Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale. |
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale. |
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale. |
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 5. Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). |
Art. 6. Cartografia regionale. |
Art. 7. Interventi per la forestazione. |
Art. 8. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. |
Art. 11. Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani. |
Art. 12. Interventi regionali per le politiche abitative. |
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 14. Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici. |
Art. 15. Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale. |
Art. 16. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque. |
Art. 17. Sistema regionale di smaltimento rifiuti. |
Art. 18. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. |
Art. 19. Parco regionale del delta del Po. |
Art. 20. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 21. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale. |
Art. 22. Interventi ed opere di difesa della costa. |
Art. 23. Porti regionali e comunali. |
Art. 24. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). |
Art. 25. Investimenti nel settore dei trasporti. |
Art. 26. Viabilità di interesse regionale. |
Art. 27. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 28. Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna. |
Art. 29. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione. |
Art. 30. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina. |
Art. 31. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia. |
Art. 32. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 33. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini". |
Art. 34. Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.). |
Art. 35. Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze. |
Art. 36. Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". |
Art. 37. Iniziative regionali a favore dei giovani. |
Art. 38. Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 39. Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000. |
Art. 40. Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002. |
Art. 41. Partecipazione alla SAPIR S.p.A.. |
Art. 42. Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000. |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004. |
Art. 44. Completamento di programmi regionali d'area. |
Art. 45. Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993. |
Art. 46. Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001. |
Art. 47. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004. |
Art. 48. Finanziamento dei Consorzi di bonifica. |
Art. 49. Contributi per spese di investimento e sviluppo - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988. |
Art. 50. Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002. |
Art. 51. Fondo regionale per la non autosufficienza. |
Art. 52. Trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 53. Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003. |
Art. 54. Contributo straordinario di avvio al "Nuovo Circondario Imolese". |
Art. 55. Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001. |
Art. 56. Allineamento di termini. |
Art. 57. Copertura finanziaria. |
Art. 58. Entrata in vigore. |
§ 6.2.76 – L.R. 23 dicembre 2004, n. 27.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 176).
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della
Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo 17,
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano telematico regionale (articolo 17,
Art. 3. Sistema informativo agricolo regionale.
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2005, un contributo di Euro 120.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti ed Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 5. Valorizzazione delle opportunità connesse all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).
1. La Regione concede alla Provincia di Parma un finanziamento annuale non superiore ad Euro 100.000,00 per lo sviluppo di attività volte alla valorizzazione delle opportunità derivanti dall'insediamento, a Parma, dell'European Food Safety Authority (EFSA). A tal fine la Giunta regionale stipula un'apposita convenzione nella quale sono regolate le modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività, i rapporti finanziari e l'ammontare del finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1, per l'esercizio 2005, é disposta un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 02662 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 6. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
Art. 7. Interventi per la forestazione.
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale é disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (articolo 2,
Art. 8. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui sottoindicati capitoli: Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (articolo 26, comma 2, lett. A),
b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica con riferimento alla legge indicata al comma 1 é disposta la seguente autorizzazione di spesa: Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma 2, lett. d),
Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3,
b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'articolo 2, L.R. 22/90 (articolo 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g),
Art. 10. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della
Art. 11. Edilizia residenziale pubblica e interventi edilizi a favore degli anziani.
1. Le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali e volte alla concessione di contributi a Comuni, I.A.C.P. e a Cooperative a proprietà indivisa per il recupero o la costruzione di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore di anziani sono ridotte di Euro 387.342,67 a valere sul Capitolo 32287 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12780 - Recupero e costruzione alloggi per anziani.
Art. 12. Interventi regionali per le politiche abitative.
1. Per la realizzazione dei programmi concernenti le politiche abitative della Regione volte a favorire interventi per l'accesso alla locazione o alla proprietà, di abitazioni, ai sensi della
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura.
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, é stabilito quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 14. Controllo per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici.
1. Nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Controllo e prevenzione degli inquinamenti atmosferici, idrici ed elettromagnetici, é disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul capitolo sottoindicato:
a) Cap. 37090 "Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (articolo 2,
Art. 15. Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale.
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della
Art. 16. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della
Art. 17. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
1. Per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 é apportata la riduzione di Euro 708.822,12 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 37334 [3].
Art. 18. Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1,
b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma 3,
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 é apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372 "Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del comma 6 bis dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 2,
Art. 19. Parco regionale del delta del Po.
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della
Art. 20. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 4 della
Art. 21. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 22. Interventi ed opere di difesa della costa.
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della
Art. 23. Porti regionali e comunali.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (articolo 4, lettera c),
b) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (articolo 4, lettera f),
Art. 24. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della
Art. 25. Investimenti nel settore dei trasporti.
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43270 "Contributi agli enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (articolo 31, comma 2, lettera c), articolo 34, comma 1, lettera a) e comma 6, lettera a),
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 é apportata la riduzione di Euro 6.023.153,83 disposta da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 43260 [6].
Art. 26. Viabilità di interesse regionale.
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1,
b) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordiaria (articolo 167, comma 2, lett. A) e b),
Art. 27. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 28. Provvedimenti straordinari per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna.
1. La Regione Emilia-Romagna, per fronteggiare i danni causati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna il 14 settembre 2003 contribuisce con un finanziamento straordinario di Euro 1.000.000,00; l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, é disposta a valere sul Capitolo 48273 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17560 - Interventi per danni causati da eventi sismici.
2. Il finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, é finalizzato al ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati, localizzati nel territorio dei comuni individuati con apposito provvedimento del presidente della Provincia di Bologna, nominato commissario delegato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3359 del 14 maggio 2004.
3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto, alla concessione, all'impegno contabile e alla liquidazione del finanziamento, a favore della Provincia di Bologna, in un'unica soluzione.
Art. 29. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del
a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro: 13.060.000,00;
b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale Euro: 2.550.000,00;
c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale e del Centro di documentazione sanitaria Euro: 3.640.000,00.
Art. 30. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della
2. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 31, comma 2 della
Art. 31. Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Art. 32. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 33. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 34. Partecipazione alla ricapitalizzazione del capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.).
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a erogare, per l'esercizio 2005, all'Agenzia di Iniziative Culturali dell'Emilia-Romagna - AICER S.p.A., di cui alla
2. Qualora l'AICER deliberi la propria trasformazione da Società per azioni in Società a responsabilità limitata, la Regione é autorizzata a partecipare a tale società a condizione che siano mantenute le finalità di cui all'articolo 1 della
Art. 35. Partecipazione alla ricostituzione del fondo di dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze. [7]
[1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a partecipare alla ricostituzione del fondo di dotazione nella "Fondazione Medikinale International Parma MIP" - Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle scienze della quale é già socio ai sensi della
Art. 36. Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". [8]
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale é autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità a quanto stabilito nello statuto della stessa.
3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 é disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.
Art. 37. Iniziative regionali a favore dei giovani.
