissione, eccetto

nel caso dell'Italia in cui il fabbisogno massimo per l'adeguamento

dei bieticoltori più produttivi alle condizioni di mercato

dopo la riforma è stato stimato a 11 EUR per tonnellata di barbabietole

da zucchero prodotte. Inoltre, a causa dei particolari

problemi che potrebbero insorgere in Italia, dovrebbero essere

mantenute disposizioni che consentano ai bieticoltori di beneficiare

direttamente o indirettamente degli aiuti di Stato accordati.

(90) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni

geografiche e climatiche che incideranno negativamente sul settore

al di là degli effetti generali della riforma dello zucchero. È

pertanto opportuno mantenere la disposizione dell'OCM nel settore

dello zucchero di autorizzare in modo permanente tale Stato

membro ad accordare ai propri bieticoltori un adeguato importo

di aiuti di Stato.

(91) Considerata la particolare situazione esistente in Germania, dove

un gran numero di piccoli produttori di alcole beneficiano attualmente

di un sostegno nazionale alle condizioni dettate in Germania

dal monopolio degli alcolici, è necessario consentire, per un

periodo limitato, il proseguimento di tale sostegno. Occorre altresì

prevedere che, al termine di detto periodo, venga presentata dalla

Commissione una relazione sul funzionamento di questa deroga,

corredata di opportune proposte.

(92) Qualora uno Stato membro intenda sostenere, sul proprio territorio,

misure di promozione del consumo di latte e di prodotti

lattiero-caseari nella Comunità, occorrerebbe prevedere la possibilità

di finanziare tali misure mediante un prelievo a finalità

promozionale a carico dei produttori di latte a livello nazionale.

(93) Per tener conto dei possibili sviluppi nella produzione di foraggi

essiccati, è opportuno che la Commissione presenti al Consiglio,

anteriormente al 30 settembre 2008, una relazione sul settore dei

foraggi essiccati, basata su una valutazione della relativa OCM.

La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di opportune

proposte. La Commissione dovrebbe inoltre riferire periodica-

mente al Parlamento europeo e al Consiglio sul regime di aiuto

applicato nel settore dell’apicoltura.

(94) È necessario disporre di informazioni adeguate sulla situazione

attuale del mercato del luppolo nella Comunità e sulle sue prospettive

di evoluzione. A questo fine è opportuno prevedere la

registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto

nella Comunità.

(95) È opportuno prevedere, a determinate condizioni e per taluni

prodotti la possibilità di adottare misure in caso di turbativa, in

atto o potenziale, dovuta a sensibili variazioni dei prezzi nel

mercato interno o all’andamento delle quotazioni o dei prezzi

sul mercato mondiale.

(96) È necessario predisporre un quadro di misure specifiche per l’alcole

etilico di origine agricola, che consenta di raccogliere e

analizzare dati economici e statistici ai fini del monitoraggio

del mercato. Nella misura in cui il mercato dell’alcole etilico di

origine agricola è legato a quello dell’alcole etilico in generale,

occorre disporre di informazioni anche sul mercato dell’alcole

etilico di origine non agricola.

(97) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per l’adempimento

degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente

regolamento siano finanziate dalla Comunità a norma del

regolamento (CE) n. 1290/2005.

(98) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure

necessarie per risolvere particolari problemi pratici in caso di

emergenza.

(99) Data la costante evoluzione del mercato comune dei prodotti

agricoli, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri si

tengano reciprocamente informati degli sviluppi significativi.

(100) Per evitare qualsiasi abuso dei benefici previsti dal presente regolamento,

è opportuno che tali benefici non vengano concessi o

siano revocati, a seconda dei casi, qualora si riscontri che le

condizioni per l'ottenimento degli stessi sono state create artificialmente,

in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento.

(101) Per garantire il rispetto degli obblighi prescritti dal presente regolamento,

è necessario effettuare controlli e applicare misure e

sanzioni amministrative in caso di inadempimento. È opportuno

pertanto conferire alla Commissione la competenza a adottare

norme in materia, incluse quelle relative al recupero delle somme

indebitamente pagate e agli obblighi di notifica degli Stati membri

risultanti dall'applicazione del presente regolamento.

(102) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento

sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio,

del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze

di esecuzione conferite alla Commissione (1). Nondimeno,

per alcune misure ai sensi del presente regolamento che

si ricollegano alle competenze della Commissione, che richiedono

un’azione rapida o che sono di carattere meramente amministrativo,

la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad agire di

propria iniziativa.

(103) In conseguenza dell'inclusione nel presente regolamento di taluni

elementi delle OCM nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

e del vino, è opportuno apportare alcune modifiche alle

OCM in questione.

(104) Nel presente regolamento sono inserite disposizioni sull’applicabilità

delle regole di concorrenza previste dal trattato, che finora

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione

2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006. È opportuno

quindi modificare l'ambito di applicazione di detto regolamento in

modo che le sue disposizioni si applichino soltanto ai prodotti

elencati nell’allegato I del trattato che non sono contemplati dal

presente regolamento.

(105) Nel presente regolamento sono inserite le disposizioni dei regolamenti

di base di cui ai considerando 2 e 3, eccetto quelle dei

regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE)

n. 1493/1999. Il presente regolamento comprende inoltre le disposizioni

dei seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 2729/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo ai prelievi all'importazione applicabili ai miscugli

di cereali, di riso e di rotture di riso,

— regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti

all'ammasso privato nel settore delle carni suine (1),

— regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di

uova da cova e pulcini di volatili da cortile,

— regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo

1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori

di bachi da seta (2),

— regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio

1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti

acquistati da un organismo d’intervento (3),

— regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre

1979, relativo ad un’assistenza all’esportazione di prodotti

agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale

all’importazione in un paese terzo (4),

— regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre

1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione

delle carcasse di suino,

— regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio

1987, relativo alla protezione della denominazione del latte

e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione,

— regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre

1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni

organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento

e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella

Comunità,

— regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio

1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di

prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri

importi (5),

— regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio

1990, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria

di classificazione delle carcasse di bovini adulti,

— regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno

1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per

le carni di pollame,

(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 19.

(2) GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.

(3) GU L 128 del 24.5.1977, pag. 1.

(4) GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

(5) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 163/94 (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 2).

— regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio

1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione

comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari relativamente ai formaggi,

— regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno

1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali

nel settore del tabacco (1),

— regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio

1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle

carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse

di ovini fresche o refrigerate,

— regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre

1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare,

— regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre

1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione

comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare,

regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre

1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente

dalla Nuova Zelanda (2),

regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre

2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari,

regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno

2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle

uova,

regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio, del 24 luglio

2006, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle

carcasse di bovini adulti.

(106) È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti. Per motivi

di certezza del diritto e visto il numero di atti che devono essere

abrogati dal presente regolamento e il numero di atti adottati ai

sensi degli stessi o da essi modificati, è opportuno precisare che

l'abrogazione non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati

in base all'atto abrogato né quella delle modifiche apportate in tal

modo ad altri atti giuridici.

(107) È opportuno che, in via generale, il presente regolamento cominci

ad applicarsi il 1 gennaio 2008. Tuttavia, per garantire che le

nuove disposizioni del presente regolamento non interferiscano

con le campagne di commercializzazione in corso nel

2007/2008, occorrerebbe prevedere una data di applicazione differita

per tali settori per i quali sono previste campagne di commercializzazione.

Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi

soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione

2008/2009 per i settori interessati. Di conseguenza, i rispettivi

regolamenti che disciplinano tali settori dovrebbero continuare

ad essere applicati fino alla fine della corrispondente campagna

di commercializzazione 2007/2008.

(108) Inoltre, riguardo a taluni altri settori per i quali non sono previste

campagne di commercializzazione dovrebbe del pari essere prevista

una data differita di applicazione al fine di garantire il

passaggio graduale dalle OCM esistenti al presente regolamento.

Di conseguenza, i regolamenti che disciplinano le OCM esistenti

per tali settori dovrebbero continuare ad essere applicati fino alla

data differita di applicazione prevista nel presente regolamento.

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80.

(2) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.

(109) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 386/90, la competenza

ad adottare disposizioni riguardanti la materia disciplinata da

detto regolamento è trasferita alla Commissione dal presente regolamento.

Inoltre i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE)

n. 1186/90, (CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 sono abrogati

dal presente regolamento mentre solo alcune disposizioni degli

stessi sono inserite nel presente regolamento. Altri elementi contenuti

in tali regolamenti dovranno pertanto essere contemplati da

norme di attuazione che non sono state ancora adottate dalla

Commissione. La Commissione ha bisogno di un lasso di tempo

più lungo per mettere a punto le rispettive normative. I precitati

regolamenti dovrebbero quindi continuare ad applicarsi fino al

31 dicembre 2008.

(110) I seguenti atti del Consiglio sono diventati superflui e dovrebbero

essere abrogati:

— regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo

1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i

bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (1),

— regolamento (CEE) n. 316/68 del Consiglio, del 12 marzo

1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i

fiori recisi freschi e il fogliame fresco (2),

— regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre

1969, che definisce alcune misure per il risanamento della

produzione di frutta nella Comunità (3),

— regolamento (CEE) n. 2728/75 del Consiglio, del 29 ottobre

1975, relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle

patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola

di patate (4),

— regolamento (CEE) n. 1358/80 del Consiglio, del 5 giugno

1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione

1980/1981, il prezzo d’orientamento e il prezzo d’intervento

dei bovini adulti e che istituisce una tabella comunitaria di

classificazione delle carcasse dei bovini adulti (5),

— regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre

1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi

doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della

floricoltura originari di Cipro, di Israele e della Giordania (6),

decisione 74/583/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1974,

relativa al controllo dei movimenti di zucchero (7).

(111) Il passaggio dalla normativa prevista dalle disposizioni e dai

regolamenti abrogati dal presente regolamento può dare luogo a

difficoltà non trattate nel presente regolamento. Per far fronte a

tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare

misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 4112/88 (GU L 361 del 29.12.1988, pag. 7).

(2) GU L 71 del 21.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 309/79 (GU L 42 del 17.2.1979, pag. 21).

(3) GU L 318 del 18.12.1969, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1153/78 (GU L 144 del 31.5.1978, pag. 4).

(4) GU L 281 dell’1.11.1975, pag. 17.

(5) GU L 140 del 5.6.1980, pag. 4.

(6) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(7) GU L 317 del 27.11.1974, pag. 21.

 

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un’organizzazione comune dei

mercati per i prodotti dei seguenti settori di cui all’allegato I:

a) cereali: allegato I, parte I;

b) riso: allegato I, parte II;

c) zucchero: allegato I, parte III;

d) foraggi essiccati: allegato I, parte IV;

e) sementi: allegato I, parte V;

f) luppolo: allegato I, parte VI;

g) olio di oliva e olive da tavola: allegato I, parte VII;

h) lino e canapa: allegato I, parte VIII;

i) prodotti ortofrutticoli: allegato I, parte IX;

j) prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: allegato I, parte X;

k) banane: allegato I, parte XI;

l) vino: allegato I, parte XII;

m) piante vive e prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII (di

seguito «il settore delle piante vive»);

n) tabacco greggio: allegato I, parte XIV;

o) carni bovine: allegato I, parte XV;

p) latte e prodotti lattiero-caseari: allegato I, parte XVI;

q) carni suine: allegato I, parte XVII;

r) carni ovine e caprine: allegato I, parte XVIII;

s) uova: allegato I, parte XIX;

t) carni di pollame: allegato I, parte XX;

u) altri prodotti: allegato I, parte XXI.

2. Al settore vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del

presente regolamento.

3. Il presente regolamento reca misure specifiche per i seguenti settori,

elencati e/o definiti nell’allegato II:

a) alcole etilico di origine agricola: allegato II, parte I (di seguito «il

settore dell’alcole etilico agricolo»);

b) prodotti dell’apicoltura: allegato II, parte II (di seguito «il settore

dell’apicoltura»);

c) bachi da seta: allegato II, parte III (di seguito «il settore della bachicoltura

»).

4. Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate,

del codice NC 0701.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per alcuni settori

si applicano le definizioni di cui all’allegato III.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: l’agricoltore quale definito nel regolamento (CE)

n. 1782/2003;

b) «organismo pagatore»: l’organismo o gli organismi designati da uno

Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c) «prezzo di intervento»: il prezzo al quale i prodotti sono acquistati

all'intervento pubblico.

 

     Art. 3. Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a) dal 1 gennaio al 31 dicembre di un dato anno nel settore della

banana;

b) dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo:

i) nel settore dei foraggi essiccati;

ii) nel settore della bachicoltura;

c) dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo:

i) nel settore dei cereali;

ii) nel settore delle sementi;

iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv) nel settore del lino e della canapa;

v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d) dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo nel settore del

riso;

e) dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo nel settore dello

zucchero.

La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione

per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

 

     Art. 4. Competenze della Commissione

Salvo qualora altrimenti disposto dal presente regolamento, allorché

sono conferite competenze alla Commissione, quest'ultima agisce secondo

la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

 

     Art. 5. Norme di attuazione

La Commissione può stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 2.

La Commissione può modificare le definizioni concernenti il riso di cui

all’allegato III, parte I, e la definizione di «zucchero ACP/India» di cui

all’allegato III, parte II, punto 12.

La Commissione può altresì fissare i tassi di conversione del riso nelle

diverse fasi di lavorazione, alle spese di lavorazione e al valore dei

sottoprodotti.

 

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e ammasso privato

S e z i o n e I

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

 

     Art. 6. Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce le norme concernenti gli acquisti all’intervento

pubblico e la concessione di aiuti all’ammasso privato, ove

applicabili, relativamente ai seguenti settori:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) olio di oliva e olive da tavola;

e) carni bovine;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni suine;

h) carni ovine e caprine.

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) «cereali»: i cereali raccolti nella Comunità;

b) «latte»: il latte di vacca prodotto nella Comunità;

d) «crema di latte»: la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da

latte.

 

     Art. 7. Origine comunitaria

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, possono essere acquistati all’intervento

pubblico o beneficiare di un aiuto all’ammasso privato soltanto i

prodotti originari della Comunità.

 

     Art. 8. Prezzi di riferimento

1. Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6,

paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

a) per quanto riguarda il settore dei cereali EUR 101,31 per tonnellata;

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato IV,

lettera A;

c) nel settore dello zucchero:

i) per lo zucchero bianco:

— 541,5 EUR/t per la campagna 2008/2009,

— 404,4 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010;

ii) per lo zucchero greggio:

— 448,8 EUR/t per la campagna 2008/2009,

— 335,2 EUR/t a decorrere dalla campagna 2009/2010.

I prezzi di riferimento di cui ai punti i) e ii) si applicano allo

zucchero sfuso, franco fabbrica, della qualità tipo definita

nell'allegato IV, lettera B;

d) nel settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini

maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella comunitaria di

classificazione delle carcasse di bovini maschi adulti di cui all'articolo

42, paragrafo 1, lettera a);

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino

della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra

in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

di suini ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come

segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe

E, quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg:

classe R quale stabilita nell'allegato V, lettera B, punto II.

2. I prezzi di riferimento per i cereali ed il riso fissati rispettivamente

nel paragrafo 1, lettere a) e b), si riferiscono alla fase del commercio

all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate. Tali prezzi di

riferimento sono validi per tutti i centri d'intervento della Comunità

designati a norma dell'articolo 41.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo

37, paragrafo 2, del trattato, può modificare i prezzi di riferimento

di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base all’andamento della

produzione e dei mercati.

 

     Art. 9. Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di

mercato dello zucchero, comprendente un dispositivo per la pubblicazione

del livello dei prezzi sul mercato dello zucchero.

Tale sistema si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici

di zucchero bianco o dagli operatori commerciali del settore dello zucchero.

Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non consentano

l'identificazione dei prezzi praticati dalle singole imprese o dai

singoli operatori.

 

S e z i o n e I I

I n t e r v e n t o p u b b l i c o

S o t t o s e z i o n e I

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

 

     Art. 10. Prodotti ammessi all'intervento

1. L’intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni

di cui alla presente sezione e fatti salvi i requisiti e le condizioni

complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 43:

a) frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco e sorgo;

b) risone;

c) zucchero bianco o zucchero greggio, purché sia stato prodotto entro

quota e ottenuto da barbabietole o da canne da zucchero raccolte

nella Comunità;

d) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e

da 0201 20 20 a 0201 20 50;

e) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata

in un’impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore

minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell’82 % e un tenore

massimo, in peso, di acqua del 16 %;

f) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il

metodo spray in un'impresa riconosciuta della Comunità, avente un

tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34 % della materia

secca sgrassata.

 

Sottosezione II

A p e r t u r a d e g l i a c q u i s t i a l l ' i n t e r v e n t o

 

     Art. 11. Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) per i cereali, dal 1 novembre al 31 maggio;

b) per il risone, dal 1 aprile al 31 luglio;

c) per lo zucchero, nel corso delle campagne di commercializzazione

2008/2009 e 2009/2010;

d) per le carni bovine, nel corso di qualsiasi campagna di commercializzazione;

e) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1 marzo al 31 agosto.

 

     Art. 12. Apertura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento tenero;

b) è aperto per il frumento duro, l'orzo, il granturco, il sorgo, il risone,

lo zucchero, il burro e il latte scremato in polvere nei limiti dei

massimali fissati all'articolo 13, paragrafo 1;

c) per le carni bovine è aperto dalla Commissione, senza l'assistenza del

comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, se il prezzo medio di

mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo in uno Stato

membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella

comunitaria di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42,

paragrafo 1, è inferiore a 1 560 EUR/t.

2. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo

195, paragrafo 1, chiude l'intervento pubblico per le carni bovine

di cui al paragrafo 1, lettera c), qualora le condizioni ivi specificate non

sussistano più durante un periodo rappresentativo.

 

     Art. 13. Limiti all'intervento

1. Gli acquisti all'intervento pubblico sono limitati ai seguenti massimali:

a) per frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, 0 tonnellate per i

periodi di cui all'articolo 11, rispettivamente lettere a) e b);

b) per lo zucchero, 600 000 tonnellate espresse in zucchero bianco per

ciascuna campagna di commercializzazione;

c) per il burro, 30 000 tonnellate per ciascuno dei periodi di cui all'articolo

11, lettera e);

d) per il latte scremato in polvere, 109 000 tonnellate per ciascuno dei

periodi di cui all'articolo 11, lettera e).

2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1, lettera b) del

presente articolo, durante una campagna di commercializzazione non

può formare oggetto delle altre misure di magazzinaggio di cui agli

articoli 32, 52 e 63.

3. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui alle lettere a), c) e d)

dello stesso paragrafo, la Commissione può decidere di continuare gli

acquisti all'intervento oltre i limiti quantitativi ivi specificati qualora lo

richiedano la situazione del mercato e, in particolare, l'andamento dei

prezzi di mercato.

 

     Artt. 14. - 17.

     (Omissis)

 

Sottosezione III

P r e z z i d' i n t e r v e n t o

 

     Art. 18. Prezzi d'intervento

1. Il prezzo d'intervento:

a) per il frumento tenero è uguale al prezzo di riferimento per un

quantitativo massimo conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate

per periodo d'intervento fissato nell'articolo 11 bis;

b) per il burro è uguale al 90 % del prezzo di riferimento per quantitativi

conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13, paragrafo

1, lettera c);

c) per il latte scremato in polvere è uguale al prezzo di riferimento per

quantitativi conferiti all'intervento entro il limite di cui all'articolo 13,

paragrafo 1, lettera d).

2. I prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento per i seguenti

prodotti sono determinati dalla Commissione mediante gara:

a) frumento tenero per quantitativi eccedenti il quantitativo massimo

conferito all'intervento di 3 milioni di tonnellate per periodo d'intervento

fissato nell'articolo 11 bis;

b) frumento duro, orzo, granturco, sorgo e risone, in applicazione dell'articolo

13, paragrafo 3;

c) carni bovine;

d) burro per quantitativi conferiti all'intervento oltre il limite di cui

all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), in applicazione dell'articolo 13,

paragrafo 3, e

e) latte scremato in polvere per quantitativi conferiti all'intervento oltre

il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), in applicazione

dell'articolo 13, paragrafo 3.

In particolari circostanze, le gare possono essere indette con procedura

ristretta o i prezzi d'intervento e i quantitativi all'intervento possono

essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione

dei prezzi medi di mercato rilevati.

3. Il prezzo massimo di acquisto all'intervento determinato secondo le

procedure di gara di cui al paragrafo 2 non deve essere superiore:

a) per i cereali e il risone, ai rispettivi prezzi di riferimento;

b) per le carni bovine, al prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato

membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un

importo determinato dalla Commissione in base a criteri oggettivi;

c) per il burro, al 90 % del prezzo di riferimento;

d) per il latte scremato in polvere, al prezzo di riferimento.

4. I prezzi di intervento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) per i cereali, fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di

prezzo per motivi di qualità, e

b) per il risone, sono maggiorati o ridotti di conseguenza se la qualità

dei prodotti conferiti all'organismo pagatore è diversa dalla qualità

tipo di cui all'allegato IV, lettera A. La Commissione può inoltre

decidere di maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di

assicurare che la produzione si orienti verso determinate varietà.

5. Il prezzo d'intervento per lo zucchero è pari all'80 % del prezzo di

riferimento fissato per la campagna di commercializzazione successiva a

quella in cui è presentata l'offerta. Tuttavia, se la qualità dello zucchero

conferito all'organismo pagatore è diversa dalla qualità tipo di cui all'allegato

IV, lettera B, per la quale è fissato il prezzo di riferimento, il

prezzo d'intervento è maggiorato o ridotto, a seconda dei casi.

 

S o t t o s e z i o n e I V

S m e r c i o d e i p r o d o t t i a c q u i s t a t i a l l ’ i n t e r v e n t o

 

     Artt. 19 - 24.

     (Omissis)

 

     Art. 25. Principi generali

Lo smercio dei prodotti acquistati all’intervento si svolge in modo da

evitare qualsiasi turbativa del mercato, da assicurare un accesso non

discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

nel rispetto degli impegni derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo

300 del trattato.

 

     Art. 26. Smercio di zucchero

Gli organismi pagatori possono vendere zucchero acquistato all’intervento

pubblico soltanto ad un prezzo superiore al prezzo di riferimento

fissato per la campagna di commercializzazione in cui ha luogo la

vendita.

La Commissione può tuttavia decidere che gli organismi pagatori:

a) possono vendere lo zucchero ad un prezzo pari o inferiore al prezzo

di riferimento di cui al primo comma, se lo zucchero è destinato:

i) all’alimentazione degli animali; oppure

ii) all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei

prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di

cui all'allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure;

iii) agli usi industriali di cui all'articolo 62;

b) mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro

interessato, o dalla Commissione se detto Stato membro non ha

accordato alcun riconoscimento, un quantitativo di zucchero da essi

detenuto, tal quale, destinato alla distribuzione per il consumo umano

nel mercato interno della Comunità, ad un prezzo inferiore al prezzo

di riferimento corrente oppure gratuitamente nell’ambito di operazioni

ad hoc di aiuti di emergenza.

 

     Art. 27. Distribuzione agli indigenti nella Comunità

1. I prodotti giacenti all’intervento sono messi a disposizione di taluni

organismi designati ai fini della distribuzione di derrate alimentari

alle persone indigenti nella Comunità secondo un piano annuale.

La distribuzione viene effettuata:

a) gratuitamente; oppure

b) ad un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi

sostenuti dagli organismi designati per realizzare l’operazione.

2. Un prodotto può essere prelevato sul mercato comunitario se:

a) è temporaneamente indisponibile nelle scorte di intervento della Comunità

durante l’attuazione del piano annuale di cui al paragrafo 1,

nella misura necessaria a consentire l’attuazione del piano stesso in

uno o più Stati membri, e a condizione che i costi non siano superiori

a quelli previsti nel bilancio della Comunità a tale scopo; oppure

b) l’attuazione del piano implica il trasferimento da uno Stato membro

all’altro di quantitativi limitati di prodotti giacenti all’intervento in

uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è richiesto il

prodotto.

3. Gli Stati membri interessati designano gli organismi di cui al

paragrafo 1 e comunicano annualmente alla Commissione, in tempo

utile, se intendono avvalersi del regime di cui al presente articolo.

4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consegnati gratuitamente

agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo di

intervento, a cui si applicano eventuali coefficienti per tener conto delle

differenze qualitative.

5. Fatto salvo l’articolo 190, i prodotti forniti ai sensi dei paragrafi 1

e 2 del presente articolo sono finanziati con gli stanziamenti della

corrispondente voce di bilancio del FEAGA all’interno del bilancio

delle Comunità europee. Può essere disposto altresì che il finanziamento

contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri

di intervento, nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi

designati per la gestione dell’azione di cui al presente articolo,

escluse le spese eventualmente sostenute dai beneficiari in relazione

all’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

 

S e z i o n e I I I

A m m a s s o p r i v a t o

S o t t o s e z i o n e I

Ai u t o o b b l i g a t o r i o

 

     Art. 28. Prodotti sovvenzionabili

Sono concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti prodotti, alle

condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i requisiti e le

condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’articolo

43:

a) per:

i) burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta

della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di

materia grassa butirrica dell'82 %, un tenore massimo, in peso,

di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo,

in peso, di acqua del 16 %;

ii) burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta

della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di

materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso,

di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo,

in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale

del 2 %;

 

     Art. 29. Condizioni e importo dell'aiuto per il burro

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese

di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del

burro immagazzinato.

Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato

abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento

dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.

 

S o t t o s e z i o n e I I

Ai u t o f a c o l t a t i v o

 

     Art. 30.

     (Omissis)

 

     Art. 31. Prodotti sovvenzionabili

1. Possono essere concessi aiuti all’ammasso privato per i seguenti

prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione e fatti salvi i

requisiti e le condizioni complementari stabiliti dalla Commissione ai

sensi dell’articolo 43:

a) zucchero bianco;

b) olio di oliva;

c) carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse,

mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate

secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse

di bovini adulti di cui all’articolo 42, paragrafo 1;

f) carni suine;

g) carni ovine e caprine.

La Commissione può modificare l’elenco dei prodotti di cui al primo

comma, lettera c), qualora lo richieda la situazione del mercato.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di

cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

 

     Art. 32. Condizioni per la concessione dell'aiuto per lo zucchero bianco

1. Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario

rilevato per lo zucchero bianco è inferiore al prezzo di riferi-

mento ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, tenuto conto della

situazione del mercato, la Commissione può decidere di concedere un

aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese detentrici di

una quota di zucchero.

2. Lo zucchero immagazzinato a norma del paragrafo 1 durante una

campagna di commercializzazione non può formare oggetto di altre

misure di ammasso di cui gli articoli 13, 52 o 63.

 

     Art. 33. Condizioni per la concessione dell'aiuto per l'olio di oliva

La Commissione può decidere di autorizzare gli organismi riconosciuti

dagli Stati membri, che offrano garanzie sufficienti, a stipulare contratti

di ammasso dell’olio di oliva da essi commercializzato in caso di grave

turbativa del mercato in talune regioni della Comunità, in particolare

qualora il prezzo medio rilevato sul mercato nel corso di un periodo

rappresentativo sia inferiore a:

a) 1 779 EUR/t per l’olio extra vergine di oliva;

b) 1 710 EUR/t per l’olio di oliva vergine; o

c) 1 524 EUR/t per l’olio di oliva lampante avente due gradi di acidità

libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di

acidità in più.

 

     Art. 34. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni bovine

Se il prezzo medio comunitario rilevato sul mercato in base alla tabella

comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui

all’articolo 42, paragrafo 1, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento

ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione

può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

 

     Artt. 35 - 36.

     (Omissis)

 

     Art. 37. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni suine

Se il prezzo medio comunitario di mercato delle carcasse dei suini,

determinato sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro

sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati mediante coefficienti

che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di

ciascuno Stato membro, è inferiore al 103 % del prezzo di riferimento

ed è prevedibile che si mantenga a tale livello, la Commissione può

decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato.

 

     Art. 38. Condizioni per la concessione dell’aiuto per le carni ovine e caprine

La Commissione può decidere di concedere un aiuto all’ammasso privato

di carni ovine e caprine in presenza di una situazione di mercato

particolarmente critica in una o più delle seguenti zone di quotazione:

a) Gran Bretagna;

b) Irlanda del Nord;

c) ogni altro Stato membro, ad esclusione del Regno Unito, considerato

separatamente.

 

S e z i o n e IV

Di s p o s i z i o n i c o m u n i

 

     Art. 39. Norme concernenti il magazzinaggio

1. Gli organismi pagatori possono immagazzinare fuori dal territorio

dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati all’intervento

soltanto previa autorizzazione della Commissione.

Ai fini del presente articolo, i territori del Belgio e del Lussemburgo

sono considerati come un unico Stato membro.

2. L’autorizzazione è concessa se il magazzinaggio è indispensabile e

tenuto conto:

a) delle possibilità e delle condizioni di magazzinaggio nello Stato

membro da cui dipende l’organismo pagatore e negli altri Stati

membri;

b) delle eventuali spese supplementari occasionate dal magazzinaggio

nello Stato membro da cui dipende l’organismo pagatore e dal trasporto.

3. L’autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene

concessa unicamente se, in considerazione dei criteri di cui al paragrafo

2, il magazzinaggio in un altro Stato membro presenterebbe notevoli

difficoltà.

4. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti previa

consultazione di tutti gli Stati membri.

5. Non si applicano dazi doganali né altri importi, da erogare o da

riscuotere nell’ambito della politica agricola comune, ai prodotti:

a) trasportati dietro autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1, 2 e

3; oppure

b) trasferiti da un organismo pagatore a un altro.

6. L’organismo pagatore che agisce a norma dei paragrafi 1, 2 e 3

resta responsabile dei prodotti immagazzinati fuori dal territorio dello

Stato membro da cui dipende.

