Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/12/2002 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale. |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale. |
Art. 3. Fondo regionale per la montagna. |
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 5. Cartografia regionale. |
Art. 6. Interventi per la forestazione. |
Art. 7. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo. |
Art. 8. Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari. |
Art. 9. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell’innovazione e dell’integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale. |
Art. 10. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa. |
Art. 11. Interventi nel settore dell’artigianato. |
Art. 12. Valorizzazione delle attività ittiche. |
Art. 13. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. |
Art. 14. Interventi per la disciplina dell’offerta turistica. |
Art. 15. Qualificazione e sviluppo del termalismo. |
Art. 16. Mercati e centri agro-alimentari. |
Art. 17. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 18. Opere acquedottistiche e fognarie. |
Art. 19. Tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico. |
Art. 20. Sistema regionale di smaltimento rifiuti. |
Art. 21. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale. |
Art. 22. Interventi nel porto di Ravenna. |
Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti. |
Art. 24. Viabilità di interesse regionale. |
Art. 25. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina. |
Art. 27. Fondo socio-assistenziale regionale. |
Art. 28. Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia. |
Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 30. Edilizia residenziale universitaria. |
Art. 31. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini". |
Art. 32. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale. |
Art. 33. Iniziative regionali a favore dei giovani. |
Art. 34. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale. |
Art. 35. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione. |
Art. 36. Programma regionale di investimenti in sanità. |
Art. 37. Disposizioni speciali in materia di programmi d’area. |
Art. 38. Trasferimento all’esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 39. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7. |
Art. 40. Modifica all’articolo 12 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17. Definizione dei termini per interventi di incentivazione in materia turistica relativi ai programmi degli anni 1997, 1998 e 1999, [...] |
Art. 41. Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27. |
Art. 42. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 1 aprile 1993, n. 18. |
Art. 43. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46. |
Art. 44. Interventi a favore delle popolazioni del Molise. |
Art. 45. Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie. |
Art. 46. Interventi per la riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione. |
Art. 47. Copertura finanziaria. |
Art. 48. Entrata in vigore. |
§ 6.2.66 - L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005.
(B.U. n. 181 del 23 dicembre 2002).
Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema Informativo Regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 “ Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (
b) Cap. 03910 “ Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
c) Cap. 03917 “ Contributi agli Enti Locali ed altri enti e organismi interessati per l’impianto di un sistema informativo (art. 17,
d) Cap. 03937 “ Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17,
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 6.800.000,00 ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap. 03910.
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale.
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Fondo regionale per la montagna.
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell’articolo 47 della
Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l’esercizio 2003, un contributo di Euro 77.469,00, al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Cap. 02705, nell’ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interessi per la Regione.
Art. 5. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
a) Cap. 03850 “ Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la riduzione di Euro 306.594,44 alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, a valere sul Cap. 03852.
Art. 6. Interventi per la forestazione.
1. Per l’effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell’ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 “ Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2,
b) Cap. 14435 “ Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazioni (
Art. 7. Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. Settore agricolo.
1. Per lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito nel settore agricolo, ai sensi della
a) Cap. 18344 “ Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per la formazione o l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia (art. 1, comma 2, lett. a),
b) Cap. 18346 “ Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lett. b),
c) U.P.B. 1.3.1.2.5750 - Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo: Cap. 18342 “ Contributi in favore di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito per attività di assistenza e consulenza tecnica-finanziaria a favore delle imprese associate (art. 1, comma 2, lett. c),
Art. 8. Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari.
1. Per la concessione di contributi in capitale finalizzati all’attuazione di investimenti per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della
Esercizio 2003: - Euro 6.329.137,98
Esercizio 2004: Euro 10.329.137,98
Art. 9. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell’innovazione e dell’integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
a) Cap. 21062 “ Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall’ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6,
b) Cap. 21068 “ Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l’ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7,
Art. 10. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 21200 “ Interventi per la promozione e qualificazione delle imprese cooperative (artt. 2 e 3,
b) Cap. 21205 “ Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all’art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lett. a), b), c), e), f), g),
Art. 11. Interventi nel settore dell’artigianato.
