Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 04/06/2009 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche) |
Art. 1 bis. (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 13/2005) |
Art. 3. (Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale) |
Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007) |
Art. 5. (Interpretazione autentica dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche) |
Art. 6. (Finalità e ambito di applicazione) |
Art. 7. (Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica) |
Art. 8. (Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione) |
Art. 9. (Opere strategiche puntuali) |
Art. 10. (Procedure di accelerazione straordinarie) |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007) |
Art. 12. (Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile) |
Art. 13. (Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile) |
Art. 14. (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi) |
Art. 15. (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese) |
Art. 16. (Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009) |
Art. 17. (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste) |
Art. 17 bis. (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio) |
Art. 17 ter. (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità) |
Art. 18. (Interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008) |
Art. 20. (Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica) |
Art. 21. (Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi) |
Art. 22. (Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto) |
Art. 23. (Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART) |
Art. 24. (Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali) |
Art. 25. (Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 11/2006 e alla legge regionale 20/2005) |
Art. 27. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2001) |
Art. 28. (Norme in materia di edilizia residenziale) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica) |
Art. 30. (Bic Sviluppo Italia FVG) |
Art. 30 bis. (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa) |
Art. 30 ter. (Funzioni della Regione) |
Art. 30 quater. (Competenze dell'Agenzia) |
Art. 30 quinquies. (Organi) |
Art. 30 sexies. (Il Direttore generale) |
Art. 30 septies. (Incarico) |
Art. 30 octies. (Revisore unico dei conti) |
Art. 30 nonies. (Comitato scientifico) |
Art. 30 decies. (Dotazioni finanziarie) |
Art. 30 undecies. (Gestione economica e patrimonio) |
Art. 30 duodecies. (Vigilanza e controllo) |
Art. 30 terdecies. (Personale dell'Agenzia) |
Art. 31. (Entrata in vigore) |
§ 4.2.98 - L.R. 4 giugno 2009, n. 11.
Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
(B.U. 10 giugno 2009, n. 9 - S.O.)
Capo I
Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
Art. 1. (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonchè agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della
4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonchè l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto e del contratto di appalto dei lavori o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo [2].
5. Alla
a) al comma 8 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo:
«Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare.» [3];
b) dopo il comma 9 bis dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.
9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.
9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;
c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 prima della parola «con» è inserita la seguente: «preferibilmente»;
d) dopo il numero 8) del comma 3 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
«8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;»;
e) al comma 3 dell'articolo 22 dopo le parole «procedura negoziata» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a 500.000 euro»;
f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.»;
g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole «per materia» sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario»;
h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole «La deliberazione di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,»;
i) dopo la lettera a) del comma 7 dell'articolo 51 è inserita la seguente:
«a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;»;
j) il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.»;
k) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.»;
l) dopo il comma 6 bis dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
«6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.»;
m) dopo il comma 5 dell'articolo 68 è aggiunto il seguente:
«5 bis. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonchè la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.».
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009 [4].
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unità di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;
b) unità di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;
c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;
d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".
10. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della
«6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitù di acquedotto o diritti di servitù comunque connessi con l'esercizio delle proprie finalità istituzionali.».
Art. 1 bis. (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori) [5]
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale [6].
4. Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale [7].
5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità [8].
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 13 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
«13 bis. Nelle more di applicazione dell'articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, può essere disposto il trasferimento di personale alle Autorità d'ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorità si sono avvalse per l'espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.»;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
«2 bis. Le Autorità d'ambito sono autorità espropriante ai sensi del
c) dopo il comma 5 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
«5 bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste nei loro programmi di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della
Art. 3. (Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)
1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del
c) di rinnovo dell'autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;
e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;
f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell'allegato I al
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della
7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonchè l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell'articolo 6 della
10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.
11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l'anno 2009;
b) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l'anno 2009.
Art. 4. (Modifiche alla
1. Al comma 10 dell'articolo 4 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 10, della
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 20, della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 8 e 9, della
6. Gli oneri derivanti dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 5. (Interpretazione autentica dell'articolo 161 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 161, comma 1, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «di associazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS».
