Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali |
Data: | 27/11/2006 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Principi). |
Art. 3. (Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti). |
Art. 4. (Efficacia della gestione delle funzioni conferite). |
Art. 5. (Potere sostitutivo). |
Art. 6. (Riordino legislativo). |
Art. 7. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 8. (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata). |
Art. 9. (Funzioni delle Province). |
Art. 10. (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare). |
Art. 11. (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli). |
Art. 12. (Funzioni delle Province e delle Comunità montane). |
Art. 13. (Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico). |
Art. 14. (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili). |
Art. 15. (Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). |
Art. 16. (Contributi per lo smaltimento dell’amianto). |
Art. 17. (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). |
Art. 18. (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti). |
Art. 19. (Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico). |
Art. 20. (Contributi in materia di risparmio energetico). |
Art. 21. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 22. (Funzioni delle Province). |
Art. 23. (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale). |
Art. 24. (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio). |
Art. 25. (Funzioni dei Comuni). |
Art. 26. (Funzioni delle Province). |
Art. 27. (Funzioni della Regione). |
Art. 28. (Procedimenti soppressi). |
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967). |
Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 65/1976). |
Art. 31. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981). |
Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985). |
Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 16/1988). |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 15/1991). |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 8/1992). |
Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993). |
Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 35/1993). |
Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 32/1995). |
Art. 39. (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995). |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale 25/1996). |
Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 42/1996). |
Art. 42. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998). |
Art. 43. (Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998). |
Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 23/1999). |
Art. 45. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000). |
Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 15/2000). |
Art. 47. (Modifiche alla legge regionale 21/2000) |
Art. 48. (Modifiche alla legge regionale 13/2001). |
Art. 49. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002). |
Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004). |
Art. 51. (Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004). |
Art. 52. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006). |
Art. 53. (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987). |
Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 52/1991). |
Art. 55. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997). |
Art. 56. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997). |
Art. 57. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998). |
Art. 58. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986). |
Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 30/2002). |
Art. 60. (Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991). |
Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997). |
Art. 62. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981). |
Art. 63. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991). |
Art. 64. (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999). |
Art. 65. (Modifiche alla legge regionale 8/2003). |
Art. 66. (Regolamenti). |
Art. 67. (Procedimenti in corso). |
Art. 67 bis. (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla legge regionale 21/2000) |
Art. 68. (Abrogazioni). |
Art. 69. (Disposizioni finanziarie). |
§ 1.4.24 - L.R. 27 novembre 2006, n. 24 [1].
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
(B.U. 1 dicembre 2006, n. 48 - S.S. n. 11).
Titolo I
Principi generali
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall’Amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi.
Art. 2. (Principi).
1. Il conferimento e l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:
a) principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;
b) principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente;
d) principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni a essi conferite;
e) principio di trasferimento di risorse per l’esercizio delle funzioni conferite.
2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza.
Art. 3. (Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti).
1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall’1 gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.
2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.
3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all’articolo 74 della
Art. 4. (Efficacia della gestione delle funzioni conferite).
1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l’efficace esercizio delle funzioni conferite.
Art. 5. (Potere sostitutivo).
1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
Art. 6. (Riordino legislativo).
1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
d) impianti a fune;
e) piste da sci;
f) energia;
g) viabilità di cui all’articolo 1 del
h) trasporti di cui all’articolo 9 del
i) orientamento al lavoro;
j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 21 della
k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d’acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
l) verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n) [gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali] [2];
o) autorizzazioni all’immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.
Titolo II
Riordino di funzioni
Capo I
Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 7. (Funzioni dei Comuni).
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell’articolo 15 della
b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del
c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della
d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell’articolo 3 della
Art. 8. (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata).
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell’articolo 46 della
2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 9 della
Art. 9. (Funzioni delle Province).
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) [autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell’articolo 5 della
d) [autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell’articolo 6 della
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell’articolo 11 della
b) [contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell’articolo 3 della
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della
e) [contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della
f) [contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell’articolo 9 della
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della
h) [contributi per gli interventi previsti dall’articolo 21 della
h bis) [sovvenzioni a enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per fiere, mostre, mercati rassegne, esposizioni concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della
Art. 10. (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare).
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell’articolo 1 della
Art. 11. (Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli).
1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all’erogazione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3 dell’articolo 63 della
Art. 12. (Funzioni delle Province e delle Comunità montane).