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella
a) Cap. 22255 “ Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli artt. 4 lett. c), 5, 6 comma 2 lett. b), c), d) e comma 3 lett. b), 8 comma 2 lett. b), 8 comma 2 lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane - spese di investimento (art. 27, comma 1 lett. b)
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 è apportata la seguente riduzione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 22202 Contributi in c/interessi concessi in un’unica soluzione scontando all’attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d’investimento coerenti con il carattere innovativo dell’impresa e del prodotto (art. 11,
Art. 12. Valorizzazione delle attività ittiche.
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della
Art. 13. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25558 “ Spese per l’attuazione attraverso l’APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l’APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle “ Unioni “ di cui all’art. 13 della
Esercizio 2003: + Euro 155.000,03
Esercizio 2004: Euro 12.000.000,00
Art. 14. Interventi per la disciplina dell’offerta turistica.
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell’offerta turistica, a norma della
a) Cap. 25780 “ Contributi per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (
2. Contestualmente alla autorizzazione di spesa disposta al comma 1 sono apportate le seguenti riduzioni alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Cap. 25520 “ Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a) art. 6, lett. a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b),
- Euro 809.405,10
b) Cap. 25528 “ Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri Enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l’attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, lett. b) e art. 7, comma 1 e 2, lett. c)
- Euro 490.000,00
c) Cap. 25785 “ Contributi per le revisioni generali e revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili (
- Euro 2.548,88
Art. 15. Qualificazione e sviluppo del termalismo.
1. Alle autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali per le concessioni di contributi volti alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43, comma 3, lettere b), c), d) ed f) della
Art. 16. Mercati e centri agro-alimentari.
1. Per la concessione di contributi in capitale destinati alla realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari sono disposte, per l’esercizio 2003, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 – Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva:
a) Cap. 27700 “ Concessione di contributi in capitale agli Enti gestori per la progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso (art. 1, lettera a),
b) Cap. 27500 “ Partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all’ingrosso (art. 11,
Art. 17. Fondo per la conservazione della natura.
1. Nell’ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell’articolo 3 della
b) Per l’apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell’articolo 6 della
Art. 18. Opere acquedottistiche e fognarie.
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della
a) Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali è apportata la seguente integrazione: Cap. 35305 “ Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l’esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2,
b) È disposta la seguente autorizzazione a valere sul capitolo sottoindicato:
Cap. 35720 “ Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l’esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma 2,
Esercizio 2003: Euro 150.000,00
Art. 19. Tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico.
1. Per la predisposizione delle linee di indirizzo volte a coordinare gli Enti locali nelle funzioni di pianificazione della qualità dell’aria ai sensi degli articoli 121 e 122 della
a) Un’autorizzazione di spesa a valere, per l’esercizio 2003, sul Cap. 37090 “ Spese per attrezzature finalizzate al controllo ed alla prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici e relative manutenzioni straordinarie (art. 2,
2. Alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37120 “ Spese propedeutiche alla predisposizione delle linee di indirizzo per il coordinamento degli EE.LL. nell’espletamento delle funzioni di pianificazione della qualità dell’aria (art. 121,
Esercizio 2003: Euro 100.000,00
Art. 20. Sistema regionale di smaltimento rifiuti.
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all’adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall’articolo 31 della
Art. 21. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il sistema di piena nei corsi d’acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi della
Art. 22. Interventi nel porto di Ravenna.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento agli interventi da attuarsi nel porto di Ravenna ai sensi di quando disposto dalla
Art. 23. Investimenti nel settore dei trasporti.