Capo II
Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale
Art. 6. (Finalità e ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonchè di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica, nonchè di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l'elenco delle opere per le quali intende dichiarare l'interesse strategico entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l'intesa di cui all'articolo 36 della
Art. 7. (Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della
8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall'affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonchè all'intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della
Art. 8. (Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'articolo 6, comma 3, prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.
6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della
Art. 9. (Opere strategiche puntuali)
1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge [10].
2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.
3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.
4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della
Capo III
Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
Art. 10. (Procedure di accelerazione straordinarie)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e Autorità d'ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale, con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.
Art. 11. (Modifica dell'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 12. (Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'articolo 9 della
2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonchè avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.
3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.
5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.
Art. 13. (Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della
Capo IV
Misure urgenti in materia di attività produttive
Art. 14. (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
1. [Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della
2. [Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Assessore regionale alle finanze nonché, per quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle imprese del settore agricolo, dell'Assessore regionale alle finanze e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI e dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della
«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla
7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell'articolo 12 bis della
8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficoltà di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell'articolo 12 bis della
9. Al comma 7 dell'articolo 12 bis della
10. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 12 bis della
11. Dopo l'articolo 12 bis della
«Art. 12 ter
(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
Art. 12 quater
(Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonchè trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.».
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della
15. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
«2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.».
16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
18. Al comma 2 dell'articolo 21 della
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della
20. L'articolo 21, comma 2, della
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), della
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 45 della
«b bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
24. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della
«1 bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonchè per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
1 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
25. Al comma 1 dell'articolo 96 della
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 96, comma 1, della
27. Per le finalità di cui all'articolo 96 della
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 98 della
«c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;».
29. Dopo il comma 3 dell'articolo 98 della
«3 bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonchè per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.».
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della
33. Al comma 4 dell'articolo 1 della
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonchè i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. Al comma 5 dell'articolo 1 della
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all'acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
41 bis. Le funzioni di Tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione [13].
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa; dette deliberazioni costituiscono presupposto per l'aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della
46. Il Fondo è autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalità:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell'ambito del FRIE, ai sensi dell'articolo 12 ter della
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;
f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo [14];
f ter) Fondo di rotazione a favore delle imprese edili [15];
f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani [16];
f quinquies) Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi [17].
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo è autorizzato altresì ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalità delle seguenti leggi regionali:
e) capo I della
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attività di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), è destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonchè delle somme da concedere a ciascuno di essi è assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attività di cui al comma 46, lettera d), è destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attività di cui al comma 48 è destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'allocazione delle risorse di cui al presente comma per l'attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonchè per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo è dotato di autonomia patrimoniale ed è gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all'articolo 39 della
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 l'unità di bilancio 4.5.270 con la denominazione "Rientri da concessione di crediti" e il capitolo 999 con la denominazione "Rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 38, della
60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:
a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla
b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della
c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla
d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla
e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla
60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d) [19].
60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale [20].
60 quinquies. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui al comma 60 bis sono erogate tramite il Fondo di cui al comma 39 [21].
61. [Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis della
Art. 15. (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
1. [Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della
b) capo I e V della
c) articolo 11 della
d) articolo 53 bis della
2. [In deroga all'articolo 39 della
3. [I commi 1 e 2 si applicano anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge] [25].
4. [L'erogazione in via anticipata è disposta sino alla misura del 30 per cento dell'importo concesso, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata] [26].
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del
a) articoli 21 e 22 della
b) articolo 11 della
c) articolo 53 bis della
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della
b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della
7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del
7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della
7 ter. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonchè fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro [29].
7 quater. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies [30].
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della
7 sexies. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della
7 octies. Per le finalità di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 1, della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:
a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).
Art. 16. (Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso» e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 17. (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a), della
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'articolo 7, comma 5, della
Art. 17 bis. (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio) [35]
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:
a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonchè per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;
b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale [36];
c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 17 ter. (Interventi per la diffusione di servizi di pubblica utilità) [37]
1. AI fine di incentivare la creazione e l'utilizzo di reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi a favore dei titolari esercenti le rivendite di generi di monopolio per l'acquisto di strumenti informatici atti a favorire l'accesso dei cittadini ai servizi delle pubbliche amministrazioni quali i servizi erogati nell'ambito del progetto Reti Amiche, di cui alla convenzione siglata tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e la Federazione italiana tabaccai del 4 novembre 2008, e altri servizi da erogare tramite il terminale multifunzione.
