§ 6.2.53 - L.R. 29 giugno 2020, n. 13.
Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:29/06/2020
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996)
Art. 7.  (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016)
Art. 12.  (Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019)
Art. 14.  (Assunzione di personale dirigenziale)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019)
Art. 17.  (Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009)
Art. 22.  (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie)
Art. 23.  (Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini)
Art. 24.  (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009)
Art. 29.  (Proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena)
Art. 30.  (Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche)
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 31/2015)
Art. 32.  (Inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003)
Art. 33.  (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)
Art. 34.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)
Art. 36.  (Conferma contributo alla Rugby Union FVG)
Art. 37.  (Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis)
Art. 38.  (Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)
Art. 39.  (Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon)
Art. 40.  (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)
Art. 41.  (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)
Art. 42.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009)
Art. 43.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020)
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011)
Art. 45.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017)
Art. 46.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)
Art. 47.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017)
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
Art. 49.  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019)
Art. 50.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019)
Art. 51.  (Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983)
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
Art. 54.  (Devoluzione di contributo al Comune di Forni Avoltri)
Art. 55.  (Conferma contributo al Comune di Tolmezzo)
Art. 56.  (Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)
Art. 57.  (Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)
Art. 58.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)
Art. 59.  (Contributo straordinario per la riqualificazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile)
Art. 60.  (Devoluzione di contributo al Comune di Verzegnis)
Art. 61.  (Devoluzione di contributo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016)
Art. 63.  (Proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili)
Art. 64.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017)
Art. 65.  (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019)
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)
Art. 68.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
Art. 69.  (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008)
Art. 70.  (Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004)
Art. 72.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018)
Art. 74.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)
Art. 75.  (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)
Art. 76.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
Art. 77.  (Emergenza epidemiologica COVID-19)
Art. 78.  (Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)
Art. 79.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020)
Art. 80.  (Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera)
Art. 81.  (Proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione)
Art. 82.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)
Art. 84.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
Art. 85.  (Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019)
Art. 87.  (Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)
Art. 88.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
Art. 89.  (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)
Art. 94.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019)
Art. 95.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019)
Art. 96.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019)
Art. 97.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
Art. 98.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019)
Art. 99.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019)
Art. 100.  (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019)
Art. 101.  (Abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001)
Art. 102.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006)
Art. 103.  (Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale)
Art. 104.  (Disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale)
Art. 105.  (Area Welfare di Comunità)
Art. 106.  (Finanziamento di attività in materia di autismo)
Art. 107.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)
Art. 108.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)
Art. 109.  (Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)
Art. 110.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019)
Art. 111.  (Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali)
Art. 112.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 44/2017)
Art. 113.  (Sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995)
Art. 114.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 115.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 116.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.53 - L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

(B.U. 1 luglio 2020, n. 27 - S.O. n. 23)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole: «, 2020 e 2021» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole: «A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'annualità 2019».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DEMANIO

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «sono obbligati ad» sono sostituite dalla seguente: «possono».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è inserito il seguente:

«4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996)

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997)

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole: «, 2020 e 2021» sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «non superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 30 per cento».

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016)

1. All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.»;

b) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 12. (Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è abrogato.

 

     Art. 14. (Assunzione di personale dirigenziale)

1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una procedura selettiva, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni [1].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), è inserito il seguente:

«2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.».

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019)

1. All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da almeno i due terzi dei consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno la maggioranza assoluta dei consigli» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conforme deliberazione è adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo è approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.».

 

     Art. 17. (Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;»;

b) alla lettera h) dopo le parole «di un rimborso» sono inserite le seguenti: «, anche forfettario,».

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.

3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.

4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:

a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.»;

b) alla lettera b) del comma 43 le parole «di chiusura anticipata del mutuo» sono soppresse.

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

«1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.».

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020)

1. All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «tra il 4 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 6 settembre»;

b) al comma 2 le parole «entro il 4 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;

b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009) [2]

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogato.

 

     Art. 22. (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

 

     Art. 23. (Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini)

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

4. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

 

     Art. 24. (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.

