§ 6.2.12 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 10. [*]
Nuove norme di contabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:20/01/1982
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Bilancio pluriennale.
Art. 2.  Leggi di spesa.
Art. 3.  Legge finanziaria.
Art. 4.  Bilancio annuale di previsione.
Art. 4 bis.  Classificazione delle entrate e delle spese.
Art. 5.  Impegni di spesa.
Art. 6.  Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio.
Art. 7.  Fondi globali.
Art. 8.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Assestamento e variazioni di bilancio.
Art. 11.  Particolari fondi assegnati alla Regione.
Art. 12.  Prelevamenti dal Fondo delle spese impreviste.
Art. 13.  Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine.
Art. 13 bis.  (Spese di funzionamento).
Art. 13 ter.  (Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario).
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.  Residui perenti reclamati dai creditori.
Art. 15 bis.  (Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale).
Art. 16.  Titoli di spesa.
Art. 17.  Pagamenti di ruoli di spesa fissa.
Art. 17 bis.  Tesoriere regionale-contabilità dei titoli di spesa estinti.
Art. 17 ter.  Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati.
Art. 18.  Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni Ordine scritto al Ragioniere Generale per l'apposizione del visto ad atti d'impegno o a titoli di pagamento.
Art. 19.  Mutui e prestiti.
Art. 20.  Enti funzionali della Regione.
Art. 21.      In deroga al primo ed al secondo comma del precedente articolo 6, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo [...]
Art. 22.      Il limite previsto dal secondo comma del precedente articolo 7, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di solidarietà per la [...]
Art. 23.      Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 [...]
Art. 24.      Le quote degli stanziamenti, comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa vengono trasferite - in deroga al secondo comma del precedente [...]
Art. 25.      Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 va allegato un prospetto, in cui vengono riportati, per ogni singolo capitolo di spesa, l'ammontare presunto al 31 dicembre 1981 dei residui [...]
Art. 26.      Con riferimento alle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dalle quali non risulti [...]
Art. 27.      Le somme relative agli impegni assunti con le deliberazioni autorizzative di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, inserito con l'articolo 3, primo [...]
Art. 28.      In deroga al secondo comma del precedente articolo 6 le quote degli stanziamenti di spesa in conto capitale iscritti nel bilancio per l'esercizio 1980, trasferite sui capitoli del bilancio per [...]
Art. 29.      Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri [...]
Art. 30.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, con le seguenti eccezioni:
Art. 31.      Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.


§ 6.2.12 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 10. [*]

Nuove norme di contabilità regionale.

(B.U. 21 gennaio 1982, n. 6).

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Bilancio pluriennale.

     La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio, parallelamente ed in armonia con il piano regionale di sviluppo, come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

     Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale, ricostituendone la medesima estensione triennale.

     Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

     Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri [1].

 

     Art. 2. Leggi di spesa.

     Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale la determinazione dell'entità della relativa spesa. Gli stanziamenti così determinati, con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa, vengono riportati in apposito elenco da allegarsi alla legge predetta.

     Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

     Per le spese in conto capitale (o di investimento), la Giunta regionale può autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio [2].

 

     Art. 3. Legge finanziaria.

     Al fine di adeguare le spese del bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di «legge finanziaria» con la quale possono operarsi rifinanziamenti, nonché modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari.

 

     Art. 4. Bilancio annuale di previsione. [3]

     1. Le previsioni di bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.

     2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

     3. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

     4. Le previsioni di spesa di cui al comma 2 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

 

     Art. 4 bis. Classificazione delle entrate e delle spese.

     Le entrate e le spese sono classificate ed analizzate in relazione alle vigenti norme in materia. Le entrate e le spese per partite di giro vengono, comunque, inserite in un apposito titolo.

     Le spese sono inoltre ripartite, con riferimento alle previsioni del piano regionale di sviluppo, per programmi [3]a.

     In allegato al bilancio le spese sono rappresentate riassuntivamente in relazione alla classificazione economica e funzionale, cioè per titoli, categorie e sezioni.

     Le spese sono inoltre classificate, in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con riferimento alle specifiche strutture individuate dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni [3]b.

     Nella legge di approvazione dei bilanci vanno approvati, separatamente, il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendenti anche quelle per partite di giro [4].