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della
a) Cap. 43219 “ Contributi alle aziende di trasporto pubblico locale per infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto a bassa emissione inquinante anche al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali. (art. 8, comma 3,
Esercizio 2005: Euro 2.500.000,00
b) Cap. 43260 “ Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c),
Esercizio 2004: Euro 5.000.000,00
2. Contestualmente alle disposizioni del comma 1 sono ridotte ed integrate le autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali come segue:
a) Cap. 43219: - Euro 2.500.000,00
b) Cap. 43260: - Euro 5.000.000,00
c) Cap. 43270 “ Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a),
Esercizio 2003: + Euro 5.000.000,00
Art. 24. Viabilità di interesse regionale.
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1,
b) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b),
Art. 25. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 26. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.
1. Per il finanziamento di contributi alle Province finalizzati alla costruzione e alla ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti volti alla prevenzione del randagismo in attuazione dell’articolo 5, comma 3 e dell’articolo 31, comma 2 della
2. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell’articolo 26 della
Art. 27. Fondo socio-assistenziale regionale.
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l’attivazione, l’adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell’articolo 42 della
Esercizio 2003: + Euro 4.500.000,00
Esercizio 2004: Euro 3.000.000,00
Art. 28. Investimenti per i servizi educativi per l’infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l’acquisto, il riattamento, l’impianto e l’arredamento delle strutture dei servizi educativi per l’infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Esercizio 2003: Euro 2.000.000,00
Art. 29. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 30. Edilizia residenziale universitaria.
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della
Esercizio 2004: Euro 1.626.839,23
Esercizio 2005: Euro 1.626.839,23
Art. 31. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini".
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 32. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l’insieme del territorio regionale a norma della
Art. 33. Iniziative regionali a favore dei giovani.
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) della
Art. 34. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti l’automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella
Art. 35. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del
a) Sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell’attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell’assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane Euro 8.000.000,00
b) Spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale Euro 2.298.000,00
c) Spese per il funzionamento dell’Agenzia sanitaria regionale. Euro 3.202.000,00
Art. 36. Programma regionale di investimenti in sanità.
1. La Regione Emilia-Romagna approva il programma regionale degli investimenti in sanità.
2. Il programma include progetti da finanziare a norma di quanto disposto dall’articolo 20 della
3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali [1].
