Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 28/12/2007 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate) |
Art. 2. (Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione) |
Art. 3. (Rifinanziamenti e/o definanziamenti di unità di bilancio) |
Art. 4. (Copertura finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.254 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 31.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2008).
(B.U. 2 gennaio 2008, n. 1 - S.O. 7 gennaio 2008, n. 1)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 30.732.609.055,43 euro, suddivisi in ragione di 10.742.723.414,47 euro per l’anno 2008, di 10.011.850.386,76 euro per l’anno 2009 e di 9.978.035.254,20 euro per l’anno 2010, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, ivi indicate
2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2008 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 149.864.886,34 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, ivi indicate, con riferimento al prospetto B/1 del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2008 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006 e 2007 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2 della
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonchè a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2008-2010, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), della
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile. Quest’ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l’inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor 3 o 6 mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3,00 per cento dell’importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.
9. L’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
10. L’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonchè al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 8, anche istituendo all’uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 17, comma 1, della
13. L’importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della
Art. 2. (Variazione delle aliquote e altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione)
1. Nelle more dell’approvazione delle norme che fissano i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, da emanarsi ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 119 della Costituzione, e in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 43, della legge finanziaria statale 2008, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere esenzioni dal pagamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nei limiti stabiliti dalle leggi statali.
2. All’articolo 2 della
b) al comma 1, lettera b) le parole: «3,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,9 per cento»;
c) al comma 1, lettera c) le parole: «3,45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,1 per cento»;
d) al comma 1, lettera c bis) le parole: «3,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,9 per cento»;
e) al comma 2, le parole: «3,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,9 per cento»;
f) al comma 4, le parole: «4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3,9 per cento».
3. All’articolo 2 della
a) al comma 1 le parole: «3,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,9 per cento»;
b) al comma 6 le parole: «3,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,9 per cento».
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 3. (Rifinanziamenti e/o definanziamenti di unità di bilancio)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della
Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 1 e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 1 e degli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2008.