 

     Art. 5. Impegni di spesa.

     Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.

     Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma dell'articolo 2, terzo comma, ovvero assunte per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     Ai fini dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei Conti, ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore alle finanze, da registrarsi alla Corte dei Conti.

     Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

     Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel precedente comma le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno.

     La legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale, nella determinazione degli stanziamenti di cui all'articolo 2, primo comma, e la legge finanziaria, nell'apportare le modifiche di cui all'articolo 3, devono tener conto degli impegni assunti ai sensi del precedente terzo comma [5].

 

     Art. 6. Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio.

     Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio [6].

     Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 5 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio [7].

     L'Assessore alle finanze è autorizzato ad iscrivere agli stanziamenti trasferiti in base al precedente comma con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei Conti, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

     Le somme via via trasferite - in base a norme legislative di deroga ai precedenti primo e secondo comma ed al successivo articolo 7 - oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite [8].

 

     Art. 7. Fondi globali.

     Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi globali per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

     Le quote dei fondi globali di cui al precedente comma, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite all'esercizio successivo con la procedura prevista nel precedente articolo 6 [9].

 

     Art. 8. Gestione provvisoria del bilancio.

     Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o. la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 10. Assestamento e variazioni di bilancio.

     Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 2 ed al comma 3 dell'articolo 4, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio [1]1.

     Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, da deliberarsi, di norma, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

 

     Art. 11. Particolari fondi assegnati alla Regione.

     Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

     Al quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale e del bilancio annuale è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da ogni assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

     Nei casi di assegnazioni dello Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

     La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

     Nel bilancio pluriennale ed annuale gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni statali di cui al precedente terzo comma, vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

     Nei casi di assegnazioni di fondi ai sensi del precedente terzo comma, il Presidente della Giunta è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione delle relative somme negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.

     Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

     Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza delle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del precedente articolo 6 - venir trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti [1]1a.

     Le norme di cui ai precedenti secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo comma si applicano anche nei casi di assegnazioni a destinazione vincolata effettuate da parte degli organi della Comunità Economica Europea [1]2.

 

     Art. 12. Prelevamenti dal Fondo delle spese impreviste.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione - istituendo, ove occorra, nuovi capitoli - ai capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste, vengono indicate in un apposito elenco allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

     I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dalla registrazione della Corte dei Conti al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.

 

     Art. 13. Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine.

     L'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione ai capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine allegati alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

     Con le modalità previste dal primo comma, l'Assessore alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine delle somme necessarie, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa - già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili - e l'iscrizione delle somme stesse sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente [1]3.

 

     Art. 13 bis. (Spese di funzionamento). [1]3a

     1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa rubrica relativi a spese inerenti il funzionamento

dell'Amministrazione regionale inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale.

 

     Art. 13 ter. (Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario). [1]3b

     1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.

     2. A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

     3. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

     4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

     5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.

     6. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.

     7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

     8. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.

     9. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [1]3c.

 

     Art. 15. Residui perenti reclamati dai creditori.

     Per la reiscrizione ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi del precedente articolo 5, V comma, l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei Conti, il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e, rispettivamente dal fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, a seconda che trattasi di spese di parte corrente o di parte in conto capitale istituendo, ove occorra, i necessari capitoli.

     Al pagamento delle somme reclamate dai creditori ed iscritte ai sensi del precedente comma si provvede con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno [1]4.

 

     Art. 15 bis. (Fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale). [1]4a

     1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per l'attuazione di ciascun contratto collettivo di lavoro del personale regionale ivi compresa l'area dirigenziale.

     2. L'Assessore alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione negli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

     3. Le quote dei fondi di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono, in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6, trasferite all'esercizio successivo con la procedura prevista al terzo e quarto comma dell'articolo 6.

 

     Art. 16. Titoli di spesa.

     Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singola imputazione.

     Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.

     Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.

     I titoli di spesa estinti ai sensi del precedente comma si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

     I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrare alla Corte dei Conti.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 17. Pagamenti di ruoli di spesa fissa.

     L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.

     Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.

 

     Art. 17 bis. Tesoriere regionale-contabilità dei titoli di spesa estinti.