7. I prodotti detenuti da un organismo pagatore fuori dal territorio

dello Stato membro da cui dipende, che non siano riportati in questo

Stato membro, sono smerciati ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da

stabilirsi per il luogo di magazzinaggio.

 

     Art. 40. Norme concernenti le gare

Le gare assicurano la parità di accesso di tutti gli interessati.

Gli aggiudicatari sono scelti, nell’ordine, in base alle offerte più vantaggiose

per la Comunità. In ogni caso, alla gara non consegue necessariamente

l’aggiudicazione di un contratto.

 

     Art. 41. Centri di intervento

1. La Commissione designa i centri di intervento nei settori dei cereali

e del riso e stabilisce le condizioni ad essi applicabili.

Per i prodotti del settore dei cereali, la Commissione può designare

centri di intervento per ciascun prodotto.

2. La Commissione compila l’elenco dei centri di intervento tenendo

conto in particolare:

a) della localizzazione dei centri in zone di eccedenza dei prodotti in

questione;

b) della disponibilità di locali e attrezzature tecniche sufficienti;

c) della situazione favorevole dal punto di vista dei mezzi di trasporto.

 

     Art. 42. Classificazione delle carcasse

1. Le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse si applicano,

in conformità alle norme stabilite nell'allegato V, nei seguenti

settori:

a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli

utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare

una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse relativamente

alle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite

nell'allegato V, lettera C.

2. Un comitato di controllo comunitario composto di esperti della

Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per

conto della Comunità, a controlli in loco in relazione alla classificazione

delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla

Commissione ed agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico della Comunità.

 

     Art. 43. Modalità di applicazione

Fatte salve le eventuali competenze specifiche conferite alla Commissione

dalle disposizioni del presente capo, la Commissione adotta le

modalità di applicazione del medesimo con particolare riguardo ai seguenti

aspetti:

a) i requisiti e le condizioni che devono soddisfare i prodotti

soggetti all'intervento pubblico di cui all'articolo 10 o per i

quali sono concessi aiuti all'ammasso privato ai sensi degli

articoli 28 e 31, in particolare in materia di qualità, gruppi di

qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento

— compresa l'etichettatura —, età massima, conservazione,

fase alla quale si riferisce il prezzo di intervento, nonché

durata dell'ammasso privato;

a bis) il rispetto dei quantitativi massimi e dei limiti quantitativi di cui

all'articolo 13, paragrafo 1 e alla lettera a) dell'articolo 18, paragrafo

1; in questo contesto, le norme di attuazione possono

autorizzare la Commissione a porre termine all'acquisto all'intervento

a un prezzo fissato, ad adottare coefficienti di distri-

buzione e, per il frumento tenero, a passare alla procedura di

gara di cui all'articolo 18, paragrafo 2, senza l'assistenza del

comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1);

b) le modifiche dell'allegato IV, parte B;

c) se del caso, la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni di

prezzo applicabili;

d) le procedure e le condizioni di presa in consegna, ai fini dell'intervento

pubblico, da parte degli organismi pagatori e di

erogazione degli aiuti all’ammasso privato, in particolare per

quanto riguarda:

i) la stipulazione dei contratti e il loro contenuto;

ii) la durata dell’ammasso privato e le condizioni alle quali

tale durata, se specificata nel contratto, può essere abbreviata

o prolungata;

iii) le condizioni di un’eventuale reimmissione sul mercato o

dello smercio dei prodotti oggetto di contratti di ammasso

privato;

iv) lo Stato membro in cui può essere presentata una richiesta

di ammasso privato;

e) l'adozione dell'elenco dei mercati rappresentativi di cui agli

articoli 17 e 37;

f) le condizioni di smercio dei prodotti acquistati all’intervento, in

particolare il prezzo di vendita, le condizioni di svincolo dalle

scorte e, se del caso, di successiva utilizzazione o destinazione

dei prodotti svincolati, i controlli da effettuare e, se del caso, il

regime di cauzioni applicabile;

g) la stesura del piano annuale di cui all’articolo 27, paragrafo 1;

h) le condizioni di prelievo sul mercato comunitario di cui all’articolo

27, paragrafo 2;

i) le autorizzazioni di cui all’articolo 39, comprese le deroghe,

solo se strettamente necessarie, alle norme sugli scambi;

j) le procedure da seguire in caso di gara;

k) la designazione dei centri di intervento di cui all’articolo 41;

l) i requisiti cui devono ottemperare i depositi in cui possono

essere immagazzinati i prodotti;

m) le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di cui

all'articolo 42, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne:

i) le definizioni;

ii) la presentazione delle carcasse ai fini della comunicazione

dei prezzi in relazione alla classificazione delle carcasse di

bovini adulti;

iii) in relazione alle misure che i macelli devono adottare, di

cui all'allegato V, lettera A, punto III:

— le eventuali deroghe, di cui all'articolo 5 della direttiva

88/409/CEE, per i macelli che intendono limitare la loro

produzione al mercato locale,

— le eventuali deroghe, accordate su richiesta agli Stati

membri, per i macelli che procedono alla macellazione

di un numero esiguo di bovini;

iv) l'autorizzazione, che può essere concessa agli Stati membri,

a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di

suini e a valersi di criteri di valutazione complementari,

oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra;

v) le norme per la comunicazione dei prezzi di taluni prodotti

da parte degli Stati membri.

 

CAPO II

Misure speciali di intervento

S e z i o n e I

M i s u r e e c c e z i o n a l i d i s o s t e g n o d e l m e r c a t o

 

     Art. 44. Malattie degli animali

1. Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari

e agli scambi con i paesi terzi che dovessero risultare dall’applicazione

di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali,

la Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del

mercato colpito da tali limitazioni.

Le misure di cui al primo comma si applicano ai settori seguenti:

a) carni bovine;

b) latte e prodotti lattiero-caseari;

c) carni suine;

d) carni ovine e caprine;

e) uova;

f) carni di pollame.

2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottate su

richiesta dello o degli Stati membri interessati.

Dette misure sono subordinate all’adozione, da parte dello o degli Stati

membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare

rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente

necessari al sostegno del mercato in causa.

 

     Art. 45. Perdita di fiducia del consumatore

Per quanto riguarda i settori delle carni di pollame e delle uova la

Commissione può adottare misure eccezionali di sostegno del mercato

per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano

direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa

dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

Tali misure sono adottate su richiesta dello o degli Stati membri interessati.

 

     Art. 46. Finanziamento

1. Per le misure eccezionali previste agli articoli 44 e 45 la Comunità

contribuisce al finanziamento per il 50 % delle spese sostenute dagli

Stati membri.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei

prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine,

in caso di lotta contro l’afta epizootica la Comunità contribuisce al

finanziamento per il 60 % delle spese.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui i produttori contribuiscano

alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini

una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

 

S e z i o n e I I

M i s u r e r e l a t i v e a i s e t t o r i d e i c e r e a l i e d e l r i s o

 

     Art. 47. Misure speciali di mercato nel settore dei cereali

1. Qualora la situazione di mercato lo esiga, la Commissione può

adottare misure speciali di intervento nel settore dei cereali. Queste

misure d'intervento possono essere adottate, in particolare, qualora in

una o più regioni della Comunità i prezzi di mercato scendano o rischino

di scendere rispetto al prezzo d'intervento.

2. La natura e l’applicazione delle misure speciali di intervento, nonché

le condizioni e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra

modalità di smaltimento dei prodotti oggetto di tali misure, sono adottate

dalla Commissione.

 

     Art. 48. Misure speciali di mercato nel settore del riso

1. La Commissione può adottare misure speciali al fine di:

a) impedire un’applicazione su vasta scala dell’intervento pubblico, secondo

quanto previsto nel capo I, sezione II, della presente parte, nel

settore del riso, in certe regioni della Comunità;

b) compensare penurie di risone dovute a calamità naturali.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente

articolo.

 

S e z i o n e I I I

M i s u r e r e l a t i v e a l s e t t o r e d e l l o z u c c h e r o

 

     Art. 49. Prezzo minimo della barbabietola

1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a:

a) 27,83 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009;

b) 26,29 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione

2009/2010.

2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola

da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato IV, parte B.

3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di

quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione

di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo,

adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle

differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma sono applicate

conformemente alle modalità di applicazione che devono essere stabilite

dalla Commissione.

4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai

quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al

prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 64, le imprese produttrici di

zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo

corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

 

     Art. 50. Accordi interprofessionali

1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi

al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate

dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la

fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e della canna da

zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i

produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici

di zucchero comunitarie.

3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a

seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a) zucchero di quota;

b) zucchero fuori quota.

4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro

nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3, lettera a), per i

quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il

tenore di zucchero su cui i contratti si basano;

b) la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato,

prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola

di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo

zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in

base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo

52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il

prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da

esse trasformate in zucchero.

6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi

interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.

7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato

può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento

per tutelare gli interessi delle parti in causa.

 

     Art. 51. Tassa sulla produzione

1. È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di

isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono

tali prodotti di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di

zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la

tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione,

versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo

territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della

rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente

campagna di commercializzazione.

4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di

inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla

produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da

zucchero o ai fornitori di cicoria.

 

     Art. 52. Ritiro di zucchero dal mercato

1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello

di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi

della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo

300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale,

uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di

isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio

della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno

tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione

destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 153, è ridotto della stessa

percentuale.

2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 è fissata entro il 31

ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle

tendenze del mercato stimate per la stessa campagna.

3. Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, nel

corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti

all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria

produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione.

I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna

di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro

quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo

conto delle prevedibili tendenze del mercato, la Commissione

può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione

in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero,

dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come:

a) zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente,

atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale

o sciroppo di inulina industriale; oppure

b) produzione entro quota temporanea, che può essere in parte riservata

all’esportazione nel rispetto degli impegni della Comunità che scaturiscono

da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato,

la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero,

di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa

essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di

ritiro.

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo

durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto

di altre misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 63.

 

     Art. 52 bis. Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di

commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010

1. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per

gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in

seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis,

paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le

campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione

dell'allegato VII quater del presente regolamento.

2. L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,

lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna

di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata

assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti

di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale

richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di

commercializzazione a cui si applica il ritiro.

 

     Art. 53. Modalità di applicazione

La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente

sezione, e in particolare:

a) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare

quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole

che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina,

di cui all’articolo 50, paragrafo 4;

b) la percentuale di zucchero di quota ritirata dal mercato di cui all’articolo

52, paragrafo 1;

c) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero

ritirato sia venduto sul mercato comunitario ai sensi dell’articolo

52, paragrafo 4.

 

S e z i o n e IV

Ad e g u a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a

 

     Art. 54. Misure atte a facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del

mercato

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a

facilitare l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione

di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può

adottare le seguenti misure in relazione ai settori delle piante vive, delle

carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e

delle carni di pollame:

a) misure dirette a migliorare la qualità;

b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione,

della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure intese ad agevolare l’accertamento dell’andamento dei prezzi

sul mercato;

d) misure intese a consentire l’elaborazione di previsioni a breve e a

lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati.

 

CAPO III

Regimi di contenimento della produzione

S e z i o n e I

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

 

     Art. 55. Regimi di quote

1. I seguenti prodotti sono soggetti a un regime di quote:

a) latte e altri prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 65, lettere a)

e b);

b) zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina;

c) fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1, lettere a) e

b) del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e,

nel caso dello zucchero, non utilizza i quantitativi eccedenti secondo il

disposto dell'articolo 61, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su

tali quantitativi, fatte salve le condizioni stabilite nelle sezioni II e III.

 

S e z i o n e I I

Z u c c h e r o

S o t t o s e z i o n e I

R i p a r t i z i o n e e g e s t i o n e d e l l e q u o t e

 

     Art. 56. Ripartizione delle quote

1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di

inulina a livello nazionale e regionale sono fissate nell’allegato VI.

2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice

di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio

e riconosciuta a norma dell’articolo 57.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata

all’impresa a norma del regolamento (CE) n. 318/2006 per la campagna

di commercializzazione 2007/2008.

3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di

zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le

misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli

interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

 

     Art. 57. Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di

zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che

trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 62,

paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui

al presente regolamento;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del

riconoscimento.

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo

Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o

delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso

un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di

barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da

zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi

alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di

zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo

prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

 

     Art. 58. Quota supplementare e quota aggiuntiva di isoglucosio

1. Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare

di isoglucosio di 100 000 tonnellate è aggiunta alla quota

della campagna di commercializzazione precedente. Tale aggiunta non

riguarda la Bulgaria e la Romania.

Nella campagna di commercializzazione 2008/2009 una quota supplementare

di isoglucosio pari a 11 045 tonnellate per la Bulgaria e a 1 966

tonnellate per la Romania è aggiunta alla quota della campagna di

commercializzazione precedente.

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in

proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione

dell’articolo 56, paragrafo 2.

2. L’Italia, la Lituania e la Svezia possono assegnare, su richiesta alle

imprese stabilite nel loro territorio, una quota aggiuntiva di isoglucosio

nelle campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010. Le

quote aggiuntive massime per Stato membro sono fissate

nell’allegato VII.

3. Le quote aggiuntive assegnate alle imprese a norma del paragrafo 2

sono soggette ad un prelievo unico di 730 EUR, che è prelevato per

tonnellata di quota aggiuntiva assegnata.

 

     Art. 59. Gestione delle quote

1. La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il

30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009

e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione

2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione

del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente

regolamento, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4

del regolamento (CE) n. 320/2006.

2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al

regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide, entro il 28 febbraio

2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle

quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione,

allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di

commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano

di conseguenza la quota di ciascuna impresa.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri

in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a

norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento

(CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione

dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano

la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente

regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di

una quota.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano

alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 60. Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o

di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione

2008/2009 e successive ad un'impresa stabilita nel suo territorio, nel

rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui

al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri

applicano criteri obiettivi e non discriminatori.

2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le

imprese secondo le regole stabilite nell’allegato VII e prendendo in

considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei

produttori di barbabietole e di canne da zucchero.

3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi

1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano

o non detengano quote.

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione

dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati

membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa interessata

applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei

limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.

 

S o t t o s e z i o n e I I

S u p e r a m e n t o d e l l a q u o t a

 

     Art. 61. Ambito di applicazione

Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di

una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla

quota di cui all’articolo 56 possono essere:

a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all’articolo 62;

b) riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione

successiva, conformemente all’articolo 63;

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle

regioni ultraperiferiche, conformemente al titolo II del regolamento

(CE) n. 247/2006 del Consiglio (1); oppure

d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel

rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell’articolo

300 del trattato.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle

eccedenze di cui all’articolo 64.

 

     Art. 62. Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di

inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti

elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine

della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore

entrambi riconosciuti a norma dell’articolo 57; e

b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della

campagna di commercializzazione successiva.

2. La Commissione redige un elenco dei prodotti per la fabbricazione

dei quali sono utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o

sciroppo di inulina industriale.

L’elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da

spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui

trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di

inulina;

c) alcuni prodotti dell’industria chimica o farmaceutica che contengono

zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

 

     Art. 63. Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna

di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione

di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina

eccedente. Fatto salvo il paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi

da parte dello stesso:

— fra il 1 febbraio e il 30 giugno della campagna di commercializzazione

in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

— fra il 1 febbraio e il 15 aprile della campagna di commercializzazione

in corso per i quantitativi di zucchero o di sciroppo di

inulina riportati;

b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino

alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione

considerata è inferiore a quella stimata alla data della

decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di

commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato

con efficacia retroattiva.

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti

della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5. Lo zucchero immagazzinato a norma del presente articolo durante

una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre

misure di magazzinaggio di cui agli articoli 13, 32 o 52.

 

     Art. 64. Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina

eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione,

esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della

campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a

norma dell’articolo 63 o i quantitativi di cui all’articolo 61,

lettere c) e d);

b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di

inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data

stabilita dalla Commissione, la trasformazione in uno dei prodotti di

cui all’articolo 62, paragrafo 2;

c) lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli

52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui

all'articolo 52, paragrafo 3.

2. Il prelievo sulle eccedenze è fissato dalla Commissione ad un

livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi

di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al

paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai

quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette

imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

 

S e z i o n e I I I

L a t t e

S o t t o s e z i o n e I

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i

 

     Art. 65. Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad

esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte,

il burro, lo iogurt e i formaggi; se del caso, questi possono essere

convertiti in «equivalente latte» applicando coefficienti che vengono

fissati dalla Commissione;

c) «produttore»: l’imprenditore agricolo la cui azienda è situata entro il

territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza

latte o si accinge a farlo nell’immediato futuro;

d) «azienda»: l’azienda definita all’articolo 2 del regolamento (CE)

n. 1782/2003;

e) «acquirente»: un’impresa o un’associazione che acquista latte presso

il produttore:

— per sottoporlo ad una o più operazioni di raccolta, imballaggio,

magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro

su ordinazione,

— per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla

trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente qualsiasi associazione di acquirenti

operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per

conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e

contabile necessarie al pagamento del prelievo sulle eccedenze. Ai

fini dell’applicazione della prima frase del presente comma, la Grecia

è considerata un’unica zona geografica e può assimilare un ente

pubblico all’associazione di acquirenti summenzionata;

f) «consegna»: qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro

prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente,

indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore,

l’acquirente, l’impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di

tali prodotti, o un terzo;

g) «vendita diretta»: qualsiasi vendita o cessione di latte da parte di un

produttore direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o

cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari.

La Commissione può adattare, nel rispetto della definizione di «consegna

» di cui alla lettera f), la definizione di «vendita diretta» al fine

di assicurare in particolare che nessun quantitativo di latte o di altri

prodotti lattiero-caseari commercializzati sia escluso dal regime di

quote;

h) «commercializzazione»: consegna di latte o vendita diretta di latte o

di altri prodotti lattiero-caseari;

i) «quota individuale»: la quota di un produttore al 1 aprile di un

qualsiasi periodo di dodici mesi;

j) «quota nazionale»: la quota di cui all’articolo 66, fissata per ciascuno

Stato membro;

k) «quota disponibile»: la quota a disposizione del produttore al 31

marzo del periodo di dodici mesi per il quale è calcolato il prelievo

sulle eccedenze, tenuto conto dei trasferimenti, delle cessioni, delle

conversioni e delle riassegnazioni temporanee previsti dal presente

regolamento e intervenuti nel corso di tale periodo di dodici mesi.

 

S o t t o s e z i o n e I I

R i p a r t i z i o n e e g e s t i o n e d e l l e q u o t e

 

     Art. 66. Quote nazionali

1. Le quote nazionali per la produzione di latte e altri prodotti lattiero-

caseari commercializzati durante sette periodi consecutivi di dodici

mesi a decorrere dal 1 aprile 2008 (di seguito «periodi di dodici mesi»)

sono fissate nell’allegato IX, punto 1.

2. Le quote di cui al paragrafo 1 sono ripartite fra i produttori a

norma dell’articolo 67, distinguendo fra consegne e vendite dirette. Il

superamento delle quote nazionali è stabilito a livello nazionale in ciascuno

Stato membro in conformità alla presente sezione e separatamente

per le consegne e le vendite dirette.

3. Le quote nazionali di cui all’allegato IX, punto 1, sono fissate

fatto salvo un eventuale riesame alla luce della situazione generale del

mercato e delle condizioni particolari esistenti in taluni Stati membri.

4. Per la Bulgaria e la Romania è istituita una riserva speciale per la

ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è

liberata dal 1 aprile 2009, a condizione che il consumo in azienda di

latte e di prodotti lattiero-caseari in ciascuno di tali paesi sia diminuito

dal 2002.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione

tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla

Commissione sulla base di una relazione che la Bulgaria e la Romania

dovranno presentarle entro il 31 dicembre 2008. Tale relazione esporrà

in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione

del settore lattiero-caseario di ciascun paese e, in particolare, il

passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione

destinata al mercato.

5. Per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia,

la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la

Slovacchia le quote nazionali includono tutto il latte o l’equivalente latte

consegnato a un acquirente o venduto direttamente, indipendentemente

dal fatto che sia prodotto o commercializzato nell’ambito di una misura

transitoria applicabile in tali paesi.

 

     Art. 67. Quote individuali

1. La quota o le quote individuali dei produttori al 1 aprile 2008

sono pari al quantitativo o ai quantitativi di riferimento individuali al

31 marzo 2008, fatti salvi i trasferimenti, le cessioni e le conversioni di

quote che hanno efficacia al 1 aprile 2008.

2. I produttori possono disporre di una o di due quote individuali,

rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione

da una quota all’altra dei quantitativi di un produttore può essere effettuata

soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta

debitamente giustificata del produttore.

3. Qualora un produttore disponga di due quote, il calcolo del suo

contributo al prelievo sulle eccedenze eventualmente dovuto è effettuato

separatamente per ciascuna quota.

4. La Commissione può aumentare fino a 200 000 tonnellate la parte

della quota nazionale della Finlandia destinata alle consegne di cui

all’articolo 66 per compensare i produttori«SLOM» finlandesi. Tale

riserva, da assegnare conformemente alla normativa comunitaria, va

utilizzata esclusivamente per i produttori il cui diritto a riprendere la

produzione fosse compromesso in conseguenza dell’adesione.

5. Le quote individuali sono modificate, se del caso, per ciascuno dei

periodi di dodici mesi di cui trattasi, in modo che, per ciascuno Stato

membro, la somma delle quote individuali per le consegne e di quella

per le vendite dirette non superi la parte corrispondente della quota

nazionale adattata a norma dell’articolo 69, tenuto conto delle eventuali

riduzioni imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all’articolo

71.

 

     Art. 68. Assegnazione di quote provenienti dalla riserva nazionale

Gli Stati membri stabiliscono le norme necessarie per l’assegnazione ai

produttori di una parte o della totalità delle quote provenienti dalla

riserva nazionale di cui all’articolo 71 in base a criteri oggettivi che

devono essere comunicati alla Commissione.

 

     Art. 69. Gestione delle quote

1. La Commissione adatta, per ciascuno Stato membro e per ciascun

periodo, entro la fine del periodo in questione, la ripartizione tra «consegne

» e «vendite dirette» delle quote nazionali, tenuto conto delle

conversioni richieste dai produttori tra le quote individuali per le consegne

e per le vendite dirette.

2. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro

date e in base a modalità che la Commissione deve stabilire a norma

dell'articolo 192, paragrafo 2, i dati necessari per:

a) l’adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) il calcolo del prelievo sulle eccedenze che gli Stati membri devono

pagare.

 

     Art. 70. Tenore di grassi

1. A ciascun produttore è assegnato un tenore di riferimento di grassi

applicabile alla quota individuale per le consegne attribuitagli.

2. Per le quote attribuite ai produttori al 31 marzo 2008 a norma

dell’articolo 67, paragrafo 1, il tenore di cui al paragrafo 1 è pari al

tenore di riferimento di detta quota a tale data.

3. Tale tenore è modificato all’atto della conversione di cui all’articolo

67, paragrafo 2, e nel caso di acquisizione, cessione o cessione

temporanea di quote in conformità a norme che saranno stabilite dalla

Commissione.

4. Per i nuovi produttori che dispongono di una quota individuale per

le consegne proveniente interamente dalla riserva nazionale, il tenore di

grassi è fissato in conformità a norme che saranno stabilite dalla Commissione.

5. Il tenore di riferimento di grassi individuale di cui al paragrafo 1 è

adeguato, se del caso, all’entrata in vigore del presente regolamento e

successivamente all’inizio del periodo di dodici mesi di cui trattasi,

ogniqualvolta ciò sia necessario, in modo che, per ciascuno Stato membro,

la media ponderata del tenore di grassi rappresentativo individuale

non superi di oltre 0,1 g/kg il tenore di riferimento di grassi di cui

all’allegato X.

Per la Romania il tenore di riferimento di grassi fissato all’allegato X è

riesaminato sulle base delle cifre relative all’intero anno 2004 e, se

necessario, è adattato dalla Commissione.

 

     Art. 71. Riserva nazionale

1. All’interno delle quote nazionali fissate nell’allegato IX ciascuno

Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle

assegnazioni di cui all’articolo 68. Questa riserva è alimentata, a se-

conda dei casi, ritirando i quantitativi di cui all’articolo 72, effettuando

una trattenuta sui trasferimenti come previsto all’articolo 76 oppure

effettuando una riduzione lineare dell’insieme delle quote individuali.

Tali quote conservano la loro destinazione iniziale, vale a dire consegne

o vendite dirette.

2. Le eventuali quote supplementari assegnate ad uno Stato membro

sono versate automaticamente nella riserva nazionale e ripartite tra consegne

e vendite dirette a seconda delle necessità prevedibili.

3. Le quote versate nella riserva nazionale non hanno un tenore di

riferimento di grassi.

 

     Art. 72. Casi di inattività

1. Se una persona fisica o giuridica che detiene quote individuali non

soddisfa più i criteri di cui all’articolo 65, lettera c), durante un periodo

di dodici mesi, i corrispondenti quantitativi sono riversati nella riserva

nazionale entro il 1 aprile dell’anno civile successivo, tranne se essa

diventa nuovamente produttore ai sensi dell’articolo 65, lettera c), prima

di tale data.

Se detta persona diventa nuovamente produttore entro la fine del secondo

periodo di dodici mesi successivo al ritiro, la quota individuale

ritirata le è restituita, in tutto o in parte, entro il 1 aprile successivo alla

data della richiesta.

2. Se per almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza

un quantitativo pari almeno al 85 % della sua

quota individuale, lo Stato membro in questione può decidere se e a

quali condizioni la quota inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella

riserva nazionale.

Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una quota è

riassegnata al produttore interessato qualora ripristini la commercializzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano in caso di forza maggiore o in

casi debitamente giustificati che compromettano temporaneamente la

capacità produttiva dei produttori in questione, riconosciuti dalle autorità

competenti.

 

     Art. 73. Cessioni temporanee

1. Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri

autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una

parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non

intendono utilizzare.

Gli Stati membri possono disciplinare le operazioni di cessione in funzione

delle categorie di produttori o delle strutture della produzione

lattiera, limitarle al livello dell’acquirente o all’interno delle regioni,

autorizzare la cessione totale nei casi di cui all’articolo 72, paragrafo 3,

e determinare in che misura il cedente possa rinnovare le operazioni di

cessione.

2. Ciascuno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo

1 sulla base di uno o di entrambi i seguenti criteri:

a) la necessità di facilitare le evoluzioni e gli adeguamenti strutturali;

b) imperative esigenze amministrative.

 

     Art. 74. Trasferimenti di quote con corrispondente trasferimento di terre

1. Le quote individuali sono trasferite con l’azienda ai produttori che

la riprendono, in caso di vendita, locazione, trasmissione per successione

effettiva o anticipata o qualsiasi altro mezzo che produca effetti

giuridici analoghi per i produttori secondo modalità che gli Stati membri

devono definire tenendo conto delle superfici utilizzate per la produzione

lattiera o di altri criteri oggettivi e, eventualmente, di un accordo

tra le parti. La parte della quota eventualmente non trasferita con l’azienda

è devoluta alla riserva nazionale.

2. Se le quote sono state o sono trasferite a norma del paragrafo 1 in

caso di affitto rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli

Stati membri possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di

assicurare che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che

le quote di cui trattasi non siano trasferite con l’azienda.

3. In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per

motivi di pubblica utilità o allorché il trasferimento è effettuato a fini

non agricoli, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le

misure necessarie alla salvaguardia degli interessi legittimi delle parti

e, in particolare, affinché i produttori che cedono le terre siano in grado,

se vogliono farlo, di continuare la produzione lattiera.

4. Qualora non vi sia accordo tra le parti, nel caso di affitti rurali che

scadono e non sono rinnovabili a condizioni analoghe, o in situazioni

che abbiano analoghi effetti giuridici, le quote individuali di cui trattasi

sono trasferite in tutto o in parte ai produttori che le riprendono, secondo

le disposizioni adottate dagli Stati membri, tenendo conto degli

interessi legittimi delle parti.

 

     Art. 75. Misure specifiche di trasferimento

1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o

per migliorare l’ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità

che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

a) accordare ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente

una parte o la totalità della loro produzione lattiera un’indennità,

versata in una o più rate annuali, e alimentare la riserva nazionale

con le quote individuali così liberate;

b) stabilire, in base a criteri obiettivi, le condizioni alle quali i produttori

possono ottenere, all’inizio di un periodo di dodici mesi, dietro

preventivo pagamento, la riassegnazione, da parte dell’autorità competente

o dell’organismo da essa designato, di quote individuali

liberate definitivamente alla fine del precedente periodo di dodici

mesi da altri produttori dietro versamento, in una o più rate annuali,

di un’indennità pari al pagamento anzidetto;

c) centralizzare e controllare i trasferimenti di quote senza corrispondente

trasferimento di terre;

d) prevedere, nel caso di un trasferimento di terre destinato a migliorare

l’ambiente, la messa a disposizione del produttore che cede la terra

ma che intende proseguire la produzione lattiera, della quota individuale

in causa;

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni o le zone di raccolta

all’interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la

struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quote

senza corrispondente trasferimento di terre;

f) autorizzare, dietro richiesta di un produttore all’autorità competente o

all’organismo da essa designato, il trasferimento definitivo di quote

senza corrispondente trasferimento di terre o viceversa, allo scopo di

migliorare la struttura della produzione lattiera a livello dell’impresa

o di consentire l’estensivizzazione della produzione.

2. Il paragrafo 1 può essere applicato a livello nazionale, al livello

territoriale appropriato o nelle zone di raccolta specificate.

 

     Art. 76. Trattenute di quote

1. Nel caso dei trasferimenti di cui agli articoli 74 e 75, gli Stati

membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una

parte delle quote individuali, in base a criteri obiettivi.