4. La Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell’approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 “ Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento “ afferente all’U.P.B. 1.7.2.3.29150 “ Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione “ e con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 37. Disposizioni speciali in materia di programmi d’area.
1. Al fine di consentire la realizzazione degli accordi previsti dai programmi d’area di cui alla
Capitolo 03917 UPB (1.2.1.3.1510)
Capitolo 03937 UPB (1.2.1.3.1510)
Capitolo 12900 UPB (1.3.1.3.6140)
Capitolo 27716 UPB (1.3.4.3.11600)
Capitolo 27718 UPB (1.3.4.3.11600)
Capitolo 27740 UPB (1.3.4.3.11600)
Capitolo 27742 UPB (1.3.4.3.11600)
Capitolo 70720 UPB (1.6.5.3.27500)
Capitolo 70725 UPB (1.6.5.3.27500)
Art. 38. Trasferimento all’esercizio 2003 delle autorizzazioni di spesa relative al 2002 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all’esercizio 2003 a seguito della presunta mancata assunzione dell’impegno nel corso dell’esercizio 2002:
PROGR. |
CAPITOLO |
U.P.B. |
EURO |
1) |
2703 |
1. 2. 3. 3. 4425 |
517.000,00 |
2) |
3909 |
1. 2. 1. 3. 1510 |
843.513,00 |
3) |
3917 |
1. 2. 1. 3. 1510 |
5.150.000,00 |
4) |
3925 |
1. 2. 1. 3. 1520 |
669.396,46 |
5) |
4270 |
1. 2. 1. 3. 1600 |
16.183.383,40 |
6) |
4348 |
1. 2. 1. 3. 1600 |
10.378.508,68 |
7) |
4427 |
1. 2. 1. 3. 1700 |
542.279,74 |
8) |
10821 |
1. 3. 1. 3. 6000 |
258.228,45 |
9) |
12124 |
1. 3. 1. 3. 6110 |
258.228,45 |
10) |
16332 |
1. 3. 1. 3. 6300 |
13.770.885,85 |
11) |
16337 |
1. 3. 1. 3. 6300 |
2.396.847,01 |
12) |
16400 |
1. 3. 1. 3. 6300 |
1.378.561,55 |
13) |
18101 |
1. 3. 1. 3. 6330 |
176.995,87 |
14) |
18232 |
1. 3. 1. 3. 6370 |
1.400.000,00 |
15) |
18288 |
1. 3. 1. 3. 6400 |
10.640.000,00 |
16) |
18877 |
1. 3. 1. 3. 6430 |
2.503.085,26 |
17) |
20053 |
1. 3. 1. 3. 6470 |
20.658.275,96 |
18) |
20058 |
1. 3. 1. 3. 6470 |
2.582.284,50 |
19) |
21102 |
1. 3. 2. 3. 8220 |
51.645,69 |
20) |
22210 |
1. 3. 2. 3. 8260 |
10.573.908,36 |
21) |
22274 |
1. 3. 2. 3. 8270 |
361.519,83 |
22) |
22800 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
2.887.474,13 |
23) |
22805 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
3.946.719,59 |
24) |
22815 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
1.911.793,31 |
25) |
22820 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
2.663.444,21 |
26) |
22835 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
6.868.876,76 |
27) |
22865 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
3.939.254,33 |
28) |
22870 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
3.681.025,90 |
29) |
22880 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
117.655,34 |
30) |
23033 |
1. 3. 2. 3. 8300 |
22.171,78 |
31) |
23413 |
1. 3. 2. 3. 8350 |
4.374.402,00 |
32) |
23415 |
1. 3. 2. 3. 8350 |
401.446,00 |
33) |
23417 |
1. 3. 2. 3. 8350 |
4.474.627,00 |
34) |
23419 |
1. 3. 2. 3. 8350 |
340.922,00 |
35) |
25525 |
1. 3. 3. 3. 10010 |
4.333.522,14 |
36) |
25528 |
1. 3. 3. 3. 10010 |
9.719.235,69 |
37) |
25574 |
1. 3. 3. 3. 10100 |
516.456,90 |
38) |
25780 |
1. 3. 3. 3. 10010 |
183.823,64 |
39) |
27500 |
1. 3. 4. 3. 11600 |
1.598.487,30 |
40) |
27722 |
1. 3. 4.3. 11610 |
2.689.707,53 |
41) |
29300 |
1. 3. 3. 3. 10100 |
225.370,79 |
42) |
30550 |
1. 4. 1. 3. 12600 |