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della
b) rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 3 della
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell’articolo 10 della
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell’articolo 6, commi 14 e 15, della
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell’articolo 4 della
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 8 della
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell’articolo 3 della
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della
g) contributi per l’alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della
i) [contributi per lo sviluppo dell’apicoltura, ai sensi dell’articolo 3 della
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell’articolo 17 della
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro-silvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 3 della
Capo II
Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
Art. 13. (Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico).
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all’elaborazione dei piani di azione di cui all’articolo 7 del
Art. 14. (Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili).
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili, delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla
Art. 15. (Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127 del
Art. 16. (Contributi per lo smaltimento dell’amianto).
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto, ai sensi dell’articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto) della
Art. 17. (Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 31 della
Art. 18. (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti).
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall’articolo 196, comma 1, del
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all’articolo 42 del
Art. 19. (Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico).
1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui agli articoli 8 e 9 del
b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);
d) all’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell’attuazione dei piani di azione comunali.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del
Art. 20. (Contributi in materia di risparmio energetico).
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico.
2. Le Province incentivano l’uso razionale dell’energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.
Capo III
Riordino delle funzioni in materia di energia
Art. 21. (Funzioni dei Comuni). [11]
[1. In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;
b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
c) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
e) autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti;
f bis) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo [12].
2. In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:
a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.]
Art. 22. (Funzioni delle Province). [13]
[1. In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;
c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del
d) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.]
Capo IV
Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 23. (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale).
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle seguenti materie:
a) realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale [14];
b) promozione del trasporto pubblico regionale e locale [15];
c) progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (
3. Fino all’adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all’articolo 2 della
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 9 del
Art. 24. (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio).
1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al
Capo V
Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
Art. 25. (Funzioni dei Comuni).
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a) promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;
b) promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva;
c) costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;
d) promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile;
e) sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile.
Art. 26. (Funzioni delle Province).
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni previste dall’articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.
Art. 27. (Funzioni della Regione).
1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l’esercizio delle funzioni relative al finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate espressamente con norma di legge, nonché l’esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.
Capo VI
Soppressione di procedimenti regionali
Art. 28. (Procedimenti soppressi).
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
a) contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;
b) contributi per l’acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;
c) contributi ai Comuni per l’acquisto di scuolabus;
d) finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.
2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all’articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all’articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.
3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:
a) i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:
1) spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;
2) contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;
3) incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;
4) contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di primo impianto;
b) il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l’esenzione INVIM.
4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:
a) incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;
b) incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;
c) incentivi finanziari per l’adeguamento degli autobus per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
d) incentivi finanziari per l’acquisto e la trasformazione dei taxi per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
e) incentivi finanziari per l’acquisto, la trasformazione e l’adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico.
Titolo III
Modifiche alla legislazione regionale di settore
Capo I
Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 11 della
[1. L’articolo 11 della
«Art. 11.
1. Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati e a sostenere spese dirette per l’organizzazione di manifestazioni e convegni e per l’attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonché la loro diffusione e valorizzazione.».]
Art. 30. (Modifiche alla
[1. Alla
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3.
1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l’incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l’impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.»;
b) l’articolo 4, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 7 e 8, della
«Art. 4.
1. I contributi di cui all’articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.
2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell’impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.
3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l’ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L’ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.»;
c) l’articolo 5, come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della
«Art. 5.
1. L’impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.
2. In sede di collaudo degli impianti l’ente concedente accerta, ai sensi del
d) l’articolo 8, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, della
«Art. 8.
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell’ Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:
a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.»;
c) al primo comma dell’articolo 9, le parole «Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8» sono sostituite dalle seguenti: «Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2».]
Art. 31. (Modifica all’articolo 5 della
[1. Il primo comma dell’articolo 5 della
«1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all’articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.».]
Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
«Art. 10.
1. Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall’articolo 1, comma 3, lettera c), del
Art. 33. (Modifiche alla
[1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 3, come da ultimo modificato dall’articolo 211, comma 2, della
b) al comma 9 dell’articolo 3, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della
c) al comma 11 dell’articolo 3 le parole «L’Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono»;
d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole «nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all’articolo 4,» sono soppresse;
e) al comma 1 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 2 della
f) al comma 3 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 4 della
g) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. (Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali).
1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:
a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;
b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all’apicoltura;
c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;
d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;
e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.
2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.
3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.
4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all’80 per cento.».]
Art. 34. (Modifiche alla
[1. Alla
a) al comma 8 dell’articolo 3, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della
b) al comma 1 dell’articolo 5, come sostituito dall’articolo 75, comma 5, della
c) al comma 1 dell’articolo 6, come sostituito dall’articolo 75, comma 6, della
d) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della
e) al comma 5 dell’articolo 6 le parole «L’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «L’ente emittente»;
f) al comma 5 bis dell’articolo 6, come aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della
Art. 35. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 3 dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «dalle Comunità montane e dalle Province di Trieste e di Gorizia»;
b) al comma 1 dell’articolo 7 le parole «agli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2».
Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
«Art. 6.
1. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento è autorizzata dalle Province su conforme parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell’articolo 4 della
2. L’autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve aver superato l’esame previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.».
Art. 37. (Modifiche alla
[1. Alla
a) il comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della predisposizione dell’Inventario, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane trasmettono alla Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali, le informazioni di cui al comma 1, relative ai beni da tutelare siti sul proprio territorio.»;
b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole «La Direzione regionale delle foreste e dei parchi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane provvedono».]
Art. 38. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 4 dell’articolo 12, come sostituito dall’articolo 20, comma 8, della
«4. Per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all’articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.»;
b) l’articolo 13, come modificato dall’articolo 37, comma 3, della
«Art. 13. (Criteri e modalità di concessione dei contributi).
1. Ai produttori agricoli singoli o associati conduttori di aziende biologiche di cui all’articolo 2, comma 2, viene riservata priorità per gli interventi contributivi su opere di miglioramento fondiario, comprese siepi e alberature, previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali. Analoga priorità viene riservata ai produttori agricoli conduttori di aziende biologiche miste di cui dell’articolo 2, comma 3, purché la maggior parte della produzione lorda vendibile ottenibile provenga da processi produttivi agricoli biologici.
2. Ai preparatori singoli o associati conduttori di aziende di trasformazione biologica viene riservata priorità per gli interventi contributivi sulle opere strutturali, di acquisto e miglioramento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici previsti da normative comunitarie, nazionali e regionali.».
Art. 39. (Modifica all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 40. (Modifiche alla
1. Alla
a) l’articolo 17, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 11, della
«Art. 17. (Incentivi agli operatori agrituristici).
1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all’attività agrituristica;
b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);
c) l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d’uso per la gestione dell’attività stessa;
d) la realizzazione, l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione, l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;
g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda agrituristica;
h) interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;
i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività agrituristica, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;
j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell’attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;
k) la realizzazione, l’adeguamento, l’allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all’interno dell’impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l’impresa stessa ottenga l’accreditamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti «de minimis» nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale.
3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.
4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.»;
b) al comma 1 dell’articolo 18 le parole «dagli articoli 16 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 16».
Art. 41. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 bis dell’articolo 4, come inserito dall’articolo 9, comma 1, della
«2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:
a) l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l’acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;
b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato.»;
b) il comma 6 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.».
Art. 42. (Sostituzione dell’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. La Provincia di Trieste sostiene l’attività didattica, educativa e divulgativa svolta dalla Riserva naturale marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell’alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali interessanti l’arco costiero della Regione, istituite con la
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione provinciale di Trieste è autorizzata a concedere un contributo all’Associazione italiana per il World Wide Fund for nature, quale Ente gestore della Riserva marina di Miramare ai sensi del decreto interministeriale del 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).
3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.».
Art. 43. (Modifica all’articolo 63 della
1. Il comma 3 dell’articolo 63 della
«3. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 33 della
a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d’Incarojo e Val Pontebbana;
b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;
c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.».
Art. 44. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 6 dell’articolo 6 le parole «dal competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia»;
b) al comma 3 dell’articolo 7 la parola «regionale» è soppressa;
c) al comma l dell’articolo 8 le parole «con decreto del Direttore regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della Provincia»;
d) al comma 2 dell’articolo 10 le parole «del competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Provincia»;
e) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.»;
f) al comma 4 dell’articolo 12, le parole «ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell’agricoltura» sono soppresse;
g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta).
1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l’individuazione delle zone tartuficole di cui all’articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.»;
h) l’articolo 14, come modificato dall’articolo 15, comma 4, della
«Art. 14. (Autorizzazione alla raccolta).
1. Al superamento, con esito positivo, dell’esame di idoneità di cui all’articolo 12, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.»;
i) l’articolo 15, come modificato dall’articolo 15, comma 5, della
«Art. 15. (Iniziative finanziate).
1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all’approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all’incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all’articolo 2 della
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.
2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.»;
j) [l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. (Modalità di finanziamento).
1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 15.»] [23];
k) al comma 1 dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 15, comma 6, della
l) al comma 3 dell’articolo 19, le parole «Tesoreria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione».