1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della
Art. 38. Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali. [10]
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2005 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2004:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4425 |
750.000,00 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
1.250.000,00 |
3) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
2.183.000,00 |
4) |
3909 |
1.2.1.3.1510 |
375.000,00 |
5) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
4.999.999,95 |
6) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
282.936,77 |
7) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
20.000,05 |
8) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
12.636.178,13 |
9) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
10.830.739,29 |
10) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
376.143,01 |
11) |
14170 |
1.3.1.3.6200 |
239.280,00 |
12) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
10.829.662,81 |
13) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
1.898.001,10 |
14) |
21078 |
1.3.2.3.8000 |
2.000.000,00 |
15) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
4.100.138,85 |
16) |
23105 |
1.3.2.3.8220 |
35.846,83 |
17) |
23502 |
1.3.2.3.8220 |
50.000,00 |
18) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
9.848.075,75 |
19) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
4.790.461,91 |
20) |
25780 |
1.3.3.3.10010 |
477.247,71 |
21) |
27500 |
1.3.4.3.11600 |
85.885,00 |
22) |
27718 |
1.3.4.3.11600 |
516.456,90 |
23) |
29300 |
1.3.3.3.10100 |
225.370,79 |
24) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
7.507.300,00 |
25) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
1.295.000,00 |
26) |
30880 |
1.4.1.3.12620 |
280.319,62 |
27) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
5.442.036,30 |
28) |
30895 |
1.4.1.3.12620 |
140.992,73 |
29) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
39.637.692,86 |
30) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
21.410.696,98 |
31) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
2.260.964,80 |
32) |
32116 |
1.4.1.3.12820 |
2.033.417,88 |
33) |
32121 |
1.4.1.3.12820 |
41.156,44 |
34) |
32123 |
1.4.1.3.12820 |
1.208.282,47 |
35) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
4.895.033,50 |
36) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
3.164.422,36 |
37) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
3.233.902,73 |
38) |
37338 |
1.4.2.3.14210 |
26.931,60 |
39) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
12.473.876,41 |
40) |
38025 |
1.4.2.3.14300 |
25.822,84 |
41) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
1.807.599,15 |
42) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
599.090,00 |
43) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
625.065,29 |
44) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
4.965.409,87 |
45) |
39185 |
1.4.2.3.14500 |
87.730,40 |
46) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
4.887.031,45 |
47) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
3.000.000,00 |
48) |
41102 |
1.4.3.3.15800 |
4.854.694,85 |
49) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
2.428.702,58 |
50) |
1360 |
1.4.3.3.15800 |
1.331.301,34 |
51) |
41550 |
1.4.3.3.15800 |
409.874,14 |
52) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
161.188,11 |
53) |
41850 |
1.4.3.3.15820 |
489.140,03 |
54) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
100.000,00 |
55) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
3.183.985,60 |
56) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
3.708.726,06 |
57) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
3.507.778,59 |
58) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
31.416.607,36 |
59) |
45172 |
1.4.3.3.16200 |
328.202,45 |
60) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
3.757.656,29 |
61) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
2.000.000,00 |
62) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
38.395.570,82 |
63) |
45190 |
1.4.3.3.16200 |
1.135.913,80 |
64) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
4.972.355,19 |
65) |
46110 |
1.4.3.3.16600 |
1.033.000,00 |
66) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
645.571,12 |
67) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
2.242.011,75 |
68) |
47105 |
1.4.4.3.17400 |
1.137.839,43 |
69) |
47111 |
1.4.4.3.17400 |
326.080,34 |
70) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
4.665.093,68 |
71) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
2.057.349,94 |
72) |
48245 |
1.4.4.3.17530 |
140.460,01 |
73) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
23.796.811,69 |
74) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
1.344.574,51 |
75) |
64400 |
1.5.1.3.19100 |
587.795,00 |
76) |
65152 |
1.5.2.3.21080 |
28.541,04 |
77) |
65317 |
1.5.2.3.21080 |
161.352,25 |
78) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
6.725.694,88 |
79) |
65712 |
1.5.2.3.21080 |
1.282.736,44 |
80) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
1.848.915,65 |
81) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
38.414,78 |
82) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
51.385.368,37 |
83) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
6.826.582,29 |
84) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
14.842.133,51 |
85) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
5.251.190,39 |
86) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
5.234.419,74 |
87) |
78569 |
1.4.2.3.14380 |
440.069,60 |
Art. 39. Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 41 della
Art. 40. Modifica alla
1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 36 della
Art. 41. Partecipazione alla SAPIR S.p.A..
1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione, nella società "Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni SAPIR", della quale é già socio ai sensi della
Art. 42. Modifica alla
1. L'articolo 30 della
"Art. 30. Sanzioni.