     Il termine previsto per la presentazione della contabilità dei pagamenti delle spese del bilancio regionale effettuate in ogni singolo mese dell'anno, di cui all'articolo 604, primo comma, lett. c), settimo alinea, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, scade nell'ultimo giorno del mese successivo [1]6.

 

     Art. 17 ter. Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati.

     Il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale ogni semestre ed, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.

     Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono [1]7.

 

     Art. 18. Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni Ordine scritto al Ragioniere Generale per l'apposizione del visto ad atti d'impegno o a titoli di pagamento.

     Nei casi in cui in base alle vigenti disposizioni la competenza a stipulare contratti è attribuita al Presidente della Giunta regionale o, rispettivamente, ai singoli Assessori, gli stessi provvedono anche all'approvazione dei relativi contratti ed alla conseguente assunzione degli impegni di spesa, salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di avocare a sé l'approvazione di contratti di particolare importanza, nel quale caso il Presidente è anche autorizzato ad assumere gli impegni di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, secondo alinea, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     L'ordine scritto al Ragioniere Generale di apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento nei casi previsti dall'articolo 64 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, deve essere firmato, a seconda della materia, dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente.

 

     Art. 19. Mutui e prestiti.

     La contrazione di mutui da parte della Regione può venir autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale o con successiva legge di variazione agli stessi, per provvedere a spese di investimento o per la copertura del disavanzo finanziario [1]8.

     L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma precedente, nonché dei prestiti di cui all'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, non può superare il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale [1]8a.

     Al termine di ciascun esercizio cessa di aver vigore l'autorizzazione a contrarre mutui relativamente all'importo iscritto tra le entrate del bilancio per l'esercizio stesso [1]8b.

     Alla stipulazione dei contratti di mutuo provvede, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o, per sua delega, l'Assessore alla finanze [1]8c.

 

     Art. 20. Enti funzionali della Regione.

     In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, in qualunque forma costituiti, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. Per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente comma verrà emanato apposito regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     I bilanci ed i rendiconti degli enti ed organismi di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     In allegato al conto consuntivo della Regione viene esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al precedente primo comma, nonché delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.

     Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

TITOLO II

NORME SPECIALI

 

     Art. 21.

     In deroga al primo ed al secondo comma del precedente articolo 6, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da Enti, da Associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, vengono trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», per quanto attiene ai capitoli relativi a spese pluriennali, e sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», per quanto attiene ai capitoli relativi ad altre spese.

     In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al precedente comma, le somme stesse vengono trasferite con decreto dell'Assessore alle finanze, alla chiusura dell'esercizio in cui avvenne il disimpegno, sul capitolo, del bilancio dell'esercizio successivo, corrispondente al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia».

     Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti nel quinto comma dell'articolo 5 della presente legge.

     Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al precedente primo comma - rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario - possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato [1]9.

 

     Art. 22.

     Il limite previsto dal secondo comma del precedente articolo 7, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia o Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» e nel «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del e Friuli-Venezia Giulia», non utilizzate alla chiusura dell'esercizio di competenza [2]0.

 

     Art. 23.

     Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1 secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, sono riversate nel bilancio regionale.

     Le somme di cui al precedente comma sono a tal fine iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata denominato «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate» e nello stato di previsione della spesa sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

 

     Art. 24.

     Le quote degli stanziamenti, comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa vengono trasferite - in deroga al secondo comma del precedente articolo 6 - per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi [2]1.

     Le quote dello stanziamento del «Fondo regionale di solidarietà per le zone dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980», istituito con la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 67, non impegnate entro la fine dell'esercizio in cui lo stanziamento è stato iscritto vengono trasferite - in deroga al primo comma del precedente articolo 6 - all'esercizio successivo [2]2.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 va allegato un prospetto, in cui vengono riportati, per ogni singolo capitolo di spesa, l'ammontare presunto al 31 dicembre 1981 dei residui passivi, l'ammontare presunto delle somme non impegnate al 31 dicembre 1981 da trasferire all'esercizio 1982, lo stanziamento di competenza previsto per l'esercizio medesimo, nonché l'ammontare complessivo dei pagamenti che si prevede di effettuare sempre nello stesso esercizio.