42.770,83 |
43) |
30555 |
1. 4. 1. 3. 12610 |
39.332,90 |
44) |
30880 |
1. 4. 1. 3. 12620 |
228.319,62 |
45) |
30885 |
1. 4. 1. 3. 12620 |
12.616.136,69 |
46) |
30890 |
1. 4. 1. 3. 12620 |
3.753.732,79 |
47) |
30895 |
1. 4. 1. 3. 12620 |
140.992,73 |
48) |
31110 |
1. 4. 1. 3. 12650 |
71.687.012,66 |
49) |
32020 |
1. 4. 1. 3. 12670 |
335.696,98 |
50) |
32045 |
1. 4. 1. 3. 12800 |
7.953.436,25 |
51) |
32047 |
1. 4. 1. 3. 12800 |
2.079.965,61 |
52) |
32121 |
1. 4. 1. 3. 12820 |
666.536,69 |
53) |
32123 |
1. 4. 1. 3. 12820 |
1.854.262,14 |
54) |
32276 |
1. 4. 1. 3. 12750 |
175.819,89 |
55) |
32287 |
1. 4. 1. 3. 12780 |
387.342,67 |
56) |
35305 |
1. 4. 2. 3. 14000 |
4.260.769,41 |
57) |
36198 |
1. 4. 2. 3. 14060 |
167.881,03 |
58) |
36750 |
1. 4. 2. 3. 14130 |
1.032.913,80 |
59) |
37120 |
1. 4. 2. 3. 14130 |
361.519,83 |
60) |
37150 |
1. 4. 2. 3. 14150 |
989.697,72 |
61) |
37332 |
1. 4. 2. 3. 14220 |
2.636.512,13 |
62) |
37334 |
1. 4. 2. 3. 14200 |
5.306.884,97 |
63) |
37336 |
1. 4. 2. 3. 14200 |
6.817.992,51 |
64) |
37338 |
1. 4. 2. 3. 14210 |
121.531,60 |
65) |
37372 |
1. 4. 2. 3. 14220 |
4.389.883,65 |
66) |
37374 |
1. 4. 2. 3. 14220 |
9.580.275,49 |
67) |
38027 |
1. 4. 2. 3. 14310 |
1.807.599,15 |
68) |
38030 |
1. 4. 2. 3. 14300 |
963.493,14 |
69) |
38059 |
1. 4. 2. 3. 14320 |
366,28 |
70) |
38085 |
1. 4. 2. 3. 14300 |
27.113,97 |
71) |
38090 |
1. 4. 2. 3. 14305 |
1.723.576,69 |
72) |
38095 |
1. 4. 2. 3. 14305 |
338.882,47 |
73) |
39050 |
1. 4. 2. 3. 14500 |
4.153.059,21 |
74) |
39051 |
1. 4. 2. 3. 14500 |
401.422,03 |
75) |
39220 |
1. 4. 2. 3. 14500 |
7.138.449,61 |
76) |
41102 |
1. 4. 3. 3. 15800 |
3.821.781,05 |
77) |
41250 |
1. 4. 3. 3. 15800 |
2.114.852,62 |
78) |
41360 |
1. 4. 3. 3. 15800 |
1.980.612,21 |
79) |
41550 |
1. 4. 3. 3. 15800 |
774.685,35 |
80) |
41570 |
1. 4. 3. 3. 15800 |
62.833,80 |
81) |
41850 |
1. 4. 3. 3. 15820 |
516.456,90 |
82) |
41870 |
1. 4. 3. 3. 15820 |
6.730.373,50 |
83) |
41900 |
1. 4. 3. 3. 15820 |
154.937,07 |
84) |
41995 |
1. 4. 3. 3. 15820 |
3.164.753,47 |
85) |
43027 |
1. 4. 3. 3. 16000 |
3.741.822,98 |
86) |
43219 |
1. 4. 3. 3. 16010 |
444.235,10 |
87) |
43221 |
1. 4. 3. 3. 16010 |
4.945.596,61 |
88) |
43260 |
1. 4. 3. 3. 16010 |
1.289.458,09 |
89) |
43270 |
1. 4. 3. 3. 16010 |
20.037.482,90 |
90) |
45172 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
402.572,24 |
91) |
45175 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
967.323,77 |
92) |
45180 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
39.597,75 |
93) |
45184 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
58.411.000,00 |
94) |
45190 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
1.032.913,80 |
95) |
45194 |
1. 4. 3. 3. 16200 |
3.991.655,19 |
96) |
46110 |
1. 4. 3. 3. 16600 |
1.033.000,00 |
97) |
46115 |
1. 4. 3. 3. 16600 |
645.571,12 |
98) |
46125 |
1. 4. 3. 3. 16600 |
7.623.711,62 |
99) |
47100 |
1. 4. 4. 3. 17400 |
142.935,61 |
100) |
47105 |
1. 4. 4. 3. 17400 |
329.802,91 |
101) |
47111 |
1. 4. 4. 3. 17400 |
1.700.000,00 |
102) |
47114 |
1. 4. 4. 3. 17400 |
3.771.292,45 |
103) |
48050 |
1. 4. 4. 3. 17450 |
5.507.239,16 |
104) |
48100 |
1. 4. 4. 3. 17450 |
5.164.568,99 |
105) |
48245 |
1. 4. 4. 3. 17530 |
198.822,72 |
106) |
52550 |
1. 5. 1. 3. 19020 |
5.164.568,99 |
107) |
57200 |
1. 5. 2. 3. 21000 |
14.926.040,91 |
108) |
57703 |
1. 5. 2. 3. 21020 |
1.679.220,11 |
