§ 4.1.18 - Legge Regionale 22 maggio 1980, n. 39.
Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:22/05/1980
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'Ente interessato alla Giunta regionale
Art. 3. 
Art. 4.      Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in compatibili, le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12
Art. 5.      Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge ammontanti per il triennio 1980-1982 a complessive Lire 800.000.000 annue, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi già [...]


§ 4.1.18 - Legge Regionale 22 maggio 1980, n. 39.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica. [1]

(B.U. n. 79 del 23 maggio 1980)

 

Art. 1. [2]

     Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei Comuni e delle Province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la Giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte e totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, l'acquisto di opere scolastiche e loro pertinenze.

     In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la Giunta regionale ha la facoltà di proporre al Consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 2.

     Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'Ente interessato alla Giunta regionale.

     La segnalazione deve essere perfezionata entro i successivi quindici giorni con la trasmissione dei seguenti atti:

     a) domanda di finanziamento motivata con l'indicazione anche sommaria dei lavori da farsi o degli immobili da acquistare, del loro costo presunto, dell'urgenza dell'intervento e della sua rispondenza alle esigenze della scuola in base alle normative vigenti;

     b) eventuale verbale d'urgenza e perizia sommaria dei lavori e delle spese, di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, redatti dall'Ufficio tecnico dell'Ente, o, se necessario, da un libero professionista incaricato in via di urgenza.

 

     Art. 3. [3]

     1. La Giunta regionale finanzia l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge sulla scorta degli indirizzi definiti dal Consiglio.

     2. L'atto deliberativo di assegnazione quantifica il finanziamento in rapporto ai lavori e ai costi definiti dal progetto preliminare e stabilisce il termine perentorio entro il quale l'ente attuatore è tenuto ad approvare il progetto esecutivo.

     3. L'atto di impegno di spesa consegue all'approvazione del progetto esecutivo, ridefinisce l'ammontare del finanziamento in rapporto al costo base dell'appalto e assegna il termine perentorio per l'affidamento dei lavori. [Le economie provenienti da eventuali ribassi d'asta tornano immediatamente a disposizione della Regione [4]].

     4. L'inosservanza di anche uno solo dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta la perdita del diritto al finanziamento. Le disposizioni del presente articolo di legge si applicano anche agli interventi beneficiari di finanziamenti già assegnati alla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 4.

     Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in compatibili, le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.

     Le presenti norme si applicano anche alle opere urgenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2358 del 27 settembre 1979, fermi restando gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge ammontanti per il triennio 1980-1982 a complessive Lire 800.000.000 annue, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi già stanziati nel Bilancio di previsione 1980 sul Capitolo 73060, ed alla corrispondente voce del Bilancio pluriennale 1980-1982, nell'ambito del programma 01 - scuola e diritto allo studio del settore 03 scuola - sezione 6ª cultura, scuola, formazione professionale e tempo libero.

 

 


[1] Si riporta il testo coordinato della presente legge con le modifiche apportate da: L.R. 23 marzo 1984, n. 14;

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. n. 14/1984 (B.U. n. 37/1984).

[3] Articolo, già modificato dall'art. 37 della L.R. 4 novembre 1991, n. 26, successivamente così sostituito dall'art. 31 della L.R. 9 novembre 1995, n. 55.

[4] Periodo abrogato dall'art. 35 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.