2. Se le quote sono state o sono trasferite ai sensi degli articoli 74 e

75 con o senza corrispondente trasferimento di terre in caso di affitto

rurale o in altri casi aventi effetti giuridici analoghi, gli Stati membri

possono decidere, in base a criteri obiettivi e allo scopo di assicurare

che le quote siano attribuite esclusivamente ai produttori, che le quote di

cui trattasi siano, in tutto o in parte, versate nella riserva nazionale,

definendone le condizioni.

 

     Art. 77. Aiuti per l'acquisizione di quote

La cessione, il trasferimento o l’assegnazione di quote a norma della

presente sezione non possono beneficiare di alcun sostegno finanziario

da parte delle autorità pubbliche direttamente connesso all’acquisizione

di quote.

 

S o t t o s e z i o n e I I I

S u p e r a m e n t o d e l l a q u o t a

 

     Art. 78. Prelievo sulle eccedenze

1. Un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e i prodotti

lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale

stabilita a norma della sottosezione II.

Il prelievo è fissato a 27,83 EUR per 100 kg di latte.

Tuttavia per il periodo di dodici mesi dal 1 aprile 2009 al 1 aprile

2010 il prelievo sulle eccedenze per consegne di latte superiori al 106 %

della quota nazionale per le consegne applicabile al periodo di dodici

mesi che inizia il 1 aprile 2008 è fissato a 150 % del prelievo di cui al

secondo comma.

2. Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo

sulle eccedenze risultante dai superamenti della quota nazionale, stabilita

a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette,

e lo versano, entro il limite del 99 % dell’importo dovuto, al FEAGA

tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi al periodo di dodici mesi in

questione.

3. Se il versamento di cui al paragrafo 1 non è stato effettuato entro

la data fissata, e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, la

Commissione detrae una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze

non versato dai pagamenti mensili ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo

15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di

prendere la sua decisione la Commissione avverte lo Stato membro

interessato, che esprime il suo punto di vista entro una settimana. L'articolo

14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (1) non si

applica.

4. La Commissione determina le modalità di applicazione del presente

articolo.

 

     Art. 79. Contributo dei produttori al prelievo sulle eccedenze dovuto

Il prelievo sulle eccedenze è interamente ripartito, ai sensi degli articoli

80 e 83, tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento

delle quote nazionali di cui all’articolo 66, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l’articolo 83, paragrafo 1, i

produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo

al prelievo sulle eccedenze dovuto, calcolato ai sensi degli articoli

69, 70 e 80, per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote

di cui dispongono.

 

     Art. 80. Prelievo sulle eccedenze per le consegne

1. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze, i quantitativi

consegnati da ciascun produttore sono aumentati o ridotti per

tener conto delle eventuali differenze tra il tenore di grassi effettivo e

il tenore di grassi di riferimento, applicando coefficienti e condizioni

che devono essere stabiliti dalla Commissione.

A livello nazionale il prelievo sulle eccedenze è calcolato sulla somma

delle consegne adeguate a norma del primo comma.

3. Il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle

eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo

che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale

destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione

di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno

essere fissati dagli Stati membri:

a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione

di ciascun produttore;

b) oppure in un primo tempo a livello dell’acquirente e successivamente,

se del caso, a livello nazionale.

Ove si applichi l'articolo 78, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri,

nello stabilire il contributo di ciascun produttore all'importo del

prelievo sulle eccedenze dovuto in applicazione della percentuale superiore

di cui a detto comma, assicurano che contribuiscano proporzionalmente

a tale importo i produttori responsabili, in base a criteri oggettivi

che saranno definiti dallo Stato membro.

(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

 

     Art. 81. Ruolo degli acquirenti

1. Gli acquirenti sono responsabili della riscossione presso i produttori

dei contributi da essi dovuti a titolo del prelievo sulle eccedenze e

versano all’organismo competente dello Stato membro, prima di una

data e in base a modalità che devono essere stabilite dalla Commissione,

l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai

produttori responsabili del superamento o che, in mancanza di ciò,

riscuotono con ogni altro mezzo appropriato.

2. Se un acquirente si sostituisce in tutto o in parte a uno o più altri

acquirenti, le quote individuali di cui dispongono i produttori sono prese

in considerazione per la parte restante del periodo di dodici mesi in

corso, previa detrazione dei quantitativi già consegnati e tenuto conto

del loro tenore di grassi. Il presente paragrafo si applica anche in caso di

passaggio di un produttore da un acquirente a un altro.

3. Qualora nel periodo di riferimento i quantitativi consegnati da un

produttore superino la quota di cui dispone, lo Stato membro in causa

può decidere che l’acquirente trattenga a titolo di anticipo sul contributo

del produttore al prelievo, secondo modalità determinate dallo Stato

membro, una parte del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore

che supera la quota di cui dispone per le consegne. Lo Stato

membro può prevedere disposizioni specifiche che consentano agli acquirenti

di trattenere tale anticipo qualora i produttori consegnino a più

acquirenti.

 

     Art. 82. Riconoscimento

La qualifica di acquirente è subordinata al riconoscimento preliminare

da parte dello Stato membro in base a criteri che devono essere stabiliti

dalla Commissione.

Le condizioni che il produttore deve soddisfare e i dati che deve fornire

in caso di vendita diretta sono stabiliti dalla Commissione.

 

     Art. 83. Prelievo sulle eccedenze per le vendite dirette

1. In caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al

pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello

Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata

della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato

o a livello nazionale.

2. Gli Stati membri stabiliscono la base per il calcolo del contributo

del produttore al prelievo sulle eccedenze dovuto per il quantitativo

totale di latte venduto, ceduto o utilizzato per fabbricare i prodotti

lattiero-caseari venduti o ceduti, applicando criteri fissati dalla Commissione.

3. Per stabilire il computo finale del prelievo sulle eccedenze non si

tiene conto delle correzioni connesse al tenore di grassi.

4. La Commissione fissa le modalità e la data di pagamento del

prelievo all’organismo competente dello Stato membro.

 

     Art. 84. Importi pagati in eccesso o non pagati

1. Qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sulle

eccedenze sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore

al prelievo, gli Stati membri possono:

a) destinare in tutto o in parte l’eccedenza riscossa al finanziamento

delle misure di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a); e/o

b) ridistribuirla in tutto o in parte ai produttori che:

— rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in

base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione,

oppure

— sono confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una

disposizione nazionale non avente alcun nesso con il regime

delle quote per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari istituita

dal presente capo.

2. Qualora il prelievo sulle eccedenze non sia dovuto, gli anticipi

eventualmente riscossi dagli acquirenti o dallo Stato membro sono rimborsati

entro la fine del periodo di dodici mesi successivo.

3. Se un acquirente non ha rispettato l’obbligo di riscuotere il contributo

dei prodotti al prelievo sulle eccedenze a norma dell’articolo 81,

lo Stato membro può riscuotere direttamente dal produttore gli importi

non pagati, fatte salve le sanzioni che può applicare all’acquirente inadempiente.

4. Se il termine di pagamento non è rispettato dal produttore o dall’acquirente,

a seconda dei casi, allo Stato membro sono versati interessi

di mora, che devono essere fissati dalla Commissione.

 

Sezione III bis

Qu o t e d i f e c o l a d i p a t a t e

 

     Art. 84 bis. Quote di fecola di patate

1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnate

quote per la campagna di commercializzazione durante la quale si applica

il regime di quote, conformemente all'articolo 204, paragrafo 5, e

all'allegato X bis.

2. Ciascuno degli Stati membri produttori di cui all'allegato X bis

ripartisce la propria quota tra le fecolerie affinché la utilizzino durante le

campagne di commercializzazione considerate, in funzione delle sottoquote

assegnate a ogni fecoleria nel 2007/2008.

3. Le fecolerie non debbono concludere contratti di coltivazione con i

produttori di patate per un quantitativo di patate superiore a quello

necessario per ottenere la quota di fecola loro assegnata ai sensi del

paragrafo 2.

4. Eventuali quantitativi di fecola eccedenti la quota di cui al paragrafo

2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1

gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

Per tali quantitativi non viene pagata alcuna restituzione all'esportazione.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, una fecoleria può utilizzare, nel corso di

una campagna di commercializzazione, oltre alla quota assegnatale per

tale campagna, fino al 5 % della quota di cui dispone per la campagna

successiva. In tal caso, la quota della campagna successiva è ridotta in

proporzione.

6. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla fecola

di patate prodotta da fecolerie non soggette al paragrafo 2 del presente

articolo e che acquistano patate per le quali i produttori non beneficiano

dell'aiuto di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 del

19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di

sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune

e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

 

S e z i o n e IV

Di s p o s i z i o n i p r o c e d u r a l i

 

     Art. 85. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo,

che possono riguardare in particolare:

a) le informazioni supplementari che le imprese riconosciute di cui

all’articolo 57 devono fornire nonché i criteri per le sanzioni amministrative,

le sospensioni e il ritiro di detto riconoscimento;

b) la fissazione e la comunicazione degli importi di cui all'articolo 58 e

il prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 64;

c) le deroghe alle date fissate all’articolo 63;

d) in relazione alla sezione III bis, le fusioni, i mutamenti di proprietà e

l'avviamento o la cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie.

 

CAPO IV

Regimi di aiuto

S e z i o n e I

A i u t o a l l a t r a s f o r m a z i o n e

S o t t o s e z i o n e I

F o r a g g i e s s i c c a t i

 

     Art. 86. Imprese beneficiarie

1. L’aiuto alla trasformazione dei prodotti del settore dei foraggi

essiccati è concesso alle imprese di trasformazione di prodotti di detto

settore che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

a) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi

da essiccare. Ove un contratto sia un contratto speciale di lavorazione

di foraggi consegnati da un produttore, esso contiene una

clausola che obbliga l'impresa di trasformazione a versare al produt-

tore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione

del contratto;

b) imprese che hanno trasformato la propria produzione ovvero, in caso

di associazioni, quella dei loro soci;

c) imprese che hanno ricevuto le loro forniture da persone fisiche o

giuridiche che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da

essiccare.

2. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è versato per i foraggi essiccati che

hanno lasciato l’impianto di trasformazione e soddisfano i seguenti

requisiti:

a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l’11 e il 14 % in

funzione del modo di presentazione del prodotto;

b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza

secca, non inferiore:

i) al 15 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera a), e

lettera b), secondo trattino;

ii) al 45 % per i prodotti di cui all’allegato I, parte IV, lettera b),

primo trattino;

c) sono di qualità mercantile, sana e leale.

 

     Art. 87. Pagamento anticipato

1. Le imprese di trasformazione hanno diritto al pagamento anticipato

di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una

cauzione di 6,60 EUR/t.

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto

all’aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell’anticipo.

L’anticipo può tuttavia essere versato prima che ne venga riconosciuto il

diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di

importo pari all’anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è

costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è

diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato

accertato il diritto all’aiuto e interamente svincolata al versamento del

saldo dell’aiuto.

2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati

abbiano lasciato l’impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio

pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo stesso e l’ammontare totale

dell’aiuto dovuto all’impresa di trasformazione, fatta salva l’applicazione

dell’articolo 88, paragrafo 2.

4. Se l’ammontare dell’anticipo supera l’importo totale dovuto all’impresa

di trasformazione in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 2, il

trasformatore rimborsa all’autorità competente dello Stato membro, su

richiesta, la quota eccedente.

 

     Art. 88. Aliquota dell'aiuto

1. L’aiuto di cui all’articolo 86 è fissato a 33 EUR/t.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora in una campagna di commercializzazione

il quantitativo di foraggi essiccati per il quale viene chiesto

l’aiuto superi il quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 89,

l’aiuto per gli Stati membri in cui la produzione supera il quantitativo

nazionale garantito è ridotto mediante una diminuzione delle spese pari

al rapporto percentuale tra il superamento dello Stato membro e la

somma dei superamenti.

La diminuzione è fissata dalla Commissione a un livello tale da assicurare

che le spese di bilancio non superino il livello che sarebbe stato

raggiunto se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

 

     Art. 89. Quantitativo garantito

È fissato un quantitativo massimo garantito per singola campagna di

commercializzazione di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati e/o

essiccati al sole per il quale può essere concesso l’aiuto di cui all’articolo

86. Detto quantitativo è ripartito fra gli Stati membri interessati

come quantitativo nazionale garantito conformemente all’allegato XI,

lettera B.

 

     Art. 90. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione,

che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a) le dichiarazioni che le imprese devono presentare all’atto della domanda

di aiuto;

b) le condizioni da soddisfare per la determinazione dell’ammissibilità

all’aiuto, in particolare per quanto riguarda la tenuta della contabilità

di magazzino e altri documenti giustificativi;

c) la concessione dell’aiuto di cui alla presente sottosezione nonché

versamento dell’anticipo e lo svincolo delle cauzioni di cui all’articolo

87, paragrafo 1;

d) le condizioni e i criteri che devono soddisfare le imprese di cui

all’articolo 86 e, ove le imprese ricevano le loro forniture da persone

fisiche o giuridiche, le norme relative alle garanzie che esse devono

fornire;

e) le condizioni di riconoscimento degli acquirenti di foraggi da essiccare

che devono essere applicate dagli Stati membri;

f) i criteri per la determinazione dei requisiti di cui all’articolo 86,

paragrafo 2;

g) i criteri applicabili alla stipula dei contratti e gli elementi che essi

che devono contenere;

h) l’applicazione del quantitativo massimo garantito di cui all’articolo

89;

i) i requisiti supplementari rispetto a quelli di cui all’articolo 86, in

particolare quelli relativi al tenore di carotene e di fibra.

 

Sottosezione II

L i n o e c a n a p a d e s t i n a t i a l l a p r o d u z i o n e d i f i b r e

 

     Art. 91. Ammissibilità

1. L'aiuto per la trasformazione di lino destinato alla produzione

di fibre lunghe, di lino destinato alla produzione di fibre corte e di

canapa destinata alla produzione di fibre è concesso per le campagne di

commercializzazione da 2009/2010 a 2011/2012, al primo trasformatore

riconosciuto in funzione della quantità di fibre effettivamente ottenute

dalla paglia per la quale è stato stipulato un contratto di compravendita

con un agricoltore.

Tuttavia, nel caso in cui l’agricoltore conservi la proprietà della paglia

che fa trasformare sotto contratto da un primo trasformatore riconosciuto

e provi di aver immesso sul mercato le fibre ottenute, l’aiuto è concesso

all’agricoltore.

Nel caso in cui il primo trasformatore riconosciuto e l’agricoltore siano

la medesima persona, il contratto di compravendita è sostituito da un

impegno da parte dell’interessato ad effettuare personalmente la trasformazione.

2. Ai fini della presente sottosezione per «primo trasformatore riconosciuto» si intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di

persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal suo status giuridico

secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi membri, che è stato

riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio

sono situati i suoi impianti per la produzione di fibre di lino o di

canapa.

 

     Art. 92. Aliquota dell'aiuto

1. L’importo dell’aiuto alla trasformazione di cui all’articolo 91 è

fissato a:

a) per le fibre lunghe di lino:

— 160 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

— 200 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/2010;

nonché

— 160 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2010/2011 e

2011/2012.

b) 90 EUR/t per le campagne di commercializzazione 2009/2010,

2010/2011 e 2011/2012 per le fibre corte di lino e per le fibre di

canapa contenenti al massimo il 7,5 % di impurità e di canapuli o

capecchi.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere, in funzione degli sbocchi

tradizionali, di concedere l’aiuto anche per:

a) le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurità e di

canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 15 %;

b) le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurità e di canapuli

o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.

Nei casi previsti al secondo comma lo Stato membro accorda l’aiuto per

un quantitativo che equivale al massimo, sulla base del 7,5 % di impurità

e di canapuli o capecchi, al quantitativo prodotto.

2. I quantitativi di fibre che possono beneficiare dell’aiuto sono limitati

in funzione delle superfici che hanno formato oggetto di uno dei

contratti o degli impegni di cui all’articolo 91.

I limiti di cui al primo comma sono fissati dagli Stati membri in modo

da rispettare i quantitativi nazionali garantiti di cui all’articolo 94.

 

     Art. 93. Pagamento anticipato

Su richiesta del primo trasformatore riconosciuto, viene versato un anticipo

sull’aiuto di cui all’articolo 91 in funzione dei quantitativi di fibre

ottenute.

 

     Art. 94. Quantitativo garantito

1. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione

da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di 80 878

tonnellate per le fibre lunghe di lino che possono beneficiare dell'aiuto.

Detto quantitativo è ripartito fra alcuni Stati membri come

quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato XI,

punto A.I.

1 bis. È stabilito, per ciascuna delle campagne di commercializzazione

da 2009/2010 a 2011/2012, un quantitativo massimo garantito di

147 265 tonnellate per le fibre corte di lino e le fibre di canapa che

possono beneficiare dell'aiuto. Detto quantitativo è ripartito fra alcuni

Stati membri come quantitativo nazionale garantito conformemente all'allegato

XI, punto A.II.

2. Nel caso in cui le fibre ottenute in uno Stato membro provengano

da paglia prodotta in un altro Stato membro, i quantitativi di fibre

interessati vanno imputati al quantitativo nazionale garantito dello Stato

membro in cui la paglia è raccolta. L’aiuto è versato dallo Stato membro

il cui quantitativo nazionale garantito è imputato.

3. Ogni Stato membro può trasferire una parte del suo quantitativo

nazionale garantito di cui al paragrafo 1 al suo quantitativo nazionale

garantito di cui al paragrafo 1 bis o viceversa.

I trasferimenti di cui al primo comma sono effettuati sulla base di

un’equivalenza di una tonnellata di fibre lunghe di lino per 2,2 tonnellate

di fibre corte di lino e di fibre di canapa.

Gli importi degli aiuti alla trasformazione sono concessi al massimo per

i quantitativi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 1 bis, adeguati a

norma dei primi due commi del presente paragrafo.

 

     Art. 94 bis. Aiuto complementare

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 è concesso un

aiuto complementare al primo trasformatore riconosciuto per le superfici

coltivate a lino situate nelle zone I e II descritte nel punto A.III dell’allegato

XI e la cui produzione di paglia è oggetto:

a) del contratto di compravendita o dell’impegno di cui all’articolo 91,

paragrafo 1; nonché

b) di un aiuto alla trasformazione in fibre lunghe.

L’importo dell’aiuto complementare è fissato a 120 EUR per ettaro nella

zona I e a 50 EUR per ettaro nella zona II.

 

     Art. 95. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sottosezione,

che possono in particolare comprendere disposizioni riguardanti:

a) le condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori di cui all’articolo

91;

b) le condizioni che i primi trasformatori riconosciuti devono rispettare

per i contratti di compravendita e gli impegni di cui all’articolo 91,

paragrafo 1;

c) le condizioni che gli agricoltori devono rispettare nel caso indicato

all’articolo 91, paragrafo 1, secondo comma;

d) i criteri che le fibre lunghe di lino devono soddisfare;

e) le condizioni per la concessione dell’aiuto e il pagamento dell'anticipo,

in particolare gli elementi di prova della trasformazione della

paglia;

f) le condizioni da rispettare per la fissazione dei limiti di cui all’articolo

92, paragrafo 2.

 

Sottosezione III

F e c o l a d i p a t a t e

 

     Art. 95 bis. Premio per la fecola di patate

1. Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato

alle fecolerie, per le campagne di commercializzazione 2009/2010,

2010/2011 e 2011/2012, limitatamente al quantitativo di fecola corrispondente

alla loro quota ai sensi dell'articolo 84 bis, paragrafo 2, a

condizione che esse abbiano pagato ai produttori di patate un prezzo

minimo per la totalità delle patate necessarie a produrre il quantitativo di

fecola corrispondente alla loro quota.

2. Il prezzo minimo delle patate destinate alla fabbricazione di fecola

è fissato a 178,31 EUR/t per le campagne di commercializzazione considerate.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato alla fecoleria

e necessario per fabbricare una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato in funzione del contenuto di fecola delle

patate.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente

sottosezione.

 

     Art. 96.

     (Omissis)

 

S e z i o n e I I

Re s t i t u z i o n e a l l a p r o d u z i o n e

 

     Art. 97. Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I,

parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione

alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero

importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente

ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la

fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere b)

e c).

2. La restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissata

tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere

per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul

mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul

mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di

zucchero eccedente.

 

     Art. 98. Condizioni di concessione

La Commissione stabilisce le condizioni per la concessione delle restituzioni

alla produzione di cui alla presente sezione nonché i relativi

importi e, per quanto riguarda la restituzione alla produzione per lo

zucchero di cui all'articolo 97, i quantitativi ammissibili.

 

S e z i o n e I I I

A i u t i n e l s e t t o r e d e l l a t t e e d e i p r o d o t t i l a t t i e r o -

c a s e a r i

 

     Art. 99. Aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati

nell'alimentazione degli animali

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di

prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato,

la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte

scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati

all'alimentazione degli animali, alle condizioni e secondo le norme

di produzione determinate dalla Commissione. L'importo dell'aiuto può

essere fissato in anticipo o mediante gara.

Ai fini del presente articolo sono considerati latte scremato e latte

scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. La Commissione fissa gli importi degli aiuti sulla base del prezzo

di riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo

1, lettera e), punto ii), e dell'andamento del mercato per il latte

scremato e il latte scremato in polvere.

 

     Art. 100. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

1. In caso di formazione, o rischio di formazione, di eccedenze di

prodotti lattiero-caseari tali da provocare un grave squilibrio sul mercato,

la Commissione può decidere la concessione di un aiuto per il latte

scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati,

alle condizioni e secondo le norme di produzione determinate dalla

Commissione sia per il latte in questione che per la caseina e i caseinati

da esso ottenuti. L'importo dell'aiuto può essere fissato in anticipo o

mediante gara.

2. La Commissione fissa l'importo dell'aiuto sulla base dell'andamento

del mercato per il latte scremato in polvere e del prezzo di

riferimento del latte scremato in polvere di cui all'articolo 8, paragrafo

1, lettera e), punto ii).

L'aiuto può essere differenziato a seconda che il latte scremato sia

trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali

prodotti.

 

     Art. 101.

     (Omissis)

 

     Art. 102. Aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi

1. È concesso, a condizioni che saranno stabilite dalla Commissione,

un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di

taluni prodotti lattiero-caseari trasformati, che saranno determinati dalla

Commissione, dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice

NC 2202 90.

2. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto comunitario,

aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei

prodotti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono finanziare il

loro aiuto nazionale tramite un prelievo imposto al settore lattiero-caseario

o tramite qualsiasi altro contributo del settore stesso.

3. L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di

latte.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato

tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione.

4. L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo

di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

 

S e z i o n e IV

A i u t i a l s e t t o r e d e l l ' o l i o d i o l i v a e d e l l e o l i v e d a

t a v o l a

 

     Art. 103. Aiuti alle organizzazioni di operatori

1. La Comunità finanzia programmi di attività triennali che saranno

elaborati dalle organizzazioni di operatori di cui all'articolo 125 in uno o

più dei seguenti settori.

1 bis. Il finanziamento comunitario annuale dei programmi di attività

ammonta a:

a) 11 098 000 di EUR per la Grecia;

b) 576 000 EUR per la Francia; e

c) 35 991 000 di EUR per l'Italia.

2. Il finanziamento comunitario per i programmi di attività di cui al

paragrafo 1 è al massimo pari alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati

membri. Tale finanziamento riguarda le spese ammissibili fino a un

massimo del:

a) 100 % per le attività nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b) 100 % per investimenti in attività fisse e del 75 % per altre attività

nel settore di cui al paragrafo 1, lettera c);

c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o

Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute

di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al

paragrafo 1, lettere d) ed e), e del 50 % per le altre attività in questi

settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore

al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento comunitario.

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente

articolo e, in particolare, le procedure per l’approvazione dei programmi

di attività adottati dagli Stati membri e le tipologie di attività ammissibili

nell’ambito di tali programmi.

3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione

a norma dell’articolo 194, gli Stati membri verificano il rispetto

delle condizioni per la concessione del finanziamento comunitario.

A tal fine essi procedono ad una verifica dei programmi di attività e

predispongono un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato

in base ad un'analisi dei rischi e costituito da almeno il 30 %

all’anno delle organizzazioni di produttori e da tutte le altre organizzazioni

di operatori beneficiarie di un finanziamento comunitario a norma

del presente articolo.

 

S e z i o n e IV b i s

Aiuti nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Gr u p p i d i p r o d u t t o r i

 

     Art. 103 bis. Aiuti ai gruppi di produttori

1. Durante il periodo transitorio accordato a norma

dell'articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi

di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere

riconosciute come organizzazioni di produttori:

a) aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento

amministrativo;

b) aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare

una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento

e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui

all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità

secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento

delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli

aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per

ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata

e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto

anno:

a) al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della

produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito

all'Unione europea il 1 maggio 2004 o dopo tale data; e

b) al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della

produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o nelle isole

minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 1405/2006, del 18 settembre 2006, recante misure

specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del

Mar Egeo (1).

Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della

produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli

aiuti da versare, in un dato anno, ad un'associazione di produttori può

essere applicato un massimale.

 

Sottosezione II

F o n d i d i e s e r c i z i o e p r o g r ammi o p e r a t i v i

 

     Art. 103 ter. Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono

costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;

b) con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle

organizzazioni di produttori.

2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i

programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma

dell'articolo 103 octies.

 

     Art. 103 quater. Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o

più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti

obiettivi:

a) pianificazione della produzione;

b) miglioramento della qualità dei prodotti;

c) incremento del valore commerciale dei prodotti;

d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente,

inclusa l'agricoltura biologica;

f) prevenzione e gestione delle crisi.

(1) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e

nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in

tale contesto, prevedono le seguenti misure:

a) ritiro dal mercato;

b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c) promozione e comunicazione;

d) iniziative di formazione;

e) assicurazione del raccolto;

f) sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di

fondi comuni di investimento.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso

del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo

un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni

di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali.

In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui

contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile

all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies.

Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle

crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una

modalità escludendo l'altra.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali;

oppure

b) almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi

azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali

di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno

allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR) (1).

Qualora almeno l'80 % degli aderenti di un'organizzazione di produttori

siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di

tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione

ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite

di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire

dal 1 gennaio 2011.

5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati

soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere

l'ambiente da tali pressioni.

 

     Art. 103 quinquies. Aiuto finanziario comunitario

1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi

finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente

versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

2. L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della

produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della

produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il

4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente

per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di

cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte

di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a) è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che

partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;

b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano

ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica

ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del

24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti

agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e

sulle derrate alimentari (1), fino al 31 dicembre 2008, ed ai sensi del

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

(2), a partire dal 1 gennaio 2009;

d) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati

membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o

dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

e) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di

produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di

produttori riconosciuta;

f) è il primo programma operativo ad essere presentato da un'associazione

di organizzazioni di produttori riconosciuta;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro

in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del

20 % della produzione ortofrutticola;

h) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni

ultraperiferiche della Comunità;

i) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione

del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole.

4. La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100 % in caso di

ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della

produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori,

sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò

autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute

dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica

assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi

di sussistenza;

b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione

pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per

persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti

i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano

a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del

13.2.2008, pag. 3).

(2) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

     Art. 103 sexies. Aiuto finanziario nazionale

1. Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello

di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente

scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione,

previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni

di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore

all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1,

lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni

degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione

ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui

detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola

totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità,

su richiesta dello Stato membro interessato.

 

     Art. 103 septies. Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione

di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui

all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare,

che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento

(CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla

coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione,

che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il

progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo

174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in

materia di ambiente (1). Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti

dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti

obiettivi.

2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di

programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia

comprende i seguenti elementi:

a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e

potenziale di sviluppo;

b) giustificazione delle priorità adottate;

c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;

d) valutazione dei programmi operativi;

e) obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di

cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non

annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

(1) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in

materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).;

 

     Art. 103 octies. Approvazione dei programmi operativi

1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali

competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la

modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.

2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro

l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e

ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del

programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente

degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione

per l'anno successivo.

3. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione

di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto

finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui

all'articolo 103 quinquies.

4. L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese

sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse

azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia

o cauzione.

5. L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo

definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti

giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario

comunitario.

6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori

e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi

comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di

cinque anni.

 

Sottosezione II bis

P r o g r a m m a « F r u t t a n e l l e s c u o l e »

 

     Art. 103 octies bis. Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di

ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall’anno

scolastico 2009-2010 in poi è concesso un aiuto comunitario:

a) per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole

materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di

prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati

e delle banane; e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione,

all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano

in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per

la sua attuazione, che preveda, in particolare, il bilancio del loro programma,

compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il

gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori

pertinenti. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie

per rendere efficace il programma.

3. Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono un elenco

dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati

e delle banane ammissibili in base ai loro rispettivi programmi. Tale

elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata

dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103 nonies, lettera f). Essi

scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere

la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali.

A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di

origine comunitaria.

4. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1:

a) non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico; né

b) supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al

paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo

di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006,

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1), e nelle

regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato;

c) copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui

al paragrafo 1.

5. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno

Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di

bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati

membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno

175 000 EUR di aiuto comunitario. Gli Stati membri che partecipano

al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla

loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione

decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione

di bilancio disponibile.

6. L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per

sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta

nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che

includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma

che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del

presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche

relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai

prodotti ammissibili, l’aiuto comunitario può essere concesso a condizione

che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per

quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento

nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia

in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

7. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario,

aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati

di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi

del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un

aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento

di cui al paragrafo 2.

8. Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non pregiudica

eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo

di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa comunitaria.

9. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la

Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e

valutazione relative al programma «Frutta nelle scuole», comprese

azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

 

Sottosezione III

D i s p o s i z i o n i d i p r o c e d u r a

(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

 

     Art. 103 nonies. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,

in particolare:

a) disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui

all'articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi

degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario;

b) la proporzione e le modalità di rimborso dell'aiuto di cui

all'articolo 103 sexies, paragrafo 1;

c) disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;

d) le date per le comunicazioni e le notifiche di cui

all'articolo 103 octies;

e) disposizioni relative ai pagamenti parziali dell'aiuto finanziario comunitario

di cui all'articolo 103 octies;

f) disposizioni relative al programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo

103 octies bis, compresi un elenco dei prodotti o ingredienti

che dovrebbero essere esclusi dal programma «Frutta nelle

scuole», la ripartizione definitiva dell’aiuto fra gli Stati membri, le

modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le

strategie degli Stati membri, le misure di accompagnamento, le

azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in

rete.

 

S e z i o n e V

F o n d o c omu n i t a r i o d e l t a b a c c o

 

     Art. 104. Fondo del tabacco

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (di seguito «il

fondo») destinato al finanziamento di misure nei settori seguenti:

a) miglioramento della sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi

del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare

mediante l’informazione e l’istruzione, sostegno alla raccolta di dati

intesi a definire i modelli di consumo di tabacco e a condurre studi

epidemiologici riguardanti il tabagismo su scala comunitaria, e uno

studio sulla prevenzione del tabagismo;

b) azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio

verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di

lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori

di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività.

2. Il fondo è finanziato:

a) per il raccolto 2002 da una ritenuta del 2 % e per i raccolti 2003,

2004 e 2005 da una ritenuta del 3 % del premio di cui al titolo I del

regolamento (CEE) n. 2075/92, applicabile fino al raccolto 2005

compreso, per il finanziamento delle misure previste al paragrafo 1;

b) per gli anni civili dal 2006 al 2009 a norma dell’articolo 110 quaterdecies

del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate

dalla Commissione.

 

S e z i o n e VI

D i s p o s i z i o n i s p e c i a l i r e l a t i v e a l s e t t o r e

d e l l ’ a p i c o l t u r a

 

     Art. 105. Ambito di applicazione

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e

della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura gli Stati membri

possono predisporre un programma nazionale triennale (in seguito denominato

«programma apicolo»).

2. Gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali specifici per la

protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o

naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione

di quelli a favore della produzione o del commercio. Detti aiuti sono

notificati dagli Stati membri alla Commissione all'atto della comunicazione

dei programmi apicoli di cui all'articolo 109.

 

     Art. 106. Misure che possono beneficiare dell'aiuto

Le misure che possono essere incluse nel programma apicolo sono le

seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisicochimiche

del miele;

e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei

programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti

dell’apicoltura.

Sono escluse dal programma apicolo le azioni finanziate dal FEASR

conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1).

 

     Art. 107. Studio sulla struttura del settore dell’apicoltura a livello della

produzione e della commercializzazione

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all’articolo 108, paragrafo

1, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore

dell’apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e

della commercializzazione.

 

     Art. 108. Finanziamento

1. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli

nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

2. Le spese relative alle azioni realizzate nell'ambito dei programmi

apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni

anno.

 

     Art. 109. Consultazione

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni

professionali rappresentative e con le cooperative del settore

apicolo. Esso è presentato alla Commissione per approvazione.

 

     Art. 110. Modalità di applicazione

La Commissione fissa le modalità di applicazione della presente sezione.

 

S e z i o n e VI I

A i u t i a l s e t t o r e d e l l a b a c h i c o l t u r a

 

     Art. 111. Aiuto a favore dei bachicoltori

1. È concesso un aiuto per i bachi da seta di cui al codice NC

ex 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice

NC ex 0511 99 85, allevati nella Comunità.

2. L’aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione,

a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo

di uova da determinarsi e che l’allevamento dei bachi sia stato portato a

termine.

3. L’importo dell’aiuto per telaino messo in produzione è fissato a

133,26 EUR.

 

     Art. 112. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,

che riguardano in particolare il quantitativo minimo di uova di

cui all’articolo 111, paragrafo 2.

 

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E

ALLA PRODUZIONE

CAPO I

Norme di commercializzazione e condizioni di produzione

S e z i o n e I

N o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e

 

     Art. 113. Norme di commercializzazione

1. La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per

uno o più prodotti dei seguenti settori:

a) olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui

all'allegato I, parte VII, lettera a);

b) prodotti ortofrutticoli freschi;

c) prodotti ortofrutticoli trasformati;

d) banane;

e) piante vive.

2. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) sono stabilite tenendo conto in particolare:

i) delle caratteristiche specifiche dei prodotti in questione;

ii) della necessità di assicurare le condizioni atte ad agevolare lo

smercio di tali prodotti sul mercato;

iii) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e

trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti

ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria

e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del

prodotto;

iv) per quanto riguarda gli oli di oliva di cui all'allegato I, parte VII,

lettera a), dell'evoluzione dei metodi determinazione delle loro

caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche;

v) per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati,

delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione

economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE).

b) possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il

peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio,

il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine

e l'etichettatura.

3. Salvo ove altrimenti disposto dalla Commissione secondo i criteri

di cui al paragrafo 2, lettera a), i prodotti per i quali sono state stabilite

norme di commercializzazione possono essere commercializzati nella

Comunità solo conformemente a tali norme.

Fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla

Commissione a norma dell’articolo 194, gli Stati membri si accertano

della conformità di tali prodotti alle norme corrispondenti e comminano

le sanzioni opportune.

 

     Art. 113 bis. Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti

ortofrutticoli

1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come

prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità

sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente

articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano

a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e

l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i

quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre,

mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno

della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed

è responsabile di tale osservanza.

4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e

fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla

Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione

uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli

Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del

rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle

rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano

nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto

del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti

da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera

pratica.

 

     Art. 113 ter. Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non

superiore a dodici mesi

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e

paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui

all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate

nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età

non superiore a dodici mesi macellati il 1 luglio 2008 o successivamente,

sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi

terzi.

Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi

macellati anteriormente al 1 luglio 2008 possono continuare ad essere

commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui

all'allegato XI bis.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni

ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno

2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica

protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo

2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento

(CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

 

     Art. 114. Norme di commercializzazione per il latte e i prodotti lattierocaseari

1. I prodotti destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati

come latte e prodotti lattiero-caseari solo se sono conformi

alle definizioni e alle denominazioni di cui all’allegato XII.

2. Fatte salve le deroghe contemplate dal diritto comunitario e le

misure di protezione della sanità pubblica, il latte di cui al codice

NC 0401 destinato al consumo umano può essere commercializzato

nella Comunità solo conformemente all’allegato XIII e, in particolare,

alle definizioni di cui al punto I dello stesso.

 

     Art. 115. Norme di commercializzazione dei grassi

Fatto salvo l’articolo 114, paragrafo 1, o eventuali disposizioni adottate

nei settori veterinario e alimentare per assicurare che i prodotti siano

conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute

umana e animale, le norme di cui all’allegato XIV si applicano ai

seguenti prodotti, destinati al consumo umano, aventi un tenore di

grassi, in peso, pari o superiore al 10 % ma inferiore al 90 %:

a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b) grassi di cui al codice NC ex 1517;

c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici

NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della

sostanza secca.

Tali norme si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una

temperatura di 20° C e che possono essere spalmati.

 

     Art. 116. Norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e

delle carni di pollame

I prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame sono commercializzati

in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XIV.

 

     Art. 117. Certificazione del luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nella Comunità,

sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano

le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata

fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo

in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei

prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto

se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del

luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Nel certificato sono indicati almeno:

a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;

b) l’anno o gli anni di raccolta;

c) la varietà o le varietà.

4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati

o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l’attestato di cui

all’articolo 158, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

5. La Commissione può adottare misure in deroga al paragrafo 4:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; oppure

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è

stato rilasciato il certificato;

b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione

con detti prodotti.

 

     Art. 118. Norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli di sansa di

oliva

1. L’impiego delle descrizioni e delle definizioni degli oli di oliva e

degli oli di sansa di oliva di cui all’allegato XV è obbligatorio per la

commercializzazione nella Comunità dei prodotti in questione, nonché

nel commercio con i paesi terzi, sempreché sia compatibile con le

norme internazionali vincolanti.

2. Solo gli oli indicati all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), e

punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.

 

S e z i o n e I I

C on d i z i o n i d i p r o d u z i o n e

 

     Art. 119. Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione

può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di

formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se

tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti

in questione.

 

     Art. 120. Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine

agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato

nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

 

S e z i o n e I I I

N o r m e p r o c e d u r a l i

 

     Art. 121. Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente

capo, che possono riguardare in particolare:

a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis,

comprese le disposizioni concernenti:

i) le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;

ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la

commercializzazione e l'etichettatura;

iii) l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e

ai prodotti esportati dalla Comunità;

iv) in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di

prodotto di qualità sana, leale e mercantile;

b) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono

essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti

lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:

i) l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei

prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma,

sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;

ii) il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni

di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);

c) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo

115:

i) un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo

comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione

dagli Stati membri;

ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le

caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo

115;

iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;

iv) norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche

sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 115;

d) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione

delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il

trattamento delle uova;

iii) i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza

dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

iv) la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

v) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi,

incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione

ai centri di imballaggio;

vi) gli scambi con i paesi terzi;

vii) il metodo di allevamento;

e) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione

delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e

delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica

l'allegato XIV, parte B;

iii) i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B,

punto III.1;

iv) le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono

figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura,

la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame

destinate al consumatore finale e la denominazione di

vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della

direttiva 2000/13/CE;

v) le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato

e del tipo di allevamento;

vi) le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai

laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;

vii) le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di

assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse

e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le

indicazioni da rendere a tal riguardo;

f) con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione

e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili

da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:

i) le definizioni;

ii) la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano

uova da cova o pulcini di volatili da cortile;

iii) le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle

importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi,

nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti

dai paesi terzi;

iv) i registri a cura degli incubatoi;

v) l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può

essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;

vi) le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle

autorità competenti degli Stati membri;

vii) i documenti di accompagnamento;

g) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del

luppolo di cui all’articolo 117;

h) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;

i) con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:

i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli

Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione

in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze

tecnologiche;

ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i)

devono rispettare;

j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne

ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi

dell'articolo 113 ter:

i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione

della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente

alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

ii) l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis,

punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto

del presente regolamento.

La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata

nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.

 

CAPO II

Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e

organizzazioni di operatori

S e z i o n e I

P r i n c i p i g e n e r a l i

 

     Art. 122. Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i) luppolo;

ii) olio di oliva e olive da tavola;

iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o

più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente

alla trasformazione;

iv) bachicoltura;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o,

nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi

seguenti:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione

della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei

propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla

produzione.;

Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori

costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo

1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni

specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

 

     Art. 123. Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali

che:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse

alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei

seguenti settori:

i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

ii) settore del tabacco;

b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle

organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e

c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i

seguenti aspetti:

i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della

produzione dei propri aderenti;

ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze

del mercato e migliorare il prodotto;

iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione

e della trasformazione;

iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione

del mercato.

2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati

membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono

riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui

all'articolo 195, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le

organizzazioni interprofessionali che:

a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse

alla produzione e/o al commercio e/o alla trasformazione di prodotti

ortofrutticoli;

b) sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni

o dei gruppi che le compongono;

c) svolgono, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra

le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del

mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul

mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche

e studi di mercato;

iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per

orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno

del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con

particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione

dell'ambiente;

vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari

e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei

prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei

prodotti;

viii) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni

d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione

rispettosi dell'ambiente;

x) definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione

di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis,

criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali.

 

     Art. 124. Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle

organizzazioni interprofessionali

1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1,

non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto

nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di

produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore

menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo

comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti

(CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si

considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo

122 del presente regolamento.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti

(CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni

interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente

regolamento.

 

     Art. 125. Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono

le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni

interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di

altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le

loro associazioni.

 

S e z i o n e I b i s

Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle

organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel

settore ortofrutticolo

Sottosezione I

S t a t u t o e r i c o n o s c i m e n t o d e l l e o r g a n i z z a z i o n i d i

p r o d u t t o r i

 

     Art. 125 bis. Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo

impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione,

di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate

dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto

di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad

una sola organizzazione di produttori;

c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di

produttori in questione;

d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a

fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le

rese e le vendite dirette;

e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione

e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione

di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite,

i produttori aderenti possono:

a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale,

presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale

della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato

membro e non inferiore al 10 %;

b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori

designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di

prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile

della loro organizzazione;

c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori

designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che,

per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente

nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni

concernenti:

a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di

cui al paragrafo 1;

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento

dell'organizzazione di produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico

della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare

di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole

fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il

periodo minimo di adesione;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento

dell'organizzazione.

4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e

per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

 

     Art. 125 ter. Riconoscimento

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori

nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte

chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione

e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in

particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio

e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai

requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;

b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo

di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro,

e lo comprovi;

c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza

delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine

lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di

cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza

dell'organizzazione;

d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza

tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose

dell'ambiente;

e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario,

i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento

e la commercializzazione dei prodotti;

f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie

attività; e

g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne

qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

2. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione

di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda

corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da

parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente

capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in

caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente

regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di

concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

 

Sottosezione II

G r u p p i d i o r g a n i z z a z i o n i d i p r o d u t t o r i e Gr u p p i

d i p r o d u t t o r i

 

     Art. 125 quater. Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e

può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi

del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere,

su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere

efficacemente le suddette attività; e

b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato,

tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del

trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.

 

     Art. 125 quinquies. Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori

riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta

del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue

attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti

garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli

obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni

di produttori interessata.

 

     Art. 125 sexies. Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1

maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della

Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole

minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento

(CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in

qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita,

per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore

ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla

trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni

di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per

conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento

come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente

un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione

fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed

equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore

a cinque anni.

2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro

comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze

finanziarie probabili.

 

Sottosezione III

E s t e n s i o n e d e l l e r e g o l e a i p r o d u t t o r i i n u n a

c i r c o s c r i z i o n e e c o n o m i c a

 

     Art. 125 septies. Estensione delle regole

1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo

operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata,

per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei

produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su

richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i

produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti

all'organizzazione in questione:

a) le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

b) le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui

all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

a) siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

b) figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;

c) siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si

applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5

dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può

essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2. Ai fini della presente sottosezione, per «circoscrizione economica»

si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe

o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione

sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni

economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o

decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche

che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato

nei modi che essa reputa opportuni.

3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai

sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori

della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 %

del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo

5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o

della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino

al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal

1 gennaio 2009.

4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata

circoscrizione economica:

a) non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o

della Comunità;

b) non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai

prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto

stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione,

ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui

all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

c) non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di

prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre

2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1

gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno

il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica

in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno

il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

 

     Art. 125 octies. Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole

da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata

circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1.

La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni.

 

     Art. 125 nonies. Revoca

La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione

delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:

a) qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte

sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o

compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;

b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica

alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione

in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;

c) qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le

disposizioni della presente sottosezione.

 

     Art. 125 decies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro

interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi

presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione

di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai

produttori aderenti destinata a coprire:

a) le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui

all'articolo 125 septies, paragrafo 1;

b) le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di

promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione

a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

 

     Art. 125 undecies. Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni

di produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni

di produttori riconosciute.

 

Sottosezione IV

O r g a n i z z a z i o n i i n t e r p r o f e s s i o n a l i n e l s e t t o r e

o r t o f r u t t i c o l o

 

     Art. 125 duodecies. Riconoscimento e revoca del riconoscimento

1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere

quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo

le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta,

a condizione che:

a) esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro

interessato;

b) rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio

e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati

nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più

regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per

ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c) svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123,

paragrafo 3, lettera c);

d) non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la

commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;

e) non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate

di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano

alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto

richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività

e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione

necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla

notifica.

3. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre

mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti

documenti giustificativi;

b) effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da

parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il

riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di

irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento

e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c) revocano il riconoscimento se:

i) i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per

il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni

e alle pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo

4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a

norma della legislazione nazionale;

iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica

di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 2;

d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione,

diniego o revoca del riconoscimento.

4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli

Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività

delle organizzazioni interprofessionali.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati

membri di revocare il riconoscimento.

5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le

attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre

disposizioni del presente regolamento.

6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni,

un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute,

indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni

intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le

revoche del riconoscimento.

 

     Art. 125 terdecies. Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più

regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa

della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato

prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione

interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o

pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori,

per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori

attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di

cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa

ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della

produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei

prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno

Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri

operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve

comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti

raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

a) perseguono uno dei seguenti obiettivi:

i) conoscenza della produzione e del mercato;

ii) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria

o nazionale;

iii) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv) regole di commercializzazione;

v) regole di tutela ambientale;

vi) azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;

vii) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni

d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b) sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di

commercializzazione;

d) non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o

della Comunità.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica

se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In

tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una

campagna di commercializzazione.

4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non

sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al

paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti

fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 125 quaterdecies. Notifica e revoca

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le

regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più

regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La

Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione

informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica

relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione

delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.

 

     Art. 125 quindecies. Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una

o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a),

svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse

economico generale per gli operatori economici le cui attività

sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che

ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o

gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono

di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari

alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti,

nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate

dall'esecuzione delle azioni in questione.

 

S e z i o n e I I

N o r m e r e l a t i v e a l l e o r g a n i z z a z i o n i

i n t e r p r o f e s s i o n a l i d e l s e t t o r e d e l t a b a c c o

 

     Art. 126. Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti

1. Quando una o più delle attività di cui al paragrafo 2 sono svolte da

un’organizzazione interprofessionale riconosciuta del settore del tabacco

e sono nell’interesse economico generale degli operatori le cui attività

sono connesse a uno o più dei prodotti in questione, lo Stato membro

che ha concesso il riconoscimento, o la Commissione, senza l'assistenza

del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, qualora il riconoscimento

sia stato da essa concesso, può decidere che i singoli operatori o

le loro associazioni che non fanno parte dell’organizzazione, ma che

traggono vantaggio dalle sue attività, versano alla stessa una parte o la

totalità delle quote associative pagate dai suoi aderenti nella misura in

cui tali quote sono destinate a coprire i costi direttamente connessi alla

realizzazione di tali attività, escluse le spese amministrative di qualsiasi

tipo.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono connesse ad una delle seguenti

finalità:

a) ricerca intesa a valorizzare i prodotti, in particolare tramite nuovi

impieghi che non mettano in pericolo la salute umana;

b) studi volti a migliorare la qualità del tabacco in foglia o in colli;

c) ricerca su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l’impiego

di prodotti fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell’ambiente.

3. Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le decisioni

che intendono prendere ai sensi del paragrafo 1. Tali decisioni

possono essere applicate solo al termine di un periodo di tre mesi a

decorrere dalla data della notifica alla Commissione. Entro tale periodo

di tre mesi la Commissione può respingere in tutto o in parte il progetto

di decisione qualora l’interesse economico generale invocato non appaia

adeguatamente fondato.

4. Se le attività di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta

dalla Commissione in conformità al presente capo sono di interesse

economico generale, la Commissione notifica il proprio progetto di

decisione agli Stati membri interessati, che dispongono di un periodo

di due mesi per formulare le loro osservazioni.

 

S e z i o n e I I I

N o r m e p r o c e d u r a l i

 

     Art. 127. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente capo, in

particolare le condizioni e le procedure per il riconoscimento delle

organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e

delle organizzazioni di operatori in singoli settori, inclusi:

a) le finalità specifiche perseguite da tali organizzazioni;

b) lo statuto di tali organizzazioni;

c) le attività di tali organizzazioni;

d) le deroghe ai requisiti di cui agli articoli 122, 123 e 125;

dbis) se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori

transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori

transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle

rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;

e) se del caso, le conseguenze derivanti dal riconoscimento dello

status di organizzazione interprofessionale.

 

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 128. Principi generali

Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata

a norma di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi

sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio

doganale;

b) l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misure di effetto

equivalente.

 

     Art. 129. Nomenclatura combinata

Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento

si applicano le norme generali relative all’interpretazione

della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87

del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e

statistica ed alla tariffa doganale comune (1) (di seguito «nomenclatura

combinata»), nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 733/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 1).

tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse,

se del caso, le definizioni riportate nell'allegato III, è inserita nella tariffa

doganale comune.

 

CAPO II

Importazioni

S e z i o n e I

T i t o l i d i i m p o r t a z i o n e

 

     Art. 130. Titoli di importazione

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti a

norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le

importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori

alla presentazione di un titolo di importazione:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) sementi;

e) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui

ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19,

1522 00 31 e 1522 00 39;

f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

fbis) prodotti ortofrutticoli freschi;

fter) prodotti ortofrutticoli trasformati;

g) banane;

h) piante vive;

i) carni bovine;

j) latte e prodotti lattiero-caseari;

k) carni suine;

l) carni ovine e caprine;

m) uova;

n) carni di pollame;

o) alcole etilico di origine agricola.

2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della

necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati

e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in

questione.

 

     Art. 131. Rilascio dei titoli

I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato

che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento

nella Comunità, salvo qualora un regolamento o un altro atto del

Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate

per l’applicazione del presente capo.

 

     Art. 132. Validità

Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità.

 

     Art. 133. Cauzione

1. Salvo diversa disposizione della Commissione, il rilascio dei titoli

è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l’impegno

di importare i prodotti durante il periodo di validità del titolo.

2. Salvo in caso di forza maggiore, la cauzione resta acquisita in tutto

o in parte, se l’importazione non è realizzata entro il periodo di validità

del titolo o se è realizzata solo parzialmente.

 

     Art. 134. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,

inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello della cauzione.

 

S e z i o n e I I

P r e l i e v i e d a z i a l l ’ i m p o r t a z i o n e

 

     Art. 135. Dazi all’importazione

Salvo qualora altrimenti disposto a norma del presente regolamento, ai

prodotti di cui all’articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione

della tariffa doganale comune.

 

     Art. 136. Calcolo dei dazi all’importazione dei cereali

1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione per i prodotti

dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano)

tenero di alta qualità], 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e

1007 00 90, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento

applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato

del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile

alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore

all’aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura

combinata.

2. Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1,

per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi

rappresentativi all’importazione cif.

 

     Art. 137. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semigreggio

1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semigreggio

del codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, senza

l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a norma

dell’allegato XVII, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza

del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,

paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli

effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il

dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio

precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 1, si

tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione

per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 durante il

periodo di riferimento corrispondente, esclusi i titoli d’importazione di

riso Basmati di cui all’articolo 138.

3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il

quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione

corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

 

     Art. 138. Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all’articolo 135, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui

ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell’allegato XVIII,

beneficiano di un dazio zero all’importazione, alle condizioni fissate

dalla Commissione.

 

     Art. 139. Calcolo dei dazi all’importazione del riso semilavorato e lavorato

1. Nonostante l’articolo 135, il dazio all’importazione del riso semilavorato

o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione,

senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, a

norma dell’allegato XVII, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla

scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,

paragrafo 1, fissa un nuovo dazio applicabile nei casi in cui dai calcoli

effettuati in applicazione di tale allegato risulta necessario modificare il

dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica quello

precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi di cui all’allegato XVII, punto 2, si

tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso

semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati

nel periodo di riferimento corrispondente.

 

     Art. 140. Calcolo dei dazi all’importazione delle rotture di riso

In deroga all’articolo 135, il dazio all’importazione per le rotture di riso

di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

 

     Art. 140 bis. Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e

trasformati

1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune

dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di

tale prezzo è verificata mediante un valore all'importazione forfettario,

calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine

in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui

mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario,

su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la

verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a

fini di trasformazione.

2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore

al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine

stabilito dalla Commissione, non superiore al 10 % del valore forfettario,

è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione

determinato in base al valore all'importazione forfettario.

3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al

momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale

comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione

delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con

modalità determinate dalla Commissione.

 

     Art. 141. Dazi addizionali all’importazione

1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato

comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti

agricoli, un dazio addizionale è applicato all'aliquota di cui agli articoli

da 135 a 140 bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei

cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli

trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattierocaseari,

delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle

carni di pollame e delle banane, qualora:

a) le importazioni siano realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo

comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio

(«prezzo limite»); oppure

b) il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno superi

un determinato livello («volume limite»).

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al

mercato, definite, se del caso, come importazioni in percentuale del

consumo interno dei tre anni precedenti.

2. Non vengono applicati dazi addizionali all’importazione ove risulti

improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o nei

casi in cui gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i prezzi all’importazione sono

determinati in base ai prezzi c.i.f. all’importazione per la spedizione

considerata.

I prezzi c.i.f. all’importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi

del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato

comunitario di importazione del prodotto.

 

     Art. 142. Sospensione dei dazi all’importazione nel settore dello zucchero

La Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione

per determinati quantitativi dei prodotti seguenti al fine di garantire

l’approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di

cui all’articolo 62, paragrafo 2:

a) zucchero del codice NC 1701;

b) isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e

1702 90 30.

 

     Art. 143. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,

specificando in particolare:

a) con riguardo all’articolo 136:

i) i requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità;

ii) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

iii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli

operatori la possibilità di conoscere, prima dell’arrivo delle spedizioni

in questione, il dazio che sarà applicato;

b) con riguardo all’articolo 141, i prodotti ai quali sono applicati i dazi

addizionali all’importazione e gli altri criteri necessari a garantire

l’applicazione del paragrafo 1 di detto articolo.

 

S e z i o n e I I I

G e s t i o n e d e i c o n t i n g e n t i d i i m p o r t a z i o n e

 

     Art. 144. Contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all'articolo

1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del

trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e

gestiti dalla Commissione in base a modalità di applicazione adottate

dalla stessa.

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni

tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro

combinazione o un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande

(secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti

all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali

tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/

nuovi arrivati»).

3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno

di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità

di salvaguardarne l’equilibrio.

 

     Art. 145. Apertura di contingenti tariffari

La Commissione prevede l’apertura dei contingenti tariffari annui, all’occorrenza

adeguatamente scaglionati nel corso dell’anno, e stabilisce

il metodo di gestione da applicare.

 

     Art. 146. Disposizioni specifiche

1. Per quanto riguarda il contingente d’importazione di 54 703 tonnellate

di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 e

0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando

secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del trattato,

può prevedere che la totalità o una parte di tale contingente riguardi

quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione

di 4,375.

2. Nel caso del contingente tariffario di importazione in Spagna di

2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e

del contingente tariffario di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate

di granturco, le modalità di cui all’articolo 148 comportano

anche le disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni

di contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da

parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi

pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di

tali Stati membri.

 

     Art. 147. Aliquote tariffarie applicabili alle banane

Il presente capo si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1964/2005

del Consiglio (1).

 

     Art. 148. Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione,

in particolare in materia di:

a) garanzie riguardanti la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b) riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di

cui alla lettera a);

c) condizioni di rilascio e periodo di validità dei titoli di importazione.

(1) GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

 

S e z i o n e IV

D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i r e l a t i v e a d e t e r m i n a t i

p r o d o t t i

S o t t o s e z i o n e I

D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i r e l a t i v e a l l e

i m p o r t a z i o n i n e i s e t t o r i d e i c e r e a l i e d e l r i s o

 

     Art. 149. Importazioni di miscugli di cereali diversi

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti dai cereali di

cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), è stabilito come segue:

a) se il miscuglio è composto da due di tali cereali, il dazio all’importazione

è quello applicabile:

i) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti

almeno il 90 % del peso del miscuglio;

ii) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessuno dei due

componenti rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) quando il miscuglio è composto da più di due di tali cereali e se

molti fra questi cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso

del miscuglio, il dazio applicabile al miscuglio stesso è il più elevato

di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo dazio è identico

per due o più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio,

il dazio è quello applicabile a detto cereale.

c) in tutti i casi non coperti dalle lettere a) e b), il dazio è il più elevato

di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio stesso,

anche se questo dazio è identico per due o più cereali.

 

     Art. 150. Importazioni di miscugli di cereali e riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da un lato, da

uno o più dei cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), e,

dall’altro, da uno o più dei prodotti di cui all’allegato I, parte II,

lettere a) e b), è quello applicabile al componente soggetto al dazio

più elevato.

 

     Art. 151. Importazioni di miscugli di riso

Il dazio all’importazione applicabile ai miscugli composti, da una parte,

da riso classificabile in diversi gruppi o fasi di lavorazione oppure da

riso classificabile in uno o più diversi gruppi o fasi di lavorazione e,

dall’altra, da rotture di riso è quello applicabile:

a) al componente predominante in peso, ove tale componente rappresenti

almeno il 90 % del peso del miscuglio;

b) al componente soggetto al dazio più elevato, ove nessun componente

rappresenti almeno il 90 % del peso del miscuglio.

 

     Art. 152. Applicabilità della classificazione tariffaria

Ove il metodo di fissazione del dazio all’importazione stabilito negli

articoli da 149 a 151 non possa essere impiegato, il dazio da applicare ai

miscugli indicati in tali articoli è quello determinato dalla classificazione

tariffaria dei miscugli.

