Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.14 commercio |
Data: | 23/12/1980 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. (Requisiti di accesso agli incentivi) |
Art. 2. |
Art. 2 bis. |
Art. 3. |
Art. 3 bis. (Modalità di restituzione degli incentivi) |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 3.14.17 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 74.
Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).
Al fine di favorire gli Enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni - con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale - l'Amministrazione regionale concede:
a) finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della
b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti anche congiuntamente da tutti gli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale [2].
Art. 1 bis. (Requisiti di accesso agli incentivi) [3]
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.
Nel quadro dell'azione di promozione e sviluppo dell'attività economica di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale concorre a sostenere, in via prioritaria, i seguenti enti e manifestazioni fieristiche:
a) Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Trieste;
b) Ente autonomo fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia di Pordenone;
c) Ente fieristico «Udine Esposizioni» di Udine;
d) Esposizione merceologica di Gorizia della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.
I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l'attuazione di programmi comprendenti l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario [4].
Le domande di contributo previste dal punto b) dell'articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive, corredate da [5]:
- preventivo di spesa, debitamente approvato;
- programma di attività dell'anno per cui è richiesto il contributo.
- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche [6].
L'ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, con deliberazione della Giunta regionale [7].
L'erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all'80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell'Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.
Art. 3 bis. (Modalità di restituzione degli incentivi) [8]
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della
Per le finalità previste dall'articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: «Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Lettera così sostituita dall'art. 44, comma 2, della
[2] Lettera sostituita dall'art. 7 della
[3] Articolo inserito dall'art. 2 della
[4] Articolo aggiunto dall'art. 9 della
[5] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall’art. 8 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] Articolo inserito dall'art. 2 della