Art. 45. (Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L’erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.»;
b) al comma 15 le parole «Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio delle strutture aziendali della Direzione regionale dell’agricoltura.» sono soppresse.
Art. 46. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 dell’articolo 1 le parole «la Regione può» sono sostituite dalle seguenti: «le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono»;
b) al comma 2 dell’articolo 3 le parole «alla Direzione regionale dell’agricoltura e» sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 4, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 3, della
Art. 47. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Dopo l'articolo 14 della
«Art. 14 bis. (Disposizioni di attuazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle «Strade del vino», le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino».».
3. L'articolo 16 della
«Art. 16. (Disciplinare e Comitato promotore)
1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino» è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.
2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della
4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle «Strade del vino».».
4. Al comma 1 dell'articolo 17 della
5. L'articolo 21 della
«Art. 21. (Interventi finanziari)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:
a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;
b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a un' informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della
3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.
4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla
6. Al comma 1 dell'articolo 22 della
Art. 48. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4 le parole «l’Amministrazione regionale accorda» sono sostituite dalle seguenti: «le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano»;
b) [al comma 1 dell’articolo 9, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della
Art. 49. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
«Art. 3. (Contributi alle associazioni ornitologiche regionali).
1. Le Province concedono contributi alle associazioni ornitologiche iscritte all’Albo regionale, per il finanziamento di programmi annuali di attività concernenti le iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 1.
2. Le domande di contributo recano in allegato i programmi annuali di attività.
3. I contributi sono destinati prioritariamente alle manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), che si siano svolte per almeno tre anni consecutivi.».
Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
«Art. 6. (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento).
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
Art. 51. (Modifiche all’articolo 23 della
1. All’articolo 23 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Province erogano contributi a favore delle scuole della regione di ogni ordine e grado, al fine di sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per l’accompagnamento di scolari e studenti nelle fattorie didattiche, sino all’80 per cento del costo sostenuto.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende agricole il cui imprenditore, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.».
Art. 52. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 25 dell’articolo 6 della
Capo II
Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia
Art. 53. (Modifiche all’articolo 31 della
1. All’articolo 31 della
a) al comma 1 le parole «L’Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’Amministrazione provinciale»;
b) al comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 3, della
Art. 54. (Modifiche alla
[1. Alla
a) al comma 2 dell’articolo 103 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Amministrazione comunale territorialmente competente»;
b) al comma 1 dell’articolo 106 le parole «valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «determinato a cura dell’Amministrazione comunale territorialmente competente» e le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 107 le parole «delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Amministrazione comunale territorialmente competente».]
Art. 55. (Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 20 dell’articolo 1 della
Art. 56. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 57. (Modifiche all’articolo 16 della
1. All’articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «L’Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L’Amministrazione provinciale»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento.».
Capo III
Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia
Art. 58. (Modifica all’articolo 31 della
1. All’articolo 31 della
Art. 59. (Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 le parole «non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «non riservate a Province e Comuni»;
b) l’articolo 3, come modificato dall’articolo 17, comma 2, della
«Art. 3. (Funzioni delle Province).
1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:
a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del
b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;
c) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.
2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.»;
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Funzioni dei Comuni).
1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:
a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del
c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;
d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
e) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
f) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
g) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:
a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.».
Capo IV
Modifiche alla legislazione regionale in materia
di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 60. (Modifica all’articolo 72 della
[1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 72, della
«s bis) posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.».]
Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 21 della
[1. L’articolo 21 della
«Art. 21. (Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico).
1. La Provincia, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell’utenza, svolge le seguenti attività:
a) attiva programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;
b) attua programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:
1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;
2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;
c) adotta programmi di pubblicità integrata.
2. I programmi di pubblicità integrata di cui al comma 1, lettera c), sono adottati dalle Province secondo schemi omogenei al fine della redazione dell’orario dei trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia.».]
Capo V
Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili
Art. 62. (Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
«Art. 3. (Criteri di priorità e strumenti di coordinamento).
1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;
b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;
c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;
d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell’arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.
2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l’integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all’offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.
3. Per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall’Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.
4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.».
Art. 63. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
«Art. 6. (Presentazione delle domande).
1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell’articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.».
Art. 64. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
«Art. 6. (Concessione di contributi).
1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull’utilizzo delle assegnazioni.».
Art. 65. (Modifiche alla
1. Alla
a) al capo I, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Coordinamento degli interventi).
1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l’attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all’articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.»;
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Contributi per gli impianti sportivi).
1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l’adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l’acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:
a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».
Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 66. (Regolamenti).
1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla
2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie.
3. L’esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 3, comma 4, della
Art. 67. (Procedimenti in corso).