109) |
64400 |
1. 5. 1. 3. 19100 |
1.549.370,00 |
110) |
65152 |
1. 5. 2. 3. 21080 |
28.541,04 |
111) |
65317 |
1. 5. 2. 3. 21080 |
161.352,25 |
112) |
65707 |
1. 5. 1. 3. 19050 |
6.233.634,80 |
113) |
65712 |
1. 5. 2. 3. 21080 |
896.569,18 |
114) |
65714 |
1. 5. 1. 3. 19050 |
837.176,64 |
115) |
68321 |
1. 5. 2. 3. 21060 |
7.033.500,71 |
116) |
70716 |
1. 6. 5. 3. 27520 |
17.325,29 |
117) |
70730 |
1. 6. 5. 3. 27500 |
48.122,36 |
118) |
73060 |
1. 6. 2. 3. 23500 |
19.780,67 |
119) |
75295 |
1. 6. 4. 3. 26500 |
1.243,26 |
120) |
75301 |
1. 6. 4. 3. 26500 |
2.693.204,24 |
121) |
78569 |
1. 4. 2. 3. 14380 |
877.844,31 |
122) |
78738 |
1. 6. 6. 3. 28500 |
89.513,79 |
Art. 39. Modifica all’articolo 7 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della
(Omissis).
Art. 40. Modifica all’articolo 12 della
1. L’articolo 12 ( “ Norma transitoria “ ) della
(Omissis).
Art. 41. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
(Omissis).
Art. 42. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
(Omissis).
Art. 43. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
(Omissis).
Art. 44. Interventi a favore delle popolazioni del Molise.
1. La Regione è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni di denaro per contribuire alla realizzazione di interventi a favore delle popolazioni del Molise colpite dal terremoto dell’ottobre 2002. La Giunta regionale stabilisce le forme e le modalità di utilizzo di tali risorse che verranno introitate al capitolo 07040 “ Somme introitate per conto terzi “ afferente alla U.P.B. 6.20.14000 - Partite di giro - della parte Entrata del Bilancio regionale.
Art. 45. Contributi per la capitalizzazione delle Aziende sanitarie. [2]
[1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie, conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura complessiva di Euro 41.000.000,00, da ripartirsi a favore di singole Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale al 31 dicembre 2001, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali di importo costante.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1, alle singole Aziende sanitarie.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui all’U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350 voce n. 10 “ Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti “ , elenco n. 2 allegato alla presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della
Art. 46. Interventi per la riconversione di allevamenti di cani e gatti a fini di sperimentazione.
1. Al fine di favorire l’abbandono dell’utilizzo di cani e gatti a fini di sperimentazione, la Regione promuove la riconversione produttiva degli allevamenti, ubicati nel territorio regionale, di cani e gatti a fini di sperimentazione anche attraverso la concessione di contributi per la riconversione degli stabilimenti e per favorire la cessione a fini diversi dalla sperimentazione degli animali presenti negli allevamenti alla data del 27 novembre 2002.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.
Art. 47. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2003-2005 - Stato di previsione dell’Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.
Art. 48. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il 1 gennaio 2003.
[1] Comma modificato dall’art. 40 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 7 della