2. La Regione è altresì autorizzata ad avvalersi della rete dei rivenditori di generi di monopolio per l'erogazione di pagamento servizi su base regionale.
3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. Il regolamento può essere unico per gli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 17 bis [38].
Art. 18. (Interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 32, comma 1, della
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 73, comma 2, della
Capo V
Aiuti de minimis nel settore della pesca
Art. 19. (Modifica all'articolo 3 della
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del
2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, della
Capo VI
Interventi nel settore lavoro e formazione professionale
Art. 20. (Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica) [39]
1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di quarantotto mesi, eventualmente prorogabili in considerazione del perdurare della situazione di crisi, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare ulteriore personale somministrato destinato a esercitare attività e funzioni svolte in via esclusiva dalla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie al fine di incrementare le risorse del bilancio regionale mediante la gestione della Programmazione comunitaria e la partecipazione ai bandi a gestione diretta della Commissione europea. Il personale somministrato è assegnato alla Direzione centrale medesima in numero di dieci unità [40].
Art. 21. (Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unità locali nel territorio regionale che stipulino contratti di solidarietà difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro [41].
1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009 [42].
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.
3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del
3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 22. (Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto) [45]
[1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del
2. Il trattamento di cui al comma 1 è cumulabile con quello previsto dall'articolo 19, comma 2, del
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 1 all' INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.
4. Con convenzione, l'Amministrazione regionale definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione del trattamento di cui al comma 1, nonchè le modalità di effettuazione del relativo monitoraggio e l'entità del rimborso dei costi di gestione da corrispondere all'INPS per l'attività connessa al riconoscimento e all'erogazione del trattamento regionale [47].
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 4 è autorizzata la spesa di 5.210.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4680 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia per il sostegno dei collaboratori a progetto" e con lo stanziamento di 5.210.000 euro per l'anno 2009 [48].
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Con regolamento regionale sono determinati le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento di cui al comma 1.]
Art. 23. (Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART)
1. Ai sensi dell'articolo 68 bis della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
Art. 24. (Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)
1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonchè le modalità di presentazione dei progetti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 25. (Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 19, della
Capo VII
Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia
Art. 26. (Modifiche alla
1. [Al comma 1 dell'articolo 7 bis della
2. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della
3. [All'articolo 10 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.»;
b) al comma 3 le parole «su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
«5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.»;
d) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:
«5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.»] [52].
4. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10 della
5. [Il comma 4 dell'articolo 18 della
6. [Dopo l'articolo 21 della
«Art. 21 bis
(Delega di funzioni amministrative)
1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a lnsiel SpA.
2. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».
7. AI comma 2 bis dell'articolo 15 della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15 della
Art. 27. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della
«5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.».
Art. 28. (Norme in materia di edilizia residenziale)
1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima [56].
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della
Art. 29. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della
Capo VIII
Disposizioni in materia societaria
Art. 30. (Bic Sviluppo Italia FVG)
1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprietà di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'articolo 1, comma 461, della
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalità della garanzia fidejussoria concessa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Capo VIII bis [59]
Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Art. 30 bis. (Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa) [60]
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, è istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'Agenzia è strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro.
3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.
Art. 30 ter. (Funzioni della Regione) [61]
1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) esercita attività di vigilanza e controllo;
e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.
Art. 30 quater. (Competenze dell'Agenzia) [62]
1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;
g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all'articolo 4 della
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;
d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione dei consorzi di cui al capo II del titolo V della
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'articolo 62 della
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei cluster di cui alla
Art. 30 quinquies. (Organi) [63]
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti.
Art. 30 sexies. (Il Direttore generale) [64]
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Agenzia.
2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio annuale e pluriennale di previsione e il rendiconto generale;
b) adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
d) adotta il regolamento concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento dell'Agenzia;
e) dirige la struttura, ne assicura la funzionalità e garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative;
f) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
g) trasmette gli atti soggetti al controllo alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che provvede, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, al successivo loro inoltro alla Giunta regionale.