 

S o t t o s e z i o n e I I

R e g i m i r e l a t i v i a l l e i m p o r t a z i o n i p r e f e r e n z i a l i

d i z u c c h e r o

 

     Art. 153. Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione

1. È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento

di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate

per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

Durante la campagna di commercializzazione 2008/2009 il fabbisogno

tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

a) 198 748 tonnellate per la Bulgaria;

b) 296 627 tonnellate per la Francia;

c) 100 000 tonnellate per l’Italia;

d) 291 633 tonnellate per il Portogallo;

e) 329 636 tonnellate per la Romania;

f) 19 585 tonnellate per la Slovenia;

g) 59 925 tonnellate per la Finlandia;

h) 1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.

2. Il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo

1, primo comma, è aumentato di 65 000 tonnellate. Tale quantitativo

interessa lo zucchero di canna greggio ed è riservato, per la

campagna di commercializzazione 2008/2009, all'unico impianto di lavorazione

della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo.

Detto impianto di lavorazione è considerato una raffineria a

tempo pieno.

3. I titoli di importazione dello zucchero destinato alla raffinazione

sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno, a condizione che i

quantitativi in questione non superino quelli che possono essere importati

nell’ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di

cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a

tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione

per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per la campagna di commercializzazione

2008/2009 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione

successive.

4. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna

destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario

degli Stati elencati nell’allegato XIX, è sospesa per il quantitativo complementare

necessario a consentire l’adeguato approvvigionamento delle

raffinerie a tempo pieno per la campagna di commercializzazione

2008/2009.

Il quantitativo complementare è fissato dalla Commissione sulla base

del bilancio fra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui

al paragrafo 1 e la stima del fabbisogno di zucchero da destinare alla

raffinazione per la campagna di commercializzazione interessata. Tale

bilancio può essere rivisto dalla Commissione durante la campagna di

commercializzazione e può essere basato su stime forfettarie storiche

dello zucchero greggio destinato al consumo.

 

     Art. 154. Prezzo garantito

1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano

alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità

tipo proveniente:

a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui agli articoli

12 e 13 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (1);

b) dagli Stati elencati nell’allegato XIX per il quantitativo complementare

di cui all’articolo 153, paragrafo 3.

2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia

di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione

rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero

risponde alle norme previste dal regime applicabile.

 

     Art. 155. Impegni nell’ambito del protocollo sullo zucchero

La Commissione può adottare misure per garantire che lo zucchero

ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni

stabilite nel protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato

ACP-CE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India

sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono

derogare all’articolo 153 del presente regolamento.

 

     Art. 156. Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate

dalla Commissione, in particolare per conformarsi ad accordi internazionali.

Esse possono comprendere modifiche dell’allegato XIX.

 

S o t t o s e z i o n e I I I

Di s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e i m p o r t a z i o n i d i

c a n a p a

 

     Art. 157. Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nella Comunità solo se

le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni

di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) le sementi destinate alla semina di varietà di canapa di cui al codice

NC ex 1207 99 15 sono accompagnate dalla prova che il loro tasso

(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

di tetraidrocannabinolo non è superiore a quello fissato a norma

dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, di cui al

codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori

riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano

destinati alla semina.

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere

adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 194, le importazioni

nella Comunità dei prodotti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b), del

presente articolo sono oggetto di controlli intesi ad accertare che le

condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte.

3. Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive

adottate dagli Stati membri nel rispetto del trattato e degli obblighi

derivanti dall’accordo OMC sull’agricoltura.

 

S o t t o s e z i o n e I V

Di s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e i m p o r t a z i o n i d i

l u p p o l o

 

     Art. 158. Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono

essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative

almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella

Comunità od ottenuti da tali prodotti.

2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del

paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all’articolo

117 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al

paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di

luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo,

l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il

tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del

luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

L’equivalenza degli attestati è accertata secondo le modalità di applicazione

adottate dalla Commissione.

 

S e z i o n e V

S a l v a g u a r d i a e p e r f e z i o n a m e n t o a t t i v o

 

     Art. 159. Misure di salvaguardia

1. La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le

importazioni nella Comunità fatto salvo il paragrafo 3 del presente

articolo, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE)

n. 519/94 (1) e (CE) n. 3285/94 (2).

2. Salvo disposizione contraria contenuta in un qualsiasi altro atto del

Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nella Comunità

previste negli accordi internazionali conclusi a norma dell’articolo

300 del trattato sono adottate dalla Commissione a norma del

paragrafo 3 del presente articolo.

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

3. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo

195, paragrafo 1, può adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e

2 su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Se la Commissione

riceve la richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione

in proposito entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Le misure vengono notificate agli Stati membri e sono immediatamente

applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le decisioni adottate dalla

Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 entro cinque giorni lavorativi

dalla data della loro notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio e,

deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare la

decisione di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state

deferite.

4. Ove la Commissione ritenga che una misura di salvaguardia adottata

a norma dei paragrafi 1 o 2 debba essere revocata o modificata, essa

procede nel modo seguente:

a) qualora la misura sia stata adottata dal Consiglio, la Commissione

propone al Consiglio di revocarla o modificarla. Il Consiglio delibera

a maggioranza qualificata;

b) in tutti gli altri casi le misure di salvaguardia comunitarie sono

revocate o modificate dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato

di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

 

     Art. 160. Sospensione del regime di perfezionamento attivo

1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni

a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione,

su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere

totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei

settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive

da tavola, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine,

del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni

ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico

di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato

membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi

dalla data di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente

applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla

Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi

dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio.

Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare

le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state

deferite.

2. Nella misura in cui ciò è necessario per il buon funzionamento

dell'OCM, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo

37, paragrafo 2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente

il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui al

paragrafo 1.

 

CAPO III

Esportazioni

S e z i o n e I

T i t o l i d i e s p o r t a z i o n e

 

     Art. 161. Titoli di esportazione

1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di esportazione sono richiesti a

norma del presente regolamento, la Commissione può subordinare le

esportazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori

alla presentazione di un titolo di esportazione:

a) cereali;

b) riso;

c) zucchero;

d) olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda l’olio di oliva

di cui all’allegato I, parte VII, lettera a);

dbis) prodotti ortofrutticoli freschi;

dter) prodotti ortofrutticoli trasformati;

e) carni bovine;

f) latte e prodotti lattiero-caseari;

g) carni suine;

h) carni ovine e caprine;

i) uova;

j) carni di pollame;

k) alcole etilico di origine agricola.

Ai fini del primo comma, la Commissione tiene conto della necessità

dei titoli di esportazione per la gestione dei mercati interessati e, in

particolare, per il controllo delle esportazioni dei prodotti in questione.

2. Gli articoli da 131 a 133 si applicano mutatis mutandis.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione dei paragrafi 1

e 2, inclusi i periodi di validità dei titoli e il livello di garanzia.

 

S e z i o n e I I

R e s t i t u z i o n i a l l ’ e s p o r t a z i o n e

 

     Art. 162. Ambito di applicazione delle restituzioni all'esportazione

1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione sulla base

delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i

limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all’articolo

300 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i

prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione

per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati all’allegato I,

parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), da esportare

sotto forma di merci elencate nell’allegato XX e nell'allegato XXI.

Nel caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di

prodotti elencati nell’allegato XX, parte IV, le restituzioni all’esportazione

possono essere concesse solo per i prodotti elencati nell’allegato I,

parte XVI, lettere da a) a e) e g).

2. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati

nell’allegato XX e nell'allegato XXI non può essere superiore a quella

applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3. Qualora sia necessario prendere in considerazione le particolari

caratteristiche di produzione di talune bevande alcoliche ottenute dai

cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all’esportazione di

cui ai paragrafi 1 e 2 e la procedura di verifica possono essere adattati

dalla Commissione a questa particolare situazione.

 

     Art. 163. Ripartizione della restituzione all’esportazione

I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione

sono assegnati secondo il metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui

trattasi, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse

disponibili e che tiene conto dell’efficienza e della struttura

delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli

operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo,

tenuto conto delle esigenze amministrative;

c) atto ad evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

 

     Art. 164. Fissazione delle restituzioni all’esportazione

1. Le restituzioni all'esportazione sono le stesse per tutta la Comunità.

Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché

ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle

particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono

dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

2. Le restituzioni sono fissate dalla Commissione.

In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente;

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata

prima della data di applicazione del presente regolamento a norma

dell'articolo 204, paragrafo 2.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l’elenco dei prodotti per i

quali è accordata una restituzione all’esportazione e l’importo di tali

restituzioni sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. L'importo della

restituzione può tuttavia essere mantenuto allo stesso livello per più di

tre mesi e nel periodo intercorrente può, se necessario, essere adattato

dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,

paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

3. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo

conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

— sul mercato comunitario, dei prezzi del prodotto in questione e

delle sue disponibilità,

— sul mercato mondiale, dei prezzi di tale prodotto;

b) gli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato, volti a garantire

a tale mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale

sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio

prolungato tra la domanda e l’offerta sul mercato della Comunità;

d) l’aspetto economico delle esportazioni previste;

e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300

del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l’utilizzazione dei prodotti di

base comunitari nella fabbricazione di merci trasformate ai fini dell’esportazione

verso i paesi terzi e l’utilizzazione dei prodotti di paesi

terzi, che siano stati ammessi al regime di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli

dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione

della Comunità, nonché le spese d'inoltro ai paesi di destinazione;

h) la domanda sul mercato comunitario;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di

pollame, la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul

mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario

per produrre nella Comunità i prodotti di tali settori.

4. Per i settori dei cereali e del riso, la Commissione può fissare un

importo correttivo applicabile alle restituzioni all’esportazione. Tuttavia,

in caso di necessità, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di

cui all'articolo 195, paragrafo 1, può modificare gli importi correttivi.

Il primo comma può essere applicato anche ai prodotti esportati sotto

forma di merci elencate nell’allegato XX.

 

     Art. 165. Restituzioni all'esportazione per il malto immagazzinato

Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in

caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna

precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale data, si

applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il

titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata

nell'ultimo mese della campagna precedente.

 

     Art. 166. Adattamento della restituzione all’esportazione per i cereali

Salvo deroga prevista dalla Commissione, per quanto concerne i prodotti

di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), la restituzione applicabile

a norma dell’articolo 167, paragrafo 2, è adattata dalla Commissione

in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al

prezzo d’intervento, e se del caso, delle variazioni di tale prezzo.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti

elencati nell’allegato I, parte I, lettere c) e d), nonché ai prodotti di cui

all’allegato I, parte I, ed esportati sotto forma di merci indicate

nell’allegato XX, parte I. In tal caso, l'adattamento di cui al primo

comma è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente

che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità

di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato

per fabbricare le merci esportate.

 

     Art. 167. Concessione della restituzione all’esportazione

1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell’articolo 162, paragrafo 1,

lettera a), esportati come tali senza ulteriore trasformazione, sono concesse

solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2. L’importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati nel

paragrafo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo o,

a seconda del caso, quello risultante dalla gara di cui trattasi e, in caso

di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) relativamente alla destinazione indicata nel titolo; ovvero

b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla

destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile

non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul

titolo.

Al fine di evitare l’utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal

presente paragrafo, la Commissione può adottare le misure appropriate.

3. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può decidere che, nel

caso delle uova da cova e dei pulcini di un giorno, i titoli di esportazione

possono essere rilasciati a posteriori.

4. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento

(CE) n. 3448/93 del Consiglio (1), può essere deciso di applicare

i paragrafi 1 e 2 ai prodotti indicati nell’articolo 162, paragrafo 1,

lettera b), del presente regolamento.

5. La Commissione può concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i

prodotti che beneficiano di restituzioni all’esportazione nel quadro di

azioni di aiuto alimentare.

6. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

a) sono stati esportati fuori della Comunità;

b) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione

indicata nel titolo o un’altra destinazione per la quale è stata

fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

La Commissione può tuttavia prevedere deroghe a tale norma, purché

siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

7. La Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione

di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Esse possono

prevedere:

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

a) che le restituzioni siano versate solo per i prodotti di origine comunitaria;

b) che l’importo delle restituzioni per i prodotti importati sia limitato ai

dazi riscossi al momento dell’importazione, se questi sono inferiori

alla restituzione applicabile.

 

     Art. 168. Restituzioni all’esportazione di animali vivi nel settore delle carni

bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione

e il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi

sono subordinati al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa

comunitaria in merito al benessere degli animali, in particolare quelle

relative alla protezione degli animali durante il trasporto.

 

     Art. 169. Limiti delle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi

conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato è assicurato sulla scorta

dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili

ai prodotti di cui trattasi. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti

dall’accordo OMC sull’agricoltura, lo scadere di un periodo di riferimento

non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

 

     Art. 170. Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sezione sono adottate dalla

Commissione, in particolare:

a) le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili

non assegnati o non utilizzati;

b) le disposizioni in materia di qualità e che disciplinano le condizioni e

i requisiti specifici dei prodotti ammissibili alla restituzione all’esportazione;

c) le disposizioni in materia di controlli intesi a verificare che le operazioni

che danno diritto al pagamento delle restituzioni e di tutti gli

altri importi inerenti alle transazioni di esportazione si siano effettivamente

svolte e siano state eseguite correttamente, inclusi i controlli

fisici e l’esame dei documenti.

La Commissione, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo

2, del regolamento (CE) n. 3448/93, apporta all’allegato XX le

modifiche che si rivelino necessarie.

Le modalità di applicazione dell’articolo 167 per i prodotti di cui all’articolo

162, paragrafo 1, lettera b), sono tuttavia adottate secondo la

procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE)

n. 3448/93.

 

S e z i o n e I I I

G e s t i o n e d e i c o n t i n g e n t i d i e s p o r t a z i o n e n e l

s e t t o r e d e l l a t t e e d e i p r o d o t t i l a t t i e r o - c a s e a r i

 

     Art. 171. Gestione dei contingenti tariffari aperti dai paesi terzi

1. Con riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari, qualora un

accordo concluso a norma dell’articolo 300 del trattato preveda la gestione

totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese

terzo, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d’applicazione

sono adottati dalla Commissione.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti in modo da

evitare discriminazioni tra gli operatori interessati e da garantire la

completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui

trattasi applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o

un altro metodo appropriato:

a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande

(secondo il principio «primo arrivato, primo servito»);

b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti

all’atto della presentazione delle domande («metodo dell’esame simultaneo»);

c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali

tradizionali (secondo il cosiddetto metodo «produttori tradizionali/

nuovi arrivati»).

 

S e z i o n e IV

T r a t t a m e n t o s p e c i a l e a l l ’ i m p o r t a z i o n e i n p a e s i

t e r z i

 

     Art. 172. Certificati per i prodotti che beneficiano di un trattamento speciale

all’importazione in un paese terzo

1. Qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi

dalla Comunità in forza dell’articolo 300 del trattato, possono beneficiare

di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se

sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri

rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli,

un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate

dalla Commissione.

 

S e z i o n e V

D i s p o s i z i o n i p a r t i c o l a r i p e r l e p i a n t e v i v e

 

     Art. 173. Prezzi minimi all’esportazione

1. Ogni anno per ciascuno dei prodotti del settore delle piante vive di

cui al codice NC 0601 10 la Commissione può fissare uno o più prezzi

minimi all’esportazione verso i paesi terzi in tempo utile prima della

stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti sono autorizzate esclusivamente ad un

prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in

parola.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla

Commissione tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi

conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

S e z i o n e VI

P e r f e z i o n a m e n t o p a s s i v o

 

     Art. 174. Sospensione del regime di perfezionamento passivo

1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni

a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione,

su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere

totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei

settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle

carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle carni di

pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la

Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data

di ricezione della domanda.

Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente

applicabili.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla

Commissione a norma del primo comma entro cinque giorni lavorativi

dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio.

Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare

le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state

deferite.

2. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'OCM, il Consiglio,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo

2, del trattato, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso

al regime di perfezionamento passivo per i prodotti di cui al paragrafo 1.

 

PARTE IV

NORME SULLA CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

 

     Art. 175. Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81

a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti

salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi,

decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82

del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti

di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a

u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

 

     Art. 176. Eccezioni

1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi,

decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che

formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o

sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33

del trattato.

In particolare, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli

accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o

associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro

nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi

identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o

l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o

la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non

accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi

gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

2. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e sentite

le imprese o le associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra

persona fisica o giuridica che ritenga appropriato, ha competenza esclusiva,

fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare con

una decisione da pubblicare quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano

le condizioni di cui al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su

richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di

un’impresa o di un’associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo

comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale

della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese

alla protezione dei propri segreti aziendali.

 

     Art. 176 bis. Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo

1. L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi,

alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali

riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati

alla Commissione;

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni

richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli

accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa

comunitaria.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono

avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2,

lettera b).

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati

all'interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune

dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per

conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività

dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività

svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della

normativa comunitaria specifica;

e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una

parte sostanziale dei prodotti in questione.

5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2,

lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per

l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si

dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo,

alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica

della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora

quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della

deroga di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida

per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione,

di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può

in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

 

     Art. 177. Accordi e pratiche concordate nel settore del tabacco

1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi e

alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute

del settore del tabacco intesi a realizzare gli scopi di cui all’articolo

123, lettera c), del presente regolamento, a condizione che:

a) gli accordi e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elementi

richiesti, non abbia ritenuto tali accordi o pratiche concordate incompatibili

con le norme comunitarie sulla concorrenza.

Gli accordi e le pratiche concordate non possono essere applicati durante

detto periodo di tre mesi.

2. Gli accordi e le pratiche concordate sono dichiarati contrari alle

norme comunitarie sulla concorrenza quando:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati

all’interno della Comunità;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione dei

mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza che non siano indispensabili

per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti

dall’azione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi o quote, senza pregiudizio delle

misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro

dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una

parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

3. Qualora allo scadere del termine di tre mesi di cui al paragrafo 1,

lettera b), la Commissione constati che le condizioni d’applicazione del

presente capo non sono state rispettate, la Commissione adotta una

decisione in cui dichiara che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si

applica, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo

1, all’accordo o alla pratica concordata di cui trattasi.

La decisione non ha effetto prima della data in cui è notificata all’organizzazione

interprofessionale interessata, salvo che questa abbia fornito

indicazioni inesatte o si sia indebitamente valsa dell’esenzione di

cui al paragrafo 1.

 

     Art. 178. Effetto vincolante degli accordi e delle pratiche concordate sui non

aderenti del settore del tabacco

1. Le organizzazioni interprofessionali del settore del tabacco possono

chiedere che alcuni dei loro accordi o pratiche concordate siano

resi vincolanti, per un periodo limitato, per singoli operatori e associazioni

del settore economico interessato non aderenti ai rami professionali

che esse rappresentano, nelle zone in cui tali rami operano.

Ai fini dell’estensione delle loro regole, le organizzazioni interprofessionali

rappresentano almeno i due terzi della produzione e/o del commercio

in questione. Qualora la proposta estensione delle regole riguardi

un ambito interregionale, l’organizzazione dimostra di possedere una

rappresentatività minima per ciascuno dei rami raggruppati e in ognuna

delle regioni interessate.

2. Le regole per le quali è chiesta l’estensione dell'ambito sono in

vigore da almeno un anno e riguardano uno dei seguenti obiettivi:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) definizione di qualità minime;

c) utilizzazione di metodi di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente;

d) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

e) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti.

3. L’estensione delle regole è soggetta all’approvazione della Commissione.

 

     Art. 179. Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche

concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco

La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli

articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica

e pubblicazione.

 

CAPO II

Normativa sugli aiuti di Stato

 

     Art. 180. Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al

commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a

k) e lettere da m) ad u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente

regolamento.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti

erogati dagli Stati membri a norma degli articoli 44, 45, 46, 47,

48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104,

105 e 182 del presente regolamento e conformemente al presente regolamento.

 

     Art. 181. Disposizioni specifiche per il settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sono vietati gli aiuti il

cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei

prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del presente regolamento.

Sono altresì vietate le misure nazionali che consentono di attuare una

perequazione tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI,

del presente regolamento.

 

     Art. 182. Disposizioni nazionali specifiche

1. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, possono

essere accordati aiuti alla produzione e alla commercializzazione di

renne e di prodotti derivati (NC ex 0208 ed ex 0210) da parte della

Finlandia e della Svezia, laddove non ne derivi un aumento dei livelli

tradizionali di produzione.

2. Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia

può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni

quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum

pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo

in questo Stato membro.

Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una

relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.

3. Gli Stati membri che riducono la loro quota di zucchero di più del

50 % della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III

del regolamento (CE) n. 318/2006 possono accordare aiuti di Stato

temporanei nel periodo per il quale l’aiuto transitorio per i bieticoltori

è versato conformemente al titolo IV, capo 10 septies, del regolamento

(CE) n. 1782/2003. In funzione dell’applicazione da parte degli Stati

membri interessati, la Commissione decide in merito all’importo totale

degli aiuti di Stato disponibili per tale misura.

Per l’Italia l’aiuto temporaneo di cui al primo comma non supera un

totale di 11 EUR per campagna di commercializzazione e per tonnellata

di barbabietole da zucchero, da destinarsi ai bieticoltori e al trasporto

delle barbabietole.

La Finlandia può concedere ai bieticoltori un aiuto massimo di

350 EUR per ettaro e per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dal termine di ciascuna campagna di commercializzazione

gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’importo

degli aiuti di Stato effettivamente concessi in tale campagna.

4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 1, e della

prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fino al 31 dicembre

2010 la Germania può accordare aiuti nell’ambito del Monopolio tedesco

degli alcolici per i prodotti elencati nell’allegato I del trattato commercializzati

dal monopolio, dopo ulteriore trasformazione, come alcole

etilico di origine agricola. L’importo totale di questo aiuto non supera i

110 milioni di EUR l’anno.

Anteriormente al 30 giugno di ogni anno, la Germania presenta alla

Commissione una relazione sul funzionamento del regime.

5. Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel

quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di

patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre

2011.

6. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono

erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti

condizioni:

a) l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che

non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e

che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui

essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione

delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;

b) l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il

75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti

all'organizzazione di produttori in questione; e

c) entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla

Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di

Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto

l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la

relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate.

7. Gli Stati membri possono erogare fino al 31 marzo 2014 aiuti di

Stato dell'importo totale annuo corrispondente al 55 % del limite di cui

all'articolo 69, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 73/2009 agli

agricoltori del settore lattiero-caseario oltre al sostegno comunitario

concesso a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento.

Tuttavia in alcun caso l'importo totale del sostegno comunitario

a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 4 del regolamento

suddetto e gli aiuti di Stato superano il limite di cui al medesimo

articolo.

PARTE V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A SINGOLI SETTORI

 

     Art. 183. Prelievo a finalità promozionale nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari

Fatta salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato prevista

all’articolo 180 del presente regolamento, uno Stato membro può imporre

ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui

quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a

finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità,

all’ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al

miglioramento della qualità.

 

     Art. 184. Relazioni settoriali

La Commissione presenta una relazione:

1) al Consiglio, anteriormente al 30 settembre 2008, sul settore dei

foraggi essiccati elaborata sulla base di una valutazione delle dispo-

sizioni contenute nel presente regolamento e riguardante in particolare

lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi

verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile

fossile realizzati. La relazione è corredata, se necessario, di proposte

appropriate;

2) al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza triennale e per

la prima volta entro il 31 dicembre 2010, sull’attuazione delle misure

riguardanti il settore dell’apicoltura stabilite nella parte II, titolo I,

capo IV, sezione VI;

3) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre

2009, sull'applicazione della deroga di cui all'articolo 182, paragrafo

4, riguardante il Monopolio tedesco degli alcolici, compresa

una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio,

corredata di proposte appropriate;

4) al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013,

sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV,

sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni

di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi

nel settore ortofrutticolo;

5) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto

2012, sull’applicazione del programma «Frutta nelle scuole» di cui

all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate.

La relazione esamina in particolare in quale misura il

programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi

efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha

influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini;

6) Al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre

2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei

mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente

il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate.

Inoltre, una relazione analizzerà le conseguenze per i produttori

di formaggi con denominazioni d'origine protette conformemente

al regolamento (CE) n. 510/2006.

 

     Art. 185. Registrazione dei contratti nel settore del luppolo

1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità,

stipulato tra, da una parte, un produttore o un'organizzazione di produttori

e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo

designati da ciascuno Stato membro produttore.

2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti

per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente

al 1 agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati

«contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione

separata.

3. I dati registrati possono essere impiegati soltanto ai fini del presente

regolamento.

4. La Commissione stabilisce le modalità di registrazione dei contratti

per la fornitura di luppolo.

 

     Art. 186. Perturbazioni dei prezzi sul mercato interno

La Commissione può adottare le misure necessarie nelle situazioni seguenti,

qualora tali situazioni rischino di persistere, causando o minacciando

di causare in tal modo perturbazioni dei mercati:

a) per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo,

delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul

mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano

sensibilmente;

b) per quanto riguarda i prodotti dei settori delle carni suine, delle uova

e delle carni di pollame, e per quanto riguarda l'olio d'oliva, qualora i

prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino

sensibilmente.

 

     Art. 187. Perturbazioni causate dalle quotazioni o dai prezzi sul mercato

mondiale

Qualora, con riguardo ai prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello

zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le quotazioni o i prezzi

di uno o più prodotti sul mercato mondiale raggiungano un livello che

perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario

e tale situazione rischi di persistere o di aggravarsi, la Commissione

può adottare le misure appropriate per il settore interessato. In

particolare essa può sospendere in tutto o in parte i dazi all’importazione

per determinati quantitativi.

 

     Art. 188. Condizioni relative alle misure da applicare in caso di perturbazioni

e norme di attuazione

1. Le misure di cui agli articoli 186 e 187 possono essere adottate a

condizione che:

a) le altre misure ai sensi del presente regolamento appaiano insufficienti;

b) si tenga conto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma

dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

2. Le modalità di applicazione degli articoli 186 e 187 possono

essere stabilite dalla Commissione.

 

     Art. 189. Comunicazioni nel settore dell’alcole etilico

1. Con riguardo ai prodotti del settore dell’alcole etilico gli Stati

membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a) la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole

puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato;

b) il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in

ettolitri di alcole puro, ripartito tra i diversi settori di destinazione;

c) le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio

alla fine dell’anno precedente;

d) la stima della produzione dell’anno in corso.

Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare,

la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono stabilite

dalla Commissione.

2. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 e ad altre informazioni

disponibili, la Commissione senza l'assistenza del comitato di cui

all'articolo 195, paragrafo 1, redige un bilancio comunitario del mercato

dell’alcole etilico di origine agricola relativo all’anno precedente ed un

bilancio estimativo dell’anno in corso.

Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull’alcole etilico di

origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali

informazioni sono stabiliti dalla Commissione.

Ai fini del presente paragrafo con «alcole etilico di origine non agricola

» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e

2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato

nell’allegato I del trattato.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i bilanci di cui al

paragrafo 2.

 

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 190. Disposizioni finanziarie

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 e le disposizioni adottate per la sua

attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento

degli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento.

 

     Art. 191. Casi di emergenza

La Commissione stabilisce le misure necessarie e giustificabili per risolvere,

in casi di emergenza, specifici problemi pratici.

Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento,

ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

 

     Art. 192. Scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano le informazioni

necessarie per l’applicazione del presente regolamento o per il controllo

e l’analisi del mercato nonché per l’osservanza degli obblighi internazionali

inerenti ai prodotti di cui all’articolo 1.

2. La Commissione stabilisce le modalità per la determinazione delle

informazioni necessarie all’applicazione del paragrafo 1, nonché le modalità

relative alla forma, al contenuto, alla periodicità, alle scadenze e

alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei

documenti.

 

     Art. 193. Clausola di elusione

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche, nessun beneficio previsto

dal presente regolamento è concesso a favore di una persona fisica o

giuridica per la quale sia accertato che le condizioni richieste per ottenere

tali benefici sono state create artificialmente, in contrasto con gli

obiettivi del presente regolamento.

 

     Art. 194. Controlli e misure amministrative e sanzioni amministrative e loro

notifica

La Commissione determina:

a) le norme concernenti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati

membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi

derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

b) un sistema di applicazione di misure amministrative e sanzioni amministrative

ove siano rilevati casi di inadempimento degli obblighi

derivanti dall’applicazione del presente regolamento;

c) le norme in materia di recupero di pagamenti indebiti derivanti dall'applicazione

del presente regolamento;

d) le norme relative alla notifica dei controlli svolti e dei relativi risultati.

Le sanzioni amministrative di cui alla lettera b) sono graduate in funzione

della gravità, della portata, della durata e della frequenza dei casi

di inadempimento riscontrati.

 

PARTE VII

NORME DI ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni di attuazione

 

     Art. 195. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione

comune dei mercati agricoli (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano

gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE

è fissato ad un mese.

 

     Art. 196. Organizzazione del comitato

L'organizzazione delle riunioni del comitato di cui all'articolo 195 tiene

conto, in particolare, dell'ambito delle sue competenze, delle specificità

dell'argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze

adeguate.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 197. Modifiche del regolamento (CE) n. 1493/1999

Nel regolamento (CE) n. 1493/1999 gli articoli 74, 75 e 76 sono soppressi.

 

     Art. 198. Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

Nel regolamento (CE) n. 2200/96 gli articoli 46 e 47 sono soppressi.

 

     Art. 199. Modifiche del regolamento (CE) n. 2201/96

Nel regolamento (CE) n. 2201/96 gli articoli 29 e 30 sono soppressi.

 

     Art. 200. Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

Il regolamento (CE) n. 1184/2006 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006,

relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione

e al commercio di taluni prodotti agricoli»;

2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli

articoli da 81 a 86 e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del

trattato relative alla produzione o al commercio dei prodotti di cui

all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo

1, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k) e lettere da m) a

u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE)

n. 1234/2007 del Consiglio (1).