 

     Art. 26.

     Con riferimento alle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dalle quali non risulti esplicitamente il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alle leggi di approvazione del bilancio, l'inclusione dei relativi capitoli nell'elenco delle spese continuative e ricorrenti allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 equivale a tale rinvio.

     Per le spese autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge con le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, la ripartizione per i singoli esercizi risulta determinata con lo stato di previsione della spesa annesso alla legge di approvazione del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982.

 

     Art. 27.

     Le somme relative agli impegni assunti con le deliberazioni autorizzative di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, inserito con l'articolo 3, primo comma, della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, fermo restando il limite previsto dal sesto comma dello stesso articolo 5, possono essere conservate nel conto dei residui fino al 31 dicembre 1984; trascorsi tali termini esse costituiscono economia di bilancio.

     Ai fini della conservazione nel conto dei residui - ai sensi del precedente articolo 5, quinto comma, - degli impegni di spesa assunti con decreto a fronte delle somme di cui al precedente comma, il periodo di 5 anni decorre dall'esercizio successivo a quello di emissione del decreto.

 

     Art. 28.

     In deroga al secondo comma del precedente articolo 6 le quote degli stanziamenti di spesa in conto capitale iscritti nel bilancio per l'esercizio 1980, trasferite sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1981 ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, qualora non impegnate al 31 dicembre 1981, vengono ulteriormente trasferite nella competenza dell'esercizio 1982 con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della presente legge.

     In deroga al quarto comma del precedente articolo 6, nell'esercizio 1982 tutte le quote trasferite oltre al primo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio 1980.

 

     Art. 29.

     Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti od a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

 

     Art. 30.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, con le seguenti eccezioni:

     - gli articoli 6, 7, 11, 21, 22 e 24 hanno efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1981;

     - gli articoli 1, 2, 5 e 15 hanno efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1982;

     - l'articolo 19 ha efficacia dal 1º marzo 1982;

     - le norme relative alla presentazione ed all'esercizio in termini di cassa del bilancio annuale hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

     Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge 29 aprile 1976, n. 12, delle successive leggi regionali che le hanno modificate ed integrate (legge regionale 32/1977, legge regionale 74/1979, legge regionale 68/1980), dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, degli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, degli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 [2]3.

 

     Art. 31.

     Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 49 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, con le limitazioni stabilite dal comma 1 dello stesso art. 49.

[1] Per l'efficacia del presente articolo, vedi la norma di cui all'art. 30 della presente legge.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Articolo già modificato dall'art. 73 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8, dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1986, n. 57 dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32 e così sostituito dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[3]3a Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[3]3b Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1986, n. 57.

[5] Vedi nota [1].

[6] Vedi le deroghe di cui ai successivi artt. 21, 24 e 28 della presente legge.

[7] Vedi nota che precede, nonché le deroghe di cui all'art. 66 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[8] Vedi nota [1], nonché la deroga di cui all'art. 28, ultimo comma, della presente legge.

[9] Vedi la deroga di cui all'art. 22 della presente legge, nonché, per l'entrata in vigore, il successivo art. 30.

[1]10 Articolo soppresso dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32.

[1]11 Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32 e così sostituito dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[1]11a Vedi la deroga di cui all'art. 66, comma 8, della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[1]12 Vedi nota [1].

[1]13 Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32.

[1]13a Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[1]13b Articolo dapprima aggiunto dall'art. 14 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[1]13c Articolo abrogato dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[1]14 Vedi nota [1].

[1]14a Articolo aggiunto dall'art. 88 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[1]15 Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1986, n. 1 e in seguito abrogato dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[1]16 Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 1986, n. 1.

[1]17 Vedi nota che precede.

[1]18 Comma così integrato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32.

[1]18a Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 11 dicembre 1989, n. 32.

[1]18b Vedi nota [1].

[1]18c Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1986, n. 1.

[1]19 Vedi nota [1].

[2]20 Vedi nota [1].

[2]21 Comma così sostituito dall'art. 154 della L.R. 1º settembre 1982, n. 75.

[2]22 Vedi nota [1].

[2]23 Vedi in particolare l'articolo unico della L.R. 16 agosto  1982, n. 55.