Art. 30 septies. (Incarico) [65]
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
Art. 30 octies. (Revisore unico dei conti) [66]
1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali previsto dal
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale per il tramite delle Direzioni centrali vigilanti.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 30 nonies. (Comitato scientifico) [67]
1. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di economia e lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione d'intesa con l'Assessore competente in materia di attività produttive, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività di promozione dello sviluppo economico e occupazionale della regione.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, la cui misura è stabilita nel provvedimento di nomina [68].
Art. 30 decies. (Dotazioni finanziarie) [69]
1. Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
2. Possono inoltre essere fonti di finanziamento:
a) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
b) gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;
c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
d) eventuali altre entrate.
Art. 30 undecies. (Gestione economica e patrimonio) [70]
1. L'Agenzia ha un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse economiche e finanziarie d'intesa con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro e formazione, sono individuati i beni mobili e immobili, materiali e immateriali del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza dell'Agenzia.
Art. 30 duodecies. (Vigilanza e controllo) [71]
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) il piano strategico e il piano operativo annuale;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Agenzia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Ai fini della vigilanza il Direttore generale trasmette alla Giunta, per il tramite delle Direzioni centrali competenti in materia di lavoro e formazione e di attività produttive, una relazione annuale sull'attuazione degli indirizzi e sul raggiungimento degli obiettivi.
Art. 30 terdecies. (Personale dell'Agenzia) [72]
1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 31. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Comma così modificato dall'art. 4 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Articolo inserito dall'art. 4 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all’applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale».
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, oltre alla forme di pubblicità ivi stabilite, si applichino anche quelle stabilite dall’art. 122 del
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 114, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra almeno cinque soggetti.
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Comma così modificato dall'art. 18 della
[11] Comma modificato dall'art. 3 della
[12] Comma modificato dall'art. 3 della
[13] Comma inserito dall'art. 13 della
[14] Lettera aggiunta dall'art. 14 della
[15] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 37 della
[17] Lettera aggiunta dall'art. 8 della
[18] Comma inserito dall'art. 2 della
[19] Comma inserito dall'art. 2 della
[20] Comma inserito dall'art. 2 della
[21] Comma inserito dall'art. 9 della
[22] Comma modificato dall'art. 14 della
[23] Comma abrogato dall'art. 3 della
[24] Comma abrogato dall'art. 3 della
[25] Comma abrogato dall'art. 3 della
[26] Comma abrogato dall'art. 3 della
[27] Alinea così modificato dall'art. 77 della
[28] Comma inserito dall'art. 6 della
[29] Comma inserito dall'art. 6 della
[30] Comma inserito dall'art. 6 della
[31] Comma inserito dall'art. 6 della
[32] Comma inserito dall'art. 6 della
[33] Comma inserito dall'art. 6 della
[34] Comma inserito dall'art. 6 della
[35] Articolo inserito dall'art. 35 della
[36] Lettera così sostituita dall'art. 17 della
[37] Articolo inserito dall'art. 35 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[39] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[40] Comma così modificato dall'art. 12 della
[41] Comma così modificato dall'art. 11 della
[42] Comma inserito dall'art. 11 della
[43] Comma inserito dall'art. 8 della
[44] Comma inserito dall'art. 7 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 96 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[47] Comma così modificato dall'art. 9 della
[48] Comma così modificato dall'art. 9 della
[49] Comma già modificato dall'art. 3 della
[50] Comma abrogato dall'art. 43 della
[51] Comma abrogato dall'art. 43 della
[52] Comma abrogato dall'art. 43 della
[53] Comma abrogato dall'art. 43 della
[54] Comma abrogato dall'art. 43 della
[55] Comma abrogato dall'art. 43 della
[56] Comma così sostituito dall'art. 93 della
[57] Comma inserito dall'art. 93 della
[58] Comma così modificato dall'art. 93 della
[59] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[60] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[61] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[62] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[63] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[64] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[65] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[66] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[67] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[68] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[69] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[70] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[71] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della
[72] Il Capo VIII bis, artt. 30 bis - 30 terdecies, è stato inserito dall'art. 15 della