 

Art. 1 bis

Gli articoli da 81 a 86 del trattato, nonché le disposizioni adottate

per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni

dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni

e pratiche di cui all’articolo 81, paragrafo 1, e all’articolo 82 del

trattato, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui

all’articolo 1.

3) l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1. L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli

accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente

regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione na-

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

zionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi

fissati all’articolo 33 del trattato.»;

4) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

L’articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 88, paragrafo 3, prima frase,

del trattato si applicano agli aiuti accordati alla produzione o al

commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.»

 

     Art. 201. Abrogazioni

1. Fatto salvo il paragrafo 3, sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69,

(CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE)

n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE)

n. 404/93, (CE) n. 670/2003 e (CE) n. 797/2004 a decorrere

dal 1 gennaio 2008;

b) i regolamenti (CEE) n. 707/76, (CE) n. 1786/2003, (CE)

n. 1788/2003 e (CE) n. 1544/2006 a decorrere dal 1 aprile 2008;

c) i regolamenti (CEE) n. 315/68, (CEE) n. 316/68, (CEE) n. 2729/75,

(CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2763/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE)

n. 2777/75, (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 1898/87, (CEE)

n. 1906/90, (CEE) n. 2204/90, (CEE) n. 2075/92, (CEE)

n. 2077/92, (CEE) n. 2991/94, (CE) n. 2597/97 (CE)

n. 1254/1999, (CE) n. 1255/1999, (CE) n. 2250/1999, (CE)

n. 1673/2000, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 1784/2003, (CE)

n. 865/2004, (CE) n. 1947/2005, (CE) n. 1952/2005 e (CE)

n. 1028/2006 a decorrere dal 1 luglio 2008;

d) il regolamento (CE) n. 1785/2003 a decorrere dal 1 settembre 2008;

e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1 ottobre 2008;

f) i regolamenti (CEE) n. 3220/84, (CEE) n. 386/90, (CEE) n. 1186/90,

(CEE) n. 2137/92 e (CE) n. 1183/2006 a decorrere dal 1 gennaio

2009.

2. La decisione 74/583/CEE è abrogata a decorrere dal 1 gennaio

2008.

3. L'abrogazione dei regolamenti di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicate:

a) il mantenimento in vigore degli atti comunitari adottati in base a detti

regolamenti; e

b) la validità delle modifiche apportate da tali regolamenti ad altri atti

di diritto comunitario non abrogati dal presente regolamento.

 

     Art. 202. Riferimenti

I riferimenti alle disposizioni e ai regolamenti modificati o abrogati

dagli articoli da 197 a 201 si intendono fatti al presente regolamento

e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano

nell’allegato XXII.

 

     Art. 203. Norme transitorie

La Commissione può adottare le misure necessarie ad agevolare la

transizione dai regimi previsti nei regolamenti modificati o abrogati

dagli articoli da 197 a 201 a quelli istituiti dal presente regolamento.

 

     Art. 203 bis. Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e

trasformati

1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE)

n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai

produttori di taluni agrumi (1), ed aboliti dal regolamento (CE)

n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati

per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude

nel 2008.

2. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di

produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96

prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno

ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario,

apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento

entro il 31 dicembre 2010.

Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori

già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno

ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma

operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima

della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:

a) può proseguire fino alla sua scadenza; o

b) può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento;

o

c) può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai

sensi del presente regolamento.

L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai

programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla

data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano

i criteri menzionati in tali lettere.

4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai

sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale

prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento

accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano

a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento.

Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione

di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in

quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del

presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli

Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004 o

dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3,

lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di

applicazione del presente regolamento.

5. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE)

n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del

regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del

2.10.2001, pag. 6).

campagna di commercializzazione avente inizio il 1 ottobre 2008 o a

campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del

contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione

di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della

conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di

tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate

in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.

6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di

cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE)

n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento

(CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle

caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione

e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili

nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto

Stato membro.

7. Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i

prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113

e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione

stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.

8. La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione

dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE)

n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal

presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del

presente articolo.

 

     Art. 204. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Esso tuttavia si applica:

a) dal 1 luglio 2008 per quanto riguarda i settori dei cereali, delle

sementi, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del

lino e della canapa, del tabacco greggio, delle carni bovine, delle

carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova a delle carni di

pollame;

b) dal 1 settembre 2008 per quanto riguarda il settore del riso;

c) dal 1 ottobre 2008 per quanto riguarda il settore dello zucchero, ad

eccezione dell’articolo 59, che si applica a decorrere dal 1 gennaio

2008;

d) dal 1 aprile 2008 per quanto riguarda i settori dei foraggi essiccati e

della bachicoltura;

e) dal 1 agosto 2008 per quanto riguarda il settore del vino nonché

l’articolo 197;

f) dal 1 luglio 2008 per quanto riguarda il settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari, ad eccezione delle disposizioni stabilite nella

parte II, titolo I, capo III;

g) dal 1 aprile 2008 per quanto riguarda il regime di contenimento

della produzione di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III;

h) dal 1 gennaio 2009 per quanto riguarda le tabelle comunitarie di

classificazione delle carcasse di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

Gli articoli 27, 39 e 172 si applicano dal 1 gennaio 2008 e gli articoli

da 149 a 152 dal 1 luglio 2008 per tutti i prodotti interessati.

3. Nel settore dello zucchero la parte II, titolo I, si applica fino alla

fine della campagna di commercializzazione 2014/2015.

4. Le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione

di latte istituito nella parte II, titolo I, capo III, si applicano,

conformemente all’articolo 66, fino al 31 marzo 2015.

5. Per quanto riguarda la fecola di patate, le disposizioni della parte

II, titolo I, capo III, sezione III si applicano fino al termine della campagna

di commercializzazione 2011/2012 per la fecola di patate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente

applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

DEFINIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Parte I: Definizioni per il settore del riso

I. Per «risone», «riso semigreggio», «riso semilavorato», «riso lavorato», «riso a

grani tondi», «riso a grani medi», «riso a grani lunghi A o B» e «rotture di

riso» si intende:

1. a) «risone»: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b) «riso semigreggio»: il risone dal quale è stata asportata soltanto la

lolla. In questa definizione rientrano tra l’altro i tipi di riso recanti le

denominazioni commerciali «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain

» e «riso sbramato»;

c) «riso semilavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla,

parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del

pericarpo ma non quelli interni;

d) «riso lavorato»: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli

strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a

grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso

del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche

longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2. a) «riso a grani tondi»: riso i cui grani hanno una lunghezza pari o

inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore

a 2;

b) «riso a grani medi»: riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a

5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto

lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c) «riso a grani lunghi»:

i) categoria A: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un

rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii) categoria B: riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un

rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d) «misurazione dei grani»: la misurazione dei grani è effettuata su riso

lavorato in base al seguente metodo:

i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi

quelli a maturazione incompleta;

iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la

media;

iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3. «rotture di riso»: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o

inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano interno.

II. Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si

applicano le seguenti definizioni:

A. «Grani interi»: grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche

proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte

del dente.

B. «Grani spuntati»: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. «Grani rotti o rotture»: grani a cui è stata tolta una parte del volume

superiore al dente; le rotture comprendono:

— le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o

superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono

un grano intero);

— le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o

superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la

taglia minima delle grosse rotture);

— le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto

di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie

misurano 1,4 mm);

— i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter

passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono

assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati

dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. «Grani verdi»: grani a maturazione incompleta.

E. «Grani che presentano deformità naturali»: grani che mostrano deformità

naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche

tipiche della varietà.

F. «Grani gessati»: grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano

un aspetto opaco e farinoso.

G. «Grani striati rossi»: grani che presentano, secondo diverse intensità e

tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

H. «Grani vaiolati»: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore

scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come

grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali;

le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. «Grani maculati»: grani che hanno subito, in un punto ristretto della

superficie, un’evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono

essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre

considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie

hanno un’intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente

visibile ed un’ampiezza pari o superiore alla metà dei grani,

questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. «Grani gialli»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura,

una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse

colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

K. «Grani ambrati»: grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura,

un’alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale

alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

Parte II: Definizioni per il settore dello zucchero

1. «zuccheri bianchi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti

né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o

più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2. «zuccheri greggi»: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti

né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del

99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3. «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un

tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4. «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di

inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno

10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso

in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei

prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione

della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione

può essere modificata dalla Commissione;

5. «zucchero di quota», «isoglucosio di quota» e «sciroppo di inulina di

quota»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina

prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti

della quota dell’impresa;

6. «zucchero industriale»: la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data

campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al

punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui

all’articolo 62, paragrafo 2;

7. «isoglucosio industriale» e «sciroppo di inulina industriale»: la quantità di

isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna

di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei

prodotti di cui all’articolo 62, paragrafo 2;

8. «zucchero eccedente», «isoglucosio eccedente» e «sciroppo di inulina eccedente

»: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina

prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando

i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9. «barbabietole di quota»: le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10. «contratto di fornitura»: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per

la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11. «accordo interprofessionale»:

a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni

nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita,

prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da

imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro

interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori

anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le

disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella

misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da

parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di

zucchero, oppure

d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli

accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i

venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale

delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero

in uno o più stabilimenti;

12. «zucchero ACP/India»: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli

Stati elencati nell’allegato XIX ed importato nella Comunità in forza:

— del protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE,

oppure

— dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India

sullo zucchero di canna (1);

13. «raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:

— la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna

greggio di importazione, oppure

— che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero

di canna greggio di importazione nel corso della campagna di

commercializzazione 2004/2005.

Parte III: Definizioni per il settore del luppolo

1. «luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina)

del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore

verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro

sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2. «luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo

e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3. «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione

del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie,

degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4. «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il

luppolo in polvere con un solvente;

5. «prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui ai

punti da 1 a 4.

Parte IV: Definizioni per il settore delle carni bovine

1. «bovini»: gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei

codici NC ex 0102 10 e da 0102 90 05 a 0102 90 79;

2. «bovini adulti»: i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

(1) GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

Parte V: Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Ai fini dell’applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente

dalla Nuova Zelanda, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla

crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego

di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto,

nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o

tale grasso può essere frazionato.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119 sull’impiego di caseina e caseinati

nella fabbricazione di formaggi, si intende per:

a) «formaggi»: i prodotti del codice NC 0406 fabbricati nel territorio della

Comunità;

b) «caseina e caseinati»: i prodotti dei codici NC 3501 10 90 e 3501 90 90

utilizzati tal quali o in forma di miscela.

Parte VI: Definizioni per il settore delle uova

1. «uova in guscio»: le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate

o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2. «uova da cova»: le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3. «prodotti sgusciati interi»: le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi

alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4. «prodotti sgusciati separati»: i gialli d’uova di volatili da cortile, atti ad usi

alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

Parte VII: Definizioni per il settore delle carni di pollame

1. «pollame vivo»: i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185

grammi;

2. «pulcini»: i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185

grammi;

3. «pollame macellato»: i volatili morti da cortile interi, anche senza frattaglie;

4. «prodotti derivati»: i prodotti seguenti:

a) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera a);

b) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato

e le frattaglie commestibili, denominati «parti di volatili»;

c) frattaglie commestibili di cui all’allegato I, parte XX, lettera b);

d) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera c);

e) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f) prodotti di cui all’allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti dei

codici NC 1602 20 11 e 1602 20 19.

Parte VIII: Definizioni per il settore dell’apicoltura

1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera)

producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive

di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti

vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze

specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare

nei favi dell’alveare.

Le principali varietà di miele sono:

a) secondo l’origine:

i) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante;

ii) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete

da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di

piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante;

b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii) miele di favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati

di favi da esse appena costruiti o di sottili fogli cerei realizzati

unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi

anche interi;

iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele che

contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati

non contenenti covata;

vi) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi

disopercolati non contenenti covata;

vii) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non

contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato

a un massimo di 45 oC;

viii) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche

estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione

significativa dei pollini.

Per «miele per uso industriale» si intende:

a) miele adatto all’uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari

destinati ad essere successivamente lavorati e

b) che può:— avere un gusto o un odore anomali, oppure

— avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,

oppure

— essere stato surriscaldato.

2. Per «prodotti apicoli» si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la

propoli o il polline.

 

 

ALLEGATO IV

QUALITÀ TIPO DEL RISONE E DELLO ZUCCHERO

A. Il risone della qualità tipo

Il risone della qualità tipo:

a) è di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore;

b) ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani

interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), di cui la percentuale

in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e

1006 10 98

1,5 %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC

1006 10 27 e 1006 10 98:

2,0 %

grani striati rossi 1,0 %

grani vaiolati 0,50 %

grani maculati 0,25 %

grani gialli 0,02 %

grani ambrati 0,05 %

B. Qualità tipo dello zucchero

I. Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile;

b) contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

II. Qualità tipo dello zucchero bianco

1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana

omogenea, facilmente scorrevole;

b) polarizzazione minima: 99,7o;

c) umidità massima: 0,06 %;

d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2

non supera complessivamente 22, né:

— 15 per il tenore di ceneri,

— 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto

per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di

Brunswick, in appresso denominato «metodo Brunswick»,

— 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il

metodo dell'International Commission for Uniform Methods

of Sugar Analysis, in appresso denominato «metodo

Icumsa».

2. Si ha un punto:

a) per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il

metodo Icumsa a 28o Brix;

b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il

metodo Brunswick;

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata

secondo il metodo Icumsa.

3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1

sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi

elementi nel quadro delle misure di intervento.

III. Qualità tipo dello zucchero greggio

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un

rendimento del 92 %.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato

sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata

per due;

c) un'unità.

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo

di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

 

 

ALLEGATO V

TABELLE COMUNITARIE DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

DI CUI ALL'ARTICOLO 42

A. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti:

I. Definizioni

Si applicano le definizioni seguenti:

1. carcassa: il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni

di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2. mezzena: il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita

al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il

centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e

per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II. Categorie

Le carcasse di bovini sono ripartite nelle seguenti categorie:

A. carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a

due anni,

B. carcasse di altri animali maschi non castrati,

C. carcasse di animali maschi castrati,

D. carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E. carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando

successivamente:

1. la conformazione, definita quale sviluppo dei profili della carcassa

e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Designazione delle merci

S

Superiore

Tutti i profili estremamente convessi

Sviluppo muscolare eccezionale con doppia

groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi

Sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell'insieme convessi

Sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell'insieme rettilinei

Sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza

buona

Profili da rettilinei a concavi

Sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi

Sviluppo muscolare ridotto

2. Lo stato d'ingrassamento, definito quale massa di grasso all'esterno

della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato

d'ingrassamento

Descrizione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque

apparenti

Classe di stato

d'ingrassamento

Descrizione

3

mediamente

importante

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla,

quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi

di grasso all'interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente

visibili al livello della coscia e della

spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno

della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso copre abbondantemente la carcassa; rilevanti

masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle

classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza

dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate

all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con

o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il

grasso mammario.

Ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato, può essere stabilita una

presentazione diversa secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo

2.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE)

n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti

di origine animale (1), adottano le misure atte a garantire che tutte

le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono

muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato

disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE)

n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli

ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2),

siano classificate e identificate in conformità della tabella comunitaria.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono

rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle

carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

«carcassa»: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato,

intero o diviso a metà.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne

magra e ricevono la classificazione corrispondente:

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1791/2006.

Classi Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S 60 o più (*)

E 55 o più

U 50 fino a meno di 55

R 45 fino a meno di 50

O 40 fino a meno di 45

P meno di 40

(*) Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio

una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S.

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli

organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione

diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati

nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

1. se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si

scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,

2. se le esigenze tecniche lo giustificano,

3. se le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione

autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi

di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica

di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione

dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione

che non venga superato un determinato margine di errore statistico

di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato

soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono

identificate mediante marchiatura in conformità della tabella comunitaria.

C. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini «carcassa» e «mezzena» si applicano le definizioni di cui

al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni

di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine «coscia» al

punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al

punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini «quarto posteriore

».

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso

inferiore a 13 kg, la Commissione può autorizzare gli Stati membri,

senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo

1, ad utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

a) il peso della carcassa,

b) il colore della carne,

c) lo stato d'ingrassamento.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a

livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello

delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda

(sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli

organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso

sono inclusi nella carcassa.

Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni

differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.

In tal caso, le correzioni necessarie per passare da queste presentazioni

alla presentazione di riferimento sono determinate secondo la procedura

di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura

in conformità della tabella comunitaria.

 

 

ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2009/2010

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di

inulina

(4)

Belgio 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

Repubblica ceca 372 459,3

Danimarca 372 383,0

Germania 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grecia 158 702,0 0

Spagna 498 480,2 53 810,2

Francia (metropolitana) 2 956 786,7 0

Dipartimenti francesi

d'oltremare

480 244,5

Italia 508 379,0 32 492,5

Lettonia 0

Lituania 90 252,0

Ungheria 105 420,0 220 265,8

Paesi Bassi 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Polonia 1 405 608,1 42 861,4

Portogallo (continentale)

0 12 500,0

Regione autonoma

delle Azzorre

9 953,0

Romania 104 688,8 0

Slovenia 0

Slovacchia 112 319,5 68 094,5

Finlandia 80 999,0 0

Svezia 293 186,0

Regno Unito 1 056 474,0 0

TOTALE 13 336 741,2 690 440,8 0

 

 

ALLEGATO VII

QUOTE AGGIUNTIVE PER L'ISOGLUCOSIO DI CUI

ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Stati membri Quota aggiuntiva (in tonnellate)

Italia 60 000

Lituania 8 000

Svezia 35 000

 

 

ALLEGATO VII bis

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA

DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «percentuale a livello di Stato membro»: la percentuale da fissare conformemente

al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da

ridurre a livello dello Stato membro interessato;

b) «percentuale comune»: la percentuale comune fissata dalla Commissione

a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma;

c) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote oggetto di

rinuncia nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III

del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il

1 luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della

Comunità il 1 luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto

alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2. La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale

comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

 

 

ALLEGATO VII ter

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A

NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «percentuale applicabile»: la percentuale da fissare conformemente al

punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata;

b) «percentuale comune a livello di Stato membro»: la percentuale calcolata

per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

Qtà/Σ [(1 – R/K) × Q]

in cui

Qtà = la quantità da ridurre a livello dello Stato membro, di cui

all'allegato VII bis, punto 1, lettera a);

R = la rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa;

Q = la quota della stessa impresa disponibile a fine febbraio 2010;

K = la cifra calcolata secondo il disposto della lettera d);

Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna

impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando

il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

c) «rinuncia»: la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale

l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità

dell'articolo 7 e dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE)

n. 318/2006 e dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento.

d) «K» è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale

di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da

ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1,

lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento

(CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1 luglio 2006. Per gli

Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il

1 luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione

applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2. La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato

membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

 

 

ALLEGATO VII quater

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA

DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1

1. Ai fini dei calcoli di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a) «coefficiente a livello di Stato membro»: il coefficiente da fissare conformemente

al punto 2;

b) «riduzione»: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero

oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella

campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote

nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE)

n. 318/2006, nella versione applicabile il 1 luglio 2006. Per gli Stati

membri che non erano ancora membri della Comunità il 1 luglio 2006,

il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla

data di adesione alla Comunità;

c) «coefficiente»: il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo

52, paragrafo 2.

2. Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente

applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato

di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1.

 

 

ALLEGATO VIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI

ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «fusione di imprese»: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa;

b) «cessione di un’impresa»: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio

di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c) «cessione di uno stabilimento»: il trasferimento della proprietà di un’unità

tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del

prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento

della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà;

d) «affitto di uno stabilimento»: il contratto di affitto di un’unità tecnica che

comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai

fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di

commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non

porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita

nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo

l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento

può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica

impresa che produce zucchero.

II

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di

imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori

di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro

assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma

delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di

zucchero partecipanti alla fusione;

b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato

membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta

per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie,

l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di

zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la

quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta

la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che

acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente

interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara

esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa

produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro

può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione

assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le

loro barbabietole o canne.

3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate

dal paragrafo 1:

a) di un'impresa produttrice di zucchero;

b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o

più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori

interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole

o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro

può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole

o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare

queste ultime.

4. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 50, paragrafo 6, lo

Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese

produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi

interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato

membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice

di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in

affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa

che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione

di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a

norma del primo comma del presente paragrafo è annullato dallo Stato

membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto

termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo

di annullare l’adeguamento.

6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare

gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori

di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata

dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare

per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote

ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi

di produzione assorbiti.

7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie

di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da

zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di

barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione

la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese diverse

per la produzione di zucchero.

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione

di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le

quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese, che detengano

o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei

settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione

dello zucchero;

c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la

quota nell’allegato VI.

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1 ottobre e il 30 aprile dell’anno

successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna

di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1 maggio e il 30 settembre dello

stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna

di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, gli Stati membri assegnano

le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate

nella campagna di commercializzazione successiva.

VII

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla

Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui

al punto V, le quote modificate.

 

 

ALLEGATO IX

QUOTE NAZIONALI E QUANTITATIVI DELLA RISERVA SPECIALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 66

1. Quote nazionali: quantitativi (in tonnellate) per periodi di dodici mesi e per Stato membro:

Stato membro 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgio 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910

Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616

Repubblica ceca 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857

Danimarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473

Germania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750

Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049

Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236

Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757

Spagna 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445

Francia 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277

Italia 10 740 661,200 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866 11 288 542,866

Cipro 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792

Lettonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698

Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981

Lussemburgo 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310

Ungheria 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521

Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729

Paesi Bassi 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655

Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488

Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056

Portogallo 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546

Romania 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478

Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380

Slovacchia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221

Finlandia 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220

Svezia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658

Regno Unito 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

 

2. Riserva speciale per la ristrutturazione

Stato membro Tonnellate

Bulgaria 39 180

Romania 188 400

 

 

ALLEGATO X

TENORE DI RIFERIMENTO DI GRASSI DI CUI ALL'ARTICOLO 70

Stato membro g/kg

Belgio 36,91

Bulgaria 39,10

Repubblica ceca 42,10

Danimarca 43,68

Germania 40,11

Estonia 43,10

Grecia 36,10

Spagna 36,37

Francia 39,48

Irlanda 35,81

Italia 36,88

Cipro 34,60

Lettonia 40,70

Lituania 39,90

Lussemburgo 39,17

Ungheria 38,50

Paesi Bassi 42,36

Austria 40,30

Polonia 39,00

Portogallo 37,30

Romania 38,50

Slovenia 41,30

Slovacchia 37,10

Finlandia 43,40

Svezia 43,40

Regno Unito 39,70

 

 

ALLEGATO X BIS

Quote di fecola di patate di cui all'articolo 84 bis, per campagna di

commercializzazione

Stato membro (tonnellate)

Repubblica ceca 33 660

Danimarca 168 215

Germania 656 298

Estonia 250

Spagna 1 943

Francia 265 354

Lettonia 5 778

Lituania 1 211

Paesi Bassi 507 403

Austria 47 691

Polonia 144 985

Slovacchia 729

Finlandia 53 178

Svezia 62 066

TOTALE 1 948 761

 

 

ALLEGATO XI

A.I. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito per

le fibre lunghe di lino di cui all’articolo 94, paragrafo 1

Belgio 13 800

Bulgaria 13

Repubblica ceca 1 923

Germania 300

Estonia 30

Spagna 50

Francia 55 800

Lettonia 360

Lituania 2 263

Paesi Bassi 4 800

Austria 150

Polonia 924

Portogallo 50

Romania 42

Slovacchia 73

Finlandia 200

Svezia 50

Regno Unito 50

A.II. Ripartizione fra gli Stati membri, per la campagna di commercializzazione

2008/2009, del quantitativo massimo garantito per le fibre corte di

lino e per le fibre di canapa di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis

Il quantitativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1 bis, è ripartito sotto

forma di:

a) quantitativi nazionali garantiti per i seguenti Stati membri:

Belgio 10 350

Bulgaria 48

Repubblica ceca 2 866

Germania 12 800

Estonia 42

Spagna 20 000

Francia 61 350

Lettonia 1 313

Lituania 3 463

Ungheria (*) 2 061

Paesi Bassi 5 550

Austria 2 500

Polonia 462

Portogallo 1 750

Romania 921

Slovacchia 189

Finlandia 2 250

Svezia 2 250

Regno Unito 12 100

(*) Il quantitativo nazionale garantito stabilito per l’Ungheria concerne solo le

fibre di canapa.

b) 5 000 tonnellate da ripartire in quantitativi nazionali garantiti, per la

campagna di commercializzazione 2008/2009, tra Danimarca, Grecia,

Irlanda, Italia e Lussemburgo. La suddetta ripartizione è stabilita in

funzione delle superfici che formano oggetto di uno dei contratti o

degli impegni di cui all’articolo 91, paragrafo 1.

A.III. Zone ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 94 bis

Zona I

1. Il territorio dei Paesi Bassi.

2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge,

Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Disksmuide (esclusi

Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-

Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-

Waas (unicamente Meerdonk), Sint-Lauriens, Veurne e Zuienkerke.

Zona II

1. Le zone del Belgio non comprese nella zona I.

2. Le seguenti zone francesi:

— il dipartimento del Nord,

— gli arrondissements di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il

cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais,

— gli arrondissements di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento

dell’Aisne,

— l’arrondissement di Charleville-Mézières nel dipartimento delle

Ardenne.

B. Ripartizione fra gli Stati membri del quantitativo massimo garantito di

cui all'articolo 89

Stato membro Tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese

(UEBL)

8 000

Repubblica ceca 27 942

Danimarca 334 000

Germania 421 000

Grecia 37 500

Spagna 1 325 000

Francia 1 605 000

Irlanda 5 000

Italia 685 000

Lituania 650

Ungheria 49 593

Paesi Bassi 285 000

Austria 4 400

Polonia 13 538

Portogallo 30 000

Slovacchia 13 100

Finlandia 3 000

Svezia 11 000

Regno Unito 102 000

 

 

ALLEGATO XI bis

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI

DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA

DELL'ARTICOLO 113 ter

I. Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «carni» si intende l'insieme delle

carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione

umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi,

presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

II. Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici

mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente

di cui al punto VII, paragrafo 1 del presente allegato, in una delle

due categorie seguenti:

A) Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B) Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a

dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni

contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei

dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento

(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione

dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti

a base di carni bovine (*).

___________

(*) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

III. Denominazioni di vendita

1. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo

5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE.

2. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono

commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni

di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A) Per le carni ottenute da bovini della categoria V:

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio veau, viande de veau/kalfsvlees/

Kalbfleisch

Bulgaria месо от малки телета

Repubblica ceca telecí

Danimarca lyst kalvekød

Germania Kalbfleisch

Estonia vasikaliha

Grecia μοσχάρι γάλακτος

Spagna ternera blanca, carne de ternera

blanca

Francia veau, viande de veau

Irlanda veal

Italia vitello, carne di vitello

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Cipro μοσχάρι γάλακτος

Lettonia teļa gaļa

Lituania veršiena

Lussemburgo veau, viande de veau/Kalbfleisch

Ungheria borjúhús

Malta vitella

Paesi Bassi kalfsvlees

Austria kalbfleisch

Polonia cielęcina

Portogallo vitela

Romania carne de vițel

Slovenia teletina

Slovacchia teľacie mäso

Finlandia vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia ljust kalvkött

Regno Unito veal

B) Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio jeune bovin, viande de jeune bovin/

jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgaria телешко месо

Repubblica ceca hovězí maso z mladého skotu

Danimarca kalvekød

Germania Jungrindfleisch

Estonia noorloomaliha

Grecia νεαρό μοσχάρι

Spagna ternera, carne de ternera

Francia jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlanda rosé veal

Italia vitellone, carne di vitellone

Cipro νεαρό μοσχάρι

Lettonia jaunlopa gaļa

Paese di commercializzazione Denominazioni di vendita da utilizzare

Lituania Jautiena

Lussemburgo jeune bovin, viande de jeune bovin/

Jungrindfleisch

Ungheria növendék marha húsa

Malta vitellun

Paesi Bassi rosé kalfsvlees

Austria Jungrindfleisch

Polonia młoda wołowina

Portogallo vitelão

Romania carne de tineret bovin

Slovenia meso težjih telet

Slovacchia mäso z mladého dobytka

Finlandia vasikanliha/kalvkött

Svezia kalvkött

Regno Unito beef

3. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 2 possono essere

integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli

di carne o frattaglie interessati.

4. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella

di cui alla lettera A del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova

denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono

utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente

allegato.

In particolare, i termini «veau», «telecí», «Kalb», «vμοσχάρι», «ternera

», «kalv», «veal», «vitello», «vitella», «kalf», «vitela» e «teletina

» non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati

sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici

mesi.

IV. Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli

articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase

della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono

sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi

un'etichetta recante le informazioni seguenti:

a) l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda

dei casi, con la formula «età alla macellazione: sino a 8

mesi» per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto

mesi, o «età alla macellazione: da 8 a 12 mesi» per le carni

ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore

a dodici mesi;

b) la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente

allegato.

Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase

della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione

al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione

con la lettera di identificazione della categoria di cui al

punto II del presente allegato.

2. Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi

poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al

consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui

sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

V. Informazioni facoltative sull'etichetta

Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al

punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di

cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

VI. Registrazione

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni

ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al

fine di garantire la veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai

punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:

a) un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita

degli animali, solo a livello di macello;

b) un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il

collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono

all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età

alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che

figurano sull'etichetta di tali carni;

c) un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle

carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra

le entrate e le uscite.

VII. Controlli ufficiali

1. Entro il 1 luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità

competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione

dell'articolo 113 ter e del presente allegato e ne informano

la Commissione.

