§ 1.2.3 - Legge Regionale 9 settembre 1964, n. 2.
Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:09/09/1964
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [8]
Art. 4. 


§ 1.2.3 - Legge Regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La misura dell'indennità di presenza di cui all'articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata in 6.300 euro mensili lordi [2].

     [L'ammontare mensile dell'indennità di presenza può, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai componenti della Camera dei Deputati alla data e nella misura previste al medesimo comma] [3].

     [La rivalutazione annuale prevista al primo comma determina una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali con la medesima decorrenza] [4].

     [L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] [5].

     Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata una trattenuta pari a un ventunesimo della predetta indennità mensile. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono stabiliti i casi in cui l'assenza è da ritenersi giustificata [6].

     Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4- ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

     Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del terzo comma e l'indennità ad esso spettante [7].

 

     Art. 3. [8]

     1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 decorre, per i Consiglieri, dalla data di inizio delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione da parte del Consiglio.

 

     Art. 4.

     Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato per sopperire al primo impianto dell'organizzazione regionale e successivamente verranno imputati negli appositi stanziamenti del Bilancio regionale.


[1] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

[2] Comma modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[3] Comma modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 1995, n. 38, modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 1995, n. 38 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 settembre 1995, n. 38 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.