1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge é passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.
3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.".
Art. 43. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17, dopo le parole "di nuova costruzione" sono aggiunte le parole "e di ristrutturazione edilizia";
b) al comma 2 dell'articolo 39 le parole "accertati a seguito dell'entrata in vigore" sono sostituite dalle parole "commessi in data successiva all'entrata in vigore".
Art. 44. Completamento di programmi regionali d'area.
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei programmi di cui alla
2. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa agli interventi di cui al comma 1, riguardanti Enti locali, finanziati ai sensi della
3. Gli interventi, di cui al comma 1, finanziati ai sensi della
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti completati e funzionanti.
Art. 45. Modifica alla
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. Ripartizione delle funzioni.
1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalle leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi.
2. Le funzioni trasferite sono assunte dagli enti indicati al comma 1 a decorrere dalla data prevista dal provvedimento con cui la Giunta delimita i territori e specifica i beni concessi in gestione. Con il medesimo provvedimento é approvata una convenzione che regola le modalità per l'esercizio delle funzioni e i relativi oneri finanziari.
3. Le funzioni relative alla ricerca e sperimentazione in materia forestale, alla vivaistica e alla propaganda forestale sono esercitate dall'Amministrazione regionale attraverso le competenti strutture organizzative regionali.
4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.
5. Nei casi di trasferimento della gestione dei vivai ai soggetti di cui al comma 4, la Regione può acquistare dagli stessi il materiale vivaistico necessario per gli interventi di forestazione di propria competenza ed in ottemperanza alle disposizioni previste dalla
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dalla
Art. 46. Modifica alla
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
"3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati.".
Art. 47. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 48. Finanziamento dei Consorzi di bonifica.
1. La Regione può finanziare con risorse regionali i Consorzi di bonifica qualora operino quali soggetti attuatori di opere e lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della
2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio [11].
Art. 49. Contributi per spese di investimento e sviluppo - Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 35 della
2. Dopo la prima frase del comma 2 dell'articolo 35 della
Art. 50. Modifica alla
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della
"7 bis. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la domanda di cui al comma 1 ed in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.".
Art. 51. Fondo regionale per la non autosufficienza.
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della
2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno [12].
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.
Art. 52. Trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese -
[1. Per il trasporto pubblico locale, della sola area metropolitana bolognese, gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell’aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l’affidamento del servizio da effettuarsi nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie [15].]
Art. 53. Modifica alla
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 54. Contributo straordinario di avvio al "Nuovo Circondario Imolese".
1. Per contribuire alle spese di primo impianto e di avvio dell'ente "Nuovo Circondario Imolese", istituito ai sensi dell'articolo 23 della
Art. 55. Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della
"3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, é stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.".
Art. 56. Allineamento di termini.
1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) della
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto-
Art. 57. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 58. Entrata in vigore.
1. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore l'1 gennaio 2005.
[1] Per un aumento della presente autorizzazione di spesa, vedi l’art. 20 della
[2] Per un aumento della presente autorizzazione di spesa, vedi l’art. 20 della
[3] Per una rideterminazione della presente riduzione di spesa, vedi l’art. 20 della
[4] Per una rideterminazione della presente riduzione di spesa, vedi l’art. 20 della
[5] Per una riduzione della presente autorizzazione di spesa, vedi l’art. 20 della
[6] Per una rideterminazione della presente riduzione di spesa, vedi l’art. 20 della
[7] Articolo soppresso dall’art. 19 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[9] Per un aumento della presente autorizzazione di spesa, vedi l’art. 20 della
[10] Per l’integrazione e la modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dal presente articolo, vedi l’art. 21 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 19 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[13] Rubrica così modificata dall’art. 4 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[15] Comma già modificato dall’art. 22 della
[16] Comma così modificato dall'art. 42 della
[17] Comma così modificato dall'art. 42 della