2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti

conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE)

n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla

salute e sul benessere degli animali (*).

3. La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica

che gli Stati membri si conformino alle disposizioni

dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

4. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente

con le autorità competenti interessate e, se del caso,

con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi

dell'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

5. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce

agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui

possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

___________

(*) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

VIII. Carni importate da paesi terzi

1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate

da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma

dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

2. Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato

comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività

al controllo dell'autorità competente designata dal paese terzo o, in

assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo

indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle

condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida

ISO/CEI 65 («Requisiti generali relativi agli organismi che procedono

alla certificazione di prodotti»).

3. L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente

garantiscono il rispetto dei requisiti dell'articolo 113 ter e

del presente allegato.

IX. Sanzioni

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può

adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati mem-

bri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione

delle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato e

adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le

sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati

membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro

il 1 luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

 

 

ALLEGATO XII

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI RELATIVE AL LATTE E AI

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DI CUI ALL'ARTICOLO 114,

PARAGRAFO 1

I. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «commercializzazione»: la detenzione o l’esposizione ai fini della

vendita, la messa in vendita, la vendita, la fornitura o qualsiasi altra

forma di immissione in commercio;

b) «denominazione»: la denominazione utilizzata in tutte le fasi della

commercializzazione.

II. Utilizzo della denominazione «latte»

1. La denominazione «latte» è riservata esclusivamente al prodotto della

secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture,

senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione «latte» può tuttavia essere utilizzata:

a) per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna

modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia

grassa è stata standardizzata ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2,

in combinato disposto con l’allegato XIII;

b) congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la

classe qualitativa, l’origine e/o l’utilizzazione prevista del latte o

per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le

modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche

si limitino all’aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti

naturali.

2. Ai sensi del presente allegato si intendono per «prodotti lattiero-caseari

» i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che

possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione,

purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente

uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le seguenti denominazioni:

i) siero di latte

ii) crema di latte o panna

iii) burro

iv) latticello

v) butteroil

vi) caseina

vii) grasso del latte anidro (MGLA)

viii) formaggio

ix) iogurt

x) kefir

xi) kumiss

xii) viili/fil

xiii) smetana

xiv) fil;

b) le denominazioni a norma dell’articolo 5 della direttiva

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo

2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

concernenti l’etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari,

nonché la relativa pubblicità (1), effettivamente utilizzate

per i prodotti lattiero-caseari.

3. La denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare

i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o

più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento

sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di

cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale

per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

4. L'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari definiti dalla Commissione

deve essere specificata quando essi non provengono dalla

specie bovina.

III. Uso delle denominazioni con riguardo ai prodotti concorrenti

1. Le denominazioni di cui al punto II del presente allegato non possono

essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui al suddetto punto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di

prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora

le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità

caratteristica del prodotto.

2. Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati al punto II

del presente allegato non possono essere utilizzati etichette, documenti

commerciale, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità,

quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 84/450/CEE

del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole

e comparativa (2), né alcuna forma di presentazione che

indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto

lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il

termine «latte» o le denominazioni di cui al punto II, paragrafo 2,

secondo comma, del presente allegato possono essere utilizzati unicamente

per descrivere le materie prime di base e per elencare gli

ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE.

IV. Elenchi di prodotti e comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco indicativo

dei prodotti che essi considerano rispondenti, nel loro territorio, ai

prodotti indicati al punto III, paragrafo 1, secondo comma.

Se del caso, gli Stati membri completano successivamente tali elenchi

e ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente

al 1 ottobre, una relazione sull’evoluzione del mercato dei

prodotti lattiero-caseari e dei prodotti concorrenti nell’ambito dell’applicazione

del presente allegato affinché essa possa riferirne al Consiglio

entro il 1 marzo dell’anno successivo.

(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(2) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

 

 

ALLEGATO XIII

COMMERCIALIZZAZIONE DEL LATTE DESTINATO AL CONSUMO

UMANO DI CUI ALL'ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2

I. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b) «latte alimentare»: i prodotti di cui al punto III destinati ad essere

venduti come tali al consumatore;

c) «tenore di materia grassa»: il rapporto in massa delle parti di materia

grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d) «tenore di materia proteica»: il rapporto in massa delle parti proteiche

del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per

6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla

massa.

II. Fornitura o cessione al consumatore finale

1. Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare

può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore

finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe

collettività.

2. Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate

al punto III del presente allegato. Tali denominazioni di vendita sono

riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle

denominazioni composte.

3. Lo Stato membro prevede misure dirette ad informare il consumatore

sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui

l’omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella

mente del consumatore.

III. Latte alimentare

1. I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a) latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a

40 oC né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b) latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto

riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle

seguenti formule:

i) latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa

corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri

possono prevedere una categoria supplementare di latte intero,

il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 %

(m/m);

ii) latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia

grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante

aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante

miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è

stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque

essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c) latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico

e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso

tra un minimo dell’1,50 % (m/m) ed un massimo

dell’1,80 % (m/m);

d) latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore

di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 %

(m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia

grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma,

lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione

che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla

confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura:

«… % di materia grassa». Tale tipo di latte non può essere designato

come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a) al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte

alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del

latte tramite un prelievo o un’aggiunta di crema o un’aggiunta di

latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b) l’arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o

vitamine;

c) la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione

in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c)

sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio,

in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri

indelebili. Tale indicazione non dispensa tuttavia dall'obbligo di

un'etichettatura nutrizionale stabilito dalla direttiva 90/496/CEE

del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale

dei prodotti alimentari (1). In caso di arricchimento con

proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore

o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, lo Stato membro può limitare o vietare le modifiche della

composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3. Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione

medio constatato per il latte crudo nella zona di origine

della raccolta;

b) avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro,

rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura

di 20 oC o l’equivalente per litro per il latte con tenore di

materia grassa diverso;

c) contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su

latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione

equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

IV. Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità per essere venduti come latte alimentare

sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

V. Si applicano le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, in particolare per

quanto concerne le disposizioni nazionali relative all’etichettatura del latte

alimentare.

VI. Controlli e sanzioni e loro notifica

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a

norma dell’articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri prendono

tutte le disposizioni necessarie per garantire il controllo dell’applicazione

del presente regolamento, sanzionare le infrazioni, prevenire e reprimere

le frodi.

Queste misure, nonché le loro eventuali modifiche, sono comunicate alla

Commissione nel mese successivo alla loro adozione.

(1) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

 

ALLEGATO XIV

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I PRODOTTI DEI

SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME DI CUI

ALL'ARTICOLO 116

A. Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie

Gallus gallus

I. Ambito di applicazione

1. Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni

relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e

pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione

alla commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte

nella Comunità, importate da paesi terzi o destinate ad essere

esportate fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte

del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova

vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o

b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella

regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può

decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono

essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale,

la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita

porta a porta» e «regione di produzione».

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

1. Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

— categoria A o «uova fresche»,

— categoria B.

2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia,

la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate

all'industria alimentare e non alimentare.

3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria

alimentare e non alimentare.

III. Stampigliatura delle uova

1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore

e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della

categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si

effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio

nel quale le uova sono consegnate.

3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato

pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui

trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i

produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il

nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

IV. Importazione di uova

1. La Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195,

paragrafo 1, procede ad una valutazione delle norme di commercializzazione

applicabili alle uova nei paesi terzi esportatori, su richiesta

del paese interessato. Tale valutazione riguarda anche le disposizioni

in materia di commercializzazione e di etichettatura, di metodi di

allevamento e di controlli, nonché l'applicazione delle stesse. Se risulta

che le disposizioni applicate offrono garanzie sufficienti quanto

all'equivalenza con la normativa comunitaria, le uova importate dai

paesi di cui trattasi sono stampigliate con un numero distintivo equivalente

al codice del produttore.

2. Se necessario, la Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui

all'articolo 195, paragrafo 1, conduce negoziati con i paesi terzi per

definire modalità appropriate che consentano di offrire le garanzie di

cui al punto 1 e per concludere accordi in materia.

3. Se non sono fornite garanzie sufficienti quanto all'equivalenza delle

disposizioni in questione, le uova importate dal paese terzo di cui

trattasi recano un codice che consente di identificare il paese d'origine

e l'indicazione che il metodo di allevamento è un metodo «non specificato».

B. Norme di commercializzazione per le carni di pollame

I. Ambito di applicazione

1. Fatta salva la parte C del presente allegato concernente le disposizioni

relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e

pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione

alla commercializzazione all'interno della Comunità, mediante attività

industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di

pollame delle seguenti specie che figurano nella parte XX

dell'allegato I:

— Gallus domesticus,

— anatre,

— oche,

— tacchini,

— faraone.

2. La presente parte non si applica:

a) alle carni di pollame destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità;

b) al pollame ad eviscerazione differita di cui al regolamento (CE)

n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli

alimenti di origine animale (1).

3. Gli Stati membri possono derogare ai requisiti del presente regolamento

nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di

pollame di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento

(CE) n. 853/2004, da parte di un produttore la cui produzione annua è

inferiore a 10 000 volatili.

II. Definizioni

Fatte salve ulteriori definizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione

della presente parte, si intende per:

1. «carni di pollame»: le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non

hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il

freddo;

2. «carni di pollame fresche»: le carni di pollame da conservare costantemente

ad una temperatura non inferiore a - 2 oC e non superiore a

+ 4 oC, non irrigidite a causa della refrigerazione. Tuttavia, gli Stati

membri possono stabilire requisiti di temperatura differenti per il

sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso

negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in

cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi

direttamente vendute al consumatore;

3. «carni di pollame congelate»: le carni di pollame che devono essere

congelate appena possibile nel quadro delle procedure normali di

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del

20.12.2006, pag. 1).

macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una

temperatura non superiore a - 12 oC. La Commissione può tuttavia

stabilire alcune tolleranze;

4. «carni di pollame surgelate»: le carni di pollame che devono essere

conservate costantemente ad una temperatura non superiore a - 18 oC,

con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del

21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1).

III. Classificazione in base alla qualità e al peso

1. Le carni di pollame sono classificate in base alla qualità nella classe

«A» o nella classe «B» in funzione della loro conformazione e dell'aspetto

della carcassa o dei tagli.

La classe A è suddivisa in A1 e A2 in conformità dei criteri determinati

dalla Commissione.

Questa classificazione tiene conto, in particolare, dello sviluppo della

carne, della presenza di grasso e dell'entità di eventuali lesioni e

contusioni.

2. Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

— fresche,

— congelate,

— surgelate.

3. Le carni di pollame congelate o surgelate e preconfezionate possono

essere classificate secondo la categoria di peso.

C. Norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da

cova e pulcini di volatili da cortile

I. Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica in relazione alla commercializzazione e al

trasporto di uova da cova e di pulcini e alla messa in incubazione di

uova da cova a fini professionali nel territorio della Comunità o a fini

commerciali.

2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione

con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza

inferiore a 1 000 uova da cova, non sono vincolati dalla presente

parte.

II. Stampigliatura e imballaggio delle uova da cova

1. Le uova da cova utilizzate per la produzione di pulcini sono stampigliate

individualmente.

2. Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo

ineccepibile, che contengono esclusivamente uova da cova della

stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili,

che provengono da un solo stabilimento.

3. L'imballaggio delle uova da cova importate da paesi terzi contiene

esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria

e dello stesso tipo di volatili dello stesso paese d'origine e dello stesso

speditore.

III. Imballaggio dei pulcini

1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei

volatili.

2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio

e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

3. I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se

sono suddivisi conformemente al punto 1. Le scatole devono contenere

esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello

stesso speditore.

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

2006/107/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 411).

 

 

ALLEGATO XV

NORME RELATIVE AI GRASSI DA SPALMARE DI CUI

ALL'ARTICOLO 115

I. Denominazioni di vendita

1. Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore

finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe

collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 115 conformi ai

requisiti indicati nell'appendice.

2. Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice,

fatto salvo il punto II, paragrafo 2, o il punto III, paragrafi 2 e 3,

del presente allegato.

Le denominazioni di vendita indicate nell'appendice sono riservate ai

prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso

tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate

per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore

in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II. Etichettatura e presentazione

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura

e la presentazione dei prodotti di cui al punto I, paragrafo 1, del

presente allegato contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita definita nell'appendice;

b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego

nella fabbricazione dei prodotti di cui all'appendice;

c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o

di altri grassi animali, in ordine di peso decrescente, all'atto dell'impiego

nella fabbricazione dei grassi composti di cui alla

parte C dell'appendice;

d) per i prodotti indicati nell'appendice la percentuale di sale deve

figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti di cui alla parte B,

punto 3, dell'appendice possono essere utilizzate quali denominazioni

di vendita le diciture «minarina» e «halvarina».

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a), può

essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la

specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o

l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi

ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili

con altre disposizioni comunitarie, in particolare con il regolamento

(CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo

alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

(1).

Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica,

fatto salvo il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del

20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche

e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

4. Il termine «vegetale» può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione

di vendita di cui alla parte B dell'appendice, a condizione

che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una

tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale.

Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie

vegetale.

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono facilmente comprensibili

ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente

visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),

possono essere introdotte dalla Commissione misure particolari per

talune forme di pubblicità.

III. Terminologia

1. La dicitura «tradizionale» può essere utilizzata congiuntamente alla

denominazione «burro» prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice

quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di

latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine «crema di latte o panna» designa

il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in

acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2. Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che

enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da

quello ivi indicato.

3. In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:

a) le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito» per i prodotti indicati

nell'appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41 % e

non superiore al 62 %;

b) le diciture «a basso tenore di grassi», «light» o «leggero» per i

prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore

o pari al 41 %.

Le diciture «a tenore di grassi» o «alleggerito», «a basso tenore di

grassi», «light» o «leggero» possono, tuttavia, sostituire rispettivamente

i termini «tre quarti» e «metà» di cui all'appendice.

IV. Disposizioni nazionali

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente allegato, gli Stati membri

possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono

livelli di qualità diversificati. Esse consentono la valutazione

dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in

particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche

dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà assicurano che i

prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle

presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie,

le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità

ai suddetti criteri.

2. Le denominazioni di vendita di cui al punto II, paragrafo 1, lettera a),

possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del

prodotto in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo

dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, secondo

comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo

si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e

frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato

membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del

medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco

degli enti da essi designati.

V. Prodotti importati

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi alle disposizioni

del presente allegato nei casi previsti al punto I, paragrafo 1.

VI. Sanzioni

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dalla Commissione a

norma dell'articolo 194, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare

in caso di violazione dell'articolo 115 e del presente allegato e,

eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione e ne

informano la Commissione.

Appendice dell'allegato XV

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di

grassi

A. Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,

principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte

e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante

essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie

alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire,

totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1. Burro Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell’80 %, ma inferiore al

90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del

2 %.

2. Burro tre quarti (*) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del

62 %.

3. Burro metà (**) Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del

41 %.

4. Grasso lattiero da spalmare

X %

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

B. Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,

principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o

animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di

grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.

1. Margarina Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi

pari o superiore all’80 %, ma inferiore al 90 %

2. Margarina tre quarti (***) Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi

minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3. Margarina metà (****) Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi

minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4. Grasso da spalmare X % Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di

grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di

grassi

C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile,

principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o

animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di

grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.

1. Mélange Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un

tenore minimo di grassi dell’80 % e inferiore al 90 %.

2. Tre quarti mélange (*****) Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un

tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3. Metà mélange (******) Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un

tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4. Miscela di grassi da spalmare

X %

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i

seguenti tenori di grassi:

— inferiori al 39 %,

— superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

— superiori al 62 % ed inferiori all’80 %.

(*) Corrispondente in lingua danese a «smør 60».

(**) Corrispondente in lingua danese a «smør 40».

(***) Corrispondente in lingua danese a «margarine 60».

(****) Corrispondente in lingua danese a «margarine 40».

(*****) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 60».

(******) Corrispondente in lingua danese a «blandingsprodukt 40».

Nota: i grassi lattieri dei prodotti menzionati nell’appendice possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.

 

 

ALLEGATO XVI

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI

OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 118

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o

altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che

non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione,

dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante

solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi

di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni

seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al

massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a

quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al

massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a

quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è

superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a

quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un

tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per

100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa

categoria.

3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI

DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva

vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso

in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche

conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante

processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante,

fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso

la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un

tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per

100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa

categoria.

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva

vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera,

espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

 

 

ALLEGATO XVI bis

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE

ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI

ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies

1. Regole relative alla conoscenza della produzione

a) dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente

per varietà;

b) dichiarazione delle coltivazioni avviate;

c) dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente

per varietà;

d) dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto,

per prodotto e possibilmente per varietà;

e) dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili,

per varietà;

f) informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2. Regole di produzione

a) scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto

prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);

b) diradamento dei frutteti.

3. Regole di commercializzazione

a) rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della

commercializzazione;

b) rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c) regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura

nella prima fase di immissione sul mercato;

d) indicazione dell'origine del prodotto.

4. Regole di tutela dell'ambiente

a) regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;

b) regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di

difesa delle colture;

c) regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di

fertilizzanti negli ortofrutticoli;

d) regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

e) regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5. Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della

prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater,

paragrafo 2, lettera c).

 

 

ALLEGATO XVII

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 137

E 139

1. Dazi all’importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi

non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo

137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non

raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo

137, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi

sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo

137, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e inferiori

o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del

15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono

superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137,

paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e inferiori o pari

allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi

sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo

137, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate

durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono

superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 137,

paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %.

2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato

effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena

conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato

effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione

sono superiori a 182 239 tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato

effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena

conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato

effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione

non sono superiori a 182 239 tonnellate.

 

 

ALLEGATO XVIII

VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 138

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tipo-3 (Dehradun)

 

 

ALLEGATO XIX

STATI DI CUI ALL'ARTICOLO 153, PARAGRAFO 3,

ALL'ARTICOLO 154, PARAGRAFO 1, LETTERA b), E

ALL'ALLEGATO III, PARTE II, PUNTO 12

Barbados

Belize

Costa d’Avorio

Repubblica del Congo

Figi

Guyana

India

Giamaica

Kenia

Madagascar

Malawi

Maurizio

Mozambico

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis — Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzania

Trinidad e Tobago

Uganda

Zambia

Zimbabwe

 

 

ALLEGATO XX

ELENCO DELLE MERCI DEI SETTORI DEI CEREALI, DEL RISO,

DELLO ZUCCHERO, DEL LATTE E DELLE UOVA AI FINI

DELL’ARTICOLO 26, LETTERA a), PUNTO ii), E AI FINI DELLA

CONCESSIONE DELLE RESTITUZIONI DI CUI ALLA PARTE III,

CAPO III, SEZIONE II

(Omissis)

 

 

ALLEGATO XXI

ELENCO DI DETERMINATE MERCI CONTENENTI ZUCCHERO AI

FINI DELLA CONCESSIONE DELLE RETRIBUZIONI DI CUI ALLA

PARTE III, CAPO III, SEZIONE II

I prodotti elencati nell'allegato I, parte X.

 

 

ALLEGATO XXII

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 202

1. Regolamento (CEE) n. 234/68

Regolamento (CEE) n. 234/68 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2 Articolo 54

Articoli 3, 4 e 5 Articolo 113

Articolo 6 —

Articolo 7 Articolo 173

Articolo 8 Parte III, capo II, sezione I

Articolo 9 Articolo 135

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 10 bis Articolo 159

Articolo 11 Articolo 180

Articolo 12 —

Articolo 13 Articolo 195

Articolo 14 Articolo 195

Articolo 15 —

Articolo 16 —

Articolo 17 —

Articolo 18 —

2. Regolamento (CEE) n. 827/68

Regolamento (CEE) n. 827/68 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera u)

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 129

Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 128

Articolo 3 Articolo 159

Articolo 4 —

Articolo 5, primo comma Articolo 180

Articolo 5, secondo comma Articolo 182, paragrafo 1

Articolo 6 Articolo 195

Articolo 7 —

Articolo 8 —

Articolo 9 —

 

3. Regolamento (CEE) n. 2729/75

Regolamento (CEE) n. 2729/75 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 149

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 150

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 151

Articolo 3 Articolo 152

4. Regolamento (CEE) n. 2759/75

Regolamento (CEE) n. 2759/75 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera q)

Articolo 2 Articolo 54

Articolo 3, primo comma, primo

trattino

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, primo comma, secondo

trattino

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 3, secondo comma —

Articolo 3, terzo comma Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 2 Articoli 17 e 37

Articolo 4, paragrafo 3 —

Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 42

Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 17 e articolo 37, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 43, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 6, terzo trattino Articolo 43

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 24

Articolo 5, paragrafo 4, lettera a) Articolo 43, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, lettera b) Articolo 24, paragrafo 1, e articolo

31, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, lettera c) Articolo 43

Articolo 6 Articolo 25

Articolo 7, paragrafo 1 —

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 43

Articolo 8, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 130 e articolo 161, paragrafo

1

Articolo 8, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 9 Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141

Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 143

 

Regolamento (CEE) n. 2759/75 Presente regolamento

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 148

Articolo 12 Articolo 186, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 13, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 170

Articolo 13, paragrafi da 6 a 10 Articolo 167

Articolo 13, paragrafo 11 Articolo 169

Articolo 13, paragrafo 12 Articolo 170

Articolo 14 Articoli 160 e 174

Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 16 Articolo 159

Articolo 19 —

Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 44

Articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46

Articolo 21 Articolo 180

Articolo 22 Articolo 192

Articolo 24 Articolo 195

Articolo 25 —

Articolo 26 —

Articolo 27 —

5. Regolamento (CEE) n. 2771/75

Regolamento (CEE) n. 2771/75 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo

comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 4 Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148

Articolo 7 Articolo 186, lettera b)

 

Regolamento (CEE) n. 2771/75 Presente regolamento

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 8, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 11 Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 12 Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 13 Articolo 170

Articolo 9 Articolo 160

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 11 Articolo 159

Articolo 13 —

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3 Articolo 46

Articolo 15 Articolo 192

Articoli 16 e 17 Articolo 195

Articolo 18 —

Articolo 19 Articolo 180

Articolo 20 —

Articolo 21 —

6. Regolamento (CEE) n. 2777/75

Regolamento (CEE) n. 2777/75 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera t)

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 54

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 116

Articolo 3, paragrafo 1, primo

comma

Articoli 130 e 161

Articolo 3, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 4 Articolo 135

Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 141

Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 143

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148

Articolo 7 Articolo 186, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 163

 

Regolamento (CEE) n. 2777/75 Presente regolamento

Articolo 8, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 8, paragrafo 5 Articolo 170

Articolo 8, paragrafi da 6 a 10 Articolo 167

Articolo 8, paragrafo 11 Articolo 169

Articolo 8, paragrafo 12 Articolo 170

Articolo 9 Articoli 160 e 174

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 11 Articolo 159

Articolo 13 —

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) Articolo 44

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) Articolo 45

Articolo 14, paragrafi 2 e 3 Articolo 46

Articolo 15 Articolo 192

Articoli 16 e 17 Articolo 195

Articolo 18 —

Articolo 19 Articolo 180

Articolo 20 —

Articolo 21 —

7. Regolamento (CEE) n. 2782/75

Regolamento (CEE) n. 2782/75 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 121, lettera f), punto i)

Articolo 2 Allegato XIV, punt° C.I

Articolo 3 Articolo 121, lettera f), punto ii)

Articolo 4 Articolo 192

Articolo 5 Allegato XIV, punt° C.II, e articolo

121, lettera f), punto iii)

Articolo 6 Allegato XIV, punt° C.II, paragrafo

3, e articolo 121, lettera f),

punto iii)

Articolo 7 Articolo 12, lettera f), punto iv)

Articolo 8 Articolo 121, lettera f), punto v)

Articolo 9 Articolo 121, lettera f), punto vi)

Articolo 10 Articolo 192

Articolo 11 Allegato XIV, punt° C.III, paragrafi

1 e 2

Articolo 12 Allegato XIV, punt° C.III, paragrafo

3, e articolo 121, lettera f),

punto iii)

Articolo 13 Articolo 121, lettera f), punto vii)

Articolo 14 Articolo 121, lettera f)

Articolo 15 Articolo 121, lettera f)

Articolo 16 Articoli 192 e 194

Articolo 17 Articolo 121, lettera f)

 

8. Regolamento (CEE) n. 707/76

Regolamento (CEE) n. 707/76 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 122

Articoli 2 e 3 Articolo 127

9. Regolamento (CEE) n. 1055/77

Regolamento (CEE) n. 1055/77 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 39, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2 Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 3 Articolo 39, paragrafi 6 e 7

Articolo 4 Articolo 43

Articolo 5 Articolo 39, paragrafo 1, secondo

comma

10. Regolamento (CEE) n. 2931/79

Regolamento (CEE) n. 2931/79 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 172

11. Regolamento (CEE) n. 3220/84

Regolamento (CEE) n. 3220/84 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 42, paragrafo 1, primo

comma, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, primo

comma

Articolo 1, paragrafo 2, secondo

comma

Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 1, primo

comma

Allegato V, lettera B, punti I e III

Articolo 2, paragrafo 1, secondo

comma

Allegato V, lettera B, punto III

Articolo 2, paragrafo 2, e paragrafo

3, primo comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo

comma

Articolo 43

Articolo 2, paragrafo 3, terzo comma Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo

1

Articolo 3, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 43 e allegato V, lettera B,

punto II

Articolo 3, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 43

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma Allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo

2

Articolo 3, paragrafi 2 e 3 Allegato V, lettera B, punto II

Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 43, lettera m), punto iv)

Articoli 4 e 5 Articolo 43, lettera m)

 

12. Regolamento (CEE) n. 1898/87

Regolamento (CEE) n. 1898/87 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato

disposto con l’allegato XII,

punto I

Articolo 2 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato

disposto con l’allegato XII,

punto II

Articolo 3 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato

disposto con l’allegato XII,

punto III

Articolo 4, paragrafi 1 e 3 Articolo 114, paragrafo 1, in combinato

disposto con l’allegato XII,

punto IV

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 121

13. Regolamento (CEE) n. 3730/87

Regolamento (CEE) n. 3730/87 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 2 Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 3 Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 4 Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 5 —

Articolo 6 Articolo 43

14. Regolamento (CEE) n. 1186/90

Regolamento (CEE) n. 1186/90 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1, primo

comma

Allegato V, lettera A, punto V,

primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera a) Articolo 43, lettera m)

Articolo 2, lettera b) Articolo 43, lettera m), punto iii)

Articolo 3 Articolo 194

15. Regolamento (CEE) n. 1906/90

Regolamento (CEE) n. 1906/90 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo

1

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 121, lettera e), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 3 Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo

2

Articolo 1, paragrafo 3 bis Allegato XIV, lettera B, punto I, paragrafo

3

Articolo 2, paragrafo 1 Allegato XIV, lettera B, punto II,

paragrafo 1

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4 Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 2, paragrafi da 5 a 7 Allegato XIV, lettera B, punto II,

paragrafi 2, 3 e 4

 

Regolamento (CEE) n. 1906/90 Presente regolamento

Articolo 2, paragrafo 8 Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafi 1 e 2 Allegato XIV, lettera B, punto III,

paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3 Allegato XIV, lettera B, punto III,

paragrafo 3, e articolo 121, lettera e)

Articolo 4 Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 Articolo 121, lettera e), punto iv)

Articolo 5, paragrafo 6 Articolo 121, lettera e), punto v), e

articolo 194

Articolo 6 Articolo 121, lettera e), punto vi)

Articolo 7 Articolo 121, lettera e), punto vii), e

articolo 194

Articolo 8 Articoli 192 e 194

Articolo 9 Articolo 121, lettera e)

Articolo 10 Articolo 194

Articolo 11 Articolo 192

16. Regolamento (CEE) n. 2204/90

Regolamento (CEE) n. 2204/90 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 119

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 121, lettera i)

Articolo 2 Articolo 119, in combinato disposto

con l’allegato III, parte V, punto 2

Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 121, lettera i), e articolo 194

Articolo 3, paragrafo 2 Articoli 192 e 194

Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 194

Articolo 4 —

Articolo 5 Articolo 121

17. Regolamento (CEE) n. 2075/92

Regolamento (CEE) n. 2075/92 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 13 Articolo 104, paragrafi 1 e 2

Articolo 14 bis Articolo 104, paragrafo 3

Articolo 15 Articolo 135

Articolo 16, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 16 bis Articolo 159

Articolo 17 Articolo 194

Articolo 18 Articolo 180

Articolo 20 —

Articolo 21 Articolo 192

Articoli 22 e 23 Articolo 195

Articolo 24 —

 

18. Regolamento (CEE) n. 2077/92

Regolamento (CEE) n. 2077/92 Presente regolamento

Articoli 1 e 2 e articolo 4, paragrafo

1

Articolo 123

Articolo 3, articolo 4, paragrafi 2 e

3, e articoli 5 e 6

Articolo 127

Articolo 7 Articolo 177

Articolo 8 Articolo 178

Articolo 9 Articolo 127

Articolo 10 Articolo 126

Articoli 11 e 12 Articolo 127

19. Regolamento (CEE) n. 2137/92

Regolamento (CEE) n. 2137/92 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 42, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 2, primo comma, lettera a) Allegato V, lettera C, punti I e IV

Articolo 2, primo comma, lettera b) Allegato V, lettera C, punto I

Articolo 2, secondo comma Allegato V, lettera C, punto IV, secondo

comma

Articolo 3, paragrafo 1 Allegato V, lettera C, punto II

Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo

comma

Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo

1

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma Allegato V, lettera C, punto III, paragrafo

2, e articolo 43, lettera m)

Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafo 2 Allegato V, lettera C, punto V

Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 43, lettera m)

Articolo 5 Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 6 Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 1 —

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 43, lettera m)

Articolo 7, paragrafo 3 —

Articolo 9 —

20. Regolamento (CEE) n. 404/93

Regolamento (CEE) n. 404/93 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2 Articolo 113, paragrafi 1 e 2

Articolo 3 Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 4 Articoli 121 e 194

Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 141

Articolo 15, paragrafo 5 Articolo 143

 

Regolamento (CEE) n. 404/93 Presente regolamento

Articolo 21 Articolo 128

Articolo 22 Articolo 129

Articolo 23 Articolo 159

Articolo 24 Articolo 180

Articolo 27 Articolo 195

Articolo 28 —

Articolo 29 Articolo 192

 

20 bis. Regolamento (CEE) n. 1868/94

Regolamento (CEE) n. 1868/94 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo

2, primo comma

Articolo 84 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4 Articolo 84 bis, paragrafo 3

Articolo 4 bis Articolo 95 bis, paragrafo 2

Articolo 5 Articolo 95 bis, paragrafo 1

Articolo 6 Articolo 84 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 7 Articolo 84 bis, paragrafo 6

Articolo 8 Articolo 85, lettera d), e

articolo 95 bis, paragrafo 3

 

21. Regolamento (CE) n. 2991/94

Regolamento (CE) n. 2991/94 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 115

Articolo 2 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto I

Articolo 3 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto II

Articolo 4 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto III, paragrafo

1

Articolo 5 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto III, paragrafi

2 e 3

Articolo 6 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto IV

Articolo 7 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto V

Articolo 8 Articolo 121

Articolo 9 —

Articolo 10 Articolo 115, in combinato disposto

con l’allegato XV, punto VI

22. Regolamento (CE) n. 2200/96

Regolamento (CE) n. 2200/96 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera i)

 

Regolamento (CE) n. 2200/96 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 46 Articolo 195

Articolo 47 —

23. Regolamento (CE) n. 2201/96

Regolamento (CE) n. 2201/96 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 29 Articolo 195

Articolo 30 —

24. Regolamento (CE) n. 2597/97

Regolamento (CE) n. 2597/97 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto I

Articolo 2 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto II

Articolo 3 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto III, paragrafi 1 e 2

Articolo 4 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto III, paragrafo 3

Articolo 5 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto IV

Articolo 6 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto V

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 114, paragrafo 2, in combinato

disposto con l’allegato XIII,

punto VI

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 121

25. Regolamento (CE) n. 1254/1999

Regolamento (CE) n. 1254/1999 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2 Articolo 54

Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 34

Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 31, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 31,

paragrafo 1, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 5 Articolo 31, paragrafo 2, e articolo

43

 

Regolamento (CE) n. 1254/1999 Presente regolamento

Articolo 27, paragrafo 1 Articolo 7, articolo 10, lettera d), articolo

14 e articolo 43, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 1, articolo 40

e articolo 43, lettera e)

Articolo 27, paragrafo 4, primo

comma

Articolo 43

Articolo 27, paragrafo 4, secondo

comma

Articolo 14

Articolo 28 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 29, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 130

Articolo 29, paragrafo 1, secondo

comma

Articoli 130 e 161

Articolo 29, paragrafo 1, terzo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 29, paragrafo 1, quarto

comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 30 Articolo 135

Articolo 31 Articolo 141

Articolo 32, paragrafo 1, primo

comma, e paragrafi 2 e 3

Articolo 144

Articolo 32, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 146, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 4 Articolo 148

Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 33, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 33, paragrafo 5 Articolo 170

Articolo 33, paragrafi da 6 a 8, e

paragrafo 9, primo comma

Articolo 167

Articolo 33, paragrafo 9, secondo

comma

Articolo 168

Articolo 33, paragrafo 10 Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 33, paragrafo 11 Articolo 169

Articolo 33, paragrafo 12 Articolo 170

Articolo 34 Articoli 160 e 174

Articolo 35, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 35, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 36 Articolo 159

Articolo 37 Articoli 42 e 43

Articolo 38 Articolo 186, lettera a)

Articolo 39, paragrafo 1 Articolo 44

Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46

Articolo 40 Articolo 180

Articolo 41 Articolo 192

Regolamento (CE) n. 1254/1999 Presente regolamento

Articoli 42 e 43 Articolo 195

Articolo 44 —

Articolo 45 Articolo 190

Articoli da 46 a 49 —

Articolo 50, primo trattino —

Articolo 50, secondo trattino Articolo 191

26. Regolamento (CE) n. 1255/1999

Regolamento (CE) n. 1255/1999 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

punto v)

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 5 —

Articolo 6, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 15, paragrafo 1, e articolo

22

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e

terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, primo

comma, lettera a), primo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, primo

comma, lettera a), secondo e terzo

trattino, e lettera b)

Articolo 10 in combinato disposto

con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo

comma

Articolo 10 in combinato disposto

con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo

comma

Articolo 28, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo

comma

Articolo 29

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto

comma

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 4, primo

comma e secondo comma, prima

frase

Articolo 25 e articolo 43, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 4, secondo

comma, seconda frase

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 5 —

Articolo 6, paragrafo 6 Articolo 6, paragrafo 2, lettere b)

e c)

Articolo 7, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f),

articolo 16, primo comma, e articolo

43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 23 e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma Articolo 43, lettera l)

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 16, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Regolamento (CE) n. 1255/1999 Presente regolamento

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 28, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2 e 3 Articolo 30 e articolo 43, lettera d),

punti i) e iii)

Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e

articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 9, paragrafo 4 Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 10, lettera a) Articolo 15, paragrafo 3, e articolo

43

Articolo 10, lettera b) Articolo 29, secondo comma, articolo

30, primo comma,

e articolo 31, paragrafo 2

Articolo 10, lettera c) Articolo 43

Articolo 11 Articolo 99

Articolo 12 Articolo 100

Articolo 13 Articolo 101

Articolo 14 Articolo 102

Articolo 15 Articoli da 99 a 102

Articolo 26, paragrafo 1 Articoli 130 e 161

Articolo 26, paragrafo 2, primo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo

comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 27 Articolo 135

Articolo 28 Articolo 141

Articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 29, paragrafo 4 Articoli 145 e 148

Articolo 30 Articolo 171

Articolo 31, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 31, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 31, paragrafo 5 Articolo 170

Articolo 31, paragrafi da 6 a 12 Articolo 167

Articolo 31, paragrafo 13 Articolo 169

Articolo 31, paragrafo 14 Articolo 170

Articolo 32 Articolo 160

Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 34 Articolo 187

Articolo 35 Articolo 159

Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 44

Articolo 36, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46

Regolamento (CE) n. 1255/1999 Presente regolamento

Articolo 37 Articolo 180

Articolo 38 Articolo 181

Articolo 39 Articolo 183

Articolo 40 Articolo 192

Articoli 41 e 42 Articolo 195

Articolo 43 —

Articolo 44 —

Articolo 45 Articolo 190

Articolo 46 —

Articolo 47, primo trattino —

Articolo 47, secondo trattino Articolo 191

27. Regolamento (CE) n. 2250/1999

Regolamento (CE) n. 2250/1999 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1, in combinato

disposto con l’allegato III,

parte V, punto 1

28. Regolamento (CE) n. 1493/1999

Regolamento (CE) n. 1493/1999 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articoli 74 e 75 Articolo 195

Articolo 76 —

29. Regolamento (CE) n. 1673/2000

Regolamento (CE) n. 1673/2000 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Articolo 91, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3 —

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 91, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 193

Articolo 2, paragrafi 3 e 4 Articolo 92

Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 93

Articolo 3, paragrafi 1 e 3 Articolo 94

Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 —

Articolo 4 —

Articolo 5 Articoli 130 e 157

Articolo 6 Articolo 128

Articolo 7 Articolo 159

Articolo 8 Articolo 180

Articolo 9, primo comma Articolo 95

Articolo 9, secondo comma Articolo 194

Regolamento (CE) n. 1673/2000 Presente regolamento

Articolo 10 Articolo 195

Articolo 11 Articolo 190

Articolo 12 —

Articolo 13 —

Articolo 14, primo trattino —

Articolo 14, secondo trattino Articolo 191

Articolo 15 —

30. Regolamento (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 2529/2001 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2 Articolo 54

Articolo 12 Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e

articolo 38

Articolo 13, paragrafo 1, primo

comma

Articoli 130 e 161

Articolo 13, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 132 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 13, paragrafo 1, terzo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 13, paragrafo 1, quarto

comma

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 14 Articolo 135

Articolo 15 Articolo 141

Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 16, paragrafo 4, lettere a)

e b)

Articolo 145

Articolo 16, paragrafo 4, lettere

da c) ad e)

Articolo 148

Articolo 17 Articoli 160 e 174

Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 18, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 19 Articolo 159

Articolo 20 Articoli 42 e 43

Articolo 21 Articolo 186, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 44

Articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4 Articolo 46

Articolo 23 Articolo 180

Articolo 24 Articolo 192

Articolo 25 Articolo 195

Articolo 26 Articolo 191

Articolo 27 Articolo 190

 

Regolamento (CE) n. 2529/2001 Presente regolamento

Articolo 28 —

Articolo 29 —

Articolo 30 —

31. Regolamento (CE) n. 670/2003

Regolamento (CE) n. 670/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2 Articolo 120

Articolo 3 Articolo 189

Articolo 4, paragrafo 1 Articoli 130 e 161

Articolo 4, paragrafo 2 Articoli 131 e 132 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 133 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 5 Articolo 135

Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 6, paragrafo 4 Articoli 145 e 148

Articolo 7 Articolo 160

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 9 Articolo 159

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 180

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 182, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 182, paragrafo 4, e articolo

184, paragrafo 3

Articolo 11 Articolo 192

Articolo 12 Articolo 195

Articolo 13 —

Articolo 14 —

Articolo 15, lettera a) —

Articolo 15, lettera b) Articolo 191

32. Regolamento (CE) n. 1784/2003

Regolamento (CE) n. 1784/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

punto i)

Articolo 3 —

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 8, paragrafo 3

 

Regolamento (CE) n. 1784/2003 Presente regolamento

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 2, lettera a),

articolo 10, lettera a), e articolo 43,

lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 18

Articolo 6, lettera a) Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, lettera b) Articolo 43, lettera a)

Articolo 6, lettera c) Articolo 43, lettera c)

Articolo 6, lettera d) Articolo 43, lettera d)

Articolo 6, lettera e) Articolo 43, lettera f)

Articolo 7 Articolo 47

Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 96

Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 98

Articolo 9, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 130 e articolo 161

Articolo 9, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 10, paragrafi 2 e 3 Articolo 136

Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 143

Articolo 11 Articolo 141

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 12, paragrafo 4, primo

comma

Articoli 145 e 148

Articolo 12, paragrafo 4, secondo

comma

Articolo 146, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 164

Articolo 14 Articolo 167

Articolo 15, paragrafi 1 e 3 Articolo 166

Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4 Articoli 165 e 170

Articolo 16 Articolo 162, paragrafo 3

Articolo 17 Articolo 169

Articolo 18 Articolo 170

Articolo 19 Articoli 160 e 174

Articolo 20, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 21 Articolo 187

Articolo 22 Articolo 159

Articolo 23 Articolo 180

 

Regolamento (CE) n. 1784/2003 Presente regolamento

Articolo 24 Articolo 192

Articolo 25 Articolo 195

Articolo 26 —

Articolo 27 Articolo 191

Articolo 28 Articolo 190

Articolo 29 —

Articolo 30 —

33. Regolamento (CE) n. 1785/2003

Regolamento (CE) n. 1785/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 5

Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4 —

Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, prima frase Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, seconda e

terza frase

Articolo 41 e articolo 43, lettera j)

Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 43, lettere a) e k)

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 10, lettera b), e articolo 12

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 19 e articolo 43, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 7, paragrafi 4 e 5 Articolo 43

Articolo 8 Articolo 48

Articolo 9 Articolo 192

Articolo 10, paragrafo 1, primo

comma

Articoli 130 e 161

Articolo 10, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 10, paragrafo 1, terzo

comma

Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1 bis Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 143

Articolo 11 bis Articolo 137

Articolo 11 ter Articolo 138

Articolo 11 quater Articolo 139

Articolo 11 quinquies Articolo 140

Articolo 12 Articolo 141

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 144

Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 148

Articolo 14, paragrafo 1 Articolo 162, paragrafi 1 e 2

 

Regolamento (CE) n. 1785/2003 Presente regolamento

Articolo 14, paragrafo 2 Articolo 163

Articolo 14, paragrafi 3 e 4 Articolo 164

Articolo 15 Articolo 167

Articolo 16 Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo

comma, lettera a)

Articolo 167, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 1, primo

comma, lettere b) e c)

Articolo 167, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 170

Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 160, paragrafo 7

Articolo 18 Articolo 169

Articolo 19 Articolo 170

Articolo 20 Articoli 160 e 174

Articolo 21, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 22 Articolo 187

Articolo 23 Articolo 159

Articolo 24 Articolo 180

Articolo 25 Articolo 192

Articolo 26 Articolo 195

Articolo 27 —

Articolo 28 Articolo 191

Articolo 29 Articolo 190

Articolo 30 —

Articolo 31 —

Articolo 32 —

34. Regolamento (CE) n. 1786/2003

Regolamento (CE) n. 1786/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera b),

punto i)

Articolo 3 —

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 86 paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 5 Articolo 89

Articolo 6 Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 7 Articolo 87

Articolo 8 Articolo 192

Articolo 9, primo comma Articolo 86, paragrafo 2

Articolo 9, secondo comma Articolo 90, lettera i)

Articolo 10, lettere a) e b) Articolo 90, lettera b)

Articolo 10, lettera c) Articolo 86, paragrafo 1, lettera a),

e articolo 90, lettera e)

 

Regolamento (CE) n. 1786/2003 Presente regolamento

Articolo 11 Articolo 90, lettera a)

Articolo 12 Articolo 90, lettera g)

Articolo 13 Articolo 194

Articolo 14 Articolo 135

Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 15, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 16 Articolo 159

Articolo 17 Articolo 180

Articolo 18 Articolo 195

Articolo 19 —

Articolo 20, lettera a) Articolo 90

Articolo 20, lettera b) Articolo 194

Articolo 20, lettera c) Articolo 90, lettera c)

Articolo 20, lettera d) Articolo 90, lettera f)

Articolo 20, lettera e) Articolo 90, lettera d)

Articolo 20, lettera f) Articolo 194

Articolo 20, lettera g) Articolo 90, lettera g)

Articolo 20, lettera h) Articolo 90, lettera h)

Articolo 21 —

Articolo 22 Articolo 192

Articolo 23 Articolo 184, paragrafo 1

Articolo 24 Articolo 190

Articolo 25 —

35. Regolamento (CE) n. 1788/2003

Regolamento (CE) n. 1788/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 66 e articolo 78, paragrafo

1, primo comma

Articolo 2 Articolo 78, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 3 Articolo 78, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4 Articolo 79

Articolo 5 Articolo 65

Articolo 6 Articolo 67

Articolo 7 Articolo 68

Articolo 8 Articolo 69

Articolo 9 Articolo 70

Articolo 10 Articolo 80

Articolo 11 Articolo 81

Articolo 12 Articolo 83

Articolo 13 Articolo 84

Articolo 14 Articolo 71

Articolo 15 Articolo 72

Articolo 16 Articolo 73

 

Regolamento (CE) n. 1788/2003 Presente regolamento

Articolo 17 Articolo 74

Articolo 18 Articolo 75

Articolo 19 Articolo 76

Articolo 20 Articolo 77

Articolo 21 Articolo 82

Articolo 22 —

Articolo 23 Articolo 195

Articolo 24 Articolo 85

Articolo 25 —

Articolo 26 —

36. Regolamento (CE) n. 797/2004

Regolamento (CE) n. 797/2004 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, primo

comma, prima frase

Articolo 180

Articolo 1, paragrafo 3, primo

comma, seconda frase, e secondo

comma

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 2 Articolo 106

Articolo 3 Articolo 107

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 190

Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Articolo 108

Articolo 5 Articolo 109

Articolo 6 Articolo 195

Articolo 7 Articolo 184, paragrafo 2

Articolo 8 —

37. Regolamento (CE) n. 865/2004

Regolamento (CE) n. 865/2004 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3 —

Articolo 4 Articolo 118

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 113

Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 194

Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 121, lettera h)

Articolo 6 Articoli 31 e 33

Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 125

Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 123

Articolo 8 Articolo 103

Articolo 9, lettera a) Articolo 127

 

Regolamento (CE) n. 865/2004 Presente regolamento

Articolo 9, lettere b) e c) Articolo 103, paragrafo 2, terzo

comma

Articolo 9, lettera d) Articolo 194

Articolo 9, lettera e) Articolo 127

Articolo 10, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 130

Articolo 10, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 131

Articolo 10, paragrafo 2 Articoli 132 e 133

Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 161

Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 186, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 13 Articolo 160

Articolo 14 Articolo 159

Articolo 15 Articolo 180

Articolo 16 —

Articolo 17 Articolo 192

Articolo 18 Articolo 195

Articolo 19 Articolo 191

Articolo 20 Articolo 190

Articolo 24 —

Articolo 25 —

38. Regolamento (CE) n. 1947/2005

Regolamento (CE) n. 1947/2005 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3 —

Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 130

Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 131

Articolo 4, paragrafo 3 Articoli 132 e 133

Articolo 5 Articolo 135

Articolo 6, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 7 Articolo 159

Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 180

Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 182, paragrafo 2

Articolo 9 Articolo 192

Articolo 10 Articolo 195

Articolo 11 Articolo 134

 

Regolamento (CE) n. 1947/2005 Presente regolamento

Articolo 12 —

39. Regolamento (CE) n. 1952/2005

Regolamento (CE) n. 1952/2005 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3 —

Articolo 4 Articolo 117, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 5 Articolo 117, paragrafi 4 e 5

Articolo 6 Articolo 122

Articolo 7 Articolo 127

Articolo 8 Articolo 135

Articolo 9 Articolo 158

Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 129

Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 128

Articolo 11 Articolo 159

Articolo 12 Articolo 180

Articolo 13 —

Articolo 14 Articolo 185, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15 Articolo 192

Articolo 16 Articolo 195

Articolo 17, primo trattino Articolo 121, lettera g)

Articolo 17, secondo trattino Articolo 127

Articolo 17, terzo trattino Articolo 127

Articolo 17, quarto trattino Articolo 185, paragrafo 4

Articolo 17, quinto trattino Articolo 192

Articolo 18 —

Articolo 19 —

40. Regolamento (CE) n. 318/2006

Regolamento (CE) n. 318/2006 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3 Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4 Articolo 9

Articolo 5 Articolo 49

Articolo 6 Articolo 50

Articolo 7 Articolo 56

Articolo 8 —

Articolo 9 Articolo 58

Articolo 10 Articolo 59

Articolo 11 Articolo 60

 

Regolamento (CE) n. 318/2006 Presente regolamento

Articolo 12 Articolo 61

Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 62

Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 97

Articolo 14 Articolo 63

Articolo 15 Articolo 64

Articolo 16 Articolo 51

Articolo 17 Articolo 57

Articolo 18, paragrafo 1 Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e

articolo 32, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo

comma, primo trattino

Articolo 10, lettera c), e articolo 13,

paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2, primo

comma, secondo trattino

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 2, secondo

comma

Articolo 20

Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 26

Articolo 19 Articolo 52

Articolo 19 bis Articolo 52 bis

Articolo 20 Articolo 13, paragrafo 2, articolo 32,

paragrafo 2, articolo 52, paragrafo 5,

e articolo 63, paragrafo 5

Articolo 21 Articolo 129

Articolo 22 Articolo 128

Articolo 23, paragrafo 1 Articoli 130 e 161

Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 131 e articolo 161, paragrafo

2

Articolo 23, paragrafo 3 Articoli 132 e 133 e articolo 161,

paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4 Articolo 134 e articolo 161, paragrafo

3

Articolo 24 Articolo 160

Articolo 25 Articolo 159

Articolo 26, paragrafo 1 Articolo 135

Articolo 26, paragrafo 2 Articolo 186, lettera a), e articolo 187

Articolo 26, paragrafo 3 Articolo 142

Articolo 27 Articolo 141

Articolo 28 Articolo 144

Articolo 29 Articolo 153

Articolo 30 Articolo 154

Articolo 31 Articolo 155

Articolo 32, paragrafi 1 e 2 Articolo 162, paragrafi 1 e 2

Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 170

Articolo 33, paragrafo 1 Articolo 163

Articolo 33, paragrafo 2 Articolo 164

 

Regolamento (CE) n. 318/2006 Presente regolamento

Articolo 33, paragrafi 3 e 4 Articolo 167

Articolo 34 Articolo 169

Articolo 35 Articoli 187 e 188

Articolo 36, paragrafo 1 Articolo 180

Articolo 36, paragrafi da 2 a 4 Articolo 182, paragrafo 3

Articolo 37 Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 38 Articolo 192

Articolo 39 Articolo 195

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a) Articolo 43, lettera b), e articolo 49,

paragrafo 3, secondo comma

Articolo 40, paragrafo 1, lettere b) e

c)

Articolo 85

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d) Articoli 53, 85 e 192

Articolo 40, paragrafo 1, lettera e) Articolo 143, articolo 144, paragrafo

1, e articoli 145 e 148

Articolo 40, paragrafo 1, lettera f) Articolo 192, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 1, lettera g) Articoli 170 e 187

Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) Articolo 53, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) Articolo 43, lettera a), e articolo 50,

paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2, lettera c) Articolo 85, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera d) Articolo 43, articolo 53, lettere b)

e c), e articolo 85, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 2, lettera e) Articoli 130 e 161

Articolo 40, paragrafo 2, lettera f) Articolo 5, secondo comma, e articolo

156

Articolo 40, paragrafo 2, lettera g) Articolo 186, lettera a), e articolo 188

Articolo 41 —

Articolo 42 Articolo 191

Articolo 43 Articolo 190

Articolo 44 —

Articolo 45 —

41. Regolamento (CE) n. 1028/2006

Regolamento (CE) n. 1028/2006 Presente regolamento

Articolo 1 Allegato XIV, lettera A, punto I

Articolo 2 Articolo 121, lettera d), punto i)

Articolo 3 Allegato XIV, lettera A, punto II

Articolo 4 Allegato XIV, lettera A, punto III

Articolo 5 Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 6 Allegato XIV, lettera A, punto IV

Articolo 7 Articolo 194

Articolo 8 Articolo 194

Articolo 9 Articolo 192

 

Regolamento (CE) n. 1028/2006 Presente regolamento

Articolo 10 Articolo 195

Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 121, lettera d), punto ii)

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 121, lettera d), punto iii)

Articolo 11, paragrafo 3 Articolo 121, lettera d), punto iv)

Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 121, lettera d), punto v)

Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 194

Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 121, lettera d), punto vi)

Articolo 11, paragrafo 7 Articolo 192

Articolo 11, paragrafo 8 Articolo 121, paragrafo d), punto

vii)

Articolo 11, paragrafo 9 Articoli 121 e 194

42. Regolamento (CE) n. 1183/2006

Regolamento (CE) n. 1183/2006 Presente Regolamento

Articolo 1 Articolo 42, paragrafo 1, primo

comma, lettera a)

Articolo 2, lettera a), frase introduttiva

Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo

1

Articolo 2, lettera a), primo, secondo

e terzo trattino

Allegato V, lettera A, punto IV,

primo comma

Articolo 2, lettera b) Allegato V, lettera A, punto I, paragrafo

2

Articolo 3 Allegato V, lettera A, punto IV, secondo

comma, e articolo 43,

lettera m), punto ii)

Articolo 4, paragrafo 1, primo

comma

Allegato V, lettera A, punto II

Articolo 4, paragrafo 1, secondo

comma

Articolo 43, lettera m)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3 Allegato V, lettera A, punto III

Articolo 4, paragrafo 4 Allegato V, lettera A, punto III, paragrafo

2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 43

Articolo 5, paragrafo 2 Allegato V, lettera A, punto V,

primo comma

Articolo 5, paragrafo 3 Allegato V, lettera A, punto V, secondo

comma

Articolo 6 Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 7 Articolo 43

43. Regolamento (CE) n. 1184/2006

Regolamento (CE) n. 1184/2006 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 175

Articolo 2 Articolo 176

Articolo 3 —

 

44. Regolamento (CE) n. 1544/2006

Regolamento (CE) n. 1544/2006 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 111

Articolo 2 Articoli 112, 192 e 194

Articolo 3 Articolo 3, paragrafo 1, lettera b),

punto ii)

Articolo 4 Articolo 195

Articolo 5 Articolo 190

Articolo 6 —

 

45. Regolamento (CE) n. 700/2007

Regolamento (CE) n. 700/2007 Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo

comma

Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 113 ter, paragrafo 2

Articolo 2 Punto I dell'allegato XI bis

Articolo 3 Punto II dell'allegato XI bis

Articolo 4 Punto III dell'allegato XI bis

Articolo 5 Punto IV dell'allegato XI bis

Articolo 6 Punto V dell'allegato XI bis

Articolo 7 Punto VI dell'allegato XI bis

Articolo 8 Punto VII dell'allegato XI bis

Articolo 9 Punto VIII dell'allegato XI bis

Articolo 10 Punto IX dell'allegato XI bis

Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 121, primo comma, lettera

j)

Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 121, secondo comma

Articolo 12 Articolo 195

Articolo 13 Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo

comma

46. Regolamento (CE) n. 1182/2007

Regolamento (CE) n. 1182/2007 Presente regolamento

Articolo 1, primo comma Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j)

Articolo 1, secondo comma Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 113 bis, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 113, paragrafo 1, lettere b)

e c)

Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 113, paragrafo 2, lettera a),

punto ii)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) Articolo 121, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 113 bis, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 6 Articolo 113 bis, paragrafo 3

 

Regolamento (CE) n. 1182/2007 Presente regolamento

Articolo 2, paragrafo 7 Articolo 203 bis, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) Articolo 122, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera

a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

punto i)

Articolo 122, lettera c), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

punto ii)

Articolo 122, lettera c), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c),

punto iii)

Articolo 122, lettera c), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase

introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) Articolo 122

Articolo 3, paragrafi da 2 a 5 Articolo 125 bis

Articolo 4 Articolo 125 ter

Articolo 5 Articolo 125 quater

Articolo 6 Articolo 125 quinquies

Articolo 7, paragrafi 1 e 2 Articolo 125 sexies

Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 Articolo 103 bis

Articolo 8 Articolo 103 ter

Articolo 9 Articolo 103 quater

Articolo 10 Articolo 103 quinquies

Articolo 11 Articolo 103 sexies

Articolo 12 Articolo 103 septies

Articolo 13 Articolo 103 octies

Articolo 14 Articolo 125 septies

Articolo 15 Articolo 125 octies

Articolo 16 Articolo 125 nonies

Articolo 17 Articolo 125 decies

Articolo 18 Articolo 125 undecies

Articolo 19 Articolo 184, paragrafo 4

Articolo 20 Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 21 Articolo 125 duodecies

Articolo 22 Articolo 176 bis

Articolo 23 Articolo 125 terdecies

Articolo 24 Articolo 125 quaterdecies

Articolo 25 Articolo 125 quindecies

Articolo 26 Articolo 128

Articolo 27 Articolo 129

Articolo 28 Articolo 130, paragrafo 1, lettere d

bis) e d ter)

Articolo 29 Articolo 131

Articolo 30 Articolo 132

Articolo 31 Articolo 133

Articolo 32 Articolo 134

 

Regolamento (CE) n. 1182/2007 Presente regolamento

Articolo 33 Articolo 135

Articolo 34 Articolo 140 bis

Articolo 35, paragrafi da 1 a 3 Articolo 141

Articolo 35, paragrafo 4 Articolo 143

Articolo 36 Articolo 144

Articolo 37, primo comma Articolo 145

Articolo 37, secondo comma, lettere

a), b) e c)

Articolo 148

Articolo 38 Articolo 159

Articolo 39 Articolo 160

Articolo 40 Articolo 161, paragrafo 1, lettere d

bis) e d ter)

Articolo 41 Articolo 174

Articolo 42, lettera a), punto i) Articolo 121, lettera a)

Articolo 42, lettera a), punto ii) Articolo 113 bis, paragrafo 3

Articolo 42, lettera a), punto iii) Articolo 121, lettera a), punto i)

Articolo 42, lettera a), punto iv) Articolo 121, lettera a), punto ii)

Articolo 42, lettera a), punto v) Articolo 121, lettera a), punto iii)

Articolo 42, lettera b), punto i) Articolo 127, lettera e)

Articolo 42, lettera b), punto ii) Articolo 103 nonies, lettera a)

Articolo 42, lettera b), punto iii) Articolo 103 nonies, lettera b)

Articolo 42, lettera b), punto iv) Articolo 103 nonies, lettera c)

Articolo 42, lettera b), punto v) Articolo 103 nonies, lettera d)

Articolo 42, lettera b), punto vi) Articolo 103 nonies, lettera e)

Articolo 42, lettera c) Articoli 127 e 179

Articolo 42, lettere da d) a g) Articolo 194

Articolo 42, lettera h) Articolo 134, articolo 143, lettera b),

e articolo 148

Articolo 42, lettera i) Articolo 192

Articolo 42, lettera j) Articolo 203 bis, paragrafo 8

Articolo 43 primo paragrafo Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo

180

Articolo 43, secondo comma, lettera

a)

Articolo 182, paragrafo 5

Articolo 43, secondo comma, lettera

b)

Articolo 43, secondo comma, lettera

c)

Articolo 182, paragrafo 6

Articolo 44 Articolo 192

Articolo 45 Articolo 190

Articoli da 46 a 54 —

Articolo 55 Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6


[1] Abrogato dall'art. 230 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto ivi previsto. Versione consolidata con le modifiche apportate da Regolamento (CE) n. 247/2008, Regolamento (CE) n. 248/2008, Regolamento (CE) n. 361/2008, Regolamento (CE) n. 470/2008, Regolamento (CE) n. 510/2008, Regolamento (CE) n. 13/2009, Regolamento (CE) n. 72/2009 e Regolamento (CE) n. 183/2009.