1. I procedimenti in corso alla data dell’1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 68 [34].
1 bis. [I procedimenti relativi alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, lettera a), della
Art. 67 bis. (Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall'articolo 47 alla
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 17 della
Art. 68. (Abrogazioni).
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) [lettera a) del numero 3) del primo comma dell’articolo 1 della
b) articolo 15 della
c) articoli 11 e 15 della
d)
e) articoli 6, 7 e 10 della
f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della
g)
h) articolo 24 della
i) articoli da 28 a 33 della
j) articolo 1 della
k) commi terzo e quarto dell’articolo 39 della
l)
m) articoli 6 e 17 della
n) comma 7 dell’articolo 11 della
o) comma 12 dell’articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della
p)
q) comma 3 dell’articolo 14 della
r)
s)
t) [articolo 114 della
u) articoli 2 e 11 della
v) commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della
w) articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della
x) comma 3 dell’articolo 48 e articolo 171 della
y) articolo 7 della
z)
aa) articolo 27 della
bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell’articolo 18 della
cc) articolo 49 della
dd)
ee) comma 16 dell’articolo 20 della
ff) articolo 19 della
gg) articolo 18 e comma 1 dell’articolo 19 della
hh) articolo 17 bis della
ii) articolo 39 della
jj) commi 4, 5 e 6 dell’articolo 37 della
kk) articolo 27, comma 2 dell’articolo 28 e articolo 29 della
ll) commi da 13 a 16 dell’articolo 9, commi 20 e 21 dell’articolo 16, commi 30 e 31 dell’articolo 23 della
mm) articolo 2 della
nn) comma 1 bis dell’articolo 16 e comma 9 dell’articolo 84 della
oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell’articolo 124 della
pp) commi 38, 39 e 63 dell’articolo 5, comma 34 dell’articolo 15, commi 18 e 19 dell’articolo 16 della
qq) articolo 10 della
rr) comma 2 bis dell’articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell’articolo 7, articoli 8 e 9 della
ss) comma 2 dell’articolo 8, articoli 20 e 21 della
tt) comma 48 dell’articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell’articolo 5 della
uu) commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 1 della
vv) commi 3 e 4 dell’articolo 4 e articolo 5 della
ww) commi 7 e 8 dell’articolo 1 della
ww bis) l'articolo 15 della
xx) comma 49 dell’articolo 3, commi da 24 a 28 dell’articolo 5 e da 37 a 40 dell’articolo 6 della
yy) articolo 6 della
zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell’articolo 6 della
aaa) comma 12 dell’articolo 7 e comma 10 dell’articolo 14 della
bbb) comma 5 dell’articolo 62 della
ccc) articolo 5 della
ddd) commi 2 e 3 dell’articolo 14 della
eee) lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della
fff) commi da 101 a 109 dell’articolo 5 della
ggg) articolo 10 della
hhh) comma 5 dell’articolo 7 della
iii) comma 2 dell’articolo 12 e comma 1 dell’articolo 16 della
jjj) articolo 11 della
kkk) commi 12, 13 e 14 dell’articolo 6 della
lll) comma 87 e commi da 166 a 170 dell’articolo 4, comma 67 dell’articolo 5 e comma 49 dell’articolo 6 della
mmm)commi 2 e 3 dell’articolo 73 della
nnn) comma 104 dell’articolo 6 e comma 84 dell’articolo 8 della
ooo) comma 3 dell’articolo 16 e articolo 27 della
Art. 69. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali”.
2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l’anno 2007 e di 8.136.700 euro per l’anno 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione “Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali” con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l’anno 2007 e di 3.145.500 euro per l’anno 2008;
b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione “Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario” con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l’anno 2007 e di 4.991.200 euro per l’anno 2008.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della
4. All’onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l’anno 2007 e di 15.253.190 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
(omissis)
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione “Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima”.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21 della
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 25, della
10. Per l’ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 17 della
11. All’onere di 301.650,69 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
(omissis)
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
[1] Il numero della presente legge è stato così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. del 6 dicembre 2006, n. 49.
[2] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 25 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 25 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 8 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 22 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[14] Lettera così sostituita dall'art. 42 della
[15] Lettera così sostituita dall'art. 42 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[23] Lettera abrogata dall'art. 43 della
[24] Articolo sostituito dall'art. 21 della
[25] Lettera abrogata dall'art. 104 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[34] Comma così modificato dall'art. 3 della
[35] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[36] Articolo inserito dall'art. 22 della
[37] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[38] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[39] Lettera aggiunta dall'art. 23 della