4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.

5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è sostituita dalla seguente:

«b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.».

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:

«f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;»;

b) dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti:

«f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.».

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007)

1. Il comma 8 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.».

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009)

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.».

 

     Art. 29. (Proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il finanziamento ricevuto per l'attività istituzionale del 2020 dagli enti primari della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, può essere utilizzato anche per le attività istituzionali concluse entro il 30 giugno 2021.

2. La rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

 

     Art. 30. (Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche)

1. Con riferimento ai termini di convocazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, all'articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 31/2015) [3]

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) adottare il Programma annuale degli interventi;».

b) l'articolo 6 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,» sono soppresse;

d) il comma 1 bis dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.».

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

 

     Art. 32. (Inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

«Art. 1.1. (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.».

 

     Art. 33. (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: «a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro» sono soppresse.

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)

1. Il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è sostituito dal seguente:

«27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.».

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.

19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.»;

b) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.».

 

     Art. 36. (Conferma contributo alla Rugby Union FVG)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione relativa alla concessione, in capo alla Rugby Union FVG, dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Udine, denominato Rugby Stadium "O. Gerli", è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, il contributo oggetto del decreto n. 6001/CULT del 14 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confermare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

 

     Art. 37. (Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori di aggiudicazione definitiva dei lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2016, n. 1291.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata da un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

 

     Art. 38. (Proroga convenzioni gestione impianti sportivi)

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 [4].

 

     Art. 39. (Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ

 

     Art. 40. (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.».

 

     Art. 41. (Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2009 .

 

     Art. 42. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali» sono inserite le seguenti: «o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,».

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.».

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011)

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole «eventuali procedure di consultazione» sono aggiunte le seguenti: «finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) al comma 8 le parole «, divenuta esecutiva,» sono soppresse.

 

     Art. 45. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è inserito il seguente:

«3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

 

     Art. 46. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole «e nel Bollettino Ufficiale della Regione» sono soppresse.

 

     Art. 47. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole «fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)» sono sostituite dalle seguenti: «il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso».

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «, ai commi 5 e 6» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in amministrazione diretta»;

b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;

c) al comma 10 la parola «regionale» è soppressa;

d) alla lettera b) del comma 10 le parole «progetto preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico - economica»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.»;

f) il comma 12 è abrogato.

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole «La Regione Friuli Venezia Giulia,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio),».

 

     Art. 50. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge regionale 6/2019 la parola «aviosuperficie» è sostituita dalla seguente: «aeroporto».

 

     Art. 51. (Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983)

1. Al quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo «Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.» è sostituito dai seguenti: «La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 bis dopo le parole «gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR),» sono inserite le seguenti: «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) dopo il comma 22 bis è inserito il seguente:

«22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.».

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole «Milano e Roma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali»;

b) al comma 11 le parole «e la società Trenitalia SpA - Divisione passeggeri.» sono sostituite dalle seguenti: «e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.».

 

     Art. 54. (Devoluzione di contributo al Comune di Forni Avoltri)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) concesso con il decreto 1876/TERINF del 24 aprile 2019, al Comune di Forni Avoltri per sostenere l'intervento urgente sugli edifici scolastici.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

 

     Art. 55. (Conferma contributo al Comune di Tolmezzo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tolmezzo con decreti 2502/2007, ALP 4-1926/2009 e PMT/808/ed/es/2010 con i quali sono stati concessi contributi per la costruzione della nuova scuola materna in località Betania. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini della presentazione della documentazione a rendicontazione.

 

     Art. 56. (Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali)

1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.

 

     Art. 57. (Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.

 

     Art. 58. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)

1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

«35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.».

 

     Art. 59. (Contributo straordinario per la riqualificazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 32.000 euro alla parrocchia di San Michele di Sacile, per interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa di San Michele Arcangelo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico di dettaglio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 60. (Devoluzione di contributo al Comune di Verzegnis)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno delle iniziative di forme innovative concesso con il decreto 10326/TERINF del 18 dicembre 2017 al Comune di Verzegnis per sostenere l'intervento di recupero di un'area degradata in frazione Chiaulis, da destinare a parcheggio e parco giochi.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico del nuovo intervento, di una relazione tecnica illustrativa e di un cronoprogramma.

 

     Art. 61. (Devoluzione di contributo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 200.000 euro a sostegno della ristrutturazione di parte del centro sociale esistente per asilo nido assegnato con il decreto 6217/PMT del 13 novembre 2013, al Comune di Fiumicello, ora Fiumicello Villa Vicentina, per sostenere un intervento urgente nella scuola primaria.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunta la seguente:

«e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").».

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA

 

     Art. 63. (Proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili)

1. Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che hanno presentato istanza per la concessione dei prati recuperati nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme per la tutela dei prati stabili naturali), già prorogato al 30 giugno 2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è ulteriormente prorogato, per la sola annualità 2020, al 31 luglio.

 

     Art. 64. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), è abrogato.

 

     Art. 65. (Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria)

1. Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.

2. In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo).

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.

4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0187/2007.

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019)

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «altre organizzazioni riconosciute» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 . In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.».

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019)

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole «Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2»;

c) ai commi 3 e 4 le parole «alle organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,».

 

     Art. 68. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)

1. Dopo il comma 58 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

«58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.

58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).».

 

     Art. 69. (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

«3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.».

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

 

     Art. 70. (Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito)

1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.

2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macrotipologie individuate dall'avviso medesimo. La domanda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

«2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.».

 

     Art. 72. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: «del sistema scolastico regionale» sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, le parole «i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali» e dopo le parole «concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.» sono inserite le seguenti: «I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.».

 

     Art. 74. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)

1. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è aggiunto il seguente:

«8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.».

 

     Art. 75. (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)

1. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Società Cooperativa Universiis, per la gestione dei nidi Rondinelle di Tarcento e di Majano e al Comune di Codroipo, per la gestione del nido Mondo dei piccoli, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 la Società Cooperativa Universiis e il Comune di Codroipo devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

 

     Art. 76. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole «dai 4 ai 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dai 3 ai 14 anni»;

b) al comma 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)),»;
2) le parole «di età 4-14 anni» sono sostituite con le seguenti: «di età 3-14 anni» e le parole «di età 4-12 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età 3-12 anni»;

3) dopo le parole «spesa sostenuta» sono aggiunte le seguenti: «a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio)».

 

     Art. 77. (Emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":

a) Programma specifico 94/19 - "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";

b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".

 

     Art. 78. (Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.».

 

     Art. 79. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020)

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente:

«11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.».

 

     Art. 80. (Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018, nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.

 

     Art. 81. (Proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione)

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per il sostegno delle attività delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali, approvato con decreto n. 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.

2. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sui Bandi per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF, anno scolastico 2017/2018 e anno scolastico 2018/2019, approvati con decreti n. 2096/LAVFORU del 6 aprile 2017 e n. 3060/LAVFORU del 18 aprile 2018, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.

 

Capo X

Disposizioni in materia di ambiente e energia

 

     Art. 82. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

«1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 84. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015)

1. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

«11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».

 

     Art. 85. (Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile)

1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non può eccedere la durata di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015.

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019)

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

 

     Art. 87. (Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017)

1. I termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.

 

     Art. 88. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole «dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2021»;

b) al comma 36 le parole «Dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'1 gennaio 2021»;

c) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.».

 

     Art. 89. (Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.

2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comune di Gemona del Friuli, entro il 31 dicembre 2022, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, comprensivo delle spese di allestimento e del cronoprogramma delle attività, nonché di copia dell'eventuale convenzione stipulata ai sensi del comma 2 [5].

4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il periodo «Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno.» è sostituito dal seguente: «Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito.».

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.».

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:

«12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).».

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «la valutazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione di un parere sulle»;

b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.».

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE

 

     Art. 94. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo la parola: «individuano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore,».

 

     Art. 95. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019 dopo le parole «sono articolate» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992,».

 

     Art. 96. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019)

1. All'articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.»;

b) al comma 4 dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento,».

 

     Art. 97. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è abrogato.

 

     Art. 98. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2019 dopo le parole «sul territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario».

 

     Art. 99. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22/2019 dopo la parola: «triennale» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse indicazioni statali,».

 

     Art. 100. (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019)

1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività sociosanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.

5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e sociosanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.

8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

10. L'autorizzazione all'esercizio delle attività è revocata nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attività.

11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.».

 

     Art. 101. (Abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001)

1. Gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono abrogati.

 

     Art. 102. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006)

1. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.» sono soppresse.

 

     Art. 103. (Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

 

     Art. 104. (Disposizioni per il personale del Servizio sanitario regionale)

1. In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in via eccezionale, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità sono incrementate dell'importo massimo omnicomprensivo di 2 milioni di euro.

 

     Art. 105. (Area Welfare di Comunità)

1. Presso l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è istituita la struttura Area Welfare di Comunità cui compete lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 9, commi 53 e seguenti della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

2. Al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, le attività poste in essere per l'Area Welfare di Comunità a far data dall'1 gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono a ogni effetto confermati e continuano a essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti.

3. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale disciplinano con apposite convenzioni l'utilizzo e la gestione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ad Area Welfare di Comunità e la successione in ogni altro rapporto.

 

     Art. 106. (Finanziamento di attività in materia di autismo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019 .

4. Sono abrogati i commi 24 e 25 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

 

     Art. 107. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017)

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2021».

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

 

CAPO XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

 

     Art. 108. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019)

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane»;

b) al comma 2 dopo le parole «la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane» e dopo le parole «il trasporto di persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane»;

c) al comma 5 dopo la parola «rendicontazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate».

 

     Art. 109. (Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:

a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;

b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;

c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).

2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.

3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.

 

     Art. 110. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019)

1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

«33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.».

 

     Art. 111. (Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

 

CAPO XIV

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

 

     Art. 112. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 44/2017)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «con atto avente data certa» sono sostituite dalle seguenti: «pattiziamente, anche».

 

     Art. 113. (Sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995)

1. L'articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), è sostituito dal seguente:

«Art. 20 bis. (Pignoramento dell'assegno vitalizio)

1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.».

2. L'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 114. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

 

     Art. 115. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4 bis, della legge regionale 20/2018, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.700.000 euro suddivisa in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 5.130.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 690.000 euro suddivisi in ragione di 130.000 euro per l'anno 2020 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 12.010.000 euro suddivisi in ragione di 2.310.000 euro per l'anno 2020 e di 4.850.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità di cui all'articolo 1.1, comma 2, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 32, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018, come inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 24/2009, come modificati dall'articolo 53, comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 25/2016, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per le finalità di cui all'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come specificato dall'articolo 72, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

19. Per la finalità di cui all'articolo 75, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

22. Per la finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

23. Per le finalità di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

24. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 1, è autorizzata la spesa di 27.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

25. Per le finalità di cui all'articolo 103, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. Per le finalità di cui all'articolo 104, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Per le finalità previste dall'articolo 106, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

28. Per le finalità previste dell'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.400 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

29. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 99.106,40 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

30. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 6.177,26 euro per l'anno 2020 e di 6.423,45 euro per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

31. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

32. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23/2015, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

34. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

35. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

36. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno per l'anno 2020 di 100.000 euro a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.6 (Ufficio tecnico) - Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale), 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1. (spese correnti), di 200.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1. (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16, si provvede mediante rimodulazione di 20.000 euro all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e storno di 5.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e di 7.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

41. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17, si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19, si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

43. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20, per l'anno 2020, si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, per l'anno 2020, si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022;

45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22, per l'anno 2020, si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45, è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

48. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

50. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

51. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

52. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

53. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

54. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

55. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 116. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, dall'art